R.T.I. GBS SpA GT Broker Srl

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1 BARI MULTISERVIZI S.p.A. Via Viterbo, Bari Capitolato di Polizza di Assicurazione D&O (Directors and Officers) Responsabilità Amministratori Sindaci e Dirigenti R.T.I. GBS SpA GT Broker Srl Direzione Generale Roma - Via Angelo Bargoni, n. 8 Tel pbx - Fax pbx gbs@gbsspa.it

2 Definizioni comuni ASSICURATO ASSICURATORE ASSICURAZIONE Il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione e cioè: Amministratore o Sindaco - qualsiasi persona fisica, presente, passata o futura, debitamente nominata o eletta quale membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione, del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale del Contraente. Rivestono la qualifica di Assicurato anche i sottoelencati soggetti: Amministratori di fatto, Direttore Generale, Dirigenti, Funzionari con delega/procura e/o responsabilità della struttura organizzativa, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., Responsabile della Privacy ai sensi del D.lgs 196/2003, R.U.P., Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in base al D. Lgs. 262/2005. Sono altresì equiparati ad Assicurato il coniuge, gli eredi e/o i legali rappresentanti di qualsiasi Assicurato come precedentemente definito, solo per le richieste di risarcimento conseguenti ad atti illeciti commessi dai congiunti deceduti o legalmente rappresentati. L Impresa assicuratrice. Il contratto di assicurazione. ATTIVITA ATTO ILLECITO BROKER CONTRAENTE Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all attività principale, ovunque e comunque svolte. Qualsiasi violazione, errore od omissione, reale o presunta, commessa dall Assicurato con riferimento alla legge, all atto costitutivo, allo statuto societario, alle decisioni dell assemblea degli azionisti, alla propria funzione in seno alla Contraente, da cui sia derivata una Richiesta di risarcimento per una Perdita o Danno patrimoniale coperto dalla presente Assicurazione. La G.B.S. S.p.A. General Broker Service in R.T.I con GT Broker S.r.l. (in seguito definiti più semplicemente Broker). La persona giuridica che stipula l assicurazione. Pag. 2 di 23

3 COSTI DI DIFESA DIPENDENTI FRANCHIGIA INDENNIZZO/ RISARCIMENTO INQUINAMENTO MASSIMALE OPERAZIONE PERDITA O DANNO PATRIMONIALE Ogni parcella, costo, onorario o spesa legale, ivi incluse spese di pubblicità e di rappresentanza legale, sostenute da ogni Assicurato, anche per presenziare ad indagini ed esami, necessarie per difendersi o resistere ad una Richiesta di risarcimento. Le persone fisiche che hanno con la Contraente un rapporto di lavoro subordinato anche se solo in via temporanea. L importo prestabilito di danno indennizzabile, che rimane a carico dell Assicurato. La somma dovuta dall Assicuratore in caso di sinistro. 1) La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di sostanze inquinanti (intendendosi per sostanza inquinante, a titolo esemplificativo e non limitativo, ogni sostanza che mostri caratteristiche pericolose per l ambiente, inclusi fra gli altri solidi, liquidi, gas irritanti o contaminanti, inclusi fumi, vapori, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, prodotti chimici o rifiuti, compresi tra questi ultimi i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare) su beni mobili, immobili, terre, acqua e atmosfera; 2) qualunque decisione o richiesta, volontaria o forzata, in base alla quale gli Assicurati e/o la Contraente debbano esaminare, provare, controllare, pulire, ritirare, trattare, contenere, decontaminare o neutralizzare le sostanze inquinanti; 3) qualunque aggressione o danno all ambiente anche in assenza di sostanze inquinanti. L esborso massimo garantito dall Assicuratore per ogni sinistro e per anno. Uno qualsiasi dei seguenti eventi: a) quando la Contraente della polizza si fonde o s'incorpora o vende tutte o la maggior parte delle sue attività a terzi; b) quando qualsiasi persona o entità giuridica, individualmente o agendo di concerto acquisisce titoli o quote in circolazione rappresentanti più del 50 per cento dei voti validi per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione della Contraente della polizza, o acquisisce altrimenti i diritti di voto corrispondenti a tale percentuale delle azioni. Qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, infortunio, malattia, danni a cose. Devono intendersi inclusi i danni riconosciuti da sentenza, lodo arbitrale, transazione giudiziale o extra-giudiziale, inclusi i danni punitivi o esemplari. Pag. 3 di 23

