REGIONE DEL VENETO^ giunta regionale
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- Abele Carlini
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1 Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 21/05/ REGIONE DEL VENETO^ giunta regionale (//' Data 21 MAG Protocollo N /51.04Class:A Prat. Fase. Allegati N OGGETTO:Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 36/CR del 15 maggio 2012: "Finanziamento agevolato mediante un fondo di rotazione per il settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto. Approvazione disposizioni operative (sezione B) a valere sul fondo di rotazione di cui alla Ir , n. 6 e Ir , n. 34. Richiesta di parere alla commissione consiliare (Ir n. 6/1996 art. 25, comma 1)". Si Consiglio Regionale del Veneto I del 21/0S2012 Prot: Titolario 2.14 CRV spc-upa Al Signor Presidente del Consiglio regionale VENEZIA e, p.c: Al Signor Dirigente Direzione regionale Mobilità SEDE La Giunta indicata in oggetto. regionale ha approvato la deliberazione n. 36/CR Al fine del provvedimento da adottarsi da parte della Giunta medesima, si prega di promuovere il parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 6 del 5 febbraio Cordiali saluti. d'ordine del Presidente Il Segretafio dellsf Giunta Aw. yk/^rio Caramel P O ATTI DELLA GIUNTA E O.D.G. (tel. n. 041/ fax n. 041/ uff.delibefe@regione. veneto.lt) Responsabile: rag. Maria Clara Martignon Referente: Marina Busetto - tel. n Segreteria della Giunta regionale Unità di Progetto Verifica Atti Dorsoduro, Venezia Tel Fax 041/ Cod. Fise P IVA
2 REGIONEDEL VENETO"l giunta regionale 9^ legislatura Struttura amministrativa competente: Direzione Mobilità Presidente Assessori P A Luca Zaia X Marino Zorzato X Renato Chisso X Roberto Ciambetti X Luca Coletto X Maurizio Conte X Marialuisa Coppola X Elena Donazzan X Marino Finozzi X Massimo Giorgetti X Franco Manzato X Remo Semagiotto X Daniele Stivai X Segretario Mario Caramel. 36 / cai 5 ma 2012 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n OGGETTO: Finanziamento agevolato mediante un fondo di rotazione per il settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto. Approvazione disposizioni operative (sezione B) a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e legge regionale 6 aprile 2012, n. 34. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 25, comma 1 della legge regionale 6/1996 L'Assessore Marino Finozziriferiscequanto segue. Con legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 è stato istituito un fondo di rotazione a favore del settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasportofinalizzatoalla realizzazione di investimenti. Per l'accesso al fondo è stato espletato un primo bando approvato con D.G.R. n. 1826/1997, un successivo bando con D.G.R. n. 1073/2000, due ulteriori con D.G.R. n. 3333/2002 e con D.G.R. n. 3190/2005 e infine con D.G.R. n del 4 agosto 2009 è stato approvato il bando ad oggi ancora vigente. Con legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 all'articolo 34 si è deciso di integrare la natura del fondo ammettendo afinanziamentoagevolato non solo interventi di investimento, ma anche operazioni finanziarie dedicate alle PMI che operano nel settore impiantistico funiviario. Alla luce della modifica normativa avvenuta si è reso necessario approvare delle nuove disposizioni operative, allegate al presente atto (Allegato A) che, unitamente a quello già vigente approvato con D.G.R. n. 2459/2009, disciplinano l'accesso al fondo per questa nuova tipologia di aiuti. Si richiamano i punti essenziali della misura di aiuti a cui sarà possibile accedere per questa nuova Sezione B del Fondo di rotazione destinata al settore impiantistico funiviario. I soggetti che possono beneficiare del fondo - Sezione B sono le piccole medie imprese concessionarie di impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto, localizzate nel territorio Veneto, nonché i consorzi, le società consortili o le imprese miste costituite tra le stesse imprese. L'intervento consiste nella concessione di un finanziamento agevolato sull'importo totale della spesa riconosciuta ammissibile per le operazioni di seguito elencate: 1. Ricapitalizzazione aziendale, perfezionabile secondo due modalità: Mod. B - copia
