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1 PROCEDIMENTI INSTAURATI NEL 2010 PROCEDIMENTI INSTAURATI NEL 2011 PROCEDIMENTI INSTAURATI NEL 2012 PROCEDIMENTI INSTAURATI NEL 2013 PROCEDIMENTI INSTAURATI NEL 2014 PROCEDIMENTI INSTAURATI NEL 2015 Aggiornato al 29 luglio 2015

2 Procedimenti instaurati nel 2010 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 1 Agenzie di viaggio C-31/10 Questione pregiudiziale Art. 74-ter D.P.R. 633/1972 Se il "regime particolare delle agenzie di viaggi" di cui all'art. 26 della direttiva 77/388/CEE sia applicabile anche alla vendita isolata di biglietti dell'opera tramite un'agenzia di viaggi senza prestazione di servizi aggiuntivi. SENTENZA 6 L art. 26 della sesta direttiva 77/388/CEE deve essere interpretato nel senso che esso non si applica alla vendita isolata di biglietti d ingresso all Opera da parte di un agenzia di viaggi, senza fornitura di una prestazione di viaggio. 2 Prestazioni di servizio e operazioni finanziarie esenti Artt. 3 e 10 D.P.R. 633/1972 C-93/10 Questione pregiudiziale Sull'interpretazione dell'art. 2, punto 1, e dell'art. 4 della direttiva n. 77/388/CEE: se si configuri una prestazione a titolo oneroso ed un'attività di tipo economico del cessionario del credito nella vendita (acquisto) di crediti in sofferenza sulla base dell'assunzione dell'attività di ricupero crediti e del rischio di insolvenza anche qualora il prezzo di acquisto non sia calcolato secondo il valore nominale dei crediti con l'accordo di una riduzione forfettaria per l'assunzione del ricupero credito e del rischio di insolvenza, bensì sia determinato in base al rischio di inadempimento stimato per ciascun credito e si attribuisca all'attività di ricupero crediti solo un rilievo secondario rispetto alla riduzione relativa al rischio di insolvenza Gli artt. 2, punto 1, e 4 della sesta direttiva 77/388/CEE devono essere interpretati nel senso che un operatore che acquisti, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi di detto art. 2, punto 1, e non compie un attività economica che ricade nella sfera di applicazione di tale direttiva qualora la differenza tra il valore nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione. 1 Sintesi argomento e articolo interno di riferimento D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o D.L. 30 agosto 1993, n Numero progressivo per anno attribuito alla causa 3 Questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale o procedura d infrazione avviata dalla Commissione 4 Data fissata per il deposito delle conclusioni dell Avvocato generale (è possibile giudicare la causa senza conclusioni dopo aver sentito l avvocato generale) 5 Data fissata per il deposito della sentenza da parte della Corte. 6 Dispositivo della sentenza.

3 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 3 Base imponibile acquisti intra C-106/10 Questione pregiudiziale Art. 46 D.L. 331/1993 Se l'art. 78, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/112 1, in combinato disposto con l'art. 79, n. 1, lett. c), della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che osta a che, nell'ambito degli acquisti intracomunitari di beni, venga incluso nella base imponibile dell'iva l'importo versato a titolo dell'imposta sugli autoveicoli istituita dalla legge 29 giugno 2007 n. 22-A. Un imposta come l imposta sugli autoveicoli (imposto sobre veículos), di cui trattasi nella causa principale, il cui fatto generatore è direttamente connesso alla cessione di un veicolo rientrante nell ambito di applicazione di detta imposta e che è stata versata dal fornitore del veicolo considerato, rientra nella nozione di «imposte, dazi, tasse e prelievi» ai sensi dell art. 78, primo comma, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, e deve, in applicazione di tale disposizione, essere inclusa nella base imponibile dell IVA della cessione di detto veicolo. 4 Rimborsi IVA e frode fiscale C-107/10 Questione pregiudiziale Art. 38-bis D.P.R. 633/1972 Se l'art. 18, n. 4, della direttiva n. 77/388/CEE e l'art. 183, primo comma, della direttiva n. 2006/112/CE debbano essere interpretati nel senso che, nelle circostanze di cui alla causa principale, essi permettono che in forza di una modifica legislativa diretta alla lotta contro le frodi fiscali il termine per il rimborso dell'iva venga prorogato fino al giorno dell'emanazione di una decisione sulla verifica fiscale, perché entro i 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi è stata avviata nei confronti dell'interessato una verifica fiscale, senza che per questo periodo siano dovuti interessi sull'importo soggetto a rimborso. L art. 183 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/138/CE, nel combinato disposto con il principio di tutela del legittimo affidamento, dev essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che preveda, con effetto retroattivo, la proroga dei termini per il rimborso delle eccedenze dell IVA nella misura in cui tale normativa privi il soggetto interessato del diritto, di cui disponeva anteriormente all entrata in vigore della modifica normativa, di pretendere la corresponsione di interessi di mora sul proprio credito di imposta. L art. 183 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, nel combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, dev essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale secondo cui i normali termini di rimborso dell eccedenza dell IVA, alla scadenza dei quali sono dovuti interessi di mora sulla somma da rimborsare, sono prorogati in caso di avvio di un procedimento di verifica fiscale, ove tale proroga produca l effetto che gli interessi medesimi siano dovuti unicamente a decorrere dalla data di conclusione di detto procedimento, laddove tale eccedenza abbia già costituito oggetto di riporto nei tre periodi di imposizione successivi a quello in cui l eccedenza è sorta. Per contro, il fatto che tale termine sia di regola fissato in 45 giorni non risulta in contrasto con la detta disposizione. L art. 183 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, dev essere interpretato nel senso che non osta a che il rimborso dell eccedenza dell IVA venga effettuato tramite compensazione. 5 Imbarcazioni locate con equipaggio C-116/10 Questione pregiudiziale Art. 8-bis D.P.R. 633/1972 Se le prestazioni di servizi effettuate dal proprietario di un'imbarcazione che, dietro pagamento, la mette a disposizione di persone fisiche con un equipaggio, a fini di viaggi di diporto in alto mare per tali clienti, possano essere considerate esenti a titolo dell'art. 15, n. 5,

