PACCHETTO LIGHT PLUS

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1 PACCHETTO LIGHT PLUS FASCICOLO INFORMATIVO Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI Convenzione Volkswagen Bank GmbH Autovetture, veicoli commerciali Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario; 2) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

2 NOTA INFORMATIVA La presente nota informativa eʼ redatta secondo lo schema predisposto dallʼisvap, ma il suo contenuto non eʼ soggetto alla preventiva approvazione dellʼisvap. il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A - INFORMAZIONI SULLʼIMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Impresa: Allianz S.p.A., società controllata - tramite ACIF SpA - da Allianz SE Monaco (Germania) Sede legale: Largo Ugo Irneri, Trieste (Italia). Recapito telefonico: Sito Internet: Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n 2398 ed iscritta allʼalbo delle imprese di assicurazione n e all'albo gruppi assicurativi n Informazioni sulla situazione patrimoniale dellʼimpresa Il Patrimonio netto dellʼimpresa è pari a milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari milioni di euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 233,1% e rappresenta il rapporto tra lʼammontare del margine di solvibilità disponibile e lʼammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi allʼultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2009. Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet a far data dal 31 maggio di ogni anno. B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Le garanzie decorrono dalle ore 00:00 del giorno in cui il Contraente liquida la pratica di finanziamento, erogata in qualsiasi forma tecnica. Al termine della durata della copertura assicurativa, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della stessa è necessario stipulare una nuova copertura. Per maggiore dettaglio si rinvia allʼarticolo 2 Decorrenza e durata delle coperture della sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di AVVERTENZA termini e modalità per lʼesercizio della disdetta La polizza ha durata pluriennale, non prevede tacito rinnovo e, pertanto, non è prevista disdetta. 3. Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni Coperture assicurative offerte Incendio Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori escluse le cose trasportate a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dallʼimpianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano e/o di azione del fulmine. Per maggior dettaglio si rinvia allʼarticolo 1 Oggetto dellʼassicurazione della sezione Garanzia Incendio e furto previsto dalle Condizioni di Furto Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati. Eʼ prevista lʼapplicazione di franchigia e/o di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia allʼarticolo 1 Oggetto dellʼassicurazione della sezione Garanzia Incendio e furto previsto dalle Condizioni di Eventi naturali La garanzia è offerta solo per alcune combinazioni di garanzie. La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da grandine, trombe dʼaria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni. Eʼ prevista lʼapplicazione di franchigia e/o di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia allʼarticolo 1 Oggetto dellʼassicurazione della sezione Garanzia Eventi naturali prevista dalle Condizioni di Eventi sociopolitici La garanzia è offerta solo per alcune combinazioni di garanzie. La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio e danneggiamento volontario. Eʼ prevista lʼapplicazione di franchigia e/o di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia allʼarticolo 1 Oggetto dellʼassicurazione della sezione Garanzia Eventi sociopolitici prevista dalle Condizioni di Rottura cristalli La garanzia è offerta solo per alcune combinazioni di garanzie. LʼImpresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. Per maggior dettaglio si rinvia allʼarticolo 1 Oggetto dellʼassicurazione della sezione Garanzia Cristalli prevista dalle Condizioni di Assistenza La garanzia è offerta solo per alcune combinazioni di garanzie. Garantisce servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), in caso di incidente oppure in caso di furto del veicolo. Sono previsti servizi di assistenza ed interventi anche allʼestero. Per maggior dettaglio si rinvia allʼarticolo 3 Oggetto dellʼassicurazione della sezione Assistenza pacchetto base prevista dalle Condizioni di AVVERTENZA limitazioni ed esclusioni Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente per singola garanzia nellʼarticolo dedicato delle condizioni di assicurazione denominato esclusioni cui si rinvia per la relativa consultazione. AVVERTENZA franchigie, scoperti e massimali Le coperture sono prestate con lʼapplicazione di franchigie, scoperti e massimali che variano da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti. Si rimanda alle condizioni di assicurazione per il relativo dettaglio. Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo. Scoperto (garanzia furto totale e parziale): - ammontare del danno scoperto contrattuale 5% del danno (pari a 100) con il minimo di importo liquidato al netto dello scoperto Massimale (rottura cristalli) - ammontare del danno limite massimo di indennizzo importo liquidato 400 Fascicolo informativo Nota informativa Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD Pagina 1 di 5 Data ultimo aggiornamento 01/01/2011