3 a) Prestito partecipativo agevolato: trattasi difinanziamentoagevolato erogabile all'impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in manièra dilazionata, in corrispondenza delle scadenze dirimborsodel prestito partecipativo stesso; b) Finanziamento agevolato: trattasi di sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci. L'erogazione delfinanziamentoè subordinata all'avvenuto versamento dell'aumento nelle casse sociali. 2. Riequilibriofinanziarioaziendale: il fondo di rotazione interviene per ilriequilibriofinanziario aziendale, concedendofinanziamentia tasso agevolato, parametrando l'importo ad un massimo del 30% della media ponderata, dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle PMIrichiedenti,del differenziale tra attivo immobilizzato e capitali permanenti, consentendo pertanto, con un intervento agevolato, unriequilibriofsàtfimoniale delle imprese che hanno sostenuto, con indebitamento a breve, investimenti produttivi nelle strutture alberghiere. 3. Consolido di passività bancarie a breve:finalizzatoad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine cormessi a pregressi investimenti produttivi nelle strutture alberghiere. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l'importo massimo consolidabile è quellorisultantedalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa, considerando il minore tra gli importirinvenentialle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la data di presentazione della domanda. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione della Banca circa l'effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni. L'accesso al fondo ha carattere aperto e non vengono fissati termini temporali per la presentazione delle domande che, se conformi alle prescrizioni in esso contenute, vengono finanziate. Nel caso di esaurimento delle risorse del fondo, ifinanziamentisono concessi, nelrispettodell'ordine cronologico di presentazione delle domande, in occasione di eventualirifinanziamentidel fondo stesso a seguito di ulteriori stanziamenti di bilancio regionale o perrimborsidelle operazioni in corso. Ilfinanziamentoè realizzato con il sistema del fondo di rotazione a doppia provvista: - il 50% pubblica messa a disposizione dalla Regione per il tramite di Veneto Sviluppo SpA, regolata a tasso zero, secondo quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte dalla Finanziaria regionale con gli intermediari finanziari; - il restante 50% privata apportata dall'intermediariofinanziarioprescelto tra quelli convenzionati con Veneto Sviluppo SpA, regolata a tasso concordato tra il beneficiario e l'intermediariofinanziario,entro il limite massimo del tasso convenzionato. Ilfinanziamentoè concesso in Regime "de minimis" (Reg. CE n. 1998/2006). L'intensità di aiuto è calcolata in osservanza alle vigenti disposizioni della Commissione Europea e della competente Direzione Generale per la Concorrenza e non deve eccedere euro ,00, espressi in ESL, nell'ultimo triennio. Le operazioni a valere sul Fondo di rotazione - Sezione B avranno durata: massima 84 mesi (comprensiva di un periodo di preammortamento di massimo 12 mesi) con importo concedibile per impresa compreso tra un minimo di ,00 ad un massimo di ,00. Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4 comma^ dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; Mod. B - copia pag. 2 Dgr n..36 / ce 15Mfl&2012
4 VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1826/1997, n. 1073/2000, n. 3333/2002, n. 3190/2005 e n. 2459/2009; VISTO l'articolo 25, comma 1 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6; VISTA la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 articolo 34; DELIBERA 1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di approvare le nuove disposizioni operative Sezione B (Allegato A), per l'assegnazione dellerisorsedel fondo di rotazione di cui alla legge regionale n. 6/1996finalizzatoal sostegno di operazioni finanziarie che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 4. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6. Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti imanimi e palesi. IL SEGRETARIO F.to Aw. Mario Caramel IL PRESIDENTE F.to Dott. Luca Zaia Mod B-copia pag. 3 Dgrn. g g / 1 5 MAG. 2012
5 REGIONE DiL VENETO! * "'"""-*"""*%6 /JCR 15MAG ALLEGATO A Dgr n. O 0 / ^ pag 1/4 --./^Sfll^. REGIONE VENETO Direzione Regionale Mobilità FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA ADIBin A PUBBLICO SERVIZIO SEZIONE B DISPOSIZIONI OPERATIVE INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AI FABBISOGNI FINANZIARI DELLE PMI CHE OPERANO NEL SETTORE DEGLUMPIANTI DI RISALITA ADIBITI A PUBBLICO SERVIZIO Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 articolo 25 - Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 articolo 34 Artìcolo I. Ambito di applicazione Le presenti disposizioni operative istituiscono, in applicazione dell'articolo. 