COMITATO SCIENTIFICO E TECNICO. Capitolo I: Oggetto del regolamento

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1 Accord créant le Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée Accordo per la costituzione del Santuario per i mammiferi marini nel Mediterraneo Articolo 1: Definizione e missioni COMITATO SCIENTIFICO E TECNICO REGOLAMENTO INTERNO Capitolo I: Oggetto del regolamento CST2_Doc02 Italiano 1. Il regolamento presente definisce le modalità del funzionamento delle riunioni e delle attività del Comitato Scientifico e Tecnico dell Accordo, descritto di seguito come «il Comitato», organo consultivo previsto all articolo 12 del regolamento interno delle Parti Contraenti l Accordo PELAGOS, di seguito descritto come «l Accordo», adottato il 19 settembre Questo regolamento si applica ugualmente a tutte le riunioni e alle attività dei gruppi di lavoro organizzate da questo Comitato. 3. In queste missioni di ordine tecnico, scientifico e giuridico, il Comitato collabora con il Segretariato Permanente ed i Punti focali nazionali, trasmettendo alle Parti le sue idee e consigli pertinenti per la messa in opera dell Accordo. Appoggia il Segretariato Permanente nella sua preparazione delle risoluzioni, raccomandazioni, linee direttrici, programmi di lavoro, priorità internazionali, e valutazioni dei costi che il Segretariato propone all adozione, dalle Parti Contraenti. 4. Esamina le valutazioni dello stato di conservazione dei mammiferi marini e dei loro habitat nella zona dell Accordo. 5. Presenta il suo lavoro ad ogni riunione delle Parti Contraenti. Articolo 2: Riunioni Capitolo II: Organizzazione dei lavori del Comitato 1. Sull invito del suo Presidente, le riunioni del Comitato hanno luogo almeno una volta all anno nella sede del Segretariato Permanente. Possono svolgersi in tutt altro luogo con l accordo dei Punti focali nazionali. Devono precedere la riunione delle Parti di almeno novanta giorni. Santuario Pelagos Palazzo Ducale Piazza Matteotti, GENOVA Tel: secretariat@sanctuaire-pelagos.org - Web:

2 2. Il Comitato può essere riunito in sessione straordinaria su domanda di una delle Parti o dal suo Presidente, se tutte le Parti dell accordo ne convengono. Le modalità pratiche di organizzazione delle sessioni straordinarie sono le stesse di quelle per le sessioni ordinarie. 3. Le riunioni del Comitato sono aperte agli osservatori di organizzazioni pertinenti per gli obiettivi dell Accordo, eccetto obiezione di una delle Parti. 4. In circostanze particolari, il Presidente del Comitato può invitare qualunque esperto a parteciparvi a spese del budget dell Accordo. 5. Il costo della riunione è a carico del budget dell Accordo all eccezione delle spese di affitto della sala prese a carico dal Paese ospite, se la riunione ha luogo al di fuori della sede del Segretariato Permanente. 6. Ogni Parte prende a suo carico il costo della partecipazione della sua delegazione. Articolo 3: Rappresentanti 1. Ogni Parte è rappresentata alla riunione del Comitato da una delegazione composta da cinque membri accompagnati da esperti e condotta da un Capo delegazione. Ogni Parte notifica ufficialmente la composizione della sua delegazione al Segretariato Permanente il quale ne informa le Parti. Delle ragioni di ordine materiale possono imporre una restrizione del numero di esperti. 2. Il Capo delegazione esercita i diritti di voto della sua Parte. 3. Il Capo delegazione assicura al Comitato il contatto tra la sua delegazione ed il Punto focale nazionale della sua Parte. Articolo 4 : Presidenza 1. Il Presidente è eletto: sia all unanimità, sia dal Comitato su proposta della delegazione designata dalla riunione delle Parti Contraenti. 2. Il Presidente è eletto per una durata di due anni alla prima riunione del Comitato che segue ogni riunione delle Parti Contraenti. 3. Nell esercizio delle sue funzioni, il Presidente non può allo stesso tempo rappresentare la sua Parte. 4. Nel momento in cui il Presidente si trova nell impossibilità di esercitare le sue funzioni, il suo Capo delegazione deve sottoporre all approvazione dei Punti focali nazionali, ed al Comitato il nome di un sostituto. 2

3 Articolo 5: Ordine del giorno 1. Il Segretariato Permanente prepara il progetto dell ordine del giorno di ogni riunione del Comitato in coordinazione con il suo Presidente. Il progetto dell ordine del giorno è indirizzato, per un suo parere, dal Segretariato Permanente ai Capi delegazione cosi come ai Punti focali nazionali. 2. Il progetto dell ordine del giorno di ogni riunione comprende: - approvazione dell ordine del giorno - le questioni nate dal Comitato precedente - tutte le questioni proposte dalle Parti, o il Presidente - la data ed il luogo della prossima riunione 3. Il Comitato esamina l ordine del giorno provvisorio. Al momento dell adozione, può aggiungere, ritirare, differire o modificare dei punti nell ordine del giorno. 4. L esame delle questioni che rimangono da trattare alla fine di una sessione ordinaria della riunione, è automaticamente rinviato alla sessione seguente oppure in sessione straordinaria, al meno che il Comitato non decida diversamente. 5. L ordine del giorno provvisorio di una riunione straordinaria del Comitato porta con priorità sulle questioni proposte all esame di questa sessione. Può fare l oggetto di complementi. L ordine del giorno provvisorio e tutti i documenti supplementari sono distribuiti alle Parti insieme all invito alla sessione straordinaria. Articolo 6: Documenti 1. I documenti destinati alla riunione del Comitato sono distribuiti dal Segretariato Permanente nelle due lingue di lavoro a tutti i membri della delegazione e ai Punti focali nazionali, tramite posta elettronica. Sono distribuiti almeno sessanta giorni prima dell apertura della riunione e trenta giorni prima per le riunioni straordinarie. 2. Nel caso in cui fosse impossibile rispettare i termini di trasmissione dei documenti, il Segretariato Permanente informa al più presto le Parti giustificandone il motivo. Articolo 7: Quorum Il Quorum richiesto per eseguire la riunione del Comitato è raggiunto quando il Capo di ogni delegazione o suo supplente sono presenti. Nessuna sessione plenaria può avere luogo se il Quorum non è raggiunto. Articolo 8: Procedure di decisione Le decisioni su materie che appartengono al Comitato, i consigli o le raccomandazioni adottate da quest ultimo, lo sono all unanimità. L astensione di una Parte non può ostacolare il consenso. 3

4 Articolo 9: Segretariato della riunione del Comitato 1. Il Segretariato Permanente dell Accordo assicura la funzione di segretariato durante la riunione del Comitato. 2. Il Segretariato Permanente è particolarmente incaricato di: - assicurare l interpretariato al momento della riunione - preparare, ricevere, far tradurre o tradurre, riprodurre, distribuire i documenti che serviranno durante la riunione - trasmettere, proporre e sottomettere i risultati dei lavori e documenti nati dal Comitato alle Parti Contraenti - preparare un rapporto delle conclusioni, ed il resoconto dei dibattiti del Comitato sottomesso all approvazione dei Capi delegazione - archiviare e conservare i documenti della riunione - pubblicare e diffondere i documenti ufficiali che risultano dalla riunione - generalmente, assicurare tutt altri compiti necessari alla tenuta della riunione del Comitato Articolo 10: I gruppi di lavoro Se fosse necessario e secondo le risorse disponibili, il Comitato può creare dei gruppi di lavoro tematici di cui ne fissa il mandato, la composizione, i principi di funzionamento e la durata, in stretta relazione con il Segretariato Permanente. Le regole del costo e la lingua di lavoro sono le stesse della riunione del Comitato. Articolo 11: lingue usate per il lavoro Capitolo III: Lingue ufficiali 1. Il francese e l italiano sono le lingue di lavoro delle riunioni. 2. Gli interventi orali effettuati in una delle due lingue di lavoro sono tradotti nell altra lingua. 3. Eccetto decisione espressa dei Capi delegazione, i documenti ufficiali della riunione sono tradotti nelle due lingue di lavoro. Capitolo IV: rapporto di decisione e resoconti Articolo 12: Rapporto di decisioni e resoconti 1. Il progetto di decisione è indirizzato dal Segretariato Permanente durante il mese che segue ai Capi delegazione i quali dispongono di un termine di un mese per indirizzare la loro approvazione o la loro domanda di modifica al Segretariato Permanente. 2. Il rapporto di conclusioni e il resoconto dei dibattiti adottati da questi ultimi sono trasmessi ai Punti focali nazionali. 4

5 Capitolo V: Disposizioni finali Articolo 13 Il presente regolamento può essere modificato su proposta del Comitato dopo approvazione delle Parti Contraenti. 5

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