4 PERIODO DI ASSICURAZIONE Il tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza della presente Polizza, sempreché sia stato pagato il Premio. PERIODO DI OSSERVAZIONE POLIZZA Il periodo di tempo decorrente dalla data di scadenza della presente polizza, durante il quale potrà essere notificata per iscritto all Assicuratore qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro l Assicurato durante detto periodo di tempo, in seguito a qualsiasi atto illecito commesso prima dell inizio del periodo di osservazione e comunque coperto dalla presente polizza. Il documento contrattuale che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta all Assicuratore. RICHIESTA DI RISARCIMENTO RISARCIMENTO RISCHIO Qualsiasi atto giudiziale civile o qualsiasi scritto inviato all Assicurato e/o alla Società in cui si chiede il Risarcimento per un Atto illecito coperto dalla presente Assicurazione. La somma dovuta dall Assicuratore in caso di perdita o danno patrimoniale. La probabilità del verificarsi del sinistro. SCOPERTO SINISTRO SOCIETA CONTROLLATA SOCIETA PARTECIPATA SPESE DI PUBBLICITA La percentuale prestabilita di danno indennizzabile, che resta a carico dell Assicurato. 1) richiesta scritta di risarcimento avanzata da terzi per iscritto; 2) procedimento civile; 3) procedimento amministrativo intrapreso con un provvedimento formale. Qualsiasi entità in cui il Contraente ha od ha avuto, direttamente od indirettamente, il controllo così come previsto all art. 2359, comma I e II c.c.; o detiene od ha detenuto, direttamente od indirettamente più del 50 per cento dei diritti di voto nell assemblea degli azionisti; o nomina la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; o ha il diritto, in virtù di un accordo scritto con gli altri azionisti, di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione. Qualsiasi Società o Ente in cui il Contraente abbia una rappresentanza negli organi direttivi. Spese, costi ed onorari di Terzi sostenuti da un Assicurato in nome proprio o della Contraente per lo studio e la realizzazione Pag. 4 di 23

5 di una campagna pubblicitaria in caso venga avanzato un sinistro coperto dalla presente polizza e nel caso in cui tale sinistro sia reso pubblico con qualunque mezzo. TERZI Tutte le persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, diverse dall Assicurato e dal Contraente. Relativamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono considerati Terzi la Pubblica Amministrazione stessa, centrale e periferica ed i suoi Organi di Controllo. Relativamente al Contraente, lo stesso è considerato terzo limitatamente all azione sociale di responsabilità ai sensi dell art C.C. TITOLI Qualsiasi nota, titolo a reddito fisso, titolo di credito, obbligazione, cambiale, documento di credito, azione o altro titolo azionario o titolo di debito della Contraente, compreso qualsiasi certificato di interesse o partecipazione, ricevuta, warrant o altro diritto di sottoscrizione o acquisto, certificato di voto, certificato di deposito ecc. relativi ad uno qualsiasi dei suddetti titoli. Data / / La Società Il Contraente Pag. 5 di 23

6 Art. 1 - Norme che regolano l assicurazione in generale Art Prova del contratto Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell Assicuratore, che concede la copertura assicurativa. Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell art Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compreso l eventuale periodo di proroga di cui all art. 1.8 (Durata del contratto) e le previsioni di cui all art. 1.9 (Cessazione anticipata del contratto), la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Art Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta all Assicuratore di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art Codice Civile. Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, l Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell art Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art Buona fede L omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino Pag. 6 di 23

7 un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità in corso). Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società e la Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Art Durata del contratto Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell Allegato Prospetto di Offerta, non è previsto il tacito rinnovo. Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centoottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura. Art. 1.9 Cessazione anticipata del contratto E data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell annualità. Nell ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà della Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell annualità assicurativa, una proroga della durata fino ad un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà l obbligo di concedere detta proroga ed il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Coassicurazione e delega A deroga dell art Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. Pag. 7 di 23

