PO FEAMP ITALIA 2014/2020 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA. Parte B - SPECIFICHE

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1 UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA PO FEAMP ITALIA 2014/2020 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA Parte B - SPECIFICHE Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze Misura 1.33 Arresto temporaneo delle attività di pesca Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014

2 Documento Versione 1 Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE Data 06 dicembre 2016 Approvazione Programma Operativo Firma Autorità di Gestione Autorità di Gestione CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015)

3 INDICE 1. Misura Descrizione tecnica della Misura Descrizione degli Obiettivi della Misura Criteri di ammissibilità Interventi ammissibili Misure tecniche successive all interruzione temporanea Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio Documentazione specifica richiesta per la misura Localizzazione Criteri di selezione Intensità dell aiuto

4 1. Misura La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a regia. 1.1 Descrizione tecnica della Misura FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA Riferimento normativo Reg. (UE) 508/2014, art. 33 Priorità del FEAMP Obiettivo Tematico Misura 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell acquacoltura MISURA 1.33 Arresto temporaneo delle attività di pesca Sottomisura - Finalità Beneficiari Cambiamenti climatici Concedere indennità e compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di imbarcazioni da pesca in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca Proprietari di imbarcazioni da pesca;; armatori di imbarcazioni da pesca su autorizzazione del proprietario;; pescatori imbarcati sulle unità che effettuano l'arresto temporaneo obbligatorio. La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura La concessione delle indennità e delle compensazioni finanziarie ai pescatori e ai proprietari di pescherecci in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca è in linea con l Obiettivo Tematico di migliorare la competitività delle Pmi previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3). Il sostegno viene erogato nei casi in cui l arresto temporaneo delle attività: - è una conseguenza diretta di determinate misure di conservazione, escluse la fissazione e l assegnazione delle possibilità di pesca, oppure - è previsto in determinati piani di gestione della pesca unionali o nazionali, oppure - deriva dal mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli. 4

5 1.3 Criteri di ammissibilità Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura: OPERAZIONE A REGIA SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO Proprietari di imbarcazioni da pesca Armatori di imbarcazioni da pesca su autorizzazione del proprietario Pescatori imbarcati sulle unità che effettuano l'arresto temporaneo obbligatorio CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) Il proprietario ovvero l'armatore è in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell arresto temporaneo obbligatorio L armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno Il pescatore è imbarcato sull'unità oggetto di arresto temporaneo alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio Il pescatore ha lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell Unione interessato dall arresto temporaneo per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno Il pescatore non ha ricevuto un sostegno, a norma del presente articolo, per un periodo complessivo superiore a sei mesi nel periodo CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE L'imbarcazione non ha ricevuto un sostegno, a norma del presente articolo, per un periodo complessivo superiore a sei mesi nel periodo L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani indicati di gestione nazionali adottati ai sensi del Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio Gli attrezzi da pesca riportati sulla licenza sono quelli relativi ai piani di gestione nazionali adottati ai sensi del Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio L'imbarcazione da pesca è armata ed equipaggiata al momento dell arresto temporaneo L imbarcazione da pesca ha svolto un attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 1.4 Interventi ammissibili Gli interventi della Misura riguardano la sospensione di tutte le attività di pesca svolte dall imbarcazione da pesca o dal pescatore interessato, al verificarsi delle seguenti condizioni: - attuazione delle misure di emergenza della Commissione o degli Stati Membri di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 13 del Reg. (UE) n. 1380/2013 o delle misure di conservazione di cui all art. 7 di tale Regolamento, inclusi i periodi di riposo biologico;; - mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli;; - l arresto temporaneo è previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del Reg.(CE) n. 1967/2006 del Consiglio o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. (UE) n. 1380/2013, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di 5

6 pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui all art. 2, par. 2 e 5 lett a), del Reg. (UE) n. 1380/2013. L'interruzione temporanea dell'attività di pesca riguarda le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca. L interruzione temporanea dell attività di pesca non si applica alle unità da pesca esercitanti pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte dell Autorità marittima. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse. Le unità abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla Capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo. In relazione alla sospensione dell attività di pesca non imputabile alla volontà dell armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l interruzione temporanea, verrà attivata presso il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la procedura per l erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga, a copertura dell intero periodo di interruzione obbligatoria dell attività di pesca. 2. Misure tecniche successive all interruzione temporanea Per le dieci settimane successive al termine dell'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio dell attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - è vietato nel giorno di venerdì ed in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'autorità marittima dei porti di base logistica. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse. Decorse le dieci settimane dal termine dell interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attività di pesa con i sistemi a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - è vietato in un giorno settimanale definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'autorità 6

