CASI OPERATIVI IN MATERIA DI DETRAZIONE 36% - 55% PREVISTE DAL DECRETO CRESCITA

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1 CASI OPERATIVI IN MATERIA DI DETRAZIONE 36% - 55% PREVISTE DAL DECRETO CRESCITA a cura di Giancarlo Modolo Generalità Con il cosiddetto Decreto Crescita il legislatore ha incrementato: al 50% l entità della misura della detrazione che compete in relazione agli oneri che risultano sostenuti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; e: a euro , il limite agevolabile; tenendo presente, al riguardo, che tali variazioni si rendono applicabili alle spese sostenute nel periodo dal 26 giugno 2012 al 30 giugno Pertanto, sussistono le problematiche di individuare l entità della detrazione che compete in presenza di oneri sostenuti fino al 25 giugno 2012 e successivamente al 30 giugno Contestualmente, con lo stesso decreto è stata anche prorogata al 30 giugno 2013 la detrazione del 55% inerente agli esborsi di riqualificazione energetica, fermo restando i limiti di spesa che sono specificatamente previsti. L importo complessivo della spesa deve necessariamente risultare suddiviso fra tutti i soggetti che l hanno sostenuta e che, conseguentemente, hanno diritto alla detrazione. Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per l individuazione del limite massimo delle spese detraibili si deve tenere inconsiderazione l entità degli oneri sostenuti nei medesimi anni, in quanto il diritto all agevolazione compete solamente se la spesa per la quale si è già beneficiato della relativa detrazione non ha oltrepassato il limite complessivamente previsto. Ai fini procedurali, si ritiene opportuno rammentare che dal 1 gennaio 2012, la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza. L agevolazione, infatti, è stata resa permanente dall art. 4 del D.L. 201/2011, che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef (art. 16-bis del Tuir). In particolare, come si è accennato, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione Irpef aumenta al 50% e raddoppia il limite massimo di spesa ( euro per unità immobiliare). Tra le altre novità si ritiene opportuno segnalare: l abolizione dell obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara; la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l obbligo di operare; l eliminazione dell obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall impresa che esegue i lavori; la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all acquirente (persona fisica) dell immobile; l obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali; l estensione dell agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Per gli interventi che risultano eseguiti sulle parti comuni dell edificio, il beneficio compete in relazione all anno di effettuazione del bonifico da parte dell amministrazione del condominio, nel qual caso la detrazione compete al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

2 Pertanto, ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell Irpef dovuta per l anno in questione, tenendo presente, in ogni caso, che non è previsto il rimborso di somme eccedenti l imposta. A chiarimento dell assunto, valga il seguente esempio. Caso -> si ipotizzi una quota annua detraibile di euro 1.500,00 e un entità di Irpef (trattenuta dal sostituto d imposta o, comunque, da corrispondere con la dichiarazione dei redditi) nel periodo d imposta ammontante a 1.000,00 euro. la parte residua della quota annua detraibile (500 euro) non può essere recuperata in alcun modo, in quanto l ammontare eccedente non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell imposta dovuta per l anno successivo. Detrazione Irpef per gli oneri di ristrutturazione Sussiste la possibilità di detrarre dall Irpef una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato, tenendo presente che a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge n. 83 del 2012, sono operative seguenti detrazioni: detrazione interventi recupero patrimonio edilizio: per il periodo d imposta 2012: detrazione del 36%, per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, per un ammontare detrazione del 50%, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d imposta, per un ammontare massimo di ,00 euro, al netto delle spese già sostenute alla predetta data, comunque nei limiti di ,00 euro, per le quali rimane confermata la detrazione del 36%; per il periodo d imposta 2013: detrazione del 50%, per le spese sostenute dall inizio del periodo d imposta fino al 30 giugno 2013, per un ammontare massimo di ,00 euro, tenendo conto in caso di mera prosecuzione dei lavori delle spese sostenute negli anni precedenti; detrazione del 36%, per le spese sostenute dal 1 luglio 2013, per un ammontare la cui operatività segue il criterio di cassa. N.B.: se alla data del 30 giugno 2013 risultano sostenute spese per un entità pari o superiore a ,00 euro, le eventuali ulteriori spese sostenute nel periodo d imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36%. detrazione per interventi di riqualificazione energetica: per il periodo d imposta 2012: detrazione del 55%, per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo da euro ,00 a euro ,18 a seconda del tipo di intervento; detrazione del 55%, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d imposta, per un ammontare massimo da euro ,00 a euro ,18 a seconda del tipo di intervento; per il periodo d imposta 2013: detrazione del 55%, per le spese sostenute dall inizio del periodo d imposta fino al 30 giugno 2013, per un ammontare massimo da euro ,00 a euro ,18 a seconda del tipo di intervento, tenendo conto in caso di mera prosecuzione dei lavori delle spese sostenute negli anni precedenti; detrazione del 36%, per le spese sostenute dal 1 luglio 2013, per un ammontare la cui operatività segue il criterio di cassa e tenendo presente che per gli interventi di risparmio energetico è possibile usufruire in alternativa dall 1 gennaio 2012 della detrazione 36% - 50%. Analisi di alcune esemplificazioni numeriche attinenti alla detrazione 36% - 50% Caso 1 si consideri l ipotesi del contribuente Paolo Rossi che ha sostenuto nel 2011 e nel 2012, prima del 26 giugno 2012 le seguenti spese:

3 - in data 10 dicembre > euro ; - in data 10 febbraio > euro l ipotesi in esame considera il caso di una mera prosecuzione con spese che risultano sostenute nel corso degli anni 2011 e 2012 (prima del 26 giugno 2012). Il limite massimo agevolabile risulta pari ad euro , di cui: euro , per l anno 2011; e: euro 23.ooo, per l anno 2012 [euro ( )] detrazione spettante -> 36% con limite di euro Caso 2 si consideri l ipotesi del contribuente Mario Bianchi che ha sostenuto nel 2011 e nel 2012, anche dopo il 26 giugno 2012 le seguenti spese: - in data 10 dicembre > euro ; - in data 10 febbraio > euro ; - in data 2 luglio > euro l ipotesi in esame considera il caso di una mera prosecuzione con spese che risultano sostenute nel corso degli anni 2011 e 2012 (anche dopo il 26 giugno 2012). Per le spese sostenute: - nel 2011, pari a euro , considerando che il limite massimo di deduzione è di euro , che, quindi, è pari al 36% di euro ; - in data 10 febbraio 2012, il limite massimo complessivo di deduzione è sempre di euro , per cui per tali oneri si rende operativa la deduzione del 36% di euro ; - in data 2 luglio 2012, il limite massimo complessivo è pari a euro ( ), per cui per l esborso sostenuto di euro , si rende applicabile la deduzione del 50% di euro Caso 3 si consideri l ipotesi del contribuente Giulio Verdi che ha sostenuto nel 2012, le seguenti spese: - in data 10 febbraio > euro ; - in data 25 settembre > euro l ipotesi in esame considera solo spese del 2012: - in data 10 febbraio 2012, il limite massimo complessivo di deduzione è di euro , per cui il contribuente ha la possibilità di conteggiare la deduzione del 36% su euro ; - in data 25 settembre 2012, ha sostenuto oneri per euro , per cui la deduzione può essere conteggiata nella misura del 50% su euro ( ). Se, invece, il contribuente decidesse di detrarre solamente le spese sostenute dopo il 26 giugno 2012, la detrazione sarebbe del 50% su euro (con un vantaggio, ai fini fiscali, di euro 672). Caso 4 si consideri l ipotesi del contribuente Sergio Bianchi che in data 25 settembre 2012 sostiene spese per euro e prevede di sostenere ulteriori oneri entro la fine del mese di aprile 2013 per ulteriori euro l ipotesi in esame considera che: - in data 25 settembre 2012, il contribuente ha sostenuto oneri per euro , che gli consentono di beneficiare della detrazione del 50% su tale ammontare; - per gli oneri che andrà a sostenere entro il mese di aprile 2013 per ulteriori euro, potrà calcolare la deduzione del 50% su euro [ ]. Caso 5 si consideri l ipotesi del contribuente Luigi Gialli che, nel 2012 e nel 2013, ha sostenuto le seguenti spese: - in data 10 aprile > euro ; - in data 20 settembre > euro ;

4 - in data 2 luglio > euro l ipotesi in esame in esame consente di affermare che per le spese sostenute: - per euro in data 10 aprile 2012, sussiste la possibilità di applicare la detrazione del 36% su euro ; - per euro in data 20 settembre 2012, sussiste la possibilità di applicare la detrazione del 50% su euro , in quanto il limite operativo massimo è pari a euro [ ]; - per euro in data 2 luglio 2012, sussiste la possibilità di applicare la detrazione del 36% su euro , in quanto il limite operativo massimo è pari a tale ammontare [ ]. Analisi di alcune esemplificazioni numeriche attinenti alla detrazione 55% Caso 1 si consideri l ipotesi del contribuente Paolo Rossi che ha sostenuto nel corso del 2012 oneri per interventi di riqualificazione energetica di cui al comma 344, Finanziaria 2007 (limite massimo agevolabile pari ad ,18) e precisamente: - in data 10 aprile > euro ; - in data 20 settembre > euro ; - in data 10 dicembre > euro Poiché gli oneri sono stati sostenuti interamente nel 2012, la detrazione spettante è pari a euro e cioè 55% di euro Caso 2 si consideri l ipotesi del contribuente Paolo Rossi che ha sostenuto nel corso del 2012 oneri per interventi di riqualificazione energetica di cui al comma 344, Finanziaria 2007 (limite massimo agevolabile pari ad ,18) e precisamente: - in data 3 gennaio > euro ; - in data 12 aprile > euro ; - in data 10 giugno > euro Poiché gli oneri sono stati sostenuti interamente nel periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013, la detrazione spettante è pari a euro e cioè 55% di euro Caso 3 si consideri l ipotesi del contribuente Luigi Verdi che sostiene - nel corso del oneri per interventi di riqualificazione energetica e precisamente: - in data 3 luglio > euro ; - in data 12 settembre > euro ; - in data 10 ottobre > euro Poiché gli oneri sono stati sostenuti interamente dopo il 30 giugno 2013, la detrazione spettante è pari a euro e cioè 36% di euro Caso 4 si consideri l ipotesi del contribuente Carlo Vecchioni che sostiene - nel corso del oneri per interventi di riqualificazione energetica di cui al comma 344, Finanziaria 2007) e precisamente: - in data 3 aprile > euro ; - in data 12 giugno > euro ; - in data 10 ottobre > euro l ipotesi in esame consente di affermare che per le spese sostenute: - per euro in data 3 aprile 2013, sussiste la possibilità di applicare la detrazione del 55% su euro , in quanto il limite massimo agevolabile è di ,18; - per euro in data 12 giugno 2013, sussiste la possibilità di applicare la detrazione del 55% su euro , in quanto il limite massimo agevolabile è di ,18 [ , ,00];

5 - per euro in data 10 ottobre 2013, sussiste la possibilità di applicare la detrazione del 36% su euro (vedere art. 16-bis del Tuir).

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