3 4. Dichiarazioni dellʼassicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità AVVERTENZA: il medesimo articolo delle condizioni di assicurazione richiamato integralmente anche al successivo punto 5 - disciplina due fattispecie diverse. Nel presente punto 4 viene trattata la parte relativa alle Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Se il contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dellʼindennizzo fatti salvi i diritti dei terzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dellʼindennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia allʼarticolo 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio- aggravamento del rischio della sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di 5. Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: il medesimo articolo delle condizioni di assicurazione richiamato integralmente anche al precedente punto 4 - disciplina due fattispecie diverse. Nel presente punto 5 viene trattata la parte relativa allʼ Aggravamento del rischio. Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dellʼindennizzo fatti salvi i diritti dei terzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dellʼindennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia allʼarticolo 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio della sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di 6. Premi Il premio assicurativo consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa entro i limiti previsti dal contratto. Il premio è corrisposto anticipatamente da Volkswagen Bank GmbH in qualità di Contraente alla Compagnia, in unʼunica soluzione, per tutta la durata dellʼassicurazione, mediante bonifico bancario. LʼAssicurato provvede alla restituzione del premio, corrisposto anticipatamente da Volkswagen Bank GmbH alla Compagnia, allʼinterno della rata di finanziamento/leasing, utilizzando i seguenti mezzi di pagamento: Rid, bollettino postale, bonifico bancario Composizione del premio imponibile (al netto delle imposte di legge) - Premio puro 52,80% del premio imponibile - Costi totali 47,20% del premio imponibile (di cui 39% provvigioni di intermediazione) Esempio - Premio unico anticipato finito - 599,04 - Premio unico anticipato imponibile - 530,93 (al netto delle imposte) - Premio puro 280,33 - Costi totali 250,60 (di cui 207,06 provvigioni di intermediazione) AVVERTENZA: Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing, oppure di trasferimento dello stesso la Compagnia restituirà allʼassicurato Cliente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia non procede alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui: - lʼassicurato dichiari espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo, - lʼassicurato, in seguito a trasferimento del finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato. Per maggior dettaglio si rinvia allʼart. 4 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Cessazione del rischio della sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di 7. Diritto di recesso Qualora lʼassicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, al solo Assicurato, trascorso il quinquennio, è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto ai sensi di Legge. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate allʼarticolo 6 Diritto di recesso della sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia. 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni ai sensi dellʼarticolo 2952 del Codice Civile. 9. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. LʼImpresa propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma lʼapplicazione di norme imperative del diritto italiano. 10. Regime fiscale Lʼaliquota di imposta applicata al premio garanzie Corpi Veicoli Terrestri è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket). Lʼaliquota di imposta applicata al premio garanzia Assistenza è pari al 10%. C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri Liquidazione dellʼindennizzo Avvertenza: Lʼassicurato deve: - denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento, o dalla data di conoscenza del fatto al numero verde Lʼoperatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti. Per maggiore dettaglio si rinvia allʼarticolo 7 Denuncia di sinistro e adempimenti della sezione Norme Generali prevista dalle Condizioni di Avvertenza: Le garanzie ed i servizi di Assistenza sono prestati dallʼimpresa tramite la Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. appartenente al Gruppo di Mondial Assistance Italia - Via Ampére n. 30, Milano. Per maggiore dettaglio si rinvia alla sezione Garanzia Assistenza prevista dalle Condizioni di Fascicolo informativo Nota informativa Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD Pagina 2 di 5 Data ultimo aggiornamento 01/01/2011

4 12. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) ad Allianz S.p.A. Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, Milano Numero Verde Fax Indirizzo e.mail: info@allianz.it. Resta salva comunque per il cliente che ha presentato reclamo alla Compagnia la facoltà di adire lʼautorità Giudiziaria. Qualora lʼutente non si ritenga soddisfatto dallʼesito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi allʼisvap, Via del Quirinale, Roma Fax , corredando lʼesposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Non rientrano nella competenza dellʼisvap le controversie inerenti la quantificazione dei danni e lʼattribuzione della responsabilità, nonché le controversie per le quali sia stata già adita lʼautorità Giudiziaria. sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere lʼattivazione della procedura FIN-NET, inoltrando lʼesposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede lʼimpresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito o - se il contraente ha domicilio in Italia - allʼisvap, che provvede allʼinoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. ALLIANZ S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA. Allianz S.p.A. Klaus Peter Roehler Lorella Sdrigotti Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed unʼimpresa avente Pagina 3 di 5 Data ultimo aggiornamento 01/01/2011

