DIRETTIVE PROVINCIALI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI CATTURA E DEI CENTRI DI RACCOLTA DI UCCELLI DA UTILIZZARE A SCOPO DI RICHIAMO

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1 DIRETTIVE PROVINCIALI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI CATTURA E DEI CENTRI DI RACCOLTA DI UCCELLI DA UTILIZZARE A SCOPO DI RICHIAMO (approvate con delibera di G.P del 17/12/2002 e successive modifiche n del 19/9/2006; n /441 del 21/9/2010; e n /2011/319 del 28/6/2011) Riferimento normativo: art. 4, 3 co., art.5, 2 co., L157/92; art. 55 L.R.8/94 e s.m.i. Direttive regionali approvate con delibera di Giunta n del 18/7/ PREMESSA La Provincia è titolare delle autorizzazioni per l istituzione degli impianti di cattura che gestisce tramite operatori di fiducia, singoli o riuniti in associazione, in possesso della prevista idoneità di cui all art.54, secondo comma, L.R.8/94 e s.m.i. e dei centri di raccolta che gestisce tramite operatori di fiducia, singoli o riuniti in associazione. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali ed al fine di garantire la puntuale costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cui all art.5, II co., L.157/1992, la Provincia instaura con l operatore un rapporto di fiducia ACQUISIZIONE DELL IDONEITA L'idoneità del personale che opera negli impianti di cattura, viene valutata attraverso una prova d'esame effettuata dall'ispra (ex INFS. L acquisizione dell abilitazione non attribuisce al soggetto il diritto automatico ad operare in qualità di operatore negli impianti di cattura o nei centri di raccolta DISPONIBILITA AD ATTIVARE UN IMPIANTO DI CATTURA Entro il 15/5 di ogni anno i soggetti di cui al precedente art.1 che si propongono di operare quali tenditori, devono presentare comunicazione di disponibilità in carta semplice alla Provincia, su apposito modello predisposto dalla Provincia medesima. Requisiti per essere ammesso quale operatore presso l impianto di cattura sono: a) di non aver riportato in Italia condanne penali per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica e contro la pubblica amministrazione; b) di non essere titolare di autorizzazione per l allevamento o per il commercio di animali vivi. c) di non essersi reso responsabile di violazioni alle norme nazionali, regionali o provinciali per la tutela della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, a far tempo dalla data del 17/12/2002, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 7.

2 Il tenditore che non ha mai operato in precedenza, nella prima stagione da operatore, può svolgere l attività di cattura solo presso impianti preesistenti e affiancato a persone che già in precedenza hanno gestito impianti di cattura istituiti nella Provincia. L incarico di operatore presso l impianto di cattura, preferibilmente, è affidato a persone che non siano gestori di centro di raccolta. L impianto di cattura non può essere collocato a distanza inferiore di 300 metri dal confine di Aziende venatorie, a meno che il titolare e direttore dell Azienda stessa non esprima formalmente il proprio consenso. E, altresì, consentita l istituzione di impianto di cattura entro il perimetro di Aziende Venatorie, fatto salvo il consenso da parte del titolare e direttore dell Azienda medesima. Nel raggio di 300 metri dall impianto di cattura in attività è vietato l esercizio venatorio; l'area interdetta deve essere segnalata con idonee tabelle. E fatto divieto di istituire impianti di cattura all interno di strutture adibite a centro di raccolta. La Provincia esamina la regolarità e la conformità delle comunicazioni di disponibilità pervenute. In caso di un esubero delle disponibilità rispetto al numero degli impianti ed al numero di uccelli da catturare stabiliti dalla Regione, la priorità nel rilascio dell'autorizzazione viene determinata da: 1. ubicazione degli impianti ai sensi dell art.3, 2 co., Direttive regionali di cui in premessa; 2. efficienza ed efficacia degli impianti preesistenti; 3. potenzialità di cattura di specie particolarmente richieste. Nell ipotesi in cui tutti gli impianti soddisfino parimenti i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), la scelta delle strutture verrà effettuata mediante sorteggio. Gli operatori degli impianti esclusi per ragioni di esubero potranno operare presso gli altri impianti di cattura, fatto salvo il consenso scritto dei tenditori dell'impianto interessato. La Provincia, all atto del rilascio del provvedimento di istituzione dell impianto, consegna all operatore il materiale utile per lo svolgimento dell attività. Detto materiale deve essere riconsegnato alla Provincia al termine dell attività di cattura e comunque non oltre il dieci gennaio di ogni anno. Entro lo stesso termine, deve essere presentata alla Provincia una relazione consuntiva dell attività svolta contenente le seguenti informazioni, per singolo impianto, e precisamente: a) data d inizio e di fine attività e numero totale delle giornate della stagione di cattura in oggetto, e b) uccelli catturati, deceduti, consegnati ai centri di raccolta suddivisi per specie DISPONIBILITA AD ATTIVARE UN CENTRO DI RACCOLTA Entro il 15/5 di ogni anno i soggetti di cui al precedente art.1 che si propongano di attivare un centro di raccolta per la cessione ai cacciatori dei richiami vivi, provenienti dagli impianti di cattura, dovranno presentare comunicazione di disponibilità in carta semplice alla Provincia, su apposito modello predisposto dalla Provincia medesima. I requisiti per essere operatore presso il centro di raccolta sono: a) di non aver riportato in Italia condanne penali per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica e contro la pubblica amministrazione; b) di non essere titolare di autorizzazione per l allevamento o per il commercio di animali vivi e c) di non essersi reso responsabile di violazioni alle norme nazionali, regionali o provinciali per la tutela della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, a far tempo dalla data del 17/12/2002, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 7. Almeno un operatore del centro di raccolta deve possedere l idoneità di tenditore e, preferibilmente, questo non deve essere gestore di impianto nella stessa stagione di cattura.

3 I centri di raccolta devono essere aperti ai cacciatori almeno 3 giorni feriali alla settimana. E vietata all interno dei centri di raccolta la detenzione di esemplari di fauna selvatica, se non provenienti da impianti di cattura. La Provincia esamina la regolarità e la conformità delle comunicazioni di disponibilità pervenute. Il numero di centri di raccolta in attività nel territorio provinciale non può essere superiore a quattro: di norma due nel comprensorio cesenate e due nel comprensorio forlivese. E, in ogni caso, vietata l istituzione di centri di raccolta presso impianti di cattura. In caso di un esubero delle disponibilità rispetto al numero dei centri, la priorità nel rilascio dell'autorizzazione viene determinata da: 1. localizzazione della struttura in relazione al numero ed alla ubicazione degli impianti di cattura; 2. caratteristiche ed efficienza della struttura; 3. vetustà del centro. La Provincia, all atto del rilascio del provvedimento di istituzione del centro, consegna all operatore il materiale utile per lo svolgimento dell attività. L operatore del centro, nel termine massimo di un mese dalla cessione, dovrà consegnare alla Provincia le copie rosa attestanti le cessioni, unitamente alla ricevuta del versamento della somma dovuta dal cacciatore ai sensi e per gli effetti del successivo punto 6). Entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno gli eventuali uccelli ancora giacenti presso il centro dovranno essere messi in libertà previa rimozione della fascetta che va riconsegnata alla Provincia entro non oltre la data del 10 febbraio, unitamente al materiale in origine fornito ed alla relazione consuntiva dell attività svolta nel centro di raccolta, contenente il numero dei cacciatori affluiti e le ulteriori seguenti informazioni e precisamente: a) uccelli ricevuti dagli impianti di cattura, trattenuti e utilizzati dal centro di raccolta, deceduti al centro di raccolta, suddivisi per specie, e b) uccelli ceduti dal centro ai cacciatori, suddivisi per specie REQUISITI E MODALITA DI ACQUISIZIONE UCCELLI DA RICHIAMO Gli uccelli da richiamo sono patrimonio indisponibile dello Stato e non possono essere venduti in alcun caso. L unico modo perché il cacciatore possa costituirsi un patrimonio di richiami vivi, provenienti da catture, è l acquisizione degli stessi presso i centri di raccolta regolarmente costituiti. L accesso del cacciatore al centro e la conseguente acquisizione è subordinata al possesso della licenza di caccia in corso di validità e del tesserino per la caccia programmata relativo alla stagione venatoria in corso, nonché al rispetto del numero massimo di uccelli da richiamo consentiti ai sensi dell art. 5, comma 2, della L.157/92. L aggiornamento del patrimonio di richiami vivi di ciascun cacciatore in seguito a decesso, fuga o altro, avviene previa regolarizzazione presso la Provincia. Il titolare del centro, anticipatamente all orario di apertura, è tenuto a rendere noto, con i mezzi più idonei, la lista giornaliera aggiornata, con indicazione della specie e del numero degli uccelli disponibili per la cessione, o a provvedere alla cessione dei richiami tramite la lista di prenotazione. I cacciatori che intendono acquisire i richiami devono iscriversi negli appositi elenchi giornalieri di prenotazione, suddivisi per specie e messi a disposizione dal titolare del centro. Ai fini dell acquisizione, i cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso di cui all art. 12, comma 5, lettera b), della legge 157/92, hanno diritto di precedenza su chi ha optato per la forma di caccia vagante e da appostamento temporaneo. Le richieste di acquisizione di uccelli da parte di cacciatori provenienti da altre Province e

4 Regioni possono essere soddisfatte solo in forza di specifici protocolli d'intesa INTROITI DERIVANTI DALLA CESSIONE DEGLI UCCELLI DA RICHIAMO AI CACCIATORI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE AI GESTORI DEGLI IMPIANTI E DEI CENTRI Per far fronte alle spese delle attività gestionali connesse alla cattura e cessione dei richiami vivi, il cacciatore è tenuto a corrispondere alla Provincia, all'atto dell'acquisizione del richiamo, una quota forfettaria come di seguito quantificata: Specie fauna selvatica Tordo sassello Tordo bottaccio Merlo Cesena Pavoncella Allodola Somma complessiva 35 Euro 20 Euro 16,50 Euro 35 Euro 27,50 Euro 20 Euro Il pagamento della quota avviene mediante versamento sul conto corrente postale n intestato a Amministrazione provinciale Forlì-Cesena, Ufficio Caccia o versamento in contanti presso l ufficio cassa economale situato nella sede provinciale in P.zza G. B. Morgagni n. 9 Forlì o bonifico bancario sul conto di tesoreria provinciale aperto presso UNICREDIT BANCA spa P.zza Saffi n Forlì: c/c Paese IT Cin Eur 20 Cin I Abi Cab Gli introiti derivanti dalle cessioni costituiranno il corrispettivo che la Provincia riconosce annualmente agli operatori per il regolare svolgimento dell'attività di gestione degli impianti di cattura e dei centri di raccolta. La somma erogata a fronte della prestazione in oggetto è rilevante ai fini IVA. In ogni caso la somma introitata dalla Provincia a seguito dei versamenti dei cacciatori costituirà il pagamento complessivo della fattura. Il pagamento della fattura a favore degli operatori o all'associazione viene calcolato sulla base dei richiami vivi effettivamente catturati e ceduti, secondo i seguenti importi. Specie di fauna selvatica All impiant o di catt. Al centro di raccolta Tordo sassello 30,60 Euro 4,40Euro Tordo bottaccio 15,60 Euro 4,40 Euro Merlo 12,10 Euro 4,40 Euro Cesena 30,60 Euro 4,40 Euro Pavoncella 23,10 Euro 4,40 Euro Allodola 15,60 Euro 4,40 Euro Il pagamento del corrispettivo così calcolato avviene in un'unica soluzione al termine dell'attività di cattura, previo controllo della documentazione ESCLUSIONE O DESTITUZIONE DALL ATTIVITA DI GESTIONE RICHIAMI VIVI I requisiti per poter gestire in qualità di operatore gli impianti di cattura ed i centri di raccolta sono: a) di non aver riportato in Italia condanne penali per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica e contro la pubblica amministrazione; b) di non essere titolare di autorizzazione per l allevamento o per il commercio di animali vivi; e c) di non essersi reso responsabile di violazioni alle norme nazionali, regionali o provinciali per la tutela della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, a far tempo dalla data del 17/12/2002; in tal caso la Provincia si riserva, su decisione insindacabile di apposita Commissione provinciale, di valutare la gravità della violazione commessa adottando provvedimenti di sospensione o destituzione dall'attività.

5 Detta valutazione verrà attuata anche per tutti i comportamenti eventualmente assunti dall'operatore incompatibili e/o lesivi degli interessi e fini pubblici perseguiti dalla Amministrazione. In ogni caso, trascorsi 5 anni dalla data della violazione di cui al punto c), l'operatore può essere riammesso alla gestione, operando esclusivamente presso impianti preesistenti e affiancato a persone che già in precedenza hanno gestito impianti di cattura istituiti nella Provincia DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente riportato nelle presenti direttive vale quanto stabilito nelle vigenti direttive regionali per la cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo. Gli operatori degli impianti di cattura e dei centri di raccolta devono attenersi a qualsiasi disposizione, anche non espressamente prevista nel presente disciplinare, impartita dalla Provincia.

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