APPRENDISTATO (LEGGE N. 183/2011, ART. 22 D.LGS. 81/2015,
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1 APPRENDISTATO (LEGGE N. 183/2011, ART. 22 D.LGS. 81/2015, ARTT. 41 E SS.) Fonti - Legge n. 296/2006, art.1, comma Legge n. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012), art Legge n. 92/ D.L. n. 34/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/ D.lgs. n. 81/2015, artt. 41 e ss. - D.lgs. n. 150/2015, art Inps, Circolare n. 22 del Inps, Circolare n. 128 del Inps, Messaggio n del Inps, Messaggio n del Inail, Circolare n. 27 del Ministero del Lavoro, Circolare n. 5 del Premessa Pur non essendo, stricti iuris, uno strumento incentivante, appare opportuno, a chiusura della trattazione relativa ai benefici assunzionali, esaminare brevemente gli elementi caratterizzanti il contratto di apprendistato. Tipologie di contratti di apprendistato Il contratto di apprendistato 1 è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato caratterizzato, relativamente all obbligazione posta a carico del datore di lavoro, dall onere di erogare la prestazione retributiva nei confronti del lavoratore e dall obbligo di garantire all apprendista una formazione adeguata. L apprendista, d altra parte, oltre a dover adempiere la propria prestazione lavorativa, è onerato dall obbligo di seguire il percorso formativo per lui previsto. Il Legislatore ha distinto, in particolare, tre tipologie di apprendistato, ognuna delle quali caratterizzata da un differente percorso formativo: 1 D.Lgs. 81/2015, art
2 apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore Apprendistato di I livello; apprendistato professionalizzante Apprendistato di II livello; apprendistato di alta formazione e di ricerca Apprendistato di III livello. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni 2. - Disciplina generale del contratto di apprendistato Il contratto di apprendistato deve essere stipulato, a fini probatori, in forma scritta e contenere, seppure in forma sintetica, il piano individuale formativo previsto per il lavoratore 3. Relativamente alla durata del rapporto, essa non deve essere inferiore a sei mesi, fatte salve le eccezioni espressamente previste dal Legislatore 4. Conclusosi il periodo di apprendistato, qualora nessuna delle parti receda dal contratto, ai sensi dell art C.c., il rapporto prosegue come contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato. Per quanto non espressamente specificato la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali, ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi: a) divieto di retribuzione a cottimo; b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio; 2 D.Lgs. 81/2015, art. 41. il piano formativo individuale è definito sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 276 del D.Lgs. 81/2015, art D.Lgs. 81/2015, art. 43, comma 8: per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. D.Lgs. 81/2015, art. 44, comma 5: Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. 2
3 c) presenza di un tutore o referente aziendale; d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché' nei percorsi di istruzione degli adulti; f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003; g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni; h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle Agenzie per il Lavoro, apprendisti entro il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti per un numero non superiore a tre. Peri datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, con contratto a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti (c.d. clausola di stabilizzazione). Sono esclusi dal computo di tale percentuale i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. In caso di violazione dei limiti appena indicati, le assunzioni effettuate vengono automaticamente ricondotte a ordinari rapporti di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data della loro costituzione. 3
4 Resta salva, come sovraspecificato, la possibilità per i contratti collettivi nazionali, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, di individuare limiti diversi da quelli previsti dalla legge. - Apprendistato di I livello (D.Lgs. 81/2015, art. 43) L apprendistato di I livello, in particolare, è rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni di età iscritti, a partire dal secondo anno, ai percorsi di istruzione secondaria superiore e frequentanti il corso annuale integrativo che si conclude con l esame di Stato. È diretto all acquisizione di un titolo di studio riconosciuto dall Ordinamento scolastico, coniugando la formazione in azienda con quella svolta dalle diverse Istituzioni operanti nei sistemi regionali. Tale tipologia contrattuale può essere altresì diretta all acquisizione di competenze tecnico-professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici, utili per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. Il piano formativo individuale 5 è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dall Ordinamento 6. Relativamente alla durata del contratto, è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. Per l apprendistato rivolto all acquisizione di ulteriori competenze tecniche la durata massima non può in ogni caso superare i quattro anni. Per quanto riguarda la prestazione retributiva a carico del datore di lavoro, i relativi parametri sono stabiliti con Accordo interconfederale Confindustria-CGIL, CISL E UIL 7 con le seguenti modalità: Primo anno di apprendistato: retribuzione non inferiore al 45% della retribuzione spettante per il livello di inquadramento; Secondo anno di apprendistato: retribuzione non inferiore al 55% della retribuzione spettante per il livello di inquadramento; Terzo anno di apprendistato: retribuzione non inferiore al 65% della retribuzione spettante per il livello di inquadramento; Quarto anno di apprendistato: retribuzione non inferiore al 70% della retribuzione spettante per il livello di inquadramento. 5 L Accordo interconfederale CGIL, CISL e UIL del 18 maggio 2016 prevede che il piano formativo individuale contenga in modo puntuale la Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 6 D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, D.Lgs. 81/2015, art Accordo interconfederale CGIL, CISL e UIL del 18 maggio
5 Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto è tenuto a sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. La specifica regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Qualora manchi la regolamentazione regionale, l'attivazione del rapporto viene rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. - Apprendistato di II livello (D.Lgs. 81/2015, art. 44) Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di qualifica professionale il limite minimo di età è 17 anni. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti contrattualmente sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, viene integrata dall offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio 8. Relativamente alla durata del rapporto, essa è stabilita dagli accordi interconfederali e dai CCNL a seconda del tipo di qualificazione professionale da conseguire, ma in ogni caso non può superare i tre anni, nella generalità dei casi, e i cinque anni per i profili professionali riferibili alla figura dell artigiano. - Apprendistato di III livello (D.Lgs. 81/2015, art. 45) L apprendistato di III livello è rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni di età e finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di 8 Tale offerta formativa è disciplinata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, 5
6 ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, nonché' per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. È richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. Il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di tale tipologia è tenuto a sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il suddetto protocollo stabilisce inoltre il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative. Qualora manchi la regolamentazione regionale, l'attivazione del rapporto viene rimessa a singole convenzioni stipulate dai datori di lavoro con l istituto di formazione coinvolto. La formazione esterna all'azienda viene svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. Per quanto riguarda la prestazione retributiva a carico del datore di lavoro, i relativi parametri sono stabiliti con Accordo interconfederale Confindustria-CGIL, CISL E UIL con le seguenti modalità: apprendistato di durata superiore ad un anno: - per la prima metà del periodo di apprendistato: retribuzione corrispondente a quella prevista per due livelli sotto quello di destinazione finale; - per la seconda metà del periodo di apprendistato: retribuzione corrispondente a quella prevista per un livello sotto quello di destinazione finale; apprendistato di durata non superiore ad un anno: retribuzione corrispondente a quella prevista per un livello sotto quello di destinazione finale per tutto il periodo di apprendistato. Benefici contributivi I datori di lavoro che procedono alle assunzioni indicate beneficiano della riduzione dei contributi Inps posti a loro carico. In particolare i datori sono tenuti a versare all Inps 6
7 una contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, comprensiva del contributo dello 0,30% dovuto a titolo di quota Inail e quota malattia, più una contribuzione aggiuntiva, pari all 1,31%, per l onere relativo al trattamento di disoccupazione e l aliquota del 0,30% destinata alla formazione 9. L aliquota a carico del lavoratore è pari al 5,84%. Per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove l aliquota del 10% è ridotta nelle seguenti misure: - 8,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto (il contributo diventa pari all 1,5%); - 7% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto (il contributo diventa pari al 3%). Resta ferma l aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo 10. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi. È inoltre necessario evidenziare quanto disciplinato dal D.lgs n. 150 del 2015, art. 32, che ha previsto per i datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato di primo livello, a decorrere dal 24 settembre 2015 e fino al , tre ulteriori benefici: - l esenzione dal versamento del contributo di licenziamento, previsto dall'art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012 per tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni; - la riduzione dal 10% al 5% dell aliquota contributiva, di cui all'art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti; - lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'indennità di disoccupazione (NaSpI), di cui all'articolo 42, comma 6, lett. f), del D.Lgs. n. 81/ Qualora il datore di lavoro dovesse risultare inadempiente rispetto al proprio obbligo di formazione nei confronti dell apprendista sarà tenuto a corrispondere la differenza tra la contribuzione già versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione 12. Benefici economici 9 In caso di somministrazione di lavoro tale aliquota non si applica. 10 Per incentivare l occupazione dei giovani, la legge di stabilità 2012 prevdeva un incentivo da applicare ai contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre In particolare, era riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% a favore dei datori di lavoro fino a 9 dipendenti per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni del contratto. La concessione di tale sgravio contributivo doveva avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, di cui al Regolamento (UE) n del 18 dicembre Termine fissato dalla Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Sul punto si rinvia alla Circolare Assolavoro Servizi n. 1/ D.Lgs. 81/2015, art. 47, comma 1. 7
8 Il datore di lavoro può inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per le mansioni alle quali è finalizzato l apprendista o, in alternativa, stabilire la retribuzione in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio 13. Inoltre, con riguardo alle ore di formazione svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo e contributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta 14. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono altresì esclusi dal computo dei limiti numerici stabiliti da leggi e contratti collettivi eventualmente previsti per l applicazione di alcuni istituti (es: quota di riserva) 15. Relativamente al profilo fiscale, le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell Irap. Le condizioni di accesso all incentivo Il beneficio è sottoposto, come tutti gli incentivi assunzionali, alle condizioni generali di accesso agli incentivi. Relativamente alla determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti) va preso in considerazione il momento di costituzione del singolo rapporto di apprendistato e nel calcolo dei dipendenti devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Per il calcolo è necessario tenere conto della struttura aziendale complessivamente considerata, con esclusione degli apprendisti, dei lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento, dei lavoratori somministrati, con riguardo all organico dell'utilizzatore. I lavoratori part time vengono invece computati in proporzione all orario svolto rispetto al tempo pieno, con arrotondamento dell unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale 16. Con particolare riguardo alle imprese di somministrazione di lavoro, ai fini della determinazione del requisito occupazionale utile per l accesso al beneficio, occorrerà far riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell azienda utilizzatrice, non assumendo rilievo la consistenza organica dell azienda somministratrice 17. Lo sgravio potrà trovare applicazione anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità. 13 D.Lgs. 81/2015, art. 42, comma 5, lett. a)-b). 14 D.Lgs. 81/2015, art. 43, comma D.Lgs. 81/2015, art. 47, comma Art. 9, D.Lgs. 81/2015. Sul punto si veda inoltre la Circolare Inps n. 22/ Inps, circolare n. 128/
9 Presentazione della domanda di accesso agli incentivi Per i lavoratori interessati allo sgravio: i datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens; per i primi tre anni di apprendistato, nell elemento <TipoContribuzione> si dovranno invece riportare codici differenti, a seconda dell anno di godimento dello sgravio. Per le indicazioni dei codici si rimanda al Messaggio dell INPS n. 2499/2017. Assunzione in apprendistato di lavoratori beneficiari dell indennità di mobilità o della Naspi È necessario infine sottolineare che è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione 18. Le assunzioni in apprendistato di II livello di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità fruiscono delle agevolazioni di cui ai paragrafi precedenti, con le seguenti eccezioni: - esclusione dell estensione dei benefici previsti ordinariamente per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione in apprendistato; - esclusione della riduzione dell aliquota contributiva prevista a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove; - non trova applicazione la contribuzione di finanziamento della NASpI. Nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità, è pari al 15,84% (10%a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell apprendista). È previsto inoltre un incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione 19. Si chiarisce che l intervenuta abrogazione delle norme in materia di iscrizione alle liste di mobilità, avvenuta con la L. n. 92/2012, non determina il venir meno del regime agevolazione previsto per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell indennità di mobilità. Le agevolazioni di natura contributiva ed economica continuano infatti a restare in vigore, non solo per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggono dopo detto 18 D.Lgs. n. 81/2015, art. 47, comma L. n. 223/1991, art. 8, comma 4. 9
10 termine, ma anche per le assunzioni intervenute dopo il 31 dicembre 2016, sino al momento in cui saranno erogate le relative indennità di mobilità. Per quanto riguarda le agevolazioni previste per i beneficiari di NASpi, i lavoratori interessati sono tassativamente i destinatari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione: Nuova Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI), Assicurazione Sociale per l Impiego (Aspi e MiniASpi), Indennità speciale di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). Inoltre, l assunzione agevolata si riferisce a lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione, quindi anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l abbiano ancora percepita. Le deroghe rispetto alla disciplina dell apprendistato professionalizzante attengono esclusivamente a: - limiti di età; - esclusione dell applicazione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali; - esclusione dell estensione dei benefici previsti ordinariamente per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione in apprendistato. Si applica inoltre la contribuzione di finanziamento della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all 1,31%, e di quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30%. Si ricorda che tale contribuzione aggiuntiva non si applica agli apprendisti assunti con contratto di somministrazione. In conclusione, nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell artigianato edile non), l aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell apprendista). Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, l aliquota complessiva è pari al 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell apprendista) per i primi 12 mesi, 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell apprendista) per i mesi dal 13 al 24, e 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell apprendista) dal 25 al 36 mese (60 per artigianato edile e non). 10
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