OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA Aggiornato al 28 febbraio 2011 a cura di Maria Novella Massetani
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1 OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA Aggiornato al 28 febbraio 2011 a cura di Maria Novella Massetani TRIBUNALE DELL UNIONE EUROPEA Sentenza sulle cause T- 385/07, T-55/08 e T-68/08 FIFA E UEFA / Commissione Uno Stato membro può, a talune condizioni, vietare la trasmissione in esclusiva degli incontri del campionato del mondo e d Europa di calcio su una televisione a pagamento, allo scopo di garantire la possibilità per il proprio pubblico di seguire tali eventi su una televisione ad accesso libero. Il Tribunale dell Unione Europea ha ritenuto che le restrizioni alla libertà di prestazioni di servizi e di stabilimento sono giustificate dal diritto all informazione e dalla necessità di assicurare un ampio accesso del pubblico alle trasmissioni televisive di questi eventi. Il suddetto Tribunale ha dichiarato che il campionato del Mondo e d Europa di calcio vengano trasmessi sulla televisione libera. La controversia insorta tra Commissione e FIFA e UEFA nasce dall applicazione dell art 3 bis della direttiva 89/552/CEE, relativa al coordinamento di alcune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri, riguardanti l esercizio dell attività televisive, come aggiunto dalla direttiva 97/36/CE. In base a ciò Belgio e Regno Unito formano un elenco di partite di calcio dei Mondiali e degli Europei e lo notificano alla Commissione. Quest ultima ha affermato la compatibilità degli stessi con il diritto comunitario. La FIFA e la UEFA hanno, quindi, impugnato tali decisioni davanti al Tribunale dell Unione Europea, contestando il fatto che questi incontri potessero costituire eventi di particolare rilevanza per il pubblico. Il Tribunale osserva che l art 3 bis della Direttiva 89/552 ha riconosciuto agli Stati Membri la possibilità di limitare, sulla base di motivi imperativi di interesse generale, l esercizio nel settore audiovisivo delle libertà fondamentali garantite dai Trattati. Nel caso specifico, le misure adottate dal Belgio e dal Regno Unito costituiscono ostacoli alla libera prestazioni di servizi. La libertà di espressione, prevista dall art 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, 1
2 rientra tra i diritti fondamentali garantiti dall ordinamento comunitario e costituisce una ragione imperativa di interesse generale idonea a giustificare tali restrizioni. Il Tribunale esamina le particolarità connesse all organizzazione della Coppa del mondo e dell Europa ed il loro impatto sulla trasmissione televisiva di tali competizioni. Indica le norme dell unione e degli Stati membri relative alla trasmissione di questi eventi sportivi. Infine il Tribunale affronta la questione se i diritti di trasmissione televisiva del campionati in questione, che possiedono la FIFE e UEFA, possano essere limitati sulla base di un motivo imperativo di interesse pubblico. Nei considerando della direttiva 97/36 tra gli eventi di particolare importanza vengono espressamente indicati i giochi olimpici, il Campionato del Mondo di calcio ed il Campionato Europeo di calcio rispetto ai quali gli Stati membri mantengono il diritto di prendere le misure compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l esercizio, da parte delle emittenti televisive, dei diritti esclusivi di trasmissione. Le misure nazionali che limitano le libertà fondamentali, oltre ad essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, devono essere atte ad assicurare la realizzazione dell obiettivo che esse perseguono e non oltrepassare quanto necessario per conseguirlo. Devono, quindi, rispettare il requisito della proporzionalità. Mentre è pacifico che gli incontri detti prime e gala rivestano un particolare interessamento per il pubblico e per questo possono essere inseriti nell elenco degli eventi che debbano essere seguiti su una televisione ad accesso libero, per gli altri incontri i ricorrenti contestano la violazione del principio di proporzionalità e conseguentemente la loro inclusione nell elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società. Il Tribunale afferma, però, che i Mondiali e gli Europei devono essere considerati come un evento unico e quindi, l inserimento degli incontri considerati come non prime e non gala tra gli eventi che hanno rilevanza per la società è compatibile con il diritto comunitario. Si rileva che non si può conoscere in anticipo quali partite saranno decisive per le fasi successive. Per tale motivo ritiene che il fatto che taluni incontri non prime o non gala possano influire sulla partecipazione agli incontri di prime o gala può giustificare la decisione di uno Stato membro di considerare che l insieme degli incontri di queste competizioni 2
