Malattie professionali: relazioni tra territorio e patologie, con focus su amianto

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1 Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ottobre Bologna Malattie professionali: relazioni tra territorio e patologie, con focus su amianto FONDO VITTIME DELL AMIANTO: ASPETTI TECNICO - ATTUARIALI Daniela Martini - Attuario INAIL Consulenza Statistico Attuariale Settore Finanziario e Prestazioni

2 Agenda Le malattie asbesto correlate: quadro statistico Fondo Vittime dell Amianto: riferimenti normativi Istituzione e disciplina del Fondo Regolamento del Fondo Platea dei beneficiari Prestazione aggiuntiva Oneri di finanziamento a carico delle imprese Contabilità del Fondo Comitato amministratore del Fondo Ampliamento della platea dei beneficiari Prestazione assistenziale 2

3 Le malattie asbesto-correlate: quadro statistico Lavoratori con malattie professionali riconosciute per anno di protocollo Tecnopatici Di cui tecnopatici con malattie asbesto-correlate % tecnopatici con malattie asbesto correlate ,3% 10,5% 9,9% 9,2% Fonte: Open Data aggiornamento al 30/04/2016 3

4 Le malattie asbesto-correlate: quadro statistico Rendite Inail di inabilità permanente per anno di decorrenza Malattie asbesto correlate Malattie professionali Fonte: Archivi Inail 4

5 Le malattie asbesto-correlate: quadro statistico Fonte: Archivi Inail 5

6 Le malattie asbesto-correlate: quadro statistico Rendite Inail in vigore al 31/12/2015 RENDITE INABILITA PERMANENTE RENDITE A SUPERSTITI Fonte: Archivi Inail 6

7 Fondo Vittime Amianto Fondo vittime dell amianto 7

8 Fondo Vittime Amianto: riferimenti normativi Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 1 commi concernente l istituzione e la disciplina del Fondo vittime dell amianto Decreto ministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011 recante il Regolamento del Fondo vittime dell amianto Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1 comma 116 concernente l ampliamento della platea dei beneficiari Decreto interministeriale 4 settembre 2015 che definisce misura e modalità di erogazione della nuova prestazione 8

9 Istituzione e disciplina del Fondo (legge finanziaria 2008) Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 Art. 1 comma 241 E' istituito presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax, e in caso di premorte in favore degli eredi. Art. 1 comma 242 Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento. 9

10 Istituzione e disciplina del Fondo (legge finanziaria 2008) Art. 1 comma 243 Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'inail. Art. 1 comma 244 Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e in 22 milioni di euro a decorrere dall'anno Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. 10

11 Istituzione e disciplina del Fondo (legge finanziaria 2008) Art. 1 comma 245 Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 1 comma 246 L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 11

12 Decreto n. 30 del 12 gennaio 2011 Regolamenta la disciplina dell'organizzazione, del finanziamento e del comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto, nonché delle procedure e delle modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo stesso, a norma dell'articolo 1, commi , della legge 24 dicembre 2007, n

13 Art. 1 Il Fondo per le vittime dell'amianto si avvale, a titolo gratuito, per l'erogazione della prestazione e per la riscossione delle addizionali previste degli uffici e delle competenti strutture dell'inail, che, per tali finalità, destina le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente. Art. 2 Platea dei beneficiari i titolari di rendita, anche unificata, erogata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n (Testo Unico), e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» riconosciute dall'inail e dal soppresso Ipsema; in caso di premorte, gli eredi ai sensi dell'articolo 85 del Testo Unico. 13

14 Art. 2 Prestazione aggiuntiva Per gli anni di competenza 2008, 2009 e 2010 la prestazione aggiuntiva, fissata in misura percentuale della rendita erogata dall INAIL, è erogata in un'unica soluzione: per gli anni 2008 e 2009 la misura percentuale è stata fissata pari al 20% della rendita; per l'anno 2010 nella misura del 15% della rendita. 14

15 Art. 2 Prestazione aggiuntiva Dall anno di riferimento 2011, la prestazione aggiuntiva, sempre fissata in una misura percentuale della rendita, è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dall Inail per le rendite asbesto-correlate, erogate nell'anno di riferimento. La prestazione aggiuntiva è liquidata d'ufficio dall'inail mediante l'erogazione di due acconti ed un conguaglio. Per ogni anno di riferimento: Misura % = Risorse effettivamente disponibili nel Fondo Spesa di competenza assicurativa per rendite da asbesto 15

16 Art. 2 Prestazione aggiuntiva Gli acconti sono corrisposti utilizzando le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato. La misura del primo acconto è pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita ed è erogato contestualmente ai ratei di rendita. Il secondo acconto è erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento, per le rendite di cui al comma 1 e delle prestazioni già erogate con il primo acconto. A tal fine, l'inail, con determinazione del Presidente, definisce la misura complessiva dell'acconto. 16

17 Art. 2 Prestazione aggiuntiva Il conguaglio è corrisposto entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dagli oneri a carico delle imprese. La misura del conguaglio è determinata in base all'ammontare dell'addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite asbesto-correlate erogate dall INAIL. 17

18 Prestazione aggiuntiva Misura percentuale Acconto 10% 10% 10% 10% 10% 2 Acconto 20% 20% 15% 5,8% 2,7% 1,9% 1,1% 0,5% Conguaglio 2,3% 3,8% 4,0% 3,8% da definire Totale 18,1% 16,5% 15,9% 14,9% 18

19 Andamento della platea dei beneficiari PLATEA BENEFICIARI Tecnopatici Superstiti di tecnopatici Totale Variazione annua (%) 5,6% 4,7% 4,1% 4,0% 3,5% 3,6% 1,8% aggiornamento monitoraggio: ottobre

20 Andamento della spesa per anno di competenza per rendite asbesto-correlate (importi in migliaia di euro) SPESA Rendite inabilità permanente Rendite ai superstiti Totale Variazione annua (%) 7,2% 7,4% 5,8% 10,2% 4,8% 7,2% 4,0% aggiornamento monitoraggio: ottobre

21 Andamento della rendita media e del beneficio medio previsto dal Fondo (importi in euro) RENDITA MEDIA Tecnopatici Superstiti di tecnopatici BENEFICIO MEDIO Tecnopatici Superstiti di tecnopatici

22 Art. 3 Oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese L'onere di finanziamento del Fondo a carico delle imprese, è pari a 10 milioni di euro annui per il 2008 e per il 2009 e 7,333 milioni di euro a decorrere dal Le imprese tenute al versamento dell'addizionale sui premi assicurativi all'inail, sono, secondo un principio di mutualità, quelle che attualmente svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto per un numero di lavoratori uguale o superiore a soggetti, classificate secondo le vigenti tariffe dei premi. Le lavorazioni, oggetto di addizionale, di competenza del Settore Marittimo, si riferiscono alle gestioni trasporto merci e trasporto passeggeri. 22

23 Oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese Ripartizione del fondo a carico delle imprese (importi in migliaia di euro) Inail Settore Marittimo TOTALE FONDO

24 Oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese Addizionale premi assicurativi riscossa (importi in migliaia di euro) Addizionale Addizionale dovuta Addizionale riscossa Fonte: INAIL - Cruscotto Fondo Vittime dell Amianto Aggiornamento dati: 30 settembre

25 Art. 3 Oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese Le somme non utilizzate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute in bilancio per essere impiegate nell'esercizio successivo. 25

26 Art. 4 Contabilità del Fondo Il Fondo, istituito presso l'inail, ha contabilità autonoma e separata. Per ogni esercizio vengono predisposti i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, corredati da una relazione sulla gestione stessa. I costi di gestione, ed in particolare i costi per l'erogazione delle prestazioni del Fondo, sono a carico dell'inail. 26

27 Art. 5 Comitato amministratore del Fondo Il Fondo è gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri di cui fanno parte: un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; uno del Ministero dell'economia e delle finanze; quattro rappresentanti dell'inail; quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale; due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbestocorrelate. 27

28 Art. 6 Compiti del Comitato amministratore Il Comitato amministratore del Fondo svolge i seguenti compiti: predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione sulla gestione stessa; delibera il regolamento di funzionamento del Fondo entro e non oltre due mesi dal suo insediamento; partecipa alla procedura di determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva secondo le modalità di cui al presente decreto; vigila sulla affluenza dell'addizionale, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione del Fondo, proponendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze i provvedimenti necessari per migliorare l'efficacia e l'entità della prestazione del Fondo. 28

29 Ampliamento platea dei beneficiari (legge di stabilità 2015) Legge 23 dicembre 2014 n. 190 Art. 1, comma 116 Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto istituito presso l'inail sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 29

30 Ampliamento platea dei beneficiari (legge di stabilità 2015) Risorse finanziarie del Fondo da destinare alle prestazioni in favore dei nuovi beneficiari Le risorse finanziarie da destinare alla nuova tipologia di vittime dell amianto sono state recuperate nell ambito delle economie costituitesi nel Fondo, relative agli anni pari complessivamente a 30,8 milioni di euro, al netto di quelle che, a seguito delle determinazioni dei Ministeri vigilanti, sono state destinate ad attenuare il fisiologico decremento della prestazione aggiuntiva per gli anni 2012, 2013 e 2014 e pari a 2,1 milioni di euro. 30

31 Ampliamento platea dei beneficiari (legge di stabilità 2015) Art. 1 Finanziamento La spesa per la prestazione una tantum trova copertura nella dotazione finanziaria del Fondo nel limite massimo di spesa pari a complessivi euro ,00, ripartiti in: ,00 euro per il ,00 euro per il ,00 euro per il

32 Prestazione assistenziale Decreto interministeriale 4 settembre 2015 Art. 1 Prestazione assistenziale In via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017 l Inail eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro da corrispondersi una tantum, su istanza dell interessato. 32

33 Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ottobre Bologna GRAZIE PER L ATTENZIONE! Dott.ssa Daniela Martini INAIL Consulenza Statistico Attuariale Direzione Generale d.martini@inail.it

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