DOSSIER NORMATIVO. 4. Il regime autorizzatorio degli apparecchi da gioco

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DOSSIER NORMATIVO. 4. Il regime autorizzatorio degli apparecchi da gioco"

Transcript

1 DOSSIER NORMATIVO 4. Il regime autorizzatorio degli apparecchi da gioco A cura di: Generoso Bloise Marco Cerigioni egli ultimi anni la normativa di settore segnatamente per quanto concerne le caratteristiche e il regime autorizzatorio degli apparecchi per il gioco lecito e da intrattenimento ha subìto enormi modifiche. Anzi, è più corretto affermare che spesso il metodo seguito dal legislatore è stato quello di apportare delle vere e proprie variazioni in corso d opera, attraverso interventi radicali, che non hanno permesso di programmare e/o di strutturare una visione di sistema. In questo capitolo del Dossier le andiamo a ripercorrere cronologicamente, partendo dalla legge 388/00.

2 rivista italiana dell automatico dossier normativo 2009 dicembre december 102 Alla luce dei cambiamenti del quadro normativo succedutisi dal 2000 ad oggi, non è azzardato affermare che essi abbiano profondamente mutato il settore nei suoi equilibri, anche al di fuori di una linea guida, la quale per altro risulta spesso ignota non solo ai destinatari, ma anche allo stesso regolatore. È per questo che non è privo di importanza e di implicazioni esaminare i passaggi della normativa in materia di apparecchi, prima di affrontare l evoluzione che ha conseguentemente interessato gli altri (rispetto agli esercenti) attori della filiera del gioco automatico: i produttori, i gestori e i concessionari, i quali pertanto saranno oggetto dei prossimi capitoli del presente Dossier. la storia degli apparecchi da gioco è, in realtà, ancora piuttosto giovane. Le prime esperienze possono ravvisarsi nelle installazioni presso gli spettacoli viaggianti nel dopoguerra, con un evoluzione che ha iniziato a far assumere al fenomeno dell intrattenimento pubblico connotazioni ben differenti, in base ai ritmi con cui la vita sociale ed economica andava cambiando. Negli anni del boom economico, con l aumentare del tempo libero si moltiplicano le occasioni di incontro e con l arrivo dall America dei jukebox e dei flipper (nonché delle slot machines), i locali pubblici iniziano ad ospitare un numero sempre crescente di apparecchi da intrattenimento (quelli che originariamente erano definiti apparecchi da pubblico intrattenimento ricreativo ). Un fenomeno cresciuto rapidamente, a fronte di una normativa del tutto approssimativa sul piano amministrativo, che ben evidenziava l inadeguatezza di un testo di legge di riferimento, il Tulps, risalente a decenni precedenti e a previsioni in materia di gioco lontane dalla realtà sociale e del mercato emergente (e che il nostro legislatore si porterà dietro per molti anni, nonostante riforme continue e di solito tardive). Questa premessa, pur provocando una certa apparente elusione del tema, ci permette di comprendere perché l unica certezza nella normativa del settore fino agli inizi degli anni 80, era rappresentata dalla necessità di pagare l imposta spettacoli, con la conseguente competenza in materia da parte della Siae. Sebbene tra gli anni 80 e 90 non siano mancati interventi normativi incisivi, è solo con la legge 425/95 che viene introdotta una particolare attenzione alla verifica preventiva degli apparecchi di gioco, quale principio a tutela della correttezza del gioco stesso, ma con la previsione anacronistica e un po ipocrita del divieto di vincite in denaro. Di fatto le previsioni della 425/95 sono rimaste del tutto inapplicate in ordine alla pur prevista verifica del funzionamento degli apparecchi ipotizzata in capo al Ministero delle Attività Produttive. In effetti è con la 388/2000 che si può iniziare a parlare di una vera riforma del settore degli apparecchi da gioco e in particolare è questa la norma che rivoluzionerà la materia innovandola profondamente. L art. 38 della legge 388/2000 inserisce nel vocabolario delle norme in materia di apparecchi il concetto di Nulla Osta; di un documento non mirato ad autorizzare l esercizio pubblico a installare apparecchi, ma ad indicare con certezza ed in riferimento al singolo apparecchio la sua idoneità a essere installato presso pubblici esercizi. Il Nulla osta è quindi definito dalla norma come idoneo a svolgere una doppia funzione: di pubblica sicurezza, in quanto attesta la conformità dell apparecchio alla normativa vigente (caratteristiche dell apparecchio e natura delle vincite ove previste); di natura erariale, in quanto attesta il pagamento dell imposta (o meglio la nascita del rapporto di imposta. Il N.O., quindi, è un documento che assolve una duplice e importantissima finalità, ma di competenza della sola Amministrazione Finanziaria ed in particolare della agenzia dell entrate (la norma sembra preferire da subito un approccio economico-tributario alla materia, per contrastare presunti fenomeni di evasione, piuttosto che predisporre una credibile griglia di verifiche e tutele a favore dei giocatori) della 388/00. Il N.O. è anche indicato dal c. 6 articolo 38 quale documento necessario per il conseguimento della licenza ex art. 86 c. 3 per la gestione indiretta di apparecchi presso i pubblici esercizi (aprendo la strada a un anomalia nel sistema: il Nulla Osta è concesso a un soggetto del quale non si conosce ancora l eventuale sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Tulps per l ottenimento della licenza). Come appena rilevato, la prima fase dell attuazione della riforma vede impegnata l Agenzia delle Entrate, che nell istruzione della pratica di regolarizzazione degli apparecchi mediante l emissione di N.O. si avvale del supporto degli Ispettorati della Siae, mettendo a frutto l esperienza maturata sul campo da tale Ente. Il Nulla Osta dell Agenzia delle Entrate ha però i gravi limiti di essere rilasciato al proprietario dell apparecchio a fronte di una autocertificazione della sua conformità alla legge, senza la mediazione di alcun ente terzo, e quello di essere riferito a tutti gli apparecchi posseduti e non al singolo apparecchio. L operazione si traduce in realtà in un censimento degli apparecchi, senza che siano mai stati emanati gli atti attuativi e senza che la riforma arrivi a compimento. La vera accelerazione avviene a seguito dell Indagine conoscitiva sul Gioco effettuata dalla Commissione Bilancio del Senato, che culminerà con la legge 289/2002, Legge Finanziaria per il 2003, e della ristrutturazione del Ministero delle Finanze, che porta all accentramento di tutte funzioni e le competenze statali in materia in capo alla amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (fino ad allora la Cenerentola delle 4 agenzie del Dicastero). La 289/02 opera una radicale riclassificazione degli apparecchi, prevedendone le caratteristiche principali attraverso la modifica dell art. 110 Tulps e dell art. 14-bis del DPR 640/74. Gli apparecchi sono classificati a seconda delle loro caratteristiche in due grandi categorie: senza vincita in denaro, nei quali rientrano quelli meccanici o elettromeccanici (non assoggettati a

3 regime autorizzatorio N.O.) e le tre categorie di apparecchi disciplinati dal comma 7 lett. A, B e C; con vincita in denaro: quelli del comma 6. La novità più grande è rappresentata dalla previsione della possibilità di una vincita in denaro, sebbene mediante macchine non ancora esistenti. Cardini della riforma sono la previsione di un Nulla osta, rilasciato da aams, per ogni singolo apparecchio, che consenta di verificare la rispondenza dello stesso alle previsioni normative e la sua tracciabilità: si differenziano quindi il Nulla Osta per la distribuzione (rilasciato a chi produce l apparecchio) e quello per la messa in esercizio, rilasciato a chi intende installare presso pubblici esercizi l apparecchio stesso (è quindi il titolare del N.O. di esercizio a dover versare l imposta ISI). Altra grande novità della riforma è la deregulation della materia: dopo che la legge ha stabilito i principali riferimenti e limiti entro cui Aams deve muoversi, è poi quest ultima a dettare tutte le regole amministrative e fiscali da applicare per gestire il gioco mediante apparecchi. La maggiore velocità con cui i regolamenti sono adottati da Aams permetterà quindi di operare modifiche o integrazioni in tempi più adeguati rispetto alle modifiche fatte tramite leggi primarie (vedremo nel prosieguo che nonostante la teoria abbia spesso finito per concretizzarsi in una meritevole opera di razionalizzazione operata da Aams, gli interventi normativi non si erano esauriti con la 289/02; anzi, proprio l attività di Aams si traduceva spesso nella richiesta di modifiche delle norme primarie). Il primo problema concreto che Aams deve risolvere è costituito dal parco macchine preesistente. Si tratta di apparecchi che preesistono alla norma e che spesso non ne rispettano le previsioni; ma già nel corso del 2003 è emanata da Aams la circolare 2/COA/2003 che chiarisce la classificazione degli apparecchi e le prime regole inerenti il rilascio dei Nulla Osta. Si opera una prima moratoria degli apparecchi ante 2003, utilizzando una autocertificazione del proprietario, definito per la prima volta con il termine gestore. I Nulla Osta emessi quindi sono solo di messa in esercizio per le macchine preesistenti. gli apparecchi (comma 7) prodotti dal 2003 dovevano dotarsi di Nulla osta di distribuzione, rilasciato da Aams al costruttore, il quale autocertifica per ogni nuova unità la conformità alla legge e alle regole tecniche stabilite con un decreto interdirettoriale (a firma del Direttore Generale di Aams e del Capo della Polizia). La necessità della doppia sottoscrizione del decreto sulle regole tecniche nasce dalla duplice finalità perseguita dal rilascio del Nulla Osta: fiscale, di competenza del Ministero delle Finanze, ma anche di pubblica sicurezza, di competenza del Ministero degli Interni. Le regole così dettate sono state poi notificate per il periodo di stand still previsto dalla direttiva della comunità europea 98/34. Il sistema introdotto permette la prima vera tracciabilità degli apparecchi e un preciso censimento delle aziende operanti nel settore; in pratica si giunge alla prima rilevazione della consistenza del mercato. Il legislatore, che già aveva previsto la possibilità di apparecchi automatici con vincite in denaro, apporta una modifica ulteriore con la successiva legge 326/2003 (Finanziaria 2004), che cambia i parametri di gioco, decreta la fine degli apparecchi di cui alla lettera B del comma 7 del 110 Tulps (sebbene l abrogazione della lettera sarà prevista espressamente dalla successiva 311/2004), e prevede la gestione tramite rete telematica di quelli con vincita in denaro. Questa legge (la Finanziaria 2004) riveste importanza cruciale per il settore, in quanto, affermando con forza il principio che il gioco mediante apparecchi ove è consentita la vincita in denaro è riservato allo Stato, porta al varo l istituzione dei concessionari di rete e trasforma l imposta sugli intrattenimenti (per la raccolta operata tramite apparecchi del comma 6), in prelievo erariale unico. In materia di apparecchi e di documenti autorizzatori si procede quindi nella direzione già tracciata con la previsione di regole tecniche (con decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003 poi modificato da quello emanato il 19 settembre 2005, previa notifica presso le sedi comunitarie) anche per gli apparecchi del comma 6, con una peculiarità: è richiesta la verifica tecnica, spettante ad Aams, della rispondenza degli apparecchi alle regole tecniche stesse e alla legge. Sull attestato di conformità ci sarebbero da sviluppare discussioni molto ampie e profonde, basti pensare ai processi attualmente ancora pendenti (in particolare quello di Venezia) ma si andrebbe oltre l obiettivo di questa ricostruzione: qui basti evidenziare che Aams ha deciso di operare le verifiche degli apparecchi mediante certificazione di prototipi controllati, anche con prove di gioco simulate, effettuate da enti certificatori accreditati presso l Aams stessa tramite apposita convenzione. I costruttori, ottenuta la certificazione del prototipo, possono ottenere per ogni singolo apparecchio conforme il rilascio di Nulla Osta di Distribuzione. Gli apparecchi sono così controllati dalla loro costruzione e l Amministrazione sottopone al vaglio preventivo la loro conformità alla norma: il N.O. alla distribuzione è il documento che permette di inserire nel mercato il prodotto, e per questo motivo in caso di importazione è rilasciato all importatore, sebbene non sia esso stesso il produttore materiale del bene. Le procedure in discorso sono descritte per la prima volta nella circolare 1/coa/2004 che indica le modalità di rilascio del successivo Nulla Osta per la messa in esercizio (che il dm 86/2004, istitutivo del regolamento della rete telematica per la conduzione degli apparecchi di cui al comma 6, obbligherà a volturare dal proprietario dell apparecchio al concessionario prescelto). I contenuti del Dm 86/2004 e della circolare otterranno conferma dalle norme dettate in tema di nulla osta ed efficacia dello stesso con l interpretazione autentica operata dalla Finanziaria 2005 (l. 311/2004). Ma in materia di Nulla Osta di messa in esercizio per gli apparecchi del comma 6 l elemento più rilevante della circolare 1/COA/2004 appare essere quello di una vera e propria variazione in corso d opera: il Nulla osta per la messa in esercizio è rilasciato solo a chi abbia la licenza di cui all art. 86 c. 3 tulps o a chi, autocertificando i requisiti per ottenere la licenza, si impegna a procurarsi la stessa appena in pos- 103 rivista italiana dell automatico dossier normativo

