IL DIRETTORE GENERALE. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

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1 IL DIRETTORE GENERALE VISTO lo Statuto dell Università. VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni. VISTO il CCNL del VISTA la L. 204/2010, art. 2, comma1, lett. o). RAVVISATA la necessità, in ottemperanza e nel rispetto delle richiamate norme, di procedere a una razionalizzazione dei criteri e delle procedure sulla mobilità interna del personale tecnico-amministrativo. VISTA la nota del prot. n con la quale è stata trasmessa la documentazione allegata alla riunione di Contrattazione e Informazione del , tra cui la proposta di Regolamento di mobilità interna del personale tecnico-amministrativo, poi successivamente rinviata alla riunione del con nota del prot. n CONSIDERATO che nella riunione di Contrattazione e Informazione del il succitato Regolamento è stato esaminato e sono state proposte delle modifiche da parte delle OO.SS. e della RSU d Ateneo.

2 CONSIDERATO altresì che le succitate modifiche sono state recepite dalla Parte Pubblica procedendosi ad una modifica del testo del Regolamento in questione. DISPONE È emanato nel testo allegato il Regolamento di mobilità interna del personale tecnicoamministrativo MD F.to IL DIRETTORE GENERALE Disposizione n. 311/2015 Prot. n del 04/02/2015 Classif. I/3

3 Regolamento di mobilità interna del personale tecnico-amministrativo Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la mobilità interna del personale tecnicoamministrativo dell Università degli Studi di Roma La Sapienza ed, in particolare, tra le strutture dell Amministrazione Centrale, tra l Amministrazione Centrale e le strutture di didattica e di ricerca o di coordinamento, nonché tra le singole strutture di didattica e ricerca o di coordinamento. 2. Nell organizzazione dei processi di mobilità interna gli interessi dell Università al buon andamento, alla funzionalità, allo sviluppo organizzativo e al miglioramento della qualità dei servizi sono messi in relazione ed armonizzati con le esigenze di sviluppo professionale e di carattere personale del personale tecnico-amministrativo. 3. I processi di mobilità interna possono attivarsi in relazione a: esigenze organizzative dovute a processi di ristrutturazione dell Università, costituzione di nuovi uffici, istituzione di nuove sedi, innovazione dei modelli organizzativi e miglioramento della qualità dei servizi esigenze di riequilibrio nell assegnazione delle risorse umane a disposizione delle diverse strutture dell Università esigenze di sviluppo professionale e di carattere personale del personale tecnico-amministrativo 4. La mobilità interna è articolata nelle seguenti tipologie: Mobilità volontaria mediante avviso Mobilità volontaria su richiesta Mobilità di ufficio Mobilità temporanea

4 Art. 2 Mobilità volontaria mediante avviso 1. La mobilità volontaria è quel procedimento che si attiva per la copertura di posizioni vacanti ed individuate come tali dall Amministrazione universitaria. 2. A tal fine, con cadenza semestrale, il Direttore Generale o un suo Delegato verifica il fabbisogno di personale tecnico-amministrativo per le strutture dell Amministrazione Centrale e per le strutture di didattica e di ricerca o di coordinamento. 3. In caso di verifica positiva, si procede a predisporre un bando delle posizioni, con l indicazione della categoria e dell area di appartenenza e la descrizione del profilo professionale richiesto, che necessitano di essere ricoperti per inderogabili esigenze di servizio. Tale procedura sarà garantita con un adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione dell elenco medesimo sul sito web dell Università. 4. Il dipendente interessato alla mobilità può presentare, tramite procedura on line, domanda motivata con l indicazione di massimo tre strutture presso le quali vorrebbe trasferirsi, tra quelle dichiarate disponibili in base alla pubblicazione dell elenco dei posti, relativamente al profilo professionale, alla categoria e area di inquadramento richiesti e completa di curriculum professionale, al fine di consentire ogni utile valutazione in merito a capacità professionalità e attitudini del dipendente medesimo. Nel caso di domanda di mobilità per una posizione d area diversa da quella di inquadramento, il dipendente interessato dovrà espressamente dichiarare la disponibilità al cambio d area previa idonea formazione. 5. L Area Organizzazione e Sviluppo, dopo la presentazione dell istanza di mobilità, acquisisce, entro dieci giorni, il parere motivato del Responsabile della Struttura di appartenenza. 6. Tale parere dovrà ritenersi vincolante qualora sussista una delle seguenti condizioni, valutate come tali dal Direttore Generale: carenze di organico che compromettono una funzionalità minima della struttura interessata; pregiudizio al buon andamento dei servizi, con riferimento in particolare a quelli resi all utenza; impedimento a reperire un unità di personale con le stesse competenze e profilo professionale dell unità di personale in uscita. 7. Definita questa fase di ricognizione istruttoria, le richieste di mobilità, con cadenza periodica, vengono esaminate dal Direttore Generale che potrà avvalersi di un apposita Commissione. 8. Le richieste sopra richiamate verranno esaminate tenuto conto del miglior contemperamento tra le esigenze di mobilità volontaria del personale tecnico-

5 amministrativo e quelle di funzionalità delle strutture di riferimento e, sulla base delle risultanze emerse, la mobilità del personale viene disposta dal Direttore Generale. In caso di più domande di mobilità rivolte verso la stessa Struttura, si dovrà tener conto in ordine di priorità dei criteri di seguito elencati: a) curriculum professionale inerente alle mansioni da svolgere; b) maggiore anzianità di servizio presso l Amministrazione; c) maggiore permanenza in servizio presso la struttura di provenienza; d) soggetto diversamente abile e/o presenza in famiglia di soggetti diversamente abili; e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; f) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o che il lavoratore sia unico titolare di reddito. Art. 3 Mobilità su richiesta 1. In caso di motivate e documentate esigenze di salute o familiari o legate a comprovate incompatibilità ambientali, o per motivazioni legate allo sviluppo del proprio percorso professionale i dipendenti possono segnalare l interesse alla mobilità, utilizzando gli schemi di richiesta allegati al presente Regolamento. Le domande potranno contenere la richiesta di assegnazione presso Strutture ovvero Sedi di interesse. Esse hanno validità di un anno e costituiscono l albo dei dipendenti interessati alla mobilità. Il ricorso all albo avviene solo per i casi contemplati nel presente articolo. 2. L albo dei dipendenti interessati viene utilizzato per verificare la possibilità di scambio di posti tra due o più dipendenti. In caso di verifica positiva, sentito il parere delle Strutture interessate, il Direttore Generale dispone la relativa mobilità. 3. Qualora due o più dipendenti esprimano interesse per lo stesso scambio, si applicano i criteri di cui all art. 2 comma Resta salva la possibilità per il personale, che ha prodotto istanza di mobilità su richiesta, di richiedere di partecipare, qualora si presentasse l opportunità, ad avvisi di mobilità. Art. 4 Mobilità d ufficio 1. La mobilità di ufficio è quel procedimento finalizzato al trasferimento di personale attivato su iniziativa dell Amministrazione. 2. L Amministrazione ricorre alla mobilità di ufficio unicamente nei casi di seguito determinati:

6 mancata copertura dei posti con i processi di mobilità volontaria e che, comunque, necessitano di essere ricoperti per improrogabili esigenze di servizio; inidoneità sopravvenuta allo svolgimento di determinate mansioni certificata dalla competente Commissione di verifica; accorpamenti/soppressioni di strutture, uffici e servizi, anche per effetto di devoluzione di competenze ad altre strutture; particolari condizioni di disagio personale o di comprovata incompatibilità ambientale, che possano tradursi in pregiudizio per l ambiente di lavoro, compromettendone il funzionamento con riflessi sui servizi resi all utenza e/o all immagine dell Amministrazione. 3. L Amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative e di funzionalità delle Strutture interessate, avvia la mobilità d ufficio selezionando il personale sulla base del possesso di specifici requisiti, desumibili dalla mappatura delle competenze. 4. Il Direttore Generale, conclusa la fase istruttoria, previa informazione al dipendente che può formulare al riguardo le proprie osservazioni entro tre giorni dal ricevimento della stessa, dispone la mobilità d ufficio. 5. La mobilità di ufficio può costituire elemento positivo di valutazione ai fini della progressione economica all interno della categoria in quanto realizza anche uno specifico arricchimento professionale del dipendente, le cui modalità sono oggetto di contrattazione integrativa. ART. 5 Mobilità temporanea 1. Il Direttore d Area, sentito il Direttore Generale e il Direttore dell Area Organizzazione e Sviluppo, può disporre con provvedimento motivato la mobilità temporanea, all interno della stessa Area di appartenenza, per urgenti ed eccezionali esigenze di servizio, sentiti i responsabili delle strutture di appartenenza e di destinazione e i dipendenti interessati. 2. L atto di mobilità temporanea deve essere motivato e deve contenere l indicazione del termine iniziale e finale del trasferimento. La durata della mobilità non può essere superiore a tre mesi e prorogabili, per documentata esigenza, fino a sei, dopodiché il dipendente sarà reintegrato nella struttura di provenienza, fermo restando la sua facoltà di formulare istanza di mobilità volontaria. Art. 6 Informazione ai dipendenti 1. Del Regolamento e degli avvisi di mobilità previsti dal Regolamento sarà data diffusione a tutto il personale tecnico amministrativo. I bandi di mobilità

7 sono resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web dell Ateneo nell area delle comunicazioni riservate al personale. 2. L esito del procedimento di mobilità sarà comunicato al personale che ha presentato domanda e alle strutture interessate. ART. 7 Norma finale 1. Le OO.SS. e la RSU, ai sensi dell art. 6, comma 4 lettera c), CCNL sono informati, con cadenza annuale, sull andamento generale della mobilità del personale. 2. L affidamento del dipendente da parte del responsabile di Struttura, nell ambito della struttura medesima, a mansioni diverse purché equivalenti, secondo le vigenti disposizioni contrattuali, non rientra nella fattispecie della mobilità interna. 3. Resta fermo che in relazione al ricorrere di particolari esigenze di natura straordinaria e temporanea, il Direttore Generale può riservarsi la facoltà di disporre atti di mobilità.

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