LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE Recepimento delle Direttive ATEX
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1 Ns.rif.:web/banca_dati/linee_guida/rischio_esplosione/Anno2004/058 LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE Recepimento delle Direttive ATEX
2 A cura di Ing. Mauro Rossato e Ing. Federico Maritan Vega Engineering S.r.l. ( La nuova direttiva europea 99/92/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. 12 giugno 2003 n. 233 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26/08/2003, modifica ed integra il D. Lgs. 626/94 con il nuovo Titolo VIII-bis (articoli da 88-bis a 88-undecies) e con l introduzione degli allegati XV-bis, XV-ter e XV-quater. L obiettivo di queste disposizioni è stabilire le prescrizioni minime per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. Il campo di applicazione della Direttiva in oggetto è vastissimo, in quanto riguarda tutte le E sufficiente che in una aziende con lavoratori nelle quali possono attività siano presenti, durante le normali condizioni venirsi a formare atmosfere esplosive (in di lavoro, o accidentalmente, tabella 1 sono riportati alcuni esempi di attività sostanze combustibili e/o potenzialmente soggette al D. Lgs. 233/2003): infiammabili miscelate con essa esclude specificatamente i locali medici, l aria nelle giuste proporzioni, gli apparecchi a gas di cui al D.P.R. 661 del per determinare una possibile 1996 (ad esempio apparecchi e dispositivi per presenza di atmosfere la cottura, il riscaldamento, la produzione di esplosive. acqua calda, il raffreddamento, con esclusione di quelli utilizzati nei processi industriali), le sostanze esplosive o chimicamente instabili, l industria estrattiva, i mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo per i quali si applicano già pertinenti disposizioni (non sono esclusi però i veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva). Poiché si definisce "atmosfera esplosiva" una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta, è sufficiente che in una attività siano presenti, durante le normali condizioni di lavoro, o accidentalmente, sostanze combustibili e/o infiammabili miscelate con l aria nelle giuste proporzioni (miscelazione compresa nel campo di esplodibilità), per determinare una possibile presenza di atmosfere esplosive. In tali casi, ai sensi dell'articolo 88-quater, per prevenire le esplosioni il datore di lavoro ha l obbligo di adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività svolta. In particolare egli deve: a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive; b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione.
3 Se necessario, dette misure devono essere combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e riesaminate periodicamente o comunque ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti nell attività. Inoltre, nella valutazione dei rischi di esplosione il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili. I rischi di esplosione vanno valutati complessivamente e vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Alimentari: stoccaggio e lavorazione di cereali, farine, zucchero. Industria tessile: filatura. Falegnamerie, lavorazione del legno. Industria chimica e petrolifera. Industria farmaceutica. Industria metallurgica. Stoccaggi di carburante gassoso, liquido, solido. Depositi di gas naturale o di GPL. Impianti di compressione o decompressione di gas combustibili. Produzione e stoccaggio di vernici, smalti, coloranti. Carrozzerie. Distillerie, produzione di alcolici. Produzione di profumi. Tabella 1 Alcuni esempi di attività potenzialmente soggette al D. Lgs. 233/2003. Gli obblighi generali per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori sono descritti nell art. 88-sexies. A tal fine il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari affinché dove possono svilupparsi atmosfere esplosive: a) gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza; b) sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l utilizzo di mezzi tecnici adeguati.
4 Il successivo articolo 88-septies stabilisce che, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo. Inoltre, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori specificando nel documento sulla protezione contro le esplosioni l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di tale coordinamento. Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme EN (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas, EN per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili. La mancata classificazione viene sanzionata penalmente. Zona 0 Zona 1 Zona 2 Zona 20 Zona 21 Zona 22 Atmosfera esplosiva causata dalla presenza di miscela di gas, vapori o nebbie infiammabili Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. Atmosfera esplosiva causata da polveri combustibili Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria. Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. Tabella 2 Classificazione delle aree con pericolo di esplosione Per le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, l'articolo 88-octies obbliga il datore di lavoro a ripartire (classificare) i luoghi di lavoro in zone specifiche, denominate come indicato in tabella 2, ossia con i numeri 0, 1, 2 nel caso di atmosfere esplosive causate da gas, vapori o nebbie di sostanze infiammabili e con i numeri 20, 21, 22 nel caso di presenza di polveri
5 combustibili. La suddetta classificazione si basa sulla frequenza e durata della presenza di atmosfere esplosive (Tabella 2). Inoltre il datore di lavoro deve elaborare e tenere aggiornato un documento sulla protezione contro le esplosioni (art. 88-novies), dove si precisa in particolare: a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi della direttiva (Titolo VIIIbis del D. Lgs. 626/94); c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XV-bis; d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter (Tabella 3); e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; f) che, ai sensi del Titolo III del D. Lgs. 626/94, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro; g) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati. Formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro, ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni Sistemi per la rimozione di fughe e di emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni, ovvero per il contenimento in modo sicuro di detti gas, vapori, nebbie o polveri. Fornitura ed utilizzo di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche, le quali possano causare l'accensione di atmosfere esplosive. Utilizzo di attrezzature, impianti e dispositivi di collegamento che non costituiscano rischio, anche se non compresi nella direttiva 94/9/CE. Adozione di dispositivi ottici ed acustici per allertare gli addetti prima che vengano raggiunte i rapporti di miscelazione tali da determinare una atmosfera esplosiva. Verifica preventiva della sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni e che tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni siano mantenute nel tempo. La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni. Adozione di sistemi di protezione per le condizioni di emergenza o di funzionamento anomalo. Tabella 3 Prescrizioni minime da adottare per le aree con pericolo di esplosione.