4 rivista italiana dell automatico dossier normativo 2009 dicembre december 104 sesso del Nulla Osta di messa in esercizio. Si tratta di una revisione dell anomalia presente nella norma primaria (che sarà risolta in modo definitivo solo con la Finanziaria 2006). Il Nulla Osta per la messa in esercizio sarà definitivamente rilasciato solo al concessionario di rete, dalla sua istituzione mediante la procedura di selezione (cd. Bando comma 6), ma l apparente illogicità della previsione sarà superata solo quando risulterà chiarito che il soggetto passivo dell imposta preu è proprio il concessionario di rete. Le difficoltà di avvio della gestione della rete e l esperienza operativa sulle procedure amministrative porteranno in breve alla ulteriore modifica della legge di riferimento, a partire dalla più dettagliata previsione delle tipologia di apparecchi e dalle regole tecniche a cui debbono uniformarsi. La l. 266/2005 (Finanziaria 2006) è la chiave di volta della rimodulazione del comparto degli apparecchi: essa introduce la differenziazione di quelli con vincita in denaro tra comma 6 a e comma 6 B (vlt) e stabilisce tra i requisiti tecnici il loro collegamento in rete. La riforma riclassifica anche le caratteristiche per gli apparecchi del comma 7. Ciò ovviamente comporterà la modifica dei decreti interdirettoriali (preliminarmente notificati a Bruxelles). Le modifiche saranno poi apportate con i decreti interdirettoriali 8/11/2005 e 19/09/2006. Sui contenuti della normativa dettata nel 2006, per riferimenti NormatIvI 1 Per ripercorrere cronologicamente l evoluzione normativa degli apparecchi da intrattenimento, gli atti vengono riproposti nella loro forma originaria. Il punto di partenza sono gli articoli 37 e 38 l. 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) che modificano totalmente il regime autorizzatorio e fiscale di settore, introducendo il Nulla Osta per le macchine allora inquadrate nei commi 5 (i c.d. videopoker) e 6 (apparecchi con erogazione diretta del premio), dell art. 110 Tulps, che diventa altresì condizione necessaria per l ottenimento della licenza di cui all art. 86, anch esso modificato dalla presente legge. L art. 38 introduce anche il meccanismo delle schede a deconto che sarà successivamente abolito. 2 Un passaggio importante nell excursus che stiamo svolgendo è costituito dal d.l n. 282 che, a partire dal 1 aprile 2003 attribuisce ad Aams le funzioni di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi. 3 con l art. 22 legge 27 dicembre 2002, n. 289 viene rivoluzionata l impalcatura del 110 Tulps. Elemento di spicco, l introduzione degli apparecchi con vincita in denaro (comma 6), per i quali il collegamento alla rete telematica entro il 31 dicembre 2003 va a sostituire il sistema delle schede a deconto sopra menzionato. Gli apparecchi da intrattenimento ricadono sotto il comma 7, lettere a), b) e c). quanto qui di interesse si sottolinea la definitiva inversione del rapporto tra licenza e Nulla osta: per ottenere rilascio del Nulla osta bisogna essere titolare di licenza. È prevista, in via definitiva, anche per gli apparecchi di cui al comma 7 la procedura di certificazione, mediante verifica di modello prototipale (con unica deroga relativa agli apparecchi prodotti precedentemente al 2003, per i quali vige una moratoria). Nelle successive Finanziarie del 2007 e 2008 sono apportati dei correttivi alla formulazione dell art. 110 Tulps, che pur introducendo elementi interpretativi sulla rilevanza di alcuni singoli elementi tecnici degli apparecchi (esclusione poco chiara degli apparecchi di cui al comma 6 dalla definizione di gioco d azzardo e definizione di cosa sia l abilità in un apparecchio di intrattenimento della lettera A del comma 6) non modificano di fatto la descrizione degli apparecchi e le loro caratteristiche, che ne permettono la seguente classificazione: apparecchi senza vincita in denaro: apparecchi meccanici (c.d. AM): esentati dall obbligo di nulla osta; sottoposti al regime di dichiarazione di installazione sul piano amministrativo e al pagamento dell ISI sul piano fiscale. apparecchi di cui al comma 7 dell art. 110 tulps: sottoposti a certificazione e al rilascio di Nulla Osta 4 A meno di un anno dall introduzione della 289/02 e senza che le nuove macchine a premio abbiano visto la luce, l art. 39 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito il legge dalla l. 326/03 Finanziaria 2004) interviene nuovamente sulla materia, ampliando i parametri dei comma 6 e impedendo ai comma 7b di concedere la ripetizione della partita (con obbligo di conversione in comma 7a o 7c o cessione all estero; in caso contrario essi dovevano essere rottamati entro il 1 maggio 2004). 5 I comma 7b sono poi stati definitivamente aboliti dai commi art.1 legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) 6 L Art. 1 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 modifica il comma 6 art. 110 Tulps creando la dicotomia fra apparecchi comma 6a (Awp) e 6b (VLT). I comma 6a hanno parametri di gioco notevolmente superiori a quelli dei precedenti comma 6 e sono caratterizzati da una serie di accorgimenti tecnici atti a garantirne la massima sicurezza ed inviolabilità, grazie soprattutto all introduzione del sistema di controllo Aams (smart card). Per le VLT si indicano solo i principi generali, demandando a ulteriore decreto tecnico le necessarie specifiche. Modifiche anche per l art. 38 legge 388/02, che equipara gli apparecchi comma 6 e 7 sul piano amministrativo e sanzionatorio. Infine, la modifica dell art. 86 Tulps, che introduce specifiche licen-

5 (di distribuzione e di messa in esercizio); sul piano amministrativo tutte le procedure sono riferite al gestore/proprietario dell apparecchio che è tenuto a dichiararne l installazione (mediante ritiro del Nulla Osta di messa in esercizio); sono fiscalmente sottoposti al pagamento dell ISI; il Nulla Osta è intestato al proprietario dell apparecchio che è soggetto passivo dell imposta ISI. apparecchi con vincita in denaro: ze per produttori, distributori e gestori e amplia al comma 3 lettera c le possibilità di installazione degli apparecchi stessi. Breve ma importantissima la variazione apportata al comma 5 del 110 Tulps dall art.1 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che, in pratica, esclude il configurarsi del reato di gioco d azzardo per gli apparecchi comma 6. 8 Nella Finanziaria 2008 legge 24 dicembre 2007, n. 244 viene finalmente chiarita la componente di abilità richiesta per gli apparecchi comma 6 e abolita la componente di intrattenimento, difficile da interpretare e spesso alla base di azioni di sequestro. A conclusione di questa cronologia, si aprono le sezioni dedicati alle caratteristiche tecniche delle varie tipologie di apparecchi. 9 Per il comma 6 si riporta il decreto Interdirettoriale 19 settembre 2006 a integrazione e modifica del D. Dirett. 4 dicembre 2003 sulle regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi, e la circolare 1/coa/dg/2004 del 26 febbraio emanata a seguito della legge 326/03 per disciplinare le procedure amministrative di gestione degli apparecchi comma 6. comma 6 lett. a: sottoposti certificazione e al rilascio di Nulla Osta (di distribuzione e di messa in esercizio); sul piano amministrativo tutte le procedure sono riferite (secondo regole dettate dalla concessione stessa e da atti di Aams) al Concessionario di rete che si avvale dell opera del gestore/proprietario dell apparecchio che è tenuto a rispettare gli obblighi contrattuali con il concessionario e le previsioni dettate da Aams (decreto terzi raccoglitori). Per questi apparecchi il concessionario è il soggetto che deve garantirne il controllo a fini di pubblica sicurezza (controllo sulla liceità dell offerta di gioco) e di assolvimento dell imposta (Preu), pertanto il Nulla Osta di messa in esercizio è intestato al Concessionario che conduce la rete di gestione degli apparecchi e che è anche il soggetto passivo dell imposta Preu. comma 6 lett. B: di competenza del concessionario in quanto si tratta di apparecchi facenti parte della rete telematica. È in corso di adozione la normativa attuativa della norma e il decreto tecnico, che pur avendo trovato grande spazio nella rivista Automat non è ancora totalmente definito, sicché ogni commento appare in questa sede improponibile. Di certo si tratta di apparecchi che superano l ambito di controllo e di verifica disegnato dal complicato dedalo di regole qui solo sommariamente descritte (con lo scopo di fornire una chiave di lettura delle singole fattispecie) anche perché non avendo un software residente, ma installato su un server remoto, non si può rimanere agganciati alla logica della certificazione dell apparecchio, quanto piuttosto si dovrebbe concentrare l attenzione sulla necessità di un collaudo del sistema telematico del concessionario, non solo relativamente alle modalità di comunicazione (con protocolli standardizzati secondo criteri forniti dalla Sogei come ormai consolidato nelle esperienze pregresse da parte di Aams), ma attraverso una più pregnante attività di verifica diretta sulle modalità di generazione delle vincite e della distribuzione delle stesse da parte del server. Insomma le vlt aprono una stagione nuova nell inquadramento normativo degli apparecchi da gioco, qualora il legislatore dovesse ancora ritenere di poterle considerare a questa stregua. Per il comma 7 si riportano: il decreto direttoriale 8 novembre 2005 che abroga integralmente il decreto 11 marzo 2003; la circolare n. 2/coa/dg/2003 dell 11 aprile 2003 esplicativa del Decreto Interdirettoriale dell 11 marzo, che pur essendo stata superata in alcuni aspetti è importante da tenere a mente in quanto fissa dei principi fondamentali tutt ora validi non solo per quanto riguarda gli apparecchi d intrattenimento ma anche quelli meccanici e elettromeccanici e quelli per il gioco lecito inseriti nell ambito dello spettacolo viaggiante; 13 la circolare aams 2006/13406/giochi/adI del 21 aprile 2006 che, integrando la Circolare n. 1/Giochi/ADI/2006 del 17 febbraio 2006, specifica le modalità della verifica tecnica degli apparecchi comma 7 stabilita dal sopra menzionato Decreto 9 novembre 2005, passaggio necessario per l ottenimento dei nuovi Nulla Osta con sistema Rfid, con conseguente regolarizzazione del parco macchine preesistente. 14 In conclusione, le disposizioni inerenti gli apparecchi AM: l Articolo 14-bis del dpr 640/72, come modificato dall articolo 39 del Dl 269/2003, e il decreto del 7 agosto 2003che stabilisce la 15 base imponibile forfettaria per l applicazione dell imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, e le relative modalità di assolvimento 105 rivista italiana dell automatico dossier normativo

