TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA (1) ORDINANZA. Nel ricorso ex art comma c.p.c, relativo al procedimento civile camerale iscritto al

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1 TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA (1) IL PRESIDENTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel ricorso ex art comma c.p.c, relativo al procedimento civile camerale iscritto al n. 284/07E. Letto il ricorso ai sensi dell'art. 745 c.p.c, depositato dall'avv. (X) con studio in Roma, avverso il provvedimento del Cancelliere emesso in data e notificato il , che ha rigettato l'istanza di apposizione della formula esecutiva al decreto pronunciato da questo Tribunale il con il quale, tra l'altro, si era posta a carico di (A), a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di Euro 350,00; preso atto del diniego esplicito della cancelleria e che l'avv. (A) ha chiesto al Presidente del Tribunale di decidere, come, previsto dall'art. 745 comma 1 c.p.c. in merito a conflitto tra utenti e cancellerie per il rilascio dì copie; osserva con istanza depositata in cancelleria il l'avv. (X), procuratore costituito di (B), ha chiesto l'apposizione della formula esecutiva al decreto emesso da questo Tribunale il , non impugnato, con il quale era stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio e

2 statuita la corresponsione a titolo di contributo al mantenimento del minore della somma mensile di Euro 350,00 a carico del padre. Con atto formale del era opposto da parte del Cancelliere un rigetto della copia richiesta con contestuale formula esecutiva, perché non rientrante tra i provvedimenti per i quali la legge prevede espressamente la possibilità di copia in forma esecutiva, né risultando il decreto in questione munito di efficacia per ragioni di urgenza. La perplessità manifestata dal Cancelliere in ordine all'apponibilità della formula esecutiva sul decreto appare fondata poiché l'art 474 comma 2 n. 1 c.p.c, non indica tra i provvedimenti ai quali va riconosciuta l'efficacia di titolo esecutivo i decreti assunti ex artt 737 e segg. c.p.c, come quelli che quantificano il contributo al mantenimento di un figlio minore posto a carico di un genitore non coniugato. L'analogia con i provvedimenti similari in materia di famiglia pronunciati dal tribunale ordinario non sembrerebbe attuabile perché a differenza di questi, che sono titoli esecutivi espressamente previsti ex art. 148 cc, quelli assunti ai sensi degli artt. 737 e segg. c.p.c. dai Tribunali per i minorenni, non lo sono. Si è tentato da parte di taluni di effettuare una sorta di analogia, nonostante la evidente difficoltà per la chiara formulazione della legge, equiparando la qualificazione di esecutività con quella di efficacia, ma tale interpretazione appare non soddisfacente perché dettata sostanzialmente dall'esigenza di colmare una lacuna e riparare una 2

3 disparità evidente tra i decreti che quantificano il contributo al mantenimento emessi dal Tribunale per i minorenni in favore dei figli di genitori non coniugati e l'esecutività dei provvedimenti analoghi assunti dal Tribunale civile ordinario per i figli di genitori coniugati. Si intende qui sollevare la questione di legittimità costituzionale in relazione alla controversia sull'apponibilità della formula esecutiva con riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Carta Costituzionale. Come è noto, con la legge n. 54 sono stati radicalmente novellati gli artt. 155 e segg. cc. sulla regolamentazione della potestà fra genitori con equiparazione dei figli naturali con quelli legittimi anche in tema di provvedimenti patrimoniali. Alcuni Tribunali per i minorenni, ritenendo che la competenza fosse da intendersi attribuita unitariamente al Tribunale ordinario, hanno sollevato conflitto di competenza, ma con la nota ordinanza n. 8362/07, la Corte di Cassazione ha preso atto di una sorta di diritto vivente per quanto attiene al contenuto dell'art. 317 bis cc. Si era infatti verificato che dal 1975 in poi il giudice minorile aveva esteso il proprio intervento fino a creare una procedura parallela per l'affidamento di figli di persone non coniugate, così supplendo a una evidente lacuna normativa che è stata interpretata e colmata, alla luce dei principi costituzionali, estendendo la portata letterale dell'art 317 bis cc. Sulla base di tale prassi, nonostante l'art. 38 delle disp. att. cod. civ, non preveda tra i procedimenti attribuiti al Tribunale per i minorenni quelli ex art.155 segg. cc, l'ordinanza 3

