OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI IL CONSIGLIO COMUNALE

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1 OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la propria deliberazione consiliare n. 100 del con la quale è stato approvato ai sensi della legge 416/1981 e della regionale 29/1983 il PIANO COMUNALE per le RIVENDITE di GIORNALI e RIVISTE (scaduto ); VISTO il D.Lgs , n. 170 relativo al Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell art. 3 della legge 13 aprile 1999 n. 108 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del ; VISTO in particolare l art. 6 del suddetto decreto legislativo 170/2001 che stabilisce che i comuni sono tenuti ad adottare i PIANI DI LOCALIZZAZIONE dei punti esclusivi di vendita entro un anno dalla sua entrata in vigore ( ); VISTA la delibera della Giunta Regionale Marche 30/06/2003, n. 910 concernente i relativi indirizzi regionali; CONSIDERATO che occorre pertanto procedere all adozione di un nuovo Piano Comunale; VISTA la determina n. 62 del 21/01/2002 con la quale il Dirigente Servizi Finanziari ha affidato l incarico al Dott. Paolo Mattei e al geom. Claudio Costantini per la redazione del Piano Comunale per le rivendite di giornali e riviste; VISTO il Piano comunale per le rivendite di giornali e riviste redatto dal dott. Paolo Mattei e dal geom. Claudio Costantini; VISTO il verbale della riunione del tenuta con le associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori e delle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori; VISTI i pareri espressi dai Consigli di Circoscrizione ai sensi dell art. 35 del regolamento delle Circoscrizioni della Città di Jesi: - Circoscrizione I Centro con delibera n.5/i del ; - Circoscrizione II Ovest con delibera n.10/ii del ; - Circoscrizione III Est con delibera n.6/iii del ; VISTO il parere della competente Commissione Consiliare espresso in data ; VISTO l art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del ; ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all art.49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 1

2 DATO ATTO che durante la seduta il Consigliere Comunale Gregori Gregorio del Gruppo Consiliare D.L. La Margherita presenta un emendamento all art.7 comma 1 del Piano come di seguito riportato: - sostituire.una distanza minima di ml. 100 con.una distanza minima di ml.300 ; PRESO ATTO degli interventi dei Sigg.ri: GREGORI GREGORIO D.L. La Margherita MAMMOLI KATIA Assessore come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria; Il Presidente del Consiglio Comunale procede alle votazioni: Votazione emendamento presentato dal Consigliere Comunale Gregori Gregorio del Gruppo Consiliare D.L. La Margherita: voti favorevoli n.10, contrari n.5 (Belcecchi Fiordelmondo per D.S. Bucci per R.C. Brunetti per S.D.I. R.E. Lista Di Pietro), legalmente espressi e astenuti n.7 (Aguzzi, Albanesi, Balestra, Bornigia, Lillini, Moretti e Morbidelli per D.S.), su n.22 componenti presenti e n.15 votanti; L emendamento viene quindi approvato. Votazione delibera, così come sopra emendata: voti favorevoli n.15, contrari n.5 (Belluzzi, Bravi, Montali e Sanchioni per F.I. Brazzini per S.U.J.), legalmente espressi e astenuti n.2 (Aguzzi e Moretti per D.S.), su n.22 componenti presenti e n.20 votanti; DELIBERA 1. la premessa narrativa rappresentata parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di adottare il PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE, così come redatto dallo studio professionale del dott. Paolo Mattei in collaborazione con l Ufficio Attività Produttive e Piani del Comune di Jesi che viene allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale; IL CONSIGLIO COMUNALE Si dà atto che esce la Consigliera Aguzzi, sono presenti in aula n.21 componenti. In considerazione dell urgenza che riveste l adempimento; Con voti favorevoli n.16, contrari n.5 (Belluzzi, Bravi, Montali e Sanchioni per F.I. Brazzini per S.U.J.), legalmente espressi, su n.21 componenti presenti e votanti; DELIBERA di rendere immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del

3 Vic/Cot 3

4 COMUNE DI JESI PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI D.LGS , N. 170 DELIBERA G.R.M , N. 910 DOTT. PAOLO MATTEI CONSULENZA E PROGRAMMAZIONE PER IL COMMERCIO, IL TURISMO E L ARTIGIANATO SENIGALLIA VIA ABBAGNANO 10 TEL FAX paolomattei@virgilio.it 4