5 GLOSSARIO Accessorio: installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata: accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo senza comportare un supplemento al prezzo base di listino. Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino. Accessorio (non di serie), se non rientra nelle due definizioni sopra riportate. Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso lʼimpresa può richiedere lʼadeguamento del premio o recedere dal contratto. Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte. Apparecchi audio-fono-visivi: radio, lettori CD, mangianastri, televisori, registratori integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco elettronico o elettromagnetico o meccanico. Sono comunque esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari. Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative. Assicurazione: insieme di garanzie prestate allʼassicurato tramite la polizza. Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione. Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione. Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento. Contraente: Volkswagen Bank GmbH Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo. Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose. Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta allʼuso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione. Disdetta: atto con cui il contraente o lʼimpresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto. Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto. Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che lʼimpresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative. Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto. Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi. Indennizzo/indennità: somma dovuta dallʼimpresa al proprio assicurato, in caso di sinistro. Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte. Massimale: limite economico massimo entro il quale lʼimpresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata lʼassicurazione. Polizza: documento che prova lʼesistenza del contratto di assicurazione. Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza. Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte. Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data. Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto. Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso. Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura. Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale. Fascicolo informativo Nota informativa Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD Pagina 4 di 5 Data ultimo aggiornamento 01/01/2011

6 Rischio: eventualità sfavorevole legata allʼattività umana o alla vita delle persone. Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge. Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione dʼonda. Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dellʼassicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza. Sinistro: verificarsi dellʼevento dannoso per il quale è prestata lʼassicurazione. Società: Allianz S.p.A. Surrogazione: principio per il quale lʼimpresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dellʼassicurato verso i responsabili. Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione. Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche. Valore commerciale/valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data. Veicoli commerciali: autocarri di quintalaggio non superiore ai 60 q.li. Fascicolo informativo Nota informativa Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD Pagina 5 di 5 Data ultimo aggiornamento 01/01/2011

7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NORME GENERALI...2 Art. 1 - Convenzione Volkswagen Bank...2 Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture...2 Art. 3 - Pagamento del premio...2 Art. 4 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Cessazione del rischio...2 Art. 5 - Cessione del contratto di assicurazione...2 Art. 6 - Diritto di recesso...2 Art. 7 - Denuncia del sinistro...2 Art. 8 - Liquidazione del danno...2 Art. 9 - Clausola di vincolo...3 Art Sottoscrizione di assicurazioni complementari...3 Art Modifiche dellʼassicurazione...3 Art Estensione territoriale...3 Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio...3 Art Rinvio alle norme di legge...3 Art Oneri fiscali...3 GARANZIA INCENDIO E FURTO...3 Art.1 - Oggetto dellʼassicurazione...3 Art.2 - Esclusioni...4 Art.3 - Scoperto a carico dellʼassicurato...4 Art.4 - Pagamento dellʼindennizzo...4 CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO E FURTO...4 GARANZIE COMPLEMENTARI...4 Art. 1 - Danni da incendio provocati da Eventi Socio - Politici (valida solo per le autovetture)...4 Art. 2 - Danni indiretti (valida solo per le autovetture)...4 Art. 3 - Ricorso vicini...4 Art. 4 - Spese di rimozione e parcheggio...4 Art. 5 - Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate...4 Art. 6 - Spese per sottrazione o smarrimento chiavi...4 Art. 7 - Garanzia contrassegno (valida solo per autovetture assicurate con la Società anche per la Responsabilità Civile verso Terzi)...4 Art. 8 - Atti vandalici e/o danneggiamento volontario a seguito di furto totale (valida solo per le autovetture)...4 Art. 9 - Rinvio alla normativa Incendio e Furto...4 GARANZIA CRISTALLI...5 Art.1 - Oggetto dellʼassicurazione...5 Art.2 - Esclusioni...5 Art.3 - Liquidazione del danno...5 GARANZIA EVENTI NATURALI...5 Art. 1 - Oggetto dellʼassicurazione...5 Art. 2 - Denuncia del sinistro...5 Art. 3 - Esclusioni...5 Art. 4 - Scoperto a carico dellʼassicurato...5 GARANZIA EVENTI SOCIO POLITICI...5 Art. 1 - Oggetto dellʼassicurazione...5 Art. 2 - Denuncia del sinistro...5 Art. 3 - Esclusioni...5 Art. 4 - Scoperto a carico dellʼassicurato...5 GARANZIA ASSISTENZA - PACCHETTO BASE...5 Art. 1 Validità territoriale...5 Art. 2 - Ambito di operatività della garanzia...5 Art. 3 - Oggetto dellʼassicurazione...6 Art. 4 - Delimitazione e precisazioni relative a tutte le prestazioni...6 Art. 5 - Istruzioni per la richiesta di assistenza...6 Pagina 1 di 6 Data ultimo aggiornamento 01/01/2011

