CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI E GLI UFFICI GIUDIZIARI:
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1 CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI E GLI UFFICI GIUDIZIARI: Tribunale per i Minorenni di Cagliari Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari per l organizzazione del Servizio inerente l accertamento multidisciplinare finalizzato alla determinazione dell età biologica dei minori non accompagnati. L Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari (C.F ) di seguito indicata come AOU CA rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giorgio Sorrentino, che agisce per conto e per nome dell Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale Via Ospedale, Cagliari E Gli Uffici Giudiziari: Tribunale per i Minorenni di Cagliari (C.F. ), rappresentato dal Presidente dott.ssa Marinella Polo; Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari (C.F. ), rappresentato dal Procuratore della Repubblica dott.ssa Anna Cau PREMESSO CHE - L art. 1 comma 2 del DPCM 535/1999 definisce minore straniero non accompagnato (MSNA) il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte 1
2 dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell ordinamento italiano - La definizione del minore straniero non accompagnato è specificata anche nell art. 2 della Direttiva Europea 2001/55/EC3 e nell art. 2, comma f) del D.Lgs 85/2003 che così li definisce: i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri. - La stessa definizione è ripresa dall art. 2, comma e) del D.Lgs n. 142 del 18 agosto 2015: minore non accompagnato: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale. - Per i minori non accompagnati si pone il problema dell accertamento della effettiva minore età e quindi di garantire a chi è veramente minorenne la tutela sanitaria e psicosociale prevista dalle norme a sua protezione. E poichè - Essere identificato come minore costituisce il presupposto essenziale affinché lo straniero minorenne possa beneficiare delle misure di protezione alle quali ha diritto in quanto minore. L insieme delle procedure attraverso le quali si cerca di stabilire l età anagrafica di un individuo acquista dunque un importanza cruciale, in considerazione del fatto che erronee procedure in materia di accertamento dell età possono condurre al mancato rispetto ed alla violazione di alcuni diritti fondamentali del minore. - L accertamento dell età risulta essenziale anche riguardo all imputabilità, in quanto il minore non è imputabile se infraquattordicenne, e riguardo alla competenza degli organi giudiziari ed amministrativi, poiché se il ragazzo è infradiciottennne al momento della commissione del reato la 2
3 competenza è del Tribunale per i minorenni e del Dipartimento per la giustizia minorile.. - Gli Uffici Giudiziari, e nello specifico il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale per i Minorenni di Cagliari, hanno evidenziato la necessità di avvalersi dei Servizi Medicina Legale, Odontostomatologia, Radiologia, Endocrinologia e Psichiatria e consultazione psicosomatica dell AOU di Cagliari per tutta l area di competenza del Tribunale per i minorenni di Cagliari; - I Servizi di cui al precedente capoverso hanno manifestato la loro disponibilità ad assicurare la collaborazione professionale in parola a favore dell organo giudiziario procedente; TUTTO CIO PREMESSO L anno 2017, il giorno del mese di Febbraio in Cagliari nell Ufficio del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, via Dante n. 1 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 La AOU di Cagliari, tramite il Servizio di Medicina Legale che funge da struttura di coordinamento e di raccordo, nell ambito del rapporto di collaborazione con l Autorità Giudiziaria procedente si impegna a svolgere ordinariamente i seguenti compiti: Porre in essere l insieme delle procedure attraverso le quali stabilire l età biologica di individui privi di documentazione anagrafica certa, sedicenti minori, non accompagnati. Le procedure finalizzate all identificazione dell età biologica consisteranno nei seguenti accertamenti: 1) Esame ortopantomografico delle arcate dentali; 2) Esame radiografico del polso e della mano sn; 3) Esame radiografico della clavicola e della scapola; 3
4 4) Visita odontoiatrica; 5) Visita auxologica; 6) Visita endocrinologica; 7) Colloquio psicologico; 8) Valutazione medico-legale e relazione tecnica conclusiva. L équipe medica procederà inizialmente al colloquio psicologico e quindi agli accertamenti suindicati secondo un criterio di invasività successiva e di necessità Sarà, inoltre, compito del Servizio di Medicina Legale, acquisire mediante assistenza di un mediatore culturale/interprete individuato dagli Uffici Giudiziari richiedenti l accertamento o dall Amministrazione Penitenziaria, qualora trattasi di sedicenti minori in regime di limitazione della libertà personale - l assenso agli accertamenti dopo adeguata ed esaustiva informazione dal minore assistito dal tutore o da chi esercita i poteri tutelari, in base alle leggi vigenti nell ordinamento italiano. In particolare, il presunto minore verrà informato, in una lingua che possa capire ed in conformità con il suo grado di maturità e livello di alfabetizzazione, circa: a) il fatto che la sua età sarà determinata mediante una specifica procedura sanitaria; b) i possibili risultati attesi e le eventuali conseguenze del risultato; c) le conseguenze di un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tale procedura; d) il diritto ad essere ascoltato in merito ai motivi di un suo eventuale rifiuto. In caso di rifiuto del presunto minore a sottoporsi alla valutazione socio-sanitaria per l accertamento dell età, il Servizio di Medicina Legale rimetterà all Autorità Giudiziaria le disposizioni in merito agli opportuni provvedimenti. Art. 2 L attività di accertamento dell età biologica e di consulenza multidisciplinare prestata dall AOU tramite i propri Servizi e Unità Operative, a favore degli Uffici Giudiziari per tutta l area di loro competenza, sarà ripartita come di seguito indicato: A) In ambito Penale 4
5 1) in caso di soggetto arrestato o fermato, l accertamento verrà effettuato entro 48 ore ed il case manager (coordinatore) individuato nella figura del medico-legale, riferirà in udienza anche oralmente, circa i risultati degli esami effettuati; 2) negli altri casi il collegio multidisciplinare redigerà una relazione scritta, con allegate le singole valutazioni e la valutazione olistica multidisciplinare. 3) riferirà in udienza, laddove necessario e salvo diversa disposizione dell Autorità Giudiziaria mandataria dell incarico, il medico-legale che assume la figura di case manager. B) in ambito Civilistico La parte relativa all ADS sarebbe da eleminare perché riguarda esclusivamente il giudice tutelare Qualora nel corso di una procedura di VG o di adottabilità sorga il dubbio sull effettiva età del minore l Autorità giudiziaria conferirà regolare incarico di CTU che verrà espletata dall AOU secondo la metodologia di cui all art. 1 Art. 3 L attività di accertamento dell età biologica dei sedicenti minori non accompagnati, nonchè quella di consulenza e peritale di cui ai precedenti articoli, sarà prestata dai Dirigenti Medici operanti presso i Servizi di Medicina Legale, Odontostomatologia, Radiologia, Psichiatria e consultazione psico-somatica, endocrinologia, Neuropsichiatria Infantile, dell AOU di Cagliari. Detta attività sarà svolta durante il normale orario di servizio settimanale in accordo con gli altri impegni del Servizio. La concreta calendarizzazione sarà di volta in volta definita dal Responsabile del Servizio di Medicina Legale, di concerto con l organo giudiziario procedente. Al fine di assicurare tutti i compiti previsti nella convenzione, faranno parte del servizio anche altre figure professionali, in particolare: uno psicologo, un assistente sociale, un assistente amministrativo. 5
6 Art. 4 Per le suddette attività gli Uffici Giudiziari procedenti corrisponderanno all AOU di Cagliari un compenso pari a 250,05 per gli interventi programmati e ad 290,76 per gli interventi in urgenza. Art. 6 La presente convenzione avrà la durata di dieci anni con decorrenza febbraio 2017 e termine al 31 dicembre 2027, e potrà essere rinnovata alla scadenza con atto formale. Art. 7 Il compenso di cui all art. 4 verrà corrisposto dagli Uffici Giudiziari procedenti all AOU di Cagliari per ogni intervento su presentazione della richiesta di liquidazione. // con rendicontazione alla fine di ogni anno. Art. 8 La copertura assicurativa dei rischi in itinere e per quelli connessi agli spostamenti effettuati nel territorio di competenza degli Uffici Giudiziari procedenti è a carico della AOU di Cagliari, secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa attualmente in vigore. Art. 9 I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione previo accordo. Art. 10. La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti è composta da n.7 pagine. Verrà trasmessa al CSM tramite il Consiglio giudiziario di Cagliari 6
7 Il DIRETTORE GENERALE della AOU di Cagliari Dott. Giorgio Sorrentino IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Dott.ssa Marinella Polo IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Dott.ssa Anna Cau 7
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