6 Il documento sulla protezione contro le esplosioni, che è a tutti gli effetti parte integrante del documenti di valutazione dei rischi di cui all art. 4, comma 2 del D. Lgs. 626/94, deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. A causa del ritardo con cui è stata recepita la direttiva 99/92/CE, anche il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 233 anticipa alcuni termini per l'adeguamento. Ad esempio l'articolo 88-decies, ai commi 1 e 2, stabilisce che le attrezzature da impiegare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta in data antecedente al 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, ai requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano, mentre le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parti A e B. Inoltre i luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal D. Lgs. 233/03. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi previsti dal D. Lgs. 233/03. Per quanto concerne i luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003, questi devono soddisfare le prescrizioni minime previste dal provvedimento in esame entro il 30 giugno L'articolo 88-undecies dispone che le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XV-bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del DPR 462/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi". Relativamente agli apparecchi questi dovranno essere conformi alla direttiva 94/9/CE (Direttiva "ATEX" recepita in Italia con la legge 23 febbraio 1995, n. 4 e regolamento di attuazione emanato con il D.P.R. 23/3/1998, n 126) e marcati CE. La direttiva 94/9/CE è
7 entrata in vigore (in applicazione facoltativa) dal 1 marzo 1996, ma è obbligatoria solo a partire dal 1 luglio Il campo di applicazione della direttiva è analogo a quello della direttiva 99/92/CE, ma si applica anche alle miniere. Il fabbricante, il suo mandatario o la persona che immette per la prima volta un prodotto sul mercato dell Unione Europea, o che lo mette in servizio nello stesso mercato, deve valutare se tale prodotto risulta oggetto delle disposizioni della direttiva 94/9/CE "ATEX" e, in caso positivo, applicare le stesse. La direttiva prevede tre categorie di apparecchi destinati ad essere utilizzati nei luoghi con pericolo di esplosione (Tabella 4): apparecchi di categoria 1 (livello di protezione molto elevato - zone 0 o 20); apparecchi di categoria 2 (livello di protezione elevato - zone 1 o 21); apparecchi di categoria 3 (livello di protezione normale - zone 2 o 22). Ripartizione Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Zona 0 o Zona 20 SI NO NO Zona 1 o Zona 21 SI SI NO Zona 2 o Zona 22 SI SI SI Tabella 4 Categorie delle apparecchiature utilizzabili nelle zone con pericolo di esplosione. In base a questa direttiva il materiale Ex messo in commercio o posto in servizio dopo il 30 giugno 2003 dovrà quindi essere marcato CE e accompagnato dalla dichiarazione di conformità CE. Le sanzioni applicate ai datori di lavoro e ai dirigenti per le violazioni alle prescrizioni degli articoli presenti nel Titolo VIII-bis (Tabella 5) sono quelle indicate nell'articolo 89 del D. Lgs. 626/94: è previsto l arresto da tre a sei mesi o l ammenda da 1.549,00 a 4.131,00. In conclusione, le due direttive 94/9/CE e 99/92/CE definiscono in modo completo le regole di sicurezza da applicare nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione. La novità principale riguarda l'esplicito obbligo per il datore di lavoro di classificare i luoghi pericolosi per poter procedere alla valutazione dei rischi dell'ambiente di lavoro, in modo da adottare misure di protezione adeguate alla probabilità di presenza di atmosfera esplosiva, sia sugli apparecchi elettrici sia su quelli non elettrici, rispettando le prescrizioni minime previste nel Titolo VIII-bis del D. Lgs. 626/94.
8 88-quater, comma 2 88-sexies 88-septies, comma 2 88-octies, commi 1 e 2 88-undecies [ ] il datore di lavoro deve: a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive; b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Obblighi generali: il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché: a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza; b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati. [ ] il datore di lavoro che e' responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 88-novies, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento. 1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XV-bis, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XV-bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n Tabella 5 Obblighi sanzionati, D. Lgs. 626/94
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