5 INDICE STUDI PRELIMINARI 1_ : La rete di vendita 1_1_ : Consistenza degli esercizi 1_2_ : Localizzazione degli esercizi ad operatività annuale 1_3_ : Andamento della rete di vendita di giornali e riviste 2_ : Le vendite di giornali e riviste 3_ : La popolazione residente e fluttuante 4_ : Valutazioni conclusive 5_ : Proposte programmatiche di piano 5_1_ : Premessa 5_2_ : Proposte di piano per i punti vendita esclusivi 5_3_ : Criteri per i punti vendita non esclusivi NORMATIVA Art. 1. : Ambito di applicazione della normativa Art. 2. : Autorizzazioni punti vendita esclusivi Art. 3. : Modalità per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita esclusivi Art. 4. : Distanze minime tra punti vendita esclusivi Art. 5. : Priorità nel rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita esclusivi Art. 6. : Autorizzazioni punti vendita non esclusivi Art. 7. : Modalità per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi Art. 8. : Disposizioni transitorie Art. 9. : Disposizioni finali Art. 10. : Entrata in vigore e abrogazione norme precedenti 5

6 STUDI PRELIMINARI 6

7 1_ LA RETE DI VENDITA 1_1_ Consistenza degli esercizi Al a Jesi sono in attività 27 punti vendita di giornali e riviste ad operatività annuale (di cui 5 in attività a seguito di sperimentazione legge 108/99). Dei 27 esercizi in attività, 9 punti vendita (33.3%) esercitano la sola vendita di giornali e riviste, mentre nei rimanenti 18 esercizi (66.7%) la vendita di giornali e riviste è abbinata in forma complementare ad altre attività commerciali. 1_2_ Localizzazione degli esercizi Di seguito, la localizzazione dei 27 punti vendita suddivisi per tre grandi aree: centro storico, area intermedia del capoluogo, area esterna. Questi i valori: AREA ATTIVITA ATTIVITA SPERI- TOTALE INSEDIATIVA ESCLUS. MISTA MENTAZ centro storico area capoluogo area esterna TOTALE L incidenza percentuale delle singole aree è pari a: - area centro storico 22.2%; - area intermedia capoluogo 55.6%; - area esterna 22.2%; totale 100.0%. Per singole vie e piazze, gli esercizi in attività presentano la seguente localizzazione: area centro storico esercizi corso Matteotti n. 2 piazza della Repubblica n. 1 7

8 piazza Pergolesi n. 1 viale della Vittoria n. 2 totale n. 6 area intermedia del capoluogo largo S. Allende n. 1 via Gramsci n. 2 via Gallodoro n. 2 via R. Sanzio n. 1 via Minonna n. 1 via Garibaldi n. 1 viale Trieste n. 2 via San Francesco n. 1 viale Verdi n. 1 via degli Appennini n. 1 via F. Coppi n. 1 via delle Nazioni n. 1 totale n. 15 area esterna viale Don Battistoni n. 1 via Piandelmedico n. 1 via Minonna n. 1 piazza Caduti del Lavoro n. 1 via Rettaroli n. 1 Variante S.S. 76 n. 1 totale n. 6 La mappatura localizzativa dei punti vendita nell area del capoluogo (centro storico e area intermedia) non evidenzia zone con particolari difficoltà di accesso al servizio. Nelle aree esterne al capoluogo, esclusione fatta di una rivendita esclusiva, tutti i punti vendita sono abbinati o a impianti di distribuzione carburanti (3 esercizi) o a supermercati (2 esercizi). 1_3_ Andamento della rete di vendita di giornali e riviste Nell ultimo decennio la rete di vendita di Jesi distintamente per le grandi tre aree di studio ha conosciuto il seguente andamento nella consistenza complessiva degli esercizi: 8

9 N. ESERCIZI area centro storico area intermedia capoluogo area esterna totale comune Il prospetto mette in evidenza come, nel centro storico, non si siano verificate modifiche di sorta nella consistenza degli esercizi. L area intermedia del capoluogo, interessata da nuovi insediamenti residenziali, ha visto l incremento di due esercizi (+ 15.4%). L area esterna del capoluogo, infine, presenta un saldo attivo di 5 punti vendita, sfruttando in molti casi le opportunità offerte dalla legge sulla sperimentazione (legge 108/99). 9

