Anno 2012 N.RF034 DL SEMPLIFICAZIONI: CONTROLLO DI SPA E SRL
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1 Anno 2012 N.RF034 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 6 OGGETTO DL SEMPLIFICAZIONI: CONTROLLO DI SPA E SRL RIFERIMENTI Art. 35 c. 1 e 2 DL 5/2012; art. 16 DL 212/2001; art. 14 c. da 12 a 14 L. 183/2011 CIRCOLARE DEL 20/02/2012 (1 PARTE) Sintesi: il recente "Decreto Semplificazioni" interviene nuovamente in materia di controlli societari. In particolare viene disposto quanto segue: per le Spa: le funzioni del possono essere svolte da un sindaco unico qualora ciò sia previsto dallo statuto e vi siano le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata (al di sopra di tale parametro resta l'obbligo di nomina del ) per le Srl: - nomina: l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un "organo di controllo" (nessun riferimento a o sindaco unico) o di un revisore, determinandone competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti (la nomina diviene obbligatoria al supero degli ordinari limiti); nel caso di nomina di un organo di controllo (anche monocratico), si applicano le disposizioni previste per il delle Spa - organo di controllo: composto da 1 solo membro effettivo, se non diversamente disposto da statuto. L art. 35 del cd. decreto Semplificazioni (DL 5/2012) modifica nuovamente l'enorme in materia di controlli societari, già precedentemente innovati dalla L. 183/2011 (cd. "Legge di stabilità 2012"), con la modifica degli artt e 2477 del Cod. Civ. COLLEGIO SINDACALE FINO AL 2011 (ANTE LEGGE DI STABILITÀ) Come noto, la nomina del, prima delle recenti modifiche normative, risultava obbligatoria per tutte le Spa ed Srl: il cui capitale sociale sia pari o superiore ad che per 2 esercizi consecutivi abbiano superato almeno 2 dei 3 parametri indicati dall 2435-bis CC.: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: ricavi delle vendite e delle prestazioni: dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. tenute alla redazione del bilancio consolidato che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti Inoltre, nella sua formulazione originaria l'art del codice civile prevedeva: nomina di un (in alternativa: di un revisore contabile) cessazione dell organo di controllo in caso di mancato superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti previsti per la redazione del bilancio abbreviato (art c. 4 C.C.) attribuzione della funzione di revisione legale dei conti al, salvo che l atto costitutivo non disponesse diversamente (art c. 5 C.C.) in caso di violazione: nomina del collegio da parte del tribunale, in seguito a richiesta da parte di qualsiasi soggetto interessato. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati -
2 Redazione Fiscale Info Fisco 034/2012 Pag. 2 / 6 Inoltre per le Spa: era sempre obbligatoria la nomina del la funzione di revisore legale dei conti era affidata ad un Revisore esterno o, mediante apposita clausola statutaria, al collegio Sindacale. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2012 Con la legge di stabilità 2012, il legislatore ha stabilito che: per le Spa (nuovo art c. 3): con ricavi o patrimonio netto inferiori ad , lo statuto può prevedere che l organo di controllo sia composto da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell apposito Registro e non più da un (art. 14 c. 14 L.183/2011). Composizione collegiale: resta ferma la disposizione secondo cui la composizione di 3 o 5 membri dell organo di controllo sarebbe, comunque, rimasta obbligatoria in tutte le Spa con un patrimonio netto pari o di ricavi superiore ad un milione di euro. per le Srl (nuovo art. 2477): il viene sostituito da un sindaco unico in tutte le ipotesi cui la società sia obbligata alla nomina del collegio (art. 14 c. 13 L.183/2011). NOTA INTERPRETATIVA DEL CNDCEC Nella Nota interpretativa del 21/11/2011, il CNDCEC ha ritenuto che il rinvio operato dall art c. 5 CC alle disposizioni sulle Spa comporti che la nuova previsione sulla composizione dell organo di controllo delle Spa sia da estendere anche alle Srl. In particolare, in virtù della correlazione tra gli artt e 2397 CC, ciò comporta: A) SE L ORGANO DI CONTROLLO NON È OBBLIGATORIO: è possibile nominare sia il sindaco unico sia il ; lo statuto può prevedere che all organo di controllo sia attribuita anche la revisione legale dei conti B) SE L ORGANO DI CONTROLLO È OBBLIGATORIO: se: alternativamente i ricavi oppure il patrimonio netto sono < (art CC): l organo di controllo può essere monocratico (sindaco unico), a condizione che lo statuto lo ammetta espressamente (in assenza di previsione statuaria, si nomina il ) in ogni caso, l organo di controllo interno svolgerà anche la funzione di revisione legale dei conti, salvo diversa disposizione dello statuto. in caso contrario (ricavi e patrimonio netto ): il controllo deve essere affidato ad un (non dal sindaco unico) il collegio continua a svolgere la funzione di revisione legale dei conti, salvo diversa disposizione dello statuto. DECORRENZA NUOVI ASSETTI: la Nota evidenzia che le previsioni della legge di Stabilità: non incide sui collegi sindacali in carica ed il è destinato a svolgere le sue funzioni fino alla naturale scadenza del suo mandato (ovvero fino alla convocazione dell assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica). Ciò in quanto la durata triennale del è inderogabile, così come ancorata al principio di tassatività sono le cause di decadenza dei sindaci (ex art c.c.).
