VENDITA PER CORRISPONDENZA
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- Fiora Miele
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1 VENDITA PER CORRISPONDENZA - Definizione - Pre-requisiti - Cosa occorre fare - Informazioni sull istanza - Normativa di riferimento - Codice attività ATECO - Annotazioni DEFINIZIONE Per vendita per corrispondenza si intende la vendita tramite cataloghi, televisione o altri sistemi di comunicazione, con consegna al cliente attraverso il servizio postale o tramite corrieri privati. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, tale tipologia di vendita rientra nelle forme speciali di vendita al dettaglio, al pari del commercio on-line, della vendita diretta al domicilio dei consumatori e del commercio mediante distributori automatici. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione per conto terzi - ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59 -, bisogna presentare la segnalazione certificata di inizio attività per Agenzia d'affari. Coloro che avviano tale tipo di attività devono sottostare alle seguenti restrizioni volte alla tutela dei consumatori: - è vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta, mentre è consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore; - nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore; - chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Il legislatore ha, inoltre, definito alcune disposizioni a cui le televendite devono attenersi al fine di tutelare i consumatori. Nello specifico le televendite: - devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura; - non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza. 1 di 5
2 - non devono offendere la dignità umana mediante discriminazioni di razza, sesso o nazionalità; - non devono offendere convinzioni religiose e politiche o induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. - non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni,in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate. - non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità; b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose Sono, inoltre, vietate le televendite di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco. PREREQUISITI Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia, morali e professionali. In particolare, per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico non alimentare è necessario essere in possesso dei soli requisiti soggettivi morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare, oltre ai requisiti soggettivi morali sopra citati, è necessario essere in possesso anche dei requisiti soggettivi professionali. REQUISITI MORALI Non possono, pertanto, esercitare l attività commerciale coloro che: - sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; - hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; - hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; - hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica; - hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; - sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; - hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. I divieti imposti per l esercizio dell attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall eventuale altra persona preposta all attività commerciale. 2 di 5
3 Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, per mancanza dei requisiti, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. REQUISITI PROFESSIONALI L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: - avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; - avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande; - avere prestato la propria opera, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); - essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. L attività di commercio all ingrosso di prodotti alimentari è soggetta unicamente al possesso dei requisiti di onorabilità e non ai requisiti professionali. REQUISITI STRUTTURALI L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità con destinazione d uso compatibile con l attività stessa. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria). Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti. COSA OCCORRE FARE I soggetti che decidano di intraprendere professionalmente un'attività di vendita per corrispondenza devono inviare relativa comunicazione al Comune di residenza, se persone fisiche, od ove si trova la sede legale. Solo trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del Comune di detta comunicazione il soggetto potrà legalmente iniziare a svolgere la sua attività (art. 18 del Dlgs n. 114/1998). L apertura, il trasferimento di sede, il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La SCIA può essere presentata, anche contestualmente alla Comunicazione Unica ComUnica, presso il Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIA) che a sua volta la presenterà al SUAP. La ComUnica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell impresa. 3 di 5
4 INFORMAZIONI SULL ISTANZA VALIDITÀ DELLA SCIA In caso di istanza contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui, dopo essere stata predisposta tramite il portale, è presentata presso il Registro delle Imprese, il quale poi la trasmetterà immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza. Nel caso, invece, di istanza non contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP (ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005, n. 68). La ricevuta sarà inviata all'indirizzo mail associato al dispositivo utilizzato per accedere al portale. TEMPI DI ISTRUTTORIA DELL ISTANZA Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'amministrazione competente - in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Tale provvedimento può essere sospeso, ove ciò sia possibile, nel caso in cui l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra richiamati. NORMATIVA DI RIFERIMENTO NORMATIVA EUROPEA - Comunicato (Unione europea) , n. COM(97)157. Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico NORMATIVA NAZIONALE - D. Lgs. 147/2012. Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno - Decreto legislativo n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno - D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 50, 52. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n Deliberazione autorità per le garanzie nelle comunicazioni 21 maggio 2002, n. 108/02/CSP. Consultazione pubblica in materia di televendite - Circolare ministeriale (Ministero dell'industria commercio e artigianato) , n. 3467/C. Circolare in riferimento al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio - Decreto legislativo , n Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 NORMATIVA REGIONALE - CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007 G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 47.9 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI 4 di 5
5 47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono - ANNOTAZIONI 5 di 5
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