8 NORME GENERALI Art. 1 - Convenzione Volkswagen Bank Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank un contratto di finanziamento/leasing, sotto qualunque forma tecnica, per lʼacquisto di autovetture ad uso privato, di veicoli commerciali fino a 60 q.li e/o del prodotto assicurativo. Sono esclusi dalla garanzia: - veicoli di tipologia diversa da quella sopra indicata (esempio: veicoli a noleggio con e senza conducente, taxi, veicoli ad uso pubblico). Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture La copertura di ogni singolo bene decorrerà dalle ore del giorno in cui il Contraente liquida la pratica di finanziamento, erogata in qualsiasi forma tecnica. Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della stessa è necessario stipulare una nuova copertura. Nel corso della sua validità la copertura non può essere resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite. Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto. Art. 3 - Pagamento del premio Il premio deve essere versato in unʼunica soluzione ed a saldo anticipato dellʼintero periodo di validità delle coperture assicurative. Art. 4 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Cessazione del rischio a) In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è necessario: restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo, consegnare la documentazione utile a provare lʼestinzione del finanziamento o il suo trasferimento. Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento; la Compagnia restituirà allʼassicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia non procede alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui: lʼassicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo, lʼassicurato, in seguito a trasferimento del finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato. b) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario: restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo, consegnare la documentazione utile a provare lʼevento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dellʼatto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; la Compagnia restituirà allʼassicurato Cliente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio. In caso di sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Compagnia, la Contraente si impegna a mettere a disposizione della Compagnia stessa la documentazione comprovante lʼavvenuta adesione alle coperture assicurative, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura. Art. 5 - Cessione del contratto di assicurazione In caso di subentro di un nuovo Cliente nel contratto di finanziamento/leasing, la Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del contratto di assicurazione. In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore della data di liquidazione della pratica. In caso di aggravamento o diminuzione del rischio, il contratto originale dovrà intendersi risolto ed il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto. Art. 6 - Diritto di recesso In caso di veicolo acquistato con finanziamento/leasing, lʼassicurato ha facoltà di recedere dal contratto di assicurazione con effetto non anteriore alla data di completamento dei primi cinque anni di durata dellʼassicurazione. Il recesso deve essere comunicato allʼimpresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso. Art. 7 - Denuncia del sinistro In caso di sinistro lʼassicurato deve presentare denuncia alla Società entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento o dalla data di conoscenza del fatto per telefono al numero verde ; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia del sinistro. Lʼoperatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti. Per la denuncia di sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale, si richiama quanto previsto dallʼart. 6 della Garanzia Tutela Legale. Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di furto sia totale che parziale nonché atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata allʼautorità competente subito dopo il fatto. Qualora il sinistro sia avvenuto allʼestero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente Autorità locale sia a quella italiana. Art. 8 - Liquidazione del danno A) MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, atti di vandalismo o danneggiamento volontario, la corresponsione dellʼindennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dellʼassicurato allʼautorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio. Se il furto totale è avvenuto allʼestero, la denuncia deve essere reiterata allʼautorità di Polizia Giudiziaria Italiana. Inoltre, per la corresponsione dellʼindennizzo, lʼassicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati. In caso di FURTO TOTALE Copia della denuncia alle Autorità TUTTE le chiavi ricevute in dotazione Originale della carta di circolazione, se disponibile Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la perdita di possesso o la cessazione dalla circolazione Originale del Certificato di Proprietà con annotata la Perdita di Possesso Dichiarazione di detraibilità / non detraibilità dellʼiva Copia della fattura di acquisto dellʼautovettura Procura a Vendere a favore di Allianz S.p.A., Largo Ugo Irneri n.1, Trieste Conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con lʼindicazione del numero dei canoni pagati alla data del furto La dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo Eventuale denuncia integrativa in mancanza di una o più chiavi o della carta di circolazione In caso di furto totale la liquidazione avrà luogo a decorrere dal 30 giorno successivo allʼacquisizione di tutti i documenti richiesti dalla Società. In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto Copia della carta di circolazione Copia della fattura di acquisto dellʼautovettura Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione Conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con lʼindicazione del numero dei canoni pagati alla data del furto La dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo. Pagina 2 di 6 Data ultimo aggiornamento 01/01/2011

9 In caso di DANNO PARZIALE Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A). Copia della carta di circolazione Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo Preventivo di riparazione ovvero indicazione dellʼammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per lʼeventuale incarico peritale) Copia della fattura di riparazione Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dellʼiva Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, lʼassicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa. Prima di pagare lʼindennizzo la Società, quando lo ritenga necessario, può richiedere il certificato di chiusa istruttoria. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa, la Società si impegna a liquidare lʼimporto del danno a Volkswagen Bank. B) DETERMINAZIONE DELLʼAMMONTARE DEL DANNO B1) PERDITA TOTALE DEL VEICOLO In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, lʼindennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione EUROTAX di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura dʼacquisto. Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo. Eʼ equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate allʼimporto realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. In caso di perdita totale di veicoli verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta allʼestero, lʼindennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli accessori se presenti. In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato. B2) DANNI PARZIALI Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta allʼestero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini: a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura; b) due anni per tutte le altre parti. Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo. Qualora il veicolo abbia subito precedenti sinistri, la Società per quantificare correttamente il danno, potrà chiedere allʼassicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento. C) VALORE ASSICURATO E REGOLA PROPORZIONALE Qualora il valore assicurato risulti inferiore allʼeffettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società ridurrà lʼindennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dallʼart del Codice Civile. D) IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, lʼindennizzo liquidabile sarà comprensivo dellʼiva, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge. In caso di veicolo locato in leasing e venga assicurato IVA compresa, in caso di danno totale lʼimposta verrà riconosciuta nellʼindennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del sinistro. E) RIPRISTINO DEL VEICOLO Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nellʼofficina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società. Questʼultima, in accordo e con il consenso dellʼassicurato, può: far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia; sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare lʼimporto corrispondente. LʼAssicurato inoltre, pena la decadenza del diritto allʼindennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società. F) RITROVAMENTO DEL VEICOLO In caso di ritrovamento del veicolo o di sue parti lʼassicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 02/ Qualora il recupero sia avvenuto: prima del pagamento dellʼindennizzo, lʼindennizzo è determinato come previsto al capoverso B; dopo il pagamento dellʼindennizzo, lʼassicurato ha facoltà di scegliere se: a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Società b) rientrare in possesso del veicolo restituendo lʼindennizzo alla Società Art. 9 - Clausola di vincolo La polizza sʼintende vincolata nei termini e nei confronti di Volkswagen Bank, che eroga i contratti di finanziamento/leasing. Art Sottoscrizione di assicurazioni complementari LʼAssicurato deve comunicare alla Società lʼesistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto allʼindennizzo ai sensi dellʼart del Codice Civile. Art Modifiche dellʼassicurazione Ogni modifica dellʼassicurazione deve essere provata per iscritto. Art Estensione territoriale Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dellʼunione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dellʼislanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. Lʼassicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante lʼassicurazione R.C.A. prestata con lʼemissione della carta verde. Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dellʼindennizzo fatti salvi i diritti dei terzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. Art Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi allʼassicurazione sono a carico del Contraente. GARANZIA INCENDIO E FURTO Art.1 - Oggetto dellʼassicurazione 1) BENI ASSICURATI Lʼassicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da: - veicolo; - parti di ricambio; - accessori di serie; - accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visi- Pagina 3 di 6 Data ultimo aggiornamento 01/01/2011

10 vi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili. 2) EVENTI ASSICURATI Gli eventi assicurati sono: - incendio, sia totale che parziale; - azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio; - furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che soltanto tentato; - rapina del veicolo, sia portata a termine, sia soltanto tentata. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante lʼuso od il possesso abusivo del veicolo stesso. Art.2 - Esclusioni Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di: - atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; - appropriazione indebita; - sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe dʼaria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere; - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario. Sono inoltre sempre esclusi i danni: - avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; - determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dellʼassicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); - causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio. Art.3 - Scoperto a carico dellʼassicurato In caso di furto la Società corrisponde lʼindennizzo deducendo dal danno indennizzabile lʼeventuale scoperto indicato nel certificato di assicurazione, che resta a carico dellʼassicurato. Per i veicoli con antifurto satellitare Cobra/GT (Getronic)/Metasystem e Movitrack, con contratto di abbonamento che preveda la gestione automatica e diretta degli allarmi da parte della Centrale Operativa che usufruiscono dello sconto del 5%, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto aggiuntivo del 25% dellʼammontare del danno - che deve essere sommato agli altri scoperti previsti dalla garanzia nei casi di: - installazione dellʼantifurto senza attivazione dellʼabbonamento ai servizi di sicurezza valido al momento del sinistro e dalla decorrenza della copertura; - mancanza della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dellʼimpianto; - mancato allarme; lʼesclusione non vale se dovuto ad assenza di campo della rete GSM; - guasto dellʼimpianto; di tale circostanza e del tempo necessario alla riparazione la Società va informata tramite fax. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto ai fini della operatività dellʼassicurazione. Art.4 - Pagamento dellʼindennizzo In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga lʼindennizzo se sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dallʼart 7 A) delle Condizioni di CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO E FURTO Azzeramento dello Scoperto Furto Lo scoperto da applicarsi sullʼeventuale indennizzo liquidabile a norma di polizza non verrà applicato al verificarsi delle due seguenti condizioni: che la sottrazione del veicolo assicurato sia avvenuta in locali (box) chiusi a chiave o con altri idonei congegni, in autorimesse o in parcheggi autorizzati custoditi; che il Contraente, a seconda delle ipotesi, provi lʼavvenuta effrazione dei congegni di chiusura dei locali ove lʼautovettura era custodita, ovvero presenti la ricevuta di pagamento rilasciata dallʼautorimessa o parcheggio, comprovante la presa in deposito dellʼautovettura. GARANZIE COMPLEMENTARI Art. 1 - Danni da incendio provocati da Eventi Socio - Politici (valida solo per le autovetture) A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, lʼassicurazione è estesa ai danni da incendio provocati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario. La Società pagherà lʼindennizzo deducendo dal danno risarcibile lo scoperto indicato in polizza. Art. 2 - Danni indiretti (valida solo per le autovetture) Lʼassicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti dallʼimpossibilità di utilizzare lʼautovettura a causa di incendio totale o furto totale. La garanzia prevede il pagamento di Euro 12,00 per ciascun giorno di mancato utilizzo, per un massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa. La somma viene riconosciuta dalle ore 24 del giorno della denuncia del sinistro alla Società, fino al momento della comunicazione da parte dellʼautorità dellʼeventuale ritrovamento dellʼautovettura. Eʼ in ogni caso escluso lʼindennizzo per i giorni di fermo del veicolo per riparazioni. Art. 3 - Ricorso vicini La garanzia Incendio è estesa con il limite massimo di Euro ,00 per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dallʼincendio del veicolo compresa lʼesplosione del carburante non seguita da incendio. Tale estensione opera esclusivamente per i danni che non rientrano fra quelli risarcibili in base alla Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi. Sono comunque esclusi i danni causati alle cose in uso, custodia e possesso dellʼassicurato e del Contraente. Art. 4 - Spese di rimozione e parcheggio In caso di furto del veicolo, la Società rimborsa, con il limite massimo di Euro 550,00 per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che lʼassicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dallʼautorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dellʼavvenuta comunicazione allʼassicurato del ritrovamento stesso. Art. 5 - Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate La Società indennizza lʼassicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino allʼinterno dello stesso. Art. 6 - Spese per sottrazione o smarrimento chiavi In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dallʼassicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per lʼapertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La garanzia è prestata con il limite massimo di Euro 200,00 per ogni sinistro, dietro presentazione di regolare fattura delle spese sostenute. Art. 7 - Garanzia contrassegno (valida solo per autovetture assicurate con la Società anche per la Responsabilità Civile verso Terzi) La Società, in caso di furto non seguito da ritrovamento, paga una somma pari alla parte di premio, al netto delle imposte, dellʼassicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi, relativa al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e quella di scadenza della rata di premio pagata. Art. 8 - Atti vandalici e/o danneggiamento volontario a seguito di furto totale (valida solo per le autovetture) A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla Garanzia Incendio e Furto, lʼassicurazione, nel caso di furto totale, è estesa ai danni materiali e diretti subiti dallʼautovettura a seguito di atti vandalici o di danneggiamento volontario. Art. 9 - Rinvio alla normativa Incendio e Furto Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, sono validi i criteri ed i limiti previsti dalla normativa della garanzia Incendio e Furto. Pagina 4 di 6 Data ultimo aggiornamento 01/01/2011