6 rivista italiana dell automatico dossier normativo 2009 dicembre december 106 comma 5 388/00 Apparecchi con abilità e intrattenimento prevalenti sull alea-vincita: ripetizione partita max 10 volte costo partita 1 euro 289/02 Si considerano apparecchi ( ) per il gioco d azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, eslcuse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato 326/03 311/04 riepilogo delle modifiche apportate agli apparecchi da gioco (art. 110 tulps) dalla legge 388/00 266/05 296/06 Si considerano apparecchi ( ) per il gioco d azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6 244/07 comma 6 Apparecchi di abilità che erogano premi in oggettistica di valore non superiore a 10 volte il costo della partita (1 euro max) NewSlot - apparecchi con abilità e intrattenimento prevalenti sull alea - costo partita 50 cent - vincita: 20 volte il costo partita durata partita - durata partita: 10 secondi - ciclo: 7000 p. - % vincita: 90% New Slot - apparecchi dove gli elementi abilità o intrattenimento sono presenti insieme all elemento aleatorio - costo partita 50 cent - vincita: 50 euro - durata partita: 7/13 secondi - ciclo: p. - % vincita: 75% 6a - (New Slot) costo partita 1 euro - vincita: 100 euro: ciclo: p. - % vincita 75% 6B - (VLT) Da disciplinare con decreto Min. Economia-Interni 6a - Le parole gli elementi abilità o intrattenimento sono presenti insieme all elemento aleatorio sono sostituite da: insieme con l elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco comma 7 7a - elettromeccanici di abilità - costo partita 1 euro - vincita: oggetto di val. max 20 volte il costo partita 7B - app. con intrattenimento o abilità prevalenti su alea - costo p. 50 cent. - vincita: ripetizione partita max 10 volte 7c - app. con durata partita variabile in base all abilità del giocatore - costo partita non sup. a 50 cent. 7B - Non possono consentire il prolungamento o ripetizione della partita se non convertiti in altro genere di apparecchio. 7B - abrogata

7 1 art. 37 e 38 l. 23 dicembre 2000, n. 388 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2001) art All articolo 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (d ora in poi identificato in Tulps*), e successive modificazioni dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: la licenza è altresì necessaria per l attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo Nulla osta dell amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l installazione degli stessi nei circoli privati. 3. All articolo 110 del Tulps*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) omissis b) il quarto comma è sostituito dal seguente: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici il gioco d azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato ; c) al quinto comma: 1) dopo le parole: all elemento aleatorio, sono inserite le seguenti: e il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore a un euro ; 2) le parole da: Tali apparecchi fino a finalità di lucro sono sostituite dalle seguenti: Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita e immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino a un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita può essere inferiore a dodici secondi ; d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita ; art l amministrazione finanziaria rilascia il Nulla osta di cui all articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (d ora in poi identificato in Tulps*), come modificato dall articolo 37 della presente legge, previa verifica della documentazione, prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa l installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari di cui all articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché di un dispositivo che garantisca l immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con i Ministeri dell interno e dell industria, del commercio e dell artigianato, che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo. L Amministrazione finanziaria provvede altresì alla predisposizione e alla distribuzione delle schede a deconto e può effettuare il controllo tecnico degli apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli esercizi. In caso di irregolarità, al trasgressore viene revocato il Nulla Osta rilasciato dall Amministrazione finanziaria ed è altresì ritirato il relativo titolo. 2. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui al quinto comma dell articolo 110 Tulps*, come modificato dall articolo 37 della presente legge, non muniti del dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari, previsti dall articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo, è stabilito, per i primi cinque mesi dell anno 2001, un imponibile forfetario medio dell imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire omissis. 4. Decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell articolo 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall articolo 37 della presente legge, devono essere muniti di schede a deconto o strumenti similari, nonché del dispositivo indicato al comma 1 del presente articolo. 5. Per favorire il ricambio del parco macchine da gioco, per l anno 2001 è riconosciuto, in conformità alla disciplina comunitaria, un credito d imposta per la rottamazione degli apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco di abilità a premio di cui al quinto comma dell articolo 110 Tulps*, come modificato dall articolo 37 della presente legge, purché installati entro la data di entrata in vigore della presente legge e non predisposti all installazione delle schede a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo. Il credito d imposta, di ammontare pari a Lire , non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d imposta successivi, per un periodo non superiore a tre anni. Il credito d imposta non è rimborsabile e può essere fatto valere dal soggetto 107 rivista italiana dell automatico dossier normativo

8 rivista italiana dell automatico dossier normativo 2009 dicembre december 108 titolare dell apparecchio rottamato ai fini del versamento dell imposta sugli intrattenimenti, anche in compensazione, dimostrando che per lo stesso apparecchio è stata assolta, per l anno 2000, la relativa imposta sugli intrattenimenti. All onere derivante dalle disposizioni del presente comma, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d imposta di cui al comma 5. 2 d.l n. 282 disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, L. 21 febbraio 2003, n. 27) (omissis) art. 8 (Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi) 1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite all Agenzia delle entrate l amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n dal 1 aprile 2003 le funzioni dell amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sono esercitate dall amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse, emanati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 3 art. 22 legge 27 dicembre 2002, n. 289 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2003) 1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno dell evasione fiscale, la produzione, l importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d intesa con il Ministero dell interno Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, il Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito. 2. l articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Articolo 38 (Nulla Osta rilasciato dall Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). 1. Il Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia Nulla Osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all articolo 110, comma 7 del Tulps*, e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di Nulla Osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall articolo 110, comma 7, del predetto Testo Unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l impiego di dispositivi che impediscono l accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di Nulla Osta, un apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del Nulla Osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del Nulla Osta e la scheda sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione. 2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui

9 al comma 1 prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il Nulla Osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l appartenenza a una delle tipologie di cui all articolo 110, comma 7, del Tulps*, e successive modificazioni. 3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all articolo 110, comma 6, del Tulps*, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l articolo 110, comma 6, del predetto Testo Unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono l immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l impiego di dispositivi che impediscono l accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, a un apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall importatore in relazione all apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l effettuazione della verifica tecnica. 4. Il Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia Nulla Osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all articolo 110, comma 6, del citato Tulps*, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di Nulla Osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di Nulla Osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del Nulla Osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del Nulla Osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione. 5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il Nulla Osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del Nulla Osta del produttore o dell importatore a essi relativo. 6. Il Nulla Osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del Nulla Osta di cui al terzo comma dell articolo 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 7. omissis. 8. omissis. 3. l articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: omissis. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. 6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali. 7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presen- 109 rivista italiana dell automatico dossier normativo

10 rivista italiana dell automatico dossier normativo 2009 dicembre december 110 te lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1 gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; c) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in funzione dell abilità del giocatore e il costo della singola partita non è superiore a 50 centesimi di euro. 4 art.39 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito il legge dalla l. 326/03 Finanziaria 2004) - disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici 6. Al comma 6 dell articolo 110 del Tulps*, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la durata di ciascuna partita» sono sostituite dalle seguenti: «la durata della partita»; le parole: «non è inferiore a dieci secondi» sono sostituite dalle seguenti: «è compresa tra sette e tredici secondi»; le parole: «a venti volte il costo della singola partita» sono sostituite dalle seguenti: «a 50 euro»; le parole: «7.000 partite» sono sostituite dalle seguenti: « partite»; le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento». 7. Il termine del 1 gennaio 2004, di cui all articolo 110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del Tulps*, e successive modificazioni, è prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è stato rilasciato il Nulla osta di cui all articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1 gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il Nulla Osta di cui al periodo precedente, e dal 1 maggio 2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto Nulla Osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del Tulps*: a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi Nulla Osta perdono efficacia; c) all autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori Nulla Osta per un periodo di cinque anni. 5 commi art.1 legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 495. All articolo 110, comma 7, del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1º gennaio e 1º maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorché non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita. 6 art. 1 legge 23 dicembre 2005, n. 266 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2006) 525. Il comma 6 dell articolo 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in

11 presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell interno, da adottare ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera» All articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7» All articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni» Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: a) gli apparecchi di cui all articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge; 534. Il terzo comma dell articolo 86 del Testo Unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l attività di produzione o di importazione; b) per l attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all articolo 88 ovvero per l installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati». 7 art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007). (definizione degli apparecchi per il gioco d azzardo) 85. All articolo 110, comma 5, del Testo Unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato sono aggiunte le seguenti: e gli apparecchi di cui al comma 6. 8 legge 24 dicembre 2007, n. 244 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2008) All articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a): 1) dopo le parole: «quelli che,» sono inserite le seguenti: «dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e»; 2) le parole: «gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all elemento aleatorio» sono sostituite dalle seguenti: «insieme con l elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco»; b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) con provvedimento del Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)» Le disposizioni di cui al comma 282 si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1º gennaio rivista italiana dell automatico dossier normativo

