pag. di Deliberazione G.C. n. 445/ PARERI ISTRUTTORI
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1 pag. di Deliberazione G.C. n. 445/ SERVIZIO PROPONENTE: Attività Produttive PARERI ISTRUTTORI Oggetto: L.R , n. 28. Determinazioni ai sensi dell'art. 42 bis. L'atto non ha rilevanza contabile Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 Parere FAVOREVOLE Li, Il Direttore del Servizio F.to Paolo Negrini Parere CONTRARIO Li, Il Direttore del Servizio Parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 Parere FAVOREVOLE Li, Il Direttore del Servizio Finanziario Parere CONTRARIO Li, Il Direttore del Servizio Finanziario
2 pag. di Deliberazione G.C. n. 445/ Il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata all unanimità. [X] Dichiarata immediatamente eseguibile con votazione unanime Verbale fatto e sottoscritto Il Presidente F.to Emilio Bonifazi Il Segretario Generale F.to Mario Venanzi CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/2000) Certificasi che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al senza opposizioni o reclami. Il Messo Comunale CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (Art. 134 D.Lgs. 267/2000) Certificasi che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il Il Segretario Generale F.to Mario Venanzi
3 Pag. di Deliberazione G.C. n. 445/07 LA GIUNTA COMUNALE Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti le cui disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande si applicano dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (art. 111, comma1); Richiamati in particolare: l'art. 111, comma 3, che recitava: Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, i comuni pronunciano la decadenza delle autorizzazioni non attivate o non cedute e adottano, entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di detto termine, criteri provvisori per la programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche sulla base dei criteri di cui all'art. 46, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative. ed il comma 4 che stabiliva: Fino all'approvazione dei criteri provvisori di cui al comma 3 non possono essere attivati nuovi esercizi, fatte salve le ipotesi di subingresso e trasferimento ; l'art. 46 con cui si disponeva che la Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse aree territoriali e, quindi, la deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 20 giugno 2006 Direttive Regionali per la programmazione comunale delle attività... di somministrazione di alimenti e bevande che al punto 2,1 della parte II richiedeva per gli esercizi di somministrazione che gli atti di programmazione comunale prevedono criteri che si sostanziano in parametri di riferimento numerici anche relativi alle specificità delle diverse parti del territorio comunale oppure prevedono elementi qualitative o caratteristiche compatibili con l'esperibilità di un bando pubblico ; Visto il Direttore del Servizio Visto il Direttore del Servizio Finanziario
4 l'art. 47 con cui si disponeva che sulla base delle direttive regionali i comuni definiscono gli atti di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa quelle di cui all'art. 44, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, Dato atto che con deliberazione n. 470 del la Giunta Comunale affidava alla soc. Sincron Polis srl di Modena l'incarico per l'assistenza nella redazione degli atti di programmazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui sopra; Visto il D.L , n. 223, convertito con modificazioni nella L n. 248, ed in particolare l'art. 3 (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale) che, al comma 1, prevede per le attività di somministrazione di alimenti e bevande lo svolgimento senza il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; Ricordato che: il la Giunta Comunale approvava con ulteriori indirizzi la bozza di piano illustrata dall'assessore al Commercio alle associazioni di categoria il fondata su parametri, metodo ritenuto ammissibile, ma non obbligatorio, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Toscana (delibera Giunta Regionale n. 875 del ); il la Giunta Comunale esaminava l'elaborato modificato e, in considerazione dell'imminente modifica del Codice del Commercio tesa ad abrogare l'art. 47 e la programmazione per parametri, disponeva di effettuare una programmazione in assenza di parametri; il nella riunione con le Associazioni di categoria si concordava di attendere la l'approvazione della Legge Regionale di modifica del Codice Commercio prima di adottare la programmazione comunale; Vista la Legge Regionale n. 34 del (pubblicata sul BURT n. 17 del ) concernente le modifiche alla L.R n. 28 e, in particolare, gli artt. 27 e 28 che
5 abrogano gli artt. 46 e 47 del Codice del Commercio, e l'art. 24 che contestualmente introduce l'art. 42 bis in base al quale il comune, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'art. 44 ; Dato atto che, nella riunione del effettuata con le Associazioni di Categoria, è stata manifestata la volontà dell'amministrazione di predisporre atto di programmazione comunale afferente i soli requisiti minimi degli esercizi di somministrazione rinviando all'apposito provvedimento urbanistico di cui all'art. 42 bis, comma 3, approvato anche nell'ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 58 della L.R. 1/2005, la definizione dei criteri oggettivi che tengono conto della sostenibilità e qualità urbana, previa costituzione di un Tavolo di Concertazione finalizzato al raggiungimento di tale obiettivo da attivare in via immediata; Visti gli elaborati prodotti dalla Sincron Polis e dall'ufficio Commercio in conformità a tale indirizzo; Dato atto che il si è tenuta la riunione di concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative; Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. 26/2000, non avendo l'atto rilevanza contabile, che si allega per farne parte integrante e sostanziale; DELIBERA 1) di approvare i requisiti per la programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'allegato articolato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera A ; 2) di dare mandato alla Direzione Urbanistica per l'adozione dell'apposito provvedimento di cui all'art. 42 bis, comma 3, approvato anche nell'ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 58 della L.R. 1/2005, per la
6 definizione dei criteri oggettivi che tengono conto della sostenibilità e qualità urbana, previa costituzione di un Tavolo di Concertazione a ciò dedicato; 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 al fine di consentire le procedure per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
7 ALLEGATO A REQUISITI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Art. 1 Oggetto e finalità. 1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande relativamente alle nuove aperture sono disciplinate dalle norme contenute nel presente atto adottato a norma dell'art. 42 bis della L.R , n. 28 così come modificata dalla L.R. 05/06/2007, n. 34. Art. 2 Zonizzazione. 1. Ai fini della presente programmazione, il territorio comunale è considerato un unica zona. Art. 3 Apertura ed esercizio di nuove attività. 1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a dichiarazione di inizio attività, ai sensi della normativa vigente, e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione. 2. Ai fini dell'avvio di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle a carattere stagionale (art. 44 L.R. 28/2005), è necessario: a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. 28/2005; b) la conformità dei locali e delle superfici aperte al pubblico alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di destinazione d'uso e di sicurezza e sorvegliabilità (D.M. 564/92); c) la conformità dei locali e delle superfici aperte al pubblico ai criteri oggetti di cui all'apposito provvedimento urbanistico, approvato anche nell'ambito della
8 disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 58 della L.R. 1/2005. Art. 4 Trasferimenti di sede. 1. Il trasferimento di sede degli esercizi è soggetto a dichiarazione d'inizio attività e può essere effettuato dalla data di ricevimento della dichiarazione. 2. Ai fini del trasferimento di sede è necessario il rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. b) e c) del presente atto. 3. Con la presente programmazione è ammesso il trasferimento di sede anche per le attività di somministrazione di alimenti e bevande già assistite da autorizzazioni intrasferibili. Art. 5 Variazioni di superficie di somministrazione 1. In caso di ampliamento della superficie di somministrazione mediante nuovi locali adiacenti, i medesimi dovranno essere resi comunicanti e funzionalmente collegati fra di loro tramite la superficie di somministrazione. A tal fine, non si computa la superficie pertinente al locale, aperta al pubblico, appositamente attrezzata e gestita per la funzionalità dell'esercizio. 2. I requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) e c) del presente atto devono sussistere anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali. Art. 6 Controlli 1. Entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione d'inizio attività, l'amministrazione Comunale, anche per il tramite degli enti esterni competenti per materia, verifica la sussistenza dei requisiti e dispone, ove occorra, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, con provvedimento motivato e notificato all'interessato entro il medesimo termine. 2. Qualora sia possibile, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può provvedere a conformare l'attività alla vigente normativa. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine, l'amministrazione provvede alla verifica e dispone definitivamente in merito alla prosecuzione dell'attività. Trascorsi i trenta
9 giorni di cui al precedente comma senza che l'amministrazione abbia provveduto, l'interessato può proseguire l'attività, intendendosi il silenzio dell'amministrazione come assenso. 3. Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano nel caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni da parte dell'interessato, per le quali si procede alla denuncia alle autorità competenti. 4. La presentazione della denuncia di inizio attività non conforme alle disposizioni di cui al primo comma equivale, a tutti gli effetti di legge, a mancata presentazione della denuncia Art. 7 Rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla normativa generale in materia.
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