3 rivestono particolare importanza per la società: rientra nei poteri discrezionali degli Stati membri. Con riferimento alla censura mossa dalla FIFA e UEFA relativa alla violazione dei loro diritti di proprietà, pregiudicati dagli effetti giuridici delle decisioni impugnate, il giudice europeo osserva che anche il diritto di proprietà può subire limitazioni, a condizione che rispondano a scopi di interesse generale perseguiti dalle comunità e non costituiscano un intervento sproporzionato rispetto allo scopo perseguito, tale da pregiudicare la sostanza dei diritti stessi. Il Tribunale constata che se anche la qualificazione della Coppa del Mondo e degli Europei come evento di particolare importanza per la società può incidere sul prezzo che la FIFA e la UEFA otterranno per la concessione dei diritti di trasmissione di tali incontri essa non annulla il valore commerciale di tali diritti, poiché obbliga queste due organizzazioni a cederli a qualunque condizione. Inoltre, benché tale attribuzione limiti la libertà di prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, tale limitazione è giustificata in quanto mira a tutelare il diritto all informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società. CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA Sentenza nella causa C- 283/09 Artur Werynsski / Mediatel 4B spolka z o.o. L assunzione di prove in un altro Stato membro non deve generare un rallentamento dei procedimenti nazionali. Nel 2009 un giudice polacco ha richiesto ad un autorità giudiziaria irlandese l audizione di un testimone. Il giudice irlandese ha, però, subordinato, l audizione al pagamento da parte dell autorità richiedente di un indennità. Il giudice polacco, quindi, si rivolge alla Corte di Giustizia in ordine all esistenza dell obbligo di accollarsi le spese sostenute dal testimone. Occorre premettere che il regolamento CE del Consiglio 28 maggio 2001 n. 1206, perseguendo lo scopo di assicurare un rapido ed efficiente svolgimento delle assunzioni transfrontaliere delle prove, dispone che, nell ipotesi in cui un autorità giudiziaria chiede al giudice di un altro Stato membro di procedere ad un atto 3
4 istruttorio, quest ultimo dà esecuzione alla richiesta in conformità al proprio diritto nazionale. Il diritto irlandese prevede che un testimone deve comparire solo se gli viene versata un indennità per le spese di viaggio. La Corte afferma che la facoltà di rifiutare l esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove deve essere limitata a situazioni eccezionali, tassativamente elencate nel regolamento. Il caso di specie non rientra nelle suddette ipotesi eccezionali. Quindi l autorità richiedente non è tenuta al versamento di un anticipo o al successivo rimborso dell indennità al testimone interrogato. In conclusione un autorità giudiziaria nazionale non deve sopportare le spese sostenute da un testimone ascoltato, su richiesta dell autorità stessa, dall autorità giudiziaria di un altro Stato membro. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sentenza nella causa T. 236/ 09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL e a Considerare il sesso dell assicurato quale fattore di rischio nei contratti di assicurazione costituisce una discriminazione. Il giudice belga ha adito alla Corte di Giustizia affinché esaminasse la validità della deroga prevista dalla direttiva 2004/113/CE alla luce del principio della parità tra uomini e donne, sancito dal diritto dell Unione. Per la Corte di Giustizia UE, la Direttiva 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, deve essere modificata ed in particolare deve essere eliminata la possibilità per gli Stati membri di permettere differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali, ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. Grazie a tale norma, infatti, in molti paesi, fra cui il Belgio diversificano i premi e le prestazioni delle assicurazioni in base al sesso. La Corte evidenzia che l Unione Europea ha lo scopo di eliminare le disuguaglianze. Spetta al legislatore comunitario individuare il momento del proprio intervento, tenendo conto dell evoluzione delle condizioni economiche e sociali dell Unione stessa. 4
5 Tale possibilità di differenziazioni nei premi e nelle prestazioni era stata eliminata dalla stessa direttiva dal , ma era stato consentito agli Stati, che già avevano disposizioni simili, di mantenerle anche se non era stato previsto un limite di tempo. Conseguentemente, una disposizione siffatta, che, per l appunto, consente agli Stati membri interessati di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, è contraria alla realizzazione dell obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini perseguito dalla direttiva 2004/113/CE ed è incompatibile con gli artt. 21 e 23 della Carta. Conclude, quindi, la Corte di Giustizia stabilendo che la disposizione in questione sia considerata invalida dal
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