8 Art Assicurazioni presso diversi assicuratori Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuna di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Art Clausola broker Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: che il Broker, nell ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendano valide ed efficaci anche se notificate al Broker; che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker e che lo stesso, così effettuato, abbia effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell art C.C. In conseguenza di ciò, la Società delegataria ed ogni eventuale società coassicuratrice, delegano, esplicitamente, il broker all incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al primo comma del medesimo articolo; che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli Assicuratori entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All uopo il broker trasmetterà alla/e Società estratto conto riepilogativo degli importi incassati, per quali avrà dato disposizione di pagamento al proprio Istituto di Credito. che le variazioni alla presente assicurazione, richieste dal Contraente al broker in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società, nei termini di quanto previsto dall Art Coassicurazione e delega. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell art. 1.3 Pagamento del premio ; che l opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo l aliquota percentuale del 12% (dodici per cento) da calcolarsi sui premi imponibili. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all atto della loro rendicontazione; che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata dal Broker per conto del Contraente/Assicurato; che il Broker abbia ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegni a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. che il presente articolo sia privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l ISVAP con provvedimento n 5 del 16/10/2006. Pag. 8 di 23

9 Art Obbligo di fornire i dati dell andamento del rischio Con periodicità annuale, la Società s impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell annualità assicurativa, i dati afferenti l andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: sinistri denunciati; sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); sinistri respinti. La Società si impegna altresì a fornire alla Contraente i dati afferenti l andamento del rischio in qualsiasi momento entro il temine di 30 gg. da quando l Ente e/o il Broker ne abbiano fatto formalmente richiesta. L obbligo a fornire i dati i dati relativi all andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti. Art Forma delle comunicazioni del Contraente all Assicuratore Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. Art Efficacia temporale della garanzia Massimali L Assicurazione è prestata nella forma claims made cioè è operante per le richieste di risarcimento pervenute all Assicurato o al Contraente per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, indipendentemente dalla data in cui è stato generato l atto illecito al quale la richiesta di risarcimento è collegata, purchè l atto illecito stesso sia posteriore alla data di trasformazione del Contraente in Bari Multiservizi S.p.A.. I massimali per sinistro e per anno sono così definiti: a) Euro =. per le garanzie di cui all articolo 2.1 commi A e B; b) Euro =. per l estensione della garanzia alle Società partecipate; c) Euro =. per presenza ad indagini ed esami; d) Euro =. per spese di pubblicità; e) Euro =. per spese di difesa, di cui: Euro =. per costi di difesa per Inquinamento; I massimali di cui ai punti b), c), d) devono intendersi quali sottolimiti del massimale di cui al punto a) e non in aggiunta allo stesso. Art Estensione territoriale L assicurazione vale per le richieste di risarcimento avanzate da Terzi nonché per comportamenti posti in essere nel mondo intero, ad eccezione delle azioni legali o controversie Pag. 9 di 23

10 avanzate in USA o in Canada e le richieste di risarcimento danni da attività svolte in USA o in Canada o relative a società controllate o collegate in USA o in Canada. Art Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. Art Surrogazione Nel caso di un qualsiasi pagamento effettuato in base a qualsiasi articolo della presente polizza, l Assicuratore subentrerà all Assicurato, per l importo di tale pagamento, per quanto riguarda tutti i suoi diritti di recupero; inoltre l Assicurato firmerà tutti i documenti richiesti e farà tutto quanto è necessario per assicurare e preservare tali diritti, compresa la firma dei documenti necessari a consentire all Assicuratore di sostenere efficacemente le proprie tesi in tribunale a nome dell Assicurato. Art Avviso e Autorità Fatto salvo quanto previsto in qualsiasi articolo della polizza, il Contraente conviene che agirà per conto di tutti gli Assicurati per quanto riguarda: il pagamento ed il ricevimento della notifica di richieste di risarcimento o di una risoluzione, il pagamento dei premi ed il ricevimento di qualsiasi premio rimborsabile in base a questa polizza, la negoziazione, il ricevimento e l accettazione di appendici e l invio ed il ricevimento di qualsiasi comunicazione prevista da questa polizza. Gli Assicurati convengono che in questi casi il Contraente agirà per loro conto. Art Cessione I cambiamenti, le modifiche o la cessione di un diritto derivante dalla presnte polizza non saranno efficaci a meno che non vengano effettuati mediante un appendice scritta allegata alla polizza, firmata da un dipendente autorizzato dell Assicuratore. Art Tracciabilità dei Flussi Finanziari Le Parti: - L assicuratore ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita clausola broker, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi; - Il broker ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Pag. 10 di 23

