IL TRIBUNALE CIVILE DI MODICA Giudice Unico, dott.ssa Sandra Levanti, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA

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1 TRIBUNALE CIVILE DI MODICA Giudice Unico, dott.ssa Sandra Levanti, sentenza n. 562/04, depositata il MASSIMA: In materia di contratti di mutuo bancario, l ente mutuante, in caso di fusione per incorporazione con altro istituto bancario, deve fornire la prova dell avvenuto compimento delle formalità prescritte dall art e dall art bis c.c. introdotto dalla legge 24 novembre 2000 n. 340, non deve, pertanto, dare alcuna comunicazione ai mutuatari. In caso di inadempimento del mutuatario si applica l art c.c., ai sensi del quale se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l immediata restituzione dell intero. Il mutuante deve fornire la prova del titolo negoziale da cui sorge la sua pretesa e limitarsi all allegazione dell inadempimento dell altra parte. Il mutuatario deve provare l adempimento. Nel caso in cui nel contratto di mutuo è prevista la possibilità di una variazione di talune condizioni contrattuali determinata da fattori di carattere oggettivo e natura aleatoria, pure previsti nel contratto, giacchè il cliente risulta essersi assunto preventivamente il relativo rischio, non può parlarsi di modifica unilaterale del contratto, non ritenendosi necessaria la comunicazione della variazione. Il tasso di interessi ultralegali può ritenersi rispondente al requisito della determinatezza o determinabilità nel caso della clausola delle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, quando vi sia un coordinamento con vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari. Non è applicabile ai contratti stipulati prima dell entrata in vigore della legge 108/1996, la disciplina prevista dall art. 2 legge 108/96. Si dovranno, pertanto, intendere interessi cd. usurari, gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o, comunque, convenuti a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI MODICA Giudice Unico, dott.ssa Sandra Levanti, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 0000/2001 R.G., promossa DA C. L. e N. I. elettivamente domiciliati in, presso lo studio dell avv. N.N., che li rappresenta e difende giusta procura in atti

2 Parte attrice CONTRO B. N. L. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma nella via Veneto n. 119, elettivamente domiciliato in, presso lo studio dell avv. XX, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, unitamente all avv. YY del foro di Roma, quest ultimo in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata dal notaio M. L. in data n. ===== rep. Parte convenuta All udienza del 3 maggio 2004 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti ed il Giudice, assegnati i termini di cui all art. 190 c.p.c., poneva la causa in decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data , L. C. ed I. N. convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso il precetto, notificato a mezzo posta con raccomandate in data , con il quale era stato loro intimato il pagamento della somma di delle vecchie Lire, oltre interessi, spese e compensi. In particolare, esponevano: che essi opponenti avevano stipulato, in data , con la Sezione Autonoma del Credito Fondiario della Banca Nazionale del Lavoro, un contratto di mutuo per l importo di del vecchio conio; che successivamente, in data , era stato stipulato con il predetto istituto di credito un atto di erogazione a saldo e quietanza a mutuo fondiario, con utilizzo di provvista in franchi svizzeri; che il piano di ammortamento (di cui all allegato A di detto atto) prevedeva un rimborso di in venti rate semestrali; che gli opponenti avevano versato una somma di gran lunga superiore a quanto concordato. Eccepivano, pertanto: che nessun accordo era stato posto in essere tra loro e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la cui relativa incorporazione non risultava ritualmente comunicata ed appariva, comunque, effettuata in violazione dei presupposti di legge; che doveva considerarsi illegittima la declaratoria di decadenza dal beneficio del termine contenuta nel precetto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative di cui all art c.c.; che le clausole riportate negli atti predisposti dalla Banca erano vessatorie ed il rapporto, così determinatosi, oltremodo svantaggioso e privo di garanzie per gli opponenti; che nessuna comunicazione era stata fornita dalla Banca in ordine alla variazione della rata di ammortamento, in rapporto con il cambio del franco svizzero; che i tassi di interesse applicati dall istituto di credito erano superiori a quelli consentiti dalla legge e, persino, al prime rate medio del sistema bancario; che era stata illegittimamente operata una capitalizzazione degli interessi a debito, in violazione dell art c.c.. Indi chiedevano a questo Tribunale: contrariis reiectis, preliminarmente sospendere il precetto opposto, indi, per quanto esposto, in accoglimento della presente opposizione, annullare e revocare, in qualunque modo e forma dichiarare invalidi ed inefficaci la decadenza del termine e il precetto, in subordine riducendo nei limiti dell equo e del dovuto la pretesa della Banca. Salvo ogni altro giudizio e azione. Con riserva di

