Circ. Inps, 14/3/2012, n. 35

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Circ. Inps, 14/3/2012, n. 35"

Transcript

1 Circ. Inps, 14/3/2012, n. 35 Autore: Redazione Premessa Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici. L art. 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Come esplicitato dalla stessa norma, le disposizioni ivi contenute sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo. La norma in esame è ispirata ai principi e criteri di: a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; 1 di 36

2 c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; d) semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. Tenuto conto delle considerazioni formulate, con nota n del 22 febbraio 2012, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, relativamente alle disposizioni di cui all articolo 24, ed alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l applicazione della normativa in argomento. Dal 1 gennaio 2012 per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata. Le predette prestazioni pensionistiche si conseguono esclusivamente sulla base dei requisiti di seguito illustrati. 1. Pensione di vecchiaia(art. 24, commi 6 e 7) 1.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 A decorrere dal 1 gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre di 36

3 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti Requisito anagrafico Per l accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: a) per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni 62 anni e 3 mesi* 63 anni e 9 mesi* 65 anni e 3 mesi** 66 anni e 3 mesi** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n di 36

4 b) per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335: dal 1 gennaio 2012 al 31dicembre 2012 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi* 64 anni e 9 mesi* 65 anni e 9 mesi** 66 anni e 3 mesi** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n c) per i lavoratori iscritti all assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'a.g.o. di cui all art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n di 36

5 **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n d) per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni 66 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti: - non vedenti (art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65 del 1995); - invalidi in misura non inferiore all 80% (art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995) Requisito contributivo 5 di 36

6 Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell assicurato. 1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996 A decorrere dal 1 gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l importo della pensione risulti essere non inferiore, per l anno2012, a1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia). Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'istat, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Ai fini del raggiungimento dell anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all art. 1, comma 40, della legge n. 335 del1995 inmateria di accrediti figurativi (vedi circolare n. 180 del 1996, punto 2.2.1); 6 di 36

7 b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall importo della pensione. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 dicembre2011. Inattuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento. 1.3 Trasformazione dell assegno ordinario di invalidità (art. 1 della legge n. 222 del 1984) L assegno ordinario di invalidità è trasformato d ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell età anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative dalla normativa in esame (punto della presente circolare) in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente. 1.4 Pensione supplementare e supplementi di pensione Per effetto dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dall art. 24 del decreto in esame, il diritto alla pensione supplementare (art. 5, legge n del 1962), si consegue al raggiungimento dei requisiti anagrafici indicati al punto della presente circolare. 7 di 36

8 I medesimi requisiti anagrafici trovano applicazione ai fini della liquidazione del supplemento di pensione, laddove la relativa disciplina subordina il riconoscimento del diritto al compimento dell età pensionabile o al raggiungimento dell età prevista per la pensione di vecchiaia nella Gestione in cui deve essere liquidato il supplemento (art. 7, legge n. 155 del 1981). 1.5 Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984 Tenuto conto di quanto disposto dall articolo 24, comma 2, del decreto in esame, per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1 febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale, di cui all art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si calcola secondo le regole del sistema contributivo (v. articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Relativamente al calcolo della maggiorazione dell anzianità contributiva, secondo le regole del sistema contributivo, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 180 del 1996, punto Ripristino della pensione di invalidità sospesa La nuova disciplina introdotta dall art. 24 del decreto in esame, in materia di requisiti anagrafici per l accesso alla pensione di vecchiaia, trova applicazione nel caso di ripristino della pensione di invalidità sospesa ai sensi dell art. 8, della legge 11 novembre 1983, n. 638, per coloro che al 31 dicembre 2011 non hanno raggiunto l età pensionabile prevista dalla disciplina vigente a tale data. Per le pensioni di invalidità sospese, da ripristinare al compimento dell'età successivamente al 31 dicembre 2011, devono essere osservati i nuovi limiti di età di cui al punto della presente circolare. 8 di 36

9 2. Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11) 2.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 A decorrere dal 1 gennaio 2012 i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive: Decorrenza Uomini Donne dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 Dal 1 gennaio anni e 1 mese (pari a 2188 settimane) 42 anni e 5 mesi* (pari a 2205 settimane 42 anni e 6 mesi* (pari a 2210 settimane) 42 anni e 6 mesi** (pari a 2210 settimane) 41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane) 41 anni e 5 mesi* (pari a 2153 settimane) 41 anni e 6 mesi* (pari a 2158 settimane) 41 anni e 6 mesi** (pari a 2158 settimane) * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell assicurato, fermo restando il 9 di 36

10 contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. In altri termini, la riduzione è pari all 1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%). Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un anzianità contributiva: - pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; - inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre di 36

11 Al riguardo, si fa presente che il comma 2-quater dell articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del2012 ha stabilito che le disposizioni dell articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del2011, inmateria di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Pertanto, ai fini della determinazione dell anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2- quater del predetto articolo Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996 A decorrere dal 1 gennaio 2012 i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) Decorrenza Uomini Donne dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre anni e 1 mese (pari a 2188 settimane) 41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane) 11 di 36

12 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 Dal 1 gennaio anni e 5 mesi* (pari a 2205 settimane) 42 anni e 6 mesi* (pari a 2210 settimane) 42 anni e 6 mesi** (pari a 2210 settimane) 41 anni e 5 mesi* (pari a 2153 settimane) 41 anni e 6 mesi* (pari a 2158 settimane) 41 anni e 6 mesi** (pari a 2158 settimane) * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell assicurato, fermo restando che, ai sensi dell art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18 anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un età anagrafica inferiore a 62 anni. b) al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno2012 a2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n di 36

