Roma, 19 settembre A TUTTE LE ASSOCIATE - Loro Sedi - CFC_BLACKLIST_COM_2016_158 Agenzia delle Entrate_Circolari Leggi_2015

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1 Roma, 19 settembre 2016 A TUTTE LE ASSOCIATE - Loro Sedi - CFC_BLACKLIST_COM_2016_158 Agenzia delle Entrate_Circolari Leggi_2015 OGGETTO: D.lgs. 147/2015 L. 208/2016 Riferimento analitico: CFC e black list - Società controllate estere e paesi a fiscalità privilegiata - Circolare della Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 agosto Decreto Internazionalizzazione - Legge di Stabilità Art. 167 TUIR - Chiarimenti Si segnala la pubblicazione, da parte della Agenzia delle Entrate, della Circolare n. 35/E, del 4 agosto 2016, Disciplina delle controlled foreign companies, modifiche ai criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, trattamento degli utili provenienti da tali Paesi, disciplina del credito d imposta estero Chiarimenti, allegata alla presente comunicazione unitamente al relativo comunicato stampa. L Amministrazione Finanziaria ha fornito importanti e rilevanti chiarimenti sulle novità introdotte, da ultimo, dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. Decreto Internazionalizzazione ) e dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( Legge di Stabilità 2016). Con la circolare in esame l Agenzia delle Entrate effettua una ricognizione delle modifiche normative che hanno interessato non solo la disciplina in tema di controlled foreign companies, ma anche il trattamento dei dividendi provenienti dai c.d. paradisi fiscali. Si tratta di modifiche, per taluni aspetti, tra loro collegate in quanto il legislatore ha proceduto ad un generale ripensamento dei criteri alla luce dei quali classificare gli Stati esteri in Paesi c.d. Black List e Paesi c.d. White List. Via Piemonte n Roma Tel Fax assofiduciaria@assofiduciaria.it Web:

2 Il precedente approccio che prevedeva la formulazione di una White List non è mai effettivamente entrato in vigore. Il legislatore ha, dunque, preso atto di tale assetto, da un lato, ripristinando il precedente regime fondato sia su Black List, sia su White List, dall altro, modificando però i criteri alla luce dei quali predisporle. Ai fini dell applicazione del regime CFCs la Black List dovrà includere gli Stati che hanno un livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello italiano. Tale lista avrà rilievo anche ai fini dell applicazione del regime di integrale tassazione dei dividendi provenienti da società site in paradisi fiscali. Ciò non esclude che, ai fini di altre normative, possano essere utilizzate altre liste fondate su differenti criteri. Così per l applicazione del d.lgs. n. 239 del 1996 si utilizzerà una White List (già emanata a seguito delle modifiche apportate dal d.m. del 9 agosto 2016 al d.m.del 4 settembre 1996) che ospita invece gli Stati che assicurano uno scambio di informazioni. Ciò premesso si trasmette l analisi integrale della circolare, elaborata a cura del Prof. Federico Rasi, precisando alle Associate - per maggior chiarezza - che, ai fini della prassi operativa delle società fiduciarie, assumono particolare rilievo ed interesse i chiarimenti offerti in tema di trattamento di dividendi e plusvalenze provenienti da paradisi fiscali. Ai fini dell applicazione di tale normativa è necessario determinare il concetto di provenienza (che ora riguarda gli investimenti diretti in società site in paradisi fiscali e quelli indiretti, purché veicolati tramite società controllate site in Stati a fiscalità ordinarie) e quello di paradiso fiscale (per il quale valgono le osservazioni appena formulate). Di seguito, sono illustrati i principali chiarimenti forniti con il documento di prassi. I migliori saluti. All.: Il regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle Controlled Foreign Companies, CFC. LF/al 2

3 IL REGIME DI TASSAZIONE PER TRASPARENZA DEI REDDITI PRODOTTI DALLE CONTROLLED FOREIGN COMPANIES, CFC (a cura del Prof. Federico Rasi) Per quanto riguarda le modifiche al regime CFC, la circolare ricorda che la disciplina in esame dispone un regime di tassazione per trasparenza, in capo al socio residente in Italia, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi. I principali chiarimenti sul tema sono di seguito indicati: individuazione dei regimi fiscali privilegiati (art. 167, comma 4, t.u.i.r.): l Agenzia delle Entrate si è, innanzitutto, soffermata sull individuazione dei regimi fiscali privilegiati di cui all art. 167, comma 4, t.u.i.r. 1. La circolare, ai fini dell individuazione dei regimi fiscali privilegiati, distingue i criteri applicabili fino al 31 dicembre 2014, da quelli adottabili per l esercizio e da quelli validi a partire dal 1 gennaio In particolare, con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, a partire dal 1 gennaio 2016, si considerano privilegiati (prescindendo dall esistenza di un adeguato scambio di informazioni tra l Italia e il Paese di volta in volta interessato) gli Stati il cui il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, sia che ciò sia l effetto dell applicazioni di regimi generali ( primo criterio ), sia che ciò sia l effetto dell applicazioni di regimi speciali ( secondo criterio ). A seguito di tale modifica normativa, dunque, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, in precedenza fondato sulle Black List (decreto ministeriale 21 novembre 2001), avviene in base al livello di tassazione nominale. In ogni caso, per effetto delle modifiche arrecate dalla Legge di Stabilità 2016 all art. 167, comma 1, t.u.i.r., sono escluse espressamente dalla nozione di Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli Stati UE e SEE (tra cui il Liechtenstein) con i quali l'italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Ciò ricordato, il primo criterio per l individuazione dei regimi privilegiati (il livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello previsto in Italia) è teso a garantire l automatica corrispondenza tra l applicazione della CFC rule e l assoggettamento a un regime fiscale privilegiato della società estera, senza attendere l aggiornamento della Black List ad opera di un apposito decreto ministeriale. Ai fini dell applicazione di tale criterio, occorre effettuare un confronto tra livelli di tassazione nominali: dal lato italiano, rilevano l aliquota IRES, vigente nel periodo d imposta in cui si riscontra il requisito del controllo (senza considerare eventuali addizionali) e l aliquota ordinaria IRAP; dal lato estero, rilevano le imposte sui redditi applicate nell ordinamento fiscale di localizzazione, da individuare facendo riferimento, qualora esistente, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato di volta in volta interessato, tenendo conto anche 1 In proposito, si ricorda che ai sensi del comma 1 dell art. 167 t.u.i.r., la residenza o la localizzazione di un impresa, di una società o di altra entità in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato comporta l automatica applicazione della disciplina antielusiva in capo al socio controllante residente in Italia. 2 La circolare fornisce anche un elencazione degli Stati o territori che, al 31 dicembre 2014, erano considerati dal legislatore paradisi fiscali e degli Stati inclusi nella Black List di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2001, vigente al 31 dicembre