3 Redazione Fiscale Info Fisco 034/2012 Pag. 3 / 6 NOTARIATO: MASSIMA 123/2011 Anche il Consiglio notarile di Milano è intervenuto con la Massima n. 123/2011. Si è espresso innanzitutto sul nuovo art del codice civile, sostenendo che: le clausole statutarie (sia preesistenti che di nuova introduzione) relative l'organo di controllo collegiale restano valide anche dopo l 1/1/2012 (data di entrata in vigore Legge di Stabilità) i collegi sindacali restano in carica fino alla loro naturale scadenza. Inoltre, secondo il notariato, per le Srl che vogliono dotarsi del sindaco unico: qualora lo statuto al 31/12/2011 preveda la sola composizione del quale organo di controllo non è necessaria una modifica delle clausole statutarie in quanto la norma sopravvenuta (nuovo art c.c.) integra la disciplina statutaria (salvo l esistenza di specifici interessi dei soci. Ad es. se la nomina di uno o più sindaci costituisca oggetto di un diritto particolare ex art c.c., ovvero se la nomina avviene sulla base del voto di lista) SINDACI SUPPLENTI: secondo il Notariato le norme che disciplinano la figura dei sindaci supplenti risultano inapplicabile all'organo di controllo monocratico. Pertanto, non è necessario che la nomina dei supplenti sia prevista dallo statuto, né deliberata in assemblea; qualora venga meno il sindaco unico l assemblea dovrà provvedere ad una nuova designazione dell'organo di controllo. NOVITÀ DEL "DECRETO SEMPLIFICAZIONI" Il decreto semplificazioni apporta significative modifiche alla disciplina: dei controlli societari nelle Srl del nelle Spa. NUOVA DISCIPLINA PER LE SPA Per quanto riguarda le Spa, in base alla nuova formulazione dell'art del codice civile: se lo statuto non dispone diversamente se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art bis c.c.) le funzioni del : sono esercitate da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell apposito Registro cui potrà essere affidata anche la funzione di revisione legale (sempreché previsto dallo statuto e comunque in assenza di obbligo del bilancio consolidato ex art bis). BILANCIO ORDINARIO: qualora vengano meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata, l assemblea dovrà provvedere nei 30gg successivi all'approvazione del bilancio alla nomina del (scaduto il termine, sarà il Tribunale a dover provvedere su richiesta di qualsiasi soggetto interessato). Nota: viene abrogata e sostituita (col nuovo art c. 3 CC) la precedente previsione (art. 14 L. 183/2011) che consentiva alle Spa con ricavi o patrimonio netto inferiori a di nominare un sindaco unico scelto tra i revisori legali. In futuro le Spa potranno nominare un sindaco unico a cui delegare tutte le funzioni svolte dal collegio sindacale (ovvero, controllo di legalità e contabile) a condizione che lo statuto: - non disponga la nomina di un, in luogo del sindaco unico - non vengano superati i limiti propri del bilancio in forma abbreviata.
4 Redazione Fiscale Info Fisco 034/2012 Pag. 4 / 6 NUOVA DISCIPLINA PER LE SRL Per quanto riguarda le Srl, il legislatore interviene sull'articolo 2477 del c.c. lasciando alla società la scelta per la forma di controllo. La nuova norma riguarda sia i controlli facoltativi che su quelli obbligatori. CONTROLLI FACOLTATIVI L atto costitutivo può prevedere (art c. 1 CC): determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti la nomina di un organo di controllo o di un revisore Inoltre: se lo statuto non dispone diversamente l organo di controllo è costituito da 1 solo membro effettivo. CONTROLLO OBBLIGATORI Nel caso in cui: si verta nell'ipotesi di controllo (capitale sociale > , supero dei limiti dimensionali, ecc. - v. pag. 1) la nomina dell' organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria. Inoltre: nel caso di nomina di un organo di controllo (anche monocratico) si applicano le disposizioni sul previste per le Spa (ovvero, il comma 5 dell'art c.c.) Alternatività: con tale disposizione è di fatto introdotto un principio di alternatività: tra sindaco (o ) e revisore legale. NOTA: tale decisione non è priva di conseguenze e necessita di chiarimenti ministeriali. In primo luogo, non è sostenibile che, in caso di nomina del revisore, questi svolga anche il controllo sulla legalità dell amministrazione. Allo stesso modo, nel caso si opti per l' organo di controllo, in seguito all eliminazione della precedente versione dell art c.5 CC non sarà più possibile riconoscere allo stesso (sindaco unico/collegio sindacale) la funzione di revisione legale. A tal fine, il generico rinvio che il nuovo comma 5 opera alle disposizioni sul di Spa potrebbe permettere allo statuto delle Srl, non tenute alla redazione del bilancio consolidato, di affidare la revisione all organo del controllo di legalità. Diversamente non resterebbe che l indicazione del nuovo comma 1 dell art c.c., secondo cui viene rimessa alla scelta dei soci la possibilità di affidare all organo di controllo la revisione legale. APPLICABILITA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Le modifiche in esame non sono di fatto operative a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero, il 10/02/2012), bensì saranno soggette all'inderogabilità del termine di durata triennale delle cariche sindacali (art e 2401 del c.c.). Gli attuali collegi sindacali rimangono in carica fino a naturale scadenza, ossia fino alla data di convocazione dell'assemblea che approva il bilancio relativo alla terza annualità della carica.
