COMUNE DI VALDISOTTO (Provincia di Sondrio)

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1 OGGETTO: Esame ed approvazione nuovo regolamento polizia locale- urbana. IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamato il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione consiliare n. 246 del ; Ravvisata la necessità di provvedere all adozione di un nuovo regolamento aggiornato alla normativa vigente; Visto ed esaminato lo schema del nuovo regolamento di polizia locale - urbana, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione; Sentita la relazione illustrativa dell Assessore Confortola Stefano; Ritenuta la propria competenza ai sensi di quanto stabilito dell art.42 del Dlgs 267 del 18/08/2000; Acquisiti i pareri e le attestazioni quali riportate in allegato; Con voti unanimi espresso in forma palese per alzata di mano; D E L I B E R A 1) di approvare l adozione del nuovo regolamento di polizia locale urbana, composto da quarantasei articoli, nel testo quale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante ed essenziale; 2) di dare atto che dall entrata in vigore del presente regolamento deve intendersi abrogata ogni diversa norma regolamentare di questo Comune; Successivamente con voti unanimi DELIBERA Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell art del D. Lgsvo 267 del ************************* 1

2 REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE - URBANA 2

3 Indice TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 5 Art. 1 Finalità. 5 Art. 2 Oggetto e applicazione. 5 Art. 3 Definizioni. 5 Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze. 6 Art. 5 - Vigilanza 7 TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO 7 SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE 7 Art. 6 - Comportamenti vietati. 7 Art. 7 - Altre attività vietate 8 Art. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato 8 Art. 9 - Rifiuti 9 Art Obblighi in caso di nevicate 10 SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE 11 Art Manutenzione delle facciate degli edifici. 11 Art. 12 Lavorazioni edili 11 Art. 13 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale 12 Art. 14 Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze. 12 Art Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte 12 SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE 12 Art Divieti 12 Art Disposizioni sul verde privato. 13 TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI 13 SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI 13 Art Disposizioni generali 13 SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE 14 Art Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie. 14 Art Occupazioni con spettacoli viaggianti 15 Art Occupazioni con elementi di arredo 15 Art Occupazioni con strutture pubblicitarie 15 Art Occupazioni per lavori di pubblica utilità 15 Art Occupazioni per traslochi 16 Art Occupazioni del soprassuolo 16 SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI O SIMILI 16 Art Occupazioni da parte di esercizi pubblici di somministrazione. 16 Art Occupazioni per temporanea esposizione. 16 Art Occupazioni per esposizione di merci 16 Art Commercio in forma itinerante 17 3

4 Art Mestieri girovaghi 17 TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA 17 Art Disposizioni generali 17 Art Spettacoli e trattenimenti. 17 Art Circoli privati. 18 Art Abitazioni private 18 Art Strumenti musicali. 18 Art Dispositivi acustici antifurto. 18 Art Lavoro notturno 19 Art Pubblicità fonica. 19 TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI 19 Art Tutela degli animali domestici 19 Art Protezione della fauna selvatica 19 Art Divieti specifici 19 Art Animali molesti 19 Art Mantenimento dei cani 20 Art. 44 Animali da allevamento 20 TITOLO VI - NORME FINALI 21 Art Sanzioni 21 Art. 46 Abrogazioni 21 4

5 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità. 1. Il regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente. Art. 2 Oggetto e applicazione. 1. Il Regolamento di polizia urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di: Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano; Occupazione d aree e spazi pubblici Quiete pubblica e privata; Protezione e tutela degli animali. 2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari dell Azienda Sanitaria Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti. 3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Locale. Art. 3 Definizioni. 1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto ed in particolare: a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata; b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere; c) le acque interne; d) i monumenti; e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati; f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti. 2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni. 3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione

6 Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze. 1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate, ove consentito, dai responsabili dei competenti servizi, a seguito di istanza. 2. Le istanze di cui al comma precedente devono contenere le seguenti indicazioni: a) soggetto richiedente: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita Iva del richiedente. Quando l istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre i dati di cui al comma precedente, relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero di codice fiscale dell ente o persona giuridica richiedente. Recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni al richiedente. b) oggetto della richiesta: deve essere indicato in modo preciso l oggetto della richiesta ed in particolare se si tratta di area da utilizzare, l estensione, la durata dell occupazione (compreso il tempo necessario per l installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali), attrezzature e materiali da porre sul suolo. c) motivo della richiesta: precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro, a pagamento o gratuita. 3. Gli atti di competenza del Sindaco previsti nel presente regolamento possono essere delegati ai responsabili dei servizi di cui al primo comma. 4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta. 5. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e permessi, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati: a) personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti il richiedente; b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservate le norme di legge vigenti nelle materie oggetto dell atto rilasciato; c) con l obbligo al concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni permesse e di tenere sollevato l Amministrazione concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione, autorizzazione, nullaosta o permesso accordato; d) con facoltà all Amministrazione di imporre, in ogni tempo, quanto previsto dal comma 7 senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso; e) l anticipata cessazione e/o la rinuncia di quanto concesso od autorizzato, non da diritto al rimborso dell eventuale tributo versato. 6. Le concessioni e le autorizzazioni a carattere non permanente hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza dal titolare della concessione o della autorizzazione. Le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolare modo alla circolazione pedonale, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di avanzamento dei lavori o delle necessità presupposte all'occupazione. 7. L organo competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle

7 condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio. 8. L utilizzo dello stemma comunale e di fregiarsi della denominazione di uffici o servizi del Comune di Valdisotto è subordinato all autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta. Art. 5 - Vigilanza 1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente alla polizia municipale, nonché a quello di altri specifici settori del Comune o di enti o soggetti erogatori di pubblici servizi individuati con deliberazione della giunta comunale. 2. Il personale di cui sopra può nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE Art. 6 - Comportamenti vietati. 1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato: a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate; b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati o strade; c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi; e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà; f) collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili; g) lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili; h) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;

8 i) recare intralcio alla circolazione e disturbo al decoro pubblico nonché ostruire le soglie degli ingressi, sdraiandosi per terra, bivaccando nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui rilievi dei monumenti e dei luoghi di culto e sulle scalinate di pertinenza; j) versare solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti nei corsi d acqua; k) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all igiene, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; l) accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi, gettare oggetti accesi in strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, zone boschive e in qualsiasi altro luogo pubblico o nei contenitori di rifiuti, salvo deroghe previste da Ordinanze Sindacali. Art. 7 - Altre attività vietate 1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato: a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione; b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta; d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato; e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento; f) tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose. g) stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via. Art. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato 1. Fatta salva l applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone. È in particolare vietato, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, il lavaggio di veicoli in genere.

9 2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri. 3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea. 4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia. 5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso. 6. I gestori di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita. 7. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nell apposito regolamento. 8. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell autorizzazione rilasciata per l occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni 9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati. 10. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati. 11. Nell esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei luoghi dove verranno raccolti. 12. Al fine di consentire l'eventuale pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti. Art. 9 - Rifiuti La raccolta e il trasporto dei rifiuti avviene secondo le modalità del regolamento. Il servizio di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani domestici viene attuato richiedendo all'utenza conferente la separazione dei flussi merceologici mediante il sistema di raccolta "porta a porta" Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, in prossimità del confine tra proprietà privata e spazio pubblico o di uso pubblico. Laddove vi fossero particolari condizioni di territorio tali da rendere difficoltosa tale modalità operativa, l'utente verrà invitato a lasciare i propri rifiuti in un punto specifico indicato dall'ufficio del Comune. Lo stesso ufficio avrà la possibilità di indicare accorpamenti nel conferimento, specie in zone di difficile raggiungimento, disponendo in particolari circostanze anche il conferimento in contenitori o cassonetti del Comune.

10 Per il condominio con più utenze è prevista la possibilità del conferimento dei rifiuti in maniera diversa, in appositi locali a ciò destinati e direttamente accessibili dall esterno o, eventualmente, con l uso di appositi contenitori. Il condominio comunicherà al Comune il nominativo del referente responsabile. I rifiuti devono essere collocati, a cura del produttore, nel giorno e negli orari prefissati nelle suddette posizioni. I rifiuti devono essere contenuti in sacchi/contenitori appositamente distribuiti dal Comune in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. E' consentito, in casi motivati (es. prevenzione del randagismo animale), che l'utente esponga i propri sacchetti in un contenitore la cui tipologia dovrà essere approvata dal Comune. L'ente potrà anche mettere a disposizione contenitori standard che gli utenti acquisteranno a prezzo di costo. Non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta in atto I contenitori per le varie tipologie di rifiuti raccolte col metodo porta a porta dovranno essere consegnati all'inizio del nuovo servizio di raccolta alle utenze da parte del competente servizio comunale. La fornitura di contenitori o sacchi nel periodo successivo all'inizio del servizio avverrà tramite l ufficio comunale appositamente predisposto. Sia per le frazioni recuperabili che per tutte le altre tipologie di rifiuti è istituita un area attrezzata per il conferimento dei rifiuti, controllata da apposito personale del Comune o del soggetto gestore. Gli utenti conferiscono i rifiuti già precedentemente separati nell area attrezzata durante l orario di apertura della stessa e secondo le disposizioni impartite dal personale presente. L area attrezzata è aperta in orari fissati dall ufficio tecnico comunale. Art Obblighi in caso di nevicate 1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall Amministrazione comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico. 2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. 3. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi. 4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni. 5. È fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti. 6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. 7. L'obbligo stabilito all'art. 8, comma 4, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

11 8. Nel caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm. gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono quanto meno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e di asporto dei cumuli di neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero. SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE Art Manutenzione delle facciate degli edifici. 1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione. In particolare i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. 2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono, degrado e/o pericolo delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici. 3. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. 4. I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d insegne. Agli stessi è fatto obbligo di provvedere all estirpamento dell erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza. Art. 12 Lavorazioni edili 1. In tutti i casi in cui vengano eseguiti lavori edilizi, la ditta esecutrice degli stessi è obbligata, solidalmente con il proprietario dell immobile o il committente, a disporre la recinzione del cantiere con le modalità previste in sede di rilascio di concessione edilizia e ad adottare opportune cautele al fine di non depositare direttamente sul suolo pubblico calce, cemento, sabbia o quant altro necessiti per l esecuzione dei lavori. Sono altresì obbligati alla esposizione in luogo ben visibile del cartello di cui all art. 4 della legge 28/02/1985 n. 47 debitamente compilato con i dati richiesti. 2. È vietata ai medesimi la ripulitura degli attrezzi ed utensili di cantiere direttamente sul suolo e nelle fogne pubbliche. Sul suolo pubblico non possono essere effettuate operazioni di impasto di materiali inerti (cemento, sabbia, ecc.) o altri tipi di lavorazioni tipo tagli di mattonelle, ecc.. 3. I lavori edili all interno dei centri abitati dovranno rispettare il seguente orario feriale: dalle alle e dalle alle salvo diverse disposizioni motivate tramite ordinanze, comunque nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico e di inquinamento atmosferico (polveri, ecc.).

12 Art. 13 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale 1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito nelle aree indicate con apposita ordinanza sindacale. 2. La concessione di posteggi su area pubblica o di uso pubblico per occasioni varie di carattere non ricorrente è disciplinata con le modalità indicate nel comma precedente. Art. 14 Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze. 1. L esposizione di addobbi ad ornamento di edifici, strade e piazze è autorizzata in occasione di festività e ricorrenze religiose o civili e può essere autorizzata in particolari circostanze di interesse generale a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e osservate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione. Art Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte 1. È vietata qualsiasi forma di insediamento, anche sotto forma di accampamento o campeggio, su tutto il territorio comunale, al di fuori delle aree comunali a ciò appositamente predisposte. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento. 2. Nel caso di occupazione di aree di proprietà privata, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti. SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE Art Divieti 1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato: a) danneggiare la vegetazione; b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante; c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione; d) calpestare le aiuole; e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con apposita indicazione. 2. Nei parchi e nei giardini pubblici recintati è vietato l accesso a tutti i veicoli a motore. Nei parchi e nei giardini pubblici aperti l accesso di veicoli a motore è consentito solo per quelli a due ruote ed a motore spento. 3. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi. 4. La giunta comunale disciplina le modalità dei ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

13 Art Disposizioni sul verde privato. 1. In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. 2. I proprietari di aree prospicienti sulla pubblica via hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione. 3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie cadute sulla sede stradale o sui marciapiedi. 4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale. 5. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell erba. 6. Per la cura del verde privato è permesso ai proprietari l accumulo temporaneo dei vegetali derivanti dalla manutenzione dello stesso, in attesa del loro smaltimento nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati dall Amministrazione Comunale; sarà cura dei proprietari tenere in ordine le attrezzature e i materiali occorrenti alla coltivazione degli orti. 7. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4. e 5., nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, il competente servizio provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all articolo 650 del Codice penale all Autorità Giudiziaria competente. TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI Art Disposizioni generali 1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale. 2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione: a) le aree e gli spazi di dominio pubblico; b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù d uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri; c) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio. 3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

14 4. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di carattere generale in materia d igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica. 5. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria. 6. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze. 7. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto. SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE Art Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie. 1. Con deliberazione della giunta comunale sono individuati gli spazi e le aree pubbliche per iniziative o manifestazioni di carattere politico, sociale, culturale, sportivo, per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi o che comunque comportino occupazione di area o spazio pubblico o di uso pubblico con attrezzature o materiale vario, cui fa seguito relativa concessione previa presentazione di istanza di cui all art Quanto sopra non riguarda le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso patrocinate. 3. Chiunque promuova iniziative o manifestazioni di cui al precedente comma 1. è tenuto a presentare richiesta di autorizzazione, da sottoporre al giudizio del competente servizio comunale, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti; indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno dieci giorni prima della data prevista per l iniziativa o la manifestazione. 5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. 6. Le manifestazioni quali circhi e Luna Park e di spettacolo viaggiante devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici. La mancata ottemperanza dalle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione ovvero la sua revoca qualora sia già rilasciata. 7. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dal competente servizio comunale di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia è svicolato dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

15 Art Occupazioni con spettacoli viaggianti 1. L occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate. Art Occupazioni con elementi di arredo 1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. 2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono. Art Occupazioni con strutture pubblicitarie 1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione. 2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. 3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di canone sulla pubblicità. Art Occupazioni per lavori di pubblica utilità 1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale. 2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato. 3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell incolumità pubblica e privata.

16 4. Quanto riportato ai commi 1, 2 e 3 dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico. Art Occupazioni per traslochi 1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al competente servizio con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. 2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata. Art Occupazioni del soprassuolo 1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione d insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili. 2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e canone sulle pubbliche affissioni e dal regolamento edilizio. SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI O SIMILI Art Occupazioni da parte di esercizi pubblici di somministrazione. 1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su area pubblica o di uso pubblico può essere rilasciata la concessione per l occupazione di una porzione delimitata di detto suolo per la collocazione di tavolini e sedie o simili a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e sempre che non vi si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica. La domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione. 2. Le disposizioni di cui al primo comma valgono anche quando l occupazione sia realizzata mediante la collocazione di dehors (per ciò intendendosi l insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione). Art Occupazioni per temporanea esposizione. 1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l occupazione di spazi per l esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l esposizione non abbia durata superiore a giorni cinque. 2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta di vendita di prodotti esposti. Art Occupazioni per esposizione di merci 1. A chi esercita attività commerciali, in locali prospettanti sulla pubblica via, è vietata l esposizione all esterno e l occupazione del suolo pubblico al fine di esporre merci per la vendita; è altresì vietata l esposizione e l occupazione di suolo pubblico con elementi di varia natura a scopo pubblicitario. Da tale divieto è esclusa l occupazione a scopo ornamentale di vasi con fiori o piante purché autorizzati. È altresì esclusa da tale divieto l occupazione di suolo pubblico e l esposizione all esterno dell attività commerciale di giornali,

17 cartoline, guide turistiche purché inseriti in appositi contenitori previa acquisizione dell autorizzazione comunale. 2. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti servizi comunali. Art Commercio in forma itinerante 1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche nonché gli imprenditori agricoli possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l attività in forma itinerante negli spazi quali indicati con specifica ordinanza sindacale e nel rispetto delle condizioni ivi definite. 2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in occasione di particolari eventi. Art Mestieri girovaghi 1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea. 2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici. 3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle zone a traffico limitato quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e disturbo alla quiete pubblica. TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA Art Disposizioni generali 1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. 2. Il responsabile del competente servizio, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori ed adotta, anche in applicazione della legge n. 447, e successivi provvedimenti attuativi, ordinanza nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie affinché gli stessi procedano alla eliminazione delle cause dei rumori. 3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo. 4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie. Art Spettacoli e trattenimenti. 1. I titolari delle licenze per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

18 2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. 3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. 4. L autorizzazione anche in deroga ai valori limite di cui all art. 2 comma 3 della legge n. 447, in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Art Circoli privati. 1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 32 primo e secondo comma. Art Abitazioni private 1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti. 2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. 4. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. Art Strumenti musicali. 1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. 2. Non é comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato. Art Dispositivi acustici antifurto. 3. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

19 4. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi. Art Lavoro notturno 1. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 21 e le ore L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 21 e le ore 8 è subordinata a preventiva verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico. Art Pubblicità fonica. 1. La pubblicità fonica non è consentita nell intero territorio comunale. 2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell art. 7 delle legge 24 aprile 1975 n TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI Art Tutela degli animali domestici 1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza. 2. È vietato abbandonare animali domestici. 3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo. Art Protezione della fauna selvatica 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 16, comma 1., lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale. 2. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse. 3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi. Art Divieti specifici 1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario. 2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie. Art Animali molesti 1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

20 2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata. Art Mantenimento dei cani 1. In base alla normativa vigente i possessori dei cani sono tenuti alla regolare iscrizione degli stessi nell anagrafe canina ed agli ulteriori adempimenti (tatuaggio gli stessi). 2. Ai sensi del Regolamento Veterinaria nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto i cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola. 3. Nei locali pubblici, sui mezzi pubblici di trasporto e nelle aree ad uso collettivo all interno dell abitato, i cani di peso superiore a kg. 18 o di altezza al garrese superiore a cm. 35, devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola. Sono esclusi dal presente obbligo i cani delle forze dell ordine e delle forze armate quando utilizzati in servizio. 4. E fatto divieto ai minori di anni diciotto di condurre nei locali pubblici, sui mezzi pubblici di trasporto e nelle aree ad uso collettivo all interno dell abitato i cani di cui al precedente comma Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, ove vige apposito divieto i cani non possono essere condotti neppure a guinzaglio; negli altri possono essere condotti purché a guinzaglio. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari. 6. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone. 7. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio adeguato, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di adeguata lunghezza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 8. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori all uopo collocati o, in mancanza di questi, nei contenitori di rifiuti solidi urbani. 9. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi. 10. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale. Art. 44 Animali da allevamento 1. Fermo restando il rispetto delle norme di Igiene Pubblica stabilite dalle Autorità Sanitarie, i proprietari delle stalle o di altri ricoveri per animali da allevamento hanno l obbligo di mantenere le stesse in condizioni decorose con particolare riguardo alla aree confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili. 2. Sarà cura dei proprietari fare in modo che gli animali da allevamento siano sempre custoditi e non rechino danno alle aree pubbliche (parchi, giardini, passeggiate) del centro storico.

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