11 L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Data / / La Società Il Contraente Pag. 11 di 23

12 Art. 2 - Norme che regolano l assicurazione Art Oggetto dell assicurazione A) RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ASSICURATI L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti dei massimali di cui all art di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito a qualsiasi Atto Illecito, reale o presunto, commesso dall'assicurato nell'esercizio delle sue rispettive mansioni. La presente copertura non sarà valida nel caso in cui e fino alla misura in cui il Contraente abbia indennizzato l'assicurato. B) RIMBORSO AL CONTRAENTE L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente, nei limiti dei massimali stabiliti all art. 1.17, per Perdite Patrimoniali derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta contro gli Assicurati, durante il periodo di durata della polizza, in seguito ad Atti illeciti, reali o presunti, commessi dagli Assicurati nell'esercizio delle loro rispettive mansioni, ma solo nel caso e nella misura in cui il Contraente abbia indennizzato gli Assicurati. Subordinatamente ai termini ed alle condizioni del presente capitolato, l'assicuratore anticiperà i Costi di Difesa derivanti da tali Richieste di Risarcimento prima della loro definizione conclusiva. Art Esclusioni L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino da: 1. qualsiasi atto doloso e/o fraudolento, accertato con provvedimento definitivo e/o sentenza passata in giudicato; 1.1 qualsiasi personale profitto, vantaggio e/o compenso ottenuto dall Assicurato ed al quale lo stesso non ha legalmente diritto. Ai fini dell applicabilità delle esclusioni di cui ai predetti punti 1 e 1.1, la condotta o l Atto illecito di un Assicurato non sarà attribuita a qualsiasi altro Assicurato. 2. Richieste di risarcimento avanzate da parte, per conto o per iniziativa: 2.1 del Contraente, salvo i casi in cui: a) il Contraente agisca in nome e per conto degli azionisti e/o dei soci, b) il Contraente sia stato condannato con sentenza passata in giudicato e/o altro provvedimento definitivo, in un procedimento giudiziario esperito da terzi, per un Atto illecito commesso dagli Assicurati, nel caso in cui il Contraente condannato vanti diritto di rivalsa, nei confronti degli Assicurati responsabili dell Atto illecito, 2.2 di altri Assicurati; 2.3 del Socio o Azionista di maggioranza, limitatamente agli atti illeciti che siano conseguenza di fatti o atti approvati e/o ratificati dal Socio o Azionista di maggioranza stesso. Pag. 12 di 23

13 3. conseguenze, dirette o indirette, di qualsiasi fatto, circostanza o situazione comunicata per iscritto su polizze sostituite o rinnovate dalla presente; 4. 4) liti, controversie, indagini o pendenze note o già conosciute prima della trasformazione del Contraente in Bari Multiservizi S.p.A.; 5. 5) morte, infortunio, malattia e danni a cose; 6. responsabilità civile professionale, intesa quale atto, errore od omissione relativa all esercizio dell attività esercitata dal Contraente o a servizi/consulenze rese a terzi in relazione all attività stessa; 7. mancata, insufficiente o non conforme sottoscrizione di polizze di assicurazione; 8. qualunque conseguenza diretta o indiretta di inquinamento e amianto; 9. responsabilità civile da prodotto; 10. perdite e/o danni correlati ad energia nucleare o radioattività; 11. guerra e terrorismo; 12. riciclaggio di denaro; 13. fatti illeciti determinati da colpa grave degli Assicurati stessi; di conseguenza l Assicuratore assume la gestione del sinistro, le relative obbligazioni al risarcimento fino all ultimo pagamento, riservandosi l azione di rivalsa ex art C.C. verso l Assicurato o gli Assicurati responsabili per colpa grave; 14. fluttuazione dei mercati azionari; 15. emissione o mancata emissione di titoli propri; qualora, durante il periodo di assicurazione, la Contraente dovesse effettuare emissione di titoli, la stessa dovrà darne informazione per iscritto all Assicuratore, allegando il prospetto informativo. Art. 2.3 Estensioni - Precisazioni Tutte le definizioni, condizioni, limitazioni ed esclusioni di questa polizza saranno applicate alle seguenti estensioni: Presenza ad indagini ed esami La presente polizza fornirà inoltre copertura, nei limiti del massimale dedicato di cui all art comma c), per le parcelle e le spese legali, ragionevoli, sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell'assicuratore, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi Assicurato, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della Contraente. Se l Assicurato ritiene che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili, vi siano delle circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare Pag. 13 di 23

