Di seguito riprendiamo quindi la sistematica delle 17 domande da voi allestite, e prenderemo per ognuna di esse una specifica posizione.
|
|
- Elisa Stella
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 TREUHAND SUISSE, Postfach 8520, 3001 Bern Bundesamt für Justiz Eidg. Amt für das Handelsregister EHRA Bundesrain 20 CH-3003 Bern Zentralsekretariat Monbijoustrasse 20 Postfach Bern Tel Fax Via: Bern, Vernehmlassungsantwort Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Sehr geehrte Damen und Herren TREUHAND SUISSE dankt Ihnen für die Möglichkeit, zu dem Finanzdienstleistungsgesetz Stellung zu nehmen. Gerne unterbreiten wir Ihnen im Folgenden unsere Position. Da unser Verband ein gesamtschweizerischer Dachverband ist, erlauben wir uns, unsere Stellungnahme auf Italienisch einzureichen. Indirizzi Legge sui servizi finanziari (LSF) Già sin d ora esprimiamo il nostro interesse a presentare pure compiute osservazioni qualora tale iniziativa del Dipartimento Federale delle Finanze (DFF) dovesse portare alla concreta presentazione in un avamprogetto legislativo. Di seguito riprendiamo quindi la sistematica delle 17 domande da voi allestite, e prenderemo per ognuna di esse una specifica posizione. Quesito n. 1: Prima di entrare nel dettaglio delle risposte ad ogni singolo ulteriore quesito, è necessario già indicare in risposta al primo quesito che la nostra associazione non ritiene necessario rafforzare la protezione degli investitori così come concretamente ipotizzato, tramite l adozione sia di una nuova specifica Legge, sia di specifiche norme materiali che tale legge dovrebbe contenere. Nelle spiegazioni fornite dal DFF non si evince peraltro una chiara e completa indicazione delle ragioni per le quali oggettivamente si imporrebbe una tale iniziativa. FIDUCIARI SUISSE è l associazione numero 1 dei consulenti alle PMI svizzere. Conta circa 2'000 membri in tutta la Svizzera. I membri affiliati all associazione impiegano oltre 10'000 collaboratori. FIDUCIARI SUISSE si occupa annualmente della formazione di oltre 2'300 persone. Nella cura degli interessi dei propri membri, si propone come entità rappresentativa della categoria nell ambito delle professioni liberali (USPL). L associazione si impegna a favore della creazione di condizioni quadro economiche e politiche ottimali, affinché vi siano le basi per uno sviluppo favorevole delle imprese. I membri di FIDUCIARI SUISSE seguono oltre 350'000 clienti PMI.
2 Se da una parte viene indicato in modo generico il miglioramento della protezione degli investitori, non si ravvede comunque alcuna ragione palesatasi nella prassi su particolari esigenze a riguardo. I casi più eclatanti dei recenti anni (Madoff, LehmanBrothers, per citare alcuni casi d eccezione), rimangono per l appunto chiare eccezioni in un mercato di prestazioni di servizi finanziari ritenuto più che soddisfacente dagli investitori. Comunque non esistono degli indizi che provino chiaramente il contrario. In altre parole, non si ravvedono, né comunque sono stati indicati dal DFF, le ragioni intrinseche al mercato finanziario svizzero, che dovrebbero portare ad un rafforzamento della protezione degli investitori, già alta sia in funzione delle norme civilistiche svizzere, sia dei già vigenti standards minimi sulla gestione patrimoniale della FINMA, ed in funzione dell alta qualità dei prestatori di servizi finanziari svizzeri, da sempre e ancora attualmente apprezzati dalla clientela, svizzera come internazionale. La vera ragione che spinge il DFF a ipotizzare una tale normativa, la si evince del resto dal documento stesso datato 18 febbraio 2013, dove al punto 1.1 si indica chiaramente che si tratta, per il DFF, di riprendere la normativa vigente all interno dell Unione Europea. Queste, in realtà, e scremate da ogni altra considerazione non supportata da alcuna esigenza oggettiva, sono le reali intenzioni del DFF. Intenzioni di certo legittime, ma per nulla condivisibili e soprattutto non da camuffarsi con altre supposte, quanto inesistenti esigenze intrinseche del mercato svizzero volte alla necessità di aumentare la protezione degli investitori. Nella misura in cui tale Legge è finalizzata unicamente a riprendere gli standards sviluppatisi all interno dell Unione Europea in merito alla prestazione di servizi finanziari, tale Legge non va adottata se non in concomitanza con concreti sforzi a livello europeo volti a garantire effettivamente l accesso degli intermediari nei mercati europei, ma ciò in misura globale e paritetica. Non si tratta di standards cui la Svizzera ha partecipato alla definizione, e in ambito europeo vigono le regole di libera prestazione di servizi finanziari, cui la Svizzera comunque non accederebbe. Sbaglia quindi il DFF ad indicare, sempre nello scritto 18 febbraio 2013, che con l adozione di una Legge sui servizi finanziari, i prestatori di servizi finanziari svizzeri, continueranno ad avere accesso ai mercati finanziari internazionali. Non è così se riferito al mercato finanziario dell Unione Europea, dove l adozione di un eventuale legge sui servizi finanziari svizzeri, non cambierebbe nulla al riguardo, ed anzi porrebbe i prestatori di servizi finanziari svizzeri in una situazione di doversi adattare a norme legali non sviluppate in Svizzera, con costi ed oneri aggiuntivi, senza nessun reale bisogno proveniente dal mercato dei servizi finanziari svizzeri, e senza avere alcuna contropartita paragonabile alle possibilità invece di prestatori di servizi