4 delle eventuali imposte di natura identica o analoga intervenute in sostituzione di quelle menzionate espressamente dalla medesima Convenzione 3. Il secondo criterio per l individuazione dei regimi privilegiati concerne, come detto, i c.d. regimi speciali, con ciò intendendosi i regimi che concedono un trattamento agevolato strutturale, risolvendosi in un imposizione inferiore alla metà di quella italiana. Sul punto, la circolare fornisce diverse esemplificazioni e delucidazioni. Tra i principali aspetti esaminati, è chiarito che, nell ipotesi in cui il regime speciale sia fruito parzialmente (ovverosia riguardi solo particolari aspetti dell attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero), al fine di verificare l applicazione della norma antielusiva è opportuno adottare un criterio di prevalenza che valorizzi l attività risultante maggioritaria in termini di entità dei ricavi ordinari. Laddove l attività prevalente sia quella assoggettata al regime speciale, l intero reddito della partecipata estera si considera sottoposto a un trattamento fiscale privilegiato; la dimostrazione della c.d. seconda esimente a partire dall esercizio 2015 (art. 167, comma 5, lett. b), t.u.i.r.): la circolare fornisce chiarimenti anche in merito alla c.d. seconda esimente, che consente la disapplicazione della CFC rule nell ipotesi in cui dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all art. 167, comma 4, t.u.i.r.. Tra le altre cose, nella circolare è ricordato che l esimente in esame può essere soddisfatta anche dimostrando che l investimento non ha dato origine a un significativo risparmio d imposta, valorizzando il carico fiscale complessivamente gravante sui redditi della CFC. A tal fine, la mancanza di intenti o effetti elusivi, alla base dell investimento all estero, si considera dimostrata qualora il contribuente provi che il carico fiscale estero è almeno pari al 50% della tassazione nominale italiana o della tassazione effettiva che la controllata avrebbe scontato laddove fosse stata residente in Italia; la determinazione del reddito estero da imputare al socio (art. 167, comma 6, t.u.i.r.): la circolare ricorda, innanzitutto, che la disciplina CFC prevede l immediata tassazione, mediante imputazione per trasparenza e successivo assoggettamento ad imposizione in via separata in capo al socio residente, dei redditi conseguiti dalla società controllata nello Stato o territorio estero di insediamento. Il socio controllante residente è, tuttavia, tenuto a rideterminare tali redditi secondo le regole fiscali domestiche. Sotto questo profilo, per effetto delle novità arrecate dal Decreto Internazionalizzazione, ai fini della determinazione del reddito imponibile della CFC, è previsto un rinvio generalizzato alle norme che presiedono alla determinazione del reddito complessivo delle imprese residenti (a prescindere dalla loro collocazione all interno del t.u.i.r. o in provvedimenti speciali). Pertanto, i redditi della CFC sono ora determinati: non solo in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d impresa (ad eccezione dell art. 86, comma 4, t.u.i.r. relativo alla rateizzazione delle plusvalenze) e, segnatamente, facendo riferimento alle sole regole applicabili ai soggetti IRES; ma anche, in base alle disposizioni speciali presenti al di fuori del t.u.i.r. applicabili ai fini della determinazione del reddito estero da imputare al socio, quali, ad esempio, 3 La circolare specifica che nell eventualità in cui nello Stato di residenza o di localizzazione della società controllata sia prevista un imposta progressiva a scaglioni occorrerà calcolare la media aritmetica ponderata delle aliquote vigenti nell ordinamento estero. A tal fine, viene individuato, in via convenzionale, un parametro reddituale pari a Euro 1 milione, da utilizzare sempre per la ponderazione. La circolare fornisce sul punto alcune esemplificazioni. 4

5 l istituto dell Aiuto alla Crescita Economica (ACE). Devono, invece, essere escluse quelle disposizioni extra t.u.i.r. che prevedono l adozione di strumenti di tipo presuntivo, quali gli studi di settore e i parametri. ii) Le ulteriori novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione in tema CFC. La circolare in esame illustra anche l abrogazione dell art. 168 t.u.i.r. (che estendeva il regime CFC anche alle società estere collegate), le novità arrecate al comma 8-bis dell art. 167 t.u.i.r. (che prevede l estensione della disciplina CFC anche alle società controllate residenti in Stati a fiscalità ordinaria, compresi gli Stati UE e SEE) e l introduzione dei commi 8-quater e 8- quinquies dell art. 167 t.u.i.r. in materia di accertamento. I principali chiarimenti sono di seguito illustrati: abrogazione dell art. 168 t.u.i.r.: è evidenziato che con l abrogazione dell art. 168 t.u.i.r., in un ottica di semplificazione, il legislatore ha adeguato la CFC rule domestica ai regimi CFC previsti negli altri ordinamenti, poiché l estensione italiana della disposizione antielusiva alle società collegate è sempre stato un unicum nel panorama internazionale. Sul punto, è ricordato che il Decreto Internazionalizzazione prevede che l abrogazione dell art. 168 t.u.i.r. abbia effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovverosia, per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare, a partire dal periodo d imposta Pertanto, dal medesimo periodo d imposta, i soggetti residenti non saranno tenuti neppure a segnalare in dichiarazione dei redditi la partecipazione detenuta nella collegata estera, ma solo gli eventuali utili provenienti dalla società localizzata in un Paradiso fiscale. Diversamente, i soggetti con esercizio sociale avente chiusura in una data antecedente al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Internazionalizzazione) dovranno continuare ad applicare, per l esercizio in corso alla predetta data, la CFC rule. La circolare chiarisce che, ai fini della decorrenza dell abrogazione della norma in esame, occorre far riferimento al periodo d imposta del soggetto residente, a nulla rilevando l esercizio della partecipata estera 4. Da ultimo, la circolare illustra il regime transitorio dettato dal Decreto Internazionalizzazione tra la vecchia e la nuova disciplina; le novità arrecate al comma 8-bis dell art. 167 t.u.i.r.: la circolare ricorda che, a partire dal periodo d imposta 2010, la disciplina CFC è stata estesa anche alle società controllate residenti in Stati a fiscalità ordinaria, compresi gli Stati Membri UE e gli Stati SEE. Tale disposizione, contenuta nel comma 8-bis dell art. 167 t.u.i.r., dispone la tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle controllate estere quando, congiuntamente: a) le medesime società estere sono assoggettate a tassazione effettiva inferiore a più della metà rispetto a quella cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, detenzione o investimenti in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica o dalla prestazione di servizi infragruppo. 4 Sul punto, l Agenzia delle Entrate fornisce diverse esemplificazioni. 5

6 In ogni caso, la menzionata CFC rule non trova applicazione se è fornita la dimostrazione che l'insediamento all estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale (art. 167, comma 8-ter, t.u.i.r.). Sebbene la disciplina in esame non abbia subìto modifiche sostanziali, la circolare ricorda, innanzitutto, che il Decreto Internazionalizzazione ha previsto, nell art. 167, comma 8-bis, t.u.i.r., che sia demandato ad un Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 5 il compito di indicare i criteri per determinare, con modalità semplificate, il ricorrere della condizione di cui alla sopra indicata lett. a). Inoltre, anche in vigenza della nuova formulazione della disposizione introdotta dal Decreto Internazionalizzazione, il comma 8-bis rimane rivolto sia agli Stati o territori diversi da quelli indicati nel comma 1 dell art. 167 t.u.i.r., sia agli Stati UE e SEE. Pertanto, al fine di verificare l applicazione della norma antielusiva in esame, occorre tener presente che le controllate residenti negli Stati UE e SEE possono essere destinatarie della CFC rule solo qualora soddisfino contestualmente le due condizioni previste nel medesimo comma 8-bis (a nulla, dunque, rilevando la circostanza che le stesse società, ad esempio, nel 2016 siano assoggettate a regimi fiscali privilegiati secondo l accezione declinata nel comma 4 dell art. 167 t.u.i.r.); l introduzione dei commi 8-quater e 8-quinquies dell art. 167 t.u.i.r.: l Agenzia delle Entrate ricorda che il Decreto Internazionalizzazione ha introdotto nell ambito dell art. 167 t.u.i.r. i commi 8-quater e 8-quinquies finalizzati a regolamentare i controlli condotti dall Amministrazione Finanziaria sulle partecipazioni CFC dei soggetti residenti. Tali disposizioni prevedono che l Amministrazione Finanziaria, prima di emettere un atto di accertamento, notifichi al contribuente un avviso con il quale gli viene concessa la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove per la disapplicazione della CFC rule (sia ai sensi del comma 1 che ai sensi del comma 8-bis dell art. 167 t.u.i.r.). Qualora l Amministrazione Finanziaria, ricevuta risposta dal contribuente, non ritenga tali prove idonee a dimostrare le esimenti (di cui ai commi 5 e 8-ter dell art. 167 t.u.i.r.), dovrà darne specifica motivazione nel successivo avviso di accertamento. Si prevede, inoltre, che qualora il contribuente abbia presentato istanza di interpello ed abbia ricevuto parere positivo, le medesime esimenti non debbano essere ulteriormente dimostrate nella successiva fase di controllo. Resta fermo, però, il potere dell Amministrazione Finanziaria di verificare la veridicità e la completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti; l abrogazione dell art. 168-bis t.u.i.r.: l Agenzia delle Entrate evidenzia che il Decreto Internazionalizzazione ha abrogato esplicitamente l art. 168-bis t.u.i.r. che prevedeva l emanazione delle c.d. White List, contenenti gli elenchi dei Paesi virtuosi. Le White List, infatti, non sono mai state emanate: pertanto, quello che doveva essere un regime provvisorio fondato sulle Black List è rimasto pienamente operativo, fermo restando che è rimasta operativa la lista degli Stati collaborativi recata dal decreto ministeriale 4 settembre 1996, prevista ai fini dell applicazione del decreto legislativo 1 aprile 1996, n Per tali ragioni, come anticipato, il Decreto Internazionalizzazione ha definitivamente sancito l abbandono delle White List con l abrogazione dell art. 168-bis e la conseguente 5 Il Provvedimento non risulta, allo stato attuale, ancora emanato. 6

