PARTE PRIMA. LEGGE REGIONALE 29 aprile 2004, n. 6. Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali

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1 4890 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del PARTE PRIMA Leggi e Regolamenti Regionali LEGGE REGIONALE 29 aprile 2004, n. 6 Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE La seguente legge: PROMULGA Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nella cornice dei propri principi statutari, riconosce nello spettacolo una componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un espressione importante dell identità dei territori. 2. La Regione riconosce, altresì, lo spettacolo quale strumento di comunicazione di arte, di formazione, di promozione culturale, di incontro e dialogo sociale. 3. La Regione, con la presente legge, definisce il quadro generale degli obiettivi e le forme del loro raggiungimento, nonché identifica le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, audiovisive, dello spettacolo viaggiante e circense, garantendo la qualità artistica, il pluralismo culturale e le pari opportunità. 4. La Regione favorisce, in materia di spettacolo, la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, al fine di conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative. Art. 2 (Funzioni della Regione) 1. La Regione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel contesto normativo degli articoli 23 e 24 della legge regionale 11 dicembre 2000, n.24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), esercita le funzioni di programmazione e impulso promozionale in materia di spettacolo, con il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 2. La Regione indirizza e coordina gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla promozione e alla formazione del pubblico e agevola la più ampia partecipazione dei fruitori. 3. La Regione assicura azioni equilibrate e omogenee nella promozione, diffusione e circuitazione delle attività dello spettacolo, riservando speciale attenzione alle aree meno servite e svantaggiate. 4. La Regione favorisce in materia di spettacolo la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, anche per utilizzare in maniera proficua le risorse economiche e organizzative. 5. La Regione riconosce e offre il proprio sostegno alle eccellenze artistiche che si sono affermate negli ambiti regionale, nazionale e internazionale, sulla base dei criteri che saranno determinati dalla Giunta regionale, sentito l Osservatorio di cui

2 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del all articolo 6 e la competente Commissione consiliare permanente. 6. La Regione offre sostegno all imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo per la creazione di nuove occupazioni. 7. La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l Unione europea, le università e il sistema economico produttivo e finanziario. Art. 3 (Funzioni delle Province e dei Comuni) 1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione: a) promuovono la formazione del pubblico e l attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo locale; b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili; c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio; d) promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione delle attività di spettacolo per le scuole e le università. 2. Le Province e i Comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi regionali in materia di spettacolo. 3. Le Province e i Comuni, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di competenza: a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali; b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti l erogazione dei servizi per le diverse forme di spettacolo, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati; c) attuano interventi di creazione, di adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico, corale e orchestrale. 4. Le Province, in particolare, nell ambito della programmazione regionale, promuovono e indirizzano la formazione del personale artistico, tecnico e organizzativo del settore dello spettacolo, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie. 5. I Comuni, in particolare, nell ambito della programmazione regionale: a) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali; b) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale nonché dalla presente legge e dal relativo regolamento in favore degli spettacoli di arte varia, attività circensi e spettacoli viaggianti. Art. 4 (Tipologie dell intervento regionale) 1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con riguardo alle seguenti attività: a) produzione di spettacoli realizzati da soggetti che insistono e operano stabilmente sul territorio regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore; b) coproduzione di spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale; c) distribuzione di spettacoli, con particolare riguardo alle produzioni pugliesi; d) realizzazione di festival e rassegne finalizzate anche alla promozione dell identità culturale pugliese; e) formazione del pubblico, in particolare giovanile, in collaborazione con gli operatori

