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1 mediolanum premium care&protection Contratto di assicurazione malattia per i rischi di non autosufficienza e rimborso spese mediche Il presente Fascicolo Informativo contenente: a) la Nota Informativa, comprensiva del Glossario b) le Condizioni di Assicurazione c) il Modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di Assicurazione. AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. è un prodotto di Distribuito da

2 Retro di copertina

3 INDICE NOTA INFORMATIVA 1/7 A. Informazioni sull impresa di assicurazione 1/7 B. Informazioni sul contratto 1/7 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 4/7 Glossario 6/7 Condizioni di assicurazione 1/13

4 1/7 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano appartenente al Gruppo Mediolanum - Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci - Via F. Sforza Basiglio - Milano 3 (MI) - Italia - Codice fiscale/partita IVA/Numero Registro Imprese di Milano Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Mediolanum S.p.A. - tel sito Internet www. mediolanumassicurazioni.it - info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it, mediolanumassicurazioni@ pec.mediolanum.it. Mediolanum Assicurazioni è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. n del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del ) ed è iscritta al n dell Albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa al 31/12/2013 Il patrimonio netto dell impresa è di , di cui: - la parte relativa al capitale sociale è di ; - la parte relativa alle riserve patrimoniali: è di L indice di solvibilità della gestione è pari a 3,86. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. AVVERTENZA Gli eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet dell Impresa a far data dal 31 maggio di ogni anno. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto ha durata decennale senza tacito rinnovo. AVVERTENZA: per maggiori dettagli si rinvia all Art. G4 delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: le singole garanzie operanti sono quelle espressamente richiamate in polizza. Nel caso non sia pagato un premio alla sua scadenza, la copertura assicurativa viene sospesa dal 15 giorno successivo alla scadenza stessa e riprende efficacia allorquando il premio sarà pagato. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione (Art. G3) Garanzia A - Assicurazione malattia per il rischio di non autosufficienza La presente assicurazione garantisce, all Assicurato che si trovi in uno stato di non autosufficienza, il rimborso delle spese sanitarie sostenute nei limiti del massimale mensile assicurato indicato in polizza. In assenza di richiesta di rimborso spese la Compagnia provvederà alla corresponsione all Assicurato, sempre nei limiti del massimale indicato in polizza, di un indennità sostitutiva mensile a titolo di rimborso spese forfettario. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione (Artt. A1, A4 e A5). NI 06/06/2014

5 2/7 AVVERTENZA: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; per maggior dettagli si rinvia agli Artt. A3 e A9 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: il contratto prevede l applicazione di franchigie e massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli Artt. A5 e A7 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende il periodo che intercorre tra la data in cui si denuncia il sinistro e l attivazione dell erogazione dell indennizzo. Esempi di applicazione: della Franchigia del Massimale Data di Primo rimborso Richiesta di rimborso Nessuna richiesta Garanzia prescelta denuncia spese Spese Prestazione Prestazione Massimale /05/2014 Per le spese sostenute dal 21/08 al 20/ Rimborso 1 mese Indennità sostitutiva 1 mese AVVERTENZA: possono essere assicurate le persone fisiche di età compresa tra 20 anni e 70 anni; per maggior dettagli si rinvia all Art. A2 delle Condizioni di Assicurazione. Garanzia B - Assicurazione rimborso spese mediche La presente assicurazione garantisce, in caso di ricovero, con o senza intervento chirurgico, reso necessario da malattia o da infortunio, il rimborso delle spese sostenute dall Assicurato con le modalità e nel limite del massimale annuo indicato in polizza. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione (Art. B1). Sono inoltre prestati servizi di assistenza, in collaborazione con Blue Assistance S.p.A.. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione (vedi Garanzie di assistenza Mediolanum Premium Care&Protection ). AVVERTENZA: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; per maggior dettagli si rinvia agli Artt. B3 e B8 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: il contratto prevede l applicazione di franchigie, scoperti e massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all Art. B1 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende la parte di danno che resta a carico dell Assicurato. Può essere espressa in cifra fissa o in percentuale. Esempio di franchigia: Tipologia di prestazione Spesa effettuata Franchigia fissa Rimborso corrisposto Visite specialistiche Esempio di scoperto: Ricovero in struttura Spesa effettuata Rimborso corrisposto Convenzionata Non convenzionata (25% di scoperto pari a )

6 3/7 Esempio di massimale: Tipologia di prestazione Spesa effettuata Massimale annuo Rimborso corrisposto Ricovero con intervento chirurgico per appendicectomia AVVERTENZA: possono essere assicurate le persone fisiche di età compresa tra 20 anni e 70 anni; per maggior dettagli si rinvia all Art. B2 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Periodi di carenza contrattuale Garanzia A - Assicurazione malattia per il rischio di non autosufficienza AVVERTENZA: le garanzie sono subito operanti per il caso di infortunio; non operano per i primi 3 anni nel caso di morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica; non operano per 1 anno per altre cause indipendenti da quelle specificate. Per maggiori dettagli si rinvia all Art. A6 delle Condizioni di Assicurazione. Garanzia B - Assicurazione Rimborso Spese Mediche AVVERTENZA: le garanzie sono subito operanti per il caso di infortunio; non operano per i primi 30 giorni di durata per malattie, 60 giorni per aborto e malattie dipendenti da gravidanza, 300 giorni per parto e malattie del puerperio. Per maggiori dettagli si rinvia all Art. B4 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, con particolare riguardo al questionario sanitario che forma parte integrante del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo e la cessazione della copertura assicurativa. Per maggiori dettagli si rinvia all Art. G1 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: è necessario rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal questionario sanitario. AVVERTENZA: non sono previsti particolari casi di nullità se non quelli stabiliti dalla Legge. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione La garanzia è operante indipendentemente da ogni aggravamento del rischio e da cambiamenti di professione dell Assicurato intervenuti in corso di contratto, ad esclusione di quanto previsto nelle condizioni di assicurazione Artt. A3 e B3 che prevedono la cessazione delle coperture assicurative laddove in corso di contratto si manifestassero in capo all assicurato dipendenze da sostanze quali alcol, stupefacenti, farmaci e infezione da HIV nei modi e nei termini previsti dall Art del Codice Civile. 7. Premi Il premio annuale può essere frazionato semestralmente, senza maggiorazioni, ma è comunque dovuto per intero. La prima rata di premio, da versare alla sottoscrizione, può essere pagata mediante addebito diretto o con assegno non trasferibile all ordine di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.. Le rate successive saranno versate a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante disposizione diretta di addebito impartita alla propria banca. Per i soli correntisti di Banca Mediolanum il premio può essere frazionato, senza maggiorazioni, anche mensilmente. In tale caso la prima rata mensile di premio sarà versata tramite addebito diretto sul conto corrente di Banca Mediolanum indicato sul modulo di Proposta. Le mensilità successive saranno versate a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. mediante disposizione diretta di addebito impartita alla propria banca. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il premio non sono soggetti ad adeguamento.

7 4/7 9. Diritto di recesso AVVERTENZA: il contratto non consente il recesso da parte della Compagnia, fatto salvo quanto disposto dall Art. B6. Delle condizioni di assicurazione e più precisamente - con riferimento solo alla Garanzia B - nel caso di: - recesso da parte della Compagnia entro i primi due anni di contratto; - raggiungimento del 75 anno di età dell Assicurato; nonché: - qualora l Assicurato abbia sottoscritto la Garanzia A per il rischio di non autosufficienza, in aggiunta alla Garanzia B rimborso spese mediche, con il medesimo contratto o con altri successivi, il rimborso delle spese mediche cessa all insorgere dello stato di non autosufficienza. Il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annuale. Per maggiori dettagli si rinvia all Art. G5 delle Condizioni di Assicurazione. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nei termini di legge indicati dall Art C.C. e successive modificazioni. Ai sensi dell Art del Codice Civile, se l Assicurato non adempie dolosamente l obbligo di avviso del sinistro o di salvataggio per evitare o ridurre il danno, decade dal diritto all indennizzo; se l omissione è colposa, la Compagnia ha diritto di ridurre l indennizzo in ragione del pregiudizio subìto. 11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 12. Regime fiscale - Imposta sui premi Ai premi relativi al presente contratto è applicata l imposta del 2,5% tranne per la quota parte del premio di cui alla Garanzia B) riferito all assistenza alla quale è applicata un imposta del 10%. - Detrazione dei premi versati Alla data di predisposizione del presente Fascicolo la normativa fiscale (Art.15, lett. f), DPR 22/12/86, n.917 e successive modifiche) consente al Contraente di detrarre dall imposta lorda un importo pari al 19% dei premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto esclusivo i rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5 % da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell anno solare nel limite massimo di 530, salvo che i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana per i quali il limite massimo è pari ad 1.291,14 (che dovrà essere considerato al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente).ai fini del calcolo dell importo massimo detraibile si deve tener conto anche dei premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge - Tassazione della prestazione erogata Le somme corrisposte al verificarsi delle prestazione assicurata sono esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. In caso di Sinistro, il Contraente o l Assicurato devono darne comunicazione alla Compagnia. La comunicazione alla Compagnia dovrà essere inviata al più presto e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di accadimento del Sinistro. Per la denuncia del Sinistro alla Compagnia la Contraente o l Assicurato potranno utilizzare la modulistica allegata al presente fascicolo, si rimanda per i dettagli agli Artt. A10 e B9 delle Condizioni di Assicurazioni.

8 5/7 14. Assistenza diretta - Convenzioni AVVERTENZA: la Compagnia pagherà direttamente le spese mediche se è stata utilizzata una struttura convenzionata oppure, liquiderà il rimborso all Assicurato con applicazione degli scoperti previsti. Per maggiori dettagli si rinvia all Art. B10 delle Condizioni di Assicurazione. I sinistri di assistenza sono gestiti dalla Centrale Operativa di Blue Assistance (vedi Garanzie di assistenza Mediolanum Premium Care&Protection ). Per l elenco aggiornato dei centri clinici e dei medici convenzionati consultare il sito www. mediolanumassicurazioni.it. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza Basiglio (MI) - fax: ufficioreclami@mediolanum.it oppure ufficioreclami@pec. mediolanum.it. Qualora l Esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l esposto della documentazione del reclamo trattato dalla Compagnia. I Contraenti non italiani di nazionalità UE possono in alternativa ricorrere al sistema estero competente (individuabile su chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In caso di disaccordo tra l Assicurato e/o il Contraente e la società, relativamente all esecuzione della polizza/ contratto, ciascuna parte dovrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità in base al D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione iscritto all apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Rimane comunque sempre valida la facoltà di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. 16. Arbitrato AVVERTENZA: qualora insorgano controversie su natura del sinistro o quantificazione dell indennizzo - la decisione può essere demandata all arbitrato di tre medici, nominati uno per parte (che ne sostiene le relative spese) e il terzo (le cui spese sono sostenute per metà da ciascuna parte) di comune accordo da questi; l arbitrato si svolge nell Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Per maggiori dettagli si rinvia agli Artt. A12 e B13 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: in ogni caso resta salva per l Assicurato la facoltà di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Per le controversie relative alla presente Polizza di assicurazione è esclusivamente competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. Mediolanum Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A. Il Rappresentante Legale Massimo Grandis

9 6/7 glossario Definizioni Assicurato Il soggetto indicato in polizza il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Carenza Periodo iniziale del contratto di assicurazione durante il quale le garanzie non sono operanti. Carta Mediolanum Premium Care&Protection Tessera di riconoscimento che viene inviata ad ogni Assicurato dopo il perfezionamento dell assicurazione e permette allo stesso di usufruire, in caso di ricovero presso i Centri clinici convenzionati - previa autorizzazione della Centrale operativa - delle prestazioni sanitarie previste dalla garanzia Rimborso spese mediche, e ciò senza anticipo di denaro fermi i limiti e con le modalità previste dall assicurazione. Cartella clinica Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell Assicurato, l anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.). Centrale Operativa Blue Assistance S.p.A. è la società di servizi che provvede, per conto della stessa: - alla gestione delle convenzioni e dei rapporti con le strutture sanitarie e con i medici chirurghi; - alla liquidazione dei sinistri della Sezione Rimborso spese mediche; - all organizzazione ed erogazione, per il tramite della Centrale Operativa, dei servizi e delle prestazioni della Sezione Assistenza. Compagnia Contraente La persona, fisica o giuridica, che stipula l assicurazione. Day hospital/day surgery Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica. Diaria Indennità giornaliera che, in caso di ricovero ospedaliero a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, viene riconosciuta in sostituzione del rimborso delle spese sanitarie. Documento di polizza Il documento rilasciato dalla Compagnia, in caso di accettazione da parte della stessa della Proposta contrattuale di Assicurazione, che contiene gli elementi essenziali del contratto di assicurazione e che prova l assicurazione stessa. Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni obiettivamente constatabili. Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Massimale L importo massimo fino a concorrenza del quale la Compagnia eroga la prestazione garantita. Mini Mental State Examination Test psicotecnico (M.M.S.E. o test di Folstein) per la valutazione dei disturbi dell efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo. Mediolanum Assicurazioni S.p.A. glo 17/02/2014

10 7/7 Non autosufficienza L incapacità fisica totale, riconosciuta permanente e consolidata, di svolgere autonomamente, cioè senza l aiuto di un altra persona, le seguenti attività ordinarie della vita quotidiana: lavarsi, alimentarsi, spostarsi, vestirsi. Premio La somma dovuta periodicamente dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per le garanzie assicurative. Proposta di Assicurazione È il documento sottoscritto dal Contraente e dall Assicurato per richiedere alla Compagnia la stipulazione del contratto di assicurazione. Questionario È il documento che descrive lo stato di salute dell Assicurato e che forma parte integrante del contratto; tale documento debitamente compilato e sottoscritto dal Medico curante, deve pervenire alla Compagnia unitamente alla Proposta di Assicurazione. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro. Sinistro Per la Garanzia A Assicurazione malattia per il rischio di non autosufficienza, il sopravvenire dello stato di non autosufficienza dell Assicurato. Per la Garanzia B Assicurazione per il rimborso di spese mediche, il verificarsi del fatto dannoso, con eventuale ricovero nel corso della validità dell assicurazione, per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Struttura sanitaria/centro Clinico Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera, poliambulatorio medico, centro diagnostico autorizzato. Non sono considerate strutture sanitarie/centri clinici gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere. Ricovero Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.

11 1/13 condizioni di assicurazione CONDIZIONI GENERALI Valevoli per tutte le garanzie Art. G1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. G2 - Comunicazioni alla Compagnia Il Contraente e l Assicurato, ad ogni effetto del presente contratto, devono comunicare per iscritto alla Compagnia ogni cambiamento di residenza o domicilio, assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto. Art. G3 - Effetto dell assicurazione - Pagamento del premio Fermi restando: - l accettazione da parte della Compagnia della Proposta contrattuale di Assicurazione; - il buon fine del mezzo di pagamento del premio utilizzato dal Contraente; - il disposto dei successivi Artt. A6 e B4 - Decorrenza della garanzia - Carenza; la copertura assicurativa, nonché tutti gli obblighi e oneri che il contratto di assicurazione pone a carico di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., avranno effetto dalle ore 24 del giorno indicato dalla Compagnia nel Documento di Polizza inviato al Contraente. Qualora alle scadenze convenute il Contraente non paghi i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive e il diritto della Compagnia alla riscossione dei premi scaduti ai sensi dell Art del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Art. G4 - Durata contrattuale L assicurazione è stipulabile esclusivamente con durata decennale ed è rinnovabile con obbligo di accettazione da parte della Compagnia - per un periodo di pari durata e così successivamente, fermo restando quanto disposto dagli Artt. A2 e B2 Persone assicurabili - Limiti di età. Art. G5 - Diritto di recesso Ad ogni ricorrenza annuale, il Contraente ha facoltà di recedere, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata a mezzo lettera raccomandata spedita alla Compagnia. Il contratto non consente il recesso da parte della Compagnia, tranne quanto disposto dall Art. B6. Art. G6 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Art. G7 - Modifiche delle Condizioni di Assicurazione Le eventuali modifiche del contratto successive alla sua stipulazione devono essere provate per iscritto. Art. G8 - Assicurazione per conto altrui Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall Art del Codice Civile. Art. G9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana. Art. G10 - Foro Competente Per le controversie relative al presente contratto la sede del Foro competente è quella di residenza o domicilio elettivo del Contraente. CdA 17/02/2014

12 2/13 GARANZIA A NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE MALATTIA PER IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA (La garanzia è operante se specificatamente selezionata nella proposta di assicurazione) Art. A1 - Oggetto della garanzia L assicurazione, a fronte del versamento di un premio annuale, garantisce all Assicurato che si trovi in stato di non autosufficienza, come descritto nel successivo Art. A4 - Definizione dello stato di non autosufficienza, il rimborso delle spese sanitarie sostenute nei limiti del massimale mensile assicurato indicato nel Documento di Polizza. La garanzia rimane operante sino alla cessazione dello stato di non autosufficienza dell Assicurato. Nel caso in cui non sopravvenga lo stato di non autosufficienza, al decesso dell Assicurato l assicurazione si estingue ed i premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia quale corrispettivo del rischio corso. Art. A2 - Persone assicurabili - Limiti di età Possono essere assicurate le persone fisiche di età compresa tra 20 e 70 anni. è sempre richiesta la compilazione e la sottoscrizione, da parte del Medico Curante dell Assicurato, del Questionario Sanitario proposto dalla Compagnia. La Compagnia si riserva la facoltà, ai fini della valutazione del rischio e nei casi in cui lo ritenesse necessario, di richiedere opportuni accertamenti sanitari. In funzione dei risultati emersi dall analisi del Questionario Sanitario e dagli eventuali accertamenti, il rischio potrà essere accettato dalla Compagnia, a condizioni normali o aggravate, oppure rinviato o rifiutato. In mancanza di recesso ai sensi dell Art. G5, l assicurazione è rinnovabile per tutta la vita dell Assicurato. Art. A3 Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone affette da dipendenza da sostanze quali alcol, stupefacenti, farmaci e infezione da HIV. L assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall Art del Codice Civile. Art. A4 - Definizione dello stato di non autosufficienza è considerata in stato di non autosufficienza la persona le cui condizioni di salute risultino essere in una delle due forme specificate ai punti A) e B) appresso descritti. A) Impossibilità fisica totale, riconosciuta permanente e consolidata, di effettuare da sola, cioè senza l assistenza costante di un altra persona, almeno tre dei quattro atti ordinari della vita quotidiana di seguito definiti: - lavarsi, intendendosi la capacità di mantenere in modo autonomo un livello d igiene personale confacente alle proprie abitudini; - nutrirsi, intendendosi la capacità di servirsi e di mangiare del cibo precedentemente preparato e messo a disposizione; - spostarsi, intendendosi la capacità di spostarsi su una superficie piana, anche attraverso l aiuto di un equipaggiamento specifico; - vestirsi, intendendosi la capacità di mettere o togliere i propri vestiti, eventualmente riadattati, o qualsiasi protesi ortopedica portata abitualmente. B) Morbo di Alzheimer, o similare demenza senile invalidante di origine organica, attestato dal referto medico di uno psichiatra o neurologo in base ai risultati di specifici test psicotecnici, da cui consegua l impossibilità di effettuare da sola, cioè senza l assistenza costante di un altra persona, almeno tre dei quattro atti ordinari della vita quotidiana sopra definiti. Art. A5 - Rimborso spese - Franchigia (In caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza, secondo il disposto del successivo Art. A10 - Denuncia del sinistro - Riconoscimento dello stato di non autosufficienza da parte della Compagnia, la Compagnia rimborserà mensilmente le spese sostenute dall Assicurato - previa consegna alla Compagnia medesima, entro la fine di ciascun mese, della documentazione originale di spesa debitamente quietanzata - nei limiti del massimale mensile indicato nel Documento di Polizza. è applicato un periodo di franchigia assoluta di tre mesi; più precisamente la Compagnia inizierà la corresponsione della prestazione a partire dalla competenza del quarto mese successivo a quello di denuncia del sinistro secondo il disposto del successivo Art. A10 - Denuncia del sinistro - Riconoscimento dello stato di non autosufficienza da parte della Compagnia.

13 3/13 In mancanza del ricevimento della richiesta di rimborso spese entro la fine di ciascun mese, la Compagnia corrisponderà per quel mese all Assicurato, a titolo di rimborso spese forfetario, un indennità sostitutiva pari al massimale mensile prescelto indicato nel Documento di Polizza. Il rimborso delle spese o la corresponsione della indennità sostitutiva mensile verrà effettuato dalla Compagnia, non oltre il 10 giorno lavorativo del mese seguente quello di competenza della prestazione, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all avente diritto. Per i sinistri avvenuti all estero, i pagamenti saranno effettuati in Euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, secondo le quotazioni dell Ufficio Italiano Cambi. Art. A6 - Decorrenza della garanzia - Carenza Con riferimento alla data di effetto del contratto, di cui all Art. G3 - Effetto dell assicurazione - Pagamento del premio, la garanzia decorre: a) dalla stessa data di effetto, per il caso di non autosufficienza dovuta ad infortunio; b) dopo un periodo di carenza di 3 anni, per il caso di non autosufficienza conseguente all insorgenza del morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica; c) dopo un periodo di carenza di 1 anno, per il caso di non autosufficienza dovuta ad altre cause indipendenti da quelle specificate nei precedenti punti a) e b). I casi di non autosufficienza conseguente a malattie manifestatesi e/o diagnosticate durante il periodo di carenza, liberano l Assicuratore dagli obblighi contrattuali e determinano la risoluzione del contratto e il rimborso dei premi fin lì incassati al netto delle imposte. Art. A7 - Somme Assicurate Il massimale mensile garantito per il rimborso spese relative allo stato di non autosufficienza, nonché ammontare dell indennità sostitutiva mensile a titolo di rimborso spese forfettario, è riportato nel Documento di Polizza. Il massimale mensile assicurabile è scelto dal Contraente/Assicurato fra le seguenti alternative: Massimale mensile assicurato = indennità sostitutiva mensile Formula One Formula Medium Formula Top e e e Art. A8 - Premi Il premio costante annualmente dovuto, comprensivo di oneri fiscali, è determinato sulla base dell età dell Assicurato alla data di sottoscrizione e del massimale scelto. Qualora l Assicurato si trovi in stato di non autosufficienza ai sensi del successivo Art. A10 - Denuncia del sinistro - Riconoscimento dello stato di non autosufficienza da parte della Compagnia, cessa il diritto della Compagnia alla riscossione dei premi annui futuri, fermo restando il disposto del successivo Art. A11 - Rivedibilità dello stato di non autosufficienza. Qualora, nel corso del contratto, le basi tecniche utilizzate per la determinazione del premio applicato al contratto evidenzino uno scostamento rispetto all andamento futuro, la Compagnia si riserva il diritto, in occasione di un anniversario della data di effetto e comunque ad intervalli non inferiori a cinque anni, di aggiornare il premio dovuto per gli anni successivi. Il premio annuale così aggiornato viene comunicato al Contraente almeno 90 giorni prima dell anniversario considerato. In tal caso il Contraente potrà recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di comunicazione del nuovo premio annuale mediante invio di lettera raccomandata. Art. A9 - Esclusioni L assicurazione non è operante per: a) le conseguenze di infortuni, le malattie ed ogni stato patologico, che abbiano dato origine a sintomi e/o esami e/o diagnosi e/o cure anteriori alla stipulazione del contratto, sottaciuti alla Compagnia, con dolo o colpa grave, e non evidenziati nel questionario all atto della stipulazione dell assicurazione; b) le malattie preesistenti alla stipulazione del contratto, che sono rimborsabili solo se dichiarate nel Questionario e previa accettazione del rischio da parte della Compagnia, come previsto all Art. G1; c) lo stato di non autosufficienza determinato da infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento dell infortunio, i requisiti per il rinnovo; d) gli infortuni conseguenti ad intossicazione acuta causata da sostanze psicoattive (alcol

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