LOGO ORGANISMO DI CONSULENZA E/O CARTA INTESTATA

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1 P.S.R. CALABRIA 2007/ misura 114 PROTOCOLLO DI CONSULENZA AZIENDALE TRA [Il/La sottoscritto/a nato/a nel comune di prov. il / /, residente nel comune di prov. alla Via n., codice fiscale, [in qualità di titolare della ditta individuale denominata, con sede legale nel comune di prov. alla Via n., partita I.V.A. ] oppure [in qualità di legale rappresentante pro tempore della Società denominata, con sede legale nel comune di prov. alla Via n., codice fiscale e partita I.V.A. ], di seguito denominato per brevità Beneficiario E., con sede legale nel comune di.. prov..., codice fiscale e partita I.V.A.., nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig..., nato nel comune di.. prov... il.., che si dichiara munito dei necessari poteri rappresentativi, di seguito denominato per brevità Organismo e congiuntamente denominati per brevità Parti. PREMESSO CHE l Organismo ha tra i suoi obiettivi quello di sostenere l'implementazione, da parte degli agricoltori e detentori di aree forestali, delle norme e prescrizioni in materia di condizionalità e sicurezza nei luoghi di lavoro e per assistere gli agricoltori e detentori di aree forestali medesimi ai fini del miglioramento del rendimento globale; l Organismo è stato formalmente riconosciuto dalla Regione CALABRIA con D.D.G. n del.. ed è iscritto nel relativo elenco istituito dalla medesima Amministrazione regionale; il Beneficiario, spontaneamente, ha selezionato dall elenco regionale l Organismo indicato in epigrafe. 1/9

2 ART. 1 (Premesse) Le Premesse sono parte integrante ed essenziale della presente scrittura privata, inscindibile dal suo contesto, a valersi per ogni effetto di legge. ART. 2 (Oggetto) Il presente accordo ha ad oggetto le prestazioni di consulenza aziendale offerte dall Organismo al Beneficiario, comprendenti, in particolare, come ulteriormente specificato sub obblighi delle parti, le prestazioni e i servizi di consulenza aziendale così come previsti dal Bando relativo alla Misura 114 del PSR CALABRIA 2007/2013, che comprendono: pacchetto requisiti minimi, che copre: a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/03; b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria; c) criteri di gestione forestale obbligatori e buone pratiche forestali e silvo-colturali; pacchetto gestione globale che copre: a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/03; b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria; c) criteri di gestione forestale obbligatori e buone pratiche forestali e silvo-colturali; d) la gestione economica dell azienda (corretto utilizzo dei fattori della produzione); e) l introduzione di tecniche innovative di produzione (es. biologico, produzioni tutelate ed ecc.); f) la diversificazione aziendale in attività non agricole; g) l introduzione e assistenza alla certificazione forestale; h) il risparmio energetico e produzione di energia in azienda; i) gli indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato. 2/9

3 ART. 3 (Obiettivi) Gli obiettivi generali della consulenza aziendale da raggiungere sono: a) favorire il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), nonché dei requisiti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (SL), in conformità con le specifiche prescrizioni stabilite dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale vigente; b) sostenere il miglioramento del rendimento globale delle imprese agricole e forestali, in coerenza con gli obiettivi di politica agricola e rurale delle Regioni e delle Province autonome, definiti con propri provvedimenti, in funzione delle priorità individuate sul territorio di rispettiva competenza, anche in relazione agli obiettivi, così come definiti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale vigente. ART. 4 (Contenuto del servizio da erogare ed obblighi dell Organismo) pacchetto requisiti minimi : Con la diligenza propria del professionista/imprenditore, l Organismo si obbliga a prestare i seguenti servizi di consulenza aziendale, funzionali e finalizzati ad individuare e proporre soluzioni riguardanti il rispetto delle norme obbligatorie in materia di: criteri di gestione obbligatori (CGO) relativi a: ambiente, sanità pubblica, salute di piante e animali e benessere degli animali buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) sicurezza sul lavoro (SL) criteri di gestione forestale obbligatori e buone pratiche forestali e silvo-colturali pacchetto gestione globale :Miglioramento del rendimento complessivo aziendale (ambiti facoltativi ad integrazione del pacchetto requisiti minimi ) Con la diligenza propria del professionista/imprenditore, l Organismo si obbliga a prestare i seguenti servizi di consulenza aziendale, funzionali e finalizzati all accrescimento della competitività e dell innovazione, fornendo specifiche linee guida aziendali per almeno uno dei seguenti ambiti (segnare quello desiderato): la gestione economica dell azienda (corretto utilizzo dei fattori della produzione); l introduzione di tecniche innovative di produzione (es. biologico, produzioni tutelate ed ecc.); la diversificazione aziendale in attività non agricole; l introduzione e assistenza alla certificazione forestale; 3/9

4 il risparmio energetico e produzione di energia in azienda; gli indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto ART. 5 (Prestazioni da erogare e modalità per l attestazione delle attività svolte) Il servizio di consulenza aziendale prevede l esecuzione delle seguenti prestazioni: a) entro il / /, verifica d ingresso presso l azienda del beneficiario e compilazione della lista di controllo (check-list) illustrativa della situazione iniziale dell azienda, in relazione agli adempimenti in essere per le norme obbligatorie; b) entro il / /, almeno due contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso gli sportelli tecnici, uso di posta elettronica o di area riservata di siti internet ecc) o in gruppo ristretto di massimo 6-8 beneficiari interessati da analoghi problemi da tenersi presso l azienda di uno dei beneficiari o presso lo sportello tecnico; c) entro il / /, consegna di documentazione informativa e di supporto consistente in almeno un documento informativo e un elaborato tecnico personalizzato per azienda; d) entro il / / prima verifica intermedia in azienda per monitorare lo stato di raggiungimento degli obiettivi con la compilazione delle relative schede; e) entro il / / seconda verifica intermedia (non obbligatoria) in azienda per monitorare lo stato di raggiungimento degli obiettivi con la compilazione delle relative schede; f) entro il / /, verifica finale presso l azienda del beneficiario e compilazione della relativa lista di controllo. Le liste di controllo compilate durante le visite aziendali, devono essere sottoscritte da parte del Beneficiario e dell operatore interessato; le stesse vanno conservate in azienda per tre anni dalla data di scadenza dell impegno e rese disponibili per gli eventuali controlli. ART. 6 (Risultati attesi ed eventuali indicatori di realizzazione) L utilità del servizio di consulenza aziendale oggetto del presente protocollo sarà valutata in funzione dei risultati attesi, che includono: l adeguamento del Beneficiario alle norme e prescrizioni in materia di condizionalità, come definita dalle disposizioni normative vigenti; il rispetto degli adempimenti posti a carico del beneficiario per quanto riguarda la sicurezza 4/9

5 nei luoghi di lavoro; il miglioramento del rendimento globale del beneficiario, in termini di incremento della competitività ed implementazione dell innovazione, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: ottimizzazione delle risorse umane, naturali ed economiche aziendali; trasformazione, commercializzazione/marketing dei prodotti aziendali; razionalizzazione e/o introduzione di tecniche innovative di produzione; risparmio e produzione di energia in azienda; razionalizzazione sull uso delle risorse idriche aziendali; integrazione del reddito aziendale tramite la produzione di beni e servizi non agricoli. L efficacia ed efficienza del servizio di consulenza aziendale sarà, altresì, misurabile, in termini oggettivi, attraverso gli indicatori di realizzazione di seguito specificati: numero delle non conformità alle prescrizioni stabilite dagli atti e norme afferenti a ciascuno dei seguenti campi di condizionalità: ambiente; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; igiene e benessere degli animali; buone condizioni agronomiche e ambientali; numero delle non conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; riduzione percentuale del costo di produzione aziendale; incremento percentuale del fatturato aziendale. ART. 7 (Metodologie di supporto ritenute più idonee al conseguimento dei risultati attesi, comprese le principali tipologie di prestazioni da erogare) Il servizio di consulenza aziendale oggetto del presente protocollo sarà espletato sulla base di una specifica metodologia di supporto, che prevede un approccio globale ai fabbisogni del Beneficiario, in particolare attraverso: il contatto diretto con il Beneficiario, nell ambito di visite in loco effettuate presso le strutture aziendali; la comunicazione interattiva con il Beneficiario, avvalendosi dei più moderni strumenti informatici e telematici; la disponibilità di un team di esperti e consulenti costantemente aggiornato ed in possesso di competenze specialistiche, adeguate alle esigenze del Beneficiario. La tipologia delle prestazioni è definita nell ambito di un pacchetto integrato di servizi che, oltre al livello minimo concernente l applicazione della condizionalità e i requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro (consulenza per ottemperanza), potrà ampliarsi a tutti gli aspetti della gestione aziendale, con l obiettivo del miglioramento del rendimento globale (consulenza per sviluppo). 5/9

6 ART. 8 (Costo del servizio e modalità di pagamento) In relazione al servizio prestato, sarà corrisposto all Organismo, ad opera del Beneficiario, un compenso pari a: euro,00 al netto di I.V.A., nella fattispecie di attività afferenti unicamente agli ambiti obbligatori contemplati dal Modulo 1; euro,00 al netto di I.V.A., nella fattispecie di attività afferenti agli ambiti obbligatori contemplati dal Modulo 1 e ad almeno uno degli ambiti facoltativi contemplati dal Modulo 2. Il Beneficiario si impegna a corrispondere all Organismo il compenso dovuto, a seguito della conclusione della prestazione professionale, previa verifica finale da eseguirsi presso l azienda del Beneficiario e compilazione della relativa lista di controllo,. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario su codice IBAN indicato dall Organismo, in un unica soluzione entro / /. ART. 9 (Cessione del contratto) Le parti contraenti non potranno trasferire a nessun titolo il presente contratto senza il benestare scritto dell'altra parte. L'Organismo s impegna, altresì, a non svolgere nella stessa azienda attività di controllo e certificazione. ART. 10 (Carattere novativo) Il presente contratto costituisce l intero accordo delle Parti in merito agli argomenti qui trattati e annulla e sostituisce tutte le eventuali precedenti comunicazioni, nonché gli accordi e le pattuizioni, verbali e scritte, precedentemente intervenute tra le Parti in relazione all oggetto del contratto. ART. 11 (Obblighi delle Parti) L Organismo s impegna ad erogare al Beneficiario, nell ambito territoriale di operatività dell impresa agricola/forestale, con la dovuta diligenza, la prestazione professionale oggetto del presente protocollo. L Organismo s impegna, inoltre, ad osservare le disposizioni del Bando sul riconoscimento, in ordine alle condizioni di incompatibilità con il servizio di consulenza aziendale. A tal fine, dichiara di comunicare alla struttura competente, come previsto ai sensi dell art. 8 (Obblighi degli organismi di consulenza) del Bando sul riconoscimento, entro quindici giorni dalla data in 6/9

7 cui si è manifestato l evento, ogni variazione alle informazioni in precedenza trasmesse, ovvero ogni atto o fatto che comporti il venir meno dei requisiti minimi d idoneità, nonché in caso di sussistenza di situazioni d incompatibilità con i servizi di consulenza aziendale. Inoltre, ai sensi dell art. 9 (Limitazioni e vincoli) del Bando sulla Misura 114, l Organismo è edotto che non potrà partecipare o svolgere le attività in esso previste e specificate. L'Organismo s impegna, altresì, a non svolgere nella stessa azienda attività di controllo e certificazione A fronte degli obblighi assunti dall Organismo, il Beneficiario si dichiara disponibile a far eseguire presso la propria azienda, previo appuntamento, tutte le verifiche, gli accessi, le visite aziendali e le attività di cui agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo di consulenza aziendale. Ai sensi dell art. 7 (Tipologie di intervento e spese ammissibili) del Bando pubblico sulla Misura 114, il Beneficiario dovrà conservare per tre anni, presso la propria l azienda, la documentazione prodotta, con specifico riguardo alle liste di controllo relative alla verifica d ingresso, verifiche intermedie e verifica finale, sottoscritte da entrambe le Parti. Il Beneficiario dichiara di non aderire, nello stesso periodo di riferimento del presente intervento di misura, a eventuali aiuti concessi per servizi di consulenza aziendale o di assistenza tecnica attivati con altri strumenti regionali, nazionali o comunitari. Per l espletamento dell incarico, il Beneficiario si obbliga a corrispondere all Organismo il corrispettivo a quest ultimo spettante, ai sensi dell art. 8 del presente Protocollo di consulenza aziendale. ART.12 (Durata) Ciascuna prestazione oggetto del presente Protocollo di consulenza aziendale sarà erogata dall Organismo entro e non oltre ventiquattro mesi a decorrere dalla data di presentazione, da parte del Beneficiario, della domanda di contributo a valere sulla Misura 114 del PSR CALABRIA 2007/2013 e, comunque, non oltre i dodici mesi successivi all adozione del provvedimento di concessione del contributo medesimo. ART. 13 (Riservatezza delle informazioni e normativa privacy) Durante l espletamento dell incarico affidato, l Organismo si obbliga a non divulgare fatti e informazioni acquisite, limitando la copiatura, la riproduzione e la registrazione di quelle informazioni che non siano assolutamente necessarie per l espletamento dell incarico. Con la sottoscrizione del presente Protocollo di consulenza aziendale, l Organismo fornisce esplicita garanzia al Beneficiario dell'osservanza delle norme di cui al D. Lg.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, per brevità, compresi gli obblighi 7/9

8 di informativa e acquisizione del consenso, in relazione a dati personali comuni o sensibili di terzi acquisiti dall Organismo medesimo, con ciò assolvendo e manlevando espressamente il Beneficiario, sostanzialmente e processualmente, da qualsiasi obbligo di controllo o responsabilità in ordine a violazioni della suddetta legge commesse dall Organismo. Resta inteso tra le Parti che, alla cessazione del presente Protocollo di consulenza aziendale, l Organismo si impegna a cancellare qualsiasi dato acquisito in applicazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, fatta eccezione per i dati archiviati, al solo scopo di adempiere ad obblighi fiscali, amministrativi e contabili. ART. 14 (Inadempienza e clausola risolutiva espressa) Precisati come sopra gli obblighi reciproci delle Parti, in ordine alla esatta e corretta informazione reciproca, alla riservatezza e alla obbligazione principale del Beneficiario (pagare al consulente le proprie spettanze entro i termini previsti) ed alle obbligazioni dell Organismo (dare esatto e perfetto adempimento alle attività tutte dedotte in contratto ed entro i termini previsti negozialmente), le Parti medesime convengono che ogni inadempienza al presente Protocollo di consulenza aziendale, anche di una sola clausola, comporterà la risoluzione ipso iure del Protocollo medesimo, con diritto trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive o sinallagmatiche - della parte adempiente al ristoro dei danni patiti (ove sia inadempiente l Organismo) ovvero al pagamento del prezzo (in caso di inadempienza del Beneficiario) oltre, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno, ove documentato. ART. 15 (Tentativo di conciliazione/bonario componimento e Tribunale competente) Ciascuna controversia che dovesse sorgere fra le Parti sarà risolta bonariamente, ad iniziativa della parte più diligente, entro trenta giorni di calendario dalla iniziativa. Tale intenzione dovrà essere comunicata alla controparte con lettera raccomandata postale a/r da recapitarsi presso il domicilio eletto nel presente accordo. Il predetto termine decorrerà dal ricevimento della lettera raccomandata postale a/r. Le Parti, quindi, si incontreranno per formalizzare un accordo transattivo che consacreranno in contratto scritto. Ove la parte destinataria della comunicazione non si attivi, a sua volta, per addivenire all accordo entro tenta giorni di calendario, la parte che denunzia il contratto potrà rivolgersi al Tribunale competente per il territorio in cui ha sede il Beneficiario. ART. 16 8/9

9 Norme finali e registrazione Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo di consulenza aziendale, si rinvia a quanto indicato nel Bando pubblico sulla Misura 114 Utilizzo dei servizi di consulenza, nel Bando per il riconoscimento dell idoneità all erogazione dei servizi di consulenza della Regione CALABRIA D.D.G. n del 09/07/2008, nonché alle norme del Codice Civile ed alle leggi applicabili al caso di specie. La registrazione del presente contratto potrà avvenire nei casi previsti agli artt. 5, 6 e 8 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro). Le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede. Letto, approvato e sottoscritto. Per il Beneficiario Per l Organismo Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente le seguenti clausole: 1) Premesse; 2) Oggetto; 4) Contenuto del servizio da erogare ed obblighi dell Organismo; 5) Prestazioni da erogare e modalità per l attestazione delle attività svolte; 6) Risultati attesi ed eventuali indicatori di realizzazione; 7) Metodologie di supporto ritenute più idonee al conseguimento dei risultati attesi, comprese le principali tipologie di prestazioni da erogare; 8) Costo del servizio e modalità di pagamento; 9) Cessione del contratto; 10) Carattere novativo; 11) Obblighi delle parti; 12) Durata; 13) Riservatezza; 14) Inadempienza e clausola risolutiva espressa; 15) Tentativo di conciliazione/bonario componimento e Tribunale competente; 16) Norme finali e registrazione. Per il Beneficiario Per l Organismo 9/9

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