QUADRO DI INDIRIZZI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE STRUTTURE DI FORMAZIONE AL GIORNALISMO

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1 QUADRO DI INDIRIZZI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE STRUTTURE DI FORMAZIONE AL GIORNALISMO (Approvato dal Consiglio nazionale il 17 aprile 2002 e successive modificazioni) PREMESSA I. Principi generali II. Comitato Tecnico Scientifico III. Verifiche della qualità didattica e formativa IV. Indirizzi per la didattica V. Formazione pratica VI. Condizioni tecnico-organizzative per la pratica giornalistica VII. Procedure per il riconoscimento VIII. Norma finale In attuazione del compito di legittimazione, coordinamento e vigilanza delle strutture di preparazione e avviamento alla professione giornalistica, attribuito dall'art.20 bis del DPR 4/2/1965 n.115 e successive modificazioni, il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Giornalisti stabilisce il seguente "Quadro di indirizzi per il riconoscimento delle strutture di formazione al giornalismo" I. Principi generali ART. 1 Il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Giornalisti, sentiti i pareri dei Consigli regionali o interregionali territorialmente competenti e del Comitato Tecnico Scientifico di cui al relativo capitolo, può riconoscere le strutture formative finalizzate all'accesso professionale, dichiarandole sedi idonee allo svolgimento del praticantato previsto dalla legge 3/2/1963 n. 69, stipulando apposite convenzioni. Il riconoscimento avviene attraverso una specifica e motivata deliberazione del Consiglio Nazionale dopo la verifica dell'osservanza dei requisiti previsti dal presente "Quadro di indirizzi". ART. 2 Possono essere riconosciuti, nel quadro degli attuali ordinamenti: Istituti biennali di formazione al giornalismo per il cui accesso è richiesto un titolo di laurea; scuole biennali di specializzazione post laurea in

2 giornalismo; master universitari biennali in giornalismo; corsi di laurea specialistica in giornalismo. (1) ART. 3 Possono chiedere il riconoscimento le strutture promosse con le procedure di cui all'art. 23 da: a) organismi e associazioni professionali dei giornalisti; b) Università Non possono essere riconosciute scuole di tipo aziendale che assicurino l'assunzione degli allievi. Le strutture di formazione possono essere gestite in forme consortili fra i soggetti e gli enti elencati ai punti a) e b), con il concorso di enti pubblici e privati, enti locali, enti e istituzioni comunitarie, imprese editoriali o radiotelevisive iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (Legge 31 luglio 1997, n.249, istitutiva dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ART. 4 Per chiedere il riconoscimento le strutture formative devono: a) provare le finalità esclusivamente formative e non speculative o di lucro; b) documentare la trasparenza, la legittimità e l autonomia delle fonti di finanziamento, fornendo, mediante i relativi atti formali, adeguate garanzie circa le risorse annue, documentandone la misura e la natura (es. contributi regionali, universitari, enti privati, banche, ecc.). I finanziamenti non possono essere limitati alla sola tassa di iscrizione a carico degli allievi e non devono in alcun modo condizionare l autonomia didattico-culturale e la capacità organizzativa della struttura di formazione al giornalismo; c) garantire una effettiva preparazione professionale al giornalismo. ART. 5 I corsi devono prevedere il tirocinio in diverse branche del giornalismo, così da realizzare una sostanziale formazione multimediale (stampa, radio, televisione, agenzia, on line, ecc.). Le specializzazioni in un determinato settore della professione (economia, esteri, ecc) si possono ottenere solo dopo aver conseguito la laurea di secondo livello e, poi, il diploma di specializzazione di cui agli artt. 3 e 7 del Decreto 3 novembre 1999 n.509. ART. 6 La durata dei corsi è di almeno 1000 ore annue, a tempo pieno e frequenza obbligatoria, di cui non meno del 60% dedicate alla pratica guidata all'interno delle strutture. Gli stages nelle aziende sono aggiuntivi e neppure parzialmente sostitutivi.