14 origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario notificare all'assicuratore le circostanze e le ragioni per cui si prevede una richiesta di risarcimento. Fatto salvo quanto sopra, la copertura prestata in base alla presente estensione non includerà oneri, costi o spese attribuibili a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra procedura analoga derivante da un evento che, anziché influire principalmente sulla Contraente, abbia un impatto sul settore in cui la Contraente svolge le sue attività. Richieste di risarcimento collegate Ai sensi della presente Assicurazione, tutte le Richieste di risarcimento derivanti dallo stesso Atto illecito saranno considerate una sola Richiesta di risarcimento. La data della prima Richiesta sarà considerata come data di tutte le successive Richieste presentate a qualsiasi Assicurato o alla Contraente, senza tener conto del fatto che la data delle successive Richieste di risarcimento sia compresa o meno nel Periodo di assicurazione. Acquisizioni e fusioni Qualora durante il Periodo di assicurazione la Contraente dovesse fondersi con un altra società, o qualora un altra persona o società dovesse acquistare il 50%, o più, del capitale sociale della Contraente, l Assicurazione sarà valida esclusivamente per le Richieste di risarcimento relative ad Atti illeciti, commessi o compiuti antecedentemente alla data di tale fusione o acquisizione. La Contraente ha l obbligo di comunicare all Assicuratore tale fatto entro il termine perentorio di 30 giorni dal suo verificarsi. Estensione automatica della copertura a nuove Società controllate La copertura assicurativa è automaticamente estesa agli Assicurati delle nuove Società controllate, create od acquisite dalla Contraente durante il Periodo di assicurazione, limitatamente alle Richieste di risarcimento per Atti illeciti che sono stati commessi o che si ritiene siano stati commessi successivamente alla data di creazione od acquisizione di tali Società, a condizione che il totale attivo delle nuove Società controllate sia minore od uguale al 10% del totale attivo consolidato della Contraente. Si concorda che sono escluse dalla copertura assicurativa automatica l acquisizione o la creazione di: - entità in U.S.A. e Canada; - entità quotate in Borsa, dovunque nel Mondo; - entità appartenenti ai settori aerospaziale, difesa, aereo, telefonia mobile e fissa, servizi ambientali, farmaceutico, telecomunicazioni, viaggi, operatori turistici, rifiuti, biotecnologie, semiconduttori, istituzioni finanziarie; - entità in perdita o con patrimonio netto negativo. Qualora durante il Periodo di assicurazione la Contraente dovesse creare od acquisire Società controllate che eccedano le limitazioni, o non rispettino i parametri sopra indicati, la Contraente si impegna a dare tempestivamente comunicazione scritta all Assicuratore di tale evento. L Assicuratore, una volta ottenute tutte le informazioni appropriate, s impegna a valutare ed eventualmente a formulare condizioni economiche e normative per l inclusione nella presente copertura assicurativa di dette Società. Alienazione di Società controllata Qualora durante il Periodo di assicurazione la Contraente dovesse vendere una Società controllata, la copertura prestata dalla presente Assicurazione continuerà ad operare, a favore di coloro che in tale Società controllata hanno rivestito la qualifica di Assicurato prima della Pag. 14 di 23