7 marittima dei porti di base logistica. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse. Dalla data del del corrente anno e fino al è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con i sistemi strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri. Dalla data del del corrente anno e fino al 201, le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa. 3. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi: - rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;; - assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell accertamento;; - rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008). Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente. Le unità da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'autorità marittima per il transito nell'areale in fermo. Le unità abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dame comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima dei porti di base logistica. In rispetto delle Condizioni Generali previste all art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all intervento sono recuperate dallo Stato 7

8 membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui sopra non è stata soddisfatta. Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del contributo. 4. Documentazione specifica richiesta per la misura Entro il giorno di inizio dell arresto temporaneo, devono essere depositati presso l'autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità soggetta all'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unità può essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'autorità marittima. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni. Deve essere presentata altresì autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i. 5. Localizzazione Per le unità da pesca coinvolte dalla Misura (cfr. par. 1.4), iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per giorni consecutivi dal al del corrente anno. Per le unità da pesca coinvolte dalla Misura (cfr. par. 1.4), iscritte nei compartimenti marittimi da Pesaro a Bari, ad esclusione delle unità da pesca facenti base logistico- operativa nel Porto di Pescara, l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca è disposta per... giorni consecutivi dal al del corrente anno. Per le unità da pesca coinvolte dalla Misura (cfr. par. 1.4), iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per... giorni consecutivi dal al del corrente anno. Per le unità da pesca coinvolte dalla Misura (cfr. par. 1.4), facenti base logistico operativa nel Porto di Pescara ed individuate nell'elenco allegato al presente decreto, l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca è disposta per un periodo di fermo biologico di 30 giorni continuativi dal 5 agosto al 3 settembre del corrente anno. Per tali unità sussiste l'obbligo di esercitare nel periodo dal 4 al 15 settembre l'attività di pesca esclusivamente nelle acque di giurisdizione del Compartimento marittimo di Pescara e di riportare sui log-book, i valori giornalieri di cattura in peso per cala per ogni specie e/o categoria, corredata di coordinate geografiche e 8

9 orario di pesca, fatto salvo il divieto di pesca nell'area di mare delle Fosse di Pomo che costituisce Zona di Tutela Biologica, secondo modalità determinate con successivo decreto direttoriale. Per le unità da pesca coinvolte dalla Misura (cfr. par. 1.4), iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno giorni consecutivi, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale. Le unità da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa entro due giorni precedenti l'interruzione delle attività. Gli OO.II sono autorizzati, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti al presente paragrafo, per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dagli OO.II, l'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia è vietata anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. 6. Criteri di selezione Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura: OPERAZIONE A REGIA N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) CRITERI TRASVERSALI Numero di giorni di lavoro in mare svolti dal pescatore a bordo di un peschereccio dell Unione interessato dall arresto temporaneo nel corso dei T1 due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno nel solo caso di cui al par.3 lett. b) CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE O1 O2 Maggior numero di kw dell'imbarcazione Maggior numero di GT dell'imbarcazione C=Nr. di giorni di pesca effettuati/730 C=0 kw min C=1 kw max C=0 GT min C=1 GT max Peso (Ps) Punteggi o P=C*Ps 9

10 7. Intensità dell aiuto La Misura prevede un intensità massima dell aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quando previsto dal par. 2 lett. e art. 95 Intensità dell aiuto pubblico del Reg. (UE) n. 508/2014. Il premio in favore degli imbarcati è determinato in funzione dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di arresto temporaneo e della qualifica del pescatore, a prescindere dal segmento di pesca, calcolati secondo la Tabella 1, redatta sulla base del livello del minimo monetario garantito previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, comprensivi dei dovuti oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali. Tabella 1: premio per l arresto temporaneo in favore degli imbarcati. Categoria navi per GT Importo giornaliero del premio ( ) Comandante/motorista/capopesca 44,00 Marinaio 40,00 Giovanotto/mozzo 38,00 Il premio in favore delle imprese di pesca è determinato in funzione della stazza dell imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati secondo la Tabella 2. I valori calcolati nella Tabella 2 sono da intendersi quali massimali e la metodologia per il calcolo del premio è la stessa anche nel caso in cui i massimali non siano raggiunti. Tabella 3: calcolo dei massimali relativi al premio di arresto temporaneo dei pescherecci. Categoria di peschereccio per classi di stazza (GT) Importo giornaliero del premio ( /peschereccio) 1 < 10 (5,20 * GT) < 25 (4,30 * GT) < 50 (3,20* GT) < 100 (2,50 * GT) < 250 (2,00 * GT) < 500 (1,50 * GT) < (1,10 * GT) < (0,90 * GT) e oltre (0,67 * GT) Il sostegno ai proprietari di un peschereccio concesso ai sensi dell articolo 33 (Misura 1.33) è detratto dal sostegno concesso ai proprietari di un peschereccio ai sensi dell articolo 34 (Misura 1.34) per il medesimo peschereccio. Il sostegno può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo dal 2014 al

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