3 ART. 7 Le strutture formative sono a numero programmato. L'accesso avviene per titoli ed esami. Ciascuna struttura è libera di predisporre la selezione per l'accesso ai corsi, in armonia con i principi generali indicati dal presente quadro di indirizzi. ART. 8 Spetta al Consiglio Nazionale dell'ordine dei Giornalisti valutare e determinare il numero degli allievi da assegnare a ciascuna struttura formativa, tenendo conto, tra l'altro: 1) della disponibilità dei posti dichiarata e documentata da ciascuna struttura; 2) di una analisi del mercato editoriale e delle sue prospettive di sviluppo, condotta anche in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e con la Federazione Italiana Editori Giornali e sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico. ART. 9 I Consigli regionali o interregionali dell'ordine dei Giornalisti territorialmente competenti iscriveranno nel registro dei praticanti gli allievi ammessi a seguire i corsi riconosciuti. Durante il ciclo formativo, le strutture devono effettuare verifiche periodiche sul rendimento e sulla formazione acquisita dagli allievi. Superato il periodo di tre mesi dall'inizio dei corsi, i direttori delle strutture sono tenuti a rilasciare un giudizio di merito sulle capacità di profitto dimostrate dagli allievi ammessi. Tale giudizio costituisce condizione indispensabile per il rilascio, da parte del direttore responsabile delle pubblicazioni edite dalla struttura di formazione, della dichiarazione comprovante l'effettivo inizio della pratica, prevista dall'art.33 della legge n.69, per l'iscrizione nel registro dei praticanti, con decorrenza dall'inizio dei corsi. Il giudizio negativo esclude il rilascio della dichiarazione di effettivo inizio della pratica, di cui al comma precedente, e comporta l'esclusione dell'allievo dai corsi di formazione. Al compimento del corso di formazione, il direttore responsabile delle pubblicazioni edite dalla struttura, di concerto con il direttore della struttura stessa, è tenuto a rilasciare all'allievo la dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, prevista dall'art.34 della legge n.69. La rinuncia dell'allievo, la mancata frequenza o l'assenza, per qualsiasi motivo e in ogni anno scolastico superiore al 30% del tempo stabilito per

4 lezioni o esercitazioni di formazione pratica, nonché l'allontanamento dai corsi a qualsiasi titolo determinata, comportano l'esclusione dai corsi medesimi e devono essere comunicate tempestivamente al Consiglio regionale presso il quale l'allievo è iscritto, per le decisioni di competenza, ai sensi della legge n.69 Non possono subentrare altri allievi in graduatoria se la rinuncia o l'allontanamento avvengono dopo i primi due mesi. II. Comitato Tecnico Scientifico ART. 10 Il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Giornalisti istituisce un Comitato Tecnico Scientifico al quale sono affidati i seguenti compiti: a) istruire la pratica di riconoscimento ed esprimere il parere sulla conformità delle strutture formative ai principi ed alle norme previste dal "Quadro di indirizzi"; b) individuare preventivamente il numero degli allievi ammissibili nelle strutture riconosciute, in base al disposto dell'art.8; c) effettuare le verifiche della qualità didattica e formativa, previste dal "Quadro di indirizzi". III. Verifiche della qualità didattica e formativa ART. 11 La formazione pratica e professionale al giornalismo, fermi restando principi e valori di fondo previsti dalla legge n.69, deve realizzarsi in relazione allo sviluppo, all'innovazione ed ai mutamenti dell'esercizio della professione. ART. 12 Il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Giornalisti, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico e sentiti i pareri dei Consigli regionali o interregionali territorialmente competenti, può revocare il riconoscimento a seguito delle verifiche periodiche della qualità didattica e formativa, compiute dallo stesso Comitato. ART. 13 Le verifiche di cui al precedente art,12 riguarderanno in particolare: a) lo svolgimento effettivo degli insegnamenti pratici di giornalismo e della pratica guidata nelle testate della struttura formativa, nelle misure stabilite dal precedente art.6; b) la presenza di giornalisti quali docenti per gli insegnamenti pratici e

5 professionali, e di esperti con competenze specifiche nelle materie di insegnamento nonché di eventuali tutor - giornalisti professionisti iscritti all'albo - coordinati dal direttore delle testate, per l'esercizio pratico del giornalismo; c) la disponibilità e l'uso delle attrezzature tecnologiche per le pratiche multimediali di base; d) la presenza e la diffusione di testate giornalistiche prodotte dagli allievi e destinate all'esterno delle strutture formative; e) la finalizzazione concreta e puntuale degli insegnamenti e delle esercitazioni all'attualità quotidiana o periodica dell'informazione giornalistica; f) l'integrazione fra gli insegnamenti teorico-culturali e quelli tecnicoprofessionali. ART. 14 Il Comitato Tecnico Scientifico effettuerà le verifiche con una periodicità annuale: oltre all'istruzione della pratica iniziale di riconoscimento, dovrà quindi compiere almeno una verifica alla metà del corso e la successiva prima della conclusione. IV. Indirizzi per la didattica ART. 15 Le strutture formative sono libere di organizzare autonomamente piani e programmi didattici. L'autonomia didattica nella determinazione degli indirizzi, dell'organizzazione, della scansione e della temporalità dei percorsi formativi deve rispondere comunque agli indirizzi di massima di cui all'art.17 che riguardano l'insegnamento dei principi e delle pratiche giornalistiche di base. ART. 16 Nel rispetto dell'autonomia e della libertà didattica dei docenti e delle strutture accademiche, è ammissibile e auspicabile l'uso di strumenti e forme seminariali che favoriscano l'obiettivo dell'integrazione tra formazione teorico-culturale e formazione tecnico-professionale. ART. 17 Gli insegnamenti teorici e pratici attinenti la formazione professionale al giornalismo rispondono ai contenuti sintetizzati, a titolo di orientamento, nelle seguenti quattro dimensioni formative di base che compongono altrettanti raggruppamenti disciplinari: a) Il sistema dell'informazione e del giornalismo: istituzioni e profilo professionale