13 Detto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'istat i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione effettiva è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine dell adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Decorrenza delle prestazioni pensionistiche (art. 24, comma 5) Ai soggetti che a decorrere dal 1 gennaio 2012 maturano i requisiti per l accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili). Pertanto, ai sensi dell art. 6 della legge n. 155 del 1981 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del 13 di 36

14 mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. Per effetto dell art. 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell art. 1, comma 7, del d. lgs. n. 503 del 1992 per la pensione di vecchiaia e per effetto dell art. 22, comma 1, lett. c, della legge n. 153 del 1969 per la pensione anticipata (vedi circolare n. 89 del 2009). 4. Introduzione del sistema contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2012(art. 24, comma 2) Ai sensi dell art. 24, comma 2, del decreto in esame, la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo. La disposizione riguarda i lavoratori iscritti all A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni. Con riferimento a tali soggetti, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo anziché quello retributivo previsto dalla previgente normativa. Pertanto, con riferimento ai lavoratori iscritti all A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un anzianità contributiva di almeno 18 anni, la 14 di 36

15 pensione è calcolata secondo le regole del sistema misto e quindi l importo è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo. Per le modalità di calcolo della quota relativa alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012, si richiamano le istruzioni contenute nelle circolari n. 14 del 16 gennaio 1996 e n. 180 del 14 settembre Nulla è innovato con riferimento ai soggetti in possesso di un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, per i quali trova applicazione il regime di calcolo misto. 5. Soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo L art. 24, comma 7, del decreto in esame, nel far salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n.417, hasoppresso il rinvio operato dall art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all art. 1, comma 19, della legge n. 335/1995. Pertanto, resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all A.G.O. e alle forme sostitutive ed esclusive della 15 di 36

16 stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell opzione, abbiano anche maturato un anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo. Di conseguenza, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotte dall art. 24 del decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punti 1.1. e 2.1. della presente circolare). 6. Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15-bis) In via eccezionale: a) i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64 anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni: - possesso di un anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012; - maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (circolare n. 60 del 15 maggio 2008, punti 1.1 e 2.1); b) le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente: - al ricorrere dei presupposti di cui al punto di 36

17 - al compimento del 64 anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un età anagrafica di almeno 60 anni. Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Ai fini dell identificazione dei soggetti ai quali sono applicabili le disposizioni eccezionali in esame rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro. Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Per quanto riguarda la disciplina delle decorrenze rispettivamente della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia si fa rinvio a quanto illustrato al punto 3 della presente circolare. 7. Categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente Ai sensi dell art. 24, commi 3,14 e 15 del decreto in esame, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze delle prestazioni pensionistiche, continuano a trovare applicazione le disposizione previgenti alle categorie di lavoratori che di seguito si illustrano. 17 di 36

18 7.1 Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto a detti trattamenti secondo la previgente normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Per quanto riguarda la certificazione del diritto si rinvia ai chiarimenti forniti con il messaggio n del 20 dicembre Detti lavoratori possono comunque accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei requisiti richiesti dall art. 24, commi da6 a11, qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del Lavoratrici in regime sperimentale Alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, 18 di 36

19 le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008). Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, inmateria di adeguamento alla speranza di vita Altre categorie di lavoratori Secondo quanto previsto dall art. 24, commi 14 e 15, del decreto in esame, come modificato ed integrato dall articolo 6, commi 2 ter, 2-quater e 2 septies, del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso e la disciplina delle decorrenze, nei limiti delle risorse prestabilite, le disposizione previgenti alla data di entrata in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti soggetti: a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; 19 di 36

20 c) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà. In tale secondo caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n Lavoratori di cui all art. 6 e 6-bis del decreto legge n.216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del I commi 2-ter e 2-septies, dell articolo 6 del decreto legge n.216 inoggetto hanno aggiunto altre categorie di lavoratori, oltre quelle previste dall art. 24, comma 14, secondo le procedure stabilite e nei limiti delle risorse prestabilite di cui al comma 15 dell articolo 24, che di seguito si illustrano. 20 di 36

21 Il comma 2-ter ha incluso i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31dicembre2011, inragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n.201 del 2011 (6 dicembre 2011). Il comma 2-septies, aggiungendo alla lettera e) del comma 14 dell art. 24 la lettera e-bis, ha incluso i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni; Per tale ultima categoria, si richiama la circolare n. 60 del 2008, con la quale sono state illustrate le disposizioni dell articolo 1, comma 6, lettera a) della legge n. 243 del 2004 come modificata dalla legge n. 247 del 2007, e in particolare, nella prima parte Diritto a pensione è stato precisato tra l altro che il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni Monitoraggio (art. 24, comma 15) 21 di 36

22 L art. 24, comma 15, del decreto in esame ha stabilito che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di 22 di 36

23 cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l anno 2013, 630 milioni di euro per l anno 2014, milioni di euro per l anno 2015, milioni di euro per l anno 2016, milioni di euro per l anno 2017, 610 milioni di euro per l anno 2018 e 300 milioni di euro per l anno Il comma 2-ter dell articolo 6 del decreto n.216 hastabilito la proroga al 30 giugno 2012 del termine per l emanazione del decreto ministeriale di cui sopra. Il comma 2-septies dell articolo 6 del decreto n.216 hamodificato il limite delle risorse predeterminate di cui sopra da 240 milioni di euro a 245 milioni di euro per l anno 2013 e da 630 milioni di euro a 635 milioni di euro per l anno Tenuto conto di quanto sopra esposto, gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell inizio del periodo di esonero, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato con il citato decreto ministeriale, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione in esame. Nell ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente al beneficio in esame e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano 23 di 36

