Verifica della corretta applicazione del Regolamento Import-Export

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1 Verifica della corretta applicazione del Regolamento Import-Export Dott.ssa Luigia Scimonelli ISS - Min. del lavoro, della salute e delle politiche sociali Roma, 26 novembre 2009

2 Premessa Reg REACH: alcuni strumenti Registrazione per l importazione (1t/anno) ALLEGATO XVII restrizioni in materia di: fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi.

3 ALCUNI CASI Una sostanza presente nell allegato XVII se è ristretta per l immissione sul mercato europeo o per certi usi può essere di fatto fabbricata ai fini dell esportazione Alcune sostanze per essere importate non solo sono soggette al REACH (registrazione, limiti degli usi per le quali sono importate) ma eventualmente anche alla procedura di consenso Nel rispetto del libero commercio l esportazione o l importazione di certe sostanze per certe categorie d uso è soggetta alle disposizioni del Reg. 689/2008 IL REGOLAMENTO IMPORT/EXPORT

4 REGOLAMENTO 689/2008 Regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi Modifica dell Allegato I: regolamento (CE) n. 1213/2003 della commissione, 7 luglio 2003 regolamento (CE) n. 775/2004 della commissione, 26 aprile 2004 regolamento (CE) n. 777/2006 della commissione, 23 maggio 2006 regolamento (CE) n. 1376/2007della commissione, 23 novembre 2007 ATTUALMENTE REGOLAMENTO (CE) N. 689/2008 del 17 giugno 2008

5 Campo di applicazione del Reg. 689/2008 Il reg. si applica alle sostanze seguenti: b) determinate sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all interno della Comunità o di uno Stato membro o preparati contenenti tali sostanze in percentuali tali da far scattare la classificazione; a) determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura dell assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) ai sensi della convenzione di Rotterdam (in seguito denominata «la procedura PIC»); c) le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l imballaggio e l etichettatura.

6 Campo di applicazione del Reg. 689/2008 Il presente regolamento non si applica: alle droghe e alle sostanze psicotrope ai materiali e alle sostanze radioattive ai rifiuti alle armi chimiche agli alimenti e agli additivi alimentari ai mangimi agli organismi geneticamente prodotti medicinali per uso umano e ai prodotti medicinali veterinari sostanze in quantità non superiori a 10 kg, a condizione che vengano importate o esportate a scopo di ricerca o analisi

7 I Chemicals per il Reg. 689/2008 Sostanza chimica Categoria Pesticidi Sostanze chimiche industriali Sottocategoria fitosanitari altri, biocidi e disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari ad uso professionali destinate all uso del consumatore finale

8 Atto di notifica, art 7 del reg. 689/2008 Nel caso delle sostanze elencate nell allegato I o di preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, si applicano la procedura di notifica L Atto di notifica in Italia è gratuito La notifica vale un anno 1gennaio-31dicembre notifica 30gg 15 gg 1 esportazione Esportazioni successive t

9 Cosa deve fare una ditta per esportare una sostanza o preparato contenente la sostanza di cui all allegato 1 del reg 689/2008? Registrarsi al sito EDEXIM (della commissione europea) completare on line il modulo della notifica di esportazione Aggiungere la SDS La notifica verrà controllata dalla DNA (autorità nazionale designata) Poi il servizio europea valida la notifica Alla notifica è attribuito un n. di riferimento: RIN Trasparenza: L utente con il sito edexim è a conoscenza del percorso della sua notifica

10 Sito ufficiale della commissione BANCA DATI EDEXIM

11 Informazioni nella notifica di esportazione Identità della sostanza da esportare Identità del preparato da esportare Identità dell articolo da esportare Informazioni sull esportazione: a) paese di destinazione; b) paese di origine; c) probabile data della prima esportazione nell anno in corso; d) quantità stimata di sostanza chimica da esportare; e) impiego cui la sostanza è destinata nel paese importatore, se noto; Informazioni sulle misure di precauzione da adottare, sulle categorie di pericolo e rischio e sui consigli in materia di sicurezza. Sintesi delle caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche..continua.