34 della Legge regionale n. 13 del 6 aprile 2012 (legge finanziaria regionale 2012), un'apposita sezione per le operazioni finanziarie dedicate alle PMI del settore impiantistico funiviario (Sezione B) del Fondo di rotazione per il Settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto di cui all'articolo 25 della Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6. Le presenti disposizioni integrano il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n del 4 agosto 2009 (allegato A) e previste all'articolo 25 della Legge regionale n. 6/1996 a favore delle PMI del settore impiantistico funiviario. Articolo 2. Tipologia delfinanziamentoagevolato L'accesso alla presente misura ha carattere aperto. Le domande possono essere presentate in ogni momento e, se conformi alle prescrizioni delle presenti disposizioni operative, saranno finanziate. Le domande presentate ai sensi del bando di cui alla DGR n. 2459/2009 ovvero le presenti disposizioni operative sono ammesse afinanziamentoagevolato in relazione all'ordine cronologico diricevimentodelle stesse, conplete di tutti i documenti. Nel caso di mancanza di disponibilità del fondo, ifinanziamentiagevolati saranno effettuati, nel rispetto della priorità cronologica di presentazione delle domande, quando si renderanno disponibili idonee risorse. Articolo 3. Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari sono le PMI cosi come individuate nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, con sede operativa in Veneto ericadenti in una delle seguenti condizioni: a) soggetti iscritti nel registro, di cui all'art. 8 della ìs. 21 novembre 2008 n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"; b) consorzi, società consortili fi^ le ingjrese di cui al pimto a);
6 ALLEGATO A^ Dgrn:736 A (J^f 15MflR 20^ Alle agevolazioni-non possono accedere le imprese del settore considerate in ramcoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Articolo 4. Investimenti ammissibili Le operazioni finanziarie di cui alla presente sezione del Fondo di Rotazione (sezione B) sono: 1. Ricapitalizzazione aziendale perfezionabile secondo due modalità: a) Prestito partecipativo agevolato: trattasi difinanziamentoagevolato erogabile all'impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del prestito partecipativo stesso; b) Finanziamento agevolato: trattasi di sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'avvenuto versamento dell'aimiento nelle casse sociali. 2. Riequilibriofinanziarioaziendale: Il fondo di rotazione interviene per ilriequilibriofinanziario aziendale, concedendofinanziamentia tasso agevolato, parametrando l'importo ad im massimo del 30% della media ponderata, dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle PMIrichiedenti,del differenziale tra attivo immobilizzato e capitali permanenti, consentendo pertanto, con im intervento agevolato, im riequilibrio patrimoniale delle imprese che hanno sostenuto, con indebitamento a breve, investimenti a medio lungo termine. 3. Consolido passività bancarie a breve:finalizzatoad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l'importo massimo consolidabile è quellorisultantedalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa, considerando il minore tra gli importi rinvenenti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la data di presentazione della domanda. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione della Banca circa l'effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni; Le iniziative ammesse devono essere realizzate e le operazionifinanziariedevono essere erogate entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo proroga che Veneto Sviluppo S.p.A. potrà concedere su preventivarichiestamotivata esclusivamente per conqjrovate cause di forza maggiore. La proroga non potrà essere superiore a tre mesi. Le suddette operazioni finanziarie sono tra loro alternative e devonorispettarele condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea 28 dicembre 2006 n. L Articolo 5. Modalità di finanziamento L'agevolazione viene concessa ai beneficiari attraverso un finanziamento agevolato di iraportofinoal 100% dell'iniziativa ammessa, mediante l'utilizzo di una doppia provvista di cui: - il 50% pubblica messa a disposizione dalla Regione per il tramite di Veneto Sviluppo SpA regolata a tasso zero, secondo quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte dalla Finanziaria regionale con gli intermediari finanziari; - il restante 50% privata apportata dall'intermediario finanziario prescelto tra quelli convenzionati con Veneto Sviluppo SpA regolata a tasso concordato tra il beneficiario e l'intermediario finanziarìo, entro il limite massimo dei tasso convenzionato. Le operazioni a valere sul Fondo hanno le seguenti caratteristiche:
7 ALLEGATO A Dgrn; 3 6 /dtrtb MflG. ^ durata: massima- 84 mesi. La durata massima s'intende sèmpre comprensivà^9ss?lh periodo di preammortamento di massimo 12 mesi; - importo concedibile per impresa: da ,00 a ,00. Gli intermediari finanziari applicheranno, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione ai benefici del Fondo, il medesimo tasso convenzionato concordato con i beneficiari. L'ottenimento delfinanziamento,indipendentemente dall'importo, conqìorta l'esclusione per l'impresa beneficiaria dalla possibilità di produrre xalteriori domandefinoal totale rimborso dello stesso a valere sulla presente sezione. Articolo 6. Regime e intensità di aiuto H Fondo di rotazione opcta in Regime "de minimis" (Reg. CE n. 1998/2006). L'intensità di aiuto è calcolata in osservanza alle vigenti disposizioni della Commissione Europea e della conq)etente Direzione Generale per la Concorrenza, e Veneto Sviluppo SpA provvede a dame comunicazione ai beneficiari. I richiedenti le agevolazioni sono tenuti a fornire a Veneto Sviliq)po SpA informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti ottenuti, così da consentire una verifica circa ilrispettodel limite massimo di agevolazioni accordabili previsto dal Regolamento CE n. 1998/2006. L'intensità n^ssima di aiuto non deve eccedere euro ,00, espressi in ESL, nell'ultimo triennio. Articolo 7. Procedure per accedere al finanziamento Il richiedente l'agevolazione può presentare la domanda a Vwieto Sviluppo SpA per il liauiile dell'intermediariofinanziarioprescelto ovvero per il tramite di ima Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito internet ( Nel contendo l'intermediario finanziario prescelto esamina la domanda di finanziamento, deliberando in merito all'affidamento. In caso di presentazione della domanda per il tramite di Cooperativa di Garanzia o Consorzio Fidi, la domanda deve essere già completa della delibera di concessione dell'affidamento da parte dell'intermediariofinanziarioprescelto. La domanda deve essere completa dei documentirichiesti,indicati nel modulo di domanda e nei relativi allegati e va presentata a Veneto Sviluppo SpA Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: - copia della visura camerale aggiornata (non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda); - breve relazione descrittiva dell'impresa contenente notizie sull'attività e lo sviluppo, con specifica indicazione del piano di investimento (qualora previsto), dettagliato in ogni singola spesa con il relativo costo o pieveutivo, accompagnalo dal piano di copertura deu'investimento; - dichiarazione degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio precedente; - consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs 196/ privacy); - copia di im documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; nonché la documentazione prevista per la singola misura d'aiuto scelta. Veneto Sviluppo SpA comunica alla Direzione Mobilità l'avvenutaricezionedella domanda. Articolo 8. Istruttoria e ammissione al finanziamento Veneto Sviluppo SpA, verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, ammette gli interventi proposti à benefici dei Fondo di rotazione, ovvero esclude l'ammissione a finanziamento agevolato degli stessi. L'esito dell'attività istruttoria svolta, sia esso positivo che negativo, è comunicata al
8 ALLEGATO A; Dgrn. gg j \ Im^M^^'^l'' richiedente l'agevolazione, all'intermediario finanziario prescelto, àgli eventuali Consorzi Garanzia intermediari nonché alla Direzione Mobilità. erative di Articolo 9. Erogazione del finanziamento Per potct beneficiare dell'agevolazione concessa ilrichiedentedeve fornire idonea documentazione relativa all'iniziativa ammessa (delibere di aumento di capitale e relative scritture contabili di versamento, copie estratti conto bancari, bilanci, ecc.) conformemente a quanto indicato nella modulistica per larichiestadi erogazione del finanziamento reperibile al sito Articolo 10. Revoca, decadenza e rinuncia I benefici concessi con l'intervento del Fondo sono soggetti a disposizione di revoca o decadenza, da parte di Veneto Sviluppo SpA, nei seguenti casi: ^ a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatti e/o reticenti; b) venir meno dei requisiti di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata dell'intervento del Fondo; c) cessazione dell'attività dell'inpresa beneficiaria nel periodo di durata dell'intervento del Fondo; d) cessione d'azienda, o di ramo d'azienda, qualora l'impresa cessionaria intenzionata a subentrare neu'agevolazione non dimostri di possedere i requisiti di ammissibilità; e) mancatorispettodei termini di cui all'articolo 4; f) violazione dellefinalitàdelfinanziamentoagevolato. In caso di rinuncia, revoca o decadenza si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, della legge regionale 28 gennaio 2000 n. 5 e successive modifiche e integrazioni. Sono svolti da Veneto Sviluppo SpA i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario, suu'awenuta esecuzione dell'iniziativa ammessa alfinanziamentoe sulla documentazione probatoria.
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