CCL pavimenti in moquette, linoleum TI

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1 DOMANDA - non dichiarato di obbligatorietà generale DECRETO CANTONALE: 1 ENTRATO IN VIGORE (LOCCL): ULTIMA REVISIONE: ENTRATO IN VIGORE (LOCCL): VALIDITÀ: Domanda intesa ad ottenere il conferimento del carattere obbligatorio generale a livello cantonale alle disposizioni del CCL fino al , pubblicazione FUSC No. 163 dal L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del cantone Ticino. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili: A) a tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto. B) ai lavoratori ed apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione; sono esclusi dalla loro applicazione i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale technico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri. Le disposizioni su salari et lavori sono vincolante per i prestatori conforme al art. 20 LC. Ultimo aggiornamento:

2 Non è piu in vigore dal (ma il PA rimane valido il ORE DI LAVORO al giorno alla settimana al mese all' anno 8.12 ore 40.6 ore 176 ore 2112 ore CATEGORIE Capo Posatore pavimenti qualificato Posatore pavimenti non qualificato Ausiliario Giovane lavoratore 1 anno a) dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell'anno civile successivo Giovane lavoratore 2 anno b) il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio Ultimo aggiornamento:

3 DOMANDA - non dichiarato di obbligatorietà generale ORE DI LAVORO al giorno alla settimana al mese all' anno 8.12 ore 40.6 ore 176 ore 2112 ore CATEGORIE Capo Posatore pavimenti qualificato (AFC) Posatore pavimenti non qualificato Giovani lavoratori (AFC) lavoratore qualificato riconosciuto come capo datore dal di lavoro o che ha conseguito la maestria federale; lavoratore qualificato con attestato ferderale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro; lavoratore con o senza conoscenza ed esperienza professionale maturata sia in Svizzera che all'estero; lavoratori qualificati duante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell'attestato federale di capacità. Giovane lavoratore (AFC) 1 anno a) dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell'anno civile successivo Giovane lavoratore (AFC) 2 anno b) il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio Giovane lavoratore 3 (AFC) anno c) il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contatto di tirocinio Ultimo aggiornamento:

4 Non è piu in vigore dal (ma il PA rimane valido fino il ) Paga supplementare Vacanze Età del dipendente < 20 anni e > 50 anni Congedo 30 giorni 13.30% > 20 anni e < 50 anni 25 giorni 10.63% Indennità giorno festivo 9 giorni 3.50% Parte 13. ma 8.33% Salari minimi Categoria di dipendente Categoria 30 giorni 25 giorni Capo Salario base Indemn. vac Indemn. g.f Totale parziale Parte 13. ma Total Posatore pavimenti Salario base qualificato Indemn. vac Indemn. g.f Totale parziale Parte 13. ma Total Posatore pavimenti Salario base non qualificato Indemn. vac Indemn. g.f Totale parziale Parte 13. ma Total Ausiliario Salario base Indemn. vac Indemn. g.f Totale parziale Parte 13. ma Total Giovane lavoratore 1 anno Salario base a) dalla scadenza del contratto di Indemn. vac tirocinio fino alla fine dell'anno Indemn. g.f civile successivo Totale parziale Parte 13. ma Total Giovane lavoratore 2 anno Salario base b) il secondo anno civile Indemn. vac successivo dalla scadenza del Indemn. g.f contrato di tirocinio Totale parziale Parte 13. ma Total Giovane lavoratore 3 anno Salario base b) il terzo anno civile successivo Indemn. vac dalla scadenza del contrato di Indemn. g.f tirocinio Totale parziale Parte 13. ma Total Qualora il lavoratore dovesse venir licenziato, durante il periodo di giovane lavoratore, senza valide giustificazioni quali la colpa grave o comprovate difficoltà econoiche del datore di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il salario di postatore di pavimente qualificato, dalla data dell'ottenimento dell'afc. Supplementi salariali I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali, fermo restando quanto disposto dalla Legge federale sul lavoro (LL): a) Per le ore straordinarie un supplemento del 25%. Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC; b) È considerato lavoro diurno quello eseguito tra le ore e le ore c) Per il lavoro notturno, ritenuto tale quello fra le ore e le ore 06.00, il supplemento salariale da corrispondere è del 50%. d) È considerato lavoro festivo quello eseguito in domenica (dalle ore del sabato alle ore del lunedi) e nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore alle ore 24.00). Per il lavoro festivo è corrisposto un supplemento del 100%.

5 Indennita di trasferta La ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km un'indennità di fr al giorno. L'indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale. Viene considerata durata di lavoro ai sensi della legge il tempo durante il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro; il tempo che impiega nel tragitto per recarsi al luogo di lavoro (sede della ditta o magazzino) e per il ritorno, non viene ritenuto come durata di lavoro. A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio. Ultimo aggiornamento:

6 DOMANDA - non dichiarato di obbligatorietà generale Paga supplementare Vacanze (pro rata/anno di étà) Età del dipendente < 20 anni e > 50 anni Congedo 30 giorni 13.04% > 20 anni e < 50 anni 25 giorni 10.64% Indennità giorno festivo 9 giorni 3.50% Parte 13. ma 8.30% Salari minimi Categoria di dipendente Categoria 30 giorni 25 giorni Capo Salario base Indemn. vac Indemn. g.f Totale parziale Parte 13. ma Total Posatore pavimenti Salario base qualificato Indemn. vac Indemn. g.f Totale parziale Parte 13. ma Total Posatore pavimenti Salario base non qualificato Indemn. vac Indemn. g.f Totale parziale Parte 13. ma Total Giovane lavoratore 1 anno Salario base a) dalla scadenza del contratto di Indemn. vac tirocinio fino alla fine dell'anno Indemn. g.f civile successivo Totale parziale Parte 13. ma Total Giovane lavoratore 2 anno Salario base b) il secondo anno civile Indemn. vac successivo dalla scadenza del Indemn. g.f contrato di tirocinio Totale parziale Parte 13. ma Total Giovane lavoratore 3 anno Salario base c) il terzo anno civile successivo Indemn. vac dalla scadenza del contrato di Indemn. g.f tirocinio Totale parziale Parte 13. ma Total Qualora il lavoratore dovesse venir licenziato, durante il periodo di giovane lavoratore, senza valide giustificazioni quali la colpa grave o comprovate difficoltà econoiche del datore di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il salario di postatore di pavimente qualificato, dalla data dell'ottenimento dell'afc. Supplementi salariali I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali, fermo restando quanto disposto dalla Legge federale sul lavoro (LL): a) Per le ore straordinarie un supplemento del 25%. Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC; b) È considerato lavoro diurno quello eseguito tra le ore e le ore c) Per il lavoro notturno, ritenuto tale quello fra le ore e le ore 06.00, il supplemento salariale da corrispondere è del 50%. d) È considerato lavoro festivo quello eseguito in domenica (dalle ore del sabato alle ore del lunedì) e nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore alle ore 24.00). Per il lavoro festivo è corrisposto un supplemento del 100%.

7 Indennita di trasferta e tempo di viaggio Trasferimenti dalla sede dell'azienda al luogo di lavoro (cantiere) sono considerati tempo di lavoro e vanno indennizzati a salario normale. Il tempo di viaggio dovrà apparire separatamente sulle giornlierre di lavoro. A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio. Relativamente alle trasferte dalla sede dell'azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell'impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un'indennità di almeno fr al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l'indennità verrà corrisposta per trasferte che superano (andata e ritorno) gli 8 km. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dall mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa. Indennità pranzo A norma degli articoli 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall'impresa su cantieri fuori sede hanno diritoo ad un rimborso spese. A totale rimborso delle spese quale pratica applicazione di questo principio, la ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km un'indennità di fr al giorno. L'indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale. Indennità per le assenze inevitabili sotto elencate In applicazione dell'art. 324a CO i lavoratori sottoposti al presente CCL hanno diritto a un'indennità per le assenze inevitabili sotto elencate, conformemente alla seguente regolmentazione, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o sia stato convenuto per più di tre mesi. 1) Per la visita di reclutamento max. 3 giornate 2) Per l'ispezione delle armi e dell'equipaggiamento 1/2 giornata; se la distanza tra il luogo dell'ispezione ed il posto di lavoro o il domicilio non permette al lavoratore di presenarsi al lavoro il giorno stesso 1 giornata 3) Per la riconsigna dell'equipaggiamento militare 1 giornata 4) In caso di nascita di un figlio 1 giornata 5) In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli) 3 giornate 6) In caso die decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri 2 giornate 7) In caso di matrimonio del lavoratore 1 giornata (su richiesta del lavoratore dovrà essere inoltre concessa una settimana di congedo non retribuito) 8) In caso de trasloco della propria economia domestica limitatamente una volta l'anno, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giornata Per le assenze summenzionate viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente. Ultimo aggiornamento:

8 Non è piu in vigore dal (ma il PA rimane valido il ) Contributo alle spese d'esecuzione Lavoratori 0.7 % Lavoratori attivi in ditta associate all'atp e firmatarie del CCL 0.7% Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL Datori di lavoro 6 dei salari versati durante l'anno precedente, ritenuta une tassa minima di CHF 50.- al mese Pensionamento anticipato 0.9% salario AVS 0.9% salario AVS Ultimo aggiornamento:

9 Non è piu in vigore dal (ma il PA rimane valido il ) Assicurazione indennnità giornaliera di malattia Prestazione: Termine differito: La quota del primo versata dal lavoratore: 80% durante 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro. a partire dal 3. giorno 50% dal premio Ultimo aggiornamento:

10 Protocolle delle modifiche Domanda intesa ad ottenere il conferimento del carattere obbligatorio generale a livello cantonale alle disposizioni del CCL fino al , pubblicazione FUSC No. 163 dal Categorie, salari minimi, spese, 13 mensilità, prolungamento Domanda intesa a prorogare i decreti del Consiglio Federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al CCL per il pensionamento anticipato, Pubblicazione FUSC no. 86, (CCPA Prolungamento fino il ) CCPA Prolungamento Proroga dei decreti del Consiglio Federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al CCL per il pensionamento anticipato, à partire del , Pubblicazione FUSC no. 229, CCPA Prolungamento Domanda intesa a prorogare i decreti del Consiglio Federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al CCL per il pensionamento anticipato, Pubblicazione FUSC no. 166, (CCPA Prolungamento fino il ) CCPA Prolungamento Decreto del Consiglio di Stato che rimette in vigore i Decreti del Consiglio di Stato che conferiscono l'obbligatorietà generale al CCL a partire dal , pubblicazione Bollettino ufficiale TI del Prolungamento Domanda intesa a prorogare (fino al ) la validità del DCS del che conferisce il carattere obbligatorio generale a livello cantonale del CCL, publicazione FUSC no.76 Prolungamento Decreto del Consiglio di Stato che rimette in vigore i Decreti del Consiglio di Stato che conferiscono l'obbligatorietà generale al CCL a partire dal , pubblicazione Bollettino ufficiale TI del Prolungamento Domanda intesa a prorogare, rispettivamente a rimettere in vigore la validità die Decreti del Consiglio di Stato, che conferiscono il carattere obbligatorio generale a livello cantonale al CCL, pubblicazione FUSC No. 95 del Prolungamento Decreta del Consiglio di Stato che proroga, rispettivamente rimette in vigore la validità del Decreto del Consiglio di Stato che conferisce l'obbligatorietà generale al CCL à partire dal , pubblicazione Foglio ufficiale TI No. 42/2013 del Salari minimi à partire dal , Prolungamento Proroga e modifica del decreto del Consiglio fédérale che conferisce obbligatorietà generale al CCL per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA) a partire dal , pubblicazione FUSC No. 99 del Prolungamento Domanda intesa a prorogare, rispettivamente a rimettere in vigore la validità del Decreto del Consiglio di Stato che conferisce il carattere obbligatorio generale a livello cantonale al CCL, pubblicazione FUSC No. 94 del Salari minimi à partire dal , Prolungamento Domanda intesa a prorogare e a modificare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collectivo per il pensiona-mento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA), pubblicazione FUSC No. 60 del Prolungamento

11 Proroga, rispettivamente rimessa in vigore del decreto del Consiglio di Stato che conferisce l'obbligatorièta generale al CCL a partire dal , pubblicazione FUSC No. 121 del Spese, Prolungamento Domanda intesa a prorogare, rispettivamente a rimettere in vigore fino al 30 giugno 2013 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 29 luglio 2010 che conferisce il carattere obbligatorio generale a livello cantonale al CCL, pubblicazione FUSC No. 62 del Spese, Prolungamento Decreto del Consiglio di Stato che conferisce il carattere generale alla Convenzione salariale al CCL a partire dal , pubblicazione Foglio ufficiale TI del Salari minimi Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costru-zioni romando a partire dal , pubblicazione Foglio federale del Contributi lavoratore e datore Domanda intesa ad ottenere il conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale alle disposizioni della Convenzione salariale relativa al CCL, pubblicazione Foglio ufficiale TI del Salari minimi Complemento alla pubblicazione concernente la domanda intesa a modificare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al CCL per il pensionamento anticipato, pubblicazione FUSC no. 255 del Contributi lavoratore e datore Ultimo aggiornamento:

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