10 2_ LE VENDITE DI GIORNALI E RIVISTE Sulla base dei dati forniti dall assessorato regionale al commercio, nel corso del 2002 a Jesi sono stati venduti periodici e quotidiani. Considerando che al erano in attività 25 punti vendita, il venduto medio per punto vendita è pari a copie/anno per i periodici e copie/anno per i quotidiani, per un venduto complessivo per punto vendita di copie/anno. Per una verifica del trend di vendita, di seguito il raffronto delle vendite dell anno 2002 con quelle dell anno precedente: N. COPIE VARIAZIONE % PERIODICI QUOTIDIANI TOTALE Il prospetto mette in evidenza un generalizzato incremento delle vendite sia per i periodici (+ 12.8%) che per i quotidiani (+ 16.5%). 10

11 3_ LA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE La popolazione residente di Jesi, al , ammontava a unità, che si distribuivano su nuclei familiari. Relativamente alla popolazione fluttuante, Jesi rappresenta il più importante polo di attrazione dell intera media Vallesina. Per le funzioni di servizio svolte, è ponderatamente ipotizzabile prevedere che su un bacino esterno di utenza di oltre abitanti, almeno il 10% faccia abituale acquisto di giornali e riviste sulla rete di vendita di Jesi. Sulla base della sola popolazione residente avremo un addensamento di utenti per ogni singolo punto vendita di: (residenti : n. esercizi) = ( : 27) = 1 esercizio ogni residenti effettivi. Considerando anche la potenziale utenza extracomunale, l addensamento di servizio sarà pari a: (residenti + utenza esterna) : n. esercizi = ( ) : 27 = 1 esercizio ogni utenti. 11

12 4. VALUTAZIONI CONCLUSIVE Le analisi sviluppate per la redazione del piano di localizzazione dei punti vendita di giornali e riviste ci permettono di affermare: a_ che l attuale rete di vendita si presenza solida e per radicata sul territorio (3/4 degli esercizi sono infatti in attività da oltre dieci anni); b_ che l articolazione localizzativa del servizio è tale da garantire un corrente servizio sia ai residenti che all utenza fluttuante; c_ che l andamento delle vendite si posiziona su un valore senz altro superiore rispetto a quello che si riscontra in centri della stessa classe demografica. La rete di vendita di Jesi negli anni si è modellata sulla base delle previsioni dei successivi piani di settore che a cadenza pressochè quinquennale hanno cercato di garantire un equilibrato servizio anche nelle aree interessate da significativi sviluppi residenziali. L emanazione della legge 108/99 ha comportato l innesto della vendita di quotidiani e periodici in strutture commerciali già in attività (generalmente distributori di carburanti e supermercati) permettendo di estendere il servizio anche in aree più decentrate o, comunque, interessate da costanti flussi veicolari. 12

13 5_ PROPOSTE PROGRAMMATICHE DI PIANO 5_1_ Premessa Nel programmare la rete di vendita di giornali e riviste non può non essere sottolineato, preliminarmente, che il settore è stato escluso dalla grande riforma di semplificazione che ha interessato, invece, il piccolo commercio di vicinato con l emanazione del d.lgs. 114/98. Oltre a confermare la necessità dell autorizzazione amministrativa per poter svolgere l attività, il d.lgs. 170/01 ha riproposto anche la definizione di piani di localizzazione che determinino il modello di sviluppo del settore. Questa maggiore rigidità rispetto al piccolo commercio di vicinato è probabilmente da ricercare nel modello distributivo in atto nel nostro paese formato da tre soggetti: editore, distributore, edicolante dove il distributore su cui ricadono i maggiori costi di distribuzione ha tutto l interesse di fornire pochi esercizi ma a forte volume di vendita. Da considerare che, in questo modello, anche l edicolante rappresenta un anomalia rispetto al tradizionale commerciante. Il rischio di impresa, infatti, è limitato solamente alla quantità di venduto in quanto il suo guadagno è calcolato in percentuale fissa e certa sul venduto. La lamentata rigidità della nostra rete di vendita, oltre alla non elevata propensione di lettura, è legata proprio a questi due fattori. Con la nuova legge di settore (decreto legislativo n. 170 del ) il legislatore ha cercato di rendere più dinamico l assetto di servizio e le modalità di accesso per l acquisto di giornali e riviste. A fronte delle classiche rivendite esclusive, infatti, è stato individuato anche un canale non esclusivo abbinato ad altre attività commerciali. Le attività per le quali è possibile richiedere l abbinamento della vendita di quotidiani o di periodici sono dettagliate dall art. 2, terzo comma, del d.lgs. 170/01 e sono: a. rivendite generi di monopolio; b. rivendite di carburanti (superficie minima dell impianto non inferiore a mq ); c. esercizi per la somministrazione di bevande (esercizi di tipo b ); d. medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali al dettaglio, con superfici di vendita superiori a mq. 700; 13