24 comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di che trattasi i quali maturano i requisiti dal 1 gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita. Si fa riserva di ulteriori istruzioni per quanto attiene ai tempi e alle modalità dell attività di monitoraggio Clausola di salvaguardia L art. 6-bis del decreto n. 216 prevedeuna clausola di salvaguardia qualora, in seguito all'inclusione dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri. 8. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati Nell ottica del generale principio di armonizzazione cui si ispira la riforma 24 di 36

25 i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati, a decorrere dal 1 gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni, con conseguente applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalità dei lavoratori (v.1.1.1, lettera c) della presente circolare). Resta fermo che tali lavoratori possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del predetto requisito anagrafico anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo Tale deroga non opera per i lavoratori extracomunitari che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto (circolare n. 45 del 2003). 9. Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio (art. 6 della legge n. 222 del 1984) L'articolo 6 del decreto in esame abroga tra l'altro l'istituto della pensione privilegiata. Da una lettura sistematica della norma si rileva che la disposizione non è riferita ai trattamenti previdenziali del regime generale. Pertanto l'assegno privilegiato di invalidità, la pensione privilegiata di inabilità ed ai superstiti per cause di servizio, disciplinati dall'articolo 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, continueranno ad essere liquidati secondo le modalità già in vigore. 10. Totalizzazione dei periodi assicurativi (art. 24, comma 19) 25 di 36

26 L art. 24, comma 19, del decreto in esame, con effetto dal 1 gennaio2012, hasoppresso all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", di durata non inferiore a tre anni,". Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni. Tenuto conto che la disposizione di cui sopra ha solo soppresso il requisito contributivo minimo per l accesso al regime di totalizzazione, nulla è innovato rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al d. lgs n. 42 del Peraltro, per tali prestazioni continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 122 del 2010 e trovano applicazione le disposizioni di cui all art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, inmateria di adeguamento alla speranza di vita. 11. Fondi speciali 11.1 Soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto Le nuove disposizioni relative all accesso alle prestazioni sopra indicate non si applicano ai lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestano la qualifica di personale viaggiante, non essendo stata modificata la disposizione speciale di cui al comma 6 dell art. 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996 che 26 di 36

27 in materia di età pensionabile conferma le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ossia 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. Continua pertanto ad applicarsi alla suddetta categoria di lavoratori la disciplina introdotta dalla legge n. 122 del2010 inmateria di decorrenza del trattamento pensionistico; continuano altresì ad applicarsi, ai sensi della predetta legge n. 122 del 2010, le disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del2007 intema di decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (messaggio n dell 8 marzo 2011) Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea Pensione di vecchiaia Ai sensi dell articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 997, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Pertanto l'età anagrafica richiesta nel Fondo è quella ridotta di cinque anni rispetto a quella risultante in seguito alle innovazioni sopra descritte. Per l accesso alla pensione di vecchiaia è quindi richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: a) 27 di 36

28 per le lavoratrici: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre anni 57 anni e 3 mesi* 58 anni e 9 mesi* 60 anni e 3 mesi** 61 anni e 3 mesi** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n b) per i lavoratori: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre anni dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre anni e 3 mesi* dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre anni e 3 mesi ** * Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n **Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n di 36

29 Inoltre, si rammenta che, ai sensi del comma 11 dell art. 3 del d.lgs. n. 164 del 1997, per i lavoratori iscritti al Fondo volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni. Anche in tali casi, l'età anagrafica minima richiesta nel Fondo è quella ridotta fino a cinque anni rispetto a quella in vigore nel regime generale (vedi tabelle punto della presente circolare) Pensione anticipata I lavoratori iscritti al Fondo volo, ai sensi del comma 3 del d.lgs. n. 164 del 1997, possono richiedere la corresponsione della pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni Lavoratori marittimi Continua a trovare applicazione la previgente normativa in materia di età anagrafica per l accesso alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 503 del 1992, per le seguenti categorie di lavoratori marittimi: piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni presso i porti italiani, e il personale abilitato al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione, i quali conseguono il diritto a pensione di vecchiaia a 60 anni, gli uomini e a 55 anni, le donne. 29 di 36

30 Resta ferma, infine, la previsione di cui all articolo 31 della legge n. 413 del 1984, secondo la quale i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia a 55 anni di età, a condizione cha facciano valere i requisiti previsti dalla citata norma. Continua ad applicarsi ai lavoratori marittimi con qualifica di pilota di porto la disciplina introdotta dalla legge n. 122 del2010 inmateria di decorrenza del trattamento pensionistico; continuano altresì ad applicarsi, ai sensi della predetta legge n. 122 del 2010, le disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del2007 intema di decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (messaggio n del 19 gennaio 2011) Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Ai sensi del comma 18 dell art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 2011 n. 214, le nuove disposizioni relative all accesso alle prestazioni pensionistiche si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale Ferrovie. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, i precedenti limiti di età previsti per l accesso alla pensione di vecchiaia, differenziati in relazione all attività svolta (58, 60 o 62 per il personale viaggiante e di macchina ; 65 o 66 per il restante personale), sono sostituiti dal requisito anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne con la graduale elevazione fino a 66 anni (art. 24, comma 6). I predetti nuovi requisiti devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita previsti dal 2013 per la generalità dei lavoratori. 30 di 36