6 - Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione (es.: diritto dell'informazione e della comunicazione; normative comunitarie, nazionali e ruolo delle authorities; etica e deontologia della comunicazione) Storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa - Scienze della comunicazione (es.: sociologia della comunicazione; semiotica del testo scritto e visivo; psicologia cognitiva e della comunicazione; scienza dell'opinione pubblica e dei sondaggi) - Economia della comunicazione (es.: economia dei media; economia e gestione delle imprese editoriali). b) Fondamenti culturali per le professioni dell'informazione - Discipline economiche (es.: economia politica; storia economica; marketing) - Discipline giuridiche (es. diritto pubblico e costituzionale, diritto privato e penale; diritto pubblico dell'economia) - Sociologia e scienze sociali - Storia (es. storia moderna e contemporanea, storia delle dottrine politiche) - Scienze Politiche (es.: geografia politica e economica; globalizzazione e relazioni internazionali) c) discipline tecniche per le professioni giornalistiche - Sistemi e organizzazione dell'informazione e del giornalismo (es.: organizzazione dei sistemi informativi; principi di management; sociologia dell'organizzazione; modelli redazionali) - Teorie, analisi e modelli dell'informazione (es.: teorie e tecniche delle comunicazioni di massa; teorie e tecniche dei nuovi media; teorie e modelli del giornalismo) - Tecniche dell'informazione giornalistica (es.: tecniche del linguaggio fotografico e processo di costruzione della narrazione fotogiornalistica e della comunicazione visiva; tecniche del linguaggio televisivo e processi di costruzione delle news per la tv; tecniche del linguaggio radiofonico e processi di costruzione delle news per la radio; tecniche dei linguaggi del giornale quotidiano e periodico; linguaggio delle agenzie di stampa; tecniche di gestione degli uffici stampa) - Metodi e strumenti di ricerca per il giornalismo ( es.: tecniche della ricerca sociale; tecniche di analisi testuale; tecniche di elaborazione e documentazione statistica dei dati; psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni) d) Innovazione, informatica e design dell'informazione - Design dell'informazione (es.: produzione, selezione e trattamento delle immagini; grafica della comunicazione giornalistica; percezione e

7 comunicazione visiva; strumenti e tecnologie dell'informazione visiva; storia dell'informazione visiva) - Tecniche avanzate di informatica applicata al giornalismo (es.: elementi di informatica generale; editoria multimediale; progettazione e gestione delle notizie per i sistemi on-line; sistemi editoriali) - Teorie e tecniche del fotogiornalismo e del videogiornalismo (es.: elementi di cinema, fotografia e tv; tecnologie dell'immagine digitale). V. Formazione pratica ART. 18 Lo scopo della formazione pratica è l'acquisizione delle tecniche professionali giornalistiche attraverso metodologie e percorsi di apprendimento che riproducano il più fedelmente possibile i processi produttivi reali del giornalismo. A tal fine le strutture di formazione devono editare organi di informazione (giornali, periodici, agenzie, testate radiotelevisive e on-line) regolarmente registrati e diffusi all'esterno e provvedere alla effettuazione di stages periodici presso aziende editoriali. Il direttore della scuola può essere un accademico, un esperto di chiara fama, un giornalista. Direttore dei laboratori e delle testate deve essere un giornalista professionista con anzianità non inferiore a 10 anni, in quanto è costui il titolare del potere di certificazione del praticantato necessario per l iscrizione nel registro dei praticanti, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 della legge n.69 e dell art.9 del Quadro di indirizzi". ART. 19 Nel biennio gli stages esterni dovranno avere durata complessiva non inferiore a sei mesi. Gli stages (collettivi o individuali presso redazioni di quotidiani, periodici, stazioni radiofoniche e televisive, agenzie di stampa o multimediali) potranno articolarsi in più periodi e dovranno prevedere obbligatoriamente la figura del tutor all'interno della redazione ospitante. Il tutor rilascerà alla struttura di provenienza una valutazione sull'attività svolta dall'allievo e sulla sua capacità professionale. La formazione pratica presso le testate della struttura o presso le aziende editoriali non determina alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Le strutture di formazione dovranno garantire adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni eventualmente occorsi durante la formazione pratica presso le testate della struttura o presso le aziende editoriali esterne.