14 e. esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con superfici di vendita superiori a mq. 120; f. esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. Le due tipologie di vendita (esclusiva e non esclusiva) sono sottoposte ad autorizzazione, ma seguono un diverso percorso programmatorio. Per i punti vendita esclusivi i comuni sono tenuti all adozione di piani di settore, mentre per i punti vendita non esclusivi è sufficiente l assunzione di criteri oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni. 5_2_ Proposte di piano per i punti vendita esclusivi L accertata propensione di crescita delle vendite di quotidiani e periodici e la radicata funzione di Jesi quale centro di riferimento dell intera media Vallesina sono fattori che inducono a proporre, per i cinque anni di validità del piano, un tasso di incremento dei punti vendita del 2.5% su base annua, pari a 12.5% su base quinquennale. Per gli esercizi esclusivi si prevede, pertanto, un numero ottimale di esercizi al termine del quinquennio pari a: (punti vendita attuali x 12.5%) = (22 x 12.5%) = 24.75, con un incremento di 3 unità rispetto alla situazione di fatto. Relativamente alla distanza minima tra esercizi, parametro previsto dall art. 3, terzo comma, degli indirizzi regionali, si propone una distanza non inferiore a ml _3_ Criteri per i punti vendita non esclusivi Premesso che, attualmente, sono in attività 5 punti vendita non esclusivi, le funzioni di servizio di Jesi e, soprattutto, la sua significativa potenzialità gravitazionale sul territorio consigliano di limitare al massimo la determinazione di vincoli per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi. In questo contesto si propone di prevedere una distanza minima da un punto vendita esclusivo di ml. 100, mentre tra punti vendita non esclusivi non si reputa opportuno fissare vincoli di distanza. 14

15 NORMATIVA 15

16 ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 1. Le presenti norme fissano, ai sensi del d.lgs , n. 170 e della delibera di Giunta Regionale Marche , n. 910, i limiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica: a_ nei punti vendita esclusivi; b_ nei punti vendita non esclusivi. 2. Sono sottoposte alla seguente normativa: a_ l autorizzazione per nuova apertura di punto vendita esclusivo; b_ l autorizzazione per trasferimento di sede di punto vendita esclusivo; c_ l autorizzazione per il subingresso nella titolarità e nella gestione di punto vendita esclusivo; d_ l autorizzazione per l ampliamento o la riduzione della superficie di vendita di punto vendita esclusivo; e_ l autorizzazione per nuova apertura di punto vendita non esclusivo; f_ l autorizzazione per trasferimento di sede di punto vendita non esclusivo; g_ l autorizzazione per il subingresso nella titolarità e nella gestione di punto vendita non esclusivo; h_ l autorizzazione per l ampliamento o la riduzione della superficie di vendita di punto vendita non esclusivo. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente piano, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali e, in particolare, dello strumento urbanistico e del regolamento di polizia municipale e annonaria. 4. La validità del presente piano è fissata in anni cinque, ma si potrà procedere alla sua revisione anticipata qualora dovessero intervenire modifiche strutturali in uno o più parametri oggetto di dimensionamento del presente piano. 16