12 rivista italiana dell automatico dossier normativo 2009 dicembre december 112 caratteristiche degli apparecchi comma 6a 9 decreto Interdirettoriale 19 settembre 2006 (ad integrazione e modifica del d. dirett. 4 dicembre 2003 sulle regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all art. 110, comma 6 del tulps (omissis) CAPO I requisiti degli apparecchi 1. Ciascun apparecchio di gioco è individuato dai codici identificativi memorizzati nei contatori di cui all Allegato A, paragrafo 1, lettera a); tali codici sono visualizzati su video o display, a ogni accensione e per almeno dieci secondi. 2. Ciascun apparecchio di gioco dispone di una sola scheda di gioco nella quale risiedono tutti i componenti hardware e software necessari al suo funzionamento. La scheda di gioco è costituita da un unità fisica ovvero, in alternativa, da unità fisiche separate, ma strettamente connesse, sulle quali sono realizzate le funzioni di gioco, le funzioni di memorizzazione dei contatori, le interfacce e il protocollo di comunicazione. La scheda di gioco comprende anche l apposito alloggiamento nel quale è collocato il dispositivo di controllo di Aams. 2-bis. La scheda di gioco è inserita dal produttore della scheda stessa, unitamente al dispositivo di controllo di Aams, in un contenitore metallico (o di altri materiali equivalenti), munito di: a) sigilli o etichette anti-effrazione; b) dispositivi in grado di comunicare alla scheda di gioco la tentata manomissione e di attivare un allarme acustico o luminoso in caso di apertura del contenitore stesso; c) aperture per consentire il solo collegamento ai dispositivi che costituiscono l apparecchio di gioco; d) apertura per consentire il collegamento alla rete telematica di Aams, attraverso un interfaccia fisica seriale di tipo RS232 con connettore DB9 femmina, rispondente a standard internazionali. 3. Ciascun apparecchio di gioco può funzionare unicamente se collegato alla rete telematica di Aams, si attiva con l introduzione di moneta nella divisa corrente (euro) e prevede un costo, per ciascuna partita, non superiore a 1 euro. L apparecchio di gioco è munito, inoltre, di meccanismi o dispositivi, i quali, in ogni caso: a) accettano esclusivamente moneta fino ad un valore massimo di due euro; b) rendono il resto, a richiesta del giocatore, nel caso di introduzione di importi superiori al costo della partita; c) impediscono l introduzione di ulteriore moneta nel corso di una partita e, comunque, fino all esaurimento dell importo precedentemente immesso; d) impediscono l introduzione di moneta qualora i depositi di riserva per l erogazione delle vincite o per la restituzione del resto non dispongano di moneta sufficiente. 4. Il gioco si basa su modalità nelle quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti, nell ambito della durata della partita, insieme all elemento aleatorio; non può essere riprodotto il gioco del poker o le sue regole fondamentali. 5. La durata della partita non può essere inferiore a 4 secondi. 6. Gli apparecchi di gioco computano le vincite, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di partite. Le vincite erogate: a) non possono risultare inferiori al 75 per cento delle somme giocate in ciascun ciclo complessivo di partite; b) sono distribuite esclusivamente in moneta a richiesta del giocatore ovvero, automaticamente, al raggiungimento dell importo equivalente alla vincita massima; c) non possono risultare superiori a cento euro. 6-bis. Gli apparecchi di gioco consentono a ciascun giocatore di definire un limite di importo da giocare ovvero un tempo massimo di utilizzo, da visualizzare su video o display durante l esecuzione di ciascuna partita. Al completo esaurimento del limite di importo o di tempo prefissati dal giocatore, è visualizzato un apposito messaggio. 6-ter. Gli apparecchi di gioco sono muniti di soluzioni tecniche in grado di visualizzare su video o display secondo le modalità indicate nel protocollo di comunicazione, appositi messaggi e avvisi finalizzati alla promozione del gioco responsabile, trasmessi dalla rete telematica di Aams ovvero dal dispositivo di controllo di Aams. I messaggi sono registrati nel contatore di cui all Allegato A, paragrafo 1, lettera o). 7. Gli apparecchi di gioco sono muniti di dispositivi che garantiscono, sotto qualsiasi forma, l inalterabilità dei contatori e l immodificabilità delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento nonché di computo e di erogazione delle vincite. In particolare: a) le eventuali interfacce, comprese le porte di comunicazione, presenti nella scheda di gioco e non utilizzate, sono rimosse a cura del produttore della scheda di gioco stessa ovvero rese inaccessibili, prima dell inserimento della scheda nell apposito contenitore di cui al comma 2-bis; b) i collegamenti tra il contenitore della scheda di

13 gioco e gli altri dispositivi che costituiscono l apparecchio di gioco, compresa la connessione alla porta seriale, sono predisposti dal produttore o importatore che, dopo averne verificato il regolare funzionamento, provvede ad isolarli, unitamente al contenitore della scheda di gioco, mediante una copertura di materiale metallico (o di altri materiali equivalenti), idonea ad impedire ogni modifica ai collegamenti stessi. Tale copertura, fissata alla struttura dell apparecchio di gioco, è dotata di un apposito dispositivo, eventualmente collegato a quello di cui al comma 2-bis, lettera b), in grado di comunicare alla scheda di gioco la tentata manomissione; c) gli apparati di inserimento e di erogazione delle monete dispongono di specifici dispositivi di immodificabilità, costituiti da programmi software in grado di comunicare alla scheda di gioco i malfunzionamenti e le manomissioni, ovvero, in alternativa, da apposite soluzioni tecniche che impediscono l accesso agli apparati stessi e che ne rendono evidente la manomissione, anche solo tentata; d) le memorie dei dati, comprese quelle relative agli eventi di cui all Allegato A, paragrafo 1, lettera h) e agli interventi di manutenzione, di cui al medesimo Allegato, paragrafo 1, lettera l), sono preservate in caso di interruzione della corrente elettrica, consentendo, al termine di tale evento, il ripristino dei programmi e delle informazioni nello stato antecedente nonché la loro registrazione nei medesimi contatori; e) l accesso a ciascun componente hardware e software dell apparecchio di gioco può avvenire esclusivamente in modo controllato, mediante soluzioni tecniche che garantiscono: i. diversi livelli di autorizzazione, in relazione al motivo per il quale l accesso viene eseguito e al soggetto autorizzato che lo effettua; ii. la registrazione dei tentativi di accesso da parte di soggetti non autorizzati; f) i componenti dell apparecchio di gioco non utilizzati dal software di gioco e tecnicamente non eliminabili dispongono di meccanismi che impediscono l accesso ed il loro utilizzo. 8. Gli apparecchi di gioco sono dotati di soluzioni tecniche che: a) bloccano il funzionamento dell apparecchio di gioco, rendendone impossibile l utilizzo da parte dei giocatori, attraverso modalità quali il blocco elettromeccanico o solo meccanico del funzionamento o il blocco dei dispositivi di inserimento della moneta e garantendo, in ogni caso, il funzionamento del protocollo di comunicazione: i. antecedentemente alla prima installazione presso un esercizio dotato di apparati idonei al collegamento alla rete telematica di Aams; ii. in caso di manomissione; iii. in presenza di uno specifico comando di blocco trasmesso dalla rete telematica di Aams ovvero dal dispositivo di controllo di Aams; b) indicano al giocatore la situazione di blocco anche temporaneo, mediante appositi messaggi da visualizzare su video o display a ogni tentativo di avvio della partita per almeno cinque secondi; c) consentono la registrazione degli eventi nell apposito contatore di cui all Allegato A, paragrafo 1, lettera h) e la loro immediata comunicazione al dispositivo di controllo di Aams. 8-bis. Gli apparecchi di gioco sono dotati di soluzioni tecniche che consentono la registrazione degli interventi di manutenzione nell apposito contatore di cui all Allegato A, paragrafo 1, lettera l) e la loro immediata comunicazione al dispositivo di controllo di Aams. 9. Per ciascun apparecchio di gioco è predisposto e conservato, congiuntamente alla scheda esplicativa di cui al comma 12, il registro sul quale sono annotati gli interventi di manutenzione, riportando, per ognuno di essi, l oggetto dell intervento, la data di effettuazione ed i dati identificativi di colui che lo ha effettuato. La manutenzione è effettuata: a) dal produttore della scheda di gioco, per qualsiasi intervento sulla scheda stessa; b) dal produttore o importatore ovvero da soggetti specializzati da questi incaricati per gli interventi che interessano gli altri dispositivi dell apparecchio di gioco. 9-bis. I nominativi dei soggetti di cui al comma 9 sono preventivamente comunicati ad Aams. 10. I dati identificativi e di funzionamento degli apparecchi di gioco sono registrati in appositi contatori, ciascuno con specifiche caratteristiche indicate nell Allegato A, paragrafo bis. Gli apparecchi di gioco possono consentire il gioco in contemporanea tra più giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente connesse tra loro, una delle quali può assumere una funzione di controllo; ciascuna postazione possiede i requisiti di cui al presente articolo. 11. Esternamente a ciascun apparecchio di gioco sono esposti, in modo visibile e in lingua italiana, il costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonché il divieto di utilizzo ai minori di anni Per ogni modello di apparecchio di gioco, i produttori od importatori predispongono la scheda esplicativa, redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che elettronico (Cd o Dvd), i cui contenuti minimi sono indicati nell Allegato A, paragrafo bis. Ai fini delle verifiche di cui all articolo 8, i produttori o importatori allegano a ciascuna scheda esplicativa di cui al comma 12, la documentazione tecnica redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che elettronico (Cd o Dvd), i cui contenuti minimi sono indicati nell Allegato A, paragrafo ter. Per gli apparecchi di gioco di cui al comma 10-bis, la scheda esplicativa di cui al comma 12 e la documentazione tecnica di cui al comma 12-bis sono prodotte in modo da evidenziare le caratteristiche di ciascuna postazione di gioco e di quella che assume le eventuali funzioni di controllo. 3. Protocollo di comunicazione. 1. Il protocollo di comunicazione, che risiede nella scheda di gioco, contiene le regole di gestione e di accesso alle informazioni registrate nella scheda stessa, sulle quali si basa il colloquio con il dispositivo di controllo di Aams ovvero con la rete telematica di Aams. 2. Le specifiche funzionali ed i requisiti per la codifica del software del protocollo di comunicazione di cui al comma 1 sono riportati in Allegato A, paragrafo 4. (omissis) 113 rivista italiana dell automatico dossier normativo