15 vendita, per le Richieste di risarcimento relative ad Atti illeciti che sono stati commessi o si ritiene siano stati commessi antecedentemente alla data di vendita. Precedente Società controllata L Assicurazione è estesa a coloro che rivestivano la qualifica di Assicurati nelle Società che hanno cessato di essere controllate prima della data di decorrenza della presente Polizza, per gli Atti illeciti che sono stati commessi antecedentemente alla data in cui tale Società ha cessato di essere controllata. Estensione Società partecipate Rientrano in copertura le Società partecipate, con il sottolimite di massimale di cui all art comma b). La copertura deve intendersi: - in automatico per le Società partecipate no-profit ; - sulla base di elementi che verranno forniti dal Contraente prima della stipula della polizza per le Società partecipate for-profit. Liquidazione volontaria In caso di liquidazione volontaria della Contraente, l Assicurazione sarà valida esclusivamente per le Richieste di risarcimento relative ad Atti illeciti commessi prima della data di liquidazione. Richieste di risarcimento relative ai rapporti di lavoro L Assicurazione è estesa alle Richieste di risarcimento relative ai rapporti di lavoro. Definizioni valide ai fini della presente estensione: a) Richiesta di risarcimento relativa ai rapporti di lavoro significa qualsiasi richiesta di risarcimento presentata, o sostenuta, da qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente della Contraente, e/o da qualsiasi autorità competente in materia di lavoro, che presenta o sostiene la Richiesta di risarcimento, per conto di qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente, contro qualsiasi Assicurato e basata su un reale, o potenziale, Atto illecito relativo a rapporti di lavoro. b) Atto illecito relativo a rapporti di lavoro significa qualsiasi attuale, asserita o potenziale violazione delle norme di diritto del lavoro, o di qualsiasi contratto o preliminare di contratto, di qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente della Contraente concernente a titolo esemplificativo e non limitativo: licenziamento, dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro; illecita mancata promozione, illeciti provvedimenti disciplinari, illecita privazione di opportunità di carriera, negligente valutazione; qualsiasi discriminazione e molestia sessuale, razziale, religiosa o nei confronti di portatori di handicap che si verifichi nel posto di lavoro; abuso, sottovalutazione ed afflizione di stress emozionale (purché clinicamente accertato) relativo alla condizione di lavoratore subordinato; violazione dell intimità e diffamazione sul posto di lavoro. Non è considerata Perdita qualsiasi importo dovuto per legge. Dalla presente estensione devono intendersi esclusi i danni punitivi ed esemplari, così come riconosciuti in alcune giurisdizioni. Pag. 15 di 23

16 Periodo di osservazione Se alla scadenza della presente polizza l'assicuratore dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare questa polizza e la Contraente non sottoscrivesse analoga copertura con altro assicuratore, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di osservazione pagando l'eventuale premio addizionale nei termini di seguito definiti: - periodo di osservazione di 12 mesi: 30% del premio annuo lordo; - periodo di osservazione di 24 mesi: 60% del premio annuo lordo; - periodo di osservazione di 36 mesi: 90% del premio annuo lordo. Per fruire del periodo di osservazione, la Contraente dovrà presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza, e versare l'eventuale premio addizionale entro 60 giorni dalla data di scadenza. Il premio addizionale non è soggetto a rimborso e il periodo di osservazione non può essere annullato. Se ha luogo una Operazione, la Contraente non avrà diritto ad "acquistare" un periodo di osservazione con le modalità suddette, ma, tuttavia la Contraente avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza, di richiedere all'assicuratore l'offerta per un periodo di osservazione di durata sino a 72 mesi. L'Assicuratore offrirà un periodo di osservazione con i termini, le condizioni ed il premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli. Amministratori ritirati Se alla scadenza della presente polizza la Contraente non dovesse rinnovare o sottoscrivere analoga copertura con altro Assicuratore e non dovesse venir attivato il periodo di osservazione secondo quanto previsto al punto precedente, all Assicurato che cessi dalla carica rivestita all interno della Contraente per naturale scadenza del mandato durante il periodo di validità della polizza sarà riconosciuto, nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, un periodo di osservazione di 12 mesi a partire dalla data di non rinnovo. La presente estensione non opera qualora abbia luogo una Operazione, così come definita nella Sezione Definizioni comuni. Estensione costi di difesa da inquinamento L esclusione di cui all art punto 8 è integralmente abrogata e sostituita da quanto di seguito riportato: In nessun caso l Assicuratore terrà indenni gli Assicurati qualora le Richieste di Risarcimento riguardino, derivino, si basino o in qualunque modo coinvolgano direttamente o indirettamente l effettivo, il presunto o il minacciato scarico, dispersione, rilascio o fuoriuscita di Sostanze inquinanti, oppure qualsiasi ordine o richiesta di ricercare, monitorare, bonificare, eliminare, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare Sostanze inquinanti, materiale nucleare o residui nucleari. Si conviene comunque che la presente esclusione non si applicherà ai costi di difesa fino ad un massimo di Euro = per sinistro (art. 1.17/comma e), da intendersi compresi e non in eccesso al massimale di polizza (art. 1.17/comma a). Responsabilità civile per beni comuni L Assicuratore risarcirà le perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro il coniuge legittimo di un Assicurato durante il periodo di validità della polizza e notificata all Assicuratore durante il periodo di validità della polizza, a condizione che tale richiesta di risarcimento: Pag. 16 di 23