finanziari di qualsiasi entità all interno dell Unione Europea. Questo peraltro rappresenta un paradosso, visto che una della ragioni che indica il DFF per l adozione di questa Legge sarebbe il mantenimento del cosiddetto level playing field, ancorché riferito a prestatori di servizi nazionali. Da questo punto di vista il DFF sbaglia il bersaglio, nella misura in cui il level playing field dovrebbe essere assicurato tra prestatori di servizi finanziari svizzeri ed esteri, e non tra i soli prestatori di servizi svizzeri, oltretutto comparando, a torto, l esigenza di regolamentazione di prestatori di servizi finanziari quali banche, commercianti di valori mobiliari ed assicurazioni, e gestori patrimoniali indipendenti, con compiti ed esigenze di controllo prudenziali completamente differenti. Ragioni per le quali la nostra associazione si oppone fermamente all adozione di una Legge in astratto dall evoluzione dell accesso effettivo al mercato europeo e, in ogni caso, di una Legge che preveda un obbligo di autorizzazione generalizzato per prestatori di servizi finanziari indipendenti, mentre andrebbe privilegiato invece in ogni caso un meccanismo facoltativo. 2
3 A scanso di equivoci, si indica pertanto che le seguenti osservazioni non possono essere considerate un riconoscimento sul principio che occorra una Legge sui servizi finanziari. Quesito n. 2: La nostra associazione considera sbagliato riprendere l identico contenuto delle regole applicabili all interno dell Unione Europea, peraltro funzionali alla partecipazione al mercato finanziario dell Unione Europea, e che prevedono in particolare l automatico riconoscimento delle autorizzazioni nazionali e relativo passaporto europeo sia per l apertura di succursali sia per la prestazione di servizi transfrontalieri da parte di prestatori di servizi finanziari domiciliati nell Unione senza la garanzia di un accesso al mercato europeo. Nella misura in cui l unica oggettiva motivazione data dal DFF consiste nel doversi adattare agli standards europei per migliorare l accesso a tali mercati, è infatti ovvio che l identica ripresa di queste norme non possa che presupporre l accesso ai mercati finanziari europei da parte dei prestatori di servizi finanziari svizzeri, circostanza ora non data. Concettualmente la ripresa degli interi standards vigenti nell Unione Europea dovrebbe avvenire in funzione dell intero accesso a tale mercato per prestatori di servizi finanziari domiciliati in Svizzera. Sin tanto che tale condizione non è realizzata, non è nell interesse del mantenimento del level playing field l adozione dell intero corpo normativo europeo in materia, concepito proprio per un mutuo riconoscimento, però negato ora alla Svizzera. Al massimo si può procedere ad una ripresa parziale, e solo dove oggettivamente utile a permettere a prestatori di servizi finanziari svizzeri di concretamente accedere a mercati di paesi terzi e segnatamente dell Unione Europea. In particolare si ritiene che non può essere previsto un obbligo di autorizzazione generale ed indifferenziato di gestori patrimoniali indipendenti. La nostra associazione potrebbe invece ipotizzare un regime di autorizzazione su base facoltativa, ove una sorveglianza prudenziale fosse richiesta in paesi terzi per potere svolgere in tali paesi attività professionali finanziarie tramite l apertura di una succursale, od in libera prestazione di servizi. Questo, precisamente in analogia con quanto prevedeva l art. 13 cpv. 4 della Licol, prima della recente revisione, per gestori di fondi esteri. Quesito n. 3: Per quanto attiene alla segmentazione della clientela, la stessa dovrebbe avvenire con gli stessi criteri ora previsti dalla Licol in vigore dal 1 marzo Lo stesso DFF esprime del resto l auspicio che la legislazione svizzera sotto questo profilo sia uniforme per tutti i prodotti finanziari. Gli investitori qualificati, intesi quali privati facoltosi, sono definiti all art. 10 cpv. 3bis Licol e 6 Oicol, con relativa possibilità di opting in, rispettivamente di opting out per clientela (non necessariamente facoltosa ma gestita, vedi art. 10 cpv. 3ter Licol). Gli stessi criteri dovrebbero quindi valere in ambito della legge ipotizzata, ed in questo senso quanto ipotizzato dal DFF non è chiaro e non è soprattutto armonico: ad esempio si attribuirebbero ai concetti di opting in e opting out significati diversi rispetto a quanto previsto dalla Licol in merito alla distribuzione di investimenti collettivi di capitale. Le Camere federali hanno indicato nel mese di settembre 2012 il grado di protezione che reputavano appropriato per la clientela nell ambito, in particolare, della distribuzione di investimenti collettivi di capitale. Si ritiene quindi che questa volontà del legislatore debba essere ripresa, in analoghe modalità, in un eventuale nuova legge. 3