4 citata ha stabilito che non dovesse essere il Tribunale civile ordinario ad occuparsi dei figli naturali, bensì il Tribunale per i minorenni. Successive ordinanze hanno precisato che gli aspetti patrimoniali connessi potevano essere trattari dal Tribunale per i minorenni, purché la relativa domanda fosse contestuale (ordinanze nn , 21755, 2176 del ), mentre la domanda con oggetto meramente patrimoniale avrebbe dovuto essere proposta comunque presso il Tribunale civile ordinario. Emerge con chiarezza che per ottenere un provvedimento al quale possa essere apposta la formula esecutiva, dovrebbe essere cura del genitore del figlio naturale, dopo aver ottenuto la pronuncia sull'affidamento dal Tribunale per i minorenni, promuovere un'azione unicamente sui diritti patrimoniali presso il Tribunale civile ordinario, rinunciando così alla contestualità della regolamentazione dell'affidamento, con evidente disparità di tutela fra figli legittimi e naturali, violazione del principio della ragionevole durata del processo e confusione sulla immutabililà del giudice naturale. P.Q.M. Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma solleva d'ufficio eccezione di illegittimità costituzionale, con riferimento agli arti 3, 25, e 111 della Costituzione, dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 54 nella parte in cui non prevede che "Il decreto, notificato agli interessati e al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le 4

5 parti e il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica". Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza sia trasmessa alla Corte Costituzionale sia notificata alle parti in causa, al Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Così deciso in Roma, 16 gennaio Il Presidente f.f. dott.ssa Isabella Foschini 5

6 TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA (2) LA PRESIDENTE Letto il ricorso depositato da XX Con gli avv. XX con il quale chiede che il presidente dei Tribunale autorizzi l'apposizione della formula esecutiva sul decreto definitivo reso dal Tribunale medesimo in date , con il quale ha pronunciato l'affido di xx, figli della ricorrente e di x, ad entrambi i genitori, disciplinato i tempi di permanenza dei minori, presso di loro ed ha altresì posto a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli di. 500 mensili, oltre a metà delle spese mediche e scolastiche concordate e documentate; preso atto del diniego da parte del cancelliere al rilascio di copia con formula esecutiva dei decreti emessi da questo Tribunale ai sensi dell'art. 317 bis cc, ivi compresi quelli aventi contenuto economico; rilevato che tale diniego è fondato sulla mancata previsione dei decreti camerali tra gli altri che costituiscono titolo esecutivo, previsione che, a norma dell'art. 474 c.p.c. deve essere espressa; che in seguito all'ordinanza a. 8362/2007 della S.C., i tribunali per i minorenni hanno visto ampliata la propria competenza per materia, ora comprendente anche i provvedimenti di natura economica (assegnazione casa familiare, mantenimento dei figli) nelle procedure di cui all'art. 317-bis cc; che conseguentemente sempre più uffici minorili 6

7 rilasciano copie in forma esecutiva dei provvedimenti in questione, sentito il cancelliere; ha emesso il seguente DECRETO E' da ritenersi che l'ordinamento processuale civile preveda la possibilità di richiedere un provvedimento del presidente del tribunale a fronte del rifiuto del cancelliere di apposizione della formula esecutiva su un provvedimento emesso dallo stesso tribunale suscettibile di esecuzione forzata. Il ricorrente invoca l'art. 745 c.p.c, che attiene al rifiuto o ritardo nel rilascio di copie degli atti di cui all'art. 743 c.p.c, ma viene ritenuto in dottrina che soccorra all'uopo l'art. 476 c.p.c, che attiene alle copie in forma esecutiva, in quanto più specifico. In ogni caso, entrambe le norme prevedono il ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento da eseguire. Nel merito, si osserva, in primo luogo che la ragione ispiratrice dell'orientamento favorevole alla esecutività dei provvedimenti di cui sopra è, all'evidenza, quella di assicurare ai figli naturali lo stesso trattamento e le stesse garanzie di cui godono i figli legittimi, in applicazione dei fondamentali principi di uguaglianza e di responsabilità genitoriale (arti 3 e 30 Cost), che il legislatore ordinario ha inteso attuare mediante l'art. 261 cc. e che è stato più volte ribadito proprio nella materia dei rapporti familiari. 7

8 La Corte costituzionale in diverse occasioni ha affermato tale principio con riferimento alle tutele processuali dei figli naturali, precisando che l'art. 261 cod. civ. enuncia il fondamentale principio in forza del quale il riconoscimento del figlio naturale comporta da parte del genitore, l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, che, nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il matrimonio non costituisce più elemento di discrimine nei rapporti tra genitori e figli (legittimi e naturali riconosciuti), identico essendo il contenuto dei doveri, oltreché dei diritti, degli uni nei confronti degli altri, e la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell'insieme di regole, che costituiscono l'essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell'art. 30 Cost., il quale richiama i genitori all'obbligo di responsabilità; che il valore costituzionale di tutela della filiazione trova concreta specificazione nelle disposizioni previste dagli artt. 147 e 148 cc, che, in quanto complessivamente richiamate dal successivo art. 261, devono essere riguardate nel loro contenuto effettivo, indipendentemente dalla menzione legislativa della qualità di coniuge, trattandosi dei medesimi doveri imposti ai genitori che abbiano compiuto il riconoscimento dei figli naturali (sent. n 166/1998). Con la sent. n. 394/2005, in tema di trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare in presenza di figli naturali, la 8

9 Consulta ha affermato che non è necessaria una norma esplicita, dal momento che la regula iuris è immanente al sistema e si ricava per via interpretativa applicando il ricordato principio di responsabilità genitoriale: l'assenza di una norma ad hoc che riconosca specificamente la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario della prole naturale non impedisce, anzi suggerisce di trarre la regola da applicare da un'interpretazione sistematica delle norme del codice civile in tema di tutela della filiazione, lette alla luce del principio di responsabilità genitoriale di cui all'art. 30 della Costituzione e del superiore interesse del figlio alla conservazione dell'abitazione familiare. Applicando il medesimo criterio ermeneutico alla questione in esame, si deve inferire che non è necessaria una espressa previsione della natura di titolo esecutivo dei provvedimenti camerali minorili ex art. 317 bis cc, dal momento che la regula iuris è immanente al sistema e si ricava per via interpretativa applicando il principio di responsabilità genitoriale di cui all'art. 30 Cost, ribadito dall'art. 261 cc, tale principio, infatti, impone che i doveri genitoriali non restino inadempiuti a motivo della mancanza di tutela processuale, come avverrebbe se i provvedimenti che li sanciscono non fossero suscettibili di esecuzione coattiva. Del resto, come è stato esattamente osservato, non sembra ipotizzabile un provvedimento giurisdizionale privo di efficacia cogente, cioè di 9

10 quella attitudine a superare la crisi di collaborazione tra i consociati che è ragion d'essere della giurisdizione. Poiché, tuttavia in altra occasione la stessa Corte costituzionale ha ritenuto la fondatezza della censura per violazione dell'art. 3 Cost. degli artt 156, 5 co. (vecchio testo) e 158 cc. ed ha dichiarato l'incostituzionalità di dette norme nella parte in cui non prevedono che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art cc (sent. n. 186/1988), potrebbe dubitarsi della possibilità stessa di applicazione diretta da parte del giudice ordinario dei principi sopra evidenziati, in assenza di una pronuncia da parte della Consulta. Non risultando ancora sollevata la questione e in attesa che ciò avvenga, appare in ogni caso percorribile altro filone argomentativo, processualmente orientato e che prescinde dalla necessità di attingere alle fonti normative primarie, ma ugualmente suscettibile di condurre alla soluzione positiva. Si intende qui fare riferimento a quella linea interpretativa del processo camerale in materia di famiglia che è maggioritaria presso la S.C. é che anche l'ultima pronuncia a sezioni unite non ha in definitiva smantellato, lasciando, anzi intravedere un, almeno parziale, esito confermativo. Tale orientamento emerge da numerose sentenze, le quali, con riferimento ai decreti camerali della corte d'appello pronunciati in sede di modifica delle condizioni della 10

11 separazione o di divorzio, affermano la ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avuto riguardo alla natura sostanziale di sentenza riconoscibile a siffatto decreto. La Cassazione osserva che l'applicazione delle forme camerali introdotta con la L. n. 331 del 1988, art. 1, non ha inciso sulla natura contenziosa del procedimento, che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti, titolari di confliggenti diritti soggettivi, e si conclude con un decreto che ha natura sostanziale di sentenza (cosi Cass a ); afferma che i provvedimenti concernenti il mantenimento ed i rapporti con i figli, in quanto incidano sui diritti/doveri dei genitori relativi all'aspetto economico, all'affidamento, alla vigilanza sulla loro istruzione ed educazione, alla possibilità di concorrere alla adozione delle decisioni di maggiore interesse per la loro vita (art. 155, co. 3, cc,), hanno natura decisoria e definitiva, precisa, infine, che tali aspetti di decisorietà e definitività, da riferire alla situazione esistente al momento della decisione, non vengono meno per essere questi decreti suscettibili di revisione in ogni tempo, ai sensi dell'art. 155, u. co., cc (Cass. n /2006 e ivi richiami ai copiosi precedenti; cfr., inoltre, Cass , n. 2348; Cass , n e, da ultimo, Cass. n. 1584/2008). L'ultima decisione sul punto delle sezioni unite della Cassazione (sent. n /2007), richiama i precedenti emessi nella medesima composizione, affermando che non sono state indicate ragioni che inducono a discostarsi dall'opposto principio, cioè quello della natura non decisoria dei provvedimenti camerali nei sopramenzionati giudizi, pur dando 11

12 atto del diverso orientamento-di decisioni a sezioni semplici, tra le quali quella sopra richiamata (n /06), e sembra operare un distinguo tra le questioni relative all' affidamento e quelle relative al mantenimento. Tale pronuncia va letta, tuttavia, tenendo presente che le sezioni unite, in quella sede, non si sono confrontate con le conseguenze dell'entrata in vigore dal della legge n. 149/2001, successiva alla data di emissione del decreto della Corte d'appello di Milano impugnato ( ), legge che ha modificato l'art. 336 cc, introducendo la difesa tecnica dei genitori e del minore, cosi evidenziando, da un lato, la posizione di parte processuale di quest'ultimo, dall'altro la natura contenziosa del giudizio, che non può più essere relegato tra quelli che si limitano ad una gestione di interessi, ma rientra a pieno titolo tra quelli nei quali si controverte di diritti soggettivi, siano essi quelli relazionali del minore, siano essi quelli di contenuto economico, tutti riconducibili ai doveri-diritti genitoriali di cui all'art. 147 cc. e 30 Cost. Un ulteriore argomento, di natura letterale e sistematica, è ricavabile dall'espressione usata dall'art. 474, 1) c.p.c, che individua i titoli esecutivi nelle sentenze e nei "provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva", espressione che va raffrontata con quella dell'art. 741 c.p.c, che parla di sola efficacia dei provvedimenti camerali. 12

13 Ora, se l'esecutività è ritenuta dal legislatore una categoria del più ampio concetto dell'efficacia, dovrebbe argomentarsi che nel più sta il meno, cioè che l'efficacia ha in sé l'attitudine all'esecutività D'altro canto, l'art. 741 c.p.c non avrebbe potuto utilizzare direttamente il termine esecutività, al posto di efficacia né quello di efficacia esecutiva, dal momento che nella categoria dei provvedimenti che debbono essere pronunciati in camera di consiglio rientra tutta una serie di casi, come le autorizzazioni, le nomine dei rappresentanti, curatori, amministratori e la loro rimozione, i decreti in materia di controllo di atti societari, i provvedimenti in materia di stato civile ecc., in cui difettano gli elementi soggettivi ed oggettivi di ogni normale fenomeno esecutivo, cioè l'obbligato, il beneficiario e la prestazione stessa. Nello stesso giudizio civile ordinario, peraltro, l'art. 669-nonies c.p.c, in tema di processo cautelare uniforme, utilizza la più ampia espressione laddove stabilisce che se il procedimento di merito non è iniziato nei termine perentorio, o si è estinto successivamente e negli altri casi previsti, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia", mostrando di utilizzare l'espressione nel senso generale qui utilizzato e non in quello, più riduttivo, in cui la intendono quelli che ravvisano nell'art. 741 c.p.c. un minus rispetto all'esecutività. 13

14 Sempre in materia di processo cautelare, l'art. 660-duodecies c.p.c. usa il termine più generale di "attuazione" con riferimento alle misure cautelari, distinguendo tra quelle aventi ad oggetto somme di denaro, per le quali rinvia agli artt. 491 ss. c.p.c. (esecuzione degli obblighi di pagamento) e quelle aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare (nelle quali ultime rientrano quelli relativi all'affidamento e relazioni genitori-figli), che demanda al controllo del giudice della cautela, il quale ne può disporre le modalità. Lo stesso criterio trovasi nell'art della legge sul divorzio, che stabilisce che all'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito, norma che è ritenuta avere una valenza generale e, pertanto, si applica anche al rito camerale dei procedimenti di revisione sia della separazione che del divorzio. In considerazione di tali molteplici ragioni, dispone che il cancelliere apponga la formula esecutiva al decreto. Si comunichi alla ricorrente e al P.M. Venezia-Mestre, 15 luglio La Presidente dott.ssa Adalgisa Fraccon [1-2] APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA AI DECRETI CAMERALI PRONUNCIATI DAI TRIBUNALI PER I MINORENNI - Nota 14

15 redazionale ai decreti 15 Luglio 2008 del T.M. di Venezia e 20 Gennaio 2009 del T.M. di Roma Come è noto, le Cancellerie di alcuni Tribunali per i Minorenni hanno respinto le istanze rivolte loro dalle parti interessate al fine di ottenere l'apposizione della formula esecutiva ai decreti camerali pronunciati ex art. 317 bis cc; e ciò con particolare riferimento a quelli aventi contenuto economico. Queste "prese di posizione" hanno tratto origine sia dal fatto che l'art. 474, c.2, n. 1, c.p.c. non annovera esplicitamente tra i provvedimenti ai quali va riconosciuta l'efficacia di titolo esecutivo i decreti assunti ai sensi degli artt. 737 e ss c.p.c, sia dal fatto che l'art. 476 c.p.c. prevede una gravosa sanzione pecuniaria a carico di coloro che non rispettano quanto ivi previsto. In proposito il Tribunale per i Minorenni di Roma, condividendo le perplessità manifestate dalla propria Cancelleria, con ordinanza del 20 Gennaio 2009, ritenuta inattuabile l'analogia (sostenuta da taluni) tra i decreti camerali e quelli similari (in materia di famiglia) pronunciati dai Tribunali ordinari, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 1, Legge 8 Febbraio 2006 n. 54, con riferimento agli artt. 3, 25, 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede "che il decreto notificato agli interessati ed al terzo 15

16 debitore costituisce titolo esecutivo", auspicando con ciò che il Giudice delle Leggi si pronunci in senso "additivo" al fine di colmare la lacuna esistente (1). Invero, ben prima della pronuncia romana, il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con molto buon senso e soprattutto con rigore giuridico, aveva già dato una propria condivisibile soluzione a tale problema (sia pure auspicando, a sua volta, una pronuncia della Consulta in proposito) disponendo l'apposizione della formula esecutiva da parte della propria Cancelleria ai decreti in discussione, dopo aver esaminato la questione prendendo spunto dai principi fondamentali immanenti al nostro ordinamento, desumibili dagli artt. 3 e 30 della Carta, nonché dall'art. 261 cc (uguaglianza tra figli legittimi e naturali riconosciuti e responsabilità genitoriale) ed effettuando poi un convincente raffronto tra i decreti camerali minorili con quelli pronunciati dalla Corte d'appello in sede di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (cui è stata riconosciuta natura sostanziale di sentenze), tanto più alla luce del novellato art. 336 cc. che ha introdotto l'obbligatorietà della difesa tecnica, trasformando, appunto, il giudizio camerale in un vero e proprio procedimento contenzioso ove non sì controverte più solo in merito alla gestione di interessi, ma in merito a diritti soggettivi. (2) G.J.B. 16

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