3 produrre documenti e di articolare mezzi istruttori. Si chiede la nomina di un CTU, al fine di verificare le somme incassate e quelle ancora dovute. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e rilevava: che l ente mutuante, Sezione Autonoma Credito Fondiario istituita presso la B.N.L., era stato fuso per incorporazione con la B.N.L. Credito Fondiario S.p.A., ora B.N.L. S.p.A., la quale pertanto era subentrata, per successione a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata, ivi incluso quello dedotto nel presente giudizio; che legittimamente la B.N.L., con la notifica dell atto di precetto, aveva dichiarato la decadenza dei mutuatari, odierni opponenti, dal beneficio del termine, chiedendo la restituzione dell intero, atteso che gli stessi non avevano pagato le rate di mutuo dal al , per l ammontare di delle vecchie Lire, così violando un obbligazione definita essenziale dall art. 15 del Capitolato; che alquanto generica era la doglianza relativa alla vessatorietà delle clausole degli atti predisposti dalla B.N.L. e che peraltro essendo esse contenute in atto stipulato innanzi a pubblico ufficiale non ricorreva la finalità garantistica di cui all art c.c.; che le parti non avevano contrattualmente previsto alcun obbligo di comunicazione della variazione delle rate di ammortamento in rapporto con il cambio lira/franco svizzero, comunicazione peraltro nella specie sempre, periodicamente, effettuata; che non corrispondeva al vero che i tassi di interesse applicati dalla B.N.L. fossero superiori a quelli consentiti dalla legge e, persino, al primo rate medio del sistema bancario, atteso che già in sede di definizione dell assetto contrattuale erano noti i parametri a cui sarebbe stata ancorata, nel corso del rapporto, la variazione del tasso di interesse applicabile al medesimo (v. art. 3 atto di erogazione del mutuo) e che gli opponenti, stipulando un mutuo in valuta estera, si erano espressamente accollati il rischio del cambio; che parimenti infondata era la doglianza relativa alla pretesa capitalizzazione degli interessi a debito. Indi chiedeva a questo Tribunale: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via pregiudiziale: - rigettare l istanza di sospensione dell atto di precetto perché inammissibile e comunque infondata. In via principale: - accertare e dichiarare valido ed efficace l atto di precetto opposto e il titolo contrattuale sottostante; - respingere tutte le domande ed eccezioni avversarie. In via istruttoria: - non ammettere la CTU in quanto inammissibile. Con vittoria di spese e compensi. Rigettata l istanza di sospensione del precetto con ordinanza del , con ulteriore provvedimento del il G.I., ritenuta l opportunità di decidere con sentenza non definitiva le questioni preliminari e/o pregiudiziali all accertamento della sussistenza del credito vantato dalla B.N.L., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

4 All udienza del 3 maggio 2004 le parti precisavano, pertanto, le conclusioni come da verbale in atti ed il Giudice, assegnati i termini di cui all art. 190 c.p.c., poneva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, giova ricordare che la rimessione in decisione investe il decidente di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell art. 187, secondo e terzo comma, c.p.c., ossia per la definizione di questioni preliminari/pregiudiziali di rito o di merito (art. 189, comma 2, c.p.c.). Nella specie, può pertanto questo giudice decidere anche ogni altra questione che non necessiti di ulteriore attività istruttoria. I Orbene, i coniugi C.-N. contestano, innanzitutto, la legittimazione ad agire in executivis della B.N.L., non essendo stata, l incorporazione in quest ultima della Sezione Autonoma di Credito Fondiario della stessa Banca Nazionale, originario ente mutuante, ritualmente comunicata ai medesimi ed apparendo detta fusione comunque effettuata in violazione dei presupposti di legge. Mentre la seconda contestazione si presenta inammissibile per assoluta genericità, la prima è evidentemente infondata, non prevedendo il legislatore alcun obbligo di comunicazione personale ai terzi dell atto di fusione di società ai fini dell efficacia della stessa nei loro confronti. Invero, il terzo comma dell art c.c. abrogato dall art. 30 della legge 24 novembre 2000 n. 340, ma applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis prevedeva, quale adempimento pubblicitario necessario ai fini dell opponibilità della fusione ai terzi, la pubblicazione per estratto dell atto di fusione nella Gazzetta Ufficiale; a seguito della novella del 2000, è stabilito che gli effetti della fusione decorrono dall ultima delle iscrizioni nell ufficio delle imprese (art. 2504bis, comma 2, c.c.). Pertanto, è a partire dall ultima iscrizione (che) la società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi di quella che si estingue (Cass. 9013/1999; Cass. 4679/2002; Cass. 50/2004). E chiaro che la società, che agisca in giudizio assumendo di aver incorporato per fusione altra società, originariamente parte del rapporto sostanziale, deve fornire la prova dell avvenuto compimento delle formalità prescritte ai fini dell efficacia della fusione medesima: in definitiva, deve provare la propria legitimatio ad processum dimostrando di essere effettivamente titolare della pretesa fatta valere (v. sul punto, Cass. 9013/1999). Nel caso in scrutinio, gli opponenti non hanno lamentato la mancata osservanza delle predette formalità, né può rilevare che essi, in sede di comparsa conclusionale, abbiano per la prima volta specificamente eccepito il difetto di legittimazione passiva in capo alla B.N.L., per non avere quest ultima assolto all onere probatorio relativo all efficacia della fusione. E pacifica, invero, la finalità meramente illustrativa (delle conclusioni già raggiunte) di tale atto (comparsa conclusionale), con conseguente inammissibilità per tardività delle contestazioni (nuove) ivi formulate, potendo la linea difensiva delle parti essere oggetto di precisazioni o modificazioni solo entro le barriere preclusive segnate dalla prima udienza di trattazione o dalla sua eventuale appendice scritta (art. 183, comma 5, c.p.c.). II Quanto alla seconda censura, si rileva che impropriamente viene richiamato l istituto della decadenza dal beneficio del termine di cui all art c.c., trovando