11 GARANZIA CRISTALLI Art.1 - Oggetto dellʼassicurazione Lʼassicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi. Lʼassicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, ad eccezione del caso delle screpolature, per le quali la Società rimborsa esclusivamente le spese sostenute per la riparazione. Art.2 - Esclusioni Lʼassicurazione non è operante per: - rigature, segnature e simili; - danni causati da caduta di neve, tegole o grandine; - danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario; - atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; - danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge; - danni determinati da dolo del Contraente, dellʼassicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo). Art.3 - Liquidazione del danno Il pagamento dellʼindennizzo avverrà a riparazione avvenuta dietro presentazione di regolare fattura, con il limite massimo di Euro 400,00 per annualità. GARANZIA EVENTI NATURALI Art. 1 - Oggetto dellʼassicurazione A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, lʼassicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: - grandine, uragani, alluvioni; - trombe dʼaria. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi: - frane e smottamenti del terreno; - valanghe e slavine. Lʼassicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini rimovibili. Art.2 - Denuncia del sinistro Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro la denuncia deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate da Enti ed Autorità competenti. Art. 3 - Esclusioni Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di: - sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; - eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni naturali non espressamente previsti tra quelli elencati nellʼoggetto dellʼassicurazione di cui al precedente lʼart.1; - appropriazione indebita. Sono inoltre sempre esclusi i danni: - determinati da dolo dellʼassicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); - subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge; - che non siano causati direttamente dallʼevento naturale, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, aspirazione di acqua nel motore, attraversamento di accumuli di acqua esterni; - causati da allagamenti, eccetto quelli determinati da alluvioni o straripamenti di corsi dʼacqua. Art. 4 - Scoperto a carico dellʼassicurato In caso di sinistro, la Società corrisponde allʼassicurato lʼindennizzo con deduzione sul danno risarcibile dello scoperto indicato nel certificato di assicurazione. Nel caso in cui la riparazione avvenga al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, il minimo di scoperto si intende raddoppiato. GARANZIA EVENTI SOCIO POLITICI Art. 1 - Oggetto dellʼassicurazione A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, lʼassicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario Lʼassicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini estraibili. Art. 2 - Denuncia del sinistro Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro determinato da evento socio-politico, deve essere presentata una denuncia allʼautorità competente subito dopo il fatto. Art. 3 - Esclusioni Lʼassicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: - dolo o colpa grave dellʼassicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; - appropriazione indebita; - danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta; - partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; - conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; - movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche; - rischio atomico (trasformazione dellʼatomo e/o radiazioni provocate dallʼaccelerazione artificiale di particelle atomiche). Art. 4 - Scoperto a carico dellʼassicurato In caso di sinistro, la Società corrisponde allʼassicurato lʼindennizzo con deduzione sul danno risarcibile dello scoperto del 10%, minimo 515,00. Nel caso in cui la riparazione avvenga al di fuori della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, il minimo di scoperto si intende raddoppiato. GARANZIA ASSISTENZA - PACCHETTO BASE Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. appartenente al Gruppo di Mondial Assistance Italia - Via Ampére n. 30, Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dellʼanno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale Mondial Assistance. Art. 1 Validità territoriale Le garanzie sono prestate per il territorio degli Stati dellʼunione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dellʼislanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. Lʼassicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde della polizza di Responsabilità Civile della Circolazione Stradale del veicolo indicato in polizza, non siano barrate. Art. 2 - Ambito di operatività della garanzia Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza. Pagina 5 di 6 Data ultimo aggiornamento 01/01/2011

