Statuto BSI SA BANCHIERI SVIZZERI DAL Indice. I. Ragione sociale, sede e scopo della società 1. II. Capitale azionario, azioni 1
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1 BANCHIERI SVIZZERI DAL 1873 Statuto BSI SA 19 aprile 2012 Indice I. Ragione sociale, sede e scopo della società 1 II. Capitale azionario, azioni 1 III. Organi della società 2 IV. Conti annuali, riserve e ripartizione degli utili 4 V. Pubblicazioni 4 VI. Liquidazione 4
2 1 I. Ragione sociale, sede e scopo della società Art. 1 Sotto la ragione sociale BSI SA BSI AG BSI LTD è costituita per tempo indeterminato e con sede in Lugano una società anonima conformemente al presente statuto e giusta le norme del titolo ventesimosesto del Codice delle obbligazioni. Art. 2 Essa ha per scopo l esercizio di qualunque genere di affari e l assunzione di operazioni che rientrano nel quadro dell attività di una banca, in Svizzera ed all estero. Essa si occupa in particolare di: ricevere depositi nelle varie forme in uso nell attività bancaria, incluso depositi a risparmio, nonchè emettere obbligazioni; concedere finanziamenti a privati, società ed enti di diritto pubblico, Stati, sotto forma di prestiti, anticipi, crediti in conto corrente, mutui ipotecari, crediti documentari, sconti d effetti commerciali ed altri tipi in uso nell ambito dell attività bancaria; emettere garanzie, fideiussioni, lettere di credito ed altri istrumenti del commercio internazionale; comperare e vendere per conto proprio e per conto di terzi titoli, opzioni ed altri valori sui vari mercati finanziari; eseguire per conto proprio e per conto di terzi operazioni sui mercati delle divise, dei metalli preziosi e dei prodotti derivativi; offrire tutti i servizi legati con la consulenza agli investimenti ed alla gestione patrimoniale per investitori privati ed istituzionali, assicurando, fra l altro, la custodia e l amministrazione di valori depositati; eseguire operazioni fiduciarie; assicurare il servizio di traffico dei pagamenti nelle sue varie forme ed emettere assegni; assumere in proprio e/o partecipare all emissione di prestiti di enti di diritto pubblico, Stati, istituti finanziari e imprese; eseguire il collocamento di operazioni finanziarie; offrire altri servizi di consulenza finanziaria ad investitori ed imprese; acquistare, ipotecare e vendere per conto proprio immobili in Svizzera e all estero; partecipare alla costituzione di società e detenere partecipazioni in società, in particolare società finanziarie. Nell ambito dell esecuzione delle proprie attività BSI SA (di seguito anche: la banca) può aprire succursali, agenzie e rappresentanze, nonché creare affiliate in Svizzera ed all estero. II. Capitale azionario, azioni Art. 3 Il capitale azionario è di Fr (franchi svizzeri un miliardo e ottocentoquaranta milioni) ed è diviso in (diciotto milioni e quattrocentomila) azioni nominative di nominali Fr l una, completamente liberate. Le azioni al portatore possono essere convertite in azioni nominative e viceversa. Art. 4 Il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad emettere al posto di singole azioni, certificati rappresentanti più titoli, a propria discrezione. Le azioni portano le firme in facsimile di un membro del Consiglio di amministrazione e di uno della direzione generale.
3 2 III. Organi della società Art. 5 Gli organi della società sono: a) l Assemblea generale b) il Consiglio di amministrazione c) la Direzione generale Art. 6 a) L Assemblea generale L Assemblea generale è convocata dal Consiglio di amministrazione e, all occorrenza, dall ufficio di revisione per mezzo di lettera raccomandata agli azionisti iscritti al libro soci al momento della convocazione. Restano riservate le disposizioni dell art. 699 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni. L Assemblea generale ordinaria ha luogo entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. Le convocazioni all assemblea devono essere inviate almeno 20 giorni prima dell adunanza e devono indicare l ordine del giorno, nonché le proposte del Consiglio d amministrazione e degli azionisti che hanno chiesto la convocazione dell Assemblea generale o l iscrizione di un oggetto all ordine del giorno. I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un Assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione. Art. 7 L Assemblea generale si riunisce di regola presso la sede della società. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, il suo Vicepresidente, oppure, in caso di impedimento di entrambi, un membro del Consiglio di amministrazione appositamente designato dal Consiglio stesso, assume la presidenza e nomina un segretario. Gli scrutatori vengono eletti dall Assemblea generale fra gli azionisti presenti. Il Consiglio di amministrazione provvede alla tenuta del processo verbale che deve essere firmato dal membro del Consiglio di amministrazione che ha assunto la presidenza dell adunanza dell Assemblea generale, nonché dal segretario. Art. 8 Salvo contraria disposizione della legge, l Assemblea generale delibera e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza assoluta di voti delle azioni rappresentate. Art. 9 All Assemblea generale spettano i seguenti poteri: 1. l approvazione e la modifica dello statuto; 2. la nomina degli amministratori e dei membri dell ufficio di revisione; 3. l approvazione del rapporto annuale e dei conti di gruppo; 4. l approvazione dei conti annuali, come pure la deliberazione sull impiego dell utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili; 5. il discarico agli amministratori; 6. le deliberazioni sulle materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. Art. 10 b) Il Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione si compone di almeno 3 membri, eletti per un periodo di 3 anni dall Assemblea generale e rieleggibili. L incarico cessa il giorno della terza Assemblea generale ordinaria che segue quella dell elezione. Non è eleggibile chi compie o ha già compiuto i 73 anni il giorno in cui è tenuta l Assemblea che deve deliberare su tale nomina. Il Consiglio di amministrazione si costituisce designando tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, nonché il segretario. La funzione di segretario può essere delegata anche ad una terza persona che non riveste il ruolo di membro del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare sino a due Vicepresidenti del Consiglio.