5 piuttosto applicazione altra norma dettata in materia di contratto di mutuo, e segnatamente l art c.c., ai sensi del quale se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l immediata restituzione dell intero. Nel contratto di mutuo (anche gratuito: v. Cass. 1861/1995), pertanto, l inadempimento del mutuatario legittima, secondo i principi generali di cui agli artt e 1455 c.c., la risoluzione del contratto medesimo attraverso l esercizio di un diritto di recesso del mutuante che, atteso lo scioglimento del rapporto, può pretendere l immediata restituzione dell intero prestito. Se, allora, la richiesta di immediata restituzione dell intero è parificabile (costituendone sostanzialmente un corollario) alla risoluzione per inadempimento, valgono per la prima le medesime regole, in tema di onere probatorio, che reggono la seconda. Ne deriva che, perché il mutuante possa esigere il rimborso immediato della somma mutuata, egli deve fornire la prova del titolo negoziale da cui sorge la sua pretesa e limitarsi all allegazione dell inadempimento dell altra parte. Opera, invero, il principio, pacificamente riconosciuto e recentemente riaffermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del n (F.I. 2002, I, 770), nella quale i giudici di legittimità, oltre ad introdurre un indirizzo innovativo in ordine alla prova dell inesatto adempimento, hanno affermato, con ciò mantenendosi nel solco giurisprudenziale fino ad allora prevalente, che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e' gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nella specie, sono in atti il contratto di mutuo ed il connesso atto di erogazione finale e quietanza, mentre la B.N.L. ha dedotto, senza che i debitori opponenti abbiano provato alcunché in contrario, che gli stessi non hanno adempiuto all obbligo di pagamento delle rate di mutuo per il periodo compreso tra il ed il Va, dunque, riconosciuta la legittimità della richiesta del creditore mutuante di restituzione dell intera somma mutuata, alla luce delle considerazioni superiormente indicate. III Per quanto riguarda poi la pretesa natura vessatoria delle clausole contenute negli atti predisposti dalla B.N.L., in mancanza di specificazione delle disposizioni contrattuali che introdurrebbero un ingiustificato squilibrio nella regolamentazione dei rapporti delle