7 modifica del comma 1 dell art. 167 t.u.i.r. (che attualmente fa riferimento al comma 4 del medesimo art. 167). Sono state apportate, altresì, le modifiche volte ad eliminare il riferimento all art. 168-bis t.u.i.r. nelle disposizioni contenute nel d.lgs. 1 aprile 1996, n. 239: pertanto, è stato ripristinato il riferimento ai Paesi o territori che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l Italia e, dunque, alla lista contenuta nel decreto ministeriale 4 settembre È stata, in particolare, reintrodotta la lett. c) nel comma 4 dell art. 11, conferendo al Ministro il potere di emanare più decreti contenenti la lista di Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, da aggiornare con cadenza semestrale. Per effetto di tale disposizione, è stato corretto (ad opera del decreto ministeriale del 9 agosto 2016) il citato decreto ministeriale del 4 settembre 1996 contenente l elenco dei Paesi con i quali l Italia ha un adeguato di scambio di informazioni. coordinamento con la Legge di Stabilità 2016: l Agenzia delle Entrate evidenzia che il Decreto Internazionalizzazione, come già detto, ha abrogato esplicitamente l art. 168-bis t.u.i.r. che prevedeva l emanazione delle c.d. White List, contenenti gli elenchi dei Paesi virtuosi. Il Legislatore ha peraltro assicurato il necessario coordinamento tra le modifiche apportate in tema di Black List e tutte le norme, i regolamenti, i decreti o i provvedimenti esistenti nell ordinamento che operano il rinvio al decreto e al provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate emanati ai sensi del previgente comma 4 dell art. 167 t.u.i.r. (così come risultante dalla modifica apportata dal decreto internazionalizzazione). In particolare, viene stabilito che tale rinvio si intende ora riferito agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 142 del presente articolo. iii) La disciplina della tassazione degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati. La circolare si sofferma sulla disciplina di tassazione degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati di cui agli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, t.u.i.r.. Tale disciplina prevede che, in deroga al regime ordinario, gli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo, in ragione della loro produzione in ordinamenti caratterizzati da un imposizione nulla o estremamente ridotta rispetto a quella italiana. I principali chiarimenti sono di seguito indicati: definizione di utili provenienti : è evidenziato che il Decreto Internazionalizzazione ha introdotto una specifica definizione di utili provenienti. In particolare, la nozione di provenienza è stata circoscritta dal legislatore entro un perimetro definito che prevede: - una partecipazione diretta, anche se non di controllo, nella società assoggettata al regime fiscale privilegiato, ovvero; - una partecipazione indiretta, anche non di controllo, in quest ultima, attraverso l esercizio del controllo su una società interposta localizzata in uno Stato o territorio a regime fiscale ordinario 6 ; 6 Sul punto, la circolare fornisce anche alcune esemplificazioni di utili provenienti, per chiarire quando sia applicabile la disciplina di integrale tassazione. 7