3 4892 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del dello spettacolo, le istituzioni scolastiche e le università; f) attuazione di forme di sperimentazione, di innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo; g) programmazione di qualità relativa al piccolo esercizio cinematografico, ai cinema dei centri urbani e alle sale d essai riconosciute ai sensi della normativa nazionale; h) definizione dei criteri di individuazione delle aree comunali riservate allo spettacolo viaggiante e alle attività circensi. 2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento per: a) restauro, adeguamento e riqualificazione di sedi, nonché per attrezzature destinate alle attività di spettacolo; b) innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione e dell informazione del pubblico; c) valorizzazione, catalogazione, conservazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, con particolare attenzione al patrimonio storico bandistico, nonché a quello del folklore locale. Art. 5 (Programma regionale) 1. La Giunta regionale, sentito l Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all articolo 6, approva con regolamento il programma triennale in materia di spettacolo. 2. Il programma triennale prevede: a) gli obiettivi da perseguire; b) le priorità tra le diverse tipologie d intervento; c) le procedure e le modalità di attuazione degli interventi; d) i criteri per la verifica della realizzazione delle attività oggetto degli interventi di cui all articolo La Regione, in attuazione del programma triennale, stabilisce le quote da destinare agli interventi di cui alla presente legge. Art. 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo) 1. È istituito l Osservatorio regionale dello spettacolo composto da cinque esperti di nomina regionale, di cui tre designati rispettivamente dall Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall Unione delle Province d Italia (UPI) e dall associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle organizzazioni dello spettacolo. 2. L Osservatorio rileva ed elabora dati ed elementi tecnici utili alla predisposizione del programma regionale di cui all articolo 5, in ordine agli operatori e alle attività di spettacolo sul territorio regionale. Fornisce, a richiesta degli enti di cui all articolo 3, pareri sulle attività ivi descritte. 3. I componenti restano in carica tre anni. 4. Alla scadenza del mandato l Osservatorio predispone una relazione sull attuazione delle finalità della presente legge. Art. 7 (Apulia Film Commission) 1. E istituita l Apulia Film Commission, di seguito denominata AFC. L AFC è una fondazione promossa e sostenuta dalla Regione Puglia, dalle Province e dai Comuni capoluogo, che ne possono essere soci fondatori. Vi possono aderire anche altri enti locali, nonché le Camere di commercio e gli organismi imprenditoriali e associativi. 2. L AFC assolve ai seguenti compiti istituzionali: a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attirare in Puglia le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere; b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella regione, che promuovono e diffondono l immagine e la conoscenza della Puglia, concedendo contributi e agevolazioni attraverso l istituzione di un fondo specifico: Film Fund; c) coordinare le iniziative del settore cinematografico e televisivo in Puglia, tra cui festival,

4 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del promozione del territorio all estero, sostegno allo studio e alla ricerca, di concerto con le istituzioni universitarie; d) valorizzare le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale; e) assumere e valorizzare il patrimonio storicoculturale della Mediateca regionale pugliese e incentivare la fruizione del materiale audiovisivo e filmico del Centro di cultura cinematografica ABC. Art.8 (Albo regionale) 1. La Regione istituisce l Albo regionale dei soggetti che operano negli ambiti dello spettacolo, distinto per settori, in funzione di una valorizzazione delle energie e delle competenze presenti sul territorio, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposito regolamento. Art. 9 (Convenzioni) 1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma triennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all articolo 4, comma 1, mediante apposite convenzioni. 2. La Regione stipula convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici che si avvalgono di professionalità riconosciute nel settore dello spettacolo e anche con soggetti privati, purché inseriti nell Albo regionale, dotati di adeguate risorse produttive, finanziarie e organizzative, che propongono e realizzano, anche con il coinvolgimento e l apporto finanziario di altri partner pubblici e privati, progetti di elevata qualità artistica d interesse regionale, nazionale e internazionale. 3. Gli schemi delle convenzioni sono disciplinati dalla Giunta regionale Art.10 (Fondo unico regionale dello spettacolo) 1. E istituito il Fondo unico regionale dello spettacolo, di seguito denominato FURS. 2. Il FURS è finalizzato a sostenere e a incrementare le attività nei settori del cinema, del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo viaggiante, con priorità per i soggetti pubblici e privati già riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali. 3. Alla dotazione del fondo si provvede con l istituzione di apposito capitolo di spesa da iscriversi annualmente nel bilancio pluriennale della Regione. 4. Nel FURS confluiscono inoltre le risorse finanziarie statali del Fondo unico per lo spettacolo, nonché le risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati. Art.11 (Istituzioni e organismi d interesse regionale) 1. La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all articolo 12 del codice civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla presente legge. 2. La Giunta regionale, nell ambito del regolamento di cui all articolo 5, ai fini della valorizzazione della propria tradizione artistica e della diffusione in campo nazionale e internazionale della cultura teatrale e musicale pugliese, riconosce il ruolo d interesse regionale alle Fondazioni, alle ICO, ai Teatri stabili e agli organismi di produzione, promozione ed esercizio con sede nella regione e riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali. Art.12 (Fondo di garanzia) 1. E istituito il Fondo di garanzia finalizzato a favorire l accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati che gestiscono strutture permanenti di spettacolo in Puglia. 2. Le modalità operative e di attuazione del Fondo di garanzia sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

