IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NELLA LEGGE N. 17 DEL 1999 E NELLA LEGGE N. 170 DEL 2010
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1 IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NELLA LEGGE N. 17 DEL 1999 E NELLA LEGGE N. 170 DEL 2010 GIUSEPPE ARCONZO Delegato del Rettore alle disabilità e handicap Professore associato in diritto costituzionale nell Università degli Studi di Milano
2 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI Nel nostro ordinamento, i problemi delle persone affette da invalidità, sono considerati quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall'intera collettività. (Corte costituzionale, sentenza n. 167 del 1999) 2
3 CHE COS È LA DISABILITÀ? La disabilità è il frutto dell interazione tra la menomazione e l esistenza di barriere sociali, comportamentali ed ambientali, che impediscono alle persone con una menomazione fisica o psichica il godimento dei diritti su base di uguaglianza con le altre persone. MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE ADOTTATO DALLA CONVENZIONE ONU DEL
4 IL DIRITTO ALL ISTRUZIONE Art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l arco della vita. 4
5 IL DIRITTO ALL ISTRUZIONE Art. 38, comma 3, Costituzione Italiana Gli inabili e i minorati hanno diritto all educazione e all avviamento professionale. 5
6 SEGUE Il diritto della persona con disabilità all istruzione si configura come un diritto fondamentale. Garantire a minorati ed invalidi la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro anche attraverso l'istruzione superiore corrisponde ad una precisa direttiva costituzionale. (Corte cost., sent. n. 215 del 1987) 6
7 LA LEGGE N. 104 DEL 1992 È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3 l. 104 del 1992). L handicap dunque non è il deficit fisico o mentale, ma è la situazione di svantaggio sociale che il deficit può determinare.
8 IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO Pur tutelando il diritto allo studio dalla scuola materna alle scuole superiori, la legge n. 104 del 1992 non prevedeva nulla sulle università. Soltanto nel 1999, con la legge n. 17, sono state apportate alcune modifiche alla legge n. 104, che da allora garantisce il diritto allo studio delle persone con disabilità anche all interno delle università. 8
9 CHI PUÒ ACCEDERE AI SERVIZI DISABILI DEGLI ATENEI? Destinatari degli interventi sono tutti gli studenti che presentano al servizio disabili di Ateneo una certificazione di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992 e/o una certificazione di invalidità ai sensi della legge n. 118 del
10 ART. 13, COMMA 6 BIS, L. 104 DEL 1992 Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, ( ) nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio ( ). 10
11 COS È IL TUTORATO SPECIALIZZATO? Secondo le linee guida della CNUDD, il servizio di tutorato specializzato ha come obiettivo quello di aumentare l autonomia dello studente, integrarlo in ambito accademico, sviluppare la sua partecipazione attiva al processo formativo, migliorare il contesto di apprendimento e predisporre interventi mirati a seconda della condizione personale e dei bisogni educativi dello studente stesso anche al fine di creare un ambiente inclusivo. 11
12 D. LGS. N. 68 DEL 2012, ART. 8 Gli interventi di tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla pari", ossia persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto. 12
13 ART. 16, COMMI 3 E 4, LEGGE N. 104 DEL Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari. 13
14 ART. 16, COMMA 5 LEGGE N. 104 DEL Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis. É consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato. 14
15 IL TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO Possibilità di sostenere prove equipollenti rispetto a quelle previste per la generalità degli studenti, su proposta del servizio di tutorato specializzato; Possibilità di usufruire di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove; Possibilità di avere a disposizione assistenti per l'autonomia e la comunicazione; Possibilità di usare specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap. 15
16 BENEFICI ECONOMICI D. lgs. n. 68 del 2012, art. 9, comma 2 Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari ( ) gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un invalidità pari o superiore al sessantasei per cento. 16
17 BENEFICI ECONOMICI D. Lgs. 68 del Art. 9, comma 7 Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento agli studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento; 17
18 GLI STUDENTI CON DISTURBO SPECIFICO DELL APPRENDIMENTO Cosa si intende per disturbo specifico dell apprendimento? Secondo la definizione legislativa, il DSA non è una disabilità, ma un disturbo che si manifesta in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. Esso può comunque costituire una limitazione importante per alcune attività della vita 18 quotidiana.
19 I VARI TIPI DI DSA Dislessia: disturbi che causano difficoltà nell imparare a leggere e nel decifrare i segni linguistici. Disgrafia: difficoltà nella realizzazione grafica; Disortografia: difficoltà nello scrivere e nell attuare i processi linguistici di transcodifica; Discalculia: difficoltà nell effettuare automatismi di calcolo e nell elaborare i numeri 19
20 GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE 170 DEL 2010 Garantire il diritto all istruzione e favorire il successo scolastico degli studenti con DSA. Assicurare ad ognuno eguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale (riducendo i disagi relazionali ed emozionali). Adottare forme di verifica e valutazione adeguate Preparare i docenti 20
21 GLI STUDENTI CON DSA IN UNIVERSITÀ La legge n. legge 170 del 2010 (art. 5 comma 4) dispone che «Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari». Le linee guida del 2011 hanno chiarito che «Gli Atenei assicurano agli studenti con DSA l accoglienza, il tutorato, la mediazione con l organizzazione didattica e il monitoraggio dell efficacia delle prassi adottate». 21
22 LA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE Gli studenti con DSA che vogliano usufruire dei servizi garantiti dalla legge n. 170 del 2010 devono presentare la relativa certificazione diagnostica al Servizio Disabili e DSA dell Ateneo. Il Servizio Disabili controlla che le diagnosi presentate rispettino i requisiti previsti dalla normativa quanto alla validità temporale e al rilascio da parte di una struttura autorizzata. 22
23 PROVE DI ACCESSO Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli altri candidati. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell espletamento delle prove stesse23
24 LINEE GUIDA MIUR Per le prove di accesso 2015 e 2016 il Miur ha specificato che non sarebbero stati ammessi, quali ulteriori strumenti compensativi e/o dispensativi, tablet, smartphone, pc, formulari, dizionari, tavole periodiche e mappe concettuali 24
25 DURANTE IL PERCORSO ACCADEMICO Gli studenti con certificazione di DSA hanno diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 25
26 L USO DEGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DIDATTICA Deve essere garantito sia durante lo svolgimento delle attività didattiche sia durante le prove di esame. Vista la grande variabilità delle manifestazioni dei DSA e considerate le diverse caratteristiche degli studenti, è opportuno valutare in modo personalizzato le misure compensative e gli strumenti dispensativi più idonei per il percorso individuale, anche in relazione alle specificità delle singole discipline e alle finalità dei corsi di studio. 26
27 STRUMENTI COMPENSATIVI Sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell abilità deficitaria. Tra di essi: sintesi vocale, registratore, programmi di video scrittura, calcolatrice, tabelle, formulari, mappe concettuali, il tempo in più per lo svolgimento della prova (30% in più, se la diagnosi non fornisce indicazioni diverse). 27
28 MISURE DISPENSATIVE Sono interventi che consentono allo studente di non svolgere (o di non vedere valutate) alcune prestazioni che, a causa del DSA, risultano particolarmente difficoltose e non incidono sulla verifica dell apprendimento (ad es. suddivisione dell esame in più parziali, riduzione quantitativa della prova scritta, valutazione dei contenuti piuttosto che della forma e dell ortografia). 28
29 GLI INTERVENTI PRESCRITTI COME GARANZIA DI PARI OPPORTUNITÀ Le linee guida sono chiare nel disporre che le misure previste dalla legge non devono creare percorsi immotivatamente facilitati. Esse sottolineano come gli studenti «hanno il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico». Le misure di cui all art. 5 della legge n. 170 del 2010, dunque, devono aiutare gli studenti ad ottenere il massimo delle loro potenzialità, compensando le difficoltà derivanti dalla presenza del DSA. 29
30 IL DELEGATO DEL RETTORE «Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell ateneo». Il delegato è il costante punto di riferimento all interno del proprio ateneo per tutte le questioni inerenti disabilità e DSA: è la figura alla quale tutte le componenti della comunità universitaria possono rivolgersi per evidenziare problematiche inerenti l integrazione 30
31 LINEE GUIDA CNUDD Un ottimo e sintetico strumento da utilizzare come vademecum in caso di dubbi, sia con riferimento agli studenti con disabilità che agli studenti con DSA, è costituito dalle LINEE GUIDA elaborate dalla CNUDD nel luglio 2014 e disponibili all indirizzo web: guida_cnudd/linee_guida_cnudd _2014.pdf 31
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