17 ART. 2. AUTORIZZAZIONI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI 1. L attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita esclusivi è soggetta ad autorizzazione. 2. Sono classificati quali punti vendita esclusivi gli esercizi tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici dove, in presenza di attività commerciali congiunte, deve comunque rimanere il carattere di prevalenza rispetto all attività abbinata. Conformemente al disposto dell art. 2, secondo comma, lettera a), della delibera G.R.M. 910/2003 sono altresì classificati quali punti vendita esclusivi gli esercizi autorizzati ai sensi della legge 416/1981 sia che l attività sia svolta o meno in abbinamento con altre attività commerciali. ART. 3. MODALITA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I PUNTI VENDITA ESCLUSIVI 1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il territorio comunale è classificato quale unica area di interesse localizzativo. 2. Le autorizzazioni annuali saranno rilasciate sulla base dei seguenti parametri numerici: PUNTI VENDITA PUNTI VENDITA PUNTI VENDITA OTTIMALI IN ATTO AUTORIZZABILI I parametri numerici di cui al secondo comma del presente articolo saranno costantemente aggiornati sulla base delle aperture e delle cessazioni che dovessero intervenire. 17

18 ART. 4. DISTANZE MINIME TRA PUNTI VENDITA ESCLUSIVI 1. La distanza minima tra punti vendita esclusivi è fissata in ml. 300 ed andrà verificata in presenza sia di nuova apertura che di trasferimento di sede. 2. La distanza minima andrà misurata tra le due entrate più vicine aperte al pubblico, lungo il più breve percorso stradale effettivo e nel rispetto delle norme del codice della strada. 3. La distanza minima di cui al primo comma del presente articolo non andrà verificata per i trasferimenti di sede che interessano gli esercizi in attività nelle vie del centro storico riportate nell allegato A della presente normativa. ART. 5. PRIORITA NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I PUNTI VENDITA ESCLUSIVI 1. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita esclusivi saranno esaminate secondo l ordine cronologico di presentazione al comune. 2. In presenza di domande concorrenti di nuova apertura, nel rilascio delle autorizzazioni sarà data priorità alle richieste che garantiscono la maggiore distanza da altro punto vendita esclusivo o non esclusivo. La distanza andrà verificata con le modalità di cui all art. 4, secondo comma, della presente normativa. 3. In presenza di domande concorrenti di trasferimento di sede, nel rilascio delle autorizzazioni sarà data priorità alle richieste che garantiscono la maggiore distanza da altro punto vendita esclusivo o non esclusivo. La distanza andrà verificata con le modalità di cui all art. 4, secondo comma, della presente normativa. 4. In presenza di domande concorrenti di nuova apertura e di trasferimento di sede, le domande di trasferimento di sede avranno priorità rispetto alle domande di nuova apertura. 18

19 ART. 6. AUTORIZZAZIONI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI 1. L attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi è soggetta ad autorizzazione. 2. Possono essere autorizzati punti vendita non esclusivi solo in abbinamento alle attività di cui all art. 2, terzo comma, del d.lgs. 170/2001: a. rivendite generi di monopolio; b. rivendite di carburanti (superficie minima dell impianto non inferiore a mq ); c. esercizi per la somministrazione di bevande (esercizi di tipo b ); d. medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali al dettaglio, con superfici di vendita pari o superiori a mq. 700; e. esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con superfici di vendita pari o superiori a mq. 120; f. esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. 3. Conformemente al disposto dell art. 2, secondo comma, lettera b), della delibera G.R.M. 910/2003 i punti vendita non esclusivi possono vendere una sola tipologia di prodotto (o solo quotidiani o solo periodici) ad esclusione dei punti vendita non esclusivi autorizzati sulla base della sperimentazione effettuata ai sensi dell art. 1 della legge 108/ Conformemente al disposto dell art. 2, quinto comma, del d.lgs. 170/2001 e dell art. 5, secondo comma, della delibera G.R.M. 910/2003, la richiesta di autorizzazione per l attivazione di un punto vendita non esclusivo deve essere corredata di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 108/1999 relativamente: a_ alla parità di trattamento delle testate; b_ al rispetto del prezzo di vendita; c_ all applicazione delle stesse condizioni economiche e di modalità di vendita utilizzate dai punti vendita esclusivi; d_ alla messa a disposizione di un apposito spazio espositivo. 5. L autorizzazione di un punto vendita non esclusivo: a_ non può essere ceduta; b_ non può essere oggetto di trasferimento di sede; 19

20 separatamente dall attività prevalente che ha generato l autorizzazione. ART. 7. MODALITA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI 1. Le autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi possono essere rilasciate previa verifica di una distanza minima di ml. 300 da un punto vendita esclusivo. 2. Non dovranno essere verificati minimi di distanza tra punti vendita non esclusivi. 3. La distanza andrà verificata con le modalità di cui all art. 4, secondo comma, della presente normativa. ART. 8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Le domande pervenute prima dell entrata in vigore del presente piano ed ancora inevase si intendono non accolte. 2. Le domande pervenute entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente piano saranno valutate unitariamente sulla base delle seguenti priorità: a_ maggiore distanza da altro punto vendita esclusivo o non esclusivo; b_ data di presentazione della domanda. Ai sensi del precedente art. 5, quarto comma, le richieste per trasferimento di sede avranno priorità rispetto alle richieste per nuova apertura. 20

21 ART. 9. DISPOSIZIONI FINALI 1. Ai fini del rilascio dell autorizzazione il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all art. 5, secondo comma, del d.lgs. 114/ L autorizzazione è revocata qualora il titolare: a_ non attivi il punto vendita entro centottanta giorni dalla data di notifica dell accoglimento della richiesta; b_ sospenda l attività per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità. 3. I titolari di autorizzazione per la vendita della stampa quotidiana e periodica svolta all interno di strutture a tipologia di chiosco possono trasferire la loro attività all interno di un locale privato nel rispetto delle norme previste da presente piano. 4. Ai fini sanzionatori, si applicano le disposizioni previste dall art. 22 del d.lgs. 114/98 e dall art. 11, primo comma, lettera c) della delibera G.R.M. 910/ Con determina dirigenziale saranno approvati i procedimenti amministrativi relativi a: a_ nuova apertura; b_ trasferimento di sede; c_ subingresso nella titolarità e nella gestione; d_ ampliamento o riduzione della superficie di vendita; e_ cessazione dell attività. ART. 10. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI 1. Il presente piano entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell art. 84 dello statuto comunale. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal comune di Jesi ed incompatibili con il presente piano. 21

22 ALLEGATO A Elenco delle vie comprese nel centro storico (art. 4. normativa di piano) Andrea Da Jesi (via), Angeloni Mario (via), Appannaggio (piazzetta), Baldassini (costa), Baligani Tano (via), Bencari (via), Bisaccioni (arco), Buio (vicolo), Castelfidardo (via), Cavour Camillo B. (via), Colocci Angelo (piazza), Conti Federico (via), Degli Spaldi (via), Degli Spiazzi (via), Dei Saponari (largo), Dei Saponari (via), Del Forno (via), Del Fortino (via), Del Giglio (vicolo), Del Ginnasio (vicolo), Del Leone (vicolo), Del Magistrato (arco), Del Soccorso (arco), Del Teatro (vicolo), Del Vecchio Ospedale (vicolo), Della Pace (vicolo), Della Repubblica (piazza), Dell Asilo (via), Delle Conce (via), Delle Terme (via), Delle Terme (vicolo), Delle Viole (vicolo), Di Giorgio Martini Francesco ( via), Farri (via), Federico II ( piazza), Fiasconi (vicolo), Fiorenzuola (via), Fiorenzuola (vicolo), Franciolini (piazza), Franciolini (via), Galvani Luigi (vicolo), Garibaldi Giuseppe (via), Ghislieri (piazza) Giordano Bruno (via), Giorgini (via), Grizio Pietro (via), Guglielmi (vicolo), Indipendenza (piazza), Lombarda (costa), Lucagnolo (via), Manuzi (via), Martiri delle Foibe Istriane (piazza), Matteotti Giacomo (corso), Mazzini Giuseppe (via), Mercantini Luigi (via), Mezzalancia (costa), Montebello (via), Montegrappa (via), Moriconi (vicolo), Mura Occidentali (via), Mura Orientali (via), Nuova (piazza), Oberdan Guglielmo (piazza), Pastorina (costa), Pastrengo (via), Pergolesi Gian Battista (piazza), Pergolesi Gian Battista (via), Petrucci (via), Pontelli Baccio (piazza), Posterma (via), Rincrocca (via), Rincrocca 2 (vicolo), Ripanti (vicolo), Roccabella (via), Roccabella 1 (vicolo), Roccabella 2 (vicolo), Rocchi (vicolo), Saffi Aurelio (via), San Benedetto (costa), San Domenico (costa), San Floriano (via), San Marino (via), San Martino (via), San Nicolò (vicolo), Sansovino (piazza), Santa Chiara (vicolo), Sant Agostino (chiostro), Santoni (via), Sauro Nazario (via), Spontini Gaspare (piazza), Tosi (vicolo), Ubaldini (vicolo), Valle (via), Vicenza (via), Volteja (via), XV Settembre (via), XX Settembre (via). 22

23 COMMA N. 13 DELIBERA N.108 DEL ADOZIONE DEL PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI Entra Belluzzi ed esce Tittarelli Sono presenti in aula n.22 componenti PRESIDENTE C.C. - FIORDELMONDO MASSIMO: Al punto 13 è stata presentata una proposta di emendamento, che chiede in sostanza che venga sostituito all articolo 7 comma 1, piuttosto che la distanza minima di cento metri lineari, credo tra un esercizio e l altro, si propone di postare questa distanza da 100 metri a 300 metri, questa è la sostanza dell emendamento presentato da Gregorio Gregori del gruppo La Margherita. A questo punto, il collega Gregori. Prego. CONSIGLIERE GREGORIO GREGORI (D.L. La Margherita): Grazie, Presidente. L emendamento cerca di rendere effettivo e reale quanto espresso nell articolo 4 della stessa normativa, cioè dove parla di distanze minime tra esercizi esclusivi e annuncia che la distanza minima tra esercizi esclusivi deve essere di 300 metri e allora io ritengo che non sia logico che per esercizi esclusivi noi manteniamo questo tipo di distanza, quando poi all interno di questi trecento metri possiamo inserire a 100 metri di distanza numerosi esercizi non esclusivi, che quindi espletano la stessa tipologia di servizio; quindi io penso che se vogliamo mantenere in vita questo tipo di salvaguardia dell esercizio in questione, che arreca un servizio alla collettività nell espletare questo loro lavoro e siccome considero anche che il limite minimo, questo limite che viene attuato, viene portato avanti per cinque anni, perché la durata di questa normativa è di cinque anni, io ritengo che per questi cinque anni valga la pena mantenere, sia gli esercizi esclusivi, sia gli esercizi non esclusivi alla stessa distanza. PRESIDENTE C.C. - FIORDELMONDO MASSIMO: Grazie, Gregori. Non ho altri interventi, quindi do la parola all assessore Mammoli, per rispondere e anche per pronunciarsi rispetto all emendamento presentato. Prego. ASSESSORE KATIA MAMMOLI: Già questa proposta era stata fatta in Commissione e si è mossa una discussione che ha visto tra l altro posizioni diverse, perché evidentemente anche la filosofia è diversa, rispetto a questa. Io, come ho detto anche precedentemente e come ho detto anche in Commissione, evidentemente è il Consiglio Comunale che decide, anche se a me sembra inopportuna questa proposta per tutta una serie di motivazioni: la prima, perché c è stato un percorso partecipativo, rispetto a questo regolamento, a questo piano, che ha visto presenti le Circoscrizioni, le quali hanno dato un parere favorevole e ha visto presenti le Associazioni di categoria, le quali hanno dato un parere favorevole, ma non sono intervenute minimamente, rispetto a questa distanza, sono intervenute invece rispetto alla distanza tra i punti vendita esclusivi in cui erano previsti i 250 metri, chiedendo di portarli a qualche cosa di più e questa è stata accolta e non sono minimamente intervenuti, rispetto alla distanza tra punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi. Sapete che le associazioni di categoria in genere sono abbastanza protezionistiche, in altre situazioni abbiamo visto delle battaglie molto più forti, in questo caso, torno a dire, non c è stata nemmeno osservazione, non è che non ci sia stata battaglia, c è una valutazione tecnica, che propone a cento metri, anche perché fa una differenziazione evidentemente tra due punti vendita esclusivi e tra un punto vendita esclusivo e un punto vendita non esclusivo, altrimenti porteremmo tutto alla stessa distanza, non ponendo questa differenziazione, che invece a mio parere è importante e l aumento stesso chiesto, mi 23