12 Informazioni nella notifica di esportazione Impiego della sostanza chimica nell Unione europea: a) impieghi, categoria/e ai sensi della convenzione di Rotterdam e sottocategoria/e comunitaria/e cui si applicano misure di controllo (divieto o rigorose restrizioni); b) impieghi per i quali la sostanza chimica non è vietata, né soggetta a rigorose restrizioni (utilizzare le categorie e sottocategorie di impiego definite nell allegato I del regolamento); c) stima dei quantitativi di sostanze chimiche fabbricate, importate, esportate ed utilizzate, ove possibile. Informazioni sulle misure di precauzione da adottare per ridurre l esposizione alla sostanza chimica o le emissioni. Indicazione sintetica delle misure restrittive adottate e relative motivazioni

13 E sufficiente la notifica per esportare la sostanza dell allegato? DIPENDE in quale parte dell allegato I del reg. 689 si trova la sostanza La notifica è sufficiente solo per le sostanze che si trovano nella sola parte I (sono sostanze vietate / o rigorosamente ristrette nella sola UE)

14 Allegato I del 689/2008 L allegato I del reg. è revisionato almeno 1 volta l anno Parte I Parte II Parte III Sostanze vietate o ristrette in Europa (sostanze soggette alla procedura di notifica ai fini dell esportazione) Sostanze vietate o ristrette in Europa (sostanze soggette alla procedura di notifica + procedura di consenso esplicito ai fini dell esportazione) assoggettabili alla convenzione di Rotterdam Sono le Sostanze della convenzione di Rotterdam (sostanze soggette alla procedura di notifica + procedura di consenso esplicito ai fini dell esportazione).

15 Procedura di consenso informato.cos è in pratica.. L esportatore :.Lo VUOI??? L importatore: ma come faccio a decidere NON E UN DIVIETO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE! SI Consenso informato a priori NO

16 Convenzione di Rotterdam sul Consenso informato a Priori (PIC- Prior Informed Consent) La Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori su certe sostanze chimiche e pesticidi nel commercio internazionale fu adottata a Rotterdam il 10 settembre Legge 11 luglio 2002, n.176 (GU n. 186 del Suppl. Ordinario n.166) La Convenzione è entrata in vigore il 24 febbraio 2004

17 Scopo della Convenzione Si applica a: Agenti Chimici banditi o severamente ristretti per proteggere la salute umana o l ambiente in due o più paesi o regioni del mondo (gli Stati membri dell'unione europea contano solo come una regione, e non come singoli paesi). Formulazioni pesticida severamente pericolose (Severely hazardous pesticide formulations-shpf) - che causano problemi sotto condizioni di uso nei paesi in via di sviluppo

18 Il principio Responsabilità condivisa Le Parti importatrici hanno la responsabilità prendere decisioni sulla base di informazioni riguardante le future importazioni sulle sostanze elencate in Annex III della convenzione Le Parti esportatrici hanno la responsabilità di assicurare che le esportazioni non avvengano con decisioni sull importazioni contrarie dalla Parte Importatrice Procedura di consenso informato

19 Cosa è la CIRCOLARE PIC E un documento che fornisce la lista di tutte le decisioni di importazioni delle parti firmatarie della convenzione Pubblicazione ogni 6 mesi, dicembre e giugno (Ultima PIC Circular XXIX )

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21 La Convenzione e il Regolamento europeo Il Regolamento attua la Convenzione, ma ha esteso la procedura del consenso esplicito: esso si applica alle sostanze della convenzione (allegato I parte III del regolamento) ma anche ad altre sostanze preoccupanti (allegato I parte II del reg.) e in ogni caso per altre sostanze (allegato I parte I del reg.) l Europa richiede di avere informazioni in merito all esportazioni (solo atto della notifica) per poter avvisare la parte importatrice.

22 La Convenzione e il Regolamento europeo Quindi al fine di permettere a livello europeo un esportazione di: una sostanza della convenzione (all. I parte 3 del regolamento) senza un indicazione nella circolare PIC di assenso, una sostanza della convenzione (all. I parte 3 del regolamento) per cui è previsto un uso diverso da quello per cui è stato espresso diniego nella circolare PIC, una sostanza nella parte II dell allegato I occorre chiedere un consenso esplicito e attendere di riceverlo per un tempo massimo oltre il quale la Commissione europea può concedere l esonero al consenso.

23 Quando può procedere l esportazione di una sostanza della parte 2 dell'allegato I? tale sostanza per la UE è assoggettabile alla Convenzione, ma per la quale non vi è ancora un accordo internazionale (fra 2 regioni del mondo) tale da inserirla nella convenzione. Tali sostanze vengono trattate dalla UEcome le sostanze in parte III: per l esportazione occorre la notifica ma anche ricevere il consenso esplicito del paese importatore Tuttavia, se si esportata a un paese OCSE la DNA può, in consultazione con la Commissione e, caso per caso, decidere che il consenso esplicito non sia necessario se la sostanza chimica viene concessa in licenza, o è registrata o autorizzata in quel paese-ocse.

24 Quando può procedere l esportazione di una sostanza dell allegato I parte 3? occorre la notifica ma anche ricevere il consenso esplicito del paese importatore se il consenso è già espresso nella circolare PIC, l esportazione procede se nella PIC c è un diniego per quella sostanza e per l uso dichiarato l esportazione non può procedere Se nessuna risposta è elencata nella circolare PIC la DNA e la Commissione lavorano come intermediari per capire se il paese importatore è disposto ad accettare la spedizione.

25 Indicazioni generali del Reg. 689/2008 in materia di etichettatura e imballaggio Tutti gli esportatori devono etichettare ed imballare quando esportano sostanze/preparati almeno con gli stessi standard per la vendita in Comunità europea.

26 Quando l Italia (UE) è importatrice La DNA nazionale riceve richieste di consenso esplicito solo per le importazioni di sostanze in parte III del regolamento (cioè le sostanze della convenzione). In tal caso si valutano gli usi che l importatore vuole fare e si fa un riscontro con le restrizioni imposte dal REACH e da altre normative verticali (es. veterinari.) al fine di accettare, come Italia, l importazione della sostanza/preparato in studio.

27 Sito ufficiale della commissione DALL EDEXIM SI SEGUE LO STATUS DEL RIN: Esportazione concessa Esportazione non concessa

28 Chi è l Autorità nazionale designata DNA DPCM 12 giugno 1992 Il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali settore salute sede Via Giorgio Ribotta 5, (angolo viale Oceano Pacifico) Roma EUR

29 VIGILANZA Articolo 17 del Reg. 689/ Ciascuno Stato membro designa autorità, come quelle doganali, incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche elencate nell allegato I.

30 VIGILANZA Articolo 17 del Reg. 689/ Gli esportatori indicano nelle loro dichiarazioni di esportazione, nella casella 44 dei documenti amministrativi unici (DAU) o posizione corrispondente di una dichiarazione di esportazione in forma elettronica) di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1) : Y915(sostanza soggetta al 689/2008) seguito dal RIN Y916 (sostanza non soggetta al 689/2008) Y917 (sostanza da non esportare annex V del reg) Y919 (sostanza art 2.2 i (<10 kg R&D) Le dogane hanno accesso diretto all EDEXIM

31 Relazioni periodiche Articolo 21 Sorveglianza e comunicazione delle informazioni 1. Gli Stati membri trasmettono regolarmente alla Commissione informazioni sul funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento, sui controlli doganali, sulle eventuali violazioni, sulle sanzioni e sulle misure correttive.

32 Decreto sanzioni Notevole stato di avanzamento legislativo

33 GRAZIE DELL ATTENZIONE Luigia Scimonelli

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