LE PROVINCE SI TRASFORMANO E LE CITTÀ METROPOLITANE PRENDONO IL VIA
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1 LE PROVINCE SI TRASFORMANO E LE CITTÀ METROPOLITANE PRENDONO IL VIA di Lucia ROSSI AGGIORNAMENTI Presentiamo nei suoi contenuti principali la legge n. 56/2014 (legge Delrio), che prevede il riordino delle province trasformate in parte in enti ad area vasta e in parte in città metropolitane. L 8 aprile 2014 è entrata in vigore la legge Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (l. n. 56 del 7/4/2014, G.U. n. 81 del 7/4/2014) meglio nota come legge Delrio, tesa a ridefinire i confini e le competenze degli enti locali e, in particolare, a introdurre il riordino delle province, che in parte diventano enti territoriali di area vasta e in parte città metropolitane. DALLE PROVINCE AGLI ENTI TERRITORIALI AD AREA VASTA La legge n. 56/2014, nell attesa che sia approvato il disegno di legge costituzionale che prevede la definitiva soppressione delle province, ha provveduto a una profonda trasformazione di questo ente, sia per quanto riguarda l assetto, sia in merito alle competenze. Quanto all assetto istituzionale, i nuovi enti territoriali ad area vasta non avranno organi eletti direttamente dai cittadini, ma organi di secondo livello formati dagli amministratori (sindaci, consiglieri) dei comuni del comprensorio delle vecchie province. Proprio per questo gli stessi enti assumono la denominazione di enti di secondo livello. Tra l altro, gli amministratori non percepiranno alcuna indennità aggiuntiva oltre quella prevista per la carica per la quale sono stati eletti. Sono organi degli enti territoriali ad area vasta il presidente, il consiglio, l assemblea dei sindaci. In particolare: il presidente viene eletto dall assemblea dei sindaci dei comuni del comprensorio della vecchia provincia e viene scelto tra questi stessi sindaci. Il presidente rimane in carica quattro anni; il consiglio è composto dal presidente e dai sindaci e consiglieri comunali del comprensorio. Il numero dei membri del consiglio varia da 10 a 16 in rapporto all entità della popolazione. Il consiglio dura in carica due anni; l assemblea dei sindaci, che sostituisce la giunta provinciale, è costituita dai sindaci dei comuni che fanno parte del comprensorio dell ente. L assemblea ha compiti propositivi, consultivi e di controllo in base a quanto previsto dallo statuto dell ente stesso. 1
2 Gli enti ad area vasta, per quanto riguarda le competenze, si dovranno occupare di: pianificazione territoriale; viabilità (costruzione e gestione delle strade provinciali); tutela dell ambiente; edilizia scolastica; controllo di eventuali discriminazioni in ambito occupazionale e rispetto delle pari opportunità. Infine, dovranno svolgere un ruolo servente verso i comuni, al fine di offrire agli stessi un supporto per l assistenza amministrativa. Gli enti ad area vasta assumono la fisionomia di associazioni di comuni, in cui i sindaci si riuniscono per svolgere congiuntamente le funzioni attribuite all ente e assicurare ai cittadini di area vasta i servizi che il singolo comune non potrebbe fornire per motivi dimensionali ed economici. LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE Il passaggio dalle vecchie province ai nuovi enti avviene con modalità diverse in rapporto ai tempi in cui scadono gli organi provinciali. Per le province commissariate e quelle in scadenza nel 2014 si procede come segue: entro il 12 ottobre 2014 (l. n. 114/2014) il presidente uscente (o il commissario) convoca l assemblea dei sindaci per eleggere il nuovo presidente e i membri del consiglio; entro il 31 dicembre 2014 l assemblea dei sindaci approva le modifiche apportate dal nuovo consiglio allo statuto della vecchia provincia; il 31 dicembre 2014 o al più tardi il 1 gennaio 2015 entrano in carica il nuovo presidente e il nuovo consiglio. Per le province i cui organi scadono dopo il 2014 è previsto che: entro 30 giorni dalla scadenza di fine mandato o dallo scioglimento anticipato degli organi provinciali deve essere convocata l assemblea dei sindaci del comprensorio per eleggere il presidente e il consiglio; entro sei mesi dall insediamento dei nuovi organi (presidente, consiglio) l assemblea dei sindaci deve approvare le modifiche statutarie. Quanto alle Regioni a statuto speciale, occorre distinguere la Valle d Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano per le quali non è previsto alcun cambiamento, dalle altre tre Regioni (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia) che dovranno aggiornare in materia le loro norme entro aprile AL VIA LE CITTÀ METROPOLITANE Mentre 97 delle 107 vecchie province sono destinate a diventare enti ad area vasta, 10 diventano città metropolitane, un nuovo ente locale previsto da tempo (l. n. 142/1990) e già inserito nella Costituzione (l. cost. n. 3/2001), che finalmente trova attuazione e sarà pienamente operativo dal 1 gennaio 2015 (l. n. 56/2014). L istituzione delle città metropolitane deriva dalla necessità di organizzare in modo adeguato il governo di aree territoriali con forte concentrazione urbana e demografica. 2
3 La legge n. 56/2014, oltre alla città metropolitana di Roma capitale con ordinamento proprio, ne istituisce altre nove: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria; si tratta di enti territoriali ad area vasta che comprendono il comune capoluogo e i comuni appartenenti alla vecchia provincia. I FINI E LE FUNZIONI DELLE CITTÀ METROPOLITANE L ente città metropolitana ha una pluralità di fini, tra cui lo sviluppo del territorio, la promozione e la gestione di servizi, infrastrutture e reti di comunicazioni relativamente all area metropolitana. Quanto alle funzioni, alla città metropolitana, oltre alle funzioni fondamentali delle province, sono attribuiti altri compiti come: l adozione di un piano strategico triennale del territorio metropolitano da adeguare ogni anno; la pianificazione generale del territorio metropolitano; l organizzazione dei servizi pubblici, della mobilità e della viabilità; la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale e dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano. GLI ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA Sono organi della città metropolitana: il sindaco metropolitano, che è il sindaco del comune capoluogo, il quale, oltre a rappresentare e a sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi dello stesso, deve convocare e presiedere il consiglio e la conferenza metropolitani, nonché assolvere a tutte le altre funzioni previste dallo statuto; il consiglio metropolitano, composto dal sindaco e da un numero di consiglieri variabile da 14 a 24 in rapporto al numero degli abitanti dell area metropolitana. Si tratta di un organo di secondo livello, in quanto è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della città metropolitana, che hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Rimane in carica cinque anni. Il consiglio metropolitano svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani e programmi, propone lo statuto alla conferenza metropolitana e ha poteri decisionali sull approvazione del bilancio; la conferenza metropolitana, che è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni del comprensorio, approva lo statuto (l. n. 114/2014) e ha potere consultivo per l approvazione dei bilanci. Come regola generale, il sindaco, i componenti del consiglio e i membri della conferenza svolgono l incarico a titolo gratuito, ma lo statuto può prevedere l elezione diretta del sindaco e del consiglio (il sistema elettorale dovrà essere stabilito con legge statale) nonché un indennità di funzione per il sindaco stesso. 3
4 LA PROCEDURA DI ATTUAZIONE La costituzione delle città metropolitane nelle province omonime ha preso avvio con l entrata in vigore della legge n. 56/2014 (a eccezione della provincia di Reggio Calabria che sarà costituita alla scadenza degli organi della provincia e dopo il rinnovo degli organi del comune), secondo la seguente procedura: fino al 31 dicembre 2014 rimangono in carica per l ordinaria amministrazione e a titolo gratuito, il presidente della provincia e la giunta provinciale; entro il 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per redigere una proposta di statuto; entro il 30 settembre 2014 si elegge il consiglio metropolitano e si insediano sia il consiglio stesso, sia la conferenza metropolitana; entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto; il 1 gennaio 2015 il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana inizia a operare con il proprio statuto e i propri organi. Anche le Regioni a statuto speciale possono istituire città metropolitane e alcune Regioni (Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia) hanno già provveduto, per cui anche Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste diventeranno città metropolitane. UNIONI E FUSIONI DI COMUNI La stessa legge n. 56/2014, al fine di soddisfare e ottimizzare i servizi, semplifica le procedure per favorire le unioni di comuni, a cui sono ampliate le funzioni (per esempio: anticorruzione, trasparenza ecc.). Infine, per i comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, la legge n. 56/2014 ripristina la possibilità di avvalersi del consiglio comunale (non più di dieci consiglieri) e della giunta (non più di due assessori), purché questo non comporti un aumento di spesa. Nei comuni con popolazione compresa tra tremila e diecimila abitanti i consiglieri possono essere dodici e gli assessori quattro. 4
5 ATTIVITÀ OPERATIVA AGGIORNAMENTI A. Richiama alla mente i contenuti di base 1. Quali erano gli organi delle vecchie province? Erano tutti eletti dai cittadini? 2. Quali erano le competenze delle vecchie province? 3. Le città metropolitane previste dalla nuova normativa sono diverse da quelle indicate dalle leggi precedenti? 4. Individua l articolo della Costituzione in cui sono citate le città metropolitane. B. Rifletti e lavora sui contenuti 1. Perché gli enti territoriali di area vasta sono definiti enti di secondo livello? 2. Illustra con una mappa le tappe del processo di trasformazione delle vecchie province in enti territoriali ad area vasta. 3. In che cosa consiste il diritto di elettorato attivo e passivo riconosciuto ai sindaci e ai consiglieri dei comuni delle città metropolitane? 4. Il comune dove abiti fa parte di un ente territoriale ad area vasta o di una città metropolitana? Informati e raccogli notizie riguardo al processo di attuazione della legge n. 56/
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