Regolamento della previdenza della Tellco fondazione di libero passaggio
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- Marta Buono
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1 Regolamento della previdenza della Tellco fondazione di libero passaggio valevoli dal Tellco fondazione di libero passaggio Bahnhofstrasse 4 Casella postale 713 CH-6413 Svitto t f tellco.ch
2 Indice Art. 1 Disposizioni generali 3 Art. 2 Conti di libero passaggio 3 Art. 3 Soluzione con deposito titoli 4 Art. 4 Estinzione del conto, risp. del deposito di libero passaggio 6 Art. 5 Prestazioni previdenziali 7 Art. 6 Ulteriori disposizioni 8 TFS_06_508_01_i 2
3 In base all art. 9 degli Statuti della Tellco fondazione di libero passaggio, il Consiglio di fondazione ha approvato il seguente regolamento della previdenza: Art. 1 Disposizioni generali 1.1 Scopo Scopo di questa previdenza per il personale è la conservazione e l aumento del valore degli averi previdenziali a favore dell assicurato. 1.2 Averi di libero passaggio Conformemente all art. 4, cpv. 1 della Legge sul libero passaggio e all articolo 4 dell Atto di costituzione, la Fondazione amministra gli averi previdenziali (prestazioni di libero passaggio) che le vengono trasferiti dalle istituzioni di previdenza per il personale o da enti di libero passaggio. Sono possibili trasferimenti supplementari purché si tratti di prestazioni di uscita da un istituzione di previdenza o di capitali previdenziali provenienti da un altra fondazione di libero passaggio. I versamenti personali effettuati dal titolare della previdenza sono autorizzati solo in caso di riacquisto di anni di contribuzione in seguito a riduzione causata da una sentenza di divorzio, in base all art 22 LLP, o al rimborso di prelievi o di cessioni in pegno nell ambito della promozione della proprietà dell abitazione ai sensi dell art. 30 d della LPP. 1.3 Prestazioni assicurative Su esplicita richiesta del titolare della previdenza, i rischi d invalidità e di decesso vengono assicurati presso una compagnia d assicurazione. Art. 2 Conti di libero passaggio 2.1 Apertura di un conto di libero passaggio Ogni conto di libero passaggio viene aperto a nome del titolare della previdenza. 2.2 Apertura di diversi conti di libero passaggio a) Per ogni titolare della previdenza si possono aprire al massimo due conti. b) Il titolare della previdenza incarica l assicuratore preliminare di suddividere eventualmente l avere previdenziale e di versarlo separatamente alla Fondazione. 3
4 2.3 Avere previdenziale Sul conto di libero passaggio vengono accreditati: a) le prestazioni d uscita, risp.gli averi di libero passaggio trasferiti da istituzioni di previdenza o di libero passaggio ai sensi dell art. 1.2 di questo regolamento; b) gli interessi; 2.4 Interessi c) i redditi dei titoli mobiliari. Sul conto di libero passaggio vengono addebitati: a) i trasferimenti degli averi previdenziali, risp. di libero passaggio ad altre istituzioni di previdenza o di libero passaggio; b) i prelevamenti del titolare della previdenza nell ambito delle disposizioni legali per: aa) l acquisto o la costruzione di abitazioni per uso proprio; bb) le partecipazioni a cooperative di costruzione; cc) il rimborso di mutui ipotecari su abitazioni per uso proprio. c) gli oneri per la Fondazione; d) i contributi per gli investimenti patrimoniali (onorari, commissioni, provvigioni sulla cifra d affari, gli oneri per il deposito e l amministrazione); e) i diritti per intermediazione e / o consulenza, ma solo con esplicito consenso scritto del titolare della previdenza. a) Il tasso d interesse accreditato per i conti di libero passaggio viene stabilito dal Consiglio di fondazione. b) Gli interessi vengono accreditati a ogni fine dell anno civile o in caso di estinzione del conto. Art. 3 Soluzione con deposito titoli 3.1 Deposito di libero passaggio a) Il titolare della previdenza può conferire alla Fondazione l incarico di investire, totalmente o parzialmente in titoli, il saldo del suo conto di libero passaggio. Per ogni titolare, la Fondazione può aprire al massimo due depositi di libero passaggio. b) La depositario viene scelta dalla Fondazione. 3.2 Diritto agli interessi e al mantenimento di valore di capitale Per la parte dell avere di libero passaggio investita con il deposito non si ha diritto agli interessi, né a una garanzia di mantenimento del valore di capitale. Il rischio del l investimento è totalmente a carico del titolare della previdenza. 4