31 Ne consegue che, in virtù dell elevazione del limite di età, non trovano più applicazione, dal 1 gennaio 2012, gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario previsti per quelle qualifiche che conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 o 60 anni. L anzianità contributiva minima necessaria, in presenza del requisito anagrafico, è pari a 20 anni (art. 24, comma 7). Per l accesso alla pensione anticipata si applicano le norme riportate al punto 2 della presente circolare. Nei confronti degli iscritti al Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie Italiane S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste trova, inoltre, applicazione l articolo 6 del decreto legge 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che ha abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l istituto della pensione privilegiata Fondo di Quiescenza Poste Nei confronti degli iscritti al Fondo di quiescenza Poste trovano applicazione le disposizioni di cui all art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, relative alle gestioni sostitutive dell AGO. Peraltro, nei confronti dei predetti soggetti trova applicazione l articolo 6 del decreto in esame, che ha abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l istituto della pensione privilegiata Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose 31 di 36

32 diverse dalla cattolica Le innovazioni in oggetto non trovano applicazione nel Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica Altri Fondi speciali Le disposizioni illustrate con la presente circolare trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti ai seguenti Fondi : soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dall'enel e dalle aziende elettriche private; Fondo di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo. Infine, le innovazioni in oggetto si applicano anche ai fondi integrativi. Quindi gli iscritti alle gestioni di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, nonché gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale dell ex Consorzio autonomo del porto di Genova e dell ex Ente autonomo del porto di Trieste conseguono il trattamento pensionistico esclusivamente in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, come sopra modificata. 12. Contributo di solidarietà Ai sensi del comma 21 dell art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del2011, 32 di 36

Per l accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

Per l accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: 1 ISTITUTO TUTELA ASSISTENZA COMMERCIO TURISMO E SERVIZI CONFESERCENTI OGGETTO: Art. 24, Legge n 214/11 ex D.L. n 201/11: Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. - Artt. 6 e 6-bis,

Dettagli

INPS - Direzione Generale

INPS - Direzione Generale INPS - Direzione Generale Roma, 14/03/2012 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Direzione Generale. Roma, 14/03/2012

Direzione Generale. Roma, 14/03/2012 Direzione Generale Roma, 14/03/2012 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

15 MARZOO 2012 Numero 2

15 MARZOO 2012 Numero 2 INCA INFORMA Quindicinale di informazione previdenziale a cura dell INCA- CGIL Bergamo http://www.cgil.bergamo.it/sito_inca/index.htm 15 MARZOO 2012 Numero 2 CIRCOLARE INPS n 35-14 MARZO 2012 LEGGE 214

Dettagli

Emanata dall'istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

Emanata dall'istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni. I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 14-3-2012 n. 35 L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti

Dettagli

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007 Allegato 4 Riepilogo disposizioni vigenti in materia di requisiti e di accesso ai trattamenti pensionistici anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla

Dettagli

LA RIFORMA DELLE PENSIONI. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con mod. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

LA RIFORMA DELLE PENSIONI. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con mod. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 LA RIFORMA DELLE PENSIONI. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con mod. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 COME E CAMBIATO IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO? 1 FINALITÀ DELLA RIFORMA (ART. 24, CO. 1) Le

Dettagli

PENSIONI DPR.157/2013

PENSIONI DPR.157/2013 Articolo 1 Disposizioni generali 1. Il presente regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento costituisce una prima applicazione di quanto disposto dall articolo 24, comma 18,

Dettagli

TESTO EMENDATO (stralcio) Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

TESTO EMENDATO (stralcio) Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici Decreto legge "Monti", ovvero "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", n. 201, pubblicato sulla GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251. Decreto

Dettagli

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 1 giugno 2012 Modalita' di attuazione del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

TITOLO III Consolidamento dei conti pubblici. Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni. Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

TITOLO III Consolidamento dei conti pubblici. Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni. Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici All. 3 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del

Dettagli

INPS Direzione Centrale Pensioni a cura dell Area Normativa e Contenzioso Amministrativo Pensioni in Regime Generale

INPS Direzione Centrale Pensioni a cura dell Area Normativa e Contenzioso Amministrativo Pensioni in Regime Generale INPS Direzione Centrale Pensioni a cura dell Area Normativa e Contenzioso Amministrativo Pensioni in Regime Generale 1/19 1) categorie di lavoratori c.d. salvaguardati rientranti nel limite numerico di

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall INPS al raggiungimento di una determinata età anagrafica ed anzianità

Dettagli

Riforma del sistema pensionistico e previdenziale

Riforma del sistema pensionistico e previdenziale Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 Riforma del sistema pensionistico e previdenziale Francesca Esposito 1 Principi e criteri a) stabilità economico-finanziaria;

Dettagli

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

LA RIFORMA DELLE PENSIONI LA RIFORMA DELLE PENSIONI D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con mod. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 COME E CAMBIATO IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO? 1 FINALITÀ DELLA RIFORMA (ART. 24, CO. 1) Le

Dettagli

LA RIFORMA DELLE PENSIONI. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con mod. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

LA RIFORMA DELLE PENSIONI. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con mod. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 LA RIFORMA DELLE PENSIONI. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con mod. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 COME E CAMBIATO IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO? 1 FINALITÀ DELLA RIFORMA (ART. 24, CO. 1) Le

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n. 157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n. 157 Allegato n. 3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n. 157 Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'inps,

Dettagli

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni. Direzione centrale delle Prestazioni Roma, 31-12-2007 Messaggio n. 30923 Allegati 2 OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e

Dettagli

Pertanto, i lavoratori ricompresi tra i soggetti salvaguardati possono accedere alla pensione qualora siano in possesso di tali requisiti.

