COMUNE DI POMARANCE Provincia di Pisa

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1 COMUNE DI POMARANCE Provincia di Pisa P.za S. Anna n Pomarance (PI) - Tel.0588/62311 Fax 0588/65470 IL COMITATO UNICO DI GARANZIA Istituito ai sensi dell art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall art. 21 Legge 183/2010 per l assolvimento dei compiti attribuitigli, in conformità con le previsioni normative e tenuto conto delle linee guida emanate il 04/03/2011 dal Ministero per la P.A. e l Innovazione e dal Ministero per le Pari Opportunità, adotta il REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI Art. 1 Finalità 1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) istituito presso il Comune di Pomarance ai sensi dell art. 57 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall art. 21 legge 183/2010 si propone di ottimizzare la produttività e migliorare l efficienza collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro rispettoso dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 2. Il Comitato ha sede presso il Comune di Pomarance ed esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale garantita dall amministrazione. Art. 2 Composizione e durata 1. Il Cug ha composizione paritetica ed è formato da n. 2 (due) membri effettivi e da n. 2 (due) membri supplenti nominati dal Direttore del Settore Affari Generali e da n. 2 (due) membri effettivi e da n. 2 (due) membri supplenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali Rappresentative, scelti tra il personale dipendente dell ente. Il Presidente, membro aggiuntivo con diritto di voto, è nominato con Provvedimento Sindacale. 2. Il Presidente del Comitato ha funzioni di: Rappresentare il Comitato; Dirigere i lavori, programmando e coordinando l attività del Comitato, dando attuazione alle decisioni assunte dallo stesso; Convocare, presiedere le riunioni e coordinarne il regolare svolgimento. 3. Il Cug elegge al suo interno, a maggioranza e nella prima seduta utile, un/una Vice Presidente. Il/la Vice Presidente collabora al coordinamento dei lavori ed ha funzioni di sostituzione del/della Presidente in caso di assenza breve o di impedimento temporaneo. 4. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente presiede la seduta un componente del Comitato appositamente delegato dal Presidente. 5. Il Cug svolge la propria attività nell ambito del normale orario di lavoro, senza comportare costi aggiuntivi per il Comune. Le eventuali ore di presenza del componente oltre l orario di lavoro giornaliero possono essere oggetto di solo recupero compensativo. 1

2 6. Il Cug dura in carica quattro anni dalla data di insediamento e, comunque, fino alla costituzione del nuovo Cug. I componenti del Cug possono essere rinnovati una sola volta. 7. Alle sedute del Cug partecipano i membri effettivi, con diritto di voto e possono partecipare, anche in presenza dei membri effettivi, i membri supplenti senza diritto di voto. 8. Il Cug, dietro proposta di uno/a o di più membri effettivi, può decidere di invitare a partecipare alle sedute soggetti, anche non dipendenti dell ente, non esercitando diritto di voto. 9. La cessazione dell incarico di componente del Comitato può avvenire: Per cessazione del rapporto di lavoro (qualora la nomina avvenga su designazione dell amministrazione); Per dimissioni volontarie da presentare per iscritto al Presidente; Per decadenza, in caso di assenza senza giustificato motivo, con inosservanza delle disposizioni di cui all art. 4, comma 7, ad almeno tre riunioni consecutive. 10. In caso di cessazione dall incarico di uno dei componenti, l Amministrazione Comunale o l Organizzazione Sindacale, a seconda del caso, provvede a designare il sostituto. Art. 3 Competenze 1. Il Comitato, operando in stretto raccordo con il vertice dell Amministrazione e con la Consigliera provinciale di parità, esercita i compiti di seguito elencati: a. Propositivi su: predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione di vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità; temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo; analisi della programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere); diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità provinciale; azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche-mobbing nell amministrazione pubblica di appartenenza. b. Consultivi, formulando parere su: progetti di riorganizzazione dell amministrazione di appartenenza; piani di formazione del personale; orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; criteri di valutazione del personale; contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. c. Verifica su: risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità; esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo; 2

3 esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoromobbing; assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all età, all orientamento sessuale, alla razza, all origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro. 2. Il Comitato, inoltre: Assolve ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi, da regolamenti, dal CCNL o derivanti da accordi sindacali; Il CUG redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato una relazione sulla situazione del personale nell Amministrazione riferita all anno precedente; tale relazione riguarderà l attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro mobbing, da trasmettere ai vertici politici e amministrativi dell Ente, alle OO.SS., alla Consigliera di Parità Provinciale; Art. 4 Modalità di funzionamento 1. Il Cug è unico ed esplica le proprie funzioni nei confronti di tutto il personale dipendente del Comune. 2. Il Cug si riunisce di norma almeno 4 (quattro) volte l anno e comunque ogni volta che il/la Presidente ne ravveda la necessità o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei/delle componenti effettivamente in carica. 3. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei/delle componenti pari alla metà più uno compreso il/la Presidente, approssimato per eccesso. 4. In caso di dimissioni e in attesa dell individuazione dei nuovi rappresentanti, le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei/delle componenti effettivamente in carica pari alla metà più uno compreso il/la Presidente. 5. Il Cug: Decide sugli argomenti iscritti all ordine del giorno a maggioranza dei voti espressi dai/dalle presenti. Individua al proprio interno un componente con funzioni di segretario, con i seguenti compiti: - Invio delle convocazioni delle sedute; - Redazione dei verbali; - Predisposizione di documentazione e materiale; - Gestione dell archivio. 6. L avviso di convocazione, contenente l ordine del giorno, è inviato per posta elettronica con almeno 5 giorni di anticipo, salvo motivi di urgenza. 7. Ogni componente impossibilitato/a a partecipare alle riunioni deve comunicare, tempestivamente, al/alla segretario/a la propria assenza, nonché al proprio supplente. 8. Il componente supplente, in caso di assenza del titolare nella seduta di convocazione, subentra in tutte le funzioni e competenze del titolare. 9. Ogni riunione del Cug si apre con la verifica delle presenze, formalità che è eseguita dal/la segretario/a, per accertare l esistenza del numero legale. Decorsi 20 (venti) minuti dall orario di convocazione, senza che si sia raggiunto il numero legale, il/la Presidente dichiara invalida la seduta. 3

4 10. Alla fine della seduta, si procederà all approvazione ed alla sottoscrizione del verbale. Il verbale conterrà l indicazione dei presenti, l ordine del giorno, le decisioni assunte e, su esplicita richiesta, eventuali dichiarazioni. 11. Di norma, al termine di ogni seduta, è decisa la data del successivo incontro ed il relativo ordine del giorno. 12. Il Cug può individuare referenti e proporre la nomina gruppi di lavoro. Ogni gruppo costituito opererà individuando autonomamente le modalità di lavoro che riterrà più opportune e presenterà il risultato del lavoro svolto al Cug. Art. 5 Trasparenza 1. Le attività del Comitato sono portate a conoscenza del personale comunale e di ogni altro soggetto interessato mediante la pubblicazione nell area del sito web dell Ente dedicata al Comitato o effettuando specifiche iniziative. 2. Un componente del Cug, da individuare, cura la gestione e l aggiornamento dell area del sito web, contenente anche le modalità per poter contattare direttamente il Comitato. Allo scopo è predisposto un indirizzo di posta elettronica. Art. 6 Rapporti con l Amministrazione, con le OO.SS., Organi ed Organismi Vari 1. I rapporti tra il Cug e l Amministrazione comunale di Pomarance sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione. 2. Il Comitato, nell ambito delle proprie competenze, formula proposte che vengono trasmesse ai soggetti abilitati alla contrattazione integrativa. 3. Le proposte di misura atte a creare condizioni di miglioramento formulate dal Comitato sono presentate all Amministrazione ed inviate per conoscenza alle OO.SS. e sono oggetto di esame nella contrattazione decentrata. 4. L Amministrazione e le OO.SS. sono invitate a prendere in esame le proposte e gli atti elaborati dal Comitato e a dare informazione sugli esiti degli stessi entro 30 gg. dalla data di trasmissione. 5. Le determinazioni dell Amministrazione che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato devono essere motivate. 6. L Amministrazione consulta preventivamente il Comitato ogni qualvolta devono essere adottati atti nelle materie di competenza dello stesso (es. flessibilità e orario di lavoro, parttime, congedi, formazione, progressioni di carriera ecc. ). 7. Le proposte di misura atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal Comitato potranno formare oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra Amministrazione e OO.SS.. 8. Per la realizzazione delle attività di competenza, il Comitato si raccorda, qualora necessario, con altri Enti, Istituti o Comitati aventi analoghe finalità, dipendenti, amministratori o altri soggetti, anche per promuovere indagini, studi, ricerche, seminari ed incontri. 9. Il Comitato si rende disponibile a collaborare, in particolare per quanto di specifica competenza per ciascun soggetto, con: - Il Consigliere Provinciale di parità; - L Unar Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali costituito presso il Dipartimento delle Pari Opportunità; - L Organismo indipendente di Valutazione o altro organismo di valutazione. 4

5 Art. 7 Risorse 1. Il Comitato esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l Amministrazione mette a disposizione sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti, nonché i finanziamenti previsti da leggi o derivanti da contributi erogati da soggetti di diritto pubblico e/o privato. 2. Il Comitato può richiedere al Comune tutti gli atti, le informazioni e la documentazione occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento dei propri obiettivi. 3. L Amministrazione si impegna a mettere a disposizione del Comitato, in occasione delle proprie riunioni, locali idonei, il materiale e gli strumenti necessari. Art. 8 Conflitto di interessi 1. Ogni componente ed il Presidente si astengono dalla partecipazione ai lavori qualora si manifestino situazioni di conflitto di interessi in relazione all argomento trattato. Si rinvia al comma 8 dell art. 4 del presente regolamento. Art. 9 Trattamento dei dati personali sensibili 1. Nello svolgimento della sua attività istituzionale, il Cug tratta i dati personali e sensibili secondo quando prescritto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy). 2. Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall ente o ad esso conferita dall interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 196/ Si definiscono dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Art. 10 Accesso e riservatezza 1. Il diritto di accesso agli atti relativi all attività del Cug è garantito a chiunque vi abbia interesse, nel rispetto della L. 241/1990 e successive modifiche. 2. Per accesso si intende la possibilità di prendere conoscenza dei documenti amministrativi mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l esame dell atto, in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto. Per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. 196/2003). 5

6 3. Tutti i componenti del Comitato sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su notizie e dati di cui sono venuti a conoscenza nell espletamento delle attività del Comitato stesso ai sensi della normativa vigente. Art. 11 Approvazione e modifiche del regolamento 1. Il regolamento è approvato dalla maggioranza qualificata di 2/3, (approssimazione per eccesso) dei/delle componenti del Comitato. 2. Le proposte di modifica al regolamento devono essere presentate da almeno 1/3 dei/delle componenti del Cug. Per l approvazione delle modifiche è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 (con approssimazione per eccesso) dei/delle componenti del Comitato. Art. 12 Disposizioni di rinvio 1. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente. 2. Il presente regolamento è inviato all Amministrazione Comunale e pubblicato sul sito web dell Ente, secondo quanto previsto dall art. 5. 6

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