1. Il Danno Extracontrattuale: danno patrimoniale e danno morale.

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1 TECNICHE DI ACCERTAMENTO E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA Relatore: dott. Raffaele D AMORA giudice del Tribunale di Firenze SOMMARIO: 1. Il Danno Extracontrattuale: danno patrimoniale e danno morale. 2. Da un sistema bipolare ad un sistema tripolare del risarcimento del danno alla persona. 3. Accertamento del danno biologico e della ridotta capacità produttiva: la C.T.U. medico-legale. 3-bis. Il controllo del Giudice sulla C.T.U. e sul C.T.U.. 4. La personalizzazione nell accertamento del danno biologico. 5. La liquidazione del danno biologico. 6. Danno biologico e nuovi danni alla persona. 7. Proposta di quesiti al C.T.U. medico-legale. 8. Sentenza standard risarcimento danni. 9. Tabelle fiorentine di liquidazione del danno biologico. 1. Il Danno Extracontrattuale: danno patrimoniale e danno morale. L art c.c. sancisce la risarcibilità del danno ingiusto ovvero di quel danno verificatosi contra ius (lesione di una posizione giuridica attiva, qualificabile come diritto assoluto ma anche come diritto di credito) e non iure, in assenza, cioé, di cause di giustificazione. Le disposizioni che regolano il risarcimento del danno extracontrattuale sono contenute in solo 7 articoli: nell art. 2056, che concerne la valutazione del danno e che a sua volta richiama gli artt. 1223, 1226, 1227 sull inadempimento contrattuale; nell art relativo ai danni permanenti; nell art sul risarcimento in forma specifica e nell art sul risarcimento del danno non patrimoniale. Ora, poiché la prassi ha reso desueto il risarcimento in forma specifica (art. 2058), le fonti normative alle quale deve farsi riferimento per il risarcimento del danno aquiliano sono gli artt. 1223, 1226, 1227 e A) Il Danno Patrimoniale Trova il suo fondamento nell art c.c. e si definisce come una diminuzione del patrimonio, leso dalla altrui condotta, direttamente nella sua consistenza anche per effetto delle spese sostenute dal danneggiato per la ricostituzione delle cose sulle quali ha avuto incidenza la causa dannosa, ovvero indirettamente con la perdita o riduzione del reddito o con il venir meno di una attesa di guadagno (così Cass. civ., 12 aprile 1984 n. 2368). Dunque il danno patrimoniale comprende due distinte ipotesi: quella della perdita subìta o danno emergente (che si verifica per spese sostenute o per perdita di beni o situazioni vantaggiose di cui il danneggiato già godeva prima dell evento generatore di danno) e quella del mancato guadagno o lucro cessante (per assenza di acquisizioni di beni o vantaggi che il danneggiato avrebbe conseguito se non fosse intervenuto l evento generatore di danno e sempre che la diminuzione non sia meramente ipotetica, ma basata su ragionevole e fondata previsione). Sia la perdita che il mancato guadagno devono essere ex art c.c. conseguenza immediata e diretta dell illecito ovvero ad esso collegati mediante uno stretto rapporto di causa ad effetto.

2 Una volta che sia stata dimostrata l esistenza del danno, l art (richiamato dal 2056) ne consente la liquidazione equitativa (che può conglobare in sé anche la rivalutazione monetaria e gli interessi) ove esso non possa essere determinato nel suo preciso ammontare. Applicabile alle obbligazioni extracontrattuali in virtù del richiamo operato dall art. 2056, è la norma di cui all art c.c. che prevede due distinte ipotesi: se il danneggiato ha concorso con sua colpa a causare il danno, il risarcimento è diminuito in relazione e proporzione alla gravità di detta colpa e alla entità delle conseguenze che ne sono derivate (1 comma); se il danneggiato non si è comportato con la dovuta diligenza e ha in tal modo aggravato il danno, il risarcimento non è dovuto per quei danni che potevano essere evitati (2 comma). Nel primo caso il comportamento del danneggiato interviene e rileva nella fase eziologica del danno e contribuisce al suo verificarsi, sicché esso dovrà essere imputato tanto al danneggiante che al danneggiato, nel secondo interviene nella fase successiva quando l evento costitutivo del danno si è già verificato ed interrompe la sequenza degli effetti che derivano dal fatto illecito determinando l insorgere di una nuova sequenza rispetto alla quale il comportamento del danneggiato si presenta come fattore causale esclusivo. Il secondo comma dell art. 1227, dunque, impone al danneggiato di non limitarsi alla mera inerzia ma gli fa obbligo di una condotta positiva, ancorché non eccedente la ordinaria diligenza. B) Il Danno Morale Il dolore fisico e la sofferenza morale, come gli affanni che l illecito provoca sono tutti danni irrisarcibili di per sé in quanto non eliminabili né suscettibili di valutazione economica, per cui quando si parla di risarcimento del danno morale o non patrimoniale si usa una espressione atecnica. Le somme corrisposte a tale titolo, infatti, non rappresentano un equivalente pecuniario (cioè un risarcimento in senso proprio), ma una indennità sostitutiva diretta a compensare in qualche modo il danneggiato delle sofferenze subite. Stabilisce l art c.c. che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, casi che sono esclusivamente quelli in cui il fatto illecito assume le connotazioni del reato (185, comma 2, c.p.), con esclusione, dunque, di tutte quelle ipotesi (molteplici nella prassi giurisprudenziale: artt. 2047/2054 c.c.) in cui il fatto viene imputato al danneggiante a titolo di responsabilità presunta. Le ripetute impugnazioni per illegittimità costituzionale dell art c.c. non sono valse a far cadere la norma. La Consulta ha affermato che il sistema non riconosce la incondizionata risarcibilità del danno non patrimoniale, per poi limitarne la tutela giudiziaria alla sola ipotesi in cui il fatto costituisca reato; al contrario, la norma di cui all art riconosce l esistenza del diritto risarcitorio solo nel caso previsto dalla legge ovvero quando il fatto generatore del danno costituisca reato. Premesso che, tuttavia, non si richiede che la qualificazione dell illecito come reato si traduca in una pronuncia del giudice penale (potendo il relativo accertamento essere operato in sede civile), deve rammentarsi che legittimato a richiedere la liquidazione del danno morale è la vittima dell illecito costituente reato e, nel caso di omicidio, i suoi congiunti. La liquidazione di un danno siffatto sfugge, per sua natura, a qualsiasi analitica valutazione, restando affidato agli apprezzamenti equitativi e discrezionali del giudice. Per evitare arbitrii, tuttavia, sarà necessario adeguare il risarcimento alla gravità dell illecito e alla entità del dolore inflitto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Nella ipotesi di morte della vittima del reato assume rilievo pregnante l intensità del vincolo parentale ed affettivo che univa il congiunto alla vittima. Deve ora darsi conto dello strappo operato dalla sentenza 372/1994 della Consulta alla tradizionale configurazione del danno morale, come sopra delineata.

3 La Corte, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale degli artt e 2059 c.c. sollevata dal Tribunale di Firenze in ordine al risarcimento del danno mortale, ha affermato che il danno alla integrità psico-fisica del parente sopravvissuto appare positivamente riconosciuto come coerente col nostro ordinamento giuridico, trattandosi di un diverso ed eventuale aspetto del danno morale. La Consulta, dunque, ha fatto salva la legittimità costituzionale dell art c.c. reinterpretandolo in maniera tale da modificarne in modo sostanziale le connotazioni tradizionali o, quantomeno, quelle delineate dalla precedente sentenza della Consulta n. 184/1986. Quest ultima, come è noto, aveva limitato la nozione di danno non patrimoniale alla sola figura del danno morale subiettivo, inteso come danno morale che si risolve nella sofferenza fisica o psichica della persona offesa dal reato ( transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ). Tale impostazione (condivisa anche con pronuncia recentissima dalla Cassazione: cfr sentenza n del 18 febbraio-25 novembre 1994) non era rimasta isolata nella stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, essendo stata replicata anche di recente con sentenza 17 febbraio 1994, n. 37 ove si ribadisce che il danno morale è il momentaneo, tendenzialmente transeunte turbamento psicologico distinto dal danno alla salute psichica, quale figura specifica del danno c.d. biologico, che si verifica quando si determinino alterazioni della psiche tali da incidere negativamente sulle normali attitudini del soggetto. Al contrario, a distanza di pochi mesi la Corte dell ottobre 1994, con una clamorosa diversità di impostazione sistematica, ne delinea una nozione allargata e certamente discutibile. Senza tralasciare i riflessi della pronuncia sui confini fra danno morale e danno alla salute, già spesso evanescenti nella giurisprudenza di merito, deve osservarsi che ove si ritenga che il riferimento dell art al danno prescinda da possibili rinvii e quindi dalla stessa iniuria, l interpretazione della Consulta conterrebbe in sé i germi di una dilatazione, oltre che del danno risarcibile come danno morale, anche dei soggetti legittimati alla richiesta risarcitoria. Ciò, per altro, con la grave incongruenza sistematica secondo la quale mentre, ai sensi della clausola generale di cui all art. 2043, le vittime secondarie devono dimostrare l ingiustizia del danno nei loro confronti, un tale filtro, per esse, non opererebbe alla luce dell art All interno, poi, di questa stessa norma, si verrebbe a creare un vero e proprio paradosso nel confronto fra la tutela della vittima primaria, ristretta dal presupposto di una ingiustizia tipizzata, e quella della vittima secondaria non subordinata alla prova di alcun interesse leso. È, comunque, da credere che, superato l incidente di percorso, la Consulta rientrerà nella precedente e tradizionale impostazione del danno morale. 2. Da un sistema bipolare ad un sistema tripolare del risarcimento del danno alla persona. La diarchia sopra rammentata fra danno patrimoniale e danno non patrimoniale ha costituito per lungo tempo l angusto alveo entro il quale ha dovuto, volente o nolente, adattarsi il risarcimento del danno alla persona: una visione schematica e riduttiva che la giurisprudenza ha tentato di forzare con qualche successo attraverso l individuazione di quelle figure intermedie che sono state il danno estetico e quello alla vita di relazione, oggi tendenzialmente estinte almeno quali autonome voci di danno. Come sappiamo, qualsiasi lesione determina di necessità un processo morboso nell organismo umano di durata variabile e che, sotto il profilo medico legale, viene detto malattia. Essa può concludersi con la piena guarigione, cioè con la completa cessazione di ogni stato di alterazione, oppure con una guarigione clinica che lascia, tuttavia, dei postumi consolidati. Il periodo di malattia integra gli estremi della inabilità temporanea, mentre la situazione di esistenza di postumi consolidati rappresenta la invalidità permanente.

4 Il primo profilo risarcitorio non creava e non crea sostanziali problemi, oltre quelli ormai superati e relativi al risarcimento del danno subito da soggetti portatori di reddito figurativo (casalinga) e alla pretesa del lavoratore dipendente di conseguire il relativo risarcimento senza provare di aver perduto in tutto o in parte, in conseguenza del sinistro, la retribuzione o altri emolumenti, materia che costituì oggetto del noto révirement della S.C. (Cass. 11 luglio 1978 n. 3507; Cass. 11 gennaio 1986 n. 119; Cass. 28 novembre 1988 n. 6403), con la conseguente introduzione della problematica relativa alla lesione del credito del datore di lavoro. Il danno da inabilità temporanea viene liquidato secondo i criteri stabiliti dall art. 4 l. 28 febbraio 1977 n. 39 (disciplina da ritenersi dettata anche per il caso in cui non sia stata esperita l azione diretta ai sensi dell art. 18 L. 990/69, al fine di evitare l assurda conseguenza di sottoporre il risarcimento del danno, stante la cumulabilità delle due azioni nel medesimo giudizio, a due regimi diversi quanto al calcolo del quantum debeatur ). Più complessi i problemi posti dalla liquidazione del danno da invalidità permanente, storicamente parametrato sulla nozione di invalidità lavorativa generica, istituto operante, ma in modo ormai inadeguato (perché modellato su un tipo di lavoro agricolo ed industriale tutto basato sulla forza fisica, da tempo non più attuale), nel sistema dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L invalidità lavorativa generica in tema di responsabilità civile si è venuta identificando non con l attitudine a svolgere un lavoro manuale medio, ma con la attitudine a svolgere qualsiasi lavoro o un astratto lavoro medio e ha assolto la sua funzione di ristorare, sia pure in misura forfettizzata, il danno da lucro cessante, ritenuto sussistente anche a prescindere da una perdita o riduzione di reddito effettivamente accertata. Tale danno veniva liquidato con la tradizionale formula (ancor oggi utilizzabile, ma con parametri diversi, per quantificare il danno da ridotta capacità produttiva): reddito (accertato ex art. 4 L. 39/77) x coefficiente relativo all età (R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403) x % invalidità scarto vita fisica/vita lavorativa. In una zona grigia, a metà strada fra patrimonialità e non patrimonialità, si collocavano, come si è detto, il danno alla vita di relazione figura pure di creazione giurisprudenziale diretta, nella vera sostanza, a colmare i vuoti risarcitori del danno morale nelle ipotesi di responsabilità presunta ed il danno estetico. In questo quadro si inserisce il fondamentale intervento della Consulta di cui alla sentenza del 26 luglio 1979 n. 88, che a torto è stato considerato come recettivo di quella nozione di danno biologico che aveva alle sue spalle una ventennale elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, ma soprattutto medico-legale, inteso come riduzione della validità del soggetto e come parametro idoneo a condurre ad una liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente che prescindesse dalle approssimazioni inerenti alla nozione di incapacità lavorativa generica e fosse idoneo a superare le storture risarcitorie dei c.c. d.d. casi Gennarino o dell uomo senza valore. Senza nulla togliere alla validità di tali approcci, che oggi hanno trovato la loro definitiva sistemazione nella sostituzione della nozione di invalidità lavorativa generica con quella di lesione della integrità psicosomatica, va detto che il valore ed il senso dell intervento della Corte Costituzionale era ben altro (introduzione di un tertium genus di danno risarcibile), come era reso evidente dalla adozione della nozione di diritto alla salute e non di danno biologico e dalla conclamata non patrimonialità di esso. Al contrario, si è assistito a questo singolare fenomeno: equivocando o giocando sull equivoco, i soggetti tenuti al risarcimento del danno hanno fatto del danno biologico, nella interpretazione costituzionale da essi data, il loro vessillo, sbandierando l avvenuto assorbimento in esso di altri tipi di danno, non solo quello alla vita di relazione o il danno estetico, ma anche quello patrimoniale da invalidità permanente, il tutto sull indefettibile presupposto della patrimonialità del danno biologico stesso.

5 Orbene, questa costruzione è stata travolta dalla fin troppo nota sentenza n. 184 del 14 luglio 1986 della Corte Costituzionale, che contiene una completa costruzione del danno alla salute nei suoi fondamentali aspetti giuridici. La Consulta, che ha ammonito sulla possibile confusione indotta dall utilizzazione del termine danno biologico che attiene alla nozione naturalistica o medico-legale della lesione, ha indicato come preferibile l espressione lesione della salute e ha comunque costruito quest ultima come violazione del bene giuridico primario tutelato dall art. 32 Cost., offeso dal fatto realizzativo della menomazione della integrità psico-fisica del soggetto: la lesione del bene giuridico salute appartiene ad una dimensione valutativa distinta da quella naturalistica, alla quale fanno riferimento le locuzioni danno biologico e danno fisiologico (Corte Cost. n. 184/1986). La Corte ha, inoltre, chiarito che il danno alla salute attiene all evento lesione in sé considerato, laddove gli altri e già noti tipi di danno (patrimoniale e non patrimoniale) si colgono sul piano (distinto temporalmente, ma soprattutto ontologicamente) delle conseguenze dell illecito. È, dunque, utile per fare chiarezza distinguere il danno biologico in senso proprio (medicolegale), inteso come lesione della preesistente integrità psico-fisica del soggetto, e danno alla salute (nozione giuridica), inteso come violazione del corrispondente diritto, alla salute appunto, tutelato dall art. 32 Cost. e sanzionato dal combinato disposto di tale norma primaria con quella, in bianco, dell art c.c.. Il primo rappresenta il presupposto naturalistico di qualsiasi tipo di risarcimento del danno, vuoi patrimoniale che non patrimoniale; il secondo rappresenta uno dei danni risarcibili, ancorché quello centrale ed indefettibile. L avere trascurato tutto ciò ha condotto ad equivoci, forse non sempre involontari, e alla utilizzazione del nuovo principio non già come strumento di maggiore tutela del soggetto leso, ma al contrario, come si è detto, e in modo davvero singolare, come baluardo dei soggetti tenuti al risarcimento, cioè delle compagnie di assicurazione. Il problema dell assorbimento, allora, era sicuramente mal posto: interpretato nel giusto modo il danno alla salute non può assorbire assolutamente nulla trattandosi di danno evento rispetto a danni conseguenza; assorbimento può semmai esservi della invalidità lavorativa generica rispetto al danno biologico (naturalisticamente inteso), ma in realtà non di vero assorbimento si tratta, ma di dismissione tout court di una nozione medico-legale da tempo obsoleta, inadeguata ed idonea a determinare ingiustizie risarcitorie, da sostituirsi con quella di integrità psicofisica che è nozione che si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Certo la lesione della integrità psicofisica appare strettamente collegata al danno alla salute, nel senso che la prima costituirà il parametro per la liquidazione (equitativa) del secondo, ma le due nozioni restano ontologicamente distinte come appare chiaro solo che si rilevi come la prima realizzerà altresì il parametro per la liquidazione delle ulteriori, ma questa volta solo eventuali, forme di danno: quello morale (eventuale stante la norma di cui all art c.c.) e quello patrimoniale. In definitiva, il danno da lesione del diritto alla salute (come gli eventuali altri danni che ne siano conseguenza) rappresenta la proiezione in termini risarcitori dell evento costituito dalla menomazione della integrità psico somatica, cioè dal danno biologico inteso in senso medico legale. Fra di essi corre la stessa differenza che passa fra la cosa in sé e la sua immagine, fra il fenomeno e il noumeno, di platoniana memoria. Ma se così è, il danno biologico non è e non può essere patrimoniale per il semplice motivo che il momento dinamico di tale danno (l unico nel quale potevano cogliersi riflessi di patrimonialità) semplicemente non esiste come tale (cioè come danno biologico), in quanto attiene alle conseguenze (che sono di ordine patrimoniale e non patrimoniale) della lesione.

6 È appena il caso di osservare che, successivamente alla pronuncia n. 184/86 della Corte Costituzionale, la Cassazione ha dismesso l affermazione (del resto meramente strumentale in quanto diretta a superare lo scoglio di cui all art c.c.) della patrimonialità del danno biologico: la conclamata affermazione della esistenza di un tertium genus di danno risarcibile ha finalmente rotto lo schema angusto del bipolarismo costituito da danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Nella elaborazione della S.C. (anni 1993/1996) il danno biologico è venuto a costituire la terza figura tipica di danno risarcibile (sistema tripolare), originata dalla interpretazione sistematica dell art. 32 Cost. in riferimento all art c.c. quale clausola generale del danno ingiusto. Si tratta di categoria unitaria di danno (ancorché presenti varie componenti: danno fisico, psichico, psicologico ecc ), che coglie la menomazione ed alterazione degli aspetti interrelazionali e concorrenziali dell uomo. 3. Accertamento del danno biologico e della ridotta capacità produttiva: la C.T.U. medico-legale. Nel sistema tripolare del risarcimento del danno alla persona, il medico legale è chiamato a svolgere un compito ancora più centrale e delicato. Al consulente viene oggi demandata un indagine assai più complessa rispetto al passato: accertare sulla base di parametri molteplici e ancora non definiti la lesione della integrità psicosomatica (che costituisce il fondamento della liquidazione del danno alla salute e di quello morale) e la eventuale riduzione della capacità produttiva, essa pure in riferimento a parametri molteplici e di non sempre agevole individuazione. Fondamentale, dunque, per ottenere una corretta C.T.U. è che corretti siano anche i quesiti posti da giudice al medico-legale. Nell ottica nuova, che esclude ogni automatismo fra postumi della lesione ed esistenza di un danno patrimoniale, è ben possibile che in numerosi casi una effettiva riduzione della capacità produttiva non sia dato riscontrare. Tuttavia l eventuale mancato accertamento di un danno patrimoniale potrà trovare il suo equo corrispettivo nella evidente maggiore ampiezza della nozione di integrità psicosomatica rispetto a quella della incapacità lavorativa generica e delle conseguenti percentuali di riduzione, posto che la prima (id est: danno biologico) costituisce nozione che rinvia non già al mero significato lavorativo della menomazione, ma al complessivo valore morfologicofunzionale della stessa. In concreto, poiché nella quantificazione della riduzione della integrità somato-psichica deve tenersi conto non solo dell aspetto fisiologico della lesione (il che è, invece, tipico dell accertamento della riduzione della invalidità lavorativa generica), ma anche delle conseguenze della stessa nel nel più vasto ambito della personalità dell individuo, non vi è dubbio allora che ove la lesione venga riconsiderata secondo questo approccio più vasto e omnicomprensivo si deve necessariamente pervenire ad una determinazione tendenzialmente più ampia rispetto a quella indotta dal riferimento alla mera incapacità lavorativa generica. Una determinazione, cioè, che tenga presente altresì gli ulteriori aspetti e componenti della integrità psicosomatica, necessariamente più vasta posto che il contenente non può che essere più grande di un determinato e singolo contenuto, specie quando (come nella specie) i contenuti sono molteplici. Diversamente ragionando, si finirebbe per realizzare non già una evoluzione del pensiero giuridico, ma una mera operazione terminologica, traducendo in termini di integrità psicosomatica né più e né meno che la vecchia invalidità lavorativa generica, senza tuttavia controbilanciare l assenza dell automatica (secondo la tradizionale prospettazione del problema risarcitorio) risarcibilità del danno patrimoniale (in misura esattamente pari alla riduzione della incapacità lavorativa generica) con il più congruo e ampio risarcimento del danno alla persona (sia sotto il profilo del danno alla salute, che del danno morale) consentito da una adeguata e realistica valutazione della riduzione della integrità psicosomatica in tutti i suoi molteplici aspetti.

7 Per quanto attiene, più specificamente, al profilo relativo al danno patrimoniale conseguente i postumi di natura permanente ovvero alla concreta lesione della capacità produttiva, dalle considerazioni che precedono deriva che deve essere esclusa la legittimità del tradurre la accertata (a mezzo di C.T.U.) riduzione della integrità psico somatica (ergo: danno alla salute) in riduzione tout court (dunque, in pari misura) della capacità produttiva (con operazione analoga a quella in uso allorché l accertamento medico-legale avveniva in riferimento al criterio della invalidità lavorativa generica). Ora, diversamente che in passato, lesione della integrità psico somatica e riduzione della capacità produttiva seguono strade autonome e spesso diverse. Che tale riduzione della capacità produttiva del soggetto possa in qualche modo essere identificata e confusa con la nozione di incapacità lavorativa generica, per il rilievo della mancata prova di perdita di reddito, deve decisamente escludersi. L incapacità produttiva, accertata sulla base delle particolari attività eventualmente svolte dal leso, della sua età e delle sue attitudini, della possibilità di svolgimento di attività lavorative diverse, ma in ogni modo connesse e probabili alla luce dello status attuale del soggetto (Cass. 6 dicembre 1994, n ; Cass. 30 dicembre 1993, n ), tale nozione, dunque, stante la sua aderenza alla situazione personale del danneggiato (in riferimento, per così dire, al suo codice attitudinale e professionale, desunto da parametri concreti e non astratti) rende il danno patrimoniale da lucro cessante, non meramente potenziale, ma effettivo. Certo, con quella effettività che è propria del danno futuro cioè di un danno che, per definizione, ancora non produce (necessariamente) effetti attuali sul patrimonio del danneggiato, proprio perché di riduzione della capacità reddituale si tratta e non del reddito che ne costituisce l oggetto. Inconferente appare, pertanto, il frequente tentativo di risolvere la incapacità produttiva nella c.d. incapacità lavorativa specifica (una nozione tramontata insieme al suo contrario costituto dalla incapacità lavorativa generica) e ammetterne il risarcimento alla condizione che venga data la prova concreta della effettiva perdita di reddito così cadendo nell equivoco di confondere concetti e situazioni affatto distinti quali risultano essere la effettiva, concreta ed attuale perdita di reddito e la riduzione della capacità di guadagno o produttiva, che è tutt altro e costituisce il vero danno patrimoniale risarcibile, come è reso evidente dal disposto di cui all art. 4, III comma, d.l. n. 857/76 così come convertito in l. n. 39/77 (il cui terzo comma non può certo essere interpretato come riferentesi al danno alla salute ante litteram?! perché ne deriverebbe l illegittimità costituzionale della norma). Del resto, appare indispensabile in questa materia ricercare un archetipo teorico che si ponga in sintonia con la necessità di liquidare un danno futuro, quale è quello in oggetto, con criteri di tendenziale immediatezza rispetto al momento di produzione dell evento lesivo, criteri ai quali non possono che essere estranei meccanismi di prova che impongano la necessità di verificare nel tempo (quanto tempo?) le effettive perdite reddituali (e come affermare con certezza l esistenza di un nesso di causalità fra tali eventuali perdite, che potrebbero avere le più diverse origini, e la lesione?). Tali meccanismi di prova (per altro diabolica) renderebbero legittimo ed indispensabile quello che legittimo non è: il ritardo nell adempimento dell obbligo risarcitorio nei confronti del soggetto leso e il conseguente inevitabile ricorso alla tutela giurisdizionale, dando in definitiva premio e ragione al debitore moroso. Del resto, neppure appare impeditiva alla configurazione del danno patrimoniale la circostanza che il danneggiato possa eventualmente essere un minore e, dunque, che si ignori a quale attività lavorativa egli si dedicherà in futuro, con ciò venendo meno quella possibilità di riferimento al codice attitudinale e professionale di cui prima si diceva.

8 La soluzione negativa sarebbe frutto di una ottica inaccettabile che comporta in radice la negazione della concreta risarcibilità del danno patrimoniale nei confronti di soggetti minorenni e, comunque, non portatori di reddito: l errore di prospettazione sta, ancora una volta, nel confondere la nozione di capacità produttiva (o di guadagno) con quella di incapacità lavorativa specifica. Quando possa ragionevolmente presumersi, in relazione alla entità e natura dei postumi permanenti, l esistenza di una concreta (ancorché con effetti economici futuri) riduzione capacità produttiva, appare evidente che la pretesa di ripagare tale tipo di danno patrimoniale con la moneta del danno alla salute (che patrimoniale non è) costituisce operazione che non trova alcun supporto normativo nel sistema vigente; non solo, ma essa costituisce anche operazione irragionevole solo che si pensi alle perverse conseguenze cui essa condurrebbe: dovrebbe, infatti, pervenirsi a negare radicalmente ed in astratto l esistenza di un danno patrimoniale risarcibile in capo a soggetti istituzionalmente privi di reddito, quali il minore appunto, che verrebbe escluso tout court dall ambito dei soggetti aventi diritti al risarcimento. Del resto, la S.C. ha più volte confermato la risarcibilità del danno patrimoniale ancorché esso riguardi chi non abbia ancora (come il minore di età) o abbia perduto o non abbia mai avuto attitudine a svolgere attività produttiva di reddito e che la risarcibilità di detto danno non resta esclusa dalla mancanza di criteri obiettivi per l esatta quantificazione in denaro del pregiudizio da risarcire, stante il poteredovere del giudice di ricorrere ad una stima equitativa, considerando tutte le circostanze del caso concreto (cfr, ad esempio, Cass. civ. sez. III, 4 settembre 1990 n. 9118). 3-bis. Il controllo del Giudice sulla C.T.U. e sul C.T.U.. A) Il primo problema si pone in relazione a processi istruiti secondo la vecchia maniera sotto il profilo dei quesiti al C.T.U. (accertamento dei postumi invalidanti, con implicito riferimento alla nozione di incapacità lavorativa generica), posto che l attuazione della delineata impostazione, con particolare riferimento ai rapporti fra danno biologico e danno patrimoniale, porterebbe a conseguenze abnormi, con drastica riduzione dei diritti del soggetto leso: esclusione del danno alla vita di relazione, del danno estetico e sessuale, riduzione nella pratica delle ipotesi di risarcibilità del danno patrimoniale, senza che una adeguata rivalutazione della lesione sotto il profilo assai più ampio della integrità psicofisica possa condurre ad una compensazione adeguata sotto quello di un congruo risarcimento per il danno alla salute (e del danno morale che su di essa pure si commisura). Ecco spiegato l improvviso amore per il danno biologico da parte delle compagnie di assicurazione. La via della equità indica, in tali casi, tre possibili soluzioni per superare la grave antinomia: quella ineccepibile, ma certo dolorosa (in quanto comporta una ulteriore dilatazione dei già lunghi tempi processuali), di un rinnovo delle vecchie C.T.U.; quella giuridicamente contraddittoria, ma giusta nella sostanza, di far rivivere dalle sue ceneri il superato sistema risarcitorio fondato sulla incapacità lavorativa generica, con conseguente attribuzione al leso di un danno patrimoniale (non dovuto in tutto o in parte) a compensazione di una valutazione ridotta (in quanto non commisurata alla effettiva compromissione della integrità psico-somatica) del danno alla salute e di quello morale; quella certamente più ardita, ma giuridicamente stimolante, di rielaborare gli accertamenti medico-legali così pervenendo ad una determinazione da parte del giudice stesso della riduzione della integrità psico-somatica, facendo riferimento, oltre che agli accertamenti medico-legali effettuati dal C.T.U., altresì a quei parametri indubbiamente equitativi, ma comunque oggettivamente ancorati a quella che è la nota e normale capacità di manifestazione ed esplicazione della personalità umana in ogni sua dimensione, che sono per altro propri della presente materia.

9 Quale che sia la strada intrapresa, non è dubbio che per la completa razionalizzazione del sistema risarcitorio saranno necessari ancora alcuni anni. B) Pur chiarite le linee teoriche di un sistema moderno del risarcimento del danno alla persona, che nella prassi i problemi siano ancora lontani da definitiva soluzione lo dimostra la necessaria dialettica fra costruzione giuridica (che è propria del giudice) e visione medico-legale (che è propria del C.T.U.), dialettica che, talvolta, si risolve in aperta collisione fra ottiche apparentemente contraddittorie. Non è, infatti, raro verificare: che il C.T.U. tenda a non quantificare la riduzione della capacità produttiva in ipotesi di modeste, ma significative, riduzioni della integrità psico-somatica, obbligando il Tribunale ad un intervento equitativo; che il C.T.U. non quantifichi la riduzione della capacità produttiva anche in casi di sicura (per essere stato accertato nella stessa relazione peritale) e assai rilevante menomazione della integrità psico-somatica, perché trattandosi di soggetto privo di reddito (tipicamente il minore) si reputa assumere rilievo determinante la assenza di elementi per accertare la concreta e specifica riduzione in riferimento ad una, allo stato, inesistente attività lavorativa; che il C.T.U., di fatto, non abbia determinato i più rilevanti coeficienti della lesione della integrtà somato-psichica, ma si sia limitato a chiamare con questo nome null altro che la vecchia incapacità lavorativa generica ed è questa che abbia poi percentualizzato, con grave pregiudizio per il leso che, contemporaneamente e senza nessuna contropartita, vede in tal modo esclusa (o resa più problematica) la possibilità di conseguire il danno patrimoniale da ridotta capacità produttiva (caso più grave perché più sfuggente). Sembra, allora, che oggi più che in passato, il dialogo giudice/medicolegale si sia fatto difficile: la maggiore complessità dei criteri adottati, la faticosa e convergente elaborazione degli istituti da parte di scienze distinte, la sostanziale diversità degli stessi pur nella identità di formule e terminologia, tutto ciò può ingenerare equivoci e incomprensioni. Ma forse è proprio qui che nascono i problemi, ove è dato individuare una zona grigia di demarcazione, una terra di nessuno, che, contrariamente a quanto è solito accadere, né l uno né l altro vuole occupare. Spetta al giudice o al medico-legale sondare fino in fondo l entità della riduzione della integrità psico-somatica alla luce di tutti i suoi molteplici aspetti, che la rendono nozione assai diversa e più complessa rispetto a quella della mera validità fisica? Spetta al giudice o la medico-legale accertare la riduzione della capacità produttiva? La risposta al primo quesito non può che privilegiare l indicazione del medico-legale, ma essa è forse un po meno scontata di quanto a prima vista non appaia se si conviene che il danno biologico, inteso come danno fisiologico da menomazione della pregressa integrità psico-somatica, attiene alla globalità dell individuo in ogni sua dimensione e potenzialità di esplicazione della sua personalità. Si richiede, in altri termini, una indagine complessa che, se parte indubbiamente da postulati e cognizioni proprie della scienza medica, è destinata ad approdare ai lidi diversi della molteplicità degli aspetti della vita dell uomo nel suo essere sociale, economico, culturale, familiare psicologico: in definitiva, al suo essere sia come individuo, sia nel complesso delle relazioni intersoggettive che caratterizzano il vivere moderno. Che l accertamento della effettiva incidenza della lesione menomativa su questo multiforme universo sia tutt altro che agevole è dimostrato dal fatto che non esistono ancora delle tabelle generalmente riconosciute dei coefficienti di riduzione della integrità psico-somatica (barèmes del danno biologico) e ciò legittima una indubbia approssimazione, quando non anche un vero arbitrio, nelle risultanze peritali e, di riflesso, nelle pronunce giurisdizionali.

10 Quanto al secondo dei due quesiti dianzi posti ( spetta al giudice o la medico-legale accertare la riduzione della capacità produttiva? ), non può negarsi che complessi sono i problemi che si pongono in tema di accertamento della riduzione della capacità produttiva e in ciò forse è la ragione per la quale il tema in oggetto di frequente determina una vera e propria allergia da parte del C.T.U. medico-legale, allergia però non del tutto giustificabile in relazione alla indubbia elasticità del relativo accertamento. In realtà, una volta definita la capacità produttiva con criteri di relativa concretezza e rammentando che si tratta pur sempre di un danno futuro, non pare che l accertarne l eventuale riduzione (specie nei casi di rilevanti menomazione della integrità psico-somatica) costituisca operazione più arbitraria di quella relativa all accertamento della incapacità lavorativa generica, tradizionalmente effettuata dal C.T.U. e tutt ora operativa in materia infortunistica. Semmai, occorre avvisare che la riforma del processo civile con l introduzione un sistema rigido di preclusioni impedirà al C.T.U. una ricerca autonoma (come spesso avveniva in passato, anche attraverso le dichiarazioni del periziando) di fatti qualificanti che non siano stati correttamente introdotti nel processo: pur dovendosi semplificare un problema processuale complesso e di non facile soluzione, sembra potersi affermare che lo sbarramento alla allegazione di fatti nuovi sia costituito dalla possibilità di modifica delle domande prevista da ultimo per l udienza di cui all art. 183 c.p.c. e dal termine perentorio concedibile ai sensi del comma 5 di tale norma, posto che, tradizionalmente, per modifica della domanda si intende la modificazione dei fatti costitutivi purché ciò non comporti mutamento del diritto azionato. Ne deriva che, in applicazione di quella che dovrà essere la nuova cultura in tema di prova, i fatti rilevanti per l accertamento della eventuale riduzione della capacità produttiva dovranno essere allegati entro questa fase iniziale del processo (salva la successiva prova in caso di contestazione). Solo essi potranno essere portati all attenzione del C.T.U. e solo su di essi potrà fondarsi il giudizio peritale. Da ultimo, comunque, resta che il riconoscimento del danno patrimoniale, almeno nei casi più gravi e a prescindere dallo svolgimento di attuale attività lavorativa (è il caso del minore), costituisce soluzione vincolata da ragioni di equità ed imposta dalla giurisprudenza della S.C., per cui l eventuale silenzio del C.T.U., se immotivato sulla base della corretta allegazione dei fatti, non potrà che essere colmato dall intervento del giudice, vuoi sollecitando il riesame della situazione da parte del medico-legale, vuoi pervenendo ad una determinazione di ufficio (non è forse il giudice il peritus peritorum?) della riduzione della capacità produttiva. 4. La personalizzazione nell accertamento del danno biologico. Come si é già accennato, quello della realizzazione di uniformi tabelle della riduzione della integrità psico-somatica è forse l obbiettivo prioritario che è necessario porsi sulla strada della equazione a parità di danno parità di indennizzi, in quanto diretto a dare compiuta realizzazione al primo termine della equazione stessa: la parità del danno. Ma tutto ciò presuppone che sia chiarita una questione che si pone come pregiudiziale nella presente materia. La contrapposizione in essa tipica fra l esigenza della individuazione di regole generalizzate, che da un canto consentano una verifica preventiva sulla non arbitrarietà dell accertamento e dall altro favoriscano la definizione del danno prima e fuori del processo, e quella di una liquidazione personalizzata e perciò stesso equa, questa contrapposizione diviene assai più drammatica nel passaggio dalla invalidità lavorativa generica alla integrità psico-somatica.

11 Nel dominio incontrastato della prima era teoricamente ammissibile ipotizzare che la misura della riduzione, in quanto rapportata alla possibilità (ancorché del tutto fittizia) di esercitare una qualsivoglia attività lavorativa, potesse giocare il medesimo ruolo per ogni individuo; sul terreno della integrità psicosomatica, al contrario, una presunzione siffatta perde ogni ragionevolezza dovendosi necessariamente fare i conti con il codice personale del singolo leso. La ridotta funzionalità di un arto o dell organo della vista o di quello dell udito incide in modo diverso su quelle manifestazioni della personalità che sono, ad esempio, l esercizio di una attività sportiva, la lettura o l ascolto della musica: vi incide in modo differenziato a seconda di quanto ad esse fosse dedito il leso. Esiste, dunque, una specificità dell uomo che non appare riconducibile ad unum e che deve trovare modo di esprimersi sotto il profilo risarcitorio. Poiché ciò non deve risultare preclusivo rispetto all obbiettivo primario di cui si è detto, la ricerca di regole generalizzate non può prescindere dalla finzione che il leso appartenga, per così dire, alla categoria dell uomo medio, quello cioè che, per restare nell esempio, si dedichi (o possa dedicarsi in futuro) allo sport, alla lettura e alla musica secondo quella misura e quelle modalità che sono proprie della generalità dei cittadini in un determinato momento e contesto storico e sociale. Poiché, tuttavia, il correttivo è imposto dalla esigenza di un risarcimento equo e, dunque, completo e che come tale tenga conto, in modo flessibile, della specificità del singolo leso, non restano che due strade possibili. La prima è quella di adeguare la regola generalizzata e tabellata in sede di C.T.U. (eventualmente con il successivo intervento correttivo del giudice) pervenendo ad una modifica della previamente accertata riduzione della integrità psico-somatica secondo i parametri di valore medio. La seconda che è strada riservata esclusivamente al giudice è quella di fare nuovamente ricorso alla nozione di danno alla vita di relazione, che non può essere considerata del tutto espunta dal nostro ordinamento. In linea di principio, infatti, deve ribadirsi la validità dell indirizzo interpretativo fatto proprio dalla S.C., secondo la quale il danno costituito dalla compromissione della capacità psico-fisica di un soggetto che incida negativamente non sulla capacità di produrre reddito ma sulla esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale come le attività ricreative e quelle sociali rientra tout court nel concetto di danno alla salute, e pertanto, va liquidato soltanto a tale titolo (Cass. civ. sez. III, 9 febbraio 1991 n. 1341). Tuttavia, la stessa Corte ha meglio chiarito che il danno alla vita di relazione, per i profili che non incidono sulla capacità di produrre un reddito, ancorché tenda ad essere assorbito dal danno alla salute, tuttavia non si identifica del tutto con questo, atteso che tale danno assume rilievo giuridico non solo per il pregiudizio che la lesione dell integrità psico-fisica ha arrecato alla possibilità del danneggiato di avvalersi, nei rapporti intersoggettivi con i terzi, delle doti di validità fisica e mentale elargitegli dalla natura, ma anche per i riflessi inferiori della menomazione subita a causa del pregiudizio da questa arrecato alla libertà del danneggiato di autodeterminazione nell attività extralavorativa, avvalendosi, nella quotidianità, del proprio livello psico-fisico, a prescindere dalle utilità derivabili dalla instaurazione di rapporti sociali (Cass. civ. sez. III, 3 dicembre 1991 n ).

12 Dunque, sulle linee di questo indirizzo giurisprudenziale, potrebbe non essere del tutto fuori luogo ritenere che il danno alla vita di relazione possa assolvere altresì alla funzione di correttivo di quelle situazioni che, in relazione alla loro specificità, risulterebbero sacrificate dalla adozione della regola generalizzata, ancorché sembri più corretto da un punto di vista sistematico operare sul piano della quantificazione della riduzione della integrità psico-somatica e, dunque, su quello del danno biologico. Tale soluzione eviterebbe un ulteriore ampliamento del ricorso alla valutazione equitativa e, dunque, alla discrezionalità del giudice e consentirebbe di superare i problemi connessi alla necessità di una espressa domanda di risarcimento altresì del danno alla vita di relazione, domanda divenuta nella prassi assai rara, stante l intervenuta desuetudine di tale istituto. 5. La liquidazione del danno biologico. Il nuovo sistema comporta, pur nella delineata tripolarità, una assolutà centralità del danno alla salute, posto che esso si porrà come danno indefettibile, sempre presente ancorché talvolta in via esclusiva. Come liquidare tale danno? È noto che tali criteri, ancorché desumibili in riferimento al combinato disposto degli artt e 1226 c.c., non possono essere meramente intuitivi, ma devono essere ancorati a ragionevoli parametri uniformi per la generalità delle persone fisiche, adattati al caso concreto attraverso una personalizzazione quantitativa o qualitativa (Cass. 13 gennaio 1993, n. 357 cit.). Sul punto, la S.C. ha fatto di recente opportuna chiarezza. Accanto all affermazione di ordine generale secondo la quale, poiché il danno biologico e quello patrimoniale attengono a due diverse sfere di riferimento, il primo riguardando il cosiddetto diritto alla salute ed il secondo la capacità di produrre reddito, il giudice deve procedere a due distinte liquidazioni e può scegliere per ciascuna di esse il criterio che ritiene più idoneo in relazione al caso concreto (Cass. civ. sez. III, 1 dicembre 1994, n , Giust. civ. Mass. 1994, fasc. 12), nella parallela ricerca della indicazione di un indirizzo uniforme nella attualizzazione concreta del criterio liquidatorio, la Corte ha prodotto due distinte linee di pensiero. Ha così affermato che nella liquidazione equitativa del danno biologico non può essere utilizzato, come parametro di riferimento, il criterio indicato dall art. 4 comma 3 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 convertito in l. 26 febbraio 1977 n. 39 (c.d. metodo genovese), il quale si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale e non può, pertanto, servire a commisurare il danno conseguente alla menomazione degli attributi e requisiti biologici della persona in sé e per sé considerata. Tale danno, che è indipendente dal ruolo che i predetti attributi e requisiti svolgono o potrebbero svolgere sulla capacità di reddito della persona è, invece, legato al valore umano perduto e, quindi, determinabile solo mediante la personalizzazione quantitativa (con aumenti o diminuzioni) o qualitativa (con scelta tipologica diversa) di parametri di riferimento in linea di principio uniformi per la generalità delle persone fisiche (Cass. civ. sez. III, 9 dicembre 1994, n , Giust civ. Mass. 1994, fasc. 12). In senso affatto opposto, la stessa S.C. ha affermato che, nel risarcimento del danno biologico, il giudice, cui spetta la scelta discrezionale del criterio di equità da applicare nel caso concreto, può avvalersi della disciplina dell art. 4 della l. 26 febbraio 1977 n. 39, la quale, pur essendo prevista per la liquidazione del danno patrimoniale in materia di assicurazione della responsabilità civile connessa alla circolazione di veicoli e natanti, offre una seria base di calcolo del cosiddetto valore economico convenzionale dell uomo nella parte in cui stabilisce che il limite minimo invalicabile è costituito dal reddito non inferiore a tre volte l ammontare annuo della pensione sociale, e si presta, quindi, ad essere utilizzata come affidabile parametro di riferimento, senza che ciò ne comporti l applicazione analogica (Cass. civ. sez. III, 3 giugno 1994, n. 5380, Giust. civ. Mass. 1994, fasc. 6).

13 Orbene, del tutto opportunamente (sia per ragioni di coerenza sistematica relativa ad una netta distinzione fra danno alla salute e danno patrimoniale, sia perché la seconda via contiene in sé il virus di una possibile maggiore valutazione del danno per soggetti percettori di redditi più elevati: infatti, ove si parli di limite minimo implicitamente non si esclude il possibile riferimento ad un limite massimo ) è stato il primo indirizzo a prevalere a partire dalla recente sentenza della sez. III della S.C. in data 13 aprile 1995, n (in Giust. civ. Mass. 1995, 831, pronuncia subito gemellata da Cass. civ. sez. III, 13 maggio 1995, n. 5271, Giust. civ. Mass. 1995, 69) con la quale si è, sembra definitivamente, ribadita l inutilizzabilità di ogni criterio afferente alla redditualità del soggetto, sia pure sotto il profilo di quella media nazionale, ritenendosi corretto il criterio equitativo ragionato del valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernente le microlesioni (così considerate quelle comprese entro il 10% della riduzione della integrità psico-somatica), con incrementi e diminuzioni dirette ad adattare la liquidazione alle peculiarità della fattispecie (c.d. metodo pisano, di cui quello tabellare milanese e fiorentino appare una evoluzione). Questa certamente la strada da seguire. Facendo allora riferimento ad ormai noti precedenti giurisprudenziali di merito, il valore del punto di invalidità potrebbe essere fissato (cfr., per conferma, Cass. 4255/95 cit.) al valore attuale della moneta in L allorché si tratti di danno alla salute conseguente una riduzione della pregressa integrità psico-somatica pari al il 10%, così determinandosi per successive e progressive riduzioni in L il valore minimo del punto, ove si tratti di riduzione della integrità psicosomatica pari all 1%, e per successivi e progressivi incrementi il valore massimo in L , ove si tratti di riduzione della pregressa integrità psico-somatica nella misura del 100%. Ma l entità del danno sotto il profilo della lesione del diritto alla salute si coglie anche in relazione al tempo necessario al consolidamento dei postumi riduttivi della integrità e, dunque, alla durata della malattia che comporta, di necessità, la temporanea sospensione (in tutto o in parte) delle pregresse facoltà realizzative del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali: la indispensabile completezza del risarcimento impone, pertanto, di liquidare altresì una somma per ogni giorno di effettiva inabilità temporanea. Poiché la gravità della lesione si riverbera ovviamente anche sul grado di riduzione (temporanea) della possibilità di estrinsecazione delle funzioni naturali afferenti al soggetto in tutti i suoi possibili aspetti, appare corretto rapportare alla gravità medesima il risarcimento sotto lo specifico punto in esame e a tale stregua si ritiene ragionevole che il risarcimento giornaliero venga individuato in una somma che si ponga fra un minimo (ad esempio: L per le microlesioni) ed un massimo (ad esempio: L per le macrolesioni). In conclusione, la soluzione come sopra delineata consente di individuare una tabella di parametri uniformi per la generalità delle persone fisiche, realizzata con criteri equitativi ma al tempo stesso oggettivi e coerenti, che tengano conto della effettiva gravità della lesione e della reale incidenza della stessa su quel complesso di valori, potenzialità, capacità realizzative e relazionali che integrano la nozione di salute, così consentendo di raggiungere lo scopo del necessario collegamento e adattamento ponderale del risarcimento alla specifica entità del danno. Al fine di rendere completa la oggettività della valutazione (necessaria per evitare sperequazioni risarcitorie) alla situazione soggettiva del leso (secondo l aureo principio del suum cuique tribuere), realizzando così una più precisa personalizzazione della entità del risarcimento, deve poi tenersi conto dell età del soggetto al momento del fatto, introducendosi un coefficiente di abbattimento (per esempio dall 1% al 50% allorché il leso abbia una età superiore ai 20 anni).

14 Tale operazione appare legittima ove si consideri che nella nozione di lesione del diritto alla salute, quale conseguenza di un sofferto danno biologico, è ricompresa anche una componente destinata per sua natura a riverberarsi sulla qualità della vita e, dunque, riferibile alla durata della stessa, ancorché tale componente, se disancorata dai suoi possibili effetti conseguenziali di tipo patrimoniale e non patrimoniale, appaia immanente alla perdita degli attributi biologici del soggetto e costitutiva dello stesso danno evento, che non cessa perciò stesso di essere un danno compiuto, perfettamente realizzato in tutte le sue componenti fin dal momento della sua ontologica esistenza e non un danno futuro. 6. Danno biologico e nuovi danni alla persona. Il danno biologico è divenuto, nella prassi giurisprudenziale, una sorta di grimaldello diretto a forzare quelle situazioni nelle quali alla esistenza di un danno ingiusto (o almeno tale secondo la valutazione del giudice) si accompagnava una situazione di irrisarcibilità alla luce dei criteri tradizionali. Tralasciando episodi folcloristici come quelli del danno biologico da morte dell animale domestico e del risarcimento per ridotta attività sessuale a seguito di depressione per ripetuti licenziamenti (caso di un operaio dell Ansaldo, in cui, evidentemente, si è fatto cattivo uso del principio di causalità adeguata), viene in considerazione la problematica relativa alla serenità familiare alterata dalla grave lesione subita dal congiunto ed al relativo profilo risarcitorio, ritenuto plausibile da quella giurisprudenza del Tribunale di Milano, secondo la quale deve considerarsi risarcibile non solo il danno biologico patito dalla vittima ma anche il danno sofferto dai prossimi congiunti per l impossibilità di ripristinare un normale menage familiare (Trib. Milano 18 giugno 1990, Foro it. 1990, I, 3497 nota) ovvero per la violazione del diritto alla serenità domestica dei congiunti di una persona che ha subito lesioni gravissime a causa di un fatto illecito, a prescindere dalla qualificazione in termini di danno patrimoniale e non patrimoniale di tale danno (Trib. Milano 16 maggio 1988, Nuova giur. civ. commentata 1989, I, 152 nota). Ora, in senso contrario deve osservarsi che appare assai dubbio che nel nostro ordinamento sia possibile individuare un autonomo diritto alla serenità domestica o al mantenimento dello stato pregresso del menage, ove lo si voglia distinguere dal danno morale in senso stretto ovvero dal danno alla salute. In ogni caso, sul piano della concreta ed effettiva possibilità risarcitoria, non appare agevolmente superabile l ostacolo di cui all art c.c., spesso frapposto dalla S.C. in tema di danno morale in ipotesi di lesioni dolose sofferte dal prossimo congiunto (Cass. 16 dicembre 1988 n. 6854). In effetti, appare ragionevole quell orientamento della S.C., in base al quale, pur non negandosi ovviamente l esistenza di un dolore in capo al congiunto, se ne esclude la risarcibilità ex art c.c., per essere risarcibile quello direttamente cagionato alla vittima: solo se quest ultima, per essere stata resa in condizioni vegetative, non è più in grado di soffrire moralmente, allora sì che il dolore del parente, omisso medio, si collega direttamente ed immediatamente all evento e diviene danno risarcibile (Cass. 2 novembre 1983 in Rep. Foro It. 1983, voce Danni Civili).

15 Più solida appare l impostazione teorica di Cassazione civile, sez. III, 11 novembre 1986 n (Foro it. 1987, I, 833), secondo la quale il comportamento doloso o colposo del terzo che cagiona ad una persona coniugata l impossibilità dei rapporti sessuali è immediatamente e direttamente lesivo, sopprimendolo, del diritto dell altro coniuge a tali rapporti, quale diritto-dovere reciproco, inerente alla persona, strutturante, insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il rapporto di coniugio. La soppressione di tale diritto, menomando la persona del coniuge, nel suo modo di essere e nel suo svolgimento nella famiglia, è di per sé risarcibile, quale modo di riparazione della lesione di quel diritto della persona, qualificabile come danno che non è né patrimoniale (art c.c. in relazione all art dello stesso codice) né non patrimoniale (art c.c. in relazione all art. 185 c.p.), ma comunque rientrante nella previsione dell art c.c.. Come si vede, quello del danno alla salute è una storia ancora in buona parte da scrivere e che si iscrive all interno della più generale e moderna tendenza dell interprete ad ampliare l ambito della tutela del soggetto danneggiato. Infatti, è proprio sul terreno della responsabilità extracontrattuale (e ciò perché la notevole ampiezza della nozione di danno ingiusto si prestava a recepire come degne di tutela le situazioni di interesse di nuova emersione) che la tutela del leso ha combattuto e vinto le sue più affascinanti e problematiche battaglie: dalla lesione del credito al diritto alla salute. Ma altre sono in corso e le più importanti riguardano ancora una volta i diritti della persona umana (emblematica quella relativa alla lesione del diritto alla vita). Nel codice del 1942 i diritti della personalità trovano ridotto e marginale spazio negli artt. 5, 6 e 10, essendo la persona considerata nell ottica assorbente del diritto di famiglia e dello stato e capacità della persona, con completa estraneità dei diritti di libertà al sistema dei diritti privati. Tale situazione di diritto sostanziale trova un perfetto corrispondente sul piano processuale, ove sono disciplinati un processo atipico, come tale indifferente al contenuto dei diritti che vi si fanno valere, e procedimenti tipici di natura cautelare esclusivamente diretti alla tutela di posizioni giuridiche riflettenti diritti di proprietà, di impresa e alla libera professione. A partire dagli anni settanta l evoluzione del diritto privato delle persone è stato caratterizzato da un processo di individuazione di nuovi interessi, di posizioni soggettive emergenti meritevoli di tutela, ancorché sfornite di un immediato referente codicistico o normativo e dunque necessitanti di un riferimento tratto direttamente, come già accennato, dalla fondamentale norma costituzionale. È noto che l individuazione delle posizioni soggettive relative al diritto alla privacy e al diritto alla identità personale (per non parlare del diritto alla salute) costituiscono altrettante tappe di questo processo, tuttora in tumultuoso corso. Tuttavia, le nobili affermazioni di principio sono state spesso vanificate nel concreto dalla diffusa prassi risarcitoria secondo la quale, anche in tema di danni alla persona, occorre accertare l esistenza di conseguenze pregiudizievoli ai sensi dell art c.c. (danno emergente/lucro cessante). Occorre allora rimeditare il sistema della responsabilità civile e dei suoi cardini tradizionali: un ripensamento quanto mai necessario perché ne va della attuazione del principio della tutela effettiva dei difetti fondamentali. Rispetto ad essi la ricerca esasperata di un danno risarcibile come effettiva perdita ex art c.c. si risolverebbe nella sostanziale negazione di ogni tutela concreta, che, al contrario, riposa nella risarcibilità quale conseguenza della mera lesione in sé e per sé considerata (danno ingiusto): così per la lesione della privacy, della identità personale, della integrità sessuale (è impensabile prescindere per quest ultima dalla tutela del danno alla salute, limitandosi a quella intermittente ed aleatoria del danno morale). Che fine farebbe, insomma, la tutela dei diritti fondamentali della persona senza la teoria del danno evento e della risarcibilità ex 2043 anche del danno non patrimoniale?

16 Al di là delle sempre opinabili costruzioni teoriche (ma quella del danno evento ha il supporto della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione) resta che è compito dell interprete realizzare un grande sforzo di adeguamento flessibile della risposta giurisdizionale alle esigenze, agli interessi, alle istanze, alle domande di giustizia nuove che via via emergono dal contesto di una società in evoluzione e trasformazione. In questo senso la costruzione del danno evento, del danno risarcibile per la sola violazione dell interesse protetto (danno ingiusto perciò solo) è stata la via maestra per forzare la cristallizzazione del sistema della responsabilità civile, per rendere al giudice la sua dignità e per dargli gli strumenti per attuare il dovere a lui imposto dall art. 3 della Cost. Ed ancora molta strada resta da fare: basti pensare che tanto il giurista quanto il cittadino comune sentono come inaccettabile la pur formalmente ineccepibile conclusione processuale della totale irrisarcibilità di gravissimi illeciti civili, quali quelli per morte di un minore (imputabile a titolo responsabilità presunta). Quella del piccolo Luigi Gherri, morto nell indifferenza dell ordinamento giuridico è storia recente. Che interpretazione giuridica è mai quella che induce ad una così stridente contraddizione fra diritto e coscienza, fra forma e senso della giustizia, che ne esce lacerata? Non è questa l idea del diritto vivente che noi possediamo e che scaturisce dalla sentenza 184/86, sentenza fondamentale nella storia della responsabilità civile, se mai altra ve ne fu. E pazienza per i civilisti se essa è dovuta alla penna del penalista Renato dell Andro (forse il suo testamento spirituale): l avesse scritta Mengoni, c è da credere che avrebbe avuto altra accoglienza! Certo: sulla strada tracciata dalla 184/86 sono facili gli errori per eccesso di entusiasmo (danno biologico per morte del canarino, per depotenziate attività sessuali ecc.), ma la soluzione non sta nel disarmare il giudice, ma nel razionalizzare il suo intervento: i rimedi stanno tutti all interno di una corretta visione del danno biologico e del nesso di causalità. I pericoli di un ampliamento eccessivo della nozione del danno risarcibile vi sono, come sempre vi sono stati all alba di una nuova giornata della responsabilità civile: la teoria del danno evento costituisce per certo una tentazione, talvolta legittima, talaltra meno, ma al tempo stesso un formidabile strumento per portare in avanti il lento ma costante cammino della responsabilità civile verso nuovi e più moderni orizzonti. 7. Proposta di quesiti al C.T.U. medico-legale. Il C.T.U., esaminati gli atti, la documentazione medica, visitato l infortunato ed esperito ogni altro accertamento del caso: 1) descriva le lesioni riportate dalla parte lesa nel sinistro de quo, ne indichi le cause, i trattamenti praticati, la presumibile evoluzione e lo stato attuale delle medesime; 2) descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando al momento dell evento dannoso e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate; 3) determini la durata della inabilità temporanea, sia assoluta che parziale, indicandone le rispettive misure; 4) precisi se sussistano esiti di carattere permanente ed il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psico-fisica, indicando se lo stato del periziando sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento; in caso affermativo fornisca tutte le notizie utili su tale evoluzione, il suo grado di probabilità e, nel caso si ritenga necessario un nuovo esame, precisi la data nella quale si dovrà procedere ad esso;

17 5) nel caso sussistano esiti di carattere permanente, dica se essi siano tali da incidere sulla capacità produttiva del periziando e li valuti percentualmente; a tal fine tenga presente la effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse con essa compatibili e coerenti, avuto altresì riguardo alla età del periziando stesso e alle sue condizioni psico-fisiche e attitudini professionali; 6) dica, inoltre, se in conseguenza delle lesioni e in considerazione degli esiti permanenti delle stesse, si sia concretizzato un rischio di sopramortalità ed, eventualmente, in quale percentuale; 7) indichi, infine, l ammontare delle spese mediche che fu necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali. 8. Sentenza standard risarcimento danni. Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, 2a conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, 3a e la compagnia di assicurazioni 3aa e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale verificatosi in Firenze in data xx. A sostegno della domanda l attore esponeva che, mentre procedeva regolarmente alla guida della vettura xx tg FI/x, di sua proprietà, veniva urtato dalla vettura xx tg. FI/x del convenuto, che xxx; che a seguito dell evento subiva lesioni personali guarite con postumi invalidanti a carattere permanente e che il proprio mezzo riportava danni. 1) Si costituivano ritualmente in giudizio entrambi i convenuti e contestavano la propria responsabilità nel verificarsi del sinistro eccependo che e che la richiesta di risarcimento, come quantificata in atto di citazione, doveva considerarsi eccessiva. 2) Nessuno si costituiva in giudizio per i convenuti, nonostante rituale notificazione dell atto di citazione e se ne dichiarava la contumacia. 3) Si costituiva in giudizio la sola 3aa e contestava la propria responsabilità nel verificarsi del sinistro eccependo che e che la richiesta di risarcimento, come quantificata in atto di citazione, doveva considerarsi eccessiva. La causa veniva istruita mediante produzione di varia documentazione, acquisizione del rapporto dell autorità verbalizzante ed espletamento di prova testimoniale; veniva altresì deferito l interrogatorio formale alla parte attrice/convenuta, che si presentava a renderlo, e disposta C.T.U. medico-legale diretta ad accertare l entità delle lesioni subite dalla parte attrice. Nel prosieguo la causa, sulle conclusioni delle parti confermative di quelle di cui ai rispettivi atti introduttivi del giudizio, veniva trattenuta in decisione all udienza del 5a. Motivi della decisione Per quanto attiene alla questione relativa alla responsabilità del verificarsi del sinistro per cui è causa, il Collegio osserva quanto segue. Venendo ora ed in concreto al quantum debeatur, osserva il Collegio che dalla consulenza tecnica medico-legale è emerso che il danneggiato riportò, in conseguenza del sinistro, NM, cosa che determinò una inabilità temporanea di x giorni (dei quali x di inabilità parziale al 50%) e una riduzione della integrità somato-psichica nella misura del xx%, nonché una riduzione della concreta capacità produttiva pari al xxx%/ senza riduzione della concreta capacità produttiva.

18 A) Orbene, nulla può liquidarsi a titolo di risarcimento per la inabilità temporanea (né, del resto, l attore avanza pretese in tal senso), trattandosi di lavoratore dipendente e non avendo 2a provato di aver perduto in tutto o in parte, in conseguenza del sinistro, la retribuzione o altri emolumenti (Cass. 11 luglio 1978 n. 3507; Cass. 11 gennaio 1986 n. 119; Cass. 28 gennaio 1988 n. 6403). B) Orbene, a 2a, considerata la durata della malattia e ritenuto che risulta provato che in siffatto periodo egli non poté prestare l attività lavorativa di xx, perdendo il relativo guadagno xx, reputa il collegio dover quantificare in L. xx il risarcimento per ogni giorno lavorativo, per complessive L. xx: inoltre, trattandosi di debito di valore, deve procedersi alla sua rivalutazione ai sensi dell art. 150 d.a. c.p.c. e, pertanto, considerata una svalutazione pari al xx% dalla data del fatto, a 2a risultano effettivamente dovute L. xx, oltre interessi, come di seguito determinati, sulla somma rivalutata dalla data del fatto all effettivo saldo. B1) Orbene, a 2a, considerata la durata della malattia e ritenuto che risulta evidente che in siffatto periodo ella non poté prestare l attività lavorativa di casalinga (qualità affermata dalla attrice fin dalla richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, espressamente richiamata in atto di citazione, e non contestata dalle controparti/sufficentemente provata mediante l espletata prova testimoniale e non espressamente contestata ex adverso) perdendo il relativo guadagno figurativo di L giornaliero (secondo quella che appare al Collegio una equa valutazione sul piano economico e sociale della attività lavorativa della casalinga), si reputa di dover quantificare in L. xx il risarcimento per tale voce di danno con quantificazione espressa in termini monetari attuali, oltre interessi, come di seguito determinati, sulla somma rivalutata dalla data del fatto all effettivo saldo. C) Nulla, del pari, potrà riconoscersi come dovuto a titolo di danno patrimoniale da ridotta capacità produttiva attese le condivisibili conclusioni del C.T.U., che inducono ad escludere che i postumi reliquati siano idonei a determinarne una apprezzabile limitazione. C1a) Oltre a ciò, nel caso di spece vi è di più essendo l attore soggetto pensionato e di età avanzata. In casi siffatti, secondo il più recente insegnamento della S.C. (Cass. 10 marzo 1990 n ), in assenza di specifiche prove sullo svolgimento di una qualche attività lavorativa, non può che venir meno la presunzione della esistenza di un danno patrimoniale futuro in conseguenza della compromissione della capacità di produrre reddito. C1b) In ogni caso, deve ulteriormente osservarsi che la natura degli esiti delle lesioni riportate dall attore (esiti meramente cicatriziali) integra gli estremi di un tipico danno estetico. Ora, è ben noto che la Corte Costituzionale (sentenza n. 184/1986) ha individuato proprio nel danno estetico e in quello alla vita di relazione gli antecedenti logico-giuridici del danno alla salute, così rendendo del tutto problematica una loro autonoma considerazione ai fini risarcitori. È del pari noto che questa strada è stata percorsa in modo deciso e convincente dalla S.C. (cfr: Cass. 5 settembre 1988 n. 5033; Cass. 16 maggio 1990 n. 4243), che ha più volte affermato che tali tipi di danno restano tendenzialmente assorbiti in quello biologico, salvo che, per quanto attiene al pregiudizio estetico, questo non si risolva in concreto altresì in una causa di minor guadagno: ciò, tuttavia, deve escludersi in considerazione della particolare attività svolta dall infortunato, il quale su tale punto avrebbe, dunque, avuto uno specifico onere probatorio, per nulla assolto nella fattispecie.

19 C2) Quanto alla incapacità produttiva, invece, la stessa natura di tale danno e del suo concreto accertamento comporta che esso debba sempre essere risarcito (non essendo più ipotizzabile la c.d. micropermanente non risarcibile, che si legittimava solo in riferimento alla sua incidenza sulla astratta capacità lavorativa generica, con conseguente legittimità della previsione di non effettiva riduzione del reddito: di fatto, esclusione del danno futuro) e che si proceda a liquidazione tabellare: pertanto, considerati il reddito annuo dell infortunato (L. x come emerge dal mod. 101 ritualmente prodotto in giudizio e non contestato), l entità dei postumi residuati (x%), l età del soggetto al momento del sinistro (x anni) ed il relativo coefficiente tratto dalle note tabelle (xx), lo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa (x% considerata l età del leso all epoca del fatto), deve liquidarsi un risarcimento di L. xx, da rivalutarsi in quanto debito di valore sulla base degli indici di cui all art. 150 d.a. c.p.c. per un totale complessivo di L. xx, oltre interessi, come di seguito determinati, sulla somma rivalutata decorrenti dalla data di cessazione della inabilità temporanea al saldo (sul punto della decorenza degli interessi, cfr: Cass. 28 novembre 1988 n. 6403; Cass. 22 giugno 1987 n. 5480; Cass. 22 gennaio 1982 n. 442). Alla parte attrice è dovuto il risarcimento del danno alla salute in conformità con le note pronunce della Corte Costituzionale n. 88/1979 (all unisono con la n. 87/79) e n. 184/1986 e col costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (per tutte cfr: Cass. n del 26 novembre 1984 e successivamente Cass. 24 gennaio 1990 n. 411; Cass. 30 gennaio 1990 n. 645; Cass. 10 marzo 1990 n ecc.), in quanto menomazione dell integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata e, come tale, incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica e, perciò, tutelata dall art. 32 della Costituzione. Non resta, dunque, che indicare i criteri in riferimento ai quali sembra equo determinare il danno alla salute sofferto da 2a. È noto che tali criteri, ancorché desumibili in riferimento al combinato disposto degli artt e 1226 c.c., non possono essere meramente intuitivi, ma devono essere ancorati a ragionevoli parametri uniformi per la generalità delle persone fisiche, adattati al caso concreto attraverso una personalizzazione quantitativa o qualitativa (Cass. 13 gennaio 1993, n. 357 cit.). Sul punto, la S.C. ha fatto di recente opportuna chiarezza. Accanto all affermazione di ordine generale secondo la quale, poiché il danno biologico e quello patrimoniale attengono a due diverse sfere di riferimento, il primo riguardando il cosiddetto diritto alla salute ed il secondo la capacità di produrre reddito, il giudice deve procedere a due distinte liquidazioni e può scegliere per ciascuna di esse il criterio che ritiene più idoneo in relazione al caso concreto (Cass. civ. sez. III, 1 dicembre 1994, n , Giust. civ. Mass. 1994, fasc. 12), nella parallela ricerca della indicazione di un indirizzo uniforme nella attualizzazione concreta del criterio liquidatorio, la Corte ha prodotto due distinte linee di pensiero. Ha così affermato che nella liquidazione equitativa del danno biologico non può essere utilizzato, come parametro di riferimento, il criterio indicato dall art. 4 comma 3 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in l. 26 febbraio 1977 n. 39, il quale si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale e non può, pertanto, servire a commisurare il danno conseguente alla menomazione degli attributi e requisiti biologici della persona in sé e per sé considerata. Tale danno, che è indipendente dal ruolo che i predetti attributi e requisiti svolgono o potrebbero svolgere sulla capacità di reddito della persona è, invece, legato al valore umano perduto e, quindi, determinabile solo mediante la personalizzazione quantitativa (con aumenti o diminuzioni) o qualitativa (con scelta tipologica diversa) di parametri di riferimento in linea di principio uniformi per la generalità delle persone fisiche (Cass. civ. sez. III, 9 dicembre 1994, n , Giust. civ. Mass. 1994, fasc. 12).

20 In senso affatto opposto, la stessa S.C. ha affermato che, nel risarcimento del danno biologico, il giudice, cui spetta la scelta discrezionale del criterio di equità da applicare nel caso concreto, può avvalersi della disciplina dell art. 4 della l. 26 febbraio 1977 n. 39, la quale, pur essendo prevista per la liquidazione del danno patrimoniale in materia di assicurazione della responsabilità civile connessa alla circolazione di veicoli e natanti, offre una seria base di calcolo del cosiddetto valore economico convenzionale dell uomo nella parte in cui stabilisce che il limite minimo invalicabile è costituito dal reddito non inferiore a tre volte l ammontare annuo della pensione sociale, e si presta, quindi, ad essere utilizzata come affidabile parametro di riferimento, senza che ciò ne comporti l applicazione analogica (Cass. civ. sez. III, 3 giugno 1994, n. 5380, Giust. civ. Mass. 1994, fasc. 6). Orbene, del tutto opportunamente (sia per ragioni di coerenza sistematica relativa ad una netta distinzione fra danno alla salute e danno patrimoniale, sia perché la seconda via contiene in sé il virus di una possibile maggiore valutazione del danno per soggetti percettori di redditi più elevati: infatti, ove si parli di limite minimo implicitamente non si esclude il possibile riferimento ad un limite massimo ) è stato il primo indirizzo a prevalere a partire dalla recente sentenza della sez. III della S.C. in data 13 aprile 1995, n (in Giust. civ. Mass. 1995, 831, pronuncia subito gemellata da Cass. civ. sez. III, 13 maggio 1995, n. 5271, Giust. civ. Mass. 1995, 69), con la quale si è, sembra definitivamente, ribadita l inutilizzabilità di ogni criterio afferente alla redditualità del soggetto, sia pure sotto il profilo di quella media nazionale, ritenendosi corretto il criterio equitativo ragionato del valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti le microlesioni (così considerate quelle comprese entro il 10% della riduzione della integrità psico-somatica), con incrementi e diminuzioni dirette ad adattare la liquidazione alle peculiarità della fattispecie. Tale criterio, pertanto, si ritiene di dover adottare, anche perché coerente con l indirizzo da tempo affermato da questo Tribunale. Facendo allora riferimento ad ormai noti precedenti giurisprudenziali di merito, il valore del punto di invalidità può essere fissato (cfr., per conferma, Cass. 4255/95 cit.) al valore attuale della moneta in L allorché si tratti di danno alla salute conseguente una riduzione della pregressa integrità psico-somatica pari al il 10%, così determinandosi per successive e progressive riduzioni in L il valore minimo del punto, ove si tratti di riduzione della integrità psicosomatica pari all 1%, e per successivi e progressivi incrementi il valore massimo in L , ove si tratti di riduzione della pregressa integrità psico-somatica nella misura del 100%. Ma l entità del danno sotto il profilo della lesione del diritto alla salute si coglie anche in relazione al tempo necessario al consolidamento dei postumi riduttivi della integrità e, dunque, alla durata della malattia che comporta, di necessità, la temporanea sospensione (in tutto o in parte) della pregresse facoltà realizzative del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali: la indispensabile completezza del risarcimento impone, pertanto, di liquidare altresì una somma per ogni giorno di effettiva inabilità temporanea. Poiché la gravità della lesione si riverbera ovviamente anche sul grado di riduzione (temporanea) della possibilità di estrinsecazione delle funzioni naturali afferenti al soggetto in tutti i suoi possibili aspetti, appare corretto rapportare alla gravità medesima il risarcimento sotto lo specifico punto in esame e a tale stregua si ritiene ragionevole che il risarcimento giornaliero venga individuato in una somma che si ponga fra un minimo di L (per microlesioni) ed un massimo di L (per macrolesioni). In conclusione, la soluzione come sopra delineata consente di individuare una tabella di parametri uniformi per la generalità delle persone fisiche, realizzata con criteri equitativi ma al tempo stesso oggettivi e coerenti, che tengano conto della effettiva gravità della lesione e della reale incidenza della stessa su quel complesso di valori, potenzialità, capacità realizzative e relazionali che integrano la nozione di salute, così consentendo di raggiungere lo scopo del necessario collegamento e adattamento ponderale del risarcimento alla specifica entità del danno.

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