Pertanto, i lavoratori ricompresi tra i soggetti salvaguardati possono accedere alla pensione qualora siano in possesso di tali requisiti. ALLEGATO N. 1 DISCIPLINA IN MATERIA PENSIONISTICA PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA VIGENTE ANTERIORMENTE AL 6 DICEMBRE 2011 CHE CONTINUA AD APPLICARSI NEI CONFRONTI DELLE CATEGORIE

Dettagli

La Riforma del sistema previdenziale

La Riforma del sistema previdenziale La Riforma del sistema previdenziale Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 Manovra del governo Monti Dal 1 gennaio 2012: introduzione del metodo contributivo di calcolo delle pensioni, secondo il meccanismo

Dettagli

La riforma Tremonti sulla previdenza obbligatoria

La riforma Tremonti sulla previdenza obbligatoria R.S.U. Siae Microelettronica La riforma Tremonti sulla previdenza obbligatoria Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 12. In sintesi la riforma prevede: 1

Dettagli

Quando si andrà in pensione: adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita

Quando si andrà in pensione: adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita 1) Documentazione INPS, 20 marzo 2015, Circolare 63» INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Pensioni Roma, 20/03/2015 Circolare n. 63 Allegati n.1 [ Omissis ] Oggetto: Decreto del

Dettagli

LA PREVIDENZA DI BASE (Le modifiche introdotte dal Decreto Monti)

LA PREVIDENZA DI BASE (Le modifiche introdotte dal Decreto Monti) LA PREVIDENZA DI BASE (Le modifiche introdotte dal Decreto Monti) pagina 1 INDICE INDICE: La Previdenza di base Evoluzione storica Iscrizione e contributi Gestione Speciale Commercianti Il procedimento

Dettagli

FIGISC Sindacato Gestori carburanti

FIGISC Sindacato Gestori carburanti FIGISC Sindacato Gestori carburanti Sindacato Provinciale Gestori Impianti Stradali Carburanti FIGISC Corso Venezia 51 20121 Milano tel. 02/7750274 fax 02/7750697 e-mail: figisc.anisa@unione.milano.it

Dettagli

Opzione al Sistema Contributivo ( art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 e s.m.i.)

Opzione al Sistema Contributivo ( art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 e s.m.i.) Opzione al Sistema Contributivo ( art. 1, comma 23, legge n. 335/1995 e s.m.i.) I lavoratori che alla data del 31.12.1995 hanno un anzianità contributiva inferiore a 18 anni possono optare per il sistema

Dettagli

Circolare Informativa Confcommercio Imprese per l Italia Settore Politiche Legislative e Welfare

Circolare Informativa Confcommercio Imprese per l Italia Settore Politiche Legislative e Welfare Circolare Informativa Confcommercio Imprese per l Italia Settore Politiche Legislative e Welfare Oggetto: Manovra Finanziaria Novità in materia previdenziale Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni

Dettagli

Legge n. 214 del (di conversione, con modificazioni, del DL n. 201/2011)

Legge n. 214 del (di conversione, con modificazioni, del DL n. 201/2011) Legge n. 214 del 22.12.2011 (di conversione, con modificazioni, del DL n. 201/2011) Interventi in materia previdenziale Giulianova, 26 febbraio 2012 Legge n. 214 del 22.12.2011 Dal 2012 nuovi requisiti

Dettagli

Premessa. Direzione Centrale Pensioni. Roma, 16/03/2011

Premessa. Direzione Centrale Pensioni. Roma, 16/03/2011 Direzione Centrale Pensioni Roma, 16/03/2011 Circolare n. 53 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Riforma Pensioni 2012

Riforma Pensioni 2012 Riforma Pensioni 2012 DL 6 dicembre 2011, n. 201 Articolo 24 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Decreto ministero economia e finanze 6 dicembre 2011 DL 29 dicembre 2011, n. 216 convertito

Dettagli

I NUOVI TRATTAMENTI PENSIONISTICI disciplina vigente

I NUOVI TRATTAMENTI PENSIONISTICI disciplina vigente I NUOVI TRATTAMENTI PENSIONISTICI disciplina vigente DL 201 DEL 6/12/2011 E N 216/2011 E DELLE PRIME INDICAZIONI AMMINISTRATIVE (circolare INPS 14 marzo 2012, n 35) 1995 - DINI L. 335 (CONTRIBUTIVO/GESTIONE

Dettagli

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

LA RIFORMA DELLE PENSIONI LA RIFORMA DELLE PENSIONI Saverio Petragallo Unità Operativa Formazione INAS Giornata di formazione UST-LECCE 1 ottobre 2012 Cassa Edile la riforma delle pensioni Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 217 02.12.2015 Facoltà di computo: le linee guida dell INPS Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inps L INPS, con la

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri decreto che ha sancito il passaggio al Fondo lavoratori dipendenti dell'inps La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri (Dlgs 414/96) Con il DLgs 29 giugno 1996, n. 414, sono state emanate disposizioni,

Dettagli

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE ALLEGATO Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 10 ottobre 2014, n. 147. Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l accesso al trattamento pensionistico. La Camera dei deputati

Dettagli

La normativa sui lavoratori ESODATI attraverso il decreto del Governo. (Copertura posizioni)

La normativa sui lavoratori ESODATI attraverso il decreto del Governo. (Copertura posizioni) La normativa sui lavoratori ESODATI attraverso il decreto del Governo. (Copertura 55.000 posizioni) Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze:

Dettagli

Oggetto: Regolamento armonizzazione requisiti pensionistici (D.P.R. n. 157/2013)

Oggetto: Regolamento armonizzazione requisiti pensionistici (D.P.R. n. 157/2013) Dipartimento Politiche Previdenziali, Rapporti con gli Enti e i CIV Roma, 26 febbraio 2014 Alle FNP-CISL Regionali Alle FNP-CISL Territoriali Al Coordinamento Donne FNP-CISL Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li

Dettagli

Vademecum sui requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia - Archivio News -

Vademecum sui requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia - Archivio News - 25/03/2011 Precedentemente alla riforma delle pensioni del 1995, i requisiti per l accesso alla pensione di vecchiaia erano stabiliti dall art. 2 l. 503/1992 (c.d. Riforma Amato). Art. 2 l. 503/1992 Riforma

Dettagli

Decreto legge 6 dicembre 2011, n Articolo 24

Decreto legge 6 dicembre 2011, n Articolo 24 1 di 18 02/03/2012 16.12 Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284 - Supplemento Ordinario n. 251 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 23/06/2017

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 23/06/2017 Direzione Centrale Pensioni Roma, 23/06/2017 Circolare n. 103 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

News 14/2013: Penalizzazione e Pensione Anticipata.

News 14/2013: Penalizzazione e Pensione Anticipata. News 14/2013: Penalizzazione e Pensione Anticipata. Consulta l'approfondimento riguardante: - PENALIZZAZIONI - PENSIONE ANTICIPATA PENALIZZAZIONI Normativa e Commenti TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 8 ottobre 2012 Attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

Dettagli

LE PENSIONI DOPO LA RIFORMA FORNERO. a cura di Giustino DI NALLO

LE PENSIONI DOPO LA RIFORMA FORNERO. a cura di Giustino DI NALLO LE PENSIONI DOPO LA RIFORMA FORNERO (D.L.201 DEL 6/12/2011) a cura di Giustino DI NALLO GUIDA PRATICA per conoscere la data in cui lasciare il lavoro, la decorrenza del trattamento pensionistico e l importo

Dettagli

Introdotta la FINESTRA UNICA SCORRIMENTO

Introdotta la FINESTRA UNICA SCORRIMENTO UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI - UIL C.A. Aderente alla Federazione Internazionale degli Impiegati e Tecnici FIET Segreteria Organo di Coordinamento CREDITO BERGAMASCO Dal 1 gennaio 2011 NOVITA'

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 16/03/2017

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 16/03/2017 Direzione Centrale Pensioni Roma, 16/03/2017 Circolare n. 60 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Art. 6 Equo indennizzo e pensioni privilegiate

Art. 6 Equo indennizzo e pensioni privilegiate DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (stralcio) Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) - (GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251) Entrata

Dettagli

Approvata la Manovra Finanziaria: NOVITA' per le PENSIONI

Approvata la Manovra Finanziaria: NOVITA' per le PENSIONI CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI - UIL C.A. Aderente a Union Network International UNI email uilca.varese@uilca.it fax 02/70034510 internet: www.uilcavarese.it SEGRETERIA PROVINCIALE di VARESE Approvata

Dettagli

452-833. Gente di mare

452-833. Gente di mare 2207 676. - Circ. 18 febbraio 1998 n. 38. L. 27 dicembre 1997 n. 449, art. 59. Riflessi sulla normativa in materia pensionistica dei fondi sostitutivi ed integrativi dell assicurazione generale obbligatoria.

Dettagli

D.L. 6 dicembre 2011 n convertito L. 22 dicembre 2011 n Capo IV. Riduzioni di spesa. Pensioni

D.L. 6 dicembre 2011 n convertito L. 22 dicembre 2011 n Capo IV. Riduzioni di spesa. Pensioni D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 - convertito L. 22 dicembre 2011 n. 214 Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 1. Le disposizioni del presente articolo

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Pensioni Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione

Dettagli

INPS - Messaggio 13 dicembre 2012, n. 20600

INPS - Messaggio 13 dicembre 2012, n. 20600 INPS - Messaggio 13 dicembre 2012, n. 20600 Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni,

Dettagli

Legge n. 122 del 30 luglio 2010

Legge n. 122 del 30 luglio 2010 Legge n. 122 del 30 luglio 2010 ( ) Art. 12. Interventi in materia previdenziale 1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per

Dettagli

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti (Articolo 1, commi da 239 a 248 della legge 24 dicembre 2012, n.228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n.232) Pagina 1 di 9 Sommario 1 Trattamenti

Dettagli

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 14 febbraio 2014 Modalita' di attuazione dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014). Estensione

Dettagli

Decreto Legislativo 24 aprile 1997, n DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 164.

Decreto Legislativo 24 aprile 1997, n DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 164. Decreto Legislativo 24 aprile 1997, n. 164 DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 164. Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime

Dettagli

INPS.HERMES.06/03/

INPS.HERMES.06/03/ INPS.HERMES.06/03/2008.0005726 Mittente 0013 /D.C. Prestazioni Ufficio Area Dei Trattamenti Dei Fondi Speciali Messaggio N. 005726 del 06/03/2008 11.20.39 Tipo Messaggio Standard Classificazione Destinatari

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Posizione Assicurativa Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Posizione Assicurativa Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Posizione Assicurativa Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 21-06-2016 Messaggio n. 2769 Allegati n.1 OGGETTO: Articolo 1, comma 276,

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 105

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 105 Direzione Centrale Pensioni Roma, 13-01-2016 Messaggio n. 105 Allegati n.1 OGGETTO: Personale comparto scuola e AFAM, accesso al trattamento pensionistico ai sensi dell art. 1, comma 264 della legge n.

Dettagli

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) Vigente al: 16-6-2014 Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni Art. 24

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 41 03.03.2016 Amianto, opzione donna e pensione anticipata: istruzioni dall INPS Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria:

Dettagli

Articolato legislativo sulla totalizzazione (testo concordato - 1 luglio 2003) Articolo 1 Totalizzazione dei periodi assicurativi

Articolato legislativo sulla totalizzazione (testo concordato - 1 luglio 2003) Articolo 1 Totalizzazione dei periodi assicurativi Articolato legislativo sulla totalizzazione (testo concordato - 1 luglio 2003) Articolo 1 Totalizzazione dei periodi assicurativi 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione

Dettagli

NORMATIVA E DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE

NORMATIVA E DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE NORMATIVA E DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE Considerata la moltitudine di norme e di disposizioni operative in materia previdenziale che hanno sostanzialmente modificato, nel corso del

Dettagli

(art. 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

(art. 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) Schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale comparto difesa sicurezza e comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico (art. 24, comma 18, decreto-legge

Dettagli

Direzione Centrale delle Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Direzione Centrale delle Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 19 Settembre 2005 Circolare n. 105 Allegati 5 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei

Dettagli

Leggi n. 243/2004, n. 247/2007, n. 102/2009, n. 122/2010: contenuti previdenziali fondamentali e relative date di entrata in vigore

Leggi n. 243/2004, n. 247/2007, n. 102/2009, n. 122/2010: contenuti previdenziali fondamentali e relative date di entrata in vigore Leggi n. 243/2004, n. 247/2007, n. 102/2009, n. 122/2010: contenuti previdenziali fondamentali e relative date di entrata in vigore 1 entrata in vigore effetti norma 1 gennaio 2010 1 giugno 2010 1 giugno

Dettagli

Si fa riserva di fornire ulteriori approfondimenti interpretativi delle norme in esame con apposita circolare.

Si fa riserva di fornire ulteriori approfondimenti interpretativi delle norme in esame con apposita circolare. Direzione Centrale Pensioni Roma, 05-08-2011 Messaggio n. 16032 OGGETTO: novità legislative in materia previdenziale, introdotte dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione in legge, con modificazioni,

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18/10/2012 Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento ai sensi dell art. 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

Dettagli

Oggetto: Previdenza. Circolare INPS n. 103 del 23 giugno 2017 cumulo periodi assicurativi - contributivo

Oggetto: Previdenza. Circolare INPS n. 103 del 23 giugno 2017 cumulo periodi assicurativi - contributivo Segreteria nazionale Roma 26/06/2017 Prot. 149 Ai Segretari Generali Regionali Alle Strutture Regionali Alle Strutture Territoriali Ai Responsabili Sindacali Agli iscritti e-news Oggetto: Previdenza. Circolare

Dettagli

Cosa cambia dal 1 gennaio 2012

Cosa cambia dal 1 gennaio 2012 Le Pensioni dal 1 gennaio 2012 Negli ultimi mesi il sistema pensionistico italiano è profondamente cambiato. Ecco un vademecum completo alle nuove norme. Quelle vecchie restano in vigore solo per chi,

Dettagli

1 - Premessa. Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

1 - Premessa. Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Direzione centrale Prestazioni Roma, 9 Dicembre 2008 Circolare n. 108 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 24/06/2011

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 24/06/2011 Direzione Centrale Pensioni Roma, 24/06/2011 Circolare n. 90 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Circolare del 15 maggio 2008, n. 60

Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Circolare del 15 maggio 2008, n. 60 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Circolare del 15 maggio 2008, n. 60 Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività". Nuovi

Dettagli

La riforma nell'articolo 24 del decreto "Salva Italia"

La riforma nell'articolo 24 del decreto Salva Italia Riforma Fornero Governo italiano 2011 N.B. i titoli dei commi sono stati aggiunti per permettere una agevole lettura della norma. La riforma nell'articolo 24 del decreto "Salva Italia" Art. 24 Disposizioni

Dettagli

MANOVRA MONTI LEGGE N. 214 DEL

MANOVRA MONTI LEGGE N. 214 DEL MANOVRA MONTI LEGGE N. 214 DEL 22.12.2011 Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali

Dettagli

4. Maggiorazione convenzionale per pensione di inabilità con decorrenza 1 febbraio 2012

4. Maggiorazione convenzionale per pensione di inabilità con decorrenza 1 febbraio 2012 Direzione Centrale Pensioni Roma, 04-01-2013 Messaggio n. 219 OGGETTO: Articolo 24, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011: nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti

Dettagli

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). Art. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). Art. 1. All. 1 LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (omissis) Art. 1. 263. A seguito dell'attivita' di monitoraggio

Dettagli

La riforma pensionistica /2012

La riforma pensionistica /2012 La riforma pensionistica 20 2011/2012 A CURA DELL'INAS PROVINCIALE E REGIONALE VADEMECUM AGGIORNATO V ALLA LEGGE L 24 FEBBRAIO 2012 N. 214 1 2 LEGGE N.214 DEL 22 DICEMBRE 2011 MANOVRA MONTI (G.U. Serie

Dettagli

Circolare del 14 settembre 1996 n. 180

Circolare del 14 settembre 1996 n. 180 INPS Direzione Centrale Pensioni Ai dirigenti centrali e periferici Ai coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali Ai primari coordinatori generali e primari medico legali e, per

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 77 24.04.2015 Pensione: importo massimo e riduzione percentuale Via libera al ricalcolo delle pensioni troppo alte. Gli importi

Dettagli

Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell Assicurazione Generale Obbligatoria:

Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell Assicurazione Generale Obbligatoria: È una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere contribuzione versata all Inps non sufficiente a perfezionare il diritto ad un altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario

Dettagli

CITTA DI ALESSANDRIA

CITTA DI ALESSANDRIA CITTA DI ALESSANDRIA 1606000000 - Direzione Risorse Umane e Finanziarie SERVIZIO 1606080000 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE N DETERMINAZIONE 1625 OGGETTO: dipendente dott.ssa Maria Angela

Dettagli

Pubblicato il: 31/01/2016

Pubblicato il: 31/01/2016 Pubblicato il: 31/01/2016 Chi può richiederla, quali sono i requisiti, come si calcola il trattamento: tutto quello che c'è da sapere per andare in pensione a 63 anni. A spiegarlo è Noemi Secci, consulente

Dettagli

I.n.p.d.a.p. - Circolare n. 7 1 del 13 maggio 2008 (applicazione legge 247/2007)

I.n.p.d.a.p. - Circolare n. 7 1 del 13 maggio 2008 (applicazione legge 247/2007) I.n.p.d.a.p. - Circolare n. 7 1 del 13 maggio 2008 (applicazione legge 247/2007) Tab. 1 nuovi requisiti per le pensioni di anzianità ANNO REQUISITI (età + anni di contribuzione) Dal 1/1/08 al 30/6/09 58

Dettagli

****************************************

**************************************** Notizie Lavoro Flash Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza Roma, 22 marzo 2017 Sommario PREVIDENZA A CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI (ART. 1, COMMA 195, LEGGE 232/16) PRIME ISTRUZIONI

Dettagli

Come è noto, l art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni,

Come è noto, l art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap Direzione Prestazioni Previdenziali Gestione ex Enpals Roma, 01/02/2013 Circolare n. 16 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai

Dettagli

LE PENSIONI NELLA MANOVRA SALVAITALIA. Scheda esplicativa sull articolo 24 del decreto legge 201/2011 (legge 22 dicembre 2011, n.

LE PENSIONI NELLA MANOVRA SALVAITALIA. Scheda esplicativa sull articolo 24 del decreto legge 201/2011 (legge 22 dicembre 2011, n. LE PENSIONI NELLA MANOVRA SALVAITALIA Scheda esplicativa sull articolo 24 del decreto legge 201/2011 (legge 22 dicembre 2011, n.214) ARTICOLO 24 DECRETO LEGGE 201/2011 (legge 22 dicembre 2011, n.214 manovra

Dettagli

Direzione centrale delle Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Direzione centrale delle Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Direzione centrale delle Prestazioni Roma, 15 Maggio 2008 Circolare n. 60 Allegati n. 4 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei

Dettagli

Legge 208/ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Legge 208/ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) Legge 208/2015 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) Misure sulla Settima Salvaguardia (commi 263 e ss. Legge 208/2015) 263. A seguito

Dettagli

A cura di Villiam Zanoni

A cura di Villiam Zanoni 1 2 Le norme ordinamentali lavoristiche D.P.R. n 1092/1973, articolo 4 (STATO - 65 anno di età) Legge n 70/1975, articolo 12 (EPNE - 65 anno di età) D.P.R. n 761/1979, articolo 53 (SANITA - 65 anno di

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 14/03/2012

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 14/03/2012 Direzione Centrale Pensioni Roma, 14/03/2012 Circolare n. 35 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 78 27.04.2015 Benefici amianto: i nuovi destinatari La maggiorazione dell anzianità assicurativa e contributiva si applica

Dettagli

ENPAM E CUMULO. Dott. Vittorio Pulci

ENPAM E CUMULO. Dott. Vittorio Pulci ENPAM E CUMULO Dott. Vittorio Pulci CUMULO: UNA CONQUISTA PER LE CATEGORIE PROFESSIONALI. LE PROSPETTIVE DELLA LEGGE DI BILANCIO Roma 13 Novembre 2017 LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI Legge 7 febbraio

Dettagli

Messaggio inps 15738/2013

Messaggio inps 15738/2013 Messaggio inps 15738/2013 Oggetto: Istruzioni operative: circolare n 120/2013 - Nuova disciplina sul Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell art. 1, commi da 239 a 246, della Legge

Dettagli

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE. Dl 6 LUGLIO 2011 N. 98, convertito in LEGGE 15 LUGLIO 2011 N. 111

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE. Dl 6 LUGLIO 2011 N. 98, convertito in LEGGE 15 LUGLIO 2011 N. 111 INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE Bozza aggiornamento Nel corso dell anno 2011, le ultime manovre finanziarie hanno introdotto pesanti variazioni al sistema pensionistico e previdenziale anche per il

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 54 17.03.2017 Pensioni 2017: i nuovi requisiti Invariati i requisiti per accedere ai trattamenti pensionistici rispetto allo scorso

Dettagli

NOTA DIVULGATIVA. OGGETTO: Legge 23 agosto 2004, n Riforma del sistema pensionistico.

NOTA DIVULGATIVA. OGGETTO: Legge 23 agosto 2004, n Riforma del sistema pensionistico. ISTITUTO Roma, 4/10/2004 NAZIONALE Prot n. 13188 DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMM INISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it Ai Direttori

Dettagli

30/10/2010. Accesso al trattamento pensionistico. 1. Decorrenza per trattamenti pensionistici di vecchiaia (comma 1)

30/10/2010. Accesso al trattamento pensionistico. 1. Decorrenza per trattamenti pensionistici di vecchiaia (comma 1) 30/10/2010 Accesso al trattamento pensionistico 1. Decorrenza per trattamenti pensionistici di vecchiaia (comma 1) L art. 12 comma 1 prevede, per i lavoratori dipendenti, l accesso al pensionamento di

Dettagli

Riforma del sistema pensionistico Informativa riepilogativa a seguito delle Istruzioni fornite dall INPS con circolare n.

Riforma del sistema pensionistico Informativa riepilogativa a seguito delle Istruzioni fornite dall INPS con circolare n. N.4/2008 Riforma del sistema pensionistico Informativa riepilogativa a seguito delle Istruzioni fornite dall INPS con circolare n. 60 del 15/5/2008 Il 29 dicembre 2007 è stata pubblicata nella Gazzetta

Dettagli