8 il requisito del controllo: l Amministrazione Finanziaria si sofferma, inoltre, sul requisito del controllo. La nuova formulazione degli art. 47, comma 4, e 89, comma 3, t.u.i.r., distingue, infatti, come detto, tra partecipazioni dirette e partecipazioni indirette nella società che sono localizzate in Paesi a regime fiscale privilegiato. Sul punto, è chiarito che solo nel caso di partecipazione indiretta è richiesto il requisito del controllo delle società estere che si interpongono nella catena partecipativa. Inoltre, la circolare chiarisce che la nozione di controllo rilevante ai fini dell applicazione della norma è quella dell art. 2359, primo e secondo comma, cod. civ.. Pertanto, assumono rilevanza sia il controllo in termini di diritti di voto, computando anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, sia il controllo integrato da un influenza dominante su un altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali. In ogni caso, come evidenziato dalla circolare, il regime di integrale tassazione è subordinato a una qualche partecipazione a cui consegue la percezione di utili da parte del socio residente in Italia, a prescindere dal tipo di controllo configurabile. Un importante chiarimento, reso anche mediante esemplificazioni, è fornito nell ipotesi di più società estere. La circolare, in particolare, chiarisce che il requisito del controllo deve riscontrarsi per ciascuna delle società interposte, non essendo necessario, invece, che sia integrato rispetto alla società residente nello Stato o territorio a regime fiscale privilegiato. Pertanto, qualora il socio italiano eserciti il controllo su tutte le società intermedie e l ultima società interposta detenga una partecipazione di minoranza in quella soggetta al regime fiscale preferenziale, i dividendi provenienti da quest ultima sono comunque sottoposti a tassazione integrale in Italia. In caso di partecipazione indiretta nella società localizzata nello Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, solo i dividendi provenienti da regimi fiscali privilegiati sono integralmente assoggettati a tassazione, mentre la distribuzione riferibile agli utili della controllata interposta potrà beneficiare del regime di parziale concorso alla formazione del reddito imponibile. A tale fine, il contribuente deve provvedere ad una ricostruzione analitica della provenienza degli utili distribuiti, supportata da adeguata documentazione che consenta all Amministrazione Finanziaria di risalire la catena distributiva. In mancanza di tale ricostruzione documentale, si presumono distribuiti al socio residente, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato; coordinamento con le modifiche riguardanti gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato: l Agenzia delle Entrate ricorda che le modifiche agli artt. 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lett. c) e 89, comma 3, t.u.i.r. hanno efficacia a partire dal periodo d imposta Tali disposizioni prevedono che ai fini dell integrale tassazione di dividendi e plusvalenze, occorre avere riguardo alla rispettiva provenienza da Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell articolo 167, comma 4 del t.u.i.r.. Nella circolare in esame è chiarito che, come regola generale, la provenienza dell utile o della plusvalenza deve essere determinata con riferimento al momento di percezione o realizzo. Con riguardo al periodo d imposta 2015, il richiamo all art. 167, comma 4, t.u.i.r., deve essere inteso nella sua formulazione vigente fino al 31 dicembre Pertanto, per l anno 8

9 d imposta 2015, al fine di verificare la provenienza del reddito da un Paese non a fiscalità privilegiata occorre preliminarmente accertare se lo Stato o territorio di localizzazione della società partecipata non sia incluso nella lista contenuta nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, vigente al momento in cui gli utili sono stati percepiti o le plusvalenze sono state realizzate dal socio italiano. A ciò va aggiunto che si considerano in ogni caso privilegiati quei regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello italiano. La circolare precisa dunque che, tenuto conto che l art. 3 del decreto ministeriale 21 novembre 2001 individuava gli Stati o territori da considerare a fiscalità privilegiata limitatamente ai determinati regimi ivi previsti e che tale articolo è stato abrogato dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, entrato in vigore l 11 maggio 2015, per i dividendi percepiti nell esercizio 2015, occorre operare la seguente distinzione: - i dividendi percepiti entro l entrata in vigore del predetto decreto ministeriale 30 marzo 2015 (ovverosia l 11 maggio 2015) saranno considerati provenienti da Stati o territori a fiscalità ordinaria se provenienti da Paesi non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001; - per i dividendi percepiti dopo l entrata in vigore del decreto ministeriale 30 marzo 2015, non è sufficiente che i medesimi non provengano da Stati o territori non inclusi nella citata Black List, ma il contribuente avrà l onere di verificare anche l eventuale carattere speciale del regime fiscale applicato nell ordinamento estero. In altri termini, è necessario che gli utili percepiti non provengano da una società estera comunque assoggettata a un imposizione inferiore del 50% rispetto a quella italiana in virtù di regimi speciali. Con riguardo al periodo d imposta 2016, occorre riferirsi al comma 4 dell art. 167 t.u.i.r. come ulteriormente modificato dalla Legge di Stabilità 2016, che prevede che al fine dell individuazione degli Stati esteri a fiscalità privilegiata si applica il criterio del confronto tra il livello nominale di tassazione ivi previsto e quello applicabile in Italia. Ne consegue che, per il periodo d imposta 2016, il criterio impiegato per individuare sia gli Stati o territori a fiscalità privilegiata che i regimi fiscali speciali attiene al livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. La circolare precisa, inoltre, che il regime di integrale tassazione di dividendi e plusvalenze non riguarda dividendi e plusvalenze originati in Stati UE o SEE che garantiscono lo scambio di informazioni; trattamento delle plusvalenze e delle riserve di utili pregressi: l Agenzia delle Entrate ricorda che un soggetto residente in Italia può percepire dividendi formati da riserve di utili stratificate nel corso degli anni ovvero realizzare una plusvalenza rispetto alla partecipazione in una società che deteneva risalenti riserve di utili. Pertanto, è necessario distinguere il caso in cui la partecipata sia residente in un Paese che era considerato a fiscalità privilegiata, prima delle riforme operate dalle Leggi di Stabilità 2015 e 2016, da quello in cui la partecipata risieda in un ordinamento che viene considerato privilegiato solo a seguito di detta riforma. Più in particolare, la circolare distingue le seguenti ipotesi: a) utili pregressi distribuiti da partecipate che erano considerate localizzate in Stati o territori Black List: la circolare chiarisce che, al fine di stabilire se i dividendi provengano o meno da un paradiso fiscale, assume rilevanza il criterio vigente al momento della loro percezione, perché è in tale momento che si verifica il presupposto 9