6 parti, questo giudice si trova nell impossibilità di esaminare e valutare l eventuale fondatezza del rilievo in parola. IV Gli attori denunciano, inoltre, la mancata comunicazione da parte della banca della variazione della rata di ammortamento in rapporto con il franco svizzero. In proposito, la norma violata pare potersi individuare nell art. 118 D.lgs. 385/93, applicabile al rapporto oggetto del presente giudizio, in quanto ancora in corso alla data di entrata in vigore degli artt. 6 e 4 L. 154/92, trasfusi poi nel T.U.L.B. (9 luglio 1992: v. al riguardo Cass /2003); tale articolo, invero, rubricato modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, dispone che se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal Cicr (comma 1) e che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci (comma 2). Ora, nei titoli fondanti il rapporto di mutuo sottoposto all esame di questo decidente non si rinviene alcuna previsione di un siffatto ius variandi in capo all istituto di credito mutuante; peraltro, ogni obbligo informativo della banca al riguardo sembrerebbe essere escluso dall espressa dichiarazione della parte mutuataria di assunzione, a proprio carico, del rischio di cambio delle lire in valuta estera (nella specie, franchi svizzeri) e viceversa (art. 5 del contratto di mutuo fondiario stipulato in data ). Del resto, anche la Suprema Corte, pronunciatasi in materia, ha affermato che in tema di contratti bancari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 4 legge n. 154 del 1992 e 118 D.lgs. n. 385 del 1993, in ipotesi di variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole per il cliente, l obbligo di comunicazione al cliente medesimo sussiste per la banca solamente se ed in quanto essa abbia esercitato il diritto, contrattualmente previsto, di variare unilateralmente ed in senso sfavorevole alla controparte talune condizioni del contratto medesimo, non anche se si tratti, viceversa, di variazione determinata da fattori (nel caso, l ammortamento semestrale del rateo di mutuo in correlazione con la variazione dell ECU rispetto alla lira) di carattere oggettivo e natura aleatoria, pure previsti nel contratto, giacchè in tal caso non può parlarsi di modifica unilaterale del contratto, e di essa il cliente risulta essersi in ogni caso già preventivamente assunto il relativo rischio (Nel caso trattavasi di contratto di mutuo fondiario correlato a prestito in ECU, con singole semestralità di ammortamento da maggiorarsi o diminuirsi in proporzione al rapporto di cambio

7 della lira con l ECU, rilevato al momento della scadenza delle singole rate) (Cass n ). Peraltro, nella specie, risulta documentalemente che la (allora) B.N.L.-Credito Fondiario S.p.A. ha provveduto a comunicare ai mutuatari, odierni attori, la variazione della rata di ammortamento in rapporto al cambio (provvisorio e definitivo) con la valuta estera: nel fascicolo di parte degli stessi mutuatari si rinvengono infatti due note, una del e l altra del , inviate dalla banca per informare gli stessi, che pure se ne erano assunti il rischio, degli effetti del cambio sull entità delle singole rate in scadenza. V In ultimo, i coniugi C.-N. muovono una serie di contestazioni relative al tasso ed ai criteri di computo degli interessi applicati dalla banca nel corso del rapporto contrattuale; segnatamente, avuto riguardo anche ai rilievi esposti nella memoria depositata ex art. 180, comma 2, c.p.c. in data , essi lamentano: a) l indeterminatezza del tasso di interessi ultralegali, in violazione degli artt e 1346 c.c., in combinato disposto con l art. 117, comma 6, D.lgs. 385/93; b) il superamento del tasso c.d. soglia fissato dalla legge antiusura n. 108/1996, con conseguente applicazione della sanzione di cui al II comma dell art c.c.; c) l illegittima capitalizzazione degli interessi, in contrasto con il dettato dell art c.c.; d) il superamento del tasso prime rate medio del sistema bancario. 1. Quanto al profilo sub a), non v è dubbio che il citato art. 117, comma 6, trovi applicazione alla fattispecie in esame per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento legislativo che lo contiene. La Suprema Corte regolatrice ha, invero, chiarito che in tema di contratti bancari, la clausola, stipulata anteriormente all entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, la quale, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 data di acquisto dell efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell art. 11 della medesima -, atteso che la previsione imperativa posta dall art. 4 della legge (poi trasfuso nell art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385), là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso (Cass /2003; Cass. 5675/2001; Cass. 4490/2002). Ne consegue che, anche in relazione a questi ultimi, l obbligazione della forma scritta per la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale può considerarsi adempiuta, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell oggetto del contratto, mediante il richiamo operato per iscritto a prestabiliti criteri o elementi estrinseci obiettivamente e sicuramente individuabili che consentano la concreta determinazione del tasso di interesse (Cass /1996; Cass. 2765/1992). Si è, così, affermato che una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi valida ed univoca (in ossequio al disposto dell art. 1284, comma terzo, c.c.) solo se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con