24 pare un po eccessivo, perché da cento metri, portarlo a trecento, insomma è vero che lo si porta come alla distanza tra punti vendita esclusivi, però qui parliamo di altro genere, mi pare anche una distanza un po, torno a dire, eccessiva e a mio avviso va un po anche contro lo spirito della legge. Se osservazioni o meglio richieste di incontro ci sono state, che poi come ho detto in Commissione, non sono avvenute da parte delle Associazioni Nazionali, era perché chiedevano una liberalizzazione completa. Poi li abbiamo convocati per un incontro, non si sono presentati, naturalmente siamo andati avanti con il piano così presentato e abbiamo lasciato le distanze così come previste, quindi non c è stata questa liberalizzazione che le Associazioni a carattere nazionale chiedevano, quindi andare ad un ulteriore restringimento della normativa mi sembra che non sia del tutto opportuno. L altra valutazione che volevo fare è una valutazione di carattere proprio commerciale ed economica, in realtà la vendita dei giornali è un po diversa, rispetto agli atri tipi di commercio, qui il rischio d impresa esiste fino ad un certo punto, cioè se si vendono più giornali, si guadagna di più, ma se se ne vendono di meno, non è che ci si rimette di più, non si guadagna di più, perché si prende una percentuale sui giornali che si vendono, non è che rimangano scorte di magazzino, non è che si facciano investimenti e poi gli investimenti rimangono in carico se non si vende, quindi diciamo che è anche un attività un po più garantita, rispetto ad altre, ma e la posizione soprattutto che porta a tenere queste distanze che garantiscono, da un certo punto di vista, ma che non sono enormi, deriva da una sensibilità di carattere culturale, come dicevo in Commissone, che va anche oltre lo spirito della legge, cioè se da un lato si cerca di incentivare la lettura di giornali, riviste, quotidiani o altro e dall altro poi si cerca di mettere più vincoli possibili, evidentemente le due cose cozzano un po, questa è la mia posizione e anche lo spirito che ha mosso questo piano, tra l altro anche con valutazioni di carattere tecnico, quelle sicuramente non sono le mie, sono del tecnico che ha fatto le valutazioni. A questo punto, io ho espresso la mia opinione, evidentemente c è un emendamento, il Consiglio Comunale che decide, mi sembra un po eccessivo parametrare allo stesso identico modo, sia i punti vendita esclusivi, sia i punti vendita non esclusivi. PRESIDENTE C.C. - FIORDELMONDO MASSIMO: Grazie, Assessore. Non ho altri interventi, quindi a questo punto, poniamo in votazione il punto 13. Prima di votare naturalmente l adozione del piano, votiamo la proposta di emendamento presentata dal consigliere Gregorio Gregori. L emendamento riguarda l articolo 7, comma 1, quindi sostituire la distanza minima di metri lineari 100 con la distanza minima di metri lineari 300. Apriamo le votazioni per l emendamento: Presenti n. 22 Astenuti n. 07 (Aguzzi, Albanesi, Balestra, Bornigia, Lillini, Moretti e Morbidelli per D.S.) Votanti n. 15 Favorevoli n. 10 Contrari n. 05 (Belcecchi Fiordelmondo per D.S. Bucci per R.C. Brunetti per S.D.I. R.E. Lista di Pietro) PRESIDENTE C.C. - FIORDELMONDO MASSIMO: L emendamento viene approvato con 10 voti favorevoli, 5 contrari e 7 astenuti. A questo punto, votiamo il punto 13, così come emendato. Apriamo le votazioni per il punto 13, c è anche l immediata esecutività poi. Votazione aperta, votiamo il punto 13: Presenti n. 22 Astenuti n. 02 (Aguzzi e Moretti per D.S.) Votanti n. 20 Favorevoli n. 15 Contrari n. 5 (Belluzzi, Bravi, Montali e Sanchioni per F.I. Brazzini per S.U.J.) 24

25 Esce Aguzzi Sono presenti in aula n.21 componenti PRESIDENTE C.C. - FIORDELMONDO MASSIMO: Il punto 13 viene approvato con 15 voti a favore, 5 contrari e 2 astenuti. C è l immediata esecutività, apriamo le votazioni per l immediata esecutività. Votazione aperta. Votiamo: Presenti n. 21 Astenuti n. 00 Votanti n. 21 Favorevoli n. 16 Contrari n. 05 (Belluzzi, Bravi, Montali e Sanchioni per F.I. Brazzini per S.U.J.) PRESIDENTE C.C. - FIORDELMONDO MASSIMO: L immediata esecutività viene approvata con 16 voti a favore e 5 contrari. 25

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