4 3 Art. 11 Il Presidente, o in caso di impedimento, il Vicepresidente, convoca il Consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo esigano gli affari, ma almeno quattro volte all anno. Ogni membro può chiedere la convocazione del Consiglio di amministrazione indicandone i motivi. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono riportate in un processo verbale, redatto dal segretario e firmato da quest ultimo nonché dal Presidente o, in caso di suo impedimento a presiedere il Consiglio, dal Vicepresidente. Art. 12 Ogni amministratore ha diritto a un voto. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori, compreso il Presidente o il Vicepresidente. Il Consiglio di amministrazione delibera e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente è prevalente. In caso di elezioni, a parità di voti si procede ad un sorteggio. Il quorum di presenza non è richiesto allorché il Consiglio di amministrazione deve unicamente accertare l avvenuto aumento di capitale e deliberare in merito alla relativa modifica dello statuto. In casi di particolare urgenza le decisioni possono essere prese anche per corrispondenza tramite gli usuali mezzi di telecomunicazione, purché la discussione orale non sia chiesta da un amministratore. Art. 13 Il Consiglio di amministrazione è incaricato della direzione superiore, della vigilanza e del controllo della gestione della società. Esso delega la gestione della società ad una Direzione generale, composta da almeno tre membri. In funzione dello svolgimento delle sue mansioni legalmente prescritte, il Consiglio di amministrazione ha segnatamente i seguenti compiti e responsabilità: a) sorvegliare le persone incaricate della gestione e della rappresentanza della società e informarsi sull andamento degli affari, affinché le norme legali, statutarie e regolamentari vengano scrupolosamente osservate; b) emanare un regolamento generale di gestione concernente il funzionamento interno della società, volto in particolare a disciplinare le competenze del Consiglio di amministrazione, della Direzione generale e dell ispettorato incaricato del controllo interno; c) organizzare la contabilità, il controllo finanziario e l allestimento dei piani finanziari della banca; d) allestire il rapporto annuale; e) convocare l Assemblea generale e stabilirne l ordine del giorno, elaborando tutte le proposte ad essa destinate, eseguirne le deliberazioni, sia direttamente, sia per il tramite della Direzione generale. Art. 14 Il Consiglio di amministrazione designa le persone autorizzate a rappresentare la società. Il Consiglio di amministrazione prende le disposizioni concernenti il diritto di firma delle persone che possono impegnare la banca. La società è in linea di principio impegnata con firma collettiva a due. I formulari di corrispondenza come altri documenti elaborati giornalmente in grandi quantità possono essere muniti di una sola firma o anche essere sprovvisti di firme. Le deroghe al principio della firma collettiva sono regolate tramite disposizioni interne approvate dal Consiglio di amministrazione. Art. 15 c) La Direzione generale La gestione della società è affidata alla Direzione generale, nominata dal Consiglio di amministrazione. La direzione generale ha in particolare i seguenti incarichi: decidere gli obiettivi a breve e medio termine nel quadro dell indirizzo generale dell istituto determinato dal Consiglio di amministrazione e prendere tutte le misure necessarie per la loro attuazione; presentare proposte in merito agli affari e argomenti sui quali deve decidere il Consiglio di amministrazione; proporre al Consiglio di amministrazione la politica generale e la strategia dell istituto per quanto attiene allo sviluppo ed alla diversificazione delle attività, ai nuovi insediamenti in Svizzera e all estero, agli investimenti in risorse umane e materiali.
5 4 Art. 16 d) L ufficio di revisione L ufficio di revisione è eletto dall Assemblea generale degli azionisti e resta in carica per tre anni. Esso è rieleggibile. L ufficio di revisione deve essere una società riconosciuta dall Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA come ufficio di revisione per le banche e membro della Camera svizzera dei fiduciari e periti contabili sulle banche. Art. 17 L ufficio di revisione svolge i compiti fissati dagli art. 728 e seguenti del Codice delle obbligazioni. IV. Conti annuali, riserve e ripartizione degli utili Art. 18 La gestione sociale inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio con allegato, il bilancio consolidato e i conti economici devono essere allestiti secondo le prescrizioni del Codice delle obbligazioni e della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio. Almeno trimestralmente la banca allestisce inoltre un bilancio intermedio. I conti annuali ed i bilanci intermedi saranno pubblicati e resi accessibili al pubblico. Art. 19 L utile netto risultante dal bilancio annuale sarà messo a disposizione dell Assemblea che delibererà sul suo utilizzo, conformemente alle prescrizioni del Codice delle obbligazioni. Nell ambito dell impiego dell utile netto d esercizio, l Assemblea generale può costituire una riserva speciale ed alimentarla con le eccedenze d utile. A tale riserva si potrà attingere, su proposta del Consiglio di amministrazione. Art. 20 Se risulta dall ultimo bilancio annuale che il capitale azionario e le riserve legali abbiano subito una perdita di un quarto o più, il Consiglio di amministrazione convocherà immediatamente un Assemblea generale per informarla sulla situazione e proporre misure di risanamento. V. Pubblicazioni Art. 21 Le pubblicazioni prescritte dallo statuto devono essere effettuate sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. VI. Liquidazione Art. 22 Il Consiglio di amministrazione in carica provvede alla liquidazione, a meno che l Assemblea generale degli azionisti non decida altrimenti. La liquidazione dovrà essere fatta secondo le prescrizioni del Codice delle obbligazioni. Lugano, 19 aprile 2012 BSI SA 6900 Lugano - via Magatti tel. +41 (0) fax +41 (0)
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