8 accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza, e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento (v. Cass. 5675/2001, cit.). Nella specie, non si ravvisa violazione del criterio di determinatezza o, meglio, di determinabilità dell oggetto del contratto, atteso che l art. 3, n. 2), dell atto di erogazione e quietanza dell , dopo aver stabilito che l ammontare degli interessi dovuti nel periodo di ammortamento, che decorre dal 1 Gennaio 1992, sarà determinato secondo le consuetudini vigenti sul mercato delle eurovalute, indica i relativi parametri di determinazione aventi requisiti di certezza e pubblicità, come prescritto dall art. 4 del contratto di mutuo dell , aggiungendo: al tasso interbancario relativo ai depositi di Franchi Svizzeri (IBOR) a sei mesi quotato alla pagina 3750 del sistema Dow Jones/Telerate, arrotondato ad un sedicesimo (1/16) superiore, per valuta 30 giugno o 31 dicembre immediatamente antecedente la scadenza delle singole rate di ammortamento (alle rate scadenti il 31 dicembre di ogni anno verrà applicato il tasso IBOR rilevato per valuta 30 giugno dello stesso anno; a quelle scadenti il 30 giugno verrà applicato il tasso IBOR rilevato per valuta 31 dicembre dell anno precedente). 2. Passando al profilo sub b), si osserva che, nella specie, non trova applicazione la disciplina antiusura dei tassi di interesse di cui alla L. 108/96 (art. 2), essendo la pattuizione degli interessi intervenuta nel 1991, e dunque prima dell entrata in vigore della predetta legge. Giova, invero, ricordare che, ai sensi dell art. 1, comma 1, D.L. 394/2000, convertito nella L. 24/2001 (la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalla Consulta con la sent n. 29 e, poi, con l ord n. 436), ai fini dell applicazione dell art. 644 c.p. e dell art. 1815, comma 2, c.c. (n.d.r., a mente del quale in caso di pattuizione di interessi usurari, questi non sono dovuti, essendo nulla la clausola che li prevede), si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. 3. Infondata appare, ancora, la censura relativa alla pretesa violazione del tasso c.d. prime rate, ossia del tasso praticato alla migliore clientela: nei titoli contrattuali non si rinviene alcun richiamo ad esso, a meno di non voler intendersi denunciata l inosservanza del tasso così come computato secondo i criteri enunciati all art. 3 dell atto di erogazione e quietanza dell Si rende, dunque, opportuna al riguardo un indagine tecnica d ufficio, atteso che gli attori hanno chiesto, in subordine, l esatta determinazione delle somme dagli stessi ancora dovute alla B.N.L. in virtù del rapporto contrattuale sub iudice. 4. L espletanda c.t.u. dovrà inoltre essere diretta ad accertare il quantum debeatur, decurtando dalla somma per la quale è stato notificato il precetto gli importi eventualmente risultanti da un calcolo anatocistico degli interessi, in violazione del disposto dell art c.c.. VI In conclusione, vanno dichiarate, da un lato, la sussistenza della legittimazione ad agire in executivis in capo alla B.N.L., e dall altro, la legittimità della richiesta, da parte di quest ultima, di immediata restituzione dell intera somma mutuata; vanno, inoltre, rigettate le censure relative alla vessatorietà delle clausole contrattuali, alla violazione

9 dell obbligo di comunicazione della variazione delle rate di ammortamento in relazione al rapporto di cambio con la valuta estera, alla natura usuraria degli interessi ed alla indeterminabilità del relativo tasso. In ordine agli ulteriori rilievi ed al fine di accertare la consistenza del diritto della B.N.L. ad agire in executivis, va disposta la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza. Si rinvia alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese di giudizio. P.Q.M. Non definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1126/2001 R.G., DICHIARA la sussistenza della legittimazione ad agire in executivis in capo alla B.N.L. e la legittimità della richiesta, da parte di quest ultima, di immediata restituzione dell intera somma mutuata. RIGETTA le censure relative alla vessatorietà delle clausole contrattuali, alla violazione dell obbligo di comunicazione della variazione delle rate di ammortamento in relazione al rapporto di cambio con la valuta estera, alla natura usuraria degli interessi ed alla indeterminabilità del relativo tasso. DISPONE la prosecuzione del giudizio per il compimento dell istruttoria, come da separata ordinanza in data odierna. Così deciso in Modica in data 26 ottobre Il Giudice Unico dott.ssa Sandra Levanti Sintesi: Contratto di mutuo bancario Ente mutuante fusione per incorporazione con altro Istituto bancario- Necessità della comunicazione ai mutuatari Esclusione art bis c.c. introdotto dalla legge 24 novembre 2000 n Contratto di mutuo bancario debitore - decadenza dal beneficio del termine art c.c. Applicabilità Creditore Produzione fonte (negoziale o legale) diritto di

10 credito - Mera allegazione inadempimento - Debitore Onere della prova dell adempimento. Contratto di mutuo bancario Comunicazione variazione rata di ammortamento Previsione dello ius variandi nel contratto Non necessità Cass n Contratto di mutuo bancario Determinatezza e determinabilità del tasso di interessi ultralegali Clausola delle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza Coordinamento con vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari Validità. Contratto di mutuo bancario Superamento tasso cd. soglia legge 108/96 Non applicabilità dell art. 2 L. 108/96 ai contratti stipulati anteriormente all entrata in vigore della legge.

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