5 3.3 Investimenti in titoli a) Fondi strategici OPP2 Il titolare della previdenza conferisce a proprio rischio, alla Fondazione, l incarico di acquistare, risp. di vendere gli investimenti collettivi offerti nell ambito delle prescrizioni di legge. Sono permessi solo i fondi strategici sotto forma di investimenti collettivi di capitale che sono sottoposti alla vigilanza della FINMA o da essa autorizzati alla distribuzione in Svizzera o che sono stati emessi da fondazioni svizzere d investimento. b) Altri fondi Il titolare della previdenza conferisce a proprio rischio, alla Fondazione, l incarico di acquistare, risp. di vendere gli investimenti collettivi offerti nell ambito delle prescrizioni di legge. Sono permessi solo i fondi strategici sotto forma di investimenti collettivi di capitale che sono sottoposti alla vigilanza della FINMA o da essa autorizzati alla distribuzione in Svizzera o che sono stati emessi da fondazioni svizzere d investimento. c) Obbligazioni e depositi a termine I crediti derivanti da obbligazioni con garanzia diretta o indiretta della Confederazione o dei Cantoni, da cartelle fondiarie svizzere, da obbligazioni di cassa e da depositi a termine devono essere emessi in franchi svizzeri. Si può omettere un eventuale limitazione per un singolo debitore. d) Amministrazione patrimoniale esterna Si può affidare l amministrazione esterna dei fondi alle banche, ai gestori finanziari, alle direzioni di fondi o ai gestori di investimenti svizzeri di capitale, che sono sottoposti alla vigilanza della FINMA. Per la gestione patrimoniale si deve stipulare una convenzione scritta che stabilisca esplicitamente l applicazione per analogia delle disposizioni degli art dell OPP Controllo delle disposizioni d investimento a) Gli amministratori esterni sono responsabili dell adempimento costante delle disposizioni per gli investimenti ai sensi degli art. 71, cpv. 1 LPP, degli art OPP 2 e dell art. 19, 19 a LLP, come pure del regolamento per gli investimenti. La Fondazione accerta periodicamente il loro adempimento. b) La Fondazione ha il diritto di applicare in qualsiasi momento tutti i provvedimenti necessari (acquisto, vendita di titoli ecc.) per assicurare la realizzazione degli obiettivi legali e regolamentari. 5
6 Art. 4 Estinzione del conto, risp. del deposito di libero passaggio 4.1 Pensionamento ordinario L avere di libero passaggio può essere versato al titolare della previdenza, al massimo cinque 5 anni prima o cinque anni dopo il raggiungimento dell età ordinaria di pensionamento ai sensi dell art. 13 LPP. 4.2 Estinzione anticipata a) L estinzione anticipata del conto, risp del deposito di libero passaggio è permessa aa) in caso d invalidità ai sensi dell art. 5.2, lett. a del regolamento; bb) in caso di decesso; cc) se la domanda è presentata da un titolare della previdenza; 1. che emigra definitivamente dalla Svizzera senza prendere domicilio nel Liechtenstein; 2. che inizia un attività economica indipendente e non è più sottoposto alla previdenza obbligatoria; 3. che deve versare un contributo annuale per la previdenza professionale superiore all importo attuale dell avere di libero passaggio; 4. che utilizza il suo avere previdenziale: aaa) per l acquisto o la costruzione di un abitazione di sua proprietà; bbb) per l acquisto di quote in cooperative di costruzione; ccc) per il rimborso di mutui ipotecari gravanti sulla sua abitazione. dd) L avere di libero passaggio viene versato solo a un altra istituzione di previdenza o di libero passaggio. b) Per i versamenti elencati all art. 4.2 a, lett. cc 1-3, viene a scadenza tutto l avere disponibile. In base alle disposizioni elencate successivamente non si possono effettuare versamenti parziali. I titolari della previdenza non possono pretendere il versamento dell avere di vecchiaia disