OPTIMISSIONS. Condizioni di polizza

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1 OPTIMISSIONS Condizioni di polizza

2 CONDIZIONI GENERALI DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI Oggetto del contratto La Società si impegna a pagare gli Indennizzi dovuti e a fornire i servizi garantiti ai termini e alle condizioni stabiliti ai sensi delle Condizioni Speciali e Generali di Polizza. Estensione territoriale La copertura è efficace in tutto il mondo, fatte salve disposizioni contrarie stabilite nella Scheda o nelle Condizioni Generali o Aggiuntive di Polizza. SEZIONE I - INFORTUNI La copertura ai sensi di questa sezione è fornita dalla Società. Articolo 1.1 Oggetto della copertura La Società si impegna a pagare gli Indennizzi previsti nella Scheda di Polizza quando l Assicurato subisce un Infortunio, indennizzabile ai sensi di Polizza, nel corso di un Viaggio. Articolo 1.2 Rischi coperti Morte: In caso di morte dell Assicurato a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, che si verifichi entro un periodo massimo di ventiquattro mesi dopo l Infortunio oggetto di copertura, la Società pagherà al Beneficiario l intero Indennizzo specificato nella Scheda di Polizza. Questa somma è incrementata di Euro per ogni Figlio a carico dell Assicurato al momento della sua morte, fino ad un massimo di Euro per tutti i Figli a carico. Qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in Polizza il capitale previsto per il caso di Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli artt. 60 e 62 Codice Civile. Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l Indennizzo, risulterà che l Assicurato è vivo, la Società avrà il diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l Invalidità Permanente eventualmente subita. Invalidità Permanente: In caso di Invalidità Permanente, sia totale che parziale, dell Assicurato a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, la Società liquida a tale titolo un Indennizzo calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente indicata nelle Condizioni Speciali, moltiplicata per la percentuale di invalidità determinata dalla tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a Malattia professionale) approvata con D.P.R. del nº per l'industria - e successive modificazioni, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli Assicurati mancini le percentuali di invalidità permanente previste dalla precitata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionali di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l Indennizzo viene stabilito tenendo Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 2 di 28

3 conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell'infortunio. L Assicurazione è estesa alle ernie traumatiche e da sforzo. A tale riguardo, si conviene che: - nel caso di ernia discale o addominale operata o operabile viene riconosciuto un Indennizzo fino ad un massimo del 3% della somma assicurata; - nel caso di ernia addominale non operabile viene riconosciuto un Indennizzo fino ad un massimo del 6% della somma assicurata. La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. E' stabilito che verrà applicata una franchigia assoluta del 3% se il grado di invalidità permanente accertato in caso di Sinistro non sia superiore al 10% della totale pertanto: - non si farà luogo a risarcimento per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale; - verrà applicata la franchigia del 3% se l'invalidità permanente sia di grado non superiore al 10% della totale; - nel caso in cui l'invalidità permanente sia superiore al 10% della totale, la Società liquiderà l Indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. Quando le conseguenze di un Infortunio oggetto di copertura sono aggravate dall insufficienza o dalla mancanza di cure con colpa dell Assicurato, l Indennizzo viene calcolato senza tener conto di tale aggravamento. Coma: Quando, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l Assicurato entra in coma certificato da un Medico, ed è ricoverato in un ospedale, clinica o istituto sanitario, la Società pagherà all Assicurato o ai suoi Beneficiari la somma fissa di 75 Euro per ogni giorno di coma. Questo pagamento è dovuto per un periodo massimo di 365 giorni di coma per un singolo Infortunio, e sarà corrisposto in presenza di un periodo di quindici (15) giorni consecutivi di coma. Assistenza psicologica: La Società rimborserà all Assicurato, entro lo specifico massimale indicato nella Scheda di Polizza e dietro presentazione di ricevute, le parcelle per l assistenza psicologica, prescritta da un Medico e fornita da uno psicologo o psichiatra iscritto al relativo ordine, per curare i risentimenti psicologici causati dall Invalidità Permanente, conseguente ad un Infortunio, indennizzabile a termini di polizza, a condizione che il danno psicologico sia clinicamente attestato da certificazione medica. Se l Assicurato è indennizzato dal SSN e/o da un assicurazione sanitaria privata che copra gli stessi rischi, la Società rimborserà gli importi non pagati dal SSN e/o dall assicurazione sanitaria privata, senza che il rimborso totale ricevuto dall Assicurato superi le sue spese effettivamente sostenute. Pregiudizio allo svolgimento delle normali attività quotidiane: Nel caso in cui, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l Assicurato sia affetto da accertata Invalidità Permanente di grado superiore al 30%, con Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 3 di 28

4 conseguente perdita di autonomia confermata da un Medico incaricato dalla Società, questa rimborserà le spese sostenute nel corso dei sei (6) mesi seguenti la stabilizzazione dell Invalidità al fine di: - attrezzare la residenza principale da lui occupata prima dell Infortunio in modo da renderla agibile e utilizzabile con riferimento alla sua perdita di autonomia; se non è possibile attrezzare la residenza principale e se l Infortunio costringe l Assicurato a traslocare, la Società rimborserà i costi del trasloco nella residenza in cui avrà scelto di vivere dopo l Infortunio; - attrezzare il suo autoveicolo personale per renderlo agibile e utilizzabile con riferimento alla sua perdita di autonomia. Questi rimborsi saranno eseguiti dietro presentazione di documenti giustificativi ed entro il limite della somma massima specifica indicata nella Scheda di Polizza di Polizza. Spese di ricerca, soccorso, e salvataggio: Nel caso di un Infortunio che ha dato luogo a spese di ricerca, soccorso e salvataggio, la Società rimborserà all Assicurato e/o alla Contraente, dietro presentazione di documenti giustificativi fiscali, le spese sostenute dall Assicurato e/o dalla Contraente nei confronti di organizzazioni pubbliche o private che possono essere intervenute, entro il limite dello specifico massimale indicato nella Scheda di Polizza di Polizza. Articolo 1.3 Esclusioni Non è oggetto di copertura quanto segue: - Le conseguenze del suicidio o del tentato suicidio dell Assicurato; - Gli Infortuni che avvengano per l uso da parte dell Assicurato di droghe, medicine o sostanze narcotiche non prescritte da un Medico; - Qualsiasi effetto e/o conseguenza, diretta o indiretta, di qualsiasi contatto e/o contaminazione da parte di sostanze nucleari, batteriologiche o chimiche; - Infortuni stradali verificatisi con l Assicurato alla guida sotto l influenza di alcool, dimostrata dalla presenza nel suo sangue di un livello etilico superiore al massimo consentito dal codice della strada in vigore nel paese in cui si è verificato l Infortunio stradale; - Gli Infortuni conseguenti al manifestarsi di attacco epilettico o delirium tremens, aneurisma, infarto al miocardio, embolo cerebrale o emorragia meningea, o da una qualsiasi Malattia, anche mentale, dell'assicurato; - Gli Infortuni conseguenti alla partecipazione attiva dell Assicurato a una rissa o derivanti da un reato doloso commesso o tentato dall Assicurato. - Gli Infortuni conseguenti alla partecipazione attiva dell Assicurato a corse e gare (e relative prove) di veicoli a motore, ufficiale o meno che sia. Ciò nonostante, resta oggetto di copertura la partecipazione per diletto a raduni automobilistici privati; - Gli Infortuni conseguenti a Eventi Bellici in uno dei paesi elencati nella Scheda di Polizza. L elenco può essere fatto oggetto di modifiche (con l aggiunta o la cancellazione di un paese) in qualunque momento secondo lo sviluppo della situazione interna relativa a ciascun paese tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata all ultimo indirizzo conosciuto del Contraente. La copertura per atti di guerra terminerà alle ore del settimo giorno dalla data di ricevimento della raccomandata. Questa esclusione può essere temporaneamente sospesa, per la sola Sezione I Infortuni, dietro richiesta del Contraente e pagamento di un premio aggiuntivo. In questo caso, la sospensione sarà menzionata in un emendamento alla Scheda di Polizza di Polizza; - Gli Infortuni occorsi in qualità di pilota o di passeggero di un qualsiasi velivolo o nella pratica di qualsiasi sport aereo, in particolare il deltaplano, il paracadutismo, il parapendio o il volo con ultraleggeri. Ciò nonostante, la presente Assicurazione vale anche quando l Assicurato: Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 4 di 28

5 o effettua in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell equipaggio) viaggi aerei su aeromobili (compresi elicotteri) in servizio pubblico di linee regolari inclusi i voli charter effettuati con velivoli presi a noleggio da Società che eserciscono in servizio pubblico linee aeree regolari. Restano esclusi i voli effettuati su velivoli di proprietà di aeroclubs e/o del Contraente / Assicurato. Articolo 1.4 Cumulo di Indennizzi Per ciascun Assicurato un singolo Infortunio non può simultaneamente conferire il diritto agli Indennizzi previsti in caso di Morte e di Invalidità Permanente, ciò nonostante, nel caso in cui l Assicurato, dopo aver ricevuto gli Indennizzi risultanti da invalidità totale o parziale conseguente ad un Infortunio oggetto di copertura, entro un periodo di due anni dalla data dell Infortunio muoia per causa imputabile all Infortunio stesso, la Società pagherà l Indennizzo previsto in caso di Morte dedotto quanto già corrisposto per l Invalidità Permanente, ove questo Indennizzo sia superiore e non chiede rimborso nel caso contrario. Per ciascun Assicurato un singolo Infortunio può conferire il diritto ad un accumulo di Indennizzi per le seguenti garanzie: Coma, Assistenza psicologica, Pregiudizio allo svolgimento delle normali attività quotidiane e Spese di ricerca, soccorso e salvataggio. Articolo 1.5 Limite di Indennizzo per evento Se ad essere vittime di un singolo Infortunio sono diversi Assicurati, la somma totale degli Indennizzi pagati per le coperture Morte e Invalidità Permanente non supererà, in qualsiasi caso, il Limite di Indennizzo per Evento indicato nella Scheda di Polizza. Se il totale degli Indennizzi individuali per ciascuno degli Assicurati infortunati eccede questa somma, gli indennizzi per ciascuna persona saranno ridotti proporzionalmente e pagati, in proporzione, secondo l Indennizzo pagabile a ciascuno degli Assicurati. Se nella Scheda di Polizza non si fa menzione di alcun Limite di Indennizzo per Evento, si conviene che il Limite di Indennizzo per Evento sarà comunque pari a una somma di Euro, a prescindere dal numero di Assicurati infortunati. Articolo 1.6 Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia, a favore dell'assicurato o suoi aventi diritto, all'azione di regresso che le compete per l'art C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio. Articolo 1.7 Denuncia del Sinistro e relativi obblighi In caso di Infortunio, la Società deve essere informata prontamente e completamente riguardo alle circostanze in cui si è verificato l Infortunio e alle possibili conseguenze. Il Beneficiario deve informare la Società dell Infortunio non più tardi di ventuno (21) giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, tranne che in circostanze eccezionali o di forza maggiore La denuncia deve comprendere : - Il numero della polizza assicurativa in corso come compare nella Scheda di Polizza; - Un attestazione del Contraente che confermi che l Assicurato era effettivamente impegnato in un Viaggio di affari per suo conto alla data dell Infortunio; - Il cognome e il nome di battesimo, l età e l indirizzo dell Assicurato; - La data, il luogo e le circostanze dell Infortunio e, se possibile, i nomi e gli indirizzi di tutti i testimoni, come anche delle persone potenzialmente responsabili. Spetta al Beneficiario dimostrare l esistenza dell Infortunio e dei rischi oggetto di copertura che ne sono derivati, così come del nesso fra questi ultimi e il suddetto Infortunio. Al fine di dimostrare questo, il Beneficiario deve fornire alla Società tutti i documenti originali relativi all Infortunio forniti dalle autorità competenti: - certificato medico iniziale, con descrizione delle lesioni o ferite e delle loro probabili conseguenze, Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 5 di 28

6 - certificato medico che confermi lo stato di coma per quindici (15) giorni consecutivi, - documentazione attestante il riconoscimento dell Invalidità Permanente da parte dell INAIL, - certificato medico che attesti la stabilizzazione con i postumi o il certificato di ricovero, - giustificativo del numero di Figli a carico alla data dell Infortunio (certificati di nascita e copia dei certificati dei redditi dell Assicurato), - se pertinente, il rapporto di Polizia, - se pertinente, il certificato di morte che specifichi la causa della morte, - tutte le fatture e le ricevute per il pagamento di terapie, nonché per la parte rimborsata all Assicurato da qualsivoglia sistema di assistenza pubblica (Previdenza Sociale e altri) e/o da assicurazioni sanitarie private, - fatture per spese generate da operazioni di ricerca e di salvataggio, - fatture per spese causate dall adattamento della residenza o dal trasloco, e per l adeguamento dell autoveicolo personale. L Assicurato deve sottoporsi a tutte le necessarie cure mediche. I Medici nominati dalla Società avranno, tranne che in presenza di parere giustificatamente avverso, libertà di accesso per certificare le condizioni della vittima. Qualsiasi dichiarazione fraudolenta concernente la data, le circostanze o le conseguenze di un Infortunio condurrà alla perdita totale dei benefici del contratto. Se il Sinistro è già stato liquidato, la Società avrà diritto al rimborso della somma pagata. SEZIONE II ASSISTENZA DURANTE IL VIAGGIO La copertura ai sensi di questa Sezione è concessa dalla Centrale Operativa di Assistenza o dalla Società, secondo le circostanze, all Assicurato in Viaggio. A seconda della sua natura, la copertura è disponibile all Estero e/o nel Paese di residenza dell Assicurato. IMPORTANTE: Per potersi avvalere del servizio di assistenza, l Assicurato deve chiamare la Centrale Operativa di Assistenza prima di prendere qualsiasi decisione. Tutte le spese, eccetto quelle mediche sostenute al di fuori del Ricovero, saranno rimborsate solo se autorizzate, approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza. LA SALUTE NEL CORSO DEL VIAGGIO Articolo 2.1 Spese mediche all estero, assunzione diretta dei costi di Ricovero La presente copertura si applica esclusivamente al di fuori del Paese di residenza dell Assicurato e, comunque, dell Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. È utilizzabile, fino allo specifico massimale indicato nella Scheda di Polizza, in caso di Infortunio o Malattia all Estero dell Assicurato. La copertura riguarda le parcelle per le visite mediche, i costi farmaceutici, radiologici e per le analisi, nonché tutte le spese conseguenti al Ricovero, al netto dei rimborsi pagati dal sistema di assistenza pubblica o da qualsiasi altro sistema previdenziale o assicurazione sanitaria privata a cui l Assicurato sia affiliato. Le spese odontoiatriche conseguenti ad un Infortunio garantito sono limitate a 500 Euro per dente con un massimale di Euro per Infortunio e per Assicurato. Le spese odontoiatriche urgenti non causate da Infortunio sono limitate a 750 Euro per Assicurato e per anno di assicurazione. L assunzione diretta dei costi delle parcelle mediche e il rimborso delle spese mediche cessa il giorno in cui la Centrale Operativa di Assistenza rimpatria l Assicurato. Assunzione diretta dei costi delle parcelle mediche in caso di Ricovero: La Centrale Operativa di Assistenza pagherà le spese mediche direttamente all ospedale senza che l Assicurato debba anticipare alcun pagamento. Il Contraente, l Assicurato o i suoi eredi legali si impegnano a compiere tutti i passi necessari a ottenere il rimborso di Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 6 di 28

7 queste spese mediche dalle organizzazioni a cui l Assicurato è affiliato e a rifondere immediatamente alla Centrale Operativa di Assistenza tutte le somme percepite a questo titolo. Spese mediche al di fuori del Ricovero: Il rimborso delle spese mediche sostenute al di fuori del Ricovero sarà effettuato all Assicurato, che deve fornire tutte le ricevute in originale necessarie alla Centrale Operativa di Assistenza. Il Contraente, l Assicurato o i suoi eredi legali si impegnano a compiere tutti i passi necessari per ottenere il rimborso di queste spese mediche (totalmente o in parte) dal SSN o da qualsiasi altro sistema previdenziale o assicurazione sanitaria privata a cui l Assicurato sia affiliato. Qualora il SSN o qualsiasi altro sistema previdenziale o assicurazione sanitaria privata a cui l Assicurato sia affiliato non rimborsino almeno parzialmente la spesa, l Indennizzo sarà corrisposto applicando uno scoperto del 20% con un minimo di 100 Euro per ogni richiesta di risarcimento. Oltre alle esclusioni di cui all articolo 2.28, non sono coperte le seguenti spese : - le spese conseguenti a Infortunio occorso o Malattia diagnosticata da un Medico prima che la copertura della presente Sezione entri in vigore a beneficio dell Assicurato; - le spese per cure mediche non prescritte da un Medico; - le spese mediche sostenute nel Paese di residenza dell Assicurato sia che siano o meno il risultato di un Infortunio o di una Malattia subiti o contratti all Estero; - le spese mediche sostenute 24 mesi dopo la data dell Infortunio oggetto di copertura, o dopo la data della prima diagnosi della Malattia oggetto di copertura; - le spese per protesi ottiche, dentali, acustiche, funzionali, estetiche o interne; - le spese per cure termali, rette di degenza in una casa di riposo e le spese di riabilitazione. Articolo 2.2 Invio di un medico sul posto Questa copertura si applica esclusivamente al di fuori del Paese di residenza dell Assicurato. Se le condizioni di salute dell Assicurato o le circostanze del Viaggio rendono necessario l intervento di un Medico, la Centrale Operativa di Assistenza provvede, dopo che il proprio Medico di Guardia ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri Medici convenzionati. In caso di non immediata reperibilità di un Medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso. Articolo 2.3 Seconda opinione medica residenza dell Assicurato e all Estero. In caso di Lesioni fisiche gravi o di Ricovero di un Assicurato, la Guardia Medica della Centrale Operativa di Assistenza sarà telefonicamente disponibile 24 ore al giorno 7 giorni la settimana, per fornire sul posto all Assicurato o ad eventuali persone da questi designate una seconda opinione medica. Articolo 2.4 Informare i familiari in caso di Ricovero residenza dell Assicurato e all Estero. In caso di Ricovero o di Lesioni fisiche gravi di un Assicurato, i Familiari possono contattare telefonicamente la Centrale Operativa di Assistenza per ottenere le informazioni disponibili sulla salute dell Assicurato. Per l espletamento di tale prestazione l Assicurato dovrà fornire ai medici della Centrale Operativa di Assistenza specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici. Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 7 di 28

8 Articolo 2.5 Estensione della permanenza in albergo residenza dell Assicurato e all Estero. Se, a causa di Infortunio o Malattia, l Assicurato non è in grado di ritornare alla data inizialmente programmata e se non necessita di Ricovero o rimpatrio, la Centrale Operativa di Assistenza sosterrà i costi di un estensione della permanenza in albergo fino alla somma di 200 Euro per notte e per Assicurato, con un massimale di Euro per evento a prescindere dal numero degli Assicurati. Questa assunzione di costi può avere luogo solo col consenso preventivo della Guardia Medica della Centrale Operativa di Assistenza. Nessuna altra soluzione per la sistemazione temporanea scelta dall Assicurato sarà, in qualsiasi caso, risarcita. Articolo 2.6 Invio all estero di medicinali Questa copertura si applica esclusivamente al di fuori del Paese di residenza dell Assicurato. Quando i medicinali, regolarmente prescritti all'assicurato e commercializzati in Italia, non sono reperibili in loco ed a giudizio dei Medici della Centrale Operativa di Assistenza non vi sono specialità medicinali equivalenti nel Paese straniero in cui si trova l'assicurato la Centrale Operativa di Assistenza ricercherà il farmaco in Italia e, se è disponibile, lo invierà il più rapidamente possibile, dati i vincoli delle leggi locali e i mezzi di trasporto disponibili. Questo servizio è disponibile per richieste una tantum, ed in nessuna circostanza sarà concesso per terapie di lunga durata che necessitino di invii regolari, o per una richiesta di vaccinazione. Il costo dei farmaci è a carico dell Assicurato, che si impegna a rimborsare l importo alla Centrale Operativa di Assistenza, entro un periodo massimo di trenta (30) giorni calcolati dal giorno dell invio. Articolo 2.7 Visita di parenti stretti residenza dell Assicurato e all Estero. Non può essere applicata congiuntamente alla copertura Accompagnamento in caso di rimpatrio medico di cui all Articolo 2.11 sotto riportato. - In caso di Ricovero di un Assicurato le cui condizioni non giustifichino oppure impediscano il rimpatrio immediato, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà la sistemazione dei Parenti stretti, fino ad un massimo di tre, che si trovino già sul posto e si accollerà i costi delle spese d albergo fino a 200 Euro complessivi per notte, con un massimale di Euro per Parente stretto. Nessuna altra soluzione per una sistemazione temporanea sarà, in qualsiasi caso, risarcita. - Se le condizioni dell Assicurato non ne consentono o richiedono il rimpatrio, e se il Ricovero sul posto dura più di tre (3) giorni consecutivi, la Centrale Operativa di Assistenza fornirà ad un massimo di tre (3) Parenti stretti un biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno in classe economica per recarsi sul posto, tenendone a carico il relativo costo. La presente garanzia è operante solo in caso di assenza sul posto di un Familiare maggiorenne dell Assicurato. La Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e sosterrà inoltre i costi delle spese d albergo fino a 200 Euro complessivi per notte, con un massimale di Euro per Parente stretto. Nessuna altra soluzione per la sistemazione temporanea sarà, in qualsiasi caso, risarcita RIMPATRIO Articolo 2.8 Rimpatrio o trasporto sanitario residenza dell Assicurato e all Estero. Qualora le condizioni dell'assicurato, accertate dalla Guardia Medica di Mondial Assistance in accordo con il Medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato in Italia o nel proprio Paese di residenza, oppure al proprio domicilio, oppure qualora l Assicurato non sia in grado di rientrare al domicilio autonomamente a seguito di dimissione Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 8 di 28

9 ospedaliera, la Centrale Operativa di Assistenza organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Guardia Medica della Centrale Operativa stessa, in accordo con il Medico curante sul posto: - aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella - ambulanza - treno (se necessario in vagone letto) - ogni altro mezzo ritenuto opportuno e adeguato. Se necessario, l'assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico. L aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri verso l Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Nel caso in cui l Assicurato rifiuti la soluzione proposta dalla Guardia Medica della Centrale Operativa di Assistenza, non potrà beneficiare di questa copertura. La Centrale Operativa di Assistenza, ha la facoltà ed il diritto di richiedere all'assicurato l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato. Articolo 2.9 Rimpatrio o trasporto di altri beneficiari residenza dell Assicurato e all Estero. Se l organizzazione di una delle forme di assistenza previste dall Articolo 2.8 di cui sopra impedisce al Coniuge o ai Figli di accompagnare l Assicurato nel viaggio con i mezzi inizialmente previsti, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà il loro ritorno e ne sosterrà i costi. Articolo 2.10 Rimpatrio o trasporto di accompagnatori residenza dell Assicurato e all Estero. In caso di rimpatrio medico o di rimpatrio della salma a seguito di decesso dell Assicurato, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà il viaggio di ritorno al proprio domicilio degli altri Assicurati che viaggiano con lui. La Centrale Operativa di Assistenza sosterrà i costi di un biglietto aereo di classe economica di sola andata o di un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata, a condizione che i mezzi inizialmente previsti per il loro viaggio di ritorno non siano utilizzabili o non sia possibile cambiarli. Articolo 2.11 Accompagnamento in caso di rimpatrio medico residenza dell Assicurato e all Estero. Non può essere applicata congiuntamente alla garanzia Visita di parenti stretti prevista nell Articolo 2.7 di cui sopra. Nel caso di rimpatrio medico secondo l Articolo 2.8 di cui sopra, e sentito il parere della Guardia Medica, la Centrale Operativa di Assistenza sosterrà i costi di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di prima classe di andata e ritorno per un altro Assicurato che si trovasse sul posto al momento dell evento, per poter accompagnare l Assicurato durante il suo rimpatrio medico. La decisione riguardo al mezzo di trasporto spetta esclusivamente alla Guardia Medica della centrale Operativa di Assistenza. Articolo 2.12 Ritorno di figli minori di 18 anni residenza dell Assicurato e all Estero. In caso di Ricovero, Lesioni fisiche gravi o di decesso dell Assicurato, e in assenza, sul posto, di un Familiare maggiorenne, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà il ritorno al proprio domicilio dei figli minori di 18 anni con un accompagnatore (Familiare, Parente stretto, altro soggetto designato dall Assicurato) La Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e sosterrà i costi di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di prima classe di andata e ritorno per questo accompagnatore e le spese d albergo sul posto (pernottamento e prima colazione) per un periodo massimo di due (2) notti consecutive, fino a un massimale di 200 Euro per notte. Sarà anche sostenuto il costo di un biglietto di sola andata per i minori di 18 anni, a Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 9 di 28

10 condizione che i biglietti o i mezzi di trasporto inizialmente previsti per il loro viaggio di ritorno non siano utilizzabili o modificabili. Articolo 2.13 Ricovero dell Assicurato dopo il rimpatrio o il trasporto sanitario residenza dell Assicurato e all Estero. Se, dopo il rimpatrio o il trasporto sanitario al Paese di Residenza dell Assicurato, le sue condizioni ne richiedono l immediato Ricovero, la Centrale Operativa di Assistenza pagherà un importo fisso di 75 Euro al giorno per il Ricovero per un periodo massimo di ventuno (21) giorni consecutivi. CONTINUAZIONE DEL VIAGGIO Articolo 2.14 Ritorno sul luogo del Viaggio residenza dell Assicurato e all Estero. Non può essere applicata congiuntamente alla garanzia Sostituzione da parte di un collega prevista dall Articolo 2.15 qui sotto riportato. Dopo il rimpatrio medico, quando l Assicurato è in grado di riprendere il suo Viaggio, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà il ritorno dell Assicurato al paese del suo iniziale Viaggio. La Centrale Operativa di Assistenza sosterrà i costi di un biglietto aereo di classe economica o di un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata. Articolo 2.15 Sostituzione da parte di un collega residenza dell Assicurato e all Estero. Non può essere applicata congiuntamente al servizio di Ritorno sul luogo del Viaggio previsto dall Articolo 2.14 di cui sopra. In caso di decesso o di rimpatrio medico dell Assicurato, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e sosterrà i costi di un biglietto aereo di classe economica o di un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata in modo da poter inviare sul posto un collega per la sostituzione dell Assicurato. La richiesta di attivazione della presente garanzia dovrà pervenire alla Centrale Operativa di Assistenza entro otto (8) giorni dopo il decesso o la decisione della Centrale Operativa di Assistenza di effettuare il rimpatrio dell Assicurato. Articolo 2.16 Trasmissione di messaggi urgenti residenza dell Assicurato e all Estero. Se l Assicurato non è materialmente in grado di inviare un messaggio urgente e se ne fa richiesta, la Centrale Operativa di Assistenza si impegnerà a trasmettere questo messaggio ai destinatari da lui designati, gratuitamente, nella maniera più rapida possibile. La Centrale Operativa di Assistenza può anche agire da intermediario nel senso opposto. La responsabilità dei messaggi è dei loro autori, che devono essere identificabili e sono gli unici a esserne vincolati, fungendo la Centrale Operativa di Assistenza solo da intermediario per la loro trasmissione. EVENTI DI MAGGIORE IMPORTANZA Articolo 2.17 Ritorno anticipato dell Assicurato residenza dell Assicurato e all Estero. Nel caso si verifichi uno dei seguenti eventi: - Lesioni fisiche gravi o decesso di un Familiare dell Assicurato; - Danni all abitazione nel Paese di Residenza dell Assicurato; la Centrale Operativa di Assistenza renderà disponibile all Assicurato un biglietto aereo di classe economica o un biglietto ferroviario di prima classe di andata e ritorno. Il viaggio di andata deve aver luogo entro otto (8) giorni dopo la data dell evento in questione. La Centrale Operativa di Assistenza si riserva il diritto, prima di qualsiasi Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 10 di 28

11 intervento, di verificare la validità dell evento oggetto di copertura richiedendo all Assicurato idonea documentazione (certificato di ricovero ospedaliero, certificato di morte, ecc.). Articolo 2.18 Ritorno anticipato del Direttore Generale per Danni ai locali dell azienda residenza dell Assicurato e all Estero. In caso di Danni ai locali dell azienda, la Centrale Operativa di Assistenza metterà a disposizione del Direttore Generale dell azienda stessa, se questa persona ha lo status di Assicurato ai sensi della presente Sezione II, un biglietto aereo di classe economica o un biglietto ferroviario di prima classe di andata e ritorno. Il viaggio di andata deve aver luogo entro otto (8) giorni dopo la data dell evento in questione. La Centrale Operativa di Assistenza si riserva il diritto, prima di qualsiasi intervento dei suoi servizi, di verificare la validità dell evento oggetto di copertura, richiedendo all Assicurato idonea documentazione. Articolo 2.19 Rimpatrio della salma e spese per il feretro residenza dell Assicurato e all Estero. In caso di decesso dell Assicurato, la Centrale Operativa di Assistenza: - organizzerà e sosterrà i costi del rimpatrio della salma o delle ceneri dal luogo della morte al luogo di sepoltura nel suo Paese di Residenza; - sosterrà i costi del trattamento post mortem, della collocazione nel feretro e degli arrangiamenti necessari al trasporto; - sosterrà i costi per il feretro necessario al trasporto della salma. I costi del funerale e della cerimonia, della processione funebre e della sepoltura o cremazione restano a carico dei familiari dell Assicurato. Articolo 2.20 Accompagnamento della salma residenza dell Assicurato e all Estero. Se, nel caso di decesso dell Assicurato, si ritiene che la presenza sul posto di un Parente stretto sia necessaria per l identificazione del corpo e le formalità relative al rimpatrio e alla cremazione, la Centrale Operativa di Assistenza fornirà al Parente stretto un biglietto aereo di classe economica o un biglietto ferroviario di prima classe di andata e ritorno, per potersi recare sul posto. La presente garanzia è operante solo se al momento del decesso dell Assicurato non si trovava sul posto alcun Parente stretto. La Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e sosterrà i costi di albergo fino a un importo massimo di 200 Euro per notte per un massimo di sette (7) notti consecutive. Nessuna altra soluzione per la sistemazione temporanea sarà, in qualsiasi caso, risarcita. ASSISTENZA LEGALE ALL ESTERO Articolo 2.21 Oggetto della copertura Questa copertura si applica esclusivamente al di fuori del Paese di Residenza dell Assicurato. In caso di coinvolgimenti penali di un Assicurato in Viaggio all Estero per un illecito penale non premeditato, la Centrale Operativa di Assistenza dietro esplicita richiesta dell Assicurato o del Contraente anticiperà la cauzione e/o sosterrà i costi di un avvocato, alle condizioni di seguito esposte. Questa copertura non si applica quando la richiesta di risarcimento da parte di terzi è collegata a fatti correlati all attività professionale dell Assicurato. Articolo 2.22 Anticipo della cauzione La Centrale Operativa di Assistenza anticiperà la cauzione richiesta dalle autorità per il rilascio, o per evitare la reclusione, dell Assicurato. Tale anticipo sarà corrisposto attraverso l intermediazione di un avvocato professionista del posto fino ad una Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 11 di 28

12 somma massima di Euro per evento, a prescindere dal numero degli Assicurati. Per poter usufruire della prestazione l Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata Gli Assicurati sono tenuti a rimborsare l anticipo alla Centrale Operativa di Assistenza per le loro rispettive parti: - non appena la cauzione è stata rimborsata nel caso di proscioglimento per mancanza di prove o assoluzione; - entro 15 giorni dall entrata in vigore della sentenza della corte in caso di condanna; - in tutti i casi, entro tre (3) mesi dalla data di pagamento. Articolo 2.23 Assunzione dei costi legali La Centrale Operativa di Assistenza sosterrà i costi delle spese legali sul posto fino allo specifico massimale per evento indicato nella Scheda di Polizza, a prescindere dal numero degli Assicurati. ASSISTENZA ALL ASSICURATO Articolo 2.24 Assistenza psicologica Questa copertura si applica esclusivamente in Italia. In caso di trauma provocato all Assicurato o a un Familiare da un atto di terrorismo o da Lesioni fisiche gravi verificatisi all Estero, l Assicurato può usufruire di assistenza psicologica in Italia nei tre (3) mesi successivi all evento sopra menzionato. La Centrale Operativa di Assistenza metterà l Assicurato in contatto con uno Psicologo, e, a seconda dell urgenza della richiesta, proporrà all Assicurato un appuntamento telefonico e/o un appunta-mento con uno psicologo in Italia. Se necessario, l appuntamento sarà preso per l intera famiglia. La Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e sosterrà i costi di un numero massimo di due consulti per evento. Oltre questi due consulti, il costo di ogni successivo consulto od appuntamento con lo Psicologo sarà sostenuto direttamente dall Assicurato. Articolo 2.25 Assistenza telefonica «Informazioni e Consigli» Questa copertura si applica esclusivamente in Italia, nel contesto della preparazione di un Viaggio. La Centrale Operativa di Assistenza fornirà informazioni e consigli relativamente al viaggio professionale e a argomenti medici. A seconda delle richieste, la Centrale Operativa di Assistenza raccoglierà le informazioni o eseguirà le ricerche e richiamerà l Assicurato per dargli le informazioni necessarie. Le informazioni fornite saranno di natura documentaria e la responsabilità della Centrale Operativa di Assistenza non può essere invocata, in qualsiasi caso, nel caso di interpretazione inesatta delle informazioni trasmesse. Informazioni e consigli riguardo al viaggio professionale (disponibili dalle alle 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi): Prima della partenza per un Viaggio all Estero, l Assicurato può usufruire delle seguenti informazioni e consigli relativamente al paese di destinazione: formalità amministrative, situazione geopolitica, condizioni di viaggio, profilassi medica (vaccinazioni, controindicazioni, ospedali locali), allarmi sanitari, condizioni di vita locali (igiene, qualità dei servizi, dieta, sicurezza), informazioni pratiche (valuta, differenza di fuso orario, clima). Informazioni e consulenza medica (disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana): La Guardia Medica della Centrale Operativa di Assistenza è disponibile per fornire informazioni e consulenza medica all Assicurato 7 giorni la settimana e 24 ore al giorno. Essa darà informazioni di natura generale sui seguenti argomenti: - medicinali: medicinali generici, effetti collaterali, contro-indicazioni, interazione con altre medicine, precauzioni da prendere in caso di gravidanza o allattamento al seno; Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 12 di 28

13 - vaccinazioni, diete, igiene quotidiana, alimentazione e preparativi di viaggio. Il coinvolgimento della Guardia Medica si limiterà alla fornitura di informazioni oggettive. Oggetto del servizio non è, in qualsiasi caso, la fornitura telefonica di diagnosi, consulenza medica personale o l incoraggiamento all automedicazione. Se riceve tale richiesta, la Guardia Medica consiglierà all Assicurato di consultare il proprio Medico. Articolo 2.26 Anticipo di fondi in caso di smarrimento/furto residenza dell Assicurato e all Estero. Se, durante un Viaggio, l Assicurato perde o gli vengono rubati tutti o parte dei seguenti oggetti a lui appartenenti: - mezzi di pagamento (assegni, carte di credito), - documenti di identità (passaporto, visto, carta d identità), - biglietti di viaggio, - effetti personali (bagagli), la Centrale Operativa di Assistenza, dopo che l Assicurato ha presentato denuncia presso le autorità locali competenti, farà tutto quello che è in suo potere per aiutare l Assicurato a eseguire i passi necessari. La Centrale Operativa di Assistenza non è autorizzata a adottare misure per bloccare pagamenti nell interesse dell Assicurato. La Centrale Operativa di Assistenza può fornire un anticipo fino a un massimale di Euro per evento per consentire all Assicurato di effettuare gli acquisti di prima necessità. Nel caso di perdita o di furto dei biglietti di viaggio, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e renderà disponibile all Assicurato, dietro richiesta dello stesso, un nuovo biglietto di viaggio. L anticipo di fondi o la fornitura di un biglietto saranno effettuati in cambio di una garanzia di rimborso depositata direttamente presso la Centrale Operativa di Assistenza. Il rimborso di qualsiasi anticipo deve avvenire entro trenta (30) giorni dalla data nella quale l anticipo o il biglietto di viaggio sono stati resi disponibili. Articolo 2.27 Sostituzione dell autista Questa copertura si applica durante i Viaggi di affari effettuati in Europa o nei Paesi del sistema Carta Verde, nei quali l Assicurato usa il suo veicolo personale o un veicolo aziendale immatricolato in uno di questi Paesi, con l eccezione di qualsiasi veicolo a noleggio. Se nel corso di un Viaggio si dovesse verificare una Lesione fisica grave e l Assicurato non fosse in grado di guidare il suddetto veicolo e se nessun altro passeggero fosse abilitato alla guida dello stesso, la Centrale Operativa di Assistenza: - organizzerà e sosterrà il costo di un autista che riporti il veicolo al domicilio dell Assicurato per la via più breve, dopo l esecuzione di qualunque riparazione possa essersi resa necessaria. La Centrale Operativa di Assistenza terrà a proprio carico l onorario dell autista e le sue spese di viaggio; oppure - renderà disponibile e sosterrà i costi di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata in modo che una persona designata dall Assicurato possa andare a recuperare il suddetto veicolo. Le spese di carburante e pedaggi, parcheggi ed eventuali traghetti rimangono interamente a carico dell Assicurato. FUNZIONAMENTO DELLA COPERTURA DELL ASSISTENZA IN VIAGGIO I seguenti articoli 2.29 e 2.30 si applicano a tutte le garanzie della presente Sezione II Assistenza durante il Viaggio. Articolo 2.28 Esclusioni Sono esclusi da ogni copertura di assistenza e non daranno luogo all intervento della Centrale Operativa di Assi- Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 13 di 28

14 stenza, né saranno soggetti a qualsivoglia Indennizzo: - qualunque intervento e/o rimborso relativo a check-up medici o a controlli sanitari preventivi; - malattie o lesioni di minore importanza che possono essere curate sul posto e che non impediscono all Assicurato di continuare il suo viaggio; - la convalescenza, le malattie durante la terapia e non ancora stabilizzate e/o che necessitano di un ulteriore programma terapeutico; - le malattie insorte prima della partenza con rischio di aggravamento o ricaduta; - le malattie che hanno dato luogo a un Ricovero durante i sei (6) mesi precedenti la partenza; - qualsiasi possibile conseguenza (check-up, ulteriori terapie, ricaduta) di una malattia che ha dato luogo a un rimpatrio; - la gravidanza, salvo complicazioni impreviste, e in ogni caso dopo la 28a settimana di amenorrea; - gli effetti della gravidanza: parto, taglio cesareo, cure pediatriche; - l interruzione di gravidanza e l interruzione di gravidanza per ragioni mediche; - la chirurgia estetica; - i tentativi di suicidio e le loro conseguenze; - i viaggi eseguiti a scopo di diagnosi e/o terapia medica; - le conseguenze dell insuccesso, dell impossibilità o degli effetti della vaccinazione o delle necessarie terapie imposte da uno spostamento o un viaggio; - viaggi ripetuti resi necessari dallo stato di salute dell Assicurato; - le conseguenze derivanti dall abuso di alcool (livelli di alcool nel sangue più elevati di quelli stabiliti dal codice della strada in vigore nel paese in cui avviene l evento), l uso o l assunzione di medicine, droghe o narcotici senza prescrizione medica; - i danni provocati intenzionalmente o fraudolentemente dall Assicurato; - le conseguenze della partecipazione, in veste di concorrente, a gare di veicoli a motore; - le conseguenze del mancato rispetto con dolo delle normative del paese visitato o la pratica di attività non autorizzate dagli enti locali; - le spese sostenute per la consegna di qualsiasi documentazione ufficiale; - le conseguenze della pratica a livello agonistico di qualsiasi sport e, a livello amatoriale, di sport aerei, di difesa o di lotta; - le conseguenze della partecipazione a gare di resistenza o di velocità, e alle loro prove, con l utilizzo di qualsiasi veicolo motorizzato terrestre, navale o aereo; - le conseguenze di eventi connessi allo stato di guerra,dichiarata o non,guerra civile, insurrezioni a carattere generale. - le conseguenze di esplosioni nucleari; - le spese collegate a un eccesso di bagaglio durante il viaggio aereo e i costi del trasporto dei bagagli quando questi non possono viaggiare con l Assicurato; - le spese non giustificate da documenti originali. Articolo 2.29 Condizioni applicative e riferimenti legali Obbligo dei mezzi : La Centrale Operativa di Assistenza non può essere considerata responsabile per qualsivoglia danno, di natura professionale o commerciale, subito dal Beneficiario a seguito di un evento che richieda l intervento dell assistenza. La Centrale Operativa di Assistenza non può sostituirsi ai servizi di ricerca o di emergenza locali e non sosterrà i costi subiti Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 14 di 28

15 a causa del loro intervento, a meno che questo non sia specificato nel contratto. Gli obblighi della Centrale Operativa di Assistenza riguardano i mezzi e non i risultati. Circostanze eccezionali: Oltre al fatto che la responsabilità della Centrale Operativa di Assistenza può essere invocata solo sulla base della legislazione vigente e con l onere della prova, la sua responsabilità è in ogni caso esclusa quando gli è praticamente impossibile eseguire i servizi della presente Sezione per cause di forza maggiore o di eventi quali scioperi, tumulti, sommosse popolari, rappresaglie, limiti alla libertà di circolazione, sabotaggio, terrorismo, Eventi bellici, onde di calore, irraggiamento o effetti di un esplosione causata dalla fissione o fusione atomica, dalla radioattività o da qualsiasi altro evento fortuito. Validità dei servizi: I servizi di assistenza sono fruibili per tutto il periodo di validità del contratto per tutte le persone che beneficiano dello status di Assicurati al momento del evento che è stato all origine della richiesta di assistenza. Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa di Assistenza non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. Applicazione dei servizi : La Centrale Operativa di Assistenza interverrà nell ambito definito dalle leggi e dalle normative nazionali e internazionali. In caso di evento che richieda l intervento della Centrale Operativa di Assistenza l Assicurato deve attivare direttamente la stessa: - per telefono, 24 ore al giorno 24, 7 giorni la settimana, a: o numero verde dall Italia: o telefono dedicato dall estero: oppure - per fax, 24 ore al giorno 24, 7 giorni la settimana, a: o INDICANDO CON PRECISIONE: - il tipo di assistenza di cui necessita; - nome e cognome; - indirizzo e luogo da cui chiama; - eventuale recapito telefonico; - il numero di polizza. La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di Assistenza, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: Mondial Service Italia S.c.a.r.l. Piazzale Lodi, Milano (Mi) Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. INOLTRE, PER FACILITARE LA PRATICA DI RIMBORSO, SI RICORDA DI: - farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo; - comunicare, insieme alla documentazione del danno, il codice IBAN del conto corrente sul quale si chiede di effettuare il bonifico. Annullamento dei servizi: la mancata osservanza da parte dell Assicurato dei propri obblighi nei confronti della Centrale Operativa di Assistenza durante il contratto condurrà all annullamento dei suoi diritti all assistenza. SEZIONE III VIAGGIO La copertura assicurativa prevista da questa Sezione è garantita dalla Società. A seconda della sua natura, la presente copertura è Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 15 di 28