10 impositivo in capo al soggetto residente 7. In altri termini, ai fini del riconoscimento del parziale concorso al reddito, è necessario che i dividendi siano distribuiti da una partecipata estera che, sulla base del criterio vigente al momento della percezione degli stessi, non si possa considerare localizzata in un paradiso fiscale, e tale criterio va soddisfatto anche rispetto all esercizio di maturazione dell utile distribuito. Sul punto, la circolare fornisce anche una utile esemplificazione. La circolare, infine, chiarisce che, per quanto riguarda le plusvalenze, resta fermo che l applicazione del regime pex è subordinata anche al requisito temporale previsto dall art. 87, comma 2, t.u.i.r., verificato alla luce dei criteri vigenti al momento di realizzazione della plusvalenza. b) utili pregressi distribuiti da partecipate che non erano considerate localizzate in Stati o territori Black List: la circolare su sofferma sul caso di una società residente in un Paese che non era Black List, ma che lo è diventato in base ai sopravvenuti criteri vigenti nell esercizio di percezione dei dividendi o di realizzo del capital gain. In tal caso, la circolare chiarisce che, in presenza di riserve di utili realizzati in esercizi precedenti, il regime di integrale tassazione dei dividendi e delle plusvalenze è applicabile qualora la partecipata estera si possa considerare localizzata in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato sulla base dei criteri vigenti al momento della percezione dei dividendi stessi o della cessione della partecipazione. Pertanto, se la partecipata è soggetta a un regime fiscale privilegiato, anche speciale, gli utili distribuiti dalla medesima sono assoggettati al naturale regime di integrale concorrenza al reddito imponibile, a prescindere da quale fosse il criterio vigente nel periodo di formazione dell utile della partecipata; la disapplicazione dell integrale tassazione in base alla seconda esimente: il documento di prassi ricorda che, ai sensi degli artt. 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lett. c) e 89, comma 3, t.u.i.r., l integrale imposizione dei dividendi e delle plusvalenze può essere evitata dal percettore residente in Italia purché quest ultimo dimostri che dalle partecipazioni non sia conseguito, sin dall inizio del periodo di possesso, l effetto di localizzare i redditi in Stati e territori che integrano i criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati. L Agenzia delle Entrate chiarisce a riguardo che, ai fini della dimostrazione della seconda esimente, è rimasta immutata la retroattività della prova all inizio del periodo di possesso. La verifica della congruità del carico fiscale complessivamente gravante sugli utili distribuiti o sulle plusvalenze realizzate deve in particolare retroagire, utilizzando i medesimi criteri, per ciascun anno, fino ad arrivare al primo esercizio di possesso della partecipazioni 8 ; il credito d imposta per le imposte pagate all estero dalla società controllata residente in uno Stato a fiscalità privilegiata: l Agenzia delle Entrate ricorda che un ulteriore modifica alla disciplina della tassazione degli utili da partecipazione distribuiti da società residenti 7 Ne consegue che, come in precedenza detto, in relazione al periodo d imposta 2015, per i dividendi percepiti e le plusvalenze conseguite fino all entrata in vigore del decreto ministeriale 30 marzo 2015 vale l inclusione o meno nella Black List di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2001, mentre per quelli conseguiti successivamente a tale data occorre avere riguardo sia all inclusione nella Black List sia, in ogni caso, al criterio del livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Per i dividendi distribuiti e le plusvalenze conseguite a partire dal 2016 risulta applicabile il criterio del livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, a prescindere da quale fosse il criterio vigente nel periodo di formazione dell utile della partecipata. 8 Sul punto, sono fornite delle esemplificazioni. 10

11 in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, introdotta dal Decreto Internazionalizzazione, riguarda l attribuzione al soggetto controllante residente di un credito, ai sensi dell articolo 165 t.u.i.r., per le imposte pagate all estero da tali società. La disciplina in esame si applica in caso di dimostrazione dell esimente di cui all art. 167, comma 5, lett. a), t.u.i.r. ( prima esimente ), ovverosia nelle ipotesi in cui la società controllata estera svolge un effettiva attività industriale commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento. Nello specifico, è attribuito un credito d imposta al socio di controllo di una società residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, qualora in capo al medesimo i dividendi provenienti da quest ultima concorrano integralmente alla formazione della base imponibile. Tale credito d imposta, come evidenziato nella circolare, è indiretto in quanto è riconosciuto in ragione delle imposte pagate all estero non dal contribuente beneficiario del credito stesso, ma dalla società partecipata dalla quale provengono gli utili tassati in Italia. La sussistenza della prima esimente deve ricorrere sia nel periodo d imposta in cui gli utili sono stati realizzati dalla società controllata estera, sia nel periodo d imposta, eventualmente successivo, in cui sono distribuiti e tassati in capo al socio (con fruizione del credito indiretto). Come precisato dall Agenzia delle Entrate, l attribuzione al socio di controllo di un credito d imposta indiretto è stata, inoltre, introdotta anche nelle ipotesi di realizzo di una plusvalenza al momento della cessione della partecipazione in una società residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, per la quale sussiste la prima esimente. La detrazione di tale credito è riconosciuta nei limiti in cui non sia già stato utilizzato dal cedente a scomputo delle imposte dovute sugli utili provenienti dalla medesima CFC. Per quanto riguarda la decorrenza delle nuove disposizioni, la circolare ricorda che le medesime si applicano agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Internazionalizzazione (2015), mentre, ai fini del credito d imposta, assumono rilevanza le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d imposta precedente a tale data (2010). Da ultimo, nella circolare, sono fornite indicazioni, anche mediante esemplificazioni, in merito alle modalità di determinazione del credito d imposta indiretto. iv) Novità in materia di istanze di interpello CFC. L Amministrazione Finanziaria ricorda le modifiche intervenute nel corso del 2015 all istituto dell interpello per effetto del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (c.d. Decreto Interpelli). Pur rinviando in proposito ai chiarimenti intervenuti con altro documento di prassi (circolare del 1 aprile 2016, n. 9/E), la circolare si sofferma su alcuni aspetti relativi alla istanze di interpello CFC. È, innanzitutto, evidenziato che il Decreto Internazionalizzazione e il successivo Decreto Interpelli hanno mutato la natura di tale interpello, rendendolo facoltativo, da obbligatorio quale era. Inoltre, la circolare evidenzia che l interpello CFC risulta ora inquadrabile nella categoria degli interpelli cd. probatori ex art. 11, comma 1, lett. b) dello Statuto del contribuente. La circolare evidenzia che, a partire dal 2016 l istanza di disapplicazione della disciplina CFC può essere utilmente proposta all Amministrazione Finanziaria entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta cui si riferisce l istanza 11

12 medesima. L istante deve allegare alla propria istanza la documentazione necessaria per dimostrare le esimenti di cui al comma 5 o al comma 8-ter dell art. 167 t.u.i.r.. L Amministrazione Finanziaria risponde alle istanze di interpello CFC nel termine di 120 giorni, fatta salva la possibilità di richiedere, una sola volta, un integrazione dei documenti presentati dal contribuente. In tale ultimo caso, ricevuta la documentazione integrativa, l Amministrazione Finanziaria dovrà quindi rendere il proprio parere entro 60 giorni. Da ultimo, è ricordato che le risposte alle istanze di interpello in oggetto non sono impugnabili. v) Il nuovo obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi. L Agenzia delle Entrate fornisce anche indicazioni in merito al nuovo obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi. Tra i principali chiarimenti, è ricordato quanto segue: obbligo di segnalazione delle partecipazioni residenti o localizzate in paradisi fiscali: nel documento di prassi è ricordato che, a fronte della facoltatività dell interpello CFC, è stato introdotto dal legislatore l obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in paradisi fiscali. Il nuovo obbligo decorre dal periodo d imposta in corso alla data del 7 ottobre 2015 ed è imposto al socio residente che non abbia richiesto la disapplicazione della CFC rule o, anche avendolo fatto, abbia ricevuto parere negativo dall Amministrazione Finanziaria. Non sono, pertanto, tenuti a segnalare in dichiarazione la partecipazione coloro che, a seguito di apposita istanza di interpello, abbiano ricevuto dall Agenzia delle Entrate parere favorevole alla disapplicazione della disciplina in esame. L obbligo di segnalazione in parola ricade sui soggetti residenti tenuti a compilare il Quadro FC. Importanti chiarimenti sono stati resi in merito alle ipotesi di controllo indiretto. In tale ipotesi, è chiarito che è solo il soggetto controllante di ultimo livello che dovrà indicare la partecipazione CFC, mentre nessun obbligo di segnalazione ricadrà in capo al soggetto residente per il tramite del quale la prima società esercita il controllo sulla partecipata estera. La circolare chiarisce anche che, qualora il controllo sia esercitato da un soggetto non titolare di reddito d impresa, si possono distinguere due situazioni: a) nel caso in cui il controllo sia indiretto e venga esercitato per il tramite di una società o di un ente residente, l obbligo di segnalazione deve essere assolto da questi soggetti, che provvedono a compilare il Quadro FC del proprio Modello UNICO; b) nel caso di controllo diretto, sarà cura del soggetto controllante non titolare di reddito d impresa segnalare la partecipazione estera. L Amministrazione Finanziaria, dopo aver fornito alcune indicazioni operative nella compilazione dei modelli dichiarativi, si sofferma sull aspetto sanzionatorio. In proposito, è evidenziato che se il soggetto controllante omette l indicazione delle proprie CFC, o effettua un indicazione incompleta dei redditi derivanti dalle partecipazioni estere, gli sarà applicata la sanzione amministrativa pari al 10% del risultato di esercizio conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d imposta, anche solo in via teorica, al soggetto residente, in proporzione alla partecipazione detenuta. La sanzione applicabile varia da un minimo di ad un massimo di , fermo restando che la misura minima è applicabile anche nel caso in cui la CFC abbia conseguito un risultato negativo; 12

13 obbligo di segnalazione dei dividendi e delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione delle partecipazioni in entità residenti o localizzate in paradisi fiscali: la circolare ricorda che l obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi è imposto anche nel caso di percezione di utili e plusvalenze prodotti in Paesi a regime fiscale privilegiato, ex artt. 89, comma 3 e 87, comma 1, lett. c), t.u.i.r., come novellati dal Decreto Internazionalizzazione. In tale ipotesi, l obbligo di indicazione permane anche qualora il contribuente ritenga di poter dimostrare la sussistenza dell esimente di cui all art. 167, comma 5, lett. b), t.u.i.r. sin dall inizio del periodo di possesso, ma non abbia presentato istanza di interpello a tal fine; oppure, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole da parte dell Amministrazione Finanziaria. Non sono, pertanto, tenuti a segnalare in dichiarazione i dividendi percepiti o le plusvalenze realizzate in paradisi fiscali solo coloro che, a seguito di apposita istanza di interpello, abbiano ricevuto dall Agenzia delle Entrate parere favorevole all applicazione della Participation Exemption. La circolare fornisce in merito agli aspetti in esame diverse indicazioni operative ai fini della compilazione dei modelli dichiarativi. Tra le altre cose, è chiarito che se le partecipazioni sono detenute da soggetti residenti persone fisiche, da società semplici o da enti non commerciali, sarà obbligo del socio residente segnalare nella propria dichiarazione dei redditi l ammontare sia degli utili (art. 47, comma 4, t.u.i.r.), nel Quadro RL, sia delle plusvalenze in esame (art. 68, comma 4, t.u.i.r.), nel Quadro RT. È anche ricordato che è prevista una sanzione amministrativa quando la segnalazione dei dividendi o delle plusvalenze provenienti da regimi fiscali privilegiati risulti omessa o incompleta, pari al 10% dell ammontare dei dividendi e/o delle plusvalenze di cui si è omessa l indicazione in dichiarazione. La sanzione è fissata nella misura che varia da un minimo di ad un massimo di vi) Disposizioni riguardanti la disciplina del credito d imposta estero. Nel documento di prassi sono, infine, ripercorse le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione in merito all istituto del credito per le imposte pagate all estero. In particolare, l intervento del decreto, come ricorda l Agenzia delle Entrate, mira a perfezionare l attuale art. 165 t.u.i.r., eliminando le disparità di trattamento presenti nel vigente sistema. Il legislatore, infatti, ha esteso le disposizioni contenute nei commi 5 9 e 6 10 dell art. 165 t.u.i.r., precedentemente rivolte ai soggetti titolari di reddito d impresa, a tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito/investimento effettuato all estero. L Agenzia delle Entrate, in merito al citato comma 6 dell art. 165 t.u.i.r., chiarisce che il riporto delle nuove eccedenze non richiede la loro separata indicazione in merito ai singoli elementi di reddito prodotto dal contribuente nello stesso Stato estero. Sul punto, è altresì precisato che le modifiche apportate all art. 165 t.u.i.r. decorrono dal periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Internazionalizzazione; pertanto, per i soggetti non titolari di reddito d impresa o per gli imprenditori che realizzano redditi non relativi 9 Il comma 5 dell art. 165 t.u.i.r. prevede la facoltà di detrarre le imposte pagate all estero, per le quali non è ancora avvenuto il pagamento definitivo nel periodo di competenza, vale a dire il periodo in cui il reddito prodotto oltre confine concorre a formare il reddito complessivo del soggetto. residente in Italia. Tale facoltà è subordinata alla condizione che le imposte estere siano pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo. 10 Il comma 6 dell art. 165 t.u.i.r. riguarda il meccanismo del riporto in avanti e indietro delle eccedenze di imposta sia italiana che estera (in un arco temporale complessivo di sedici esercizi) consentendo di ottimizzare l istituto del foreign tax credit e non lasciare inutilizzata l eventuale detrazione non fruita in un determinato periodo d imposta. 13

14 all impresa, la memorizzazione delle eccedenze su tali redditi potrà iniziare dal periodo d imposta La circolare, da ultimo, fornisce chiarimenti in merito alle imposte estere che danno diritto al credito d imposta. È, innanzitutto, ricordato che l operatività dell istituto del credito d imposta è limitata ai tributi stranieri che si sostanziano in un imposta sul reddito o, quanto meno, in tributi con natura similare. La verifica sulla natura del tributo estero deve essere effettuata alla stregua dei principi e delle nozioni che possono evincersi dall ordinamento tributario italiano, con la conseguenza che è accreditabile la prestazione patrimoniale dovuta ex lege e il cui presupposto consista nel possesso di un reddito. L Agenzia delle Entrate ritiene, comunque, che in linea di principio, tale indagine non debba essere effettuata se, ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall Italia, il tributo rientra nell oggetto del Trattato. Tuttavia, nell ipotesi in cui le imposte sul reddito previste dalla specifica convenzione non esauriscono il prelievo subìto dai medesimi redditi in un determinato Paese 11, il comma 2 dell art. 15 del Decreto Internazionalizzazione ha introdotto una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che il rimedio contro la doppia imposizione è azionabile non solo in relazione alle imposte sul reddito coperte dalle Convenzioni internazionali stipulate dall Italia, ma anche in relazione ad ogni altra imposta o tributo estero applicato sul reddito. Ai fini del riconoscimento del credito d imposta, comunque, il contribuente dovrà indagare sulla natura del tributo locale pagato e, segnatamente, in merito al fatto se questo effettivamente consista o meno in un imposta sul reddito. In caso di incertezza sulla natura del tributo, resta ferma comunque la possibilità per il contribuente di presentare un apposita istanza di interpello all Agenzia delle Entrate. 11 La circolare considera il caso degli Stati Uniti d America che, come noto, si fondano su un sistema federale, dove Federazione e Stati Membri dispongono di diverse sfere di competenza e autonomia legislativa. Gli Stati Federali, benché godano autonomia tributaria non risultano parti contraenti dei Trattati internazionali i quali considerano, dunque, solo l imposizione prevista dal Governo federale. La Convenzione stipulata tra Italia USA stabilisce, infatti, che la stessa trova applicazione solo in relazione alle imposte federali. 14

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