5 Redazione Fiscale Info Fisco 034/2012 Pag. 5 / 6 N.B: i primi collegi interessati dai nuovi interventi normativi saranno quelli nominati nel Resta ferma, quindi: la norma di carattere transitorio (art. 13-bis, L. 183/2011): secondo la quale nelle Srl i collegi sindacali nominati entro il 31/12/2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberato dall assemblea che li ha nominati. l impossibilità di un automatica decadenza del in carica (secondo quanto rilevato dalla nota del CNDCEC e dal Notariato, nello Studio 250/2011) COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI NELLE SRL (art CC) FINO AL 31/12/2011 LEGGE DI STABILITA' 2012 DECRETO SEMPLIFICAZIONE L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del è altresì obbligatoria se la società: L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore. La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; consolidato; b) controlla una società obbligata alla b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo di nomina del collegio L'obbligo di nomina del sindaco di cui sindacale di cui alla lettera c) del alla lettera c) del terzo comma cessa terzo comma cessa se, per due se, per due esercizi consecutivi, i esercizi consecutivi, i predetti limiti predetti limiti non vengono superati. non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio conti è esercitata dal sindaco. sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del. Se nomina del sindaco. Se l'assemblea l'assemblea non provvede, alla non provvede, alla nomina provvede il nomina provvede il tribunale su tribunale su richiesta di qualsiasi richiesta di qualsiasi soggetto soggetto interessato. interessato. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. La nomina dell organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina dell organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo di nomina dell organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
6 Redazione Fiscale Info Fisco 034/2012 Pag. 6 / 6 COSA CAMBIA PER LE SRL Fino al 31/12/2011 dal 1/01/2012 DL SEMPLIFICAZIONI Nomina facoltativa (art c.1, cc) Sindaco unico facoltativo o su facoltativo Sindaco unico facoltativo opzione facoltativo Nomina in dipendenza del capitale sociale > (art c.2, cc) Sindaco unico o su Sindaco unico opzione o revisore Nomina in dipendenza della redazione del bilancio consolidato (art c.3, lett. a) cc) Sindaco unico o su Sindaco unico opzione o revisore Nomina in dipendenza del controllo di società obbligata alla revisione legale (art c.3,lett. b) cc) Sindaco unico o su Sindaco unico opzione o revisore Nomina in dipendenza del superamento di due parametri dall'2435 bis (art c.3, lett. c) cc) Sindaco unico o su Sindaco unico opzione o revisore Funzione di revisore legale dei conti (art c.5 cc) Se non è nominato un revisore Al, salvo Al, salvo occorre nominarlo a meno che lo diversa disposizione diversa disposizione statutaria statuto affidi la revisione all'organo statutaria sindacale Ricavi e/o un patrimonio > 1 milione di euro senza che ricorrano i presupposti dell'art co.3 Sindaco unico facoltativo o su Nessun organo di controllo opzione facoltativo (art. 2477, c.1) COSA CAMBIA PER LE SPA Fino al 31/12/2011 dal 1/01/2012 DL SEMPLIFICAZIONI Ricavi e/o un patrimonio > 1 milione di euro e con bilancio ordinario Ricavi e/o un patrimonio > 1 milione di euro e con bilancio abbreviato Sindaco unico o, in forza di apposita clausola statutaria, Ricavi e/o un patrimonio < 1 milione di euro e con bilancio ordinario o, in forza di apposita clausola statutaria, sindaco unico Ricavi e/o un patrimonio < 1 milione di euro e con bilancio abbreviato Revisore o, in forza di apposita clausola statutaria, o, in forza di apposita clausola statutaria, sindaco unico Funzione di revisore legale dei conti (art bis) Revisore o, in forza di apposita clausola statutaria, collegio sindacale Sindaco unico o, in forza di apposita clausola statutaria, Revisore o, in forza di apposita clausola statutaria (se la società non è tenuta al bilancio consolidato) Fonte:Il Sole 24 Ore del 4/02/2012.
Riferimenti normativi
1 Riferimenti normativi Codice civile: - articoli 2397 (spa), 2477 (srl), 2543 e 2519 (coop) Legge 12 novembre 2011, n. 183 Legge di stabilità - art. 14, comma 13 e 14: INTRODUZIONE SINDACO UNICO - art.
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