16 disponibile nel Paese di Residenza dell Assicurato e/o all Estero. Articolo 3.1 Cancellazione o cambiamento dei piani di Viaggio La Società garantisce il rimborso, alla presentazione della documentazione giustificativa, dei costi di cancellazione o modifica del Volo prima della partenza dell Assicurato verso il luogo del suo Viaggio. Le spese rimborsate sono quelle fatturate dalla società di trasporti o dall agenzia di viaggi, compresi i costi e le tasse aeroportuali, sostenuti dal Contraente o dall Assicurato. L importo massimo indennizzabile a titolo di rimborso è di Euro per Assicurato e per evento. Per poter beneficiare della garanzia, la cancellazione o la modifica del Viaggio dell Assicurato deve essere causata da uno dei seguenti eventi accaduti allo stesso: - Morte o Ricovero, - Morte o Ricovero di un collega di lavoro dello stesso dipartimento, - Morte o Ricovero di un Familiare, - Una citazione di tribunale, - Un incendio della sua residenza principale, che la renda inabitabile a giudizio delle autorità competenti, - Il furto con Aggressione dei suoi documenti d identità o del suo biglietto occorso nelle 48 ore precedenti la partenza (verrà richiesta una copia della denuncia presentata alla competente autorità di polizia giudiziaria). Articolo 3.2 Incidenti verificatisi durante il Viaggio Ritardi sul volo: Se, durante il suo Viaggio, l Assicurato subisce: - un ritardo di più di quattro (4) ore o la cancellazione confermata di un Volo di linea, - un cambiamento di rotta dell aereo che non gli consente di arrivare a destinazione il giorno previsto, - la perdita della coincidenza con un Volo di linea confermato, a causa dell arrivo ritardato di un Volo di linea sul quale stava viaggiando per raggiungere l aeroporto di collegamento, secondo il tempo minimo di coincidenza stabilito dalla «ABC WORLD AIRWAYS GUIDE», fin tanto che non siano disponibili mezzi alternativi di trasporto, entro un periodo di quattro (4) ore rispetto al tempo inizialmente previsto. La Società rimborserà all Assicurato, dietro presentazione delle ricevute, le spese di bar, ristorante, albergo, taxi o noleggio vetture fino al limite di 400 Euro, tasse comprese, per Assicurato. Se l Assicurato subisce contemporaneamente un ritardo di più di quattro (4) ore a causa della cancellazione di un Volo o di un cambio di rotta e perde le sue coincidenze, il limite massimo per il rimborso è di 640 Euro, tasse comprese, per Assicurato. Ritardo nella consegna del bagaglio: Se, nel corso del suo Viaggio, il bagaglio dell Assicurato, spedito da una società di trasporti, resta smarrito per più di sei (6) ore durante una sosta o dal momento dell arrivo dell Assicurato al suo luogo di destinazione (che non sia la sede di lavoro o la propria abitazione), la Società rimborserà all Assicurato, dietro presentazione delle ricevute, qualsiasi acquisto necessario fatto da quest ultimo nel luogo di destinazione o di sosta sopra citati, fino ad un importo massimo di 500 Euro, tasse comprese, per Assicurato. Articolo 3.3 Bagagli, attrezzature professionali e oggetti preziosi La copertura assicurativa prevista da questo Articolo si applica esclusivamente al di fuori del Paese di Residenza dell Assicurato e, comunque, dell Italia. Copertura Bagaglio ed effetti personali: Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 16 di 28

17 Il bagaglio e altri effetti personali trasportati o acquistati dall Assicurato durante il Viaggio sono coperti contro il furto e la distruzione totale o parziale durante il Viaggio stesso. La copertura si estende alla perdita dei suddetti oggetti da parte del trasportatore durante il trasporto da parte di quest ultimo. La copertura Bagaglio ed effetti personali è concessa fino ad uno specifico limite indicato nella Scheda di Polizza di Polizza. Copertura Attrezzature professionali: Le Attrezzature professionali affidate dal Contraente all Assicurato durante il Viaggio di lavoro sono coperte contro il furto e la distruzione totale o parziale durante il Viaggio stesso. La copertura si estende alla perdita di questo materiale da parte del trasportatore durante il trasporto da parte di quest ultimo. La copertura riguardante le Attrezzature professionali è prestata fino a un ammontare per Assicurato pari al 50% della somma specificata nella Scheda di Polizza per la copertura Bagagli ed effetti personali. Copertura Oggetti preziosi: Gli Oggetti preziosi appartenenti all Assicurato sono coperti contro il furto mentre vengono portati o usati dall Assicurato esclusivamente durante il Viaggio di lavoro, o se sono depositati nella cassaforte dell albergo. La copertura per gli Oggetti preziosi è prestata fino a un ammontare per Assicurato pari al 50% della somma specificata nella Scheda di Polizza per la copertura Bagagli ed effetti personali con un massimo di 500 Euro per ogni singolo Oggetto prezioso. Limite per Assicurato: Le coperture per Bagagli ed effetti personali, Attrezzature professionali e Oggetti preziosi cumulativamente non possono dare luogo a un rimborso superiore a Euro per Assicurato e anno assicurativo. Esclusioni: Non sono coperti dal presente articolo: - Ogni furto, distruzione o perdita: o causati intenzionalmente dall Assicurato; o risultanti da una decisione delle autorità, Eventi bellici, tumulti, sommosse popolari o scioperi; o dovuti agli effetti di qualsiasi fonte di radioattività; o verificatisi nel corso di un trasloco; - Furto commesso dal personale del Contraente; - Scomparsa, perdita o distrazione non spiegate; questa esclusione non si applica quando la perdita o la scomparsa si verificano durante il trasporto degli oggetti assicurati da parte di una compagnia di trasporti; - Furto di oggetti lasciati incustoditi in una stanza d albergo, in un luogo pubblico o in locali a disposizione di diversi occupanti. Questa esclusione non si applica se gli oggetti sono depositati nella cassaforte dell albergo; - Distruzione causata da un difetto tipico dell oggetto assicurato o dal suo normale utilizzo, o da una perdita di liquidi, sostanze grasse, coloranti o corrosivi facenti parte del bagaglio dell Assicurato; - Distruzione di oggetti fragili: terrecotte, oggetti di vetro, porcellana o marmo; - Documenti, carte di identità, carte di credito, tessere magnetiche, biglietti di viaggio, titoli e azioni, contanti o chiavi; - Telefoni cellulari, lettori multimediali personali, personal organizer o tessere mediche digitali, console di video game, GPS; - Mezzi di trasporto, accessori automobilistici, mobili per caravan, roulotte o barche; - Strumenti musicali, opere d arte, oggetti di antiquariato, oggetti appartenenti a collezioni, merci o campioni; Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 17 di 28

18 - Occhiali, lenti a contatto, protesi o supporti fisioterapici di qualsivoglia natura; - Oggetti lasciati all interno di un veicolo. Questa esclusione non si applica nel caso di effrazioni compiute tra le e le 22.00, quando i suddetti oggetti sono nascosti alla vista nel bagagliaio di un veicolo completamente chiuso e con i finestrini alzati. Cosa bisogna fare in caso di Sinistro? In tutti i casi: - Prendere tutte le misure e le iniziative utili a limitare le conseguenze del Sinistro; - Informare la Società con una raccomandata entro 5 giorni (48 ore in caso di furto). Trascorso questo periodo, il Beneficiario decade in tutto o in parte dal diritto all Indennizzo; - Allegare alla denuncia tutti i documenti originali a giustificazione della richiesta (compreso il numero di Polizza), quali la copia della denuncia presentata alla Polizia, la relazione con l elenco dei danni causati o degli oggetti mancanti, le ricevute d acquisto, i conti per riparazioni o restauri, la prova scritta dell effrazione del veicolo; - Indicare qualsiasi copertura in vigore presso altri assicuratori per lo stesso rischio. In caso di furto: presentare denuncia alle autorità di Polizia il più presto possibile e il più vicino possibile alla scena del crimine. In caso di distruzione totale o parziale: ottenere dalle autorità competenti una relazione scritta, o, in assenza di questa, una testimonianza. In caso di perdita o di distruzione totale o parziale da parte di una ditta di trasporti: è imperativo ottenere una relazione da parte di un dipendente qualificato della ditta. Come viene liquidato il Sinistro? L Indennizzo viene calcolato sulla base del costo di sostituzione con oggetti della stessa natura, al netto della deduzione per il degrado d uso, con l applicazione di una franchigia di 50 Euro per Sinistro. L Indennizzo non può superare l importo del danno subito, né tener conto di perdite indirette. Il Beneficiario riceve l Indennizzo entro 15 giorni dall accordo con la Società o da una sentenza esecutiva del tribunale. Gli oggetti rubati o perduti sono ritrovati: Se gli oggetti rubati o perduti sono ritrovati, la Società deve essere informata con una raccomandata il più presto possibile. Se la Società non ha ancora pagato il Beneficiario, quest ultimo deve rientrare in possesso degli oggetti. In tal caso la Società è obbligata solo al pagamento di qualsiasi danno o mancanza degli oggetti, se la copertura è valida. Se la Società ha già pagato il Beneficiario, quest ultimo può optare o per l abbandono (consegnando l oggetto alla Società) o per il recupero dell oggetto in cambio della restituzione alla Società dell Indennizzo percepito, soggetto alle deduzioni per danno o mancanza degli oggetti. Se questa scelta non viene fatta entro 15 giorni dalla data di invio della raccomandata, la Società riterrà che il Beneficiario ha optato per il recupero dei suoi oggetti. Articolo 3.4 Rimborso della franchigia in caso di noleggio di autovetture Oggetto della copertura: In caso di furto (o tentato furto) dell Autovettura a Noleggio, affittata dall Assicurato nel corso del Viaggio di affari, la Società rimborserà la Franchigia sul Noleggio di Autovettura pagata dall Assicurato. Data dell entrata in vigore e della cessazione della copertura La copertura entra in vigore dalla data della firma del contratto di noleggio da parte dell Assicurato e cessa quando l Assicurato restituisce l Autovettura a Noleggio. Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 18 di 28

19 Importo della copertura La copertura è prestata con un limite di Euro per Sinistro e per Assicurato, con un massimo di due Sinistri per anno assicurativo. Condizioni per l implementazione della copertura Per beneficiare della copertura, l Assicurato deve: - affittare una Vettura a Noleggio da un noleggiatore professionale per un periodo inferiore a 30 giorni consecutivi, - compilare correttamente il contratto di noleggio e firmarlo, - essere il conducente indicato nel contratto di noleggio e il conducente effettivo al momento del Sinistro, e - rispettare i criteri stabiliti dal noleggiatore e le normative locali. Che cosa fare in caso di Sinistro? Informare la Società del Sinistro entro 21 giorni dall evento. Questa dichiarazione deve comprendere i seguenti documenti: - Il contratto di noleggio firmato dall Assicurato, - La registrazione della denuncia, - Una lettera con la descrizione dettagliata delle circostanze del Sinistro, e - La ricevuta del pagamento al noleggiatore della Franchigia sul Noleggio di Autovettura a carico dell Assicurato. Se l Assicurato è prosciolto da ogni responsabilità, non appena la Franchigia sul Noleggio di Autovettura è stata rimborsata dai terzi responsabili, l Assicurato si impegna a rifondere alla Società l importo dell Indennizzo. Esclusioni: Non sono coperti dal presente articolo: - Danni causati dal degrado d uso del veicolo o da un suo difetto di costruzione; - Danni causati da evento di tipo nucleare-atomico; - Noleggio simultaneo di diversi veicoli da parte dell Assicurato; - Noleggio di veicoli per trasporto misto per consegne o traslochi; - Danni provocati nel compartimento passeggeri di una Vettura a Noleggio, che non siano il risultato immediato di un danno materiale oggetto di copertura: danni causati dal fumo, danni causati da animali o danni causati da passeggeri; - Dolo da parte dell Assicurato; - Incidenti stradali mentre l Assicurato si trovava sotto l influenza dell alcool, dimostrata dalla presenza nel sangue di alcool puro in dose uguale o superiore a quella stabilita dal codice stradale in vigore nel paese in cui si è verificato il Sinistro; - Sinistri causati o provocati dall assunzione da parte dell Assicurato di droghe, medicine o sostanze narcotiche non prescritte da un Medico. Articolo 3.5 Protezione dalle Aggressioni durante il Viaggio Danno agli effetti personali dell Assicurato Nel caso che l Assicurato sia vittima di un Aggressione mentre si trova in Viaggio, i suoi effetti personali (vale a dire, esclusivamente, vestiti, bagagli e borse) indossati o portati durante l Aggressione sono oggetto di copertura in caso di furto o di danno totale o parziale, entro il limite del costo della loro sostituzione, al netto della deduzione per il degrado d uso, fino a 500 Euro per Sinistro, con l applicazione di una Franchigia di 50 Euro per Sinistro. La copertura è concessa solo dopo aver presentato denuncia presso le autorità di Polizia. Il rimborso da parte della Società sarà eseguito dietro presen- Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 19 di 28

20 tazione degli scontrini originali dei beni danneggiati e di una copia della denuncia. Furto delle chiavi o dei documenti di identità dell Assicurato Nel caso in cui l Assicurato, vittima di un Aggressione mentre si trova in Viaggio, sia derubato delle chiavi o dei documenti di identità, la Società rimborserà all Assicurato il costo della sostituzione: - delle chiavi e delle serrature della sua residenza principale e di eventuali residenze secondarie, - delle chiavi e delle serrature del suo autoveicolo personale o di quello dell azienda, - dei suoi documenti (vale a dire esclusivamente il passaporto, la patente di guida, il libretto della macchina e il permesso di soggiorno), fino a 750 Euro per Sinistro e per Assicurato. La copertura è concessa solo dopo aver presentato denuncia alle autorità di Polizia. Il rimborso da parte della Società sarà eseguito dietro presentazione degli scontrini originali dei beni sostituiti o altra documentazione pertinente e di una copia della denuncia. Articolo 3.6 Responsabilità Civile Personale all estero Oggetto della copertura: La Società assicurerà le conseguenze finanziarie della Responsabilità Civile che può essere attribuita all Assicurato a seguito di un fatto accidentale, non connesso con la sua attività professionale, occorso durante un suo Viaggio all Estero, in aggiunta a, dopo la scadenza di o l inadempienza di qualsiasi altro contratto assicurativo di cui l Assicurato sia beneficiario. Perdite coperte: Tutte le lesioni fisiche, i danni materiali o i danni conseguenti causati a Terzi. Si intende per: - Lesione fisica: qualsiasi lesione corporea subita da un individuo, - Danni materiali: qualsiasi danno o distruzione di una cosa o sostanza, qualsiasi lesione fisica ad animali, - Danni conseguenti: tutte le perdite finanziarie risultanti dalla privazione del godimento di un diritto, dall interruzione di un servizio reso da una persona o da una proprietà, o dalla perdita di un guadagno e direttamente conseguenti ad un Danno materiale o una Lesione fisica che sia oggetto di copertura. Massimale di copertura: Il massimale di copertura per tutte le Lesioni fisiche, i Danni materiali e i Danni conseguenti è indicato nella Scheda di Polizza di Polizza. Questo massimale si applica per Sinistro quale che sia il numero degli Assicurati o le vittime Terze interessate. Esclusioni: Non sono coperti i Sinistri risultanti da quanto segue: - incendio, esplosione, danni per perdite d acqua da edifici di cui l Assicurato sia proprietario, locatario o occupante ai sensi della legislazione sugli affitti, o per un periodo di più di tre (3) mesi; - lo svolgimento da parte dell Assicurato di un attività per la quale l assicurazione sia obbligatoria ai sensi delle leggi del paese nel quale si verifica il Sinistro; - l impiego da parte dell Assicurato di qualsiasi battello o natante in mare al di fuori delle acque territoriali, e l uso in mare, su laghi o su fiumi di un battello o natante lungo più di cinque (5) metri o spinto da un motore; - la partecipazione da parte dell Assicurato in qualità di concorrente a qualsiasi gara, scommessa o competizione che comporti l uso di veicoli con o senza motore, o di un animale da sella o da tiro; Fascicolo Informativo 09/2012 Condizioni Assicurazione Optimisions Pag. 20 di 28

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