8 VI. Condizioni tecnico-organizzative per la pratica giornalistica ART. 20 Le strutture formative dovranno avere la disponibilità di attrezzature e tecnologie che garantiscano lo svolgimento di attività cronistica e redazionale nelle condizioni proprie di una testata giornalistica. In particolare ogni struttura dovrà essere dotata almeno di: a) sala di redazione (o più sale) attrezzata con stazioni di lavoro individuali e la disponibilità collettiva di server, stampanti, scanner, stazioni grafiche, stazioni multimediali; b) eventuale collegamento con agenzie d'informazione per la disponibilità di notiziari locali, nazionali e internazionali; c) emeroteca televisori, radio e connessioni Internet a disposizione degli allievi; d) archivi (e/o banche dati) per la documentazione giornalistica. ART. 21 Le selezioni per l'accesso ai corsi avvengono ogni due anni per titoli ed esami. Per quanto concerne i primi, devono essere considerati preferenziali i seguenti titoli: - diploma di laurea con relativo punteggio; - frequenza di corsi di specializzazione o di perfezionamento utili all'esercizio del giornalismo, anche all'estero (esempio corsi di informatica) - collaborazioni giornalistiche svolte anche negli uffici stampa - conoscenza di una lingua straniera Alle lauree, anche in relazione al voto finale, verrà attribuito un valore da 20 a 30/30, mentre per i corsi utili all'esercizio del giornalismo, per le collaborazioni giornalistiche e la conoscenza di una lingua straniera (con preferenza per l'inglese) verranno assegnati tre punteggi singolarmente non superiori a 10/30. Fanno eccezione i corsi pluriennali di giornalismo frequentati con profitto presso Università straniere, valutabili fino a 30/30. Gli esami di ammissione, volti ad accertare in particolare l'attitudine all'attività giornalistica, dovranno articolarsi in prove scritte e orali. Le prove scritte consistono: 1) nello svolgimento di un argomento di interesse attuale scelto dal candidato tra quelli indicati dalla Commissione esaminatrice; 2) nella sintesi di un articolo o testo di agenzia in un massimo di 15 righe. La prova orale consiste nell'accertamento della conoscenza di una o più

9 lingue estere e in un colloquio individuale su argomenti e problematiche di attualità. La valutazione delle prove scritte e orale è espressa con un punteggio in sessantesimi. ART. 22 Le selezioni per l'accesso ai corsi dovranno essere effettuate da un'apposita Commissione d'esami costituita da docenti universitari, esperti e giornalisti iscritti da almeno 5 anni all'albo tra i quali il presidente dell'ordine regionale territorialmente competente o un suo delegato e un rappresentante del Consiglio Nazionale dell'ordine dei Giornalisti. La Commissione è nominata d'intesa con il Consiglio regionale dell'ordine dei Giornalisti territorialemte competente. VII. Procedure per il riconoscimento ART. 23 Ai fini del riconoscimento del Consiglio Nazionale dell'ordine dei Giornalisti le strutture formative dovranno presentare una domanda corredata da: a) statuto e regolamento; b) preventivo delle spese e previsione di copertura, specificando natura, durata non inferiore al biennio e composizione delle fonti di finanziamento; c) documentato parere del Consiglio regionale o interregionale dell'ordine dei giornalisti territorialmente competente, che dovrà essere espresso entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta; trascorso tale termine, la mancata notificazione del parere s'intende come assenso; d) progetto didattico e piano degli studi che le strutture formative intendono perseguire; e) convenzioni con Università (nel caso degli Istituti per la Formazione al Giornalismo), oppure con Istituti di formazione al giornalismo promossi dagli organismi professionali dei giornalisti (nel caso di Università), che assicurino la reciproca collaborazione per la formazione culturale e per quella tecnico-pratica; f) composizione del corpo docenti; g) ampia descrizione delle attrezzature e delle strutture didatticoorganizzative; h) indicazione delle testate edite dalla struttura di formazione.

10 VIII Norma finale ART. 24 Il presente "Quadro di indirizzi" sostituisce a tutti gli effetti i quadri del 1988 e del 1998 e relativi regolamenti. Pertanto alle condizioni previste dal nuovo quadro dovranno adeguarsi anche le strutture di formazione già riconosciute e convenzionate. (1) Nota - Poiché l'ordinamento professionale dei giornalisti non è stato ricompreso nel Regolamento previsto dalla legge 14 gennaio 1999 n.4, art.1, comma 18, come modificata dall'art.6, comma 4 della Legge 19 ottobre 1999 n.370, il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Giornalisti non riconosce i corsi di laurea specialistica in giornalismo quali strutture formative abilitanti al praticantato e, quindi, all'accesso alla professione giornalistica

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