4 Peraltro questa dovrebbe chiarire che gestori patrimoniali indipendenti, a prescindere se saranno tutti assoggettati a sorveglianza prudenziale o meno, devono comunque essere considerati investitori qualificati, ritenuto che essi fanno della attività di consulenza e gestione patrimoniale la loro professione. Questo rispecchierebbe comunque la previgente prassi FINMA (cfr. Circolare FINMA 2008/8 Appello al pubblico, marginale 12). Quesito n. 4: Gli indirizzi prevedono, per quanto attiene alla vigilanza delle norme di comportamento proposte dalla LSF, una variante di assoggettamento e vigilanza da parte di uno o più nuovi organismi di autodisciplina ed una variante di assoggettamento da parte della FINMA. Alcuni elementi che depongono a favore, rispettivamente a sfavore, dell una e dell altra variante sono indicati nel rapporto stesso del DFF. In particolare, la variante di assoggettamento alla FINMA comporterebbe oneri di regolamentazione più alti, il che, secondo quanto indicato dal DFE, potrebbe addirittura indurre alcuni gestori più piccoli ad uscire dal mercato. D altra parte, la vigilanza da parte di un organismo di autodisciplina non consentirebbe di adempiere i parametri posti dal diritto europeo che richiedono invece che le imprese di investimento siano sottoposte ad una vigilanza esercitata da autorità pubbliche; con la conseguenza che l accesso al mercato europeo sarebbe di riflesso seriamente compromesso per i fornitori di servizi finanziari svizzeri. L esistenza, riconosciuta dal DFF, di vantaggi e svantaggi in entrambe le varianti induce, in ossequio peraltro ad un principio di libertà economica, a ritenere preferibile un meccanismo facoltativo, che consenta all intermediario finanziario di decidere per un assoggettamento alla FINMA, oppure per un affiliazione a un organismo di autodisciplina. Coerentemente con l approccio flessibile e facoltativo di assoggettamento al regime delle norme di comportamento LSF auspicato dalla presente presa di posizione (vedi risposta al quesito n. 1). Una terza opzione deve egualmente restare aperta per i gestori patrimoniali, l opzione, cioè, di non assoggettarsi né alla FINMA e nemmeno a un organismo di autodisciplina. Quanto ad ulteriori possibili varianti non appare auspicabile il meccanismo di una vigilanza dei gestori patrimoniali direttamente da parte delle banche. Appare infatti un fattore di possibile confusione delegare ad attori egualmente presenti nell ambito della gestione patrimoniale compiti di vigilanza su altri attori presenti nello stesso mercato pur non esercitando un attività bancaria quali i gestori indipendenti. Da tale confusione potrebbero discendere delle situazioni di potenziale conflitto di interesse. In merito agli organismi di autodisciplina, gli indirizzi si riferiscono a nuovi organismi di autodisciplina che si farebbe carico dell autorizzazione dei gestori patrimoniali indipendenti nonché della vigilanza sulle norme di comportamento LSF. Secondo la nostra associazione, gli organismi di autodisciplina esistenti ai quali è attualmente delegata la vigilanza nell ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro potrebbero farsi carico egualmente dei compiti di autorizzazione e vigilanza che verrebbero introdotti dalla LSF. In altre parole, non occorre che vengano creati dei nuovi organismi di autodisciplina, ma i nuovi compiti che verrebbero eventualmente introdotti dalla LSF possono essere delegati agli organismi di autodisciplina esistenti. Quesito n. 5: La nostra associazione non si oppone alla proposta di sopprimere l obbligo di autorizzazione per i distributori di investimenti collettivi di capitale e a quelli di registrazione per gli intermediari assicurativi. 4
5 Quesito n. 6: Il regime facoltativo previsto dal sistema vigente, secondo il quale l intermediario finanziario può scegliere tra l affiliazione a un organismo di diligenza, rispettivamente ad un assoggettamento diretto alla FINMA in materia di prevenzione del riciclaggio del denaro può essere mantenuto, e non si intravvede la necessità di sopprimere la possibilità per gli intermediari finanziari di sottoporsi direttamente alla FINMA. Un tale passo limiterebbe invece la libera scelta attualmente garantita in favore dei gestori indipendenti. Quesiti no. 7, 8 e 9: La nostra associazione non si oppone di principio ad un obbligo di allestimento di documentazione inerente specifici prodotti, laddove desidera però che vengano tenuti fermi i punti seguenti: 1) Occorre prevedere, come peraltro già indicato anche dal DFF, una serie di limiti quantitativi ben precisi, e segnatamente appare particolarmente importante quello della cerchia ristretta di persone, laddove il limite proposto di 150 clienti/sottoscrittori può essere considerato sufficientemente ampio per non far ricadere ogni emissione di nuovo capitale di entità giuridiche domiciliate in Svizzera come soggette agli obblighi ipotizzati; 2) Non si ritiene giustificato un eventuale obbligo per un gestore patrimoniale indipendente di mettere a disposizione della propria clientela gestita, nell ambito di un mandato di gestione patrimoniale discrezionale, prospetti relativi ad ogni singolo prodotto di volta in volta collocato nel portafoglio della clientela gestita, e conforme al mandato di gestione. La clientela gestita dovrebbe essere considerata, analogamente a quanto previsto con la recente revisione della Licol, clientela qualificata (art. 10 cpv. 3ter Licol); 3) Non si ritiene giustificata l inversione dell onere della prova in presenza di informazioni non corrette nella documentazione inerente i prodotti finanziari, in caso di contestazione su di un piano civilistico. Il gestore patrimoniale indipendente potrebbe essere confrontato a richieste di indennizzo basate su imprecisioni eventualmente ascrivibili a terzi, e segnatamente agli emittenti del prodotto finanziario poi collocato dal gestore patrimoniale nel portafoglio del cliente gestito. Senza contare che l inversione dell onere della prova non può essere visto come una sorta di sanzione in caso di negligenza o dolo nell allestimento della documentazione, oltretutto se quest ultima, come ipotizzato dal DFF dovrebbe essere controllata da un Autorità. La ripartizione dell onere della prova deve continuare a basarsi sul piano civilistico solo sul principio generale in base al quale chi asserisce fatti, in base ai quali egli deduce diritti a suo favore, deve egli stesso a portarne la prova (art. 8 Codice Civile Svizzero). Un inversione dell onere della prova, oltretutto come affermerebbe il DFF indipendentemente dalla questione a sapere se l investitore abbia scelto o meno un determinato investimento sulla base degli eventuali documenti lacunosi, appare chiaramente in contrasto con le norme che informano la procedura civile ed il codice civile svizzero. In ogni modo le motivazioni addotte dal DFF, non sono manifestamente sufficienti per introdurre soluzioni che stravolgono le norme sull onere della prova del diritto svizzero. Quesito no. 10: In quanto tali, i criteri proposti per l adeguatezza e l idoneità delle strategie di investimento adottate dal prestatore di servizi finanziari appaiono condivisibili. In particolare, appare corretto che il gestore patrimoniale abbia a ponderare gli investimenti in funzione del grado di conoscenza del suo cliente (criterio dell adeguatezza) e della sua propensione al rischio nonché la diversificazione del portafoglio (criterio dell idoneità). Opportuno è pure che la 5
6 verifica dell adeguatezza e delle idoneità non debba essere svolta in operazioni di pura esecuzione di ordini (cosiddetta Execution only ), almeno laddove si tratti di prodotti finanziari semplici. Ciò detto, si ritiene che tali criteri discendano direttamente dai doveri generali di diligenza e fedeltà previsti dal rapporto di mandato esistente tra prestatore di servizio e cliente, e debbano essere, caso per caso, concretizzati dalla giurisprudenza, alla luce anche delle best practices vigenti, mentre non appare necessaria una codificazione nel diritto positivo; a meno che una simile codificazione sia propedeutica a facilitare l accesso dei prestatori di servizi finanziari a mercati esteri (vedi risposta ai quesiti n. 1 e n. 2). Inoltre, si osserva che già secondo la prassi attuale le strategie di investimento sono definite dai gestori patrimoniali, indipendenti o non, in funzione della tipologia del cliente. Tipicamente, il gestore definisce in termini generali un profilo di rischio del cliente, dal quale si concretizzano in maniera concreta gli indirizzi nella definizione del suo portafoglio, la ripartizione delle classi di investimento (liquidità, mercato obbligazionario, azioni, eventuale utilizzo di strumenti di investimento alternativo quali fondi hedge o di private equity, ecc.) e il margine possibile di diversificazione valutaria rispetto alla valuta di riferimento del cliente. L introduzione di criteri nella sostanza per buona parte analoghi a quelli attuali, ma non del tutto collimanti da un profilo concettuale, rischia di forzare prestatori di servizi finanziari e clienti dall abbandonare prassi consolidate di gestione del portafoglio senza valide ragioni di sostanza. Quesito no. 11: Gli obblighi di rendiconto del mandatario/prestatore di servizi finanziari nei confronti del mandante/cliente sono definiti in maniera chiara nel Codice delle obbligazioni, sono concretizzati in un ampia prassi sviluppata dalla giurisprudenza e dalle best practices in materia, e non si vede la necessità di una ulteriore codificazione nel diritto positivo dell obbligo di pubblicazione della documentazione. In particolare, se è assodato il principio secondo cui il cliente deve poter chiedere in ogni momento che il fornitore dei servizi finanziari gli consegni la documentazione che ha elaborato in relazione al suo mandato, appare errato pretendere che la rendicontazione avvenga con una frequenza stabilita per legge, che, ad esempio, imponga, così come suggerito dal DFF, ai fornitori di servizi finanziari di predisporre ai loro clienti almeno annualmente una panoramica dei titoli in custodia. E ben vero che l esistenza di un rapporto di comunicazione tra mandante e cliente è non solo positivo, ma è anche funzionale al costante aggiornamento del profilo di rischio del cliente nonché della gestione del suo portafoglio. Tuttavia, non possono essere indicate regole fisse relative al rapporto gestore e cliente: la frequenza dei contatti dipenderà dalla situazione concreta del cliente, dall importanza del portafoglio amministrato dal prestatore di servizi rispetto al suo patrimonio complessivo, dalla tipologia degli investimenti, ecc. La nostra associazione ritiene quindi superflua, e potenzialmente controproducente, un esposizione dettagliata delle modalità di concretizzazione dell obbligo di pubblicazione della documentazione. Quesiti no. 12 e 13: L obiettivo secondo cui gli operatori finanziari dispongano di conoscenze specialistiche e siano aggiornati anche in materia di norme di comportamento, così come l istituzione, in quest ottica, di un affiliazione degli stessi operatori ad un registro accessibile al pubblico, appaiono di per sé condivisibili. Si esprimono tuttavia le seguenti precisazioni. 6
7 - La classificazione suggerita dal rapporto del DFF, p. 20, secondo cui il contatto con la clientela avverrebbe tramite un consulente alla clientela, il quale, a sua volta, sarebbe in contatto con dei gestori (nella terminologia del rapporto dei fornitori di servizi finanziari ), corrisponde alle modalità di funzionamento di molti istituti finanziari, vi sono tuttavia istituti (banche, gestori patrimoniali indipendenti) in cui le figure di consulente alla clientela e gestore si sovrappongono o coincidono. In proposito, in ossequio al principio della libertà economia, dovrà essere preservata la libera organizzazione di impresa. Inoltre, appare importante ben calibrare i soggetti (persone fisiche) toccati dai requisiti in materia di formazione e di iscrizione a un registro. Dovrebbe trattarsi, in particolare, delle persone fisiche che rivestono un ruolo di responsabilità nei rapporti con la clientela. - Con riferimento al requisito formulato dal DFF per i consulenti alla clientela di sostenere un esame obbligatorio, va certamente previsto un regime transitorio che tuteli, alla stregua di un fatto acquisito, la posizione di operatori finanziari che già esercitano un attività soggetta al conseguimento di un esame obbligatorio, rispettivamente di iscrizione in un registro accessibile al pubblico. Occorre infatti presumere che tali operatori, purché abbiano maturato una certa esperienza per un analoga attività in Svizzera, già dispongano di sufficienti conoscenze specialistiche e di una sufficiente dimestichezza con le norme di comportamento vigenti in Svizzera. Alla stessa stregua, il conseguimento di un esame obbligatorio potrà essere ritenuto superfluo per i candidati che abbiano conseguito una formazione ritenuta sufficiente in ambito economico o finanziario, e che abbiano, in seno alla stessa, potuto sviluppare una certa famigliarità con le norme di comportamento previste dal diritto svizzero. Per contro, in un ottica che non si vuole protezionistica, ma a tutela della clientela e della buona reputazione della piazza finanziaria svizzera, l introduzione di un esame obbligatorio appare una misura opportuna nei confronti di operatori provenienti dall estero, fatta salva l esistenza nei loro paesi di provenienza di una perfetta reciprocità per gli operatori svizzeri. - Quanto agli enti cui sarebbe concretamente delegata la tenuta di un registro, è auspicabile l istituzione di un regime che consenta ai diversi intermediari finanziari (in particolare banche e gestori patrimoniali indipendenti) di scegliere, in funzione delle loro esigenze, tra un iscrizione dei propri collaboratori presso un registro della FINMA o presso organismi di autodisciplina già esistenti, di cui sarebbe esteso il raggio di azione. Quesito no. 14: La nostra associazione si oppone alla proposta di inversione dell onere della prova per quanto riguarda l osservanza delle norme di comportamento. Nelle controversie di diritto civile, come già ricordato, l onere della prova è disciplinato dall art. 8 del Codice civile. La giurisprudenza ha sviluppato in proposito una prassi estremamente articolata. In particolare, il principio della buonafede esige che, in ragione della difficoltà di provare fatti negativi (quali segnatamente un allegazione di una eventuale parte attrice nei confronti di un intermediario finanziario secondo cui quest ultimo non avrebbe rispettato determinate norme di comportamento), la controparte, nel caso concreto l intermediario finanziario, sia chiamata a contribuire a chiarire la situazione di fatto. Nell apprezzamento probatorio, il giudice civile tiene inoltre conto delle conoscenze delle diverse parti, ciò che può condurre, in determinate circostanze, a criteri di interpretazione di determinati elementi probatori a favore del cliente. Già oggi, nella prassi del processo civile, il cliente è quindi pienamente tutelato, con riferimento all apprezzamento dei fatti, in controversie nei confronti di intermediari finanziari. 7
8 Non si vede quindi la necessità di introdurre un inversione generalizzata dell onere della prova in un diritto positivo speciale, che diverrebbe una fonte di confusione e di incertezza giuridica rispetto ai principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento all art. 8 CC. Inoltre, appare del tutto ingiustificato prevedere una norma specifica per il rapporto intermediario finanziario/cliente, e non invece per altri rapporti contrattuali, ad esempio medico/paziente, avvocato/cliente, ecc.. Quesito no. 15: L introduzione di un regime processuale speciale per le controversie intermediario finanziario/cliente appaiono, tanto nella variante uno che nella variante due, del tutto ingiustificate. Il nuovo Codice di procedura civile svizzero unificato è entrato in vigore il 1 gennaio 2011 ha disciplinato, in particolare, l istituto della conciliazione obbligatoria. Il tema delle difficoltà e dei costi insiti nel processo civile è una questione generale, che va affrontata, in termini generali, nell ambito delle regole relative al Codice di diritto processuale civile. Non vi è ragione per inserire delle norme specifiche per il rapporto cliente/intermediario finanziario, e non invece, ad esempio per quelli medico/paziente, o avvocato/cliente. Del tutto iniqua appare l agevolazione economica prevista tanto dalla variante uno che dalla variante due. Non sempre, nelle controversie giudiziarie cliente/intermediario finanziario, peraltro, quest ultimo può essere qualificato quale parte economicamente forte, e il cliente quale parte debole: non infrequenti risultano infatti essere nella prassi controversie tra clienti economicamente estremamente forti e gestori indipendenti più deboli. In astratto, la soluzione bonale di controversie nell ambito della gestione patrimoniale, così come in qualsiasi altra materia, anche per mezzo della mediazione, appare di per sé auspicabile. Totalmente avversato è invece lo stravolgimento mediante disposizioni specifiche, che verrebbero introdotte tanto secondo la variante uno che secondo la variante due, delle norme previste dal Codice di diritto processuale civile svizzero. Quesito no. 16: Si ritiene assolutamente giustificato l assoggettamento di prestatori di servizi finanziari stranieri che intendessero svolgere attività transfrontaliere in Svizzera agli stessi obblighi cui dovrebbero soggiacere prestatori di servizi finanziari svizzeri. Tali obblighi potranno poi essere relativizzati o aboliti a dipendenza di accordi specifici che la Svizzera potrà o meno sottoscrivere a livello internazionale ai sensi dei quali anche i prestatori di servizio domiciliati in Svizzera potranno accedere liberamente e senza vincoli di sorta ai singoli mercati esteri. In altre parole, anche ma non solo - per poter in seguito garantire il principio della reciprocità nell ambito di accordi internazionali con singoli Paesi o con l Unione Europea, è necessario prevedere in diritto svizzero che tutti i prestatori di servizi finanziari, sia domiciliati in Svizzera, sia domiciliati all estero ma che effettuino prestazioni su territorio svizzero e con effetti su territorio svizzero, siano assoggettati alle stesse regole. Peraltro questo rappresenta un ovvio presupposto per garantire quel level playing field, alla base delle motivazioni del DFF per l introduzione delle Legge sui servizi finanziari. L imposizione degli stessi standards qualitativi svizzeri in ambito di prestazione di servizi finanziari riferiti a gestori patrimoniali indipendenti esteri, è necessaria a tutela degli investitori serviti in Svizzera, e rispecchia peraltro quanto già previsto in ambito bancario, assicurativo e di gestione di fondi d investimento. 8
9 Quesito n. 17: Al riguardo occorre tener presente che nell ambito della Mifid II, in corso di revisione, si ipotizza che servizi transfrontalieri da parte di società non domiciliate o senza succursale nell Unione Europea, potrebbero essere possibili unicamente nei confronti di clientela professionale, ovvero in sostanza clientela che già soggiace a sorveglianza prudenziale. In quest ambito quindi, se davvero si vuole mantenere un level playing field almeno con i diretti concorrenti residenti all interno dell Unione Europea, nonché mantenere la possibilità per la Svizzera di in seguito rinunciare ad esigenze autorizzative per rapporto a società residenti all estero sulla base del principio di reciprocità, occorre prevedere l esigenza che prestatori di servizio finanziari esteri che intendano prestare servizi con effetto sul mercato svizzero, devono perlomeno aprire una succursale e che la stessa, nonché le persone ivi impiegate, soggiacciano agli stessi identici requisiti legali previsti per prestatori di servizi finanziari domiciliati in Svizzera, oltre che a prelievi tributari e sociali. Questa soluzione, rispecchia pienamente le ipotesi in corso di modifica della Mifid (Mifid 2), e quindi il proprio recepimento a livello svizzero dovrebbe essere concettualmente in linea con le motivazioni addotte dallo stesso DFF per l introduzione di una legge sui servizi finanziari in linea con le normative europee di riferimento. Conclusione Vi ringraziamo per l opportunità d aver potuto esprimere una nostra presa di posizione sui principi che dovrebbero informare l ipotizzata Legge sui servizi finanziari. Al riguardo ci permettiamo di ricordare quanto rilevato in ingresso, ossia che quanto su esposto non può essere considerato un riconoscimento dell opportunità di una tale Legge, che rimane per la nostra associazione non giustificata, ed al riguardo invitiamo il DFF ad accantonare tale progetto, almeno fintanto che lo stesso non rappresenterà, nel futuro, un concreto adeguamento all altrettanto concreta avvenuta concessione ai prestatori di servizi finanziari residenti in Svizzera, di un accesso libero ai mercati finanziari dell Unione Europea. Un eventuale Legge sui servizi finanziari deve essere la conseguenza di una tale circostanza, e non già un esercizio a sé stante. Vogliate gradire, egregi signori, i sensi della nostra massima stima. FIDUCIARI SUISSE Ramona Brotschi Vicedirettrice Angelo Colombini, MTLaw Istituto Imposte 9
RISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliMIFID Markets in Financial Instruments Directive
MIFID Markets in Financial Instruments Directive Il 1 1 Novembre 2007 è stata recepita anche in Italia, attraverso il Decreto Legislativo del 17 Settembre 2007 n.164n.164,, la Direttiva Comunitaria denominata
DettagliMODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al
DettagliRISOLUZIONE N. 16/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi
DettagliAppunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO
Appunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO I SERVIZI DI INVESTIMENTO Tali investimenti danno origine alla raccolta bancaria indiretta, termine con il quale si identificano alcuni
DettagliVigilanza bancaria e finanziaria
Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliOSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO
Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliAvvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliDirettiva sul concetto di informazione e formazione continua
Direttiva sul concetto di informazione e formazione continua In applicazione dell art 41 cpv. 2 del ROAD, il Comitato Direttivo dell OAD FCT emana la seguente direttiva. 1. OsservazionI generali Nell esposizione
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI
DettagliDOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLICY SU STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI 1. LA NORMATIVA MIFID La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
DettagliRisoluzione n. 343/E
Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi
DettagliPunto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria
Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto
DettagliIstruzioni per l applicazione delle funzioni di vigilanza da parte di incaricati (stato: maggio 2007)
Istruzioni per l applicazione delle funzioni di vigilanza da parte di incaricati (stato: maggio 2007) La Commissione federale delle banche (CFB) è responsabile per l applicazione delle normative sulla
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliOSSERVAZIO I I MERITO AL DOCUME TO DI CO SULTAZIO E PREDISPOSTO DAL MI ISTERO DELL ECO OMIA, DIPARTIME TO DEL TESORO, PER L ATTUAZIO E DELLA DIRETTIVA 2006/43/CE Lo scrivente I.N.R.C. - che per statuto
DettagliRisposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB
Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliRoma, 11 aprile 2013 C NOTA
Direzione Centrale Accertamento Roma, 11 aprile 2013 C NOTA Adempimenti all Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento
DettagliRISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici
DettagliRISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
DettagliElenco Intermediari operanti nel settore finanziario n. 27193. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012
CITHEF S.C. a R.L. Sede Legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli Capitale Sociale:euro 610.330 i.v. R.E.A. Napoli n.507434 Registro Imprese di Napoli e C.F. 06629110633 Elenco Intermediari operanti nel
DettagliAssemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.
Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive
DettagliCODICE ETICO 1. PREMESSA
1. PREMESSA a. Le Sim di Consulenza e le Società di Consulenza Finanziaria associate ad ASCOSIM ( le società ) concordano sui principi contenuti nel presente Codice Etico ( Codice ) e si impegnano applicarne
DettagliPirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013
Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati
RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO AMBITO DI APPLICAZIONE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Finalità del processo di gestione del patrimonio Fondo stabilizzazione
DettagliRoma, 19 novembre 2014
RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
DettagliRegolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio
Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio valevoli dal 01.03.2013 Tellco fondazione di libero passaggio Bahnhofstrasse 4 Casella postale 713 CH-6413 Svitto t + 41 41 817
DettagliTracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco
Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
DettagliI principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria
I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliREGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE
REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE GIUGNO 2015 Articolo 1 - Ambito di applicazione 1.1 Il presente regolamento interno (di seguito
DettagliNorme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP)
Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) La presente direttiva viene emanata in applicazione dell art. 23 degli statuti e dell art. 1 lett. e) del RCD dell OAD FCT. I. Norme
Dettagli1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie
3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative
DettagliALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare
1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema
DettagliLuca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale
Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale Impatto della MiFID sul sistema organizzativo interno degli intermediari. La consulenza e l impatto nell operatività dei promotori finanziari Milano,
DettagliDocumento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della Banca di Saturnia e Costa d Argento Credito Cooperativo
Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della Banca di Saturnia e Costa d Argento Credito Cooperativo ********** 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento
DettagliCOMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)
COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA
DettagliDISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE
Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione senza richiederne la non divulgazione. Rispondenti Hanno risposto alla consultazione: - ABI
DettagliSoci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL
Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del
DettagliApprovazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede
DettagliApprovata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di acquisto e alienazione di azioni proprie sottoposta all Assemblea straordinaria convocata il giorno 29 aprile 2013 e,
DettagliBANCA CENTRALE EUROPEA
22.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 51/3 III (Atti preparatori) BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 19 novembre 2013 in merito a una proposta di direttiva del
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliSi richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.
PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del
DettagliDocumento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO
Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO Agg. 01/20 /2014 ********** 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento
Dettagli1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie
Assemblea ordinaria 8 maggio 2012 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione Punto 8 all ordine del giorno Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti
DettagliDocumento di sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini
Documento di sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliLinee guida per l assicurazione della qualità nelle piccole e medie imprese di revisione
Linee guida per l assicurazione della qualità nelle piccole e medie imprese di revisione Le presenti linee guida sul controllo di qualità sono la messa in pratica delle esigenze descritte nello SR 220
DettagliCommenti ABI al Position Paper CONSOB in materia di Aumenti di Capitale con rilevante effetto diluitivo
Commenti ABI al Position Paper CONSOB in materia di Aumenti di Capitale con rilevante effetto diluitivo 03/06/2010 POSITION PAPER Premessa La tematica della gestione degli aumenti di capitale con rilevante
DettagliIL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA. Avv. Luca Zitiello, 22 settembre 2011
IL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA Avv. Luca Zitiello, 22 settembre 2011 1 Inquadramento normativo - la Mifid La Mifid ha introdotto nuove ed importanti modifiche alla disciplina del servizio di consulenza
DettagliCorporate. Governance
Corporate Governance Relazione di Corporate Governance 2 Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell art. 2441, Commi 5 e 6 delcodice civile Signori Azionisti, siete stati
DettagliProgetto di riforma della disciplina della professione forense Assonime commenta le restrizioni ingiustificate e i costi per le imprese
Progetto di riforma della disciplina della professione forense Assonime commenta le restrizioni ingiustificate e i costi per le imprese Restrizioni ingiustificate e costi per le imprese potrebbero essere
DettagliRISOLUZIONE N. 117/E
RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93
DettagliPromemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali
DettagliCONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliREGOLAMENTO PER GLI STAGE
REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente
DettagliCamfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie
Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede
DettagliBCC BARLASSINA. Policy di Valutazione e Pricing delle obbligazioni emesse da
Policy di Valutazione e Pricing delle obbligazioni emesse da BCC BARLASSINA (ai sensi delle Linee-Guida interassociative ABI-Assosim-Federcasse per l applicazione delle misure di attuazione della Direttiva
DettagliUNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS?
UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS? Dalla Direttiva Europea al art. 22 del DL Cresci Italia 2.0 PREMESSA E QUADRO GENERALE DALLA PRIMA DIRETTIVA EUROPEA ALLA LEGGE BERSANI PASSANDO
DettagliMOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della TerniEnergia S.p.A. sulla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2012 475/2012/E/COM INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 21 GIUGNO 2012, 260/2012/E/COM, RELATIVA AL SERVIZIO CONCILIAZIONE
DettagliDOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE SSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA
DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE SSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA ********** CDA 09/11/2011 VALIDITA DAL 10/11/2011 Confermato cda 27/03/2012 DOCUMENTO SULLA STRATEGIA
DettagliPOLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1. Obiettivo del Documento... 2 2. Criteri per la classificazione della clientela... 2 2.1 Controparti qualificate... 2 2.2. Clientela professionale... 3 2.3
DettagliRISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015
RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni
DettagliRisoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di
DettagliAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliRISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW
RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente
DettagliDOCUMENTO INTERPRETATIVO. L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE
DOCUMENTO INTERPRETATIVO L applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE 16 febbraio 2011 INTRODUZIONE Il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 ha dato attuazione
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale
SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliRISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015
RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre
DettagliDOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA
DOCUMENTO DI SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA BANCA 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive le politiche, le procedure,
DettagliCOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliAccreditamento delle società di revisione LRD esterne
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del
DettagliASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliRelazione illustrativa
Relazione illustrativa Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all Acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie da sottoporre all Assemblea Ordinaria degli Azionisti
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI PRESSO LA X COMMISSIONE INDUSTRIA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA SUL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE (SOLVENCY
DettagliDocumento di Sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini BANCA DELLA BERGAMASCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA COOPERATIVA
Documento di Sintesi Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini BANCA DELLA BERGAMASCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA COOPERATIVA Delibera C.d.A. del 23 dicembre 2010 LA NORMATIVA MIFID La Markets
DettagliDocumento di sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca del Valdarno
Documento di sintesi della Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca del Valdarno ********** 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento descrive le politiche,
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliCentro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri
Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri L estensione dell obbligo della formazione continua agli iscritti all Ordine degli Ingegneri (art. 3, comma 5, lettera b) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
DettagliAttuazione della direttiva MiFID (2004/39/CE)
Attuazione della direttiva MiFID (2004/39/CE) Aspetti essenziali La MiFID è una direttiva di armonizzazione massima che disciplina gli intermediari e i mercati finanziari Intermediari Si introduce un nuovo
DettagliAvv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013
Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo
Dettagli