17 A) derivi esclusivamente dal suo stato di coniuge legittimo dell Assicurato; e B) sarebbe coperta dalla presente polizza qualora fosse avanzata nei confronti di tale Assicurato; e C) chieda il risarcimento di danni recuperabile dai beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni, o da beni in comproprietà sia dell Assicurato sia del coniuge legittimo, o dai beni trasferiti dall Assicurato al coniuge legittimo. Estensione Spese di Pubblicità La copertura si intende estesa alle Spese di Pubblicità, entro il limite previsto all art. 1.17/comma d, ragionevolmente sostenute in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento non esclusa dalle condizioni di polizza e avanzata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il periodo di durata della polizza. Per le finalità della presente copertura, si conviene che: per Spese di Pubblicità si intendono gli oneri e le spese sostenuti da un Assicurato, con il consenso scritto dell Assicuratore, in nome proprio o in nome della Società (ad eccezione di stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni di qualsiasi Amministratore, Dirigente o dipendente della Società) e ritenuti necessari per l ideazione e l attuazione di una campagna pubblicitaria con l obiettivo di prevenire o mitigare le conseguenze di una richiesta di risarcimento. Qualifica di Quadro Assicurato Addizionale Nei limiti delle garanzie prestate dalla presente polizza, il termine di Assicurato comprenderà anche il personale dipendente con qualifica di quadro. Tali persone si considereranno Assicurati addizionali solamente se l Atto dannoso a loro riferibile riguardi l esercizio di funzioni manageriali e di supervisione e purchè la Richiesta di Risarcimento originata da tale Atto dannoso sia contestualmente avanzata e mantenuta nel tempo anche nei confronti di un membro del Consiglio di Amministrazione. Costi di emergenza Nel caso in cui, a causa di un emergenza, non sia ragionevolmente possibile ottenere l autorizzazione scritta dell Assicuratore prima che vengano sostenuti costi di difesa in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento, l Assicuratore approverà a posteriori i costi di difesa in misura complessivamente non superiore ad =. Data / / La Società Il Contraente Pag. 17 di 23

18 Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri Art Obblighi del Contraente e dell Assicurato in caso di sinistro A parziale deroga dell art Codice Civile, i sinistri devono essere denunciati per iscritto all Assicuratore, direttamente o per il tramite del broker, entro 30 giorni lavorativi da quando è pervenuta all Assicurato la richiesta di risarcimento. All Assicuratore dovranno essere fornite tutte le informazioni inerenti alla richiesta di risarcimento e, inoltre, l Assicuratore potrà ragionevolmente richiedere di essere completamente informato in merito alle indagini, difesa o accordi relativi ad ogni richiesta di risarcimento e avrà inoltre il diritto di ricevere copia di tutta la relativa documentazione. Né la Contraente né gli Assicurati dovranno ammettere la propria responsabilità o concludere transazioni in merito alla richiesta di risarcimento o sostenere costi di difesa senza il previo consenso scritto dell Assicuratore. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato. Art. 3.2 Comunicazioni La Società o gli Assicurati dovranno comunicare per iscritto all Assicuratore nei termini di cui all art. 3.1 che precede: - ogni richiesta di risarcimento ricevuta; - la notizia che una o più persone od entità intendano presentare una richiesta di risarcimento; - qualsiasi circostanza dalla quale si può ragionevolmente ritenere che possa derivare una richiesta di risarcimento. La comunicazione scritta deve includere la descrizione della Richiesta di risarcimento e le relative circostanze, la natura e la dimensione del reale, o potenziale, danno, i nomi dei reali o potenziali richiedenti e la data e le circostanze in cui la Contraente o gli Assicurati, a seconda dei casi, sono per la prima volta venuti a conoscenza della richiesta di risarcimento o delle relative circostanze. Art. 3.3 Gestione delle vertenze di danno Spese Legali Libera scelta del Legale La Società si obbliga a sostenere le spese, relative all assistenza stragiudiziale e giudiziale, in sede civile e amministrativa, necessarie per resistere all azione promossa dal danneggiato contro l Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito all art. 1.17/comma a). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al relativo interesse. Tale garanzia vale anche in caso di colpa grave dell Assicurato. L Assicurato indica alla Società, per la tutela dei suoi interessi, il nominativo di un legale di sua fiducia. L incarico professionale al legale indicato dall Assicurato verrà conferito dalla Società e l Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente e del perito. Peraltro, ove l Assicurato non dovesse, tempestivamente, provvedere alla difesa nella controversia instaurata nei propri confronti, la Società potrà nominare propri legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli nominati dall Assicurato. Art. 3.4 Modalità di conduzione della difesa L Assicurato ha il diritto ed il dovere di difendersi contro qualsiasi richiesta di risarcimento e di contestarla. L Assicuratore avrà il diritto di cooperare in modo efficace con l Assicurato Pag. 18 di 23