12 Art. 3 - Oggetto dellʼassicurazione Autovettura sostitutiva per danni al veicolo La garanzia opera a seguito di incidente stradale, incendio, esplosione o scoppio, tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto. In caso di necessità di riparazioni, la Centrale Operativa mette a disposizione dellʼassicurato, presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante lʼorario di apertura della medesima, unʼautovettura adibita ad uso privato, senza autista, di pari cilindrata, comunque non superiore a cc, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio, per un massimo di 7 giorni consecutivi. Lʼautovettura in sostituzione sarà fornita per il periodo necessario per la riparazione, in accordo con i relativi tempari ufficiali stabiliti dalla casa costruttrice ed in conformità ai tempari ANIA. Viene assegnato un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera, fino ad un massimo di sette giorni. La Centrale Operativa definirà con il responsabile dellʼofficina che ha in carico il veicolo tale periodo massimo e lo comunicherà allʼassicurato. In caso di evento assicurato occorso il venerdì oppure durante il fine settimana o festività nazionali, verrà concessa comunque allʼassicurato unʼauto sostitutiva per un massimo di 2 giorni, al fine di garantire allʼassicurato la possibilità di usufruire della prestazione anche in assenza della certificazione delle ore di manodopera necessarie alla riparazione del veicolo. Tale certificazione dovrà comunque essere resa alla Centrale Operativa alla riapertura delle officine, ed in funzione di questa la Centrale Operativa potrà prolungare il periodo di noleggio in base al criterio riportato nel precedente comma, fermo restando il massimale di 7 giorni consecutivi per evento che non potrà in ogni caso essere superato. La Società terrà a proprio carico i relativi costi. Restano a carico dellʼassicurato: - le spese di carburante, le assicurazioni che non sono espressamente indicate nel contratto di autonoleggio e le franchigie; - le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dallʼassicurato; - il drop-off in caso di riconsegna in un paese diverso da quello in cui la lʼautovettura è stata presa a noleggio. La prestazione non è operante per: - immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; - operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. Istruzioni Operative LʼAssicurato deve comunicare alla Centrale Operativa le sue necessità. La Centrale Operativa prenderà contatto con il responsabile dellʼofficina che ha in carico lʼautoveicolo e richiederà un fax comprovante il fermo tecnico con le ore di manodopera certificate (compreso il preventivo dei lavori da eseguire). La Centrale Operativa solo al ricevimento del fax autorizzerà o meno lʼautovettura in sostituzione. Al termine delle riparazioni sarà facoltà della Centrale Operativa richiedere, allʼofficina che ha eseguito le riparazioni o allʼassicurato, un documento fiscale dal quale risultino le ore di manodopera. Autovettura sostitutiva per furto del veicolo La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato. La Centrale Operativa mette a disposizione dellʼassicurato, presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante lʼorario di apertura della medesima, unʼautovettura adibita ad uso privato, senza autista, di pari cilindrata, comunque non superiore a cc, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio, per un massimo di 7 giorni consecutivi, a condizione che lʼassicurato inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti Restano a carico dellʼassicurato: - le spese di carburante, le assicurazioni che non sono espressamente indicate nel contratto di autonoleggio e le franchigie; - le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dallʼassicurato; - il drop-off in caso di riconsegna in un paese diverso da quello in cui la lʼautovettura è stata presa a noleggio. In caso di ritrovamento del veicolo rubato, lʼassicurato è tenuto a restituire entro 24 ore lʼauto a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente lʼassicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella prestazione di cui al precedente punto a1. Autovettura sostitutiva per danni al veicolo. Art. 4 - Delimitazione e precisazioni relative a tutte le prestazioni Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza di: - guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; - terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; - dolo dellʼassicurato; - abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - fenomeni di trasmutazione dellʼatomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; - patologie neuro - psichiatriche, nervose e mentali; - suicidio o tentato suicidio. Sono inoltre escluse: - le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile lʼintervento di assistenza. Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie. Art. 5 - Istruzioni per la richiesta di assistenza Per permettere lʼintervento immediato di Mondial Assistance lʼassicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite: Linea Verde Telefono (anche per chiamate dallʼestero) Fax indicando con precisione: - tipo di Assistenza di cui necessita; - nome, cognome e targa del veicolo; - indirizzo e luogo da cui chiama; - eventuale recapito telefonico. Eventuali richieste di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: Mondial Assistance Italia S.p.A. Via Ampére, MILANO (MI) Le eventuali spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre lʼassicurato dovrà: - farsi rilasciare dallʼoperatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo; - comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale. Mod /11 Larovere Pagina 6 di 6 Data ultimo aggiornamento 01/01/2011

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