Avv. GIUSEPPE TAMPOIA Corso Matteotti n MILANO Tel. 02/ / Fax 02/

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1 Avv. GIUSEPPE TAMPOIA Corso Matteotti n MILANO Tel. 02/ / Fax 02/ TRIBUNALE DI MILANO Magistratura del Lavoro - Ricorso ex artt c.p.c. proposto dagli avvocati - U. P. E. R. G. C. R. P. N. C. P. C. Deleghiamo l avv. Giuseppe Tampoia, di Milano corso Matteotti 14, a rappresentarci ed assisterci nel presente giudizio ed in ogni sua fase e grado, anche di impugnazione, eleggendo domicilio presso il suo Studio. C. G. C. R. G. G. G. C. G. G. tutti rappresentati e difesi dall avv. Giuseppe Tampoia di Milano corso Matteotti 14, presso il cui Studio eleggono domicilio, come da delega a margine - ricorrenti attori - contro Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del legale rappresentante in carica, di Roma via E.Q. Visconti 8 - convenuta - in punto: accertamento e declaratoria del diritto a beneficiare della copertura assicurativa contro i rischi dei grandi interventi chirurgici e dei gravi eventi morbosi, di cui alla polizza sanitaria stipulata da Cassa Forense con Generali - Assicurazioni Generali s.p.a. - per il triennio 01/04/ /03/ Ill.mo Signor Giudice, gli avv.ti U.P., E.R., G.C., R.P., N.C., P.C., C.G., C.R., G.G., G.C. e G.G., come in epigrafe rappresentati e assistiti, espongono: 1

2 1)- i ricorrenti, tutti avvocati già liberi professionisti iscritti all albo, nell arco della loro vita professionale hanno contribuito alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 e hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti, per cui, una volta maturati i requisiti prescritti dalla legge citata, hanno domandato - ottenendo da Cassa Forense - i rispettivi trattamenti di quiescenza ed hanno altresì cessato l esercizio della professione, con conseguente cancellazione dall albo. 2)- La cancellazione dall albo degli avvocati ha comportato anche il venir meno delle condizioni previste dall art. 22 legge n. 576/80 per l iscrizione obbligatoria - chiaramente correlata all obbligo contributivo - vigente durante l intero arco della vita lavorativa degli avvocati. Ed infatti, ex art. 6 comma 3 dello Statuto della Cassa (approvato con decreto interministeriale 23 dicembre 2003), L iscrizione alla Cassa cessa: a) d ufficio, per gli avvocati che sono cancellati da tutti gli albi professionali (doc.1). 3)- Poiché la legge 576/80 nulla ha disposto in merito allo status, nei rapporti con la Cassa, degli avvocati cancellati dall albo, ma nel contempo beneficiari delle prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa stessa, il medesimo art. 6 del citato Statuto - dopo aver chiarito (comma 1) che Sono iscritti alla Cassa: a) a domanda o d ufficio, gli avvocati che esercitano la professione con carattere di continuità... b) a domanda, i praticanti avvocati abilitati all esercizio della professione; c) gli avvocati pensionati che conservano l iscrizione in un albo professionale - ha anche previsto (comma 2) che Vengono iscritti in un apposito elenco, senza titolo di elettorato attivo e passivo: a) i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità che si cancellano dagli albi; b) i titolari di pensione di anzianità o di inabilità. 4)- Nel Regolamento per l erogazione dell assistenza - testo entrato in vigore dal 1 gennaio l art. 15 rubricato sotto la denominazione Assistenza Sanitaria Integrativa, dispone che: La Cassa può erogare a favore degli 2

3 iscritti a pieno titolo e dei pensionati che conservano la iscrizione ad un albo, di cui all art. 6 commi 1, 2 e 5 dello Statuto, come richiamati dall art. 2 lett. a) e c) del presente regolamento, assistenza sanitaria integrativa, diretta o indiretta, quest ultima anche attraverso la stipulazione di polizza con primaria compagnia assicuratrice. 5)- Ed infatti Cassa Forense, già da alcuni anni, ha provveduto a stipulare con Assicurazioni Generali s.p.a. - con onere dei premi a proprio esclusivo carico - una polizza sanitaria per la copertura dei rischi Grandi Eventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi, le cui garanzie sono state tuttavia riservate ai soli avvocati attivi, in quanto vengono prestate a favore: a) degli iscritti a Cassa Forense; b) di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, percepiscano una pensione da Cassa Forense, purché iscritti (doc. 3, pag. 12: estratto condizioni generali di assicurazione). 6)- Le richieste avanzate dai ricorrenti (docc.4-14), volte ad ottenere l estensione anche a loro favore della indicata provvidenza assistenziale - da ultimo rinnovata per il triennio 01/04/ /03/ sono state, per la quasi totalità, ignorate da Cassa Forense, salvo significare, agli avv.ti G. e C., che... la Polizza non li riguarda (docc.15-16) Sul piano giuridico, si deve osservare: a)- L atteggiamento di diniego assunto dalla convenuta appare riconducibile al convincimento degli Organi di Cassa Forense di avere - attraverso l art. 15 del regolamento per l erogazione dell assistenza - circoscritto l ambito dei beneficiari dell assistenza sanitaria integrativa agli iscritti a pieno titolo ed ai soli pensionati che conservano la iscrizione ad un albo. Ora, premesso che la distinzione tra iscritti a pieno titolo e pensionati che conservano l iscrizione ad un albo (e quindi, alla Cassa) è totalmente priva di senso (posto che anche i pensionati attivi sono iscritti a pieno titolo), è a dire che l indicata previsione identifica i beneficiari delle erogazioni di assistenza sanitaria, mediante 3

4 espresso rimando all art. 6 commi 1, 2 e 5 dello Statuto, come richiamati dall art. 2 lettere a) e c) del presente regolamento. Così come enunciata, però, la disposizione si presenta ambigua e contraddittoria, dal momento che il comma 2 dell art. 6 dello Statuto si riferisce proprio agli avvocati cancellati dagli albi, così come la lettera c) dell art. 2 del regolamento si riferisce a tutti gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa, con o senza iscrizione all albo. Per cui delle due, l una: o i benefici dell assistenza sanitaria integrativa sono riservati agli avvocati pensionati che conservano l iscrizione ad un albo, oppure sono riservati a tutti gli avvocati, ivi compresi i pensionati cancellati dagli albi. Per questa seconda soluzione, milita il rilievo che se, tra gli avvocati, vi è una categoria meritevole delle prestazioni assistenziali della Cassa, questa è indubbiamente quella degli avvocati che non sono più in condizioni di svolgere alcuna attività produttiva e vivono unicamente dei proventi del trattamento di quiescenza. b)- Ad ogni buon conto, qualora l art. 15 del citato regolamento dovesse essere interpretato restrittivamente, nel senso di escludere dall assistenza sanitaria gli avvocati cancellati dall albo, si tratterebbe di disposizione chiaramente illegittima, in quanto: b/1)- l art. 9 della legge n. 576/80 così dispone: Erogazioni a titolo assistenziale. I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa e dei loro familiari, a favore degli avvocati che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'art. 11, e dei loro familiari, nonché degli iscritti agli elenchi speciali di cui all'art. 3, quarto comma, lettera b), della L. 27 novembre 1933, n e loro familiari ; b/2)- l art. 19 della legge n. 141/92 stabilisce che: Il comitato dei delegati della Cassa, su proposta del consiglio di amministrazione, può disporre l erogazione, da parte della Cassa, di altre provvidenze quali borse di studio, contributi funerari od altro, a favore di categorie che siano comprese fra quelle elencate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell articolo 17 ; 4

5 b/3)- il quale art. 17 così identifica le categorie dei beneficiari delle prestazioni assistenziali: a) iscritti alla Cassa; b) avvocati che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come rispettivamente modificati dagli articoli 5 e 6 della presente legge, o hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti; c) i beneficiari di pensione erogata dalla Cassa; d) i familiari di persone defunte appartenenti... Di conseguenza, posto che nella previsione dell art. 17 lettera c) sono inseriti, quali destinatari di prestazioni assistenziali, unicamente i beneficiari di pensione erogata dalla Cassa, senza alcuna altra distinzione, deve ritenersi del tutto arbitraria ed illegittima l iniziativa del comitato dei delegati di circoscrivere la categoria dei pensionati enunciata dalla lettera c) dell art. 17 ai soli avvocati che conservano l iscrizione ad un albo. Ciò tanto più, ove si consideri che lo stesso art. 17 lettera b) inserisce, tra i beneficiari delle prestazioni assistenziali, anche gli avvocati (non pensionati della Cassa) che, pur senza essere iscritti alla Cassa stessa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n c)- Le erogazioni assistenziali sono, per loro natura, destinate a coloro che si trovino in stato di bisogno (v. art. 48 legge n. 6/53 istitutiva di Cassa Forense), per cui l attribuzione di siffatte provvidenze a favore di tutti gli iscritti alla Cassa, indipendentemente dal censo, ma con la sola esclusione di pochi avvocati - che, vivendo di sola pensione, sono elettivamente percettori di un reddito destinato a soddisfare il minimo vitale - rappresenta un grave vulnus al comune buon senso, prima ancora che alla legge e alle finalità assistenziali perseguite dall iniziativa della Cassa. d)- Peraltro, ove la (contraddittoria) previsione dell art. 15 del regolamento fosse interpretata nel senso propugnato da Cassa Forense, non potrebbe farsi a meno di rilevare il grave conflitto di interessi nell adozione di una siffatta 5

6 disposizione, essendo del tutto evidente che - riservando l art. 13 dello Statuto l eleggibilità a componenti del comitato dei delegati ai soli iscritti alla Cassa e stabilendo l art. 6 che gli avvocati pensionati cancellati dagli albi vengono iscritti in un apposito elenco, senza titolo all elettorato attivo e passivo - il comitato dei delegati, nel deliberare la previsione dell art. 15 regolamento per l erogazione dell assistenza, abbia adottato un provvedimento assistenziale a beneficio esclusivo del proprio elettorato, oltre che, naturalmente, a beneficio dei propri componenti. e)- Se, dunque, il detto art. 15 del regolamento per l erogazione dell assistenza è illegittimo (nella parte in cui esclude dai benefici ivi previsti gli avvocati cancellati dagli albi), tale disposizione - trattandosi di provvedimento amministrativo - potrà essere disapplicata dal Giudice ex art. 5 legge n. 2248/1965 all. E, riconoscendo ai ricorrenti il loro buon diritto a beneficiare delle stesse erogazioni assistenziali assicurate alla generalità degli avvocati che contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n f)- Contrariamente, gli Organi della Cassa avrebbero perpetrata una gravissima discriminazione in danno dei soggetti più deboli, per cui quanto deliberato dal comitato dei delegati, attraverso l art. 15 del regolamento per l erogazione dell assistenza, non potrebbe non rimanere travolto all esito di un inevitabile scrutinio di legittimità In conseguenza di quanto sopra, essendo stato esaurito il procedimento amministrativo, i ricorrenti avvocati, come rappresentati e assistiti C H I E D O N O che la S.V. voglia pronunciare il decreto di cui all art. 415 c.p.c. - che, unitamente al ricorso, sarà notificato nel termine di legge alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - per ivi accogliere le seguenti C O N C L U S I O N I 6

7 Voglia il Tribunale di Milano, contrariis rejectis e in accoglimento del presente ricorso, previa, occorrendo, declaratoria di illegittimità dell art. 15 regolamento per l erogazione dell assistenza deliberato dal comitato dei delegati della Cassa convenuta in data 17/03/2006: A) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a beneficiare della copertura assicurativa contro i rischi dei grandi interventi chirurgici e dei gravi eventi morbosi, di cui alla polizza sanitaria stipulata da Cassa Forense con Generali, Assicurazioni Generali s.p.a., per il triennio 01/04/ /03/2010. B) Emettere ogni consequenziale pronuncia di condanna. C) Con il favore delle spese di causa, oltre accessori di legge. Unitamente al presente ricorso, vengono depositati i seguenti documenti: 1) Statuto Cassa Forense. 2) Regolamento per l erogazione dell assistenza. 3) Convenzione Cassa/Generali per la tutela sanitaria degli avvocati iscritti. 4-14) N. 11 raccomandate A.R. inoltrate alla Cassa ) n. 2 lettere di risposta della Cassa. Milano, 3 novembre

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