4 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 della sesta direttiva 77/388/CEE, qualora tali prestazioni siano considerate contemporaneamente prestazione di noleggio di imbarcazione e prestazione di trasporto. L art. 15, punto 5, della sesta direttiva, 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che l esenzione dall IVA prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi consistenti nel mettere a disposizione di persone fisiche a fini di diporto in alto mare, dietro pagamento, una nave con equipaggio. 6 Impresa agricola e commerciale C-180/10 Questione pregiudiziale Art. 34 e 4 D.P.R. 633/1972 Se una persona fisica la quale esercita un'attività agricola su un fondo e successivamente, tenendo conto di una modifica del piano regolatore generale, sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di tale persona, ha posto fine all'attività stessa ed ha riconvertito il patrimonio in patrimonio privato, l'ha suddiviso in lotti minori (terreni destinati a residenze estive) e ne ha intrapreso la vendita, sia obbligata a tale titolo, in quanto soggetto passivo dell'iva, ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva 2006/112/CE nonché dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388/CEE, alla liquidazione dell'iva sulla base di un'attività commerciale. La cessione di un terreno destinato alla costruzione deve considerarsi soggetta all imposta sul valore aggiunto a norma della legislazione nazionale di uno Stato membro, se tale Stato ha fatto uso della facoltà prevista all art. 12, n. 1, della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/138/CE, indipendentemente dal carattere stabile dell operazione o dalla questione se la persona che ha effettuato la cessione eserciti un attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, nei limiti in cui l operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare. Una persona fisica che ha esercitato un attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei pieni regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di questa persona, in terreno destinato alla costruzione non può essere ritenuta soggetta all IVA ai sensi degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, quando essa intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa. Se viceversa tale persona intraprende, ai fini della realizzazione delle suddette vendite, iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, tale persona deve essere considerata come esercente un «attività economica» ai sensi del suddetto articolo e deve conseguentemente essere ritenuta soggetta all IVA. Il fatto che la stessa persona sia un «agricoltore forfettario» ai sensi dell art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, è al riguardo irrilevante. 7 Vendita terreni ex agricoli C-181/10 Questione pregiudiziale Art. 34 e 4 D.P.R. 633/1972 Se ad un agricoltore forfettario ai sensi dell'art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva n. 2006/112/CE, il quale procede alla vendita di lotti, usati in precedenza per la sua attività agricola, destinati dal piano regolatore generale del comune alla costruzione di edifici residenziali e di servizi, tuttavia acquistati come terreni agricoli (esenti da IVA), sia applicabile

5 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 l'art. 16 di tale direttiva a norma del quale la destinazione di beni della propria impresa da parte di un soggetto passivo al proprio uso privato o ad altri fini estranei alla sua impresa è assimilata a una cessione a titolo oneroso solo quando tali beni hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'iva. Se un agricoltore forfettario ai sensi dell'art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva 2006/112/CE, il quale vende lotti di terreno precedentemente usati per la sua attività agricola, destinati dal piano regolatore generale del comune alla costruzione di edifici residenziali e di servizi, tuttavia acquistati come terreni agricoli (esenti da IVA), debba considerarsi quale soggetto passivo dell'imposta, obbligato alla liquidazione dell'iva a titolo della vendita in parola in forza dei principi generali. La cessione di un terreno destinato alla costruzione deve considerarsi soggetta all imposta sul valore aggiunto a norma della legislazione nazionale di uno Stato membro, se tale Stato ha fatto uso della facoltà prevista all art. 12, n. 1, della direttiva 2006/112/CE, indipendentemente dal carattere stabile dell operazione o dalla questione se la persona che ha effettuato la cessione eserciti un attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, nei limiti in cui l operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare. Una persona fisica che ha esercitato un attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei pieni regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di questa persona, in terreno destinato alla costruzione non può essere ritenuta soggetta all IVA ai sensi degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva 2006/112, quando essa intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa. Se viceversa tale persona intraprende, ai fini della realizzazione delle suddette vendite, iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, tale persona deve essere considerata come esercente un «attività economica» ai sensi del suddetto articolo e deve conseguentemente essere ritenuta soggetta all imposta sul valore aggiunto. Il fatto che la stessa persona sia un «agricoltore forfettario» ai sensi dell art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva 2006/112, è al riguardo irrilevante. 8 Beni usati C-203/10 Questione pregiudiziale Art. 74 D.P.R. 633/1972 Se, alla luce del cinquantunesimo considerando della direttiva 2006/112 (...), si possa considerare che l espressione quando tali beni gli siano stati ceduti nella Comunità, contenuta nell art. 314 (...) della direttiva 2006/112, comprenda anche l importazione di beni d occasione effettuata dal soggetto passivo- rivenditore stesso. Qualora il regime fiscale del margine sia applicabile anche alle cessioni di beni d occasione da parte di un soggetto passivo - rivenditore che abbia egli stesso importato tali beni, se il soggetto dal quale il soggetto passivo - rivenditore ha acquisito tali beni debba appartenere ad una delle categorie di persone elencate all art. 314, lett. a) - d). Se l elenco di beni contenuto nell art. 320, n. 1, della direttiva 2006/112 (...) sia tassativo. Se l art. 320, nn. 1, primo comma, e 2 della direttiva 2006/112 (...) debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale secondo cui il diritto del soggetto passivo - rivenditore al credito d imposta dell IVA assolta all importazione di beni d occasione sorge e può essere esercitato nel periodo in cui tali beni vengono ceduti nel contesto di una

6 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 successiva cessione imponibile alla quale il soggetto passivo - rivenditore ha applicato il regime fiscale normale. Se gli artt. 314, lett. a) - d) e 320, nn. 1, primo comma, e 2 della direttiva 2006/112 (...) producano effetto diretto e se il giudice nazionale, in una fattispecie come quella in esame, possa richiamarvisi direttamente». L art. 314 della direttiva, 2006/112/CE, deve essere interpretato nel senso che il regime del margine non è applicabile a cessioni di beni come i pezzi di seconda mano per autoveicoli, che il soggetto passivo - rivenditore ha egli stesso importato nell Unione europea in regime normale dell imposta sul valore aggiunto. L art. 320, nn. 1, primo comma, e 2, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che prevede il differimento, fino alla successiva cessione assoggettata al regime normale dell imposta sul valore aggiunto, del diritto del soggetto passivo - rivenditore di detrarre l imposta sul valore aggiunto assolta, in applicazione di detto regime, in occasione dell importazione di beni diversi dagli oggetti d arte, d antiquariato o da collezione. Gli artt. 314 e 320, nn. 1, primo comma, e 2, della direttiva 2006/112 producono un effetto diretto che autorizza un singolo ad avvalersene dinanzi ad un giudice nazionale al fine di escludere l applicazione di una normativa nazionale incompatibile con tali disposizioni. 9 Messa a disposizione del personale C-218/10 Questione pregiudiziale Art. 7 D.P.R. 633/1972 Se l'art. 9, n. 2, lett. e), sesto trattino, della direttiva n. 77/388/CEE, (art. 56, n. 1, lett. f), della direttiva n. 2006/112/CE) debba essere interpretato nel senso che "la messa a disposizione di personale" comprenda anche la messa a disposizione di personale autonomo, non in rapporto di dipendenza con l'impresa fornitrice. Se l'art. 17, nn. 1, 2, lett. a), 3, lett. a), e l'art. 18, n. 1, lett. a), della direttiva 77/388 [artt. 167 e 168, lett. a), 169, lett. a), 178, lett. a), della direttiva 2006/112] debbano essere interpretati nel senso che l'ordinamento processuale nazionale deve adottare misure al fine di valutare nello stesso modo l'imponibilità e l'assoggettamento ad imposta della medesima prestazione presso l'impresa fornitrice e l'impresa destinataria anche nel caso in cui per le due imprese siano competenti amministrazioni finanziarie diverse. Nel caso di soluzione affermativa alla seconda questione: Se l'art. 17, nn. 1, 2, lett. a), 3, lett. a), e l'art. 18, n. 1, lett. a), della direttiva 77/388 [artt. 167, 168, lett. a), 169, lett. a), e 178, lett. a), della direttiva 2006/112] debbano essere interpretati nel senso che il termine nel quale il destinatario può far valere la detrazione per una prestazione effettuata nei suoi confronti non può decorrere prima della decisione con efficacia di giudicato concernente l'imponibilità e l'assoggettamento ad imposta nei confronti dell'impresa fornitrice. L articolo 9, paragrafo 2, lettera e), sesto trattino, della sesta direttiva 77/388/CEE, dev essere interpretato nel senso che la nozione di «messa a disposizione di personale», contenuta nella disposizione medesima, ricomprende parimenti la messa a disposizione di personale autonomo, non legato da rapporto di lavoro dipendente con l impresa prestatrice.

7 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 L articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, lettera a), nonché l articolo 18, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che non impongono agli Stati membri di configurare le rispettive normative procedurali interne in modo tale da garantire che l imponibilità di una prestazione di servizi e l IVA dovuta sulla prestazione medesima vengano valutate in modo coerente con riguardo al prestatore e con riguardo al destinatario di tale prestazione, anche quando questi ricadano nella sfera di competenza di amministrazioni finanziarie diverse. Tuttavia, dette disposizioni obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire l esatta riscossione dell IVA ed il rispetto del principio di neutralità fiscale. 10 Prestazioni di servizio operazioni esenti e detrazioni Artt. 3, 10 e 19 D.P.R. 633/1972 C-259/10 Questione pregiudiziale Laddove sussista un trattamento diverso ai fini IVA: (i) tra prestazioni di servizi che sono identiche dal punto di vista del consumatore, o (ii) tra prestazioni di servizi simili che rispondono alle medesime necessità del consumatore; se tale circostanza sia di per sé sufficiente a dimostrare una violazione del principio della neutralità fiscale o se sia importante prendere in considerazione (e, in tal caso, in che modo) (a) il contesto normativo ed economico; (b) la circostanza che esista o meno la concorrenza tra i servizi identici o, eventualmente, tra i servizi simili di cui trattasi; e/o (c) se il diverso trattamento ai fini dell'iva abbia provocato o meno una distorsione della concorrenza Il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento ai fini dell IVA di due prestazioni di servizi identiche o simili dal punto di vista del consumatore e che soddisfano le medesime esigenze di quest ultimo è sufficiente a dimostrare una violazione di tale principio. Una violazione siffatta non esige che sia dimostrata anche l effettiva esistenza di una concorrenza tra i servizi di cui trattasi o una distorsione della concorrenza a causa di tale differenza di trattamento. In presenza di una differenza di trattamento di due giochi d azzardo per quanto riguarda la concessione di un esenzione dall imposta sul valore aggiunto ai sensi dell art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388/CEE, il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che non va tenuto conto del fatto che i due giochi in questione rientrino in categorie di licenza diverse e siano assoggettati a regimi giuridici diversi per quanto riguarda il controllo e la regolamentazione. Per valutare, alla luce del principio di neutralità fiscale, se due tipi di slot machines siano simili e richiedano il medesimo trattamento ai fini dell IVA, occorre verificare se l utilizzo di detti tipi sia comparabile dal punto di vista del consumatore medio e risponda alle medesime esigenze di quest ultimo, e in proposito gli elementi che possono essere presi in considerazione sono, in particolare, i limiti minimi e massimi di puntata e di vincita nonché le probabilità di vincita. Il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo non può richiedere il rimborso dell IVA versata relativamente a talune prestazioni di servizi, adducendo una violazione di detto principio allorché le autorità fiscali dello Stato membro interessato hanno trattato, in pratica, come prestazioni esenti prestazioni di servizi simili, benché, secondo la normativa nazionale pertinente, non fossero esenti dall IVA. Il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che si sia avvalso del potere discrezionale conferito dall art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388 ed abbia esentato dall IVA la messa a disposizione di qualunque mezzo per giocare a giochi d azzardo, escludendo nel contempo da tale esenzione una categoria di apparecchi rispondenti a determinati criteri, non può addurre in risposta ad una domanda di rimborso dell imposta sul valore aggiunto, basata su una violazione di detto principio, il fatto di aver agito con la dovuta diligenza all apparizione sul mercato di un nuovo tipo di apparecchio non rispondente a tali criteri. Cause riunite 259/10 e 260/ Gioco d azzardo C-260/10 Questione pregiudiziale

8 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 Art. 10 D.P.R. 633/1972 Qualora uno Stato membro, avvalendosi del margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. f), della direttiva n. 77/388/CEE, abbia assoggettato ad IVA alcuni tipi di macchine utilizzate per il gioco d'azzardo, mantenendo nel contempo l'esenzione per altre macchine del genere, e qualora venga affermato che così facendo lo Stato membro ha violato il principio della neutralità fiscale: se sia i) determinante, o ii) rilevante, nel raffronto tra le diverse macchine per il gioco che: a) alcuni tipi di macchine per il gioco offrivano attività che costituivano "scommesse" ai sensi della normativa nazionale (o attività che l'autorità di regolamentazione competente, nell'ambito dell'esercizio dei suoi poteri regolamentari, era disposta a trattare come "scommesse" ai sensi della normativa nazionale) e b) le altre macchine per il gioco offrivano attività soggette a una classificazione diversa ai sensi della normativa nazionale, segnatamente l'attività di "gioco" e che, in base al diritto dello Stato membro, i giochi e le scommesse erano soggetti a regimi di regolamentazione diversi per quanto riguarda i controlli e la disciplina del gioco d'azzardo. In caso di risposta affermativa, quali siano le differenze, tra i regimi di regolamentazione di cui trattasi, di cui deve tener conto il giudice nazionale. Il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento ai fini dell IVA di due prestazioni di servizi identiche o simili dal punto di vista del consumatore e che soddisfano le medesime esigenze di quest ultimo è sufficiente a dimostrare una violazione di tale principio. Una violazione siffatta non esige che sia dimostrata anche l effettiva esistenza di una concorrenza tra i servizi di cui trattasi o una distorsione della concorrenza a causa di tale differenza di trattamento. In presenza di una differenza di trattamento di due giochi d azzardo per quanto riguarda la concessione di un esenzione dall imposta sul valore aggiunto ai sensi dell art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388/CEE, il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che non va tenuto conto del fatto che i due giochi in questione rientrino in categorie di licenza diverse e siano assoggettati a regimi giuridici diversi per quanto riguarda il controllo e la regolamentazione. Per valutare, alla luce del principio di neutralità fiscale, se due tipi di slot machines siano simili e richiedano il medesimo trattamento ai fini dell IVA, occorre verificare se l utilizzo di detti tipi sia comparabile dal punto di vista del consumatore medio e risponda alle medesime esigenze di quest ultimo, e in proposito gli elementi che possono essere presi in considerazione sono, in particolare, i limiti minimi e massimi di puntata e di vincita nonché le probabilità di vincita. Il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo non può richiedere il rimborso dell imposta sul valore aggiunto versata relativamente a talune prestazioni di servizi, adducendo una violazione di detto principio allorché le autorità fiscali dello Stato membro interessato hanno trattato, in pratica, come prestazioni esenti prestazioni di servizi simili, benché, secondo la normativa nazionale pertinente, non fossero esenti dall imposta sul valore aggiunto. Il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che si sia avvalso del potere discrezionale conferito dall art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388 ed abbia esentato dall imposta sul valore aggiunto la messa a disposizione di qualunque mezzo per giocare a giochi d azzardo, escludendo nel contempo da tale esenzione una categoria di apparecchi rispondenti a determinati criteri, non può addurre in risposta ad una domanda di rimborso dell IVA, basata su una violazione di detto principio, il fatto di aver agito con la dovuta diligenza all apparizione sul mercato di un nuovo tipo di apparecchio non rispondente a tali criteri.

9 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 Cause riunite 259/10 e 260/10 12 Ripresa del credito C-274/10 Procedura di infrazione Artt. 28 e 30 D.P.R. 633/1972 Constatare che la Repubblica di Ungheria non ha adempiuto agli obblighi che le incombono in forza della direttiva n. 2006/112/CE, per il fatto di aver obbligato i soggetti passivi la cui dichiarazione fiscale fa emergere "un'eccedenza", ai sensi dell'art. 183 della direttiva, nel corso di un determinato periodo d'imposta, a procedere alla traslazione di tale eccedenza, integralmente o parzialmente, sul periodo d'imposta successivo se non hanno pagato la totalità di quanto acquistato dal loro fornitore, per il fatto che, in forza del suddetto obbligo, alcuni soggetti passivi dalla cui dichiarazione fiscale emergano sistematicamente "eccedenze" sono tenuti a effettuare la traslazione di tale eccedenza, in più di un'occasione, al periodo di imposizione successivo. La Repubblica di Ungheria: obbligando i soggetti passivi dalla cui dichiarazione fiscale emerga un eccedenza, ai sensi dell art. 183 della direttiva 2006/112/CE, nel corso di un determinato periodo d imposta, a procedere al riporto di tale eccedenza, integralmente o parzialmente, al periodo d imposta successivo, qualora non abbiano pagato la totalità di quanto acquistato dal loro fornitore, e per il fatto che, in considerazione del suddetto obbligo, taluni soggetti passivi, dalla cui dichiarazione fiscale emergano sistematicamente eccedenze, siano tenuti a effettuare più volte il riporto al periodo d imposta successivo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. La Repubblica di Ungheria è condannata alle spese. 13 Detrazione prima della costituzione di una società Art. 19 D.P.R. 633/1972 C-280/10 Questione pregiudiziale Se il soggetto passivo, nelle persone dei futuri soci, che sostenga spese di investimento prima della registrazione ufficiale della società come soggetto giuridico, nonché della registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, abbia il diritto, dopo avere effettuato la registrazione della società come soggetto giuridico, nonché la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di usufruire, ai sensi dell'art. 9 e degli artt. 168 e 169 della direttiva n. 2006/112/CE, del diritto alla detrazione dell'imposta pagata a monte, occasionata dalle spese di investimento sostenute, funzionali all'esercizio dell'attività sociale soggetta ad imposizione; Se la fattura che documenta le spese d'investimento sostenute, emessa a nome dei soci e non della società, leda il principio di diritto comunitario che prevede la detrazione dell'imposta pagata a monte, occasionata dalle spese d'investimento sostenute di cui alla prima questione.

10 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 Gli articoli 9, 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che non consenta né ai soci né alla società stessa di far valere il diritto alla detrazione dell IVA versata a monte su spese di investimento sostenute dai soci medesimi prima della costituzione e registrazione di detta società, ai fini ed in funzione dell attività economica della stessa. Gli articoli 168 e 178, lettera a), della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in applicazione della quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l IVA versata a monte non può essere detratta da parte di una società qualora la fattura, emessa prima della registrazione e dell identificazione di tale società ai fini dell imposta sul valore aggiunto, sia stata intestata ai suoi soci. 14 Valore normale e base imponibile C-285/10 Questione pregiudiziale Art. 13 D.P.R. 633/1972 Se la direttiva n. 77/388/CEE, consentisse ad uno Stato membro di stabilire, per le operazioni realizzate tra soggetti tra loro collegati ad un prezzo manifestamente inferiore al normale prezzo di mercato, una base imponibile diversa da quella determinata in via generale dall'art. 11, parte A., n. 1, lett. a) - ossia il corrispettivo - estendendo l'applicazione delle norme sull'autoconsumo di beni e servizi (come disponeva l'art. 79, n. 5, della legge sull'iva, prima della modifica apportata con legge 29 novembre 2006, n. 36), senza seguire la procedura specificamente prevista dall'art. 27 della detta direttiva per ottenere l'autorizzazione a derogare alla regola generale, autorizzazione che è stata ottenuta dalla Spagna soltanto dopo l'adozione della decisione del Consiglio 15 maggio La sesta direttiva, 77/388/CEE, dev essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro applichi alle operazioni quali quelle di cui alla causa principale, effettuate tra soggetti collegati che abbiano concordato un prezzo manifestamente inferiore al prezzo normale di mercato, una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all art. 11, parte A, n. 1, lett. a), di tale direttiva, estendendo loro l applicazione delle regole per la determinazione della base imponibile relative al prelievo o all utilizzazione di beni e alla prestazione di servizi per l uso privato del soggetto passivo, ai sensi degli artt. 5, n. 6, e 6, n. 2, di detta direttiva, quando peraltro tale Stato membro non ha seguito la procedura prevista all art. 27 della medesima direttiva al fine di ottenere l autorizzazione a introdurre siffatta misura derogatoria a detta regola generale. 15 Detrazione beni utilizzati privatamente a fini privati Art. 19 D.P.R. 633/1972 C-334/10 Questione pregiudiziale Se un soggetto passivo che utilizzi temporaneamente a fini privati una parte di un bene di investimento facente parte della sua impresa - in considerazione degli artt. 6, n. 2, primo comma e lett. a) e b), 11, parte A, n. 1, parte iniziale e lett. c), e 17, n. 2, della direttiva n. 77/388/CEE abbia diritto alla detrazione dell'iva relativa a spese sostenute per modifiche durevoli, apportate esclusivamente a fini di uso privato. Se, ai fini della soluzione della questione, faccia differenza se nell'acquisto del bene di investimento al soggetto passivo sia stata fatturata l'iva che egli ha successivamente detratto Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, 11, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, un soggetto passivo che usi temporaneamente a fini privati una parte di un bene di investimento destinato alla sua azienda ha diritto, in applicazione di tali disposizioni, alla detrazione dell imposta sul valore aggiunto a monte sulle spese sostenute per apportare modifiche permanenti a detto bene, anche se tali modifiche sono state effettuate in vista del suddetto uso temporaneo a fini privati, e che, dall altro, tale diritto a detrazione sussiste a

11 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 prescindere dalla questione se nell acquisto del bene di investimento, cui sono state apportate dette modifiche, sia stata fatturata l imposta sul valore aggiunto al soggetto passivo e se questi l abbia detratta. 16 Operazioni finanziarie esenti (Swift) Art. 10 D.P.R. 633/1972 C-350/10 Questione pregiudiziale Se l'art. 13 B, lett. d), punti 3 e 5, della direttiva n. 77/388/CEE debba essere interpretato nel senso che sono esonerati dall'imposta sul valore aggiunto i servizi (swift) ai quali si ricorre nello svolgimento di operazioni di pagamento e dell'attività di negoziazione di titoli tra istituti finanziari L art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che l esenzione dall imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione non copre servizi swift, come quelli di cui alla causa principale. 17 Detrazione e pagamento IVA alla importazione Art. 19 e 67 D.P.R. 633/1972 C- 414/10 Questione pregiudiziale Se l'art. 17, n. 2, lett. b), della direttiva n. 77/388/CEE consenta ad uno Stato membro di subordinare il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione, tenuto conto in particolare dei rischi di frode, al pagamento effettivo di tale imposta da parte del debitore, qualora il debitore dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e il titolare del corrispondente diritto a detrazione siano, come in Francia, la stessa persona L articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di subordinare il diritto a detrazione dell imposta sul valore aggiunto all importazione all effettivo previo pagamento di detta imposta da parte del soggetto passivo, qualora quest ultimo sia del pari il titolare del diritto a detrazione. 18 Abuso del diritto esteso a altri tributi Art. 1 D.P.R. 633/1972 C-417/10 Corte di cassazione ITALIA Questione pregiudiziale Se il principio del contrasto all'abuso del diritto in materia fiscale, così come definito nelle sentenze in cause C-255/02 e C-425/06, Halifax e Part Service, costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte non armonizzate, quali le imposte dirette, quando 1'imposizione ha per oggetto fatti economici transnazionali, quale l'acquisto di diritti di godimento da parte di una società su azioni di altra società avente sede in altro Stato membro o in uno Stato terzo; a prescindere dalla risposta al precedente quesito, se sussista un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte degli Stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all'elusione fiscale in materia di imposte non armonizzate; se a tale interesse osti una non applicazione - nell'ambito di una misura di condono - del principio dell'abuso del diritto

12 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 riconosciuto anche come regola del diritto nazionale e se in tal caso ricorra una violazione dei principi ricavabili dall'art. 4, comma 3, del Trattato sull'unione Europea; se dai principi che governano il mercato unico possa ricavarsi un divieto di prevedere, oltre a misure straordinarie di rinuncia totale alla pretesa tributaria, una misura straordinaria di definizione di controversie tributarie, la cui applicazione è limitata nel tempo ed è condizionata al pagamento di una sola parte dell'imposta dovuta, notevolmente inferiore alla stessa; se il principio di non discriminazione e la disciplina in materia di aiuti di Stato ostino al regime di definizione delle controversie fiscali di cui si tratta nella presente causa; se il principio di effettività dell'applicazione del diritto comunitario osti ad una disciplina processuale straordinaria e limitata nel tempo, che sottrae il controllo di legittimità (e in particolare quello su una corretta interpretazione e applicazione del diritto comunitario) al giudice di vertice, cui incombe 1'obbligo di rimettere questioni pregiudiziali di validità e d'interpretazione alla Corte di Giustizia dell'unione Europea. Il diritto dell Unione in particolare il principio del divieto dell abuso di diritto, l articolo 4, paragrafo 3, TUE, le libertà garantite dal Trattato FUE, il principio di non discriminazione, le norme in materia di aiuti di Stato nonché l obbligo di garantire l applicazione effettiva del diritto dell Unione deve essere interpretato nel senso che non osta, in un procedimento come quello principale, vertente sulla fiscalità diretta, all applicazione di una disposizione nazionale che prevede l estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria, mediante pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia, qualora tali procedimenti traggano origine da ricorsi proposti in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di tale disposizione e l amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio. 19 Residenza privata e sede dell azienda C-421/10 Questione pregiudiziale Art. 7 D.P.R. 633/1972 Se un soggetto passivo possa considerarsi "un soggetto passivo non residente all'interno del paese" ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), della direttiva n. 77/388/CEE, qualora la sede della sua attività economica si trovi all'estero, o se debba aggiungersi, come ulteriore condizione, che egli non abbia la sua residenza privata all'interno del paese. L art. 21, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 ottobre 2000, 2000/65/CE, deve essere interpretato nel senso che, per essere considerato un «soggetto passivo non residente all interno del paese», è sufficiente che il soggetto passivo in questione abbia stabilito la sede della propria attività economica al di fuori di tale paese. 20 Rimborsi e prescrizione Art. 38-bis D.P.R. 633/1972 C-427/10 Corte Cassazione di Questione pregiudiziale Se i principi di effettività, di non discriminazione e di neutralità fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ostino ad una disciplina o prassi nazionale che ricostruiscono il diritto del cessionario / committente al rimborso dell'i.v.a. pagata a torto come indebito oggettivo di diritto comune, a differenza di quello esercitato dal debitore principale (cedente o prestatore

13 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 del servizio), con un limite temporale, per il primo, assai più lungo di quello posto al secondo, si che la domanda del primo, esercitata quando il termine per il secondo è da tempo scaduto, possa dar luogo a condanna al rimborso di quest'ultimo senza che lo stesso possa più chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria; tutto ciò senza la previsione di alcuno strumento di collegamento, atto a prevenire conflitti o contrasti, tra i procedimenti instaurati o da instaurarsi dinanzi alle diverse giurisdizioni; se, a prescindere dall'ipotesi precedente, siano compatibili coi già riferiti principi una prassi o giurisprudenza nazionale che consentano l'emanazione di una sentenza di rimborso a carico del cedente / prestatore del servizio a favore del cessionario / committente, il quale non aveva esercitato l'azione di rimborso dinanzi ad altro giudice nei termini a lui imposti, in affidamento di una interpretazione giurisprudenziale, seguita dalla prassi amministrativa, secondo cui l'operazione era soggetta ad i.v.a. Il principio di effettività non osta ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell indebito che prevede un termine di prescrizione per l azione civilistica di ripetizione dell indebito, esercitata dal committente di servizi nei confronti del prestatore di detti servizi, soggetto passivo dell imposta sul valore aggiunto, più lungo rispetto al termine di decadenza previsto per l azione di rimborso di diritto tributario, esercitata da detto prestatore nei confronti dell amministrazione finanziaria, purché tale soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso dell imposta di cui trattasi nei confronti della predetta amministrazione. Quest ultima condizione non è soddisfatta qualora l applicazione di una normativa siffatta abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall amministrazione finanziaria il rimborso dell imposta sul valore aggiunto non dovuta che egli stesso ha dovuto rimborsare al committente dei suoi servizi. 21 Uso privato di appartamento da parte di dirigente Art. 10 D.P.R. 633/1972 C-436/10 Questione pregiudiziale Se gli artt. 6, n. 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b), della direttiva n. 77/388/CEE, debbano essere interpretati nel senso che si oppongono a una normativa nazionale che tratta come una prestazione di servizi esente da imposta, in quanto affitto o locazione di un bene immobile ai sensi del detto art. 13, parte B, lett. b), l'uso privato da parte del dirigente e della sua famiglia di una parte di un edificio costruito o posseduto in virtù di un diritto reale immobiliare dal soggetto passivo persona giuridica qualora tale bene d'investimento consenta il diritto alla detrazione dell'imposta a monte Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE, quale modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10 aprile 1995, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, pur non essendo soddisfatte le caratteristiche di un affitto o di una locazione di un bene immobile a norma di detto articolo 13, parte B, lettera b), tratta come una prestazione di servizi, esente dall imposta sul valore aggiunto in forza di quest ultima disposizione, l uso per fini privati del personale di un soggetto passivo persona giuridica, di una parte di un edificio costruito o posseduto in virtù di un diritto reale immobiliare dal predetto soggetto passivo, qualora tale bene abbia conferito il diritto alla detrazione dell imposta a monte. Spetta al giudice del rinvio valutare se, in una situazione come quella in esame nella causa principale, si possa considerare che sussiste una locazione di un bene immobile ai sensi del suddetto articolo 13, parte B, lettera b). 22 Cessione beni e contemporanea locazione commerciale = cessione azienda C-444/10 Questione pregiudiziale Se sussiste un "trasferimento" di un'universalità totale di beni ai sensi dell'art. 5, n. 8, della

14 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 direttiva n. 77/388/CEE, qualora un imprenditore trasferisca ad un cessionario lo stock di Art. 2 D.P.R. 633/1972 prodotti e l'attrezzatura del proprio negozio di commercio al dettaglio e conceda semplicemente in locazione il locale commerciale di sua proprietà. Se, al riguardo, sia rilevante il fatto che il locale commerciale sia stato concesso in godimento mediante un contratto di locazione stipulato per un lungo periodo ovvero che il contratto di locazione sia stato stipulato a tempo indeterminato ed entrambe le parti abbiano la facoltà di recedere a breve termine. L art. 5, n. 8, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che costituisce trasferimento di un universalità totale o parziale di beni, ai sensi della suddetta disposizione, il trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell attrezzatura commerciale di un negozio al dettaglio, contestuale alla locazione al cessionario, a tempo indeterminato, dei locali del negozio stesso, locazione dalla quale entrambe le parti possano peraltro recedere con breve preavviso, a condizione che i beni trasferiti siano sufficienti affinché il medesimo cessionario possa proseguire durevolmente un attività economica autonoma. 23 Commissionario per operazioni esenti C-464/10 Questione pregiudiziale Artt D.P.R. 633/1972 Se gli artt. 6, n. 4, e 13, parte B, lett. f), della direttiva n. 77/388/CEE, debbano essere interpretati nel senso che ostano al riconoscimento di un'esenzione dall'imposta per servizi forniti da un commissionario che partecipi in proprio nome, ma per conto di un committente che organizza prestazioni di servizi ai sensi del detto art. 13, parte B, lett. f). Gli artt. 6, n. 4, e 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, devono essere interpretati nel senso che, qualora un operatore economico partecipi in nome proprio, ma per conto di un impresa che organizza un attività di accettazione di scommesse alla raccolta di scommesse rientranti nell esenzione dall imposta sul valore aggiunto prevista da tale art. 13, parte B, lett. f), si considera che quest ultima impresa fornisca all operatore di cui trattasi una prestazione di scommesse rientrante in tale esenzione, ai sensi del detto art. 6, n IVA di gruppo nella normativa svedese C-480/10 Procedura d infrazione Art. 73 D.P.R. 633/1972 Dichiarare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva n. 2006/112/CE, limitando in pratica il regime classificatorio di gruppi di imposta sul valore aggiunto (IVA) ai prestatori di servizi finanziari e assicurativi. Il Regno di Svezia ha legittimamente interpretato l'articolo 11 della Direttiva IVA nel senso che aveva la possibilità di limitare la formazione di un gruppo IVA ed escludere dallo stesso le imprese del settore finanziario e assicurativo che effettuano operazioni esenti, senza diritto alla detrazione, per contrastare la frode e l'evasione fiscale. La Corte di Giustizia ha rigettato, quindi, il ricorso presentato dalla Commissione Europea in quanto l'interpretazione fornita dal Regno di Svezia non è contraria al diritto dell'unione. Secondo i giudici la limitazione applicata dal Regno di Svezia all IVA di gruppo nei confronti delle imprese del settore finanziario e assicurativo non costituisce violazione del principio di parità di trattamento. 25 Autoconsumo di beni immobili C-487/10 Questione pregiudiziale

15 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 Art D.P.R. 633/1972 Se l'art. 5 della direttiva n. 77/388/CEE consenta a uno Stato membro di mantenere in vigore o di instaurare un dispositivo che assoggetta all'imposta sul valore aggiunto la cessione a se stessi di un immobile effettuata da un soggetto passivo per le necessità della propria impresa, quando tale cessione dà diritto alla detrazione immediata e totale dell'imposta sul valore aggiunto così riscossa. Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. ORDINANZA 20 MAGGIO 2011 in GU 232 DEL 6 AGOSTO Responsabilità depositario C-499/10 Questione pregiudiziale Art. 50-bis D.L. 331/1993 Se il precedente art. 21, n. 3, della direttiva n. 77/388/CEE, attualmente recepito dall'art. 205 della direttiva n. 2006/112/CE, in combinato disposto con gli artt. 202 e 157, n. 1, lett. b), della medesima direttiva, autorizzi gli Stati membri a stabilire che il titolare di un deposito diverso dal deposito doganale è incondizionatamente obbligato in solido per l'imposta dovuta per una fornitura a titolo oneroso dal soggetto passivo proprietario dei prodotti, anche se il titolare è in buona fede o se non gli si può addebitare alcun errore o omissione. L art. 21, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di prevedere che il gestore di un deposito diverso dal deposito doganale sia responsabile in solido per il pagamento dell imposta sul valore aggiunto dovuta per una fornitura di merci, provenienti da tale deposito, effettuata a titolo oneroso dal proprietario delle stesse merci assoggettato a tale imposta, anche qualora il gestore del deposito sia in buona fede o non sia possibile addebitargli alcuna colpa o negligenza. 27 Abbandono contenzioso dopo due gradi di giudizio Art. 1 D.P.R. 633/1972 C-500/10 Commissione centrale Bologna Questione pregiudiziale Se l'art. 10 del Trattato CE, ora art. 4 del Trattato dell'unione europea, e gli artt. 2 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE, ostino ad una normativa dello Stato italiano, contenuta nel comma 2 bis dell'art. 3 d.l n. 40, convertito nella L n. 73, che preclude al Giudice tributario di pronunciarsi sull'esistenza della pretesa tributaria tempestivamente azionata dall'amministrazione con ricorso in impugnazione di decisione sfavorevole e così sostanzialmente dispone la totale rinuncia al credito IVA controverso, quando questo sia stato ritenuto insussistente in due gradi di giudizio, senza alcun pagamento neppure in misura ridotta del credito controverso da parte del contribuente che beneficia della rinuncia L articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una disposizione nazionale eccezionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede l estinzione automatica dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado, allorché tali procedimenti traggono origine da un ricorso proposto in primo grado più di dieci anni e, in pratica, più di quattordici anni prima della data di entrata in vigore di detta disposizione e l Amministrazione tributaria è risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, con la conseguenza che tale estinzione automatica produce il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado, nonché l estinzione del credito rivendicato dall Amministrazione tributaria.

16 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 Questione pregiudiziale 28 Utilizzo brevetto, detrazione e abuso del diritto C-504/ Artt. 1 e 2 Se sia conforme all'art. 2, n. 1, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE 1, una disposizione secondo la quale il soggetto passivo può detrarre dall'imposta di cui è debitore l'imposta sui beni e servizi che utilizza per lo svolgimento della sua attività d'impresa in quanto soggetto passivo, nel caso in cui l'imposta venga applicata nei suoi confronti da un altro soggetto passivo, nel territorio nazionale, per beni e servizi che sono o devono essere a lui forniti, qualora la ricorrente, in quanto corichiedente la registrazione di un'invenzione, per la quale ancora non era stato rilasciato un brevetto, già fosse titolare ex lege del diritto ad utilizzare autonomamente il servizio acquistato [laddove si tratti di] un'invenzione che è oggetto di un brevetto nel suo complesso. Se anche la circostanza che, in una fattispecie come quella di cui alla causa principale, l'invenzione ancora non sia stata registrata come brevetto e si trasferiscono solo quote incida sulla configurazione di un abuso del diritto del soggetto passivo a detrarre l'iva assolta a monte, secondo la decisione della Corte di giustizia UE 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax plc. e a. Un soggetto passivo può, in linea di principio, avvalersi del diritto alla detrazione dell imposta sul valore aggiunto versata o dovuta a monte per una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, laddove il diritto nazionale applicabile consenta la cessione di una quota di comproprietà di un invenzione che conferisce un diritto su quest ultima. Compete al giudice del rinvio accertare, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la prestazione di servizi di cui trattasi nella causa principale, l esistenza o l insussistenza di un abuso di diritto per quanto riguarda il diritto a detrazione dell imposta sul valore aggiunto versata a monte. 29 Detrazione edificio ad uso promiscuo C-511/10 Questione pregiudiziale Art. 19 D.P.R. 633/1972 Se l'art. 17, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE 1, debba essere interpretato nel senso che esso autorizzi gli Stati membri a prevedere, ai fini della ripartizione dell'imposta assolta a monte sulla costruzione di un edificio adibito ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello basato sulla natura dell'operazione. L articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE, dev essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di privilegiare, come criterio di ripartizione ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per una determinata operazione, quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d affari di cui all articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione. 30 Telecomunicazioni e vendita di carte telefoniche in paesi diversi Artt. 7 e 74 D.P.R. 633/1972 C-520/10 Questione pregiudiziale Ove un soggetto passivo (l'"operatore economico A") venda carte telefoniche che rappresentano il diritto di ricevere da detto soggetto servizi di telecomunicazioni, se l'art. 2, n. 1, della sesta direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che l'operatore economico

17 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 A effettua due forniture ai fini dell'iva: una al momento della vendita iniziale della carta da parte dell'operatore economico A ad un altro soggetto passivo (l'"operatore economico B") e una al momento del suo riscatto (vale a dire l'utilizzo della carta da parte di una persona - l'"utente finale" - per effettuare telefonate). In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), come debba applicarsi l'iva nella catena di fornitura in cui l'operatore economico A vende la carta telefonica all'operatore economico B, quest'ultimo rivende la carta telefonica in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'operatore economico A, e la carta viene infine acquistata in quest'ultimo Stato membro dall'utente finale che la utilizza per effettuare telefonate. L articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che un operatore telefonico che propone servizi di telecomunicazioni consistenti nel vendere ad un distributore carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate telefoniche internazionali mediante l infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e che sono rivendute dal distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, direttamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o dettaglianti, fornisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore. Per contro, detto operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all utente finale allorché quest ultimo, avendo acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su detta carta. 31 Regime dei produttori agricoli C-524/10 Procedura d infrazione Art. 34 D.P.R. 633/1972 Dichiarare che avendo applicato ai produttori agricoli un regime speciale che non rispetta il regime istituito dalla direttiva IVA, in quanto li esonera dal pagamento dell'iva e avendo applicato una percentuale forfettaria di compensazione di livello zero, procedendo contemporaneamente a una compensazione negativa sostanziale sulle loro risorse proprie per controbilanciare la riscossione dell'iva, la Repubblica portoghese non ha dato attuazione alle disposizioni degli artt della direttiva IVA. Condannare la Repubblica portoghese alle spese. Applicando ai produttori agricoli un regime speciale che non rispetta il regime istituito dalla direttiva 2006/112/CE, in quanto li esenta dal pagamento dell imposta sul valore aggiunto e comporta l applicazione di una percentuale forfettaria di compensazione di livello zero, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli della suddetta direttiva. 32 Abuso del diritto esteso a altri tributi Art. 1 D.P.R. 633/1972 C-529/10 Corte cassazione di Questione pregiudiziale Se il principio del contrasto all'abuso del diritto in materia fiscale, così come definito nelle sentenze in cause C-255/02 e C-425/06, Halifax e Part Service, costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte non armonizzate, quali le imposte dirette, quando l'imposizione ha per oggetto fatti economici transnazionali, quale l'acquisto di diritti di godimento da parte di una società su azioni di altra società avente sede in altro Stato membro o in uno Stato terzo;

18 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 A prescindere dalla risposta al precedente quesito, se sussista un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte degli Stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all'elusione fiscale in materia di imposte non armonizzate; se a tale interesse osti una non applicazione - nell'ambito di una misura di condono - del principio dell'abuso del diritto riconosciuto anche come regola del diritto nazionale e se in tal caso ricorra una violazione dei principi ricavabili dall'art. 4, comma 3, del Trattato sull'unione Europea; Se dai principi che governano il mercato unico possa ricavarsi un divieto di prevedere, oltre a misure straordinarie di rinuncia totale alla pretesa tributaria, una misura straordinaria di definizione di controversie tributarie, la cui applicazione è limitata nel tempo ed è condizionata al pagamento di una sola parte dell'imposta dovuta, notevolmente inferiore alla stessa; Se il principio di non discriminazione e la disciplina in materia di aiuti di Stato ostino al regime di definizione delle controversie fiscali di cui si tratta nella presente causa; Se il principio di effettività dell'applicazione del diritto comunitario osti ad una disciplina processuale straordinaria e limitata nel tempo, che sottrae il controllo di legittimità ( e in particolare quello su una corretta interpretazione e applicazione del diritto comunitario) al giudice di vertice, cui incombe l'obbligo di rimettere questioni pregiudiziali di validità e d'interpretazione alla Corte di Giustizia dell'unione Europea. Il diritto dell Unione, in particolare il principio del divieto dell abuso di diritto, l articolo 4, paragrafo 3, TUE, le libertà garantite dal Trattato FUE, il principio di non discriminazione, le norme in materia di aiuti di Stato nonché l obbligo di garantire l applicazione effettiva del diritto dell Unione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in un procedimento come quello principale, vertente sulla fiscalità diretta, all applicazione di una disposizione nazionale che prevede l estinzione dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice che si pronuncia in ultimo grado in materia tributaria, mediante pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia, qualora tali procedimenti traggano origine da ricorsi proposti in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di tale disposizione e l amministrazione finanziaria sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio. 33 Cessione intracomunitaria non imponibile prova Art. 41 D.L. 331/1993 C-587/10 Questione pregiudiziale Se la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE1, consenta di considerare una cessione intracomunitaria esente da imposta solo quando il soggetto passivo dimostri di aver registrato contabilmente la partita IVA dell'acquirente Se per la soluzione della questione sub 1) rilevino le seguenti circostanze: se l'acquirente sia una società avente sede in un paese terzo, la quale, pur non essendo registrata in alcuno Stato membro ai fini delle imposte sulla cifra di affari, abbia spedito, nell'ambito di un'operazione a catena, i beni oggetto della cessione da uno Stato membro a un altro Stato membro, e se il soggetto passivo abbia comprovato la presentazione da parte dell'acquirente di una dichiarazione fiscale relativa all'acquisto intracomunitario