19 alla difesa ed alla composizione extragiudiziale di qualsiasi richiesta di risarcimento che si preveda ragionevolmente che debba coinvolgere l Assicuratore, ad esempio, in via meramente esemplificativa e non limitativa, la cooperazione efficace nella negoziazione di un accordo extragiudiziale con la controparte. E condizione per l insorgere della responsabilità dell Assicuratore per perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento, il fatto che l Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, non aderisca ad alcuna richiesta di danni e non si accolli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell Assicuratore. L approvazione da parte dell Assicuratore non potrà essere negata senza ragione, purchè all Assicuratore sia effettivamente stato concesso di associarsi totalmente nella difesa e nella negoziazione di transazioni relative a qualsiasi richiesta di risarcimento al fine di raggiungere una decisione su basi di ragionevolezza. La Società e l Assicurato coopereranno con l Assicuratore senza riserve e gli forniranno tutte le informazioni che potranno essere loro richieste ragionevolmente (ciò costituisce condizione sospensiva ai fini della responsabilità dell Assicuratore per la perdita derivante dalla richiesta di risarcimento). Nel caso che nasca una controversia tra l Assicuratore e l Assicurato in merito all opportunità di costituirsi in giudizio o impugnare un provvedimento, né la Società né l Assicurato saranno obbligati ad opporsi al procedimento giudiziario, a meno che ciò venga deliberato da un arbitro (che verrà scelto di comune accordo). I costi dell arbitro saranno a carico dell Assicuratore. Art. 3.5 Ripartizione Nel caso in cui una richiesta di risarcimento nei confronti degli Assicurati e/o della Contraente si riferisca a perdite che sono solo parzialmente coperte dalla presente Assicurazione perché: - la Richiesta di risarcimento include perdite coperte e perdite non coperte dalla presente Assicurazione; - la Richiesta di risarcimento per le perdite coperte dalla presente Assicurazione è relativa sia alla Contraente che agli Assicurati; l Assicuratore, gli Assicurati e la Contraente dovranno compiere ogni ragionevole tentativo per determinare in modo amichevole la ripartizione della perdita, del pagamento e dei Costi di difesa tra Assicurati, Contraente e qualsiasi altro convenuto o imputato non Assicurato dalla presente Assicurazione. Nel caso in cui l Assicuratore decidesse di non difendere gli Assicurati da una richiesta di risarcimento, lo stesso avrà la facoltà di raccomandare per iscritto agli Assicurati di concludere una ragionevole transazione concordata con il richiedente. Nel caso in cui gli Assicurati non dovessero accettare l accordo raccomandato e dovessero continuare la controversia per loro conto, qualsiasi conseguente perdita eccedente quella per la quale era stato raccomandato l accordo, sarà posta a carico degli Assicurati stessi e i Costi di difesa saranno sostenuti dall Assicuratore nei limiti indicati in polizza. Art. 3.6 Anticipo delle Spese Legali L Assicuratore potrà anticipare, prima del pagamento o dell accordo finale, le spese legali sostenute in merito a qualsiasi richiesta di risarcimento, così come definite all art. 3.3 che precede. Comunque, nel caso in cui gli Assicurati non avessero diritto, ai sensi della presente Assicurazione, ad alcuna rifusione della perdita, dovranno restituire gli anticipi ricevuti. Pag. 19 di 23

20 Disposizione finale Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo offerto in sede di gara, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-contratto. La Società aggiudicataria inserirà l eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria. Data / / La Società Il Contraente Pag. 20 di 23

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