5 4894 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del Art.13 (Esecuzione) 1. Le modalità e le procedure di esecuzione della presente legge, per quanto attiene la materia spettacolo, sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale. Art.14 (Disciplina transitoria delle attività culturali) 1. In attesa della disciplina normativa organica delle attività culturali, la Regione promuove, anche in collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, gli enti locali, le università, le istituzioni culturali in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché con l associazionismo culturale qualificato, la realizzazione di iniziative e di progetti per valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, figurativo, letterario, demoetnoantropologico regionale e per assicurarne la conoscenza e la fruizione. 2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene e incentiva la realizzazione di iniziative e di progetti culturali promossi da soggetti pubblici e da organismi privati in possesso di comprovati requisiti di professionalità e di specializzazione. 3. La Giunta regionale approva il programma triennale per le attività culturali, che fissa gli obiettivi, le priorità di intervento, le procedure e le modalità di attuazione. Art. 15 (Norma transitoria) 1. Il programma triennale di cui all articolo 5 sarà approvato dopo sei mesi dalla data di istituzione dell Osservatorio di cui all articolo 6 e dell Albo di cui all articolo 8. Nelle more, la Giunta regionale approva un programma temporalmente limitato al termine suddetto. Art.16 (Abrogazione ) 1. La legge regionale 11 maggio 1990, n.28 (Norme organiche in materia di programmazione e promozione di attività culturali e di musica, teatro e cinema) è abrogata Art. 17 (Norma finanziaria ) 1. Agli oneri rivenienti dall approvazione della presente legge, limitatamente all esercizio finanziario 2004, si fa fronte con uno stanziamento complessivo di euro 3 milioni e 550 mila da iscrivere ai capitoli di nuova istituzione epigrafati: a) legge regionale n. del Norme di disciplina transitoria delle attività culturali per euro 1 milione e 500 mila; b) legge regionale n. del Fondo unico regionale dello spettacolo per euro 1 milione e 500 mila; c) legge regionale n. del - art.12 Fondo di garanzia per euro 50 mila; d) legge regionale n. del Fondazione Paolo Grassi e Teatro Pubblico Pugliese per euro 500 mila; e con contestuale riduzione delle autorizzazioni di spesa dei capitoli per euro 3 milioni, per euro 250 mila e per euro 300 mila. 2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 29 aprile 2004 FITTO

6 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del NOTE Il testo della legge viene pubblicato con l aggiunta delle note redatte dall Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - In attuazione della L.R. 13/94, nonché dell art. 12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificaate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale. f) la definizione degli interventi di sostegno alle imprese dello spettacolo, anche favorendone l accesso al credito; g) lo svolgimento di attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in collaborazione con gli enti locali e le principali associazioni di categoria; h) la promozione della formazione professionale orientata allo spettacolo. Nota all art. 2 Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 5 è pubblicato in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 21 aprile, n. 92. La L.R. 11 DICEMBRE 2000 n. 24, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale è pubblicata sul BUR n. 149 del 15/12/2000. Si riportano gli artt. 23 e 24. Art. 23 (Funzioni della Regione) 1. Oltre alle funzioni e ai compiti già esercitati secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e salve le disposizioni di cui ai seguenti articoli, sono riservati alla Regione le seguenti funzioni: a) la programmazione e la promozione, unitamente allo Stato e agli enti locali interessati, sentite le principali associazioni di categoria interessate, delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e di omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo l equilibrata circolazione dlele rappresentazioni sul territorio regionale, utilizzando a questo fine gli ausili finanziari previsti dalla legislazione vigente; b) la definizione, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l adeguamento di strutture e spazi già adibiti o da adibire allo spettacolo; c) la definizione, con il concorso dei Comuni interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di criteri per la individuazione delle aree comunali riservate ai parchi di divertimento allestiti da circhi ed esercenti lo spettacolo viaggiante; d) la definizione, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di piani regionali per la promozione delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche, circhi e spettacolo viaggiante; e) il consolidamento della rete regionale dei teatri, nonché dei circuiti del piccolo esercizio cinematografico e sale d essai, incentivando forme coordinate di estione e di promozione; Art. 24 (Funzioni degli enti locali) 1. Spettacolo agli enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali, in collaborazione con la Regione e sentite le principali associazioni di categoria, le seguenti funzioni: a) l attuazione dei piani regionali di cui all articolo 23, comma 1, lettera b); b) l attuazione dei piani regionali di cui all articolo 23, comma 1, lettera c); c) il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo; d) la partecipazione alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione; e) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio; f) la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università, d intesa con le amministrazioni competenti e in collaborazione con le principali associazioni di categoria e degli operatori locali aventi come scopo esclusivo la promozione delle attività teatrali e cinematografiche presso gli istituti scolastici; g) il concorso, per quanto di propria competenza, all attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo. 2. I Comuni, in particolare, nell ambito della programmazione regionale: a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con gli interventi di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali; b) svolgono i compiti attinenti all erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, anche avvalendosi di organismi di diritto privato; c) attuano interventi di predisposizione, restauro, ristrutturazione e adeguamento di sedi e attrezzature destinate allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico artistico dello spettacolo, in particolare a favore delle sale cinematografiche e teatrali nei centri storici; d) individuano, in conformità ai criteri previsti dalla legge e secondo le indicazioni di cui all articolo 23, comma 1, lettera c), le aree per l allestimento di circhi e parchi divertimento attrezzati dagli esercenti lo spettacolo viaggiante.

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