19 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 L articolo 28 quater, punto A, lettera a), primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 98/80/CE, del Consiglio, del 12 ottobre 1998, dev essere interpretato nel senso che esso non osta a che l amministrazione tributaria di uno Stato membro subordini l esenzione dall imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria alla comunicazione, da parte del fornitore, del numero d identificazione ai fini dell imposta sul valore aggiunto dell acquirente, purché, tuttavia, il diniego dell esenzione non sia opposto unicamente a motivo del fatto che detto obbligo non è stato rispettato, qualora il fornitore non possa, in buona fede, e dopo aver adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere, comunicare tale numero d identificazione e fornisca invece indicazioni idonee a dimostrare sufficientemente che l acquirente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale nell ambito dell operazione di cui trattasi. 34 Base imponibile e sua riduzione C-588/10 Questione pregiudiziale Art. 13 Se, in una situazione in cui l'art. 90, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, prevede che in caso di riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri, rientri in quest'ultima nozione una condizione come quella di cui all'art. 29, n. 4a, della legge 11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi la quale subordini il diritto alla riduzione della base imponibile, in rapporto alla base fissata nella fattura emessa, al fatto di disporre, prima del decorso del termine di presentazione della dichiarazione fiscale per quel periodo di imposta in cui l'acquirente del bene o del servizio ha ricevuto la fattura rettificata, della conferma che la fattura rettificata è stata ricevuta dall'acquirente del bene o del servizio per cui la fattura è stata emessa, e se tale condizione violi il principio di neutralità dell'iva nonché di proporzionalità. Un requisito che subordina la riduzione della base imponibile, quale risulta da una fattura iniziale, al possesso, da parte del soggetto passivo, di una conferma di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal destinatario dei beni o dei servizi rientra nella nozione di condizione di cui all articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. I principi di neutralità dell IVA nonché di proporzionalità non ostano in linea di principio ad un requisito siffatto. Tuttavia, qualora risultasse impossibile o eccessivamente difficile per il soggetto passivo, fornitore di beni o di servizi, farsi rimettere, in un termine ragionevole, una siffatta conferma di ricevimento, non può essergli negato di provare con altri mezzi dinanzi alle autorità fiscali nazionali, da una parte, che ha fatto prova della diligenza necessaria, nelle circostanze del caso di specie, per accertare che il destinatario dei beni o dei servizi sia in possesso della fattura rettificata e che ne abbia preso conoscenza e, dall altra, che l operazione in parola sia stata effettivamente realizzata conformemente alle condizioni enunciate nella suddetta fattura rettificata. 35 Rimborso IVA versata in eccedenzainteresse applicabile Art. 30 e 38-bis C-591/10 Domanda di pronuncia pregiudiziale Interpretazione dell'art. 8 e dell'allegato A, punto 13, della direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Interpretazione dell art. 11, parte A, n. 3, lett. b), e dell'art. 11, parte C, n. 1, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, Restituzione dell'eccedenza dell imposta pagata a monte - Tasso d'interesse applicabile Il diritto dell Unione deve essere interpretato nel senso che esige che il contribuente che abbia versato un eccedenza di imposta sul valore aggiunto, riscossa dal relativo Stato membro

20 N. OGGETTO 1 N CAUSA 2 NATURA 3 AVV 4 CORTE 5 in violazione della normativa dell Unione in materia di imposta sul valore aggiunto, abbia diritto alla restituzione dell imposta riscossa in violazione del diritto dell Unione nonché alla corresponsione di interessi sull importo della medesima. Spetta al diritto nazionale stabilire, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza, se alla somma in sorte capitale debbano essere applicati interessi secondo il sistema degli interessi semplici ovvero secondo il sistema degli interessi composti, o, ancora, secondo un altro sistema di applicazione di interessi. 36 Detrazione e limitazioni nazionali C-594/10 Questione pregiudiziale Artt. 19 e seg. D.P.R. 633/1972 Se l'art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva osti a modifiche in una normativa limitativa della detrazione come quella in questione, riguardo alla quale uno Stato membro si è avvalso della possibilità offerta da tale disposizione di (mantenere l') esclusione della detrazione per determinati beni e servizi, se per effetto di siffatte modifiche l'importo escluso dalla detrazione nella maggior parte dei casi è aumentato, ma la logica e la sistematica della normativa limitativa della detrazione sono rimaste immutate. In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il giudice nazionale debba disapplicare completamente la normativa limitativa della detrazione, ovvero se possa limitarsi a disapplicare la normativa nei limiti in cui essa ha esteso l'ambito dell'esclusione o della limitazione esistenti al momento dell'entrata in vigore della sesta direttiva. L articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata con la direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, in combinato disposto con l articolo 11, A, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa tributaria nazionale che autorizza, in un primo momento, un soggetto passivo i cui autoveicoli siano usati a fini tanto professionali quanto privati a procedere alla detrazione immediata e integrale dell imposta sul valore aggiunto versata a monte, ma che prevede, in un secondo momento, per quanto riguarda l uso privato di tali veicoli, una tassazione annuale fondata, per determinare la base imponibile dell imposta sul valore aggiunto dovuta per un esercizio determinato, su un metodo di calcolo forfettario delle spese sostenute per tale uso che non tenga conto, in modo proporzionale, dell importanza effettiva di questo. 37 Aliquota IVA per cavalli C-596/10 Procedura d infrazione Art. 16 D.P.R. 633/1972 Constatare che, applicando un tasso ridotto di IVA alle operazioni relative agli equidi e segnatamente ai cavalli, laddove essi non sono normalmente destinati ad essere impiegati nella preparazione di generi alimentari o nella produzione agricola, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt e dell'allegato III della direttiva IVA 1; condannare la Repubblica francese alle spese. Applicando le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative ai cavalli, e in particolare i cavalli, quando non sono normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione dei cibi o nella produzione agricola, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l'allegato III stessa.

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