14 rivista italiana dell automatico dossier normativo 2009 dicembre december circolare N 1/coa/dg/2004 del 26 febbraio 2004 apparecchi di cui all art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (tulps) premessa L art. 39, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha riordinato la disciplina degli apparecchi con vincite in denaro ex art. 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps, introdotta dall art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni. Con la presente circolare sono disciplinate le procedure amministrative di gestione degli apparecchi in argomento. 1. certificazione di conformità L art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni, dispone che i produttori e gli importatori degli apparecchi in commento presentino ad Aams un esemplare di modello degli apparecchi che essi intendono produrre od importare al fine di ottenere la relativa certificazione di conformità alle regole tecniche di produzione e di funzionamento. Al riguardo, Aams ha adottato d intesa con il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell interno il decreto 4 dicembre 2003 concernente le specifiche di produzione nonché le regole per la verifica tecnica di conformità degli apparecchi in questione. Per le attività di verifica tecnica, Aams ha stipulato apposite convenzioni con taluni organismi di certificazione ed ispezione, in possesso dei requisiti di cui all art. 7 del richiamato decreto 4 dicembre L elenco di tali organismi è disponibile sul sito internet dell Amministrazione. Ciò premesso, il produttore/importatore che intenda produrre o importare gli apparecchi in oggetto è tenuto a sottoporre i relativi esemplari di modello a verifica tecnica presso uno degli organismi summenzionati, dandone, nel contempo, comunicazione alla Direzione generale di Aams mediante l invio del modulo rvc (allegato 1). La procedura fin qui descritta costituisce il presupposto formale ed essenziale per l avvio dell iter amministrativo volto alla certificazione della conformità dell esemplare di modello alle prescrizioni legislative e regolamentari e, quindi, al successivo rilascio dei nulla osta di distribuzione per tutti gli apparecchi prodotti o importati conformemente al modello certificato. È necessario chiarire, in via preliminare, che l esemplare di modello sottoposto a verifica tecnica di conformità deve, obbligatoriamente, prevedere un costo unico e predeterminato della partita. Ciò vuol dire che tutti gli apparecchi prodotti od importati in conformità al modello approvato devono recare il medesimo costo fisso per ogni singola partita. Il produttore/importatore è tenuto a indicare, inoltre, per ogni esemplare di modello sottoposto a verifica, la denominazione commerciale nonché la sigla alfanumerica assegnata al medesimo esemplare prototipale. L organismo di certificazione ed ispezione, a sua volta, a conclusione delle attività di verifica previste sia dal decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003 che dalla convenzione sottoscritta, è tenuto ad inoltrare alla Direzione generale di Aams il modulo ev (allegato 2), concernente l esito della verifica tecnica di conformità, unitamente alla prevista, dettagliata relazione contenente le metodologie utilizzate per le verifiche stesse ed i risultati analitici di ciascuna prova effettuata. A conclusione della verifica tecnica con esito positivo, Aams trasmette al produttore/importatore il certificato di conformità contenente anche il codice modello assegnato all esemplare sottoposto a verifica. Tale codice dovrà essere indicato nel modello di richiesta del Nulla Osta di distribuzione da parte del produttore/importatore medesimo. Coerentemente con quanto disposto dall art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e dall art. 1, comma 4, lettere a) e b), del già citato decreto 4 dicembre 2003, i soggetti tenuti alla presentazione del modello prototipale per la verifica di conformità sono i produttori/importatori degli apparecchi in argomento. Al riguardo, le aziende produttrici con sede o rappresentanza stabile in Italia sono tenute a presentare direttamente il predetto esemplare di modello e ad esse può essere rilasciato il certificato di conformità, in caso di esito positivo della verifica tecnica. Il produttore estero, viceversa, può adottare una duplice soluzione: può presentare direttamente il modello di cui sopra, come nel caso del produttore nazionale, ovvero può avvalersi di un importatore con sede stabile in Italia. In quest ultimo caso è l importatore a presentare l esemplare di modello per la verifica di conformità ed a questi può essere rilasciato il relativo certificato. 2. Nulla osta di distribuzione (rilasciato al produttore/importatore) L art. 38, comma 4, della legge n. 388 del 2000 dispone che, al fine di poter distribuire gli apparecchi sul territorio nazionale, il produttore/importatore deve richiedere ad Aams e, quindi, all Ispettorato compartimentale nel cui ambito territoriale è la propria sede legale, i Nulla Osta di distribuzione. Tale richiesta, effettuata mediante il modulo 1-c6 (allegato 3), costituisce autocertificazione di conformità degli apparecchi, prodotti od importati, rispetto all esemplare di modello certificato. La richiesta di cui sopra deve essere, altresì, corredata da un supporto magnetico o Cd-Rom contenente l elenco dettagliato degli apparecchi per i quali è fatta istanza di Nulla Osta, realizzato con le modalità definite nel citato modulo 1-c6. Per la compilazione del suddetto elenco analitico i produttori/importatori potranno utilizzare, per evidenti motivi di omogeneità ed economicità, l applicazione informatica disponibile gratuitamente sul sito internet dell Amministrazione. L Ispettorato compartimentale competente per territorio, ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede all inserimento dei relativi dati nel sistema informatico centrale. Una volta riscontrata la coerenza di

15 tutti gli elementi acquisiti, per ogni apparecchio è rilasciato, a cura dello stesso Ufficio competente, il Nulla Osta di distribuzione il quale, oltre a contenere il codice modello di cui al certificato di conformità, fornisce anche il codice identificativo da visualizzare su video o display dell apparecchio medesimo (art. 2, comma 1, del decreto 4 dicembre 2003). In relazione a quanto precedentemente chiarito in merito ai soggetti che sono tenuti a presentare l esemplare di modello nonché alla certificazione di conformità, può verificarsi che il Nulla Osta di distribuzione sia richiesto da un soggetto diverso da quello al quale è stato rilasciato il certificato di conformità ; come nel caso di un produttore estero. In tale ipotesi il soggetto richiedente il Nulla Osta di distribuzione è necessariamente un importatore con sede stabile in Italia, il quale deve allegare alla richiesta di nulla osta una copia autenticata del certificato di conformità dell esemplare di modello rilasciato al produttore estero. Nel caso, invece, di produttore nazionale od importatore che operi una trasformazione d azienda in un momento successivo all acquisizione del certificato di conformità, i Nulla Osta di distribuzione potrebbero essere richiesti da un soggetto giuridico diverso da quello al quale è stato rilasciato il predetto certificato. In questo caso, così come in altre situazioni analoghe (cessione o fusione d azienda, cessione di brevetto, ecc.), il nuovo soggetto, all atto della richiesta del Nulla Osta di distribuzione, è tenuto a produrre all Ufficio competente tutta la necessaria documentazione per il rilascio dei Nulla Osta in questione. Così come disposto dall art. 38 della predetta legge n. 388 del 2000, la richiesta del Nulla Osta di distribuzione è effettuata dal produttore/importatore indicando un numero predeterminato di apparecchi, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo. A tal fine, il produttore/importatore assegna ad ogni apparecchio, mediante l applicazione informatica disponibile per la compilazione dell elenco analitico, un numero seriale identificativo univoco nell ambito dell intera produzione relativa a ciascun modello. Inoltre, così come disposto dal citato art. 38, comma 4, nonché dall art. 2, comma 9, del decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, i produttori/importatori devono consegnare ai cessionari degli apparecchi una copia del nulla osta di distribuzione, autenticata secondo le norme vigenti, per ogni singolo apparecchio ceduto, unitamente alla scheda esplicativa ed al registro delle manutenzioni straordinarie di cui gli stessi produttori/importatori sono responsabili. 3. Nulla osta per la messa in esercizio (rilasciato al gestore) I gestori degli apparecchi in argomento sono tenuti ad inoltrare al competente Ispettorato la richiesta di Nulla Osta per la messa in esercizio mediante il modulo 2-c6 (allegato 4). Anche in questo caso, così come per la richiesta del Nulla Osta di distribuzione, il soggetto richiedente è tenuto a corredare il predetto modulo con un apposito supporto magnetico o CD-ROM contenente l elenco analitico degli apparecchi per i quali è richiesto il Nulla Osta per la messa in esercizio, utilizzando l applicazione informatica gratuitamente disponibile sul sito internet dell Amministrazione. Il predetto modulo 2-c6 deve essere, altresì, corredato della copia del Mod. F24 attestante l avvenuto, integrale pagamento della prima rata relativa all acconto dell imposta, di cui al successivo paragrafo 4, per tutti gli apparecchi per cui si richiede il Nulla Osta. Unitamente alla richiesta del Nulla Osta in questione, il gestore è tenuto ad autocertificare il possesso della licenza di polizia di cui all art. 86, comma 3, del Tulps ovvero, ove non ne sia in possesso, di non trovarsi in alcuna delle situazioni sotto elencate: aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non avere ottenuto la riabilitazione; essere sottoposto all ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all autorità e di non poter provare la propria buona condotta; essere stato destinatario, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione che impedisce il rilascio di licenza o autorizzazione di polizia e di commercio ai sensi dell art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni. In sede di controllo delle predette autocertificazioni, i competenti Uffici: nel caso di possesso di licenza ex art. 86, comma 3, del Tulps, effettueranno controlli presso le competenti autorità al fine di verificare l effettiva sussistenza della licenza; nel caso contrario, controlleranno - con le modalità già in uso la veridicità delle dichiarazioni. Gli Uffici competenti provvederanno a revocare i nulla osta nel momento in cui riscontrino la mancanza, in tutto o in parte, dei requisiti di cui alle richiamate autocertificazioni. In tal caso, gli Uffici procederanno a intimare ai gestori, cui è stato revocato il predetto Nulla Osta, di disinstallare gli apparecchi e di comunicarne la successiva destinazione avvalendosi della modulistica a ciò predisposta (cessione, custodia in magazzino, ecc.). 115 rivista italiana dell automatico dossier normativo

16 rivista italiana dell automatico dossier normativo 2009 dicembre december 116 Analogamente gli Uffici procederanno nel caso di sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti autocertificati. Giova rammentare che, in caso di revoca di un nulla osta per il venir meno della licenza di polizia ex art. 86, comma 3, del Tulps ovvero di uno o più dei requisiti richiesti per il rilascio della medesima licenza, gli Uffici procederanno alla revoca di tutti i Nulla Osta di messa in esercizio precedentemente rilasciati allo stesso soggetto per apparecchi e congegni da divertimento di cui all art. 110, commi 6 e 7, del Tulps. Si rammenta, ancora, che, ai sensi dell art. 39, comma 7, lett. c) del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, non potranno essere rilasciati, per un periodo pari a cinque anni, nulla osta per la messa in esercizio per apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all art. 110, commi 6 e 7, nei confronti di un soggetto che non abbia proceduto alla demolizione, cessione all estero o conversione, ove tecnicamente possibile, di un apparecchio o congegno di cui all art. 110, comma 7, lett. b) del Tulps. Si sottolinea, infine, che copia del Nulla Osta di distribuzione, copia del Nulla Osta per la messa in esercizio e copia della scheda esplicativa devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico. 4. assolvimento degli obblighi fiscali relativi al prelievo erariale unico (Preu) Come disposto dall art. 39, comma 13, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, agli apparecchi in oggetto si applica un prelievo erariale unico (Preu) fissato in misura del 13,5% delle somme giocate. Per l anno in corso, fino al momento del collegamento in rete, il gestore è tenuto a corrispondere al momento della richiesta del Nulla Osta per la messa in esercizio un acconto d imposta da versare con le modalità di cui al decreto direttoriale di Aams del 30 dicembre 2003, utilizzando il Mod. F24 codice tributo In particolare, per gli apparecchi installati dal 1 gennaio al 31 maggio 2004, l acconto è pari a complessivi 4.200,00 euro (quattromiladuecento/00) suddiviso in due rate: la prima, pari a 1.000,00 euro (mille/00), da corrispondersi contestualmente alla richiesta del nulla osta per la messa in esercizio ; la seconda, pari a 3.200,00 euro (tremiladuecento/00), da corrispondersi antecedentemente al collegamento in rete. Viceversa, per gli apparecchi installati dal 1 giugno al 31 ottobre 2004, l acconto è pari a complessivi 2.700,00 euro (duemilasettecento/00) suddiviso sempre in due rate: la prima, pari a 1.000,00 euro (mille/00), da corrispondersi contestualmente alla richiesta del Nulla Osta per la messa in esercizio ; la seconda, pari a 1.700,00 euro (millesettecento/00), da corrispondersi antecedentemente al collegamento in rete. 5. dichiarazione d installazione Il gestore, ottenuto dal competente Ufficio il Nulla Osta per la messa in esercizio dell apparecchio, è tenuto a far pervenire al medesimo Ufficio, contestualmente all installazione, la dichiarazione di cui al modulo 3-c6 (allegato 5), contenente l indicazione del luogo e della data di avvenuta installazione. Si sottolinea l importanza della trasmissione del modulo 3-c6 contestualmente all installazione, in quanto, in caso contrario, gli apparecchi per i quali è stato rilasciato il Nulla Osta per la messa in esercizio, si intenderanno non installati, non funzionanti e, come tali, irregolari ove non siano custoditi nel magazzino del gestore. Al riguardo, si rende noto che la comunicazione di cui al predetto modulo deve essere corredata da un elenco analitico degli apparecchi installati, la cui applicazione informatica è disponibile gratuitamente sul sito internet dell Amministrazione. Parimenti, i cambi di ubicazione degli apparecchi devono essere comunicati, nello stesso giorno in cui vengono effettuati, utilizzando l apposita applicazione informatica, anch essa disponibile sul sito Aams. È esclusa, al riguardo, ogni altra forma di comunicazione dei cambi di ubicazione. A tale proposito, nel ribadire l inderogabile esigenza di Aams di conoscere tempestivamente l esatta collocazione di tali apparecchi presso gli esercizi commerciali, il gestore è tenuto a procedere alla comunicazione di cui sopra utilizzando l apposito Codice PIN rilasciato dall Amministrazione. Nel caso in cui il soggetto interessato non fosse ancora in possesso del suddetto codice, il medesimo sarà rilasciato dal competente Ispettorato al momento della consegna dei Nulla Osta per la messa in esercizio. 6. gestione degli apparecchi installati Per le attività concernenti la gestione degli apparecchi già muniti di Nulla Osta per la messa in esercizio, devono essere utilizzati i moduli sotto indicati, per ciascuna delle fattispecie ivi rappresentate. modulo 4-c6 = Dichiarazione di cessione o acquisto tra gestori. (allegato 6). modulo 5-c6 = Dichiarazione di rimozione di apparecchi da demolire per qualsiasi causa (allegato 7). modulo 6-c6 = Dichiarazione di titolarità degli apparecchi e congegni per il gioco lecito conseguente a modifiche societarie (allegato 8). modulo 7-c6 = Dichiarazione di cessione all estero (allegato 9). Limitatamente alla procedura prevista per i moduli 4-c6 e 6-c6, il soggetto richiedente i nuovi Nulla Osta per la messa in esercizio degli apparecchi di cui all art.110, comma 6, del Tulps, dovrà presentare al competente Ispettorato il modulo 2-c6, già indicato al paragrafo 3, previsto per il rilascio dei Nulla Osta medesimi.

17 11 caratteristiche degli apparecchi comma 7a e 7c decreto direttoriale 8 novembre 2005 (abroga integralmente il decreto 11 marzo 2003) (omissis) CAPO I regole tecniche di produzione articolo 2 Requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all art. 110, comma 7, lettera a) del Tulps 1. Gli apparecchi di cui al presente articolo: a) prevedono il funzionamento con modalità elettromeccaniche attraverso la presenza di componenti elettroniche che azionano dispositivi meccanici indispensabili per l esecuzione del gioco; la sola presenza di dispositivi utilizzati dal giocatore per interagire con l apparecchio (pulsanti, joystick, ecc.) nonché quelli di erogazione dei premi non qualifica l apparecchio come elettromeccanico; b) sono privi di video e di altri strumenti per visualizzare immagini inerenti al gioco; c) sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, inerenti alle fasi di gioco; d) si basano su modalità di gioco tramite le quali il giocatore esprime la sua abilità; e) sono attivabili unicamente con l introduzione di monete metalliche di valore prefissato non superiore ad un euro per ciascuna partita; f) distribuiscono, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita tramite dispositivi di erogazione, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica contenuti all interno dell apparecchio di gioco e visibili dal giocatore, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie; g) non consentono l accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per prolungamenti o ripetizioni di partite ovvero usufruibili in partite successive; h) prevedono meccanismi i quali rendano impossibile l alterazione, sotto qualsiasi forma, delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l impiego di dispositivi che impediscano l accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate; i) non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai comandi a disposizione del giocatore, per l effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l andamento del gioco stesso, il relativo punteggio e l erogazione dei premi; j) devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l inalterabilità, posizionato all esterno dell apparecchio o, in alternativa, all interno in modo visibile dall esterno; k) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 4 e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi: a) il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali; b) giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d azzardo di cui all art. 110, comma 5 del Tulps o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali; c) giochi di contenuto ritenuto osceno o violento. articolo 3 Requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all art. 110, comma 7, lettera c) del Tulps 1. Gli apparecchi di cui al presente articolo, il cui costo per partita può essere superiore a 0,50 euro: a) dispongono di una scheda di gioco; b) prevedono modalità di gioco basate esclusivamente sulla abilità del giocatore; c) possono consentire il gioco in contemporanea tra più giocatori attraverso apparecchi multipostazione; d) possono prevedere dispositivi periferici utilizzabili dal giocatore per interagire con l apparecchio; e) sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, atti a visualizzare fasi di gioco; f) non prevedono la distribuzione di premi o l erogazione di vincite di qualsiasi natura; g) non consentono la ripetizione della partita né l accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per ripetizione di partite ovvero usufruibili in partite successive; h) prevedono meccanismi i quali rendano impossibile la modifica, eseguita in modo non conforme a quanto previsto all articolo 4, comma 1, lettera i), delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l impiego di dispositivi che impediscano l accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate; i) possono prevedere meccanismi per l aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche, da effettuare con le modalità descritte nella scheda esplicativa di cui all articolo 4, comma 1, lettera i), subordinatamente all esecuzione, con esito positivo, della verifica di cui all articolo 7, comma 2, in tutti i casi in cui si modifichi il codice eseguibile del software di gioco; j) non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai comandi a disposizione del giocatore, per l effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l andamento del gioco stesso ed il relativo punteggio; k) devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di carat- 117 rivista italiana dell automatico dossier normativo

18 rivista italiana dell automatico dossier normativo 2009 dicembre december 118 teristiche che assicurino l inalterabilità, posizionato all esterno dell apparecchio o, in alternativa, all interno in modo visibile dall esterno; l) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 4 e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi: a) il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali; b) giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d azzardo di cui all art. 110, comma 5 del Tulps che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali; c) giochi contenenti immagini o altri contenuti ritenuti osceni o violenti. articolo 4 Scheda esplicativa 1. Per ogni modello di apparecchio, i produttori o gli importatori predispongono, sia in formato cartaceo che elettronico (Cd o Dvd), la scheda esplicativa riportante le caratteristiche tecniche, nella quale sono contenuti: a) il nome commerciale del modello di apparecchio nonché del gioco o dei giochi in esso contenuti; b) i dati identificativi del produttore o dell importatore; c) gli estremi della certificazione di conformità dell esemplare sottoposto a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito; d) le regole che governano il gioco o i giochi con la descrizione analitica e fotografica delle diverse fasi in cui si articola la sequenza del gioco o dei giochi e, per gli apparecchi di cui all art. 110, comma 7, lettera a) del Tulps, le relative modalità di vincita dei premi; e) per gli apparecchi di cui all art. 3, comma 1, lett. c), la descrizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di gioco e di interazione tra i giocatori, compresi gli eventuali collegamenti in rete previsti; f) le caratteristiche esterne dell apparecchio, inclusa una foto a colori di formato non inferiore a cm. 13x18; g) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell apparecchio, delle modalità di funzionamento e, per gli apparecchi di cui all art. 110, comma 7, lettera a), del Tulps, delle modalità di distribuzione dei premi; h) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi previsti a garanzia dell immodificabilità nonché di quelli di segnalazione della manomissione; i) per gli apparecchi di cui all articolo 110, comma 7, lettera c) del Tulps, la descrizione tecnica dei meccanismi prescelti per l aggiornamento delle memorie elettroniche e per la registrazione, anche informatizzata, delle operazioni eventualmente eseguite a distanza; j) lo schema elettrico dell apparecchio, comprensivo anche delle periferiche di gioco nonché dei dispositivi e dei meccanismi previsti a garanzia dell immodificabilità e di segnalazione della manomissione; k) i certificati di sicurezza esigibili (marchiatura CE). articolo 5 Registro delle manutenzioni 1. Per ciascun apparecchio di cui al presente decreto deve essere predisposto e conservato il registro delle manutenzioni, unitamente alla scheda esplicativa in formato cartaceo. 2. Per gli apparecchi di cui all articolo 110, comma 7, lettera c) del Tulps, gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti a distanza possono essere annotati dal produttore od importatore sul registro, anche informatizzato, di cui all articolo 4, comma 1, lettera i). 3. Il registro delle manutenzioni deve riportare l elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, evidenziando, per ciascuno: a) l apparecchio e l oggetto dell intervento; b) le parti ed i dispositivi interessati; c) la data di effettuazione; d) i dati identificativi del soggetto che ha operato l intervento. articolo 6 Informazioni al pubblico 1. Esternamente a ciascun apparecchio di cui al presente decreto devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana: a) il costo della partita; b) le regole del gioco; c) l età minima del giocatore, consigliata per l utilizzo del gioco. 12 CAPO II omissis circolare n. 2/coa/dg/2003 [11 aprile 2003] esplicativa del decreto interdirettoriale sulle regole tecniche per gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all art. 110, comma 7, del tulps a. decreto interdirettoriale dell 11 marzo 2003 sulle regole tecniche per gli apparecchi e congegni di cui all art. 110, comma 7, lettere a), b) e c). Con l adozione del Decreto interdirettoriale dell 11 marzo u.s. (nel prosieguo indicato come Decreto) è stata data attuazione al disposto legislativo contenuto nell art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per quanto riguarda l individuazione delle regole tecniche cui debbono conformarsi gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all art. 110, comma 7, del Tulps. Tali regole perseguono, in particolare, le seguenti finalità: permettere la tracciabilità dell apparecchio o congegno con l attribuzione, per ognuno di essi, di un codice identificativo univoco alfanumerico, registrato nella costituenda banca dati gestita dall Amministrazione, che verrà rilasciato con la procedura di seguito indicata;

19 definire i requisiti specifici per la produzione e l importazione degli apparecchi e congegni in argomento; dotare gli apparecchi e congegni della scheda esplicativa che riporta la descrizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi. Ciò premesso, si richiama l attenzione, in particolare, sui seguenti punti contenuti nel Decreto: attivazione di ogni singola partita con l introduzione di monete metalliche per un valore non eccedente il costo unitario della partita stessa, relativamente agli apparecchi di cui al predetto art. 110, comma 7, lettere a) e b) del Tulps; divieto, previsto dall art. 7, comma 2, dell impiego di meccanismi esterni, diversi da quelli descritti nell apposita scheda esplicativa, al fine di non alterare lo sviluppo del gioco e la regolarità del risultato. Per quanto riguarda le procedure inerenti alla richiesta del prescritto Nulla Osta, da parte dei produttori ed importatori per la distribuzione e, successivamente, da parte dei gestori per la messa in esercizio degli apparecchi e congegni classificabili tra le tipologie previste dall art. 110, comma 7, del Tulps, l applicazione del decreto pone l esigenza di ridefinire la relativa modulistica (allegati da 1 a 5 da utilizzare a partire dalla data di emissione della presente circolare). Si ritiene utile ribadire quanto già indicato nella precedente circolare n. 1/COA/DG/2003 del 12/02/2003, circa la necessità di presentare o far pervenire la richiesta di Nulla Osta agli Ispettorati compartimentali di Aams nel cui ambito territoriale vi è la sede legale del produttore importatore/gestore ovvero, nel caso di persone fisiche, il relativo domicilio fiscale. Gli Ispettorati compartimentali, acquisita la richiesta di nulla osta da parte dei produttori o importatori, unitamente al supporto magnetico contenente l elenco degli apparecchi e congegni dichiarati (allegato 1), provvedono al relativo inoltro, per via telematica, al sistema centrale di gestione dell Amministrazione, allocato presso Sogei. Riscontrata la corretta ed esaustiva compilazione della richiesta e la sua coerenza con gli elementi analitici forniti dai soggetti richiedenti, ciascun Ispettorato rilascia il nulla osta per ogni singolo apparecchio, contenente, tra l altro, il codice identificativo che lo contraddistingue in modo permanente. I gestori, a loro volta, inoltrano la richiesta di nulla osta secondo il modello predisposto dall Amministrazione (allegato 2) avvalendosi, per la formazione del supporto magnetico contenente l elenco analitico degli apparecchi e congegni, di un apposito programma disponibile sul sito internet dell Amministrazione ( Per gli apparecchi e congegni di cui all art. 110, comma 7, lettere a), b) e c) del Tulps, installati anteriormente al 1 gennaio 2003, il codice identificativo, rilasciato con il relativo Nulla Osta, dev essere apposto direttamente dal gestore su ogni singolo apparecchio o congegno, nonché sulle eventuali periferiche di gioco, secondo le modalità di cui all art. 9 del decreto, vale a dire mediante una targhetta le cui caratteristiche di sicurezza devono rispondere ai requisiti di immodificabilità, inalterabilità ed intrasferibilità. Per quanto riguarda, invece, gli apparecchi e congegni prodotti o importati dal 1 gennaio 2003, il codice identificativo, rilasciato dall Amministrazione con l apposito nulla osta, dev essere apposto dai produttori od importatori su ciascun apparecchio o congegno e sulle eventuali periferiche di gioco, mediante targhette aventi le caratteristiche di sicurezza sopra evidenziate. Qualora ricorra la necessità di sostituire una o più periferiche di gioco di un singolo apparecchio o congegno, le nuove periferiche devono essere corredate da analoghe targhette riportanti lo stesso codice identificativo della periferica sostituita. Limitatamente agli apparecchi o congegni di cui al comma 7, lett. c), per i quali è consentito sostituire i programmi o le schede elettroniche che determinano le modalità di gioco, i produttori e gli importatori devono esplicitamente indicare, nella scheda esplicativa di cui all art. 10 del decreto, i programmi e le schede elettroniche che possono essere installate nell apparecchio. Nel caso d impiego di ulteriori programmi o schede, il produttore o l importatore deve aggiornare la scheda esplicativa dell apparecchio interessato con l individuazione delle nuove schede o programmi di cui s intende dotare l apparecchio. Si precisa, altresì, che il gestore, ottenuto dal competente Ispettorato compartimentale il nulla osta per la messa in esercizio dell apparecchio o congegno, deve far pervenire allo stesso Ufficio, tempestivamente e comunque entro lo stesso mese in cui è stata effettuata la prima installazione, la dichiarazione (allegato 3) concernente l indicazione del luogo e della data di avvenuta installazione. Le eventuali successive variazioni relative alle ubicazioni degli apparecchi e congegni in questione, devono essere comunicate dai gestori mediante un apposita procedura telematica, disponibile sul sito dell Amministrazione ( Nei casi di cessione degli apparecchi e congegni, i gestori interessati alle operazioni di trasferimento della proprietà sottoscrivono un apposita dichiarazione utilizzando il modello a tal fine predisposto (allegato 4). Il modello in questione dev essere compilato separatamente dai gestori nell ambito delle rispettive posizioni di acquirente o cedente e, quindi, inviato agli 119 rivista italiana dell automatico dossier normativo

20 rivista italiana dell automatico dossier normativo 2009 dicembre december 120 Ispettorati compartimentali nella cui competenza territoriale si trovano le sedi legali dei dichiaranti. Per ciascun apparecchio o congegno, il gestore cedente deve consegnare, insieme allo stesso, copia del nulla osta per la distribuzione rilasciato al produttore, il nulla osta per la messa in esercizio, la scheda esplicativa ed il registro delle manutenzioni. Il gestore acquirente, a sua volta, riconsegna all Ispettorato compartimentale, nel cui ambito territoriale vi è la propria sede, il vecchio nulla osta per la messa in esercizio dell apparecchio o congegno e ne riceve uno nuovo, a lui intestato, riportante sempre lo stesso codice identificativo. Qualora l apparecchio debba essere rimosso o perché non più utilizzabile, in quanto ha esaurito il suo ciclo di vita, ovvero per l impossibilità tecnica di una sua riconversione, dal 1 gennaio 2004, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall art. 110, comma 7, lett. b) penultimo periodo, il gestore deve dichiarare all Ispettorato competente, con l apposito modello (allegato 5), la data di rimozione, riconsegnando il relativo Nulla Osta. Gli apparecchi rimossi in quanto non tecnicamente riconvertibili non possono in alcun modo essere riutilizzati nell ambito del territorio nazionale. Nel caso, invece, si verificasse una modifica della ragione sociale ovvero una vicenda societaria straordinaria quale, a titolo esemplificativo, la trasformazione, la fusione o la scissione in capo ad una società che gestisce apparecchi da divertimento ed intrattenimento, i nuovi aventi titolo devono presentare, all Ispettorato competente per territorio, un apposita dichiarazione (allegato 6) dalla quale risulti la variazione della titolarità degli apparecchi. Si precisa, da ultimo, che la copia del nulla osta rilasciato al produttore od all importatore, l originale del nulla osta rilasciato al gestore nonché la scheda esplicativa devono sempre accompagnare fisicamente l apparecchio o congegno cui si riferiscono (ovviamente anche nei passaggi di proprietà e/o di possesso). B. disciplina degli apparecchi meccanici o elettromeccanici Tra gli apparecchi meccanici od elettromeccanici di cui all art. 14-bis, comma 5, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 640, nel testo sostituito dall art. 22, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ricompresi, ancorché a mero titolo esemplificativo, i seguenti tipi: bigliardi e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il mero prolungamento dell intrattenimento ( flipper, bigliardini, gioco al gettone azionato da ruspe, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il mero prolungamento dell intrattenimento ( calciobalilla e apparecchi similari); attrazioni per bambini con congegno a vibrazione tipo kiddie rides, attivabili a moneta o gettone. Dal punto di vista della collocazione tipologica prevista dalla legge n. 289 del 2002, evidentemente gli apparecchi meccanici od elettromeccanici, così come sopra evidenziati, non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell art. 110 del Tulps e, pertanto, non sono soggetti al regime autorizzatorio previsto per i medesimi (Nulla Osta). Per quanto attiene alla disciplina fiscale degli apparecchi in questione, è in corso di predisposizione il previsto decreto ministeriale modificativo della base imponibile forfettaria per l anno in corso. c. disciplina degli apparecchi per il gioco lecito inseriti nell ambito dello spettacolo viaggiante La legge 27 dicembre 2002, n. 289, all art. 22, ha, altresì, disciplinato gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento per il gioco lecito utilizzati nell ambito dello spettacolo viaggiante. Al riguardo, il primo periodo del comma 5 del predetto articolo prevede l assoggettamento degli apparecchi per il gioco lecito, così come definiti dalla legge in commento ossia quelli di cui ai commi 6 e 7 dell art. 110 del Tulps al regime autorizzatorio previsto dagli art. 86 e 110 del Tulps, nonché a quello fiscale di cui all art. 14-bis del Dpr 26 ottobre 1972, n L art. 5-bis della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, modificando il comma 5 della legge 289 del 2002, ha esplicitamente escluso dall applicazione del regime autorizzatorio e fiscale prima citato tre particolari categorie di attrazioni, rispettivamente riferite a: gioco al gettone azionato a mano gioco al gettone azionato da ruspe pesca verticale di abilità purché già installati, nell ambito dello spettacolo viaggiante, al 31 dicembre Pertanto, per quanto riguarda gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonché le attrazioni utilizzate nell ambito dello spettacolo viaggiante, si configurano i seguenti diversi regimi. apparecchi per il gioco lecito di cui all art. 22, comma 5 1 periodo della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni: si applicano le disposizioni di cui all art. 110

Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (Stralcio) Art. 1 (Omissis) 525. Il comma 6 dell articolo 110 del

Dettagli

R.D. 773 del 18/06/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza -

R.D. 773 del 18/06/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 773 del 18/06/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Art. 110. 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica

Dettagli

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SALA GIOCHI AI SENSI DELL ART. 86 DEL T.U.L.P.S.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SALA GIOCHI AI SENSI DELL ART. 86 DEL T.U.L.P.S. BOLLO AL COMUNE DI FOLIGNO SERVIZIO COMMERCIO E P.A. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SALA GIOCHI AI SENSI DELL ART. 86 DEL T.U.L.P.S. Il sottoscritto Cognome. Nome Data di nascita /../.. Luogo di nascita...

Dettagli

Note Esplicative. n) T.U.L.P.S., il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18

Note Esplicative. n) T.U.L.P.S., il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 Note Esplicative Di seguito vengono riportate brevi note esplicative sulle attività connesse all esercizio e all utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 lettera a), art. 110 T.U.L.P.S. Ai soli fini

Dettagli

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE. Ord. n. 10 Data, 26 febbraio 2010 IL SINDACO

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE. Ord. n. 10 Data, 26 febbraio 2010 IL SINDACO COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO VIA ROMA N. 46 33037 PASIAN DI PRATO - TEL. 0432/645953 FAX 0432/645918 E-MAIL: segreteria@comune.pasiandiprato.ud.it Ord. n.

Dettagli

Tipologia degli esercizi Numero massimo degli apparecchi installabili

Tipologia degli esercizi Numero massimo degli apparecchi installabili Informativa E.P. CITTÀ DI TORINO DIVISIONE COMMERCIO SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO Con questo scritto il Settore intende fornire le informazioni essenziali che riguardano l installazione di

Dettagli

1) VIDEOGIOCHI denuncia entro il 21 marzo 2003. 2) INTERVENTI A FAVORE DELL IMPRENDITORIA FEMMINILE - proroga al 15.4.2003

1) VIDEOGIOCHI denuncia entro il 21 marzo 2003. 2) INTERVENTI A FAVORE DELL IMPRENDITORIA FEMMINILE - proroga al 15.4.2003 Anno XXXII n. 6 Chieti 15.3.2003-1 - S O M M A R I O: 1) VIDEOGIOCHI denuncia entro il 21 marzo 2003 2) INTERVENTI A FAVORE DELL IMPRENDITORIA FEMMINILE - proroga al 15.4.2003 3) TELEMACO PAY certificati

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

COMUNE DI PAOLA. ( Provincia Di Cosenza ) GIOCHI LECITI ALL INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI SPECIFICA DEI GIOCHI

COMUNE DI PAOLA. ( Provincia Di Cosenza ) GIOCHI LECITI ALL INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI SPECIFICA DEI GIOCHI COMUNE DI PAOLA ( Provincia Di Cosenza ) SETTORE N. 7 UFFICIO : Attività Economiche e Produttive ( Piazza IV Novembre,22 ) tel. 0982 582860 fax 0982582397 PEC : qsarpa@comune.paola.cs.it legislazione di

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Ministero dell economia e delle finanze

Ministero dell economia e delle finanze Prot. N. 12983/Giochi/GAD Ministero dell economia e delle finanze AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO IL DIRETTORE GENERALE Modalità di calcolo e di versamento dell imposta unica sui giochi

Dettagli

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco. Ministero dell Economia e delle Finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato DIREZIONE GENERALE Direzione per i giochi Ufficio 11 - Bingo Roma, 17 giugno 2011 AI CONCESSIONARI DEL GIOCO A DISTANZA

Dettagli

POLIZIA DI STATO Questura di Udine. Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell Immigrazione

POLIZIA DI STATO Questura di Udine. Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell Immigrazione POLIZIA DI STATO Questura di Udine Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell Immigrazione Norme principali di riferimento in materia di scommesse e gioco Testo Unico delle Leggi di Pubblica

Dettagli

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' GIOCHI LECITI

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' GIOCHI LECITI DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' GIOCHI LECITI AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI TORTONA Oggetto: Denuncia inizio attivitá per INSTALLAZIONE di: Il sottoscritto apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Prot. n. 1034/CGV Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi,

Dettagli

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 10 19.03.2014 Contabilità e fiscalità delle sale slot Categoria: Imprese Sottocategoria: Varie Anche quest anno è tornata puntuale la scadenza del 17.03

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Ministero dell economia e delle finanze AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Ministero dell economia e delle finanze AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO Prot. n. 2009/ 47010 /giochi/sco Ministero dell economia e delle finanze AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO IL DIRETTORE GENERALE Visto l'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Dettagli

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' DI GIOCHI LECITI

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' DI GIOCHI LECITI MOD. DIA1 DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' DI GIOCHI LECITI (art. 19, L. 241/1990; art. 86 110 T.U.L.P.S.). da presentare in 2 esemplari: ( 1 originale per il comune e 1 copia per il dichiarante, sulla quale

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione

Dettagli

DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%)

DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%) DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%) GUIDA ALL APPLICAZIONE DEL DECRETO 83/2012 ART. 11 CONVERTITO CON LEGGE 7 AGOSTO 2012 N 134 (SETTEMBRE 2012) Indice: 1. INTRODUZIONE...2 2. TESTO DISPOSIZIONE: ARTICOLO

Dettagli

[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società [ ] Proprietario/comproprietario [ ] Affittuario [ ] Presidente [ ]

[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società [ ] Proprietario/comproprietario [ ] Affittuario [ ] Presidente [ ] Al COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI (Provincia di Brindisi) Servizio SUAP DISTRIBUZIONE E GESTIONE DI GIOCHI Segnalazione Certificata Inizio Attività NUOVA APERTURA TRASFERIMENTO DI SEDE (allegare vecchia

Dettagli

COMUNE DI PAOLA ( Provincia di Cosenza )

COMUNE DI PAOLA ( Provincia di Cosenza ) COMUNE DI PAOLA ( Provincia di Cosenza ) SETTORE N. 7 UFFICIO : Attività Economiche e Produttive ( Piazza IV Novembre,22 ) tel. 0982 582860 fax 0982582397 SALA GIOCHI legislazione di riferimento : Legge

Dettagli

Comune di Villa guardia

Comune di Villa guardia Comune di Villa guardia UFFICIO COMMERCIO Informativa agli esercenti per l installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito. Con questo scritto l Ufficio intende fornire le informazioni essenziali

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio

Dettagli

Il/La sottoscritto nato/a a il e residente a in via n. codice fiscale

Il/La sottoscritto nato/a a il e residente a in via n. codice fiscale AL COMUNE DI VILLA GUARDIA UFFICIO COMMERCIO Oggetto: Denuncia, ai sensi delle legge 241/90, di inizio di attività per detenere e far funzionare in pubblico esercizio apparecchi e congegni automatici,

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE Prot. 2010/ 43745 /Giochi Ltt INDIZIONE E MODALITÀ TECNICHE DI SVOLGIMENTO DELLA LOTTERIA AD ESTRAZIONE ISTANTANEA CON PARTECIPAZIONE A DISTANZA DENOMINATA RISULTATO FINALE ON LINE IL DIRETTORE GENERALE

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER APERTURA DI SALA GIOCHI (Art. 49 - L. 122/2010 - articoli 86-88 e 110 del T.U.L.P.S.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER APERTURA DI SALA GIOCHI (Art. 49 - L. 122/2010 - articoli 86-88 e 110 del T.U.L.P.S. da presentare in duplice copia SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER APERTURA DI SALA GIOCHI (Art. 49 - L. 122/2010 - articoli 86-88 e 110 del T.U.L.P.S.) Al COMUNE di VILLANOVA D ASTI (AT) Il

Dettagli

INDIZIONE E MODALITÀ TECNICHE DI SVOLGIMENTO DELLA LOTTERIA AD ESTRAZIONE ISTANTANEA CON PARTECIPAZIONE A DISTANZA DENOMINATA LA FORTUNA GIRA ON LINE

INDIZIONE E MODALITÀ TECNICHE DI SVOLGIMENTO DELLA LOTTERIA AD ESTRAZIONE ISTANTANEA CON PARTECIPAZIONE A DISTANZA DENOMINATA LA FORTUNA GIRA ON LINE Prot. 2007/ /Giochi Ltt IL DIRETTORE GENERALE INDIZIONE E MODALITÀ TECNICHE DI SVOLGIMENTO DELLA LOTTERIA AD ESTRAZIONE ISTANTANEA CON PARTECIPAZIONE A DISTANZA DENOMINATA LA FORTUNA GIRA ON LINE Visto

Dettagli

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e sentita la Banca d Italia - contiene le istruzioni operative

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell economia e delle finanze Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di

Dettagli

SCIA EX ART. 86 TULPS per l installazione di apparecchi per il gioco lecito (presentare in duplice copia)

SCIA EX ART. 86 TULPS per l installazione di apparecchi per il gioco lecito (presentare in duplice copia) ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE DEL COMUNE DI erseguito S.C.I.A. per l installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all articolo 110, commi 6 e 7 in

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che a partire dal 01.06.2013

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

SCIA per apparecchi e congegni per il gioco lecito -

SCIA per apparecchi e congegni per il gioco lecito - ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PROFUTTIVE del Comune di CORTONA Piazza della Repubblica n. 13 52044 CORTONA da presentare in duplice copia OGGETTO: Avvio installazione apparecchi e congegni per il gioco

Dettagli

RISOLUZIONE N. 141/E

RISOLUZIONE N. 141/E RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO RISOLUZIONE N. 314/E Roma, 05 novembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: IVA. - Svolgimento in forma associata di funzioni e servizi da parte di enti locali. - Decreto del Presidente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO RISOLUZIONE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico

Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le forme della pubblicità degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

Nomenclatore unico delle definizioni

Nomenclatore unico delle definizioni PROCEDURA DI SELEZIONE PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI DI CUI ALL ARTICOLO 1-BIS, DEL DECRETO LEGGE 25 SETTEMBRE 2008, N. 149 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono: Fattura elettronica: caratteristiche e vantaggi La legge per tutti.it Stefano Veltri Il recente decreto sviluppo ha modificato la disciplina sulla fattura elettronica, allo scopo di favorirne la diffusione.

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 3 LUGLIO 2014 326/2014/R/GAS MODALITÀ PER IL RIMBORSO, AI GESTORI USCENTI, DEGLI IMPORTI RELATIVI AL CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 -

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016-1 1. Introduzione: organizzazione e funzioni del Comune. Con l approvazione del presente Programma Triennale della Trasparenza e dell

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

dei cosiddetti ambienti dedicati

dei cosiddetti ambienti dedicati In risposta ad una richiesta di Sapar e con una propria circolare del 7 settembre l Amministrazione ha chiarito i vari dubbi interpretativi sugli ambienti dedicati introdotti dal Decreto del 22 gennaio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 marzo 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 articolo 49, comma 10 Imposta di bollo su assegni bancari o postali

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1226 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO Disposizioni per il

Dettagli

SUAP I GELSI DEI COMUNI DI ALZATE BRIANZA, ANZANO DEL PARCO, ALSERIO, BRENNA, LURAGO D ERBA, MERONE E MONGUZZO

SUAP I GELSI DEI COMUNI DI ALZATE BRIANZA, ANZANO DEL PARCO, ALSERIO, BRENNA, LURAGO D ERBA, MERONE E MONGUZZO SUAP I GELSI DEI COMUNI DI ALZATE BRIANZA, ANZANO DEL PARCO, ALSERIO, BRENNA, LURAGO D ERBA, MERONE E MONGUZZO Piazza Municipio n. 1 22040 ALZATE BRIANZA (CO) Tel. 031/6349306 031/6349323 031/6349322 -

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio

Dettagli

Il sottoscritto. nato a il nazionalità. Cod.Fisc. residente in. Via n. C.A.P. Tel. Cell. Codice fiscale/partita IVA. Con sede nel Comune di Provincia

Il sottoscritto. nato a il nazionalità. Cod.Fisc. residente in. Via n. C.A.P. Tel. Cell. Codice fiscale/partita IVA. Con sede nel Comune di Provincia da presentarsi all'ufficio Protocollo 30 giorni prima dell'inizio dell'attività DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' PER INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI E APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: N. 2008/31934 Disposizioni integrative del provvedimento del 19 gennaio 2007 in attuazione dell art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come modificato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza

COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER L APERTURA E L ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI O CONGEGNI DA TRATTENIMENTO Approvato con delibera consiliare n. 4 del

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 100/E

RISOLUZIONE N. 100/E RISOLUZIONE N. 100/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 04 agosto 2006 OGGETTO: Interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Deducibilità fiscale degli ammortamenti dei beni materiali

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

Agli Uffici delle dogane TUTTI

Agli Uffici delle dogane TUTTI Roma, 08 ottobre 2014 Protocollo: Rif.: Allegati: 93641/RU Oggetto: Alle Direzioni Regionali, Interregionali ed Interprovinciale di Bolzano e Trento TUTTE Agli Uffici delle dogane TUTTI Regime speciale

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Individuazione dei costi ai fini del calcolo dei contributi per la pubblicazione delle testate in formato digitale ai sensi dell articolo 3, comma 5 del

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

Prot. 2011/ 9351 /Giochi Ltt

Prot. 2011/ 9351 /Giochi Ltt Prot. 2011/ 9351 /Giochi Ltt INDIZIONE E MODALITÀ TECNICHE DI SVOLGIMENTO DELLA LOTTERIA AD ESTRAZIONE ISTANTANEA CON PARTECIPAZIONE A DISTANZA DENOMINATA LE CARTE GIAPPONESI ON LINE IL DIRETTORE GENERALE

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli