CAPITOLATO (ALLEGATO 3)

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1 CAPITOLATO (ALLEGATO 3) Capitolo 1/3 INFORTUNI E R.C. ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI Definizioni. ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. ATTIVITÀ: quella svolta dal Contraente per Statuto o per legge. CONTRAENTE: persona giuridica che stipula l'assicurazione. CONTRATTO: il contratto di assicurazione. FRANCHIGIA: l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato. INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. ISTITUTO SCOLASTICO: Contraente e beneficiario a norma della CM 2170/96 ORGANI AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA (OAS): Dirigente Scolastico, Direttore Servizi Generali Amministrativi, Componenti Consiglio di Circolo POLIZZA: il documento contrattuale che prova l'assicurazione. PREMIO: la somma dovuta alla Compagnia. RISCHIO: la probabilità del verificarsi del sinistro. SCOPERTO: la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'assicurato. SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETA': l'impresa assicuratrice. INFORTUNIO: evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. INVALIDITA' PERMANENTE: diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata. MALATTIA: per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. DANNO: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. RESPONSABILITÀ CIVILE: la responsabilità che possa gravare personalmente sull'assicurato e/o Contraente nell'esercizio delle sue funzioni e attività anche ai sensi dell'art e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa. RC I.S.: Responsabilità Civile dell Istituto Scolastico RCP e A : RC patrimoniale verso terzi e amministrativa verso la P.A. RCO: Responsabilità Civile Operatori Scolastici. RCD: Responsabilità Civile Diversi. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A): Scuole, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. Condizioni Generali di Assicurazione Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ., fatto salvo quanto previsto all articolo inerente la buona fede. Capitolato infortuni e R.C. alunni e operatori scolastici (Allegato 3) 1 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

2 Art. 2) Altre assicurazioni. Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'assicurato è esonerato dal dare a ciascun assicuratore preventiva comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'assicurato tuttavia, deve darne avviso a tutti gli assicuratori. Art. 3) Pagamento del premio. Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore del giorno indicato in polizza. La Società avrà diritto al pagamento dei premi annuali e di ogni eventuale appendice a titolo oneroso, entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti. I premi devono essere pagati alla compagnia secondo quanto stabilito nelle Condizioni Generali (Allegato 1). Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1 comma, l Assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art Cod. Civ.. Art. 4) Modifiche dell'assicurazione. Le eventuali modifiche al presente Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5) Aggravamento del rischio. A parziale deroga dell art Cod. Civ., l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio entro 90 giorni dal momento in cui è sorto l interesse assicurativo. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell art Cod. Civ., fatto salvo quanto previsto all articolo inerente la buona fede. Art. 6) Diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (art Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7) Recesso in caso di sinistro. La Società rinuncia ad ogni diritto di recesso in caso di sinistro. Art. 8) Durata dell assicurazione. La durata e la decorrenza del contratto è quella fissata nel bando di gara. Il contratto non è soggetto a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. È riconosciuta alle parti la facoltà di recedere senza onere alcuno ad ogni scadenza annuale mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata, via fax o entro i termini di: 30 giorni se la rescissione viene effettuata dalla contraente Istituzione Scolastica; 60 giorni se la rescissione viene effettuata dalla Compagnia Assicuratrice. Il maggior lasso di tempo a carico della compagnia è reso necessario dai tempi tecnici di esperimento di una nuova procedura di acquisto da parte dell Istituzione Scolastica. Alla relativa scadenza, il contratto si intende annullato, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Su espressa volontà della Contraente la presente assicurazione potrà essere espressamente prorogata per un ulteriore frazione d anno, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. Qualora la Società non conceda la proroga richiesta di cui al comma precedente, si impegna a prorogare l assicurazione per un periodo di ulteriori 15 giorni oltre la scadenza contrattuale senza alcun onere aggiuntivo. Art. 9) Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico dell'assicurato e/o Contraente. Art. 10) Foro competente. Il Foro Competente è quello di Avellino Art. 11) Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente Capitolato, valgono le norme di legge. Art. 12) Interpretazione del contratto. Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle presenti norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato. Capitolato infortuni e R.C. alunni e operatori scolastici (Allegato 3) 2 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

3 Art. 13) Rinuncia al diritto di rivalsa. Qualora l infortunio sia la conseguenza di un sinistro indennizzabile a termine di polizza, la Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti degli assicurati e dei loro familiari conviventi, dell Istituto Scolastico e delle persone di cui debba rispondere, nonché nei confronti del MIUR, riservandosi tale diritto nei confronti dei terzi. Art. 14) Buona fede. A parziale deroga di quanto previsto agli articoli trattanti le dichiarazioni relative alle circostanze di rischio e le modifiche all assicurazione, la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatta od incompleta dichiarazione rese, all'atto della stipulazione della polizza ovvero nel corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto all indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'assicurato non abbia agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Art. 15) Generalità degli assicurati. Comunicazione delle generalità degli assicurati: Alunni. Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare le generalità degli alunni assicurati. Per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento esclusivo ai registri del contraente che quest ultimo si obbliga ad esibire su richiesta della Compagnia. Il Contraente, all atto dell adesione e/o stipula, è temporaneamente esonerato, ove impossibilitato, dal dichiarare il numero degli alunni iscritti e frequentanti da assicurare che sarà obbligatoriamente dichiarato entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura e quindi entro e non oltre il termine stabilito per il pagamento del premio. Il Contraente si impegna a comunicare ogni successivo inserimento, che avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella richiesta (purché non antecedente il giorno della comunicazione medesima). Si intende assicurata la totalità degli alunni se il numero degli assicurati è almeno pari al 95 % degli iscritti e frequentanti. Alla fine dell anno scolastico verrà emessa dalla Società eventuale appendice di regolazione del premio relativa ai successivi inserimenti, che il Contraente si impegna a pagare entro 60 gg. dal ricevimento. Corsisti e Personale Scolastico. Le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento del premio pro capite ed i cui nominativi saranno forniti dal Contraente alla Società in apposito elenco. Tali coperture decorreranno dalle h 24,00 del giorno in cui la Società riceverà l elenco, o dalle h24,00 del giorno in cui il Contraente potrà dimostrare di averlo inviato. Art. 16) Obblighi dell assicurato e del contraente in caso di sinistro. Termine: In caso di sinistro l Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art Codice Civile). Se non viene adempiuto intenzionalmente agli obblighi previsti, l assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità. Se l inadempienza è involontaria, la Società ha diritto a ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto. La denuncia dell infortunio con l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento e delle cause che lo hanno determinato, deve essere fatta per iscritto alla Società entro trenta giorni dall infortunio o dal momento in cui l Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Modalità: La denuncia può essere effettuata a mezzo fax, posta elettronica o via posta, salvo casi mortali o catastrofici che andranno comunicati a mezzo telegramma. Denuncia successiva: Qualora gli apparecchi fax o i mezzi telematici della Società per qualunque motivo non dovessero funzionare e non sarà stato quindi possibile da parte della scuola, denunciare il sinistro, la Società consente che la denuncia possa essere fatta anche successivamente, ritenendo valida ed efficace la documentazione conservata presso la scuola. Ogni comunicazione inviata a mezzo fax o posta elettronica inviata dall'istituto comporta l'obbligo di conferma di ricezione da parte delle Società Assicuratrici. Art. 17) Gestione dei sinistri Capitolato infortuni e R.C. alunni e operatori scolastici (Allegato 3) 3 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

4 La Società si impegna a richiedere all Assicurato solo la documentazione strettamente necessaria per la definizione del sinistro. La Società si impegna a richiedere che l Assicurato si sottoponga a accertamenti medici strettamente necessari e/o ulteriore documentazione medica entro il termine massimo di 60 giorni dal momento in cui l assicurato stesso chiede espressamente la chiusura e liquidazione del sinistro. La società si impegna a proporre all Assicurato una offerta di liquidazione dettagliata del danno entro 60 giorni dal momento in cui il sinistro viene chiuso dall assicurato e a pagare il sinistro 30 giorni dopo l accettazione. La Società su richiesta dell Assicurato si impegna a restituire la documentazione inviata in originale. Art. 18) Controversie. Le controversie potranno essere risolte ricorrendo in qualunque momento alla magistratura ordinaria. Art. 19) Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione del premio, franchigie per sinistro e limiti di indennizzo per sinistro e per annualità) Le somme, i massimali, le franchigie e i limiti di indennizzo sono quelli indicati nella Tabella B: Garanzie e Massimali. ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI. Norme che regolano l assicurazione Infortuni Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. Art. 20) Oggetto dell'assicurazione. L assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli alunni iscritti durante l intera permanenza nella sede della scuola, succursali o sedi staccate della stessa o altro luogo stabilito dal Dirigente Scolastico e/o dagli Organi Collegiali, senza limiti di orario, purché rientrino nel normale programma di studi o che comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati. L assicurazione è inoltre operante per gli infortuni subiti durante il tragitto casa/scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l orario di inizio e termine di tutte le attività scolastiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti assicurati sono: a) Attività deliberate. Qualunque attività legittimamente disposta dal Dirigente Scolastico o deliberata dagli Organi Collegiali. b) Attività all interno degli edifici scolastici. Qualunque attività all interno dell edificio scolastico, le lezioni in classe, le lezioni in aula magna e auditorium, le lezioni e le prove pratiche in laboratorio, ricreazione, cambi di ora, assemblee, attività ricreative, refezione e attività culturali in genere, lezioni pratiche con uso di strumenti anche all esterno della scuola, c) Assenza vigilanza. Qualunque attività all interno dell edificio scolastico, che si svolga anche in momentanea assenza del personale preposto alla vigilanza. d) Educazione Fisica. Educazione fisica, educazione motoria, attività sportive, compresi i Giochi della Gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola, purché effettuati in presenza di personale incaricato o in convenzione con la stessa comprese le settimane bianche, l esercizio degli sport invernali e/o sulla neve. e) Uscite didattiche. Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi di integrazione culturale, purché venga rispettato il programma deliberato dagli organi scolastici o, in caso di variazione, purché espressamente disposta dal Dirigente Scolastico. Capitolato infortuni e R.C. alunni e operatori scolastici (Allegato 3) 4 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

5 f) Stage. Visite ad aziende e laboratori, anche se esse comprendano esperimenti e prove pratiche dirette. g) Autonomia. Tutte le attività correlate all autonomia. h) Trasferimenti. I trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività scolastiche con qualunque mezzo di trasporto. i) Giornate festive. Qualunque attività deliberata legittimamente dal Dirigente Scolastico o dagli Organi Collegiali da svolgere anche in giornate festive. j) In itinere. Il tragitto casa/scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l orario di inizio e termine di tutte le attività. Codice della strada. Agli effetti della presente garanzia e per tutti gli Assicurati, nel caso in cui il danneggiato o la persona che lo trasporta non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada relativamente all utilizzo di automobili, ciclomotori, motocicli e biciclette, la Società rimborserà il 50% degli indennizzi previsti per ciascuna delle garanzie previste in polizza. Patologie preesistenti. La Società corrisponde l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio o dalle malattie come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. Art. 21) Rischi inclusi nell'assicurazione. Ai sensi della presente polizza sono considerati parificati ad infortunio anche i seguenti eventi: a) annegamento; b) folgorazione; c) assideramento e/o congelamento; d) asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori, soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo; e) avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altra sostanza; f) intossicazione anche non avente origine traumatica; g) lesioni da contatto con sostanze corrosive; h) colpi di sole o di calore; i) lesioni muscolari e tendinee (esclusi gli infarti); j) ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali; k) conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio; l) danni estetici conseguenti ad infortunio; m) morsi di animali e di rettili, nonché punture d insetto; n) asfissia meccanica ; o) contagio da A.I.D.S. o Epatite a seguito di infortunio; p) infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; q) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave; r) infortuni subiti in occasione di terremoti inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche ed altri eventi naturali; s) infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi sommosse, sabotaggio, attentati, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; t) aggressioni ed atti violenti. Resta inteso che gli eventi di cui sopra danno diritto all indennizzo purché verificatisi nell ambito delle attività scolastiche richiamate in polizza. Art. 22) Rischi esclusi dall'assicurazione. Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti: Capitolato infortuni e R.C. alunni e operatori scolastici (Allegato 3) 5 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

6 a) dalla guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei; b) dall'uso di mezzi di locomozione subacquei; c) competizioni organizzate dalle federazioni sportive; d) dalla pratica di paracadutismo e sport aerei in genere; e) dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) a livello professionistico; f) derivanti da guerra e/o insurrezioni; g) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche; h) da abuso di psicofarmaci e/o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o di allucinogeni; i) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; j) da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante; k) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio. Art. 23) Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali. Le garanzie e le somme assicurate sono quelle indicate nella Tabella B. Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate (Massimale Catastrofale), l indennizzo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l importo indicato nella Tabella B. L assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro. Art. 24) Morte da infortunio La somma assicurata per il caso Morte riportata nella Tabella B, viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell art. 60 comma 3 del Codice Civile. Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso Morte, ove questa sia superiore, e non chiede rimborso nel caso contrario. La Società inoltre paga la somma prevista nella Tabella B, quale contributo alle spese direttamente sostenute dalla famiglia per le spese funerarie nonché per l eventuale rimpatrio della salma qualora il decesso sia avvenuto all estero. Art. 25) Invalidità permanente da infortunio Se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida all Assicurato un indennizzo dal primo punto, calcolato secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla tabella INAIL contenuta nell allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n e secondo i massimali e i criteri riportati nella Tabella B. Resta tuttavia convenuto che: a) Invalidità superiore 45%. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all assicurato un invalidità permanente del 100% (cento percento); b) Orfano. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di entrambi i genitori e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 45%, l indennizzo verrà raddoppiato. c) Mancini. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l arto fosse quello destro (sinistro per i mancini). Il diritto all indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che Capitolato infortuni e R.C. alunni e operatori scolastici (Allegato 3) 6 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

7 l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l indennizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente. Art. 26) Rimborso spese mediche a seguito di infortunio. Sono assicurate e rimborsabili nel limite della somma prevista nella Tabella B per periodo annuale le spese mediche a seguito di infortunio. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Anticipi. All assicurato che in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza si trovi in situazione di comprovata difficoltà economica accertata dal Dirigente Scolastico, la Società potrà anticipare, prima della chiusura del sinistro, il 50% delle spese mediche regolarmente preventivate e ammesse all indennizzo. Spese rimborsabili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche rimborsabili sono quelle relative a: a) Visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali, incluso rimborso ticket sanitari. b) Intervento chirurgico anche ambulatoriale. c) Ricovero in istituti pubblici o privati. d) Applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione. e) Analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l artroscopia diagnostica ed operativa. f) Terapie fisiche e specialistiche. g) Protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco; protesi oculari ed acustiche. h) Sono comprese e rimborsabili le cure odontoiatriche e ortodontiche nonchè le spese sostenute per la sola prima protesi (non le successive) rese necessarie da infortunio. Nel caso in cui, per l età giovanile dell Assicurato, non sia possibile applicare subito la prima protesi l Assicurato, dietro parere medico espresso, potrà ottenere il rimborso anticipato delle spese riconosciute necessarie per massimo 3 ricostruzioni provvisorie ed 1 protesi entro il limite massimo del massimo costo previsto dal tariffario nazionale dell ordine dei medici dentisti ANDI i) Spese e cure oculistiche, la Società, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza che causa danno oculare, rimborsa nel limite della somma pattuita, anche l acquisto di nuove lenti e/o occhiali. j) Acquisto apparecchi acustici da infortunio, in caso di cure rese necessarie da infortunio, vengono rimborsate, sino alla somma pattuita nelle prestazioni, le spese per cure all apparato uditivo incluse quelle per rottura di apparecchi acustici; si precisa che le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dell infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall assicurato/a. k) Acquisto e noleggio di carrozzelle reso necessario a seguito di infortunio. Dovranno essere presentati dietro richiesta della Società i documenti giustificativi debitamente quietanzati, sottoscritti dal medico. Altre garanzie. La Società, assicura inoltre: l) Danno estetico. Se a seguito di infortunio, non altrimenti risarcibile, indennizzabile a termini di polizza, l assicurato subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso, la Società riconoscerà un indennizzo a titolo di rimborso spese sostenute per la cura ed applicazioni, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno, con il massimale stabilito nella Tabella B. Il rimborso sarà effettuato, dietro presentazione di adeguata documentazione ed al massimo entro tre anni dalla data d infortunio. Capitolato infortuni e R.C. alunni e operatori scolastici (Allegato 3) 7 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

8 m) Ambulanza. Spese di trasporto dell assicurato dal luogo dell infortunio all istituto di cura, con qualsiasi mezzo idoneo, con il limite massimo stabilito nella Tabella B. n) Occhiali. Rottura di lenti e occhiali. La Società rimborsa fino alla concorrenza della somma massima fissata nella Tabella B, l acquisto di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) di pari caratteristiche e/o valore per danneggiamento conseguente ad infortunio che abbia colpito l assicurato. La Società si riserva la facoltà di non effettuare alcun risarcimento all Assicurato in caso di mancata consegna del bene non riparabile, essendo l Assicurato obbligato, a richiesta, alla consegna degli occhiali o lenti danneggiate. La garanzia non è operante durante il Percorso Casa Scuola Casa. Sono escluse dalla garanzia le lenti usa e getta. Art. 27) Diarie a seguito di infortunio. La Società, nei limiti del massimale e per giorno, previsti nella Tabella B assicura le seguenti diarie: a) Ricovero. Diaria da ricovero, viene corrisposta la diaria stabilita per ogni pernottamento in ricovero presso istituti pubblici o privati a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza per un massimo di 365 pernottamenti. b) Day hospital. Diaria da ricovero day hospital, viene corrisposta la diaria stabilita per ogni pernottamento in ricovero presso istituti pubblici o privati in regime di "Day Hospital" a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza per un massimo di 365 ricoveri. c) Gesso. Diaria da gesso, qualora, a seguito di un infortunio garantito a termini di polizza, un assicurato risulti portatore agli arti di gessature o qualsiasi altro sistema di immobilizzazione la Società corrisponderà, per un periodo massimo 30 giorni, una diaria giornaliera con il limite per giorno e complessivo riportato nella Tabella B. Si stabilisce in ogni caso che la diaria prevista sarà ridotta in misura del 50% se riferita ad ingessature relative ad arti superiori. Art. 28) Garanzie accessorie a seguito di infortunio. La Società, nei limiti del massimali previsti nella Tabella B assicura le seguenti garanzie accessorie: a) Accompagnamento. Spese di accompagnamento e trasporto dell assicurato dalla propria abitazione (o dalla scuola) all istituto di cura e viceversa Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza l Assicurato necessiti di cure ripetute (medicazioni complesse, applicazioni fisioterapiche e terapie mediche) regolarmente prescritte dal medico curante, la Società rimborsa, a titolo di concorso alle spese di accompagnamento e trasporto necessarie a raggiungere l Istituto di cura, un indennità giornaliera fissata nell ambito della combinazione prescelta. Detta indennità verrà corrisposta per la durata massima di 30 giorni per evento e per anno assicurativo, nei limiti del costo effettivamente sostenuto e documentato. b) Effetti personali. Se a seguito di infortunio risarcibile a termini di polizza l allievo assicurato subisce: danni a capi di vestiario, a strumenti musicali, a biciclette, a sedie a rotelle e tutori, la Società rimborsa entro i limiti stabiliti per singola voce nella Tabella B, le spese necessarie per le riparazioni e/o la sostituzione. La Società si riserva la facoltà di non effettuare alcun risarcimento all Assicurato in caso di mancata consegna del bene non riparabile qualora espressamente richiesto. c) Spese per lezioni private di recupero. Qualora l assicurato sia rimasto assente dalle lezioni, in conseguenza di infortunio indennizzabile dalla presente polizza, per un periodo superiore a 20 giorni consecutivi di lezione, la Società rimborserà, previa presentazione di adeguata documentazione, le spese sostenute per le lezioni private di recupero eventualmente sostenute. d) Perdita dell anno scolastico. Qualora in conseguenza di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, accaduto negli ultimi quattro mesi dell anno scolastico che comporti una mancata partecipazione alle lezioni per 30 giorni consecutivi o almeno 50 giorni totali, lo studente assicurato si trovasse nell impossibilità di concludere con esito positivo l anno scolastico, la Società corrisponderà la somma pattuita, a titolo forfetario e solo per il primo anno scolastico ripetuto. L operatività della garanzia è subordinata alla presentazione, da parte dell Istituto Scolastico, di idonea documentazione. e) Indennità da assenza per infortunio. Nel caso in cui l alunno assicurato, a seguito di infortunio risarcibile a termini di polizza, sia rimasto assente dalle lezioni per più del numero giorni Capitolato infortuni e R.C. alunni e operatori scolastici (Allegato 3) 8 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

9 scolastici consecutivi previsti nella Tabella B, e non abbia presentato alcuna spesa, gli verrà riconosciuta una liquidazione omnia nei limiti di quanto riportato nella stessa Tabella B. f) Garanzia annullamento. Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l allievo assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato e/o scolastico (a titolo puramente esemplificativo: gite, viaggi di istruzione, corsi di musica, di lingue straniere, di danza, attività teatrali e artistiche e tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dall ente organizzatore/erogatore che ne attestino l avvenuto pagamento, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione entro il limite previsto dalla Tabella Garanzie E Massimali. Parimenti, se a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l allievo assicurato fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all estero, sia organizzati dalla scuola che a carattere privato, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate la Società rimborserà la spesa già sostenuta fino al massimo previsto nella Tabella B. Art. 29) Rimborso spese mediche accessorie a seguito d Infortunio durante le uscite didattiche. La Società assicura il rimborso, nei limiti del massimale indicato nella Tabella B, delle spese per: a) Trasporto/ rientro anticipato. Qualora l Assicurato, in caso d infortunio, debba rientrare al proprio domicilio anzitempo. Il rimborso si intende in base alla tratta più breve ed al costo minore. b) Familiare accanto. Qualora l Assicurato, in caso di infortunio, venga ricoverato per un periodo superiore ai 3 giorni e trascorso il periodo di ricovero non sia in grado di rientrare alla data prestabilita, la Società riconoscerà il rimborso limitato alle spese di viaggio A/R di un familiare in base alla tratta più breve e al costo minore. MALATTIA ALUNNI. Norme che regolano l'assicurazione Malattia. Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. Art. 30) Oggetto dell'assicurazione. L assicurazione è operante nei seguenti casi: a) Poliomielite. Qualora l alunno contragga a scuola la poliomielite. b) Meningite celebro spinale. Qualora l alunno contragga a scuola la meningite celebro spinale. c) AIDS. Qualora l alunno contragga a scuola l AIDS, virus HIV. d) Epatite virale. Qualora l alunno contragga a scuola l epatite virale. e) Malattia durante le uscite didattiche. Qualora, durante gite o uscite scolastiche in Italia o all estero l alunno debba ricorrere a cure mediche non rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale a seguito di una qualunque malattia improvvisa. Art. 31) Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali. Le garanzie e le somme assicurate sono quelle indicate nella Tabella B. Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate (Massimale Catastrofale), l indennizzo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l importo indicato nella Tabella B. L assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro. Art. 32) Morte da malattia. Esclusivamente per i casi a, b, c, d, dell articolo inerente l oggetto dell assicurazione malattia, se le malattie oggetto di garanzia hanno per conseguenza la morte dell Assicurato e questa avviene entro due anni dalla data di decorrenza del contratto, la Società liquida all Assicurato un indennizzo secondo i massimali e i criteri riportati nella Tabella B. Capitolato infortuni e R.C. alunni e operatori scolastici (Allegato 3) 9 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

10 Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente da malattia, l'assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso Morte, ove questa sia superiore, e chiede rimborso il nel caso contrario. Art. 33) Invalidità permanente da malattia. Esclusivamente per i casi a, b, c, d, dell articolo inerente l oggetto dell assicurazione malattia, se le malattie oggetto di garanzia hanno per conseguenza una invalidità permanente e questa avviene entro due anni dalla data di decorrenza del contratto, la Società liquida all Assicurato un indennizzo, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla tabella INAIL contenuta nell allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124; e secondo i massimali e i criteri riportati nella Tabella B. Art. 34) Rimborso spese mediche a seguito di malattia improvvisa durante le uscite didattiche. La Società assicura il rimborso, nei limiti del massimale indicato nella Tabella B, delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, sostenute nel corso di uscite scolastiche, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, in seguito a malattia improvvisa purché prescritte da un medico anche in caso di ricovero in istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso. La Società assicura il rimborso, nei limiti del massimale indicato nella Tabella B, delle spese per: a) Trasporto in ambulanza. Qualora l Assicurato, in caso di malattia improvvisa, necessiti di un trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino. b) Trasporto per rientro anticipato. Qualora l Assicurato, in caso di malattia improvvisa, debba rientrare al proprio domicilio anzitempo. Il rimborso si intende in base alla tratta più breve e al costo minore. c) Prolungamento del soggiorno. Qualora l Assicurato, in caso di malattia improvvisa, venga ricoverato per un periodo superiore ai 3 giorni e trascorso il periodo di ricovero non sia in grado di rientrare alla data prestabilita (il rimborso si intende per le spese di pernottamento in albergo sostenute dall Assicurato stesso con un massimo complessivo di 5 giorni). d) Familiare accanto. Qualora l Assicurato, in caso di malattia improvvisa, venga ricoverato per un periodo superiore ai 3 giorni e trascorso il periodo di ricovero non sia in grado di rientrare alla data prestabilita (il rimborso si intende le spese di viaggio A/R di un familiare in base alla tratta più breve e al costo minore). RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI. Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. Art. 35) Oggetto dell assicurazione, rischi assicurati. Gli alunni, i corsisti, sono considerati terzi tra loro. Il Contraente, l Amministrazione Scolastica e gli Organi della medesima (OAS) sono considerati terzi. RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DEI GENITORI DI ALUNNI MINORENNI (R.C.T.) La Società, si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, i genitori o le persone a qualsiasi titolo esercitanti la patria potestà sugli alunni minorenni iscritti e frequentanti a qualunque titolo l Istituto Scolastico Contraente, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati dalle persone di cui si deva rispondere per culpa in educando o ad altro titolo; a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi attinenti l attività scolastica, ed i servizi ad essa connessi. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al genitore Assicurato doloso dell alunno minore e per il quale debba rispondere. L assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare agli assicurati da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Capitolato infortuni e R.C. alunni e operatori scolastici (Allegato 3) 10 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

11 Art. 36) Oggetto dell assicurazione, attività assicurate L assicurazione comprende l esercizio di tutte le attività scolastiche, ed i servizi ad essa connessi, nulla escluso né eccettuato. Art. 37) Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali. Le garanzie e le somme assicurate sono quelle indicate nella Tabella B. Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate (Massimale Catastrofale), l indennizzo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l importo indicato nella Tabella B. L assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro. Art. 38) Esclusioni ai fini dell assicurazione RCT. L assicurazione non comprende i danni: derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili. Art. 39) Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 40) Precisazioni. Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. GARANZIE FACOLTATIVE ED ESTENSIONI OPZIONALI. Garanzie operanti solo in seguito ad espressa adesione da parte dell Istituto Scolastico o degli Assicurati e dietro pagamento del relativo premio. Art. 41) Infortuni e malattia corsisti, convittori, accompagnatori. Le garanzie, coperture e massimali sono le medesime degli alunni. Art. 42) Infortuni e malattia personale della scuola. Le garanzie, coperture e massimali sono le medesime degli alunni. Capitolato infortuni e R.C. alunni e operatori scolastici (Allegato 3) 11 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

12 CAPITOLATO (ALLEGATO 3) Capitolo 2/3 RESPONSABILITÀ CIVILE DELL ISTITUTO SCOLASTICO Definizioni. ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. ATTIVITÀ: quella svolta dal Contraente per Statuto o per legge. CONTRAENTE: persona giuridica che stipula l'assicurazione. CONTRATTO: il contratto di assicurazione. FRANCHIGIA: l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato. INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. ISTITUTO SCOLASTICO: Contraente e beneficiario a norma della CM 2170/96 ORGANI AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA (OAS): Dirigente Scolastico, Direttore Servizi Generali Amministrativi, Componenti Consiglio di Circolo POLIZZA: il documento contrattuale che prova l'assicurazione. PREMIO: la somma dovuta alla Compagnia. RISCHIO: la probabilità del verificarsi del sinistro. SCOPERTO: la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'assicurato. SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETA': l'impresa assicuratrice. DANNO: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. RESPONSABILITÀ CIVILE (R.C.): la responsabilità che possa gravare personalmente sull'assicurato e/o Contraente nell'esercizio delle sue funzioni e attività anche ai sensi dell'art e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa. RC I.S.: Responsabilità Civile dell Istituto Scolastico RCP e A : RC patrimoniale verso terzi e amministrativa verso la P.A. RCO: Responsabilità Civile Operatori Scolastici. RCD: Responsabilità Civile Diversi. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A): Scuole, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. Condizioni Generali di Assicurazione Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ., fatto salvo quanto previsto all articolo inerente la buona fede. Art. 2) Altre assicurazioni. Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'assicurato è esonerato dal dare a ciascun assicuratore preventiva comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'assicurato tuttavia, deve darne avviso a tutti gli assicuratori. Art. 3) Pagamento del premio. Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore del giorno indicato in polizza. La Società avrà diritto al pagamento dei premi annuali e di ogni eventuale appendice a Capitolato Responsabilità Civile dell'istituto (Allegato 3) 12 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

13 titolo oneroso, entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti. I premi devono essere pagati alla compagnia secondo quanto stabilito nelle Condizioni Generali (Allegato 1). Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1 comma, l Assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art Cod. Civ.. Art. 4) Modifiche dell'assicurazione. Le eventuali modifiche al presente Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5) Aggravamento del rischio. A parziale deroga dell art Cod. Civ., l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio entro 90 giorni dal momento in cui è sorto l interesse assicurativo. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell art Cod. Civ., fatto salvo quanto previsto all articolo inerente la buona fede. Art. 6) Diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (art Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7) Recesso in caso di sinistro. La Società rinuncia ad ogni diritto di recesso in caso di sinistro. Art. 8) Durata dell assicurazione. La durata e la decorrenza del contratto è quella fissata nel bando di gara. Il contratto non è soggetto a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. È riconosciuta alle parti la facoltà di recedere senza onere alcuno ad ogni scadenza annuale mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata, via fax o entro i termini di: 30 giorni se la rescissione viene effettuata dalla contraente Istituzione Scolastica; 60 giorni se la rescissione viene effettuata dalla Compagnia Assicuratrice. Il maggior lasso di tempo a carico della compagnia è reso necessario dai tempi tecnici di esperimento di una nuova procedura di acquisto da parte dell Istituzione Scolastica. Alla relativa scadenza, il contratto si intende annullato, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Su espressa volontà della Contraente la presente assicurazione potrà essere espressamente prorogata per un ulteriore frazione d anno, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. Qualora la Società non conceda la proroga richiesta di cui al comma precedente, si impegna a prorogare l assicurazione per un periodo di ulteriori 15 giorni oltre la scadenza contrattuale senza alcun onere aggiuntivo. Art. 9) Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico dell'assicurato e/o Contraente. Art. 10) Foro competente. Il Foro Competente è quello di Avellino. Art. 11) Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente Capitolato, valgono le norme di legge. Art. 12) Interpretazione del contratto. Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle presenti norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato. Art. 13) Rinuncia al diritto di rivalsa. Qualora il danno sia la conseguenza di un sinistro indennizzabile a termine di polizza, la Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti degli assicurati e dei loro familiari conviventi, dell Istituto Scolastico e delle persone di cui debba rispondere, nonché nei confronti del MIUR, riservandosi tale diritto nei confronti dei terzi. Art. 14) Buona fede. A parziale deroga di quanto previsto agli articoli trattanti le dichiarazioni relative alle circostanze di rischio e le modifiche all assicurazione, la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatta od incompleta Capitolato Responsabilità Civile dell'istituto (Allegato 3) 13 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

14 dichiarazione rese, all'atto della stipulazione della polizza ovvero nel corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto all indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'assicurato non abbia agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Art. 15) Generalità degli assicurati. Comunicazione delle generalità degli assicurati: Alunni. Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare le generalità degli alunni assicurati. Per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento esclusivo ai registri del contraente che quest ultimo si obbliga ad esibire su richiesta della Compagnia. Il Contraente, all atto dell adesione e/o stipula, è temporaneamente esonerato, ove impossibilitato, dal dichiarare il numero degli alunni iscritti e frequentanti da assicurare che sarà obbligatoriamente dichiarato entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura e quindi entro e non oltre il termine stabilito per il pagamento del premio. Il Contraente si impegna a comunicare ogni successivo inserimento, che avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella richiesta (purché non antecedente il giorno della comunicazione medesima). Si intende assicurata la totalità degli alunni se il numero degli assicurati è almeno pari al 95 % degli iscritti e frequentanti. Alla fine dell anno scolastico verrà emessa dalla Società eventuale appendice di regolazione del premio relativa ai successivi inserimenti, che il Contraente si impegna a pagare entro 60 gg. dal ricevimento. Corsisti e Personale Scolastico. Le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento del premio pro capite ed i cui nominativi saranno forniti dal Contraente alla Società in apposito elenco. Tali coperture decorreranno dalle h 24,00 del giorno in cui la Società riceverà l elenco, o dalle h24,00 del giorno in cui il Contraente potrà dimostrare di averlo inviato. Art. 16) Obblighi dell assicurato e del contraente in caso di sinistro. Termine: In caso di sinistro l Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art Codice Civile). Se non viene adempiuto intenzionalmente agli obblighi previsti, l assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità. Se l inadempienza è involontaria, la Società ha diritto a ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto. La denuncia dell infortunio con l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento e delle cause che lo hanno determinato, deve essere fatta per iscritto alla Società entro trenta giorni dall infortunio o dal momento in cui l Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Modalità: La denuncia può essere effettuata a mezzo fax, posta elettronica o via posta, salvo casi mortali o catastrofici che andranno comunicati a mezzo telegramma. Denuncia successiva: Qualora gli apparecchi fax o i mezzi telematici della Società per qualunque motivo non dovessero funzionare e non sarà stato quindi possibile da parte della scuola, denunciare il sinistro, la Società consente che la denuncia possa essere fatta anche successivamente, ritenendo valida ed efficace la documentazione conservata presso la scuola. Ogni comunicazione inviata a mezzo fax o posta elettronica inviata dall'istituto comporta l'obbligo di conferma di ricezione da parte delle Società Assicuratrici. Art. 17) Gestione dei sinistri La Società si impegna a richiedere all Assicurato solo la documentazione strettamente necessaria per la definizione del sinistro. La Società su richiesta dell Assicurato si impegna a restituire la documentazione inviata in originale. Art. 18) Controversie. Le controversie potranno essere risolte ricorrendo in qualunque momento alla magistratura ordinaria. Art. 19) Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione del premio, franchigie per sinistro e limiti di indennizzo per sinistro e per annualità) Le somme, i massimali, le franchigie e i limiti di indennizzo sono quelli indicati nella Tabella B: Garanzie e Massimali. Capitolato Responsabilità Civile dell'istituto (Allegato 3) 14 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

15 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL ISTITUTO SCOLASTICO. Norme che regolano l assicurazione Responsabilità Civile dell Istituto Scolastico. Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. Art. 20) Oggetto dell assicurazione, rischi assicurati. Gli alunni, il personale dell istituto, e ogni altra persona in rapporto con l istituto, vengono, a tutti gli effetti, considerati terzi tra loro. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL ISTITUTO SCOLASTICO (R.C.T.) La Società, si obbliga a tenere indenne il Contraente, l Assicurato, nonché l Amministrazione Scolastica, di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi attinenti l attività scolastica, ed i servizi ad essa connessi. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. La Società, si obbliga a tenere indenne il Contraente, l Assicurato, nonché l Amministrazione Scolastica, di quanto questi siano tenuti a pagare quali responsabili, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi imputabili alla mancata vigilanza sugli allievi minorenni. La Società, si obbliga a tenere indenne il Contraente, l Assicurato, nonché l Amministrazione Scolastica, di quanto questi siano tenuti a pagare quali responsabili, a titolo di risarcimento di danni che gli alunni minorenni possono involontariamente cagionare a se stessi, anche in occasione di attività sportive. La società si obbliga a tenere indenne il Contraente, l Assicurato, inteso sia come persona giuridica che come personale scolastico docente e non, della azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione esperita attraverso la magistratura contabile. Si intende compresa anche la copertura per colpa grave. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI ED ALUNNI SOGGETTI ALL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli articoli l0 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell'art.13 D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, e successive modifiche per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o a questi equiparati in quanto assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2. ai sensi della C.M. n. 311 del 3/11/92, per gli infortuni sofferti dai docenti di Educazione Fisica e dagli allievi durante le relative ore curricolari; 3. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle ipotesi precedenti, cagionati ai soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore a l4%. La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, sempre che dall'evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. La presente garanzia è efficace anche nei confronti degli eventuali prestatori di lavoro temporaneo. Capitolato Responsabilità Civile dell'istituto (Allegato 3) 15 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

16 Questi ultimi, nel solo caso in cui l'inail esercitasse l'azione surrogatoria ex Art.19l6 Codice Civile a seguito di infortuni sul lavoro, sono considerati terzi, fermo quanto previsto dal punto 3) del presente articolo. La presente garanzia vale anche per la surrogazione dell'inps ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12 giugno L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Art. 21) Oggetto dell assicurazione, attività assicurate. L assicurazione comprende l esercizio di tutte le attività scolastiche, ed i servizi ad essa connessi, nulla escluso né eccettuato. Colpa grave. L assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L assicurazione comprende tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dal Dirigente Scolastico, dagli organismi scolastici competenti o da organi autorizzati dagli stessi. Colpa grave. L assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L assicurazione comprende tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dal Dirigente Scolastico, dagli organismi scolastici competenti o da organi autorizzati dagli stessi. A titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Attività deliberate. Qualunque attività legittimamente disposta dal Dirigente Scolastico o deliberata dagli Organi Collegiali. b) Attività all interno degli edifici scolastici. Qualunque attività all interno dell edificio scolastico, le lezioni in classe, le lezioni in aula magna e auditorium, le lezioni e le prove pratiche in laboratorio, ricreazione, cambi di ora, assemblee, attività ricreative, refezione e attività culturali in genere, lezioni pratiche con uso di strumenti anche all esterno della scuola, c) Educazione Fisica. Educazione fisica, educazione motoria, attività sportive, compresi i Giochi della Gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola, purché effettuati in presenza di personale incaricato o in convenzione con la stessa comprese le settimane bianche, l esercizio degli sport invernali e/o sulla neve. d) Uscite didattiche. Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi di integrazione culturale, purché venga rispettato il programma deliberato dagli organi scolastici o, in caso di variazione, purché espressamente disposta dal Dirigente Scolastico e/o dagli Organi competenti. Le uscite verranno effettuate sotto la vigilanza di personale della scuola e/o esterno purché preventivamente incaricato dal Dirigente Scolastico e/o dagli Organi Competenti. e) Stage. Visite ad aziende e laboratori, anche se esse comprendano esperimenti e prove pratiche dirette. f) Autonomia. Tutte le attività correlate all autonomia. g) Trasferimenti. I trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività scolastiche con qualunque mezzo di trasporto. h) Servizi esterni. Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. i) Giornate festive. Qualunque attività deliberata legittimamente dal Dirigente Scolastico o dagli Organi Collegiali da svolgere anche in giornate festive. j) In itinere. Il tragitto casa/scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l orario di inizio e termine di tutte le attività. Capitolato Responsabilità Civile dell'istituto (Allegato 3) 16 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

17 k) Cinema. L uso di un aula magna o di un cinema teatro, auditorium annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento. l) Materiale in comodato e in custodia. L assicurazione comprende i danni che gli allievi possono arrecare alle cose che l Assicurato abbia in comodato, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ed ai veicoli con o senza motore, sia di dipendenti che di Terzi, parcheggiati nell ambito degli edifici e delle pertinenze di proprietà od in uso all Assicurato e/o Contraente. Il massimale e le limitazioni sono quelle indicate nella Tabella B m) Mezzi sotto carico. Danni a mezzi sotto carico e scarico. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. n) Committenza. L assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile ai sensi di legge attribuibile all assicurato in qualità di committente: dei lavori o attività connessi all espletamento delle attività descritte in polizza; ai sensi del D.Lgs. 494/96 per i lavori rientranti nel relativo campo di applicazione, sempreché l assicurato abbia designato il Responsabile dei lavori e/o il coordinatore per l esecuzione dei lavori in conformità a quanto disposto dal decreto stesso. o) Committenza auto. L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida, per documentati motivi di servizio, di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde. p) Danni a cose presso terzi. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse. Restano comunque esclusi i danni alle cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza massima indicata nella Tabella B, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. q) Danni da interruzione di esercizio. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite indicato nella Tabella B. r) Danni da incendio. La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato per danni a s) cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute, ferma l esclusione dei danni alle cose che l Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio, la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La garanzia viene prestata nell ambito del massimale di polizza con il limite indicato nella Tabella B. t) R.C. derivante dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/08, ex D.L. 626/94 e successive modifiche (degli addetti al servizio di sicurezza e salute dei lavoratori). La garanzia R.C.T. vale per la Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la salute dei lavoratori di cui al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/08. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dal Dirigente Scolastico, dai suoi Collaboratori, o dai soggetti incaricati che svolgano l attività in rapporto di dipendenza anche temporanea con la scuola. Capitolato Responsabilità Civile dell'istituto (Allegato 3) 17 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

18 u) RC medica. Qualora l istituto o la scuola possieda, gestisca e/o conduca un infermeria, la presente assicurazione copre i danni materiali e le lesioni personali conseguenti all attività professionale infermieristica. v) Cartelli. L assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per la proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati. L assicurazione copre la responsabilità personale di: w) Alunni. Tutti gli alunni iscritti. x) Operatori della scuola. Tutti gli operatori della scuola, di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato o meno, nello svolgimento delle mansioni, y) Corsisti. Partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, EDA, ai corsi di alfabetizzazione, post diploma e corsi 150 ore, stage organizzati dalla scuola, progetti d orientamento. La copertura si intende automaticamente estesa a: z) Accompagnatori. Docenti, non docenti, esperti esterni e genitori, nella veste di accompagnatori durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche. aa) Organi collegiali. Genitori degli allievi e Componenti quando svolgono il ruolo di membri di diritto e/o elettivi degli Organi Collegiali. bb) Alunni ospiti. Alunni di altre scuole, temporaneamente ospiti dell Istituto. cc) Commissioni d esame. Componenti esterni ed interni delle commissioni d esame. dd) Gli esperti esterni autorizzati dal Consiglio d Istituto, che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione anche occasionale all interno dell Istituto, personale in quiescenza che svolge attività all interno dell Istituto. ee) Manutentori. Gli operatori della scuola durante l esecuzione di piccoli lavori di manutenzione ordinaria e riparazione (esclusi lavori edili) per le necessità della scuola per danni cagionati a terzi. Terzi. I soggetti sin qui elencati vengono considerati terzi a tutti gli effetti tra loro e nei confronti della scuola. Art. 22) Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali. Le garanzie e le somme assicurate sono quelle indicate nella Tabella B. Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate (Massimale Catastrofale), l indennizzo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l importo indicato nella Tabella B. L assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro. Art. 23) Esclusioni ai fini dell assicurazione RCT. L assicurazione non comprende i danni: a) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili. b) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori. c) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione ai sensi del D.P.R. del n. 224; d) da furto. e) Conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. f) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori. g) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. h) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati a cose in genere ed a persone, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati. Capitolato Responsabilità Civile dell'istituto (Allegato 3) 18 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

19 i) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali. j) cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, l assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore. k) conseguenti a perdita di dati elettronici, derivanti, direttamente o indirettamente, da virus e/o altri programmi similari e relativi a qualsiasi attività svolta via Internet o a servizi e/o consulenza informatica. l) la R.C. del vettore nelle gite scolastiche e nelle altre uscite didattiche.. m) detenzione od impiego di esplosivi. n) da amianto e/o asbesto e relative polveri e/o fibre. o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). Art. 24) Gestione delle vertenze di danno e spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 25) Precisazioni. Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. Circolare 2170/96. Circolare del Ministero della P.I. n A precisazione della Circolare del Ministero della P.I. n 2170 del , il Contraente ed il beneficiario, dei propri Docenti, studenti e personale alle dipendenze, risulta essere l Amministrazione Scolastica. L Assicurato/Contraente è considerato terzo nei confronti degli alunni/studenti che sono considerati Assicurati aggiunti a tutti gli effetti. Cessione a terzi di locali. Premesso che l Istituto o la Scuola può cedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, aule, palestre e relative attrezzature, aule di informatica e/o altri locali, si conviene fra le parti che la presente assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di quanto ceduto in uso a terzi. Capitolato Responsabilità Civile dell'istituto (Allegato 3) 19 I.C. San Tommaso-F.Tedesco - Avellino

20 CAPITOLATO (ALLEGATO 3) Capitolo 3/3 RC PATRIMONIALE VERSO TERZI E AMMINISTRATIVA VERSO LA P.A. - estensione della polizza R.C. e RC IS, previa sottoscrizione di polizza individuale e pagamento del relativo premio da parte dell'interessato - Definizioni. ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. ATTIVITÀ: quella svolta dal Contraente per Statuto o per legge. CONTRAENTE: persona giuridica che stipula l'assicurazione. CONTRATTO: il contratto di assicurazione. FRANCHIGIA: l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato. INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. ISTITUTO SCOLASTICO: Contraente e beneficiario a norma della CM 2170/96 ORGANI AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA (OAS): Dirigente Scolastico, Direttore Servizi Generali Amministrativi, Componenti Consiglio d Istituto POLIZZA: il documento contrattuale che prova l'assicurazione. PREMIO: la somma dovuta alla Compagnia. RISCHIO: la probabilità del verificarsi del sinistro. SCOPERTO: la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'assicurato. SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETA': l'impresa assicuratrice. DANNO: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. RESPONSABILITÀ CIVILE: la responsabilità che possa gravare personalmente sull'assicurato e/o Contraente nell'esercizio delle sue funzioni e attività anche ai sensi dell'art e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa. RC I.S.: Responsabilità Civile dell Istituto Scolastico RCP e A : RC patrimoniale verso terzi e amministrativa verso la P.A. RCO: Responsabilità Civile Operatori Scolastici. RCD: Responsabilità Civile Diversi. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A): Scuole, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. Condizioni Generali di Assicurazione ed estensione della polizza Art. 43) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ., fatto salvo quanto previsto all articolo inerente la buona fede. Art. 44) Altre assicurazioni. Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'assicurato è esonerato dal dare a ciascun assicuratore preventiva comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'assicurato tuttavia, deve darne avviso a tutti gli assicuratori. Capitolato Responsabilità Civile dell Istituto (Allegato3) Pagina 20

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