I gruppi: la disciplina giuridica

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1 I gruppi: la disciplina giuridica 1

2 I gruppi: la disciplina giuridica (cenni) Non c è una disciplina del tutto sistematica e coordinata sui gruppi Vi sono però rilevanti insiemi di norme sui gruppi e sui loro aspetti Esempi (si è proceduto per stratificazioni successive) Concetto di società controllata e collegata Rapporti fra controllante e controllata Bilancio consolidato (rinvio) Direzione e coordinamento di società Operazioni con parti correlate Altri (es. IVA per adempimenti di gruppo, consolidato fiscale, ecc.) 2

3 Concetto di società controllata Articolo 2359, c. 1 c.c. Società A controllante Società B controllata Se, direttamente o indirettamente Maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria (es. 50% + 1 voto) Controllo di diritto (n. 1) Esercita un influenza dominante A. In assemblea ordinaria (es.: 40% voti) Controllo di fatto (n. 2) B. Per vincoli contrattuali Controllo contrattuale (n. 3) Conseguenza di un contratto (es. agenzia, franchising, licenza, brevetto, fornitura esclusiva, ecc.) 3

4 Concetto di società collegata Articolo 2359, c. 3 c.c. Società A Società B collegata Si presume, se Se, direttamente Esercita un influenza notevole 20% dei voti in assemblea ordinaria (ridotto a 10% per le società quotate) In generale, si ritiene comunemente che sussista influenza notevole quando una società ha, nella vita dell altra società, un peso del quale gli altri soci - compresi quelli controllanti - devono, di fatto, tener conto. Richiede un attenta valutazione delle singole fattispecie Il collegamento non gode di proprietà transitiva nel senso che esso, al contrario del controllo, non si estende per successivi collegamenti 4

5 Rapporti fra controllante e controllata 80% Articolo 2359 bis c.c. Società A controllante Società B controllata L acquisto di azioni o quote di A da parte di B trova delle LIMITAZIONI Nella sostanza, equivale all acquisto di azioni proprie Solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili LIMITAZIONI Solo azioni interamente liberate Solo con autorizzazione dell Assemblea Nel caso di controllante che ricorre al mercato del capitale di rischio, acquisto limitato al massimo al 20% del capitale della controllante Solo con contestuale costituzione di una riserva indisponibile La controllata non può esercitare il diritto di voto nella controllante 5

6 Rapporti fra controllante e controllata Esempio La controllata B acquista il 10% delle azioni della controllante A T1 A 60% B Attività Passività e netto Attività Passività e netto Liquidità 400 Capitale sociale 1000 Liquidità 300 Capitale sociale 1000 Partecipazione in B 600 Uitile 100 Scorte 800 Totale 1000 Totale 1000 Totale 1100 Totale 1100 T2 A 60% 10% Attività Passività e netto Attività B Passività e netto Liquidità 400 Capitale sociale 1000 Liquidità 200 Capitale sociale 1000 Partecipazione in B 600 Partecipazione in A 100 Riserva acquisto 100 azioni controllante Scorte 800 Totale 1000 Totale 1000 Totale 1100 Totale

7 Rapporti fra controllante e controllata Acquisto azioni proprie Articolo 2357 c.c. Articolo 2357 ter c.c. Sono previste LIMITAZIONI analoghe a quelle viste nel caso di acquisto di azioni della controllante da parte della controllata Solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili LIMITAZIONI Solo azioni interamente liberate Solo con autorizzazione dell Assemblea Nel caso di società che ricorrono al mercato del capitale di rischio, acquisto limitato al massimo al 20% del capitale Riduzione del PN di pari importo (tramite iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo) Il diritto di voto viene sospeso 7

8 Rapporti fra controllante e controllata 60% Articolo 2360 c.c. Società A controllante Società B controllata Vietato costituire o aumentare il capitale sociale mediante sottoscrizione reciproca di azioni Nella sostanza, equivale a un illusorio aumento delle risorse a disposizione Vietato per tutti: controllante/controllata Inoltre Dal Art quinquies c.c. La controllata non può mai sottoscrivere azioni e quote della controllante 8

9 Rapporti fra controllante e controllata Sottoscrizione reciproca di azioni Nella sostanza, equivale a un illusorio aumento delle risorse a disposizione Esempio All istante T 1 le società A e B presentano la seguente situazione patrimoniale: T1 A B Attività Passività e netto Attività Passività e netto Liquidità 400 Capitale sociale 1000 Liquidità 300 Capitale sociale 1000 Immobilizzazioni 600 Scorte 700 Totale 1000 Totale 1000 Totale 1000 Totale

10 Rapporti fra controllante e controllata Sottoscrizione reciproca di azioni Se le società A e B dispongono un aumento di capitale sociale del 30% mediante sottoscrizione reciproca di azioni per 300, avremo: T2 A +30% +30% Attività Passività e netto Attività Passività e netto B Liquidità 400 Capitale sociale 1300 Liquidità 300 Capitale sociale 1300 Partecipazione in B 300 Partecipazione in A 300 Immobilizzazioni 600 Scorte 700 Totale 1300 Totale 1300 Totale 1300 Totale 1300 Si ottiene un illusorio aumento delle risorse a disposizione per 300 perché, per effetto dell operazione, la consistenza del patrimonio delle due società passa da a 1.300, senza che a ciò si sia accompagnato un effettivo apporto di nuova ricchezza 10

11 D.Lgs. n. 127/91 Bilancio consolidato (rinvio) La normativa di riferimento in materia di bilancio consolidato si sviluppa su tre livelli: 1. Ordinamento giuridico italiano Contiene la disciplina dettata dal legislatore nazionale in materia di bilancio consolidato e sancisce i seguenti principi generali: Chiarezza, verità e correttezza nell ambito della clausola generale del bilancio Prudenza, competenza, valutazione separata degli elementi eterogenei, continuità di applicazione dei principi nel tempo Comparabilità, divieto dei compensi di partite, costo storico come parametro base per le valutazioni di bilancio 11

12 Bilancio consolidato (rinvio) 2. Principi Contabili nazionali OIC 11 Bilancio d esercizio. Finalità e postulati Individua i principi generali di redazione del bilancio 1. Utilità 2. Prevalenza sostanza su forma 3. Comprensibilità 4. Neutralità 5. Prudenza 6. Periodicità di misurazione 7. Comparabilità 8. Omogeneità 9. Continuità di applicazione 10. Competenza 11. Significatività 12. Costo storico 13. Conformità del bilancio ai principi contabili 14. Completezza 15. Verificabilità OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del PN (rev. Agosto 2014) Disciplina il bilancio consolidato e le modalità con cui eseguire la procedura di consolidamento 12

13 Bilancio consolidato (rinvio) 3. Principi Contabili internazionali A partire dal 2002 l UE, con una serie di regolamenti, ha adottato i Principi Contabili internazionali (e le relative interpretazioni) emanati dello IASB per la redazione dei bilanci di talune classi di imprese Nell ambito dei Principi IAS/IFRS, i principali documenti che riguardano, direttamente o indirettamente, il bilancio consolidato sono: Framework, IAS 1 e IAS 7 IFRS 3 - Aggregazioni aziendali IFRS 10 - Bilancio consolidato IFRS 11 - Accordi a controllo congiunto (Joint Arrangements) IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità IAS 27 - Bilancio separato IAS 28 - Partecipazioni in società collegate e joint ventures IAS 36 - Riduzione durevole di valore delle attività IAS 38 - Attività immateriali 13

14 Bilancio consolidato (rinvio) 3. Principi Contabili internazionali Nella sostanza, lo IASB ha statuito che le disposizioni in materia di bilancio consolidato siano contenute in due specifici IFRS: IFRS 10 - Bilancio consolidato IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità Fornisce una nuova definizione di controllo ai fini dell individuazione dell area di consolidamento e contiene indicazioni in merito alle procedure da adottare per la redazione del bilancio consolidato Indica le informazioni integrative che la capogruppo deve fornire nel bilancio consolidato con riguardo alle proprie partecipazioni in controllate, collegate e joint arrangements I due IFRS sono stati omologati dalla Commissione UE con Regolamento (UE) n. 1254/2012 del 11/12/2012 e sono operativi in ambito UE dal 1 gennaio

15 Direzione e coordinamento di società (articoli septies c.c.) Con il nuovo diritto societario, è stata introdotta una specifica disciplina rivolta a tutte quelle società ed enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di altre società In sintesi, essa stabilisce che 1. Occorre seguire principi di corretta gestione Occorre rispettare obblighi di trasparenza informativa Sono previste sanzioni per le violazioni di 1. e 2. 15

16 Direzione e coordinamento di società 1. Occorre seguire principi di corretta gestione Ad es., adeguata motivazione delle decisioni influenzate dalle controllanti nella relazione sulla gestione 2. Occorre rispettare obblighi di trasparenza informativa Ad es., nel registro imprese gestore e gestito, indicazione negli atti e nella corrispondenza, informazioni in nota integrativa e nella relazione sulla gestione 3. Sono previste sanzioni per le violazioni di 1. e 2. Ad es. risarcimento dei danni 16

17 Ulteriori aspetti: Direzione e coordinamento di società 4. Presunzioni di direzione e coordinamento Si presume da parte di società tenuta al consolidamento dei bilanci o che comunque esercita il controllo ex art c.c. 5. Controllo per effetto di contratto o clausole statutarie La disciplina va applicata anche nel caso di società che esercita l attività di direzione e coordinamento in base a un contratto stipulato tra le parti o a clausole dei loro statuti Il controllo non è l oggetto del contratto ma è la conseguenza di tale accordo. Per es., licenziataria con obbligo di esclusiva che a seguito di tale contratto può divenire controllata 17

18 Operazioni con parti correlate (art. 2427, punto 22 bis c.c.) (art. 38, punto o-quinquies D.Lgs. 127/91) Bilancio d esercizio Bilancio consolidato La nota integrativa deve indicare le operazioni con parti correlate (importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio) qualora esse non siano concluse a normali condizioni di mercato In sintesi, due criticità: 1. Definizione di parti correlate 2. Individuazione delle principali tipologie di operazioni 18

19 Operazioni con parti correlate 1. Definizione di parti correlate Rinvio alla definizione contenuta nello IAS 24 IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate Una parte è correlata a un entità se: Direttamente o indirettamente controlla l entità, ne è controllata, è sottoposta a comune controllo, detiene una partecipazione tale da poter esercitare una influenza notevole o controlla congiuntamente l entità E una società collegata E una joint venture di cui l entità fa parte 19

20 Operazioni con parti correlate 2. Individuazione delle principali tipologie di operazioni Lo IAS 24 fornisce solo un elenco esemplificativo (non esaustivo): Acquisti e vendite di beni Acquisti e vendite di immobili e altre attività Prestazione o ottenimento di servizi Leasing Trasferimenti per ricerca e sviluppo Trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi prestiti e apporti di capitale, in denaro o in natura) Clausole di garanzia o pegno Estinzione di passività 20

21 Altre norme (es. IVA per adempimenti di gruppo, consolidato fiscale, ecc.) 1. IVA per adempimenti di gruppo Il D.P.R. n. 633/1972 prevede una specifica procedura IVA per la quale i versamenti periodici e il conguaglio di fine anno possano essere effettuati dalla controllante, che determina l'imposta da versare o il credito del gruppo, compensando crediti e debiti risultanti dalle liquidazioni delle società partecipanti e da queste trasferiti al gruppo 2. Consolidato fiscale Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. n. 917/1986) prevede per i gruppi la possibilità di una modalità di tassazione che permette di far sorgere un'unica obbligazione tributaria a fronte di una moltitudine di soggetti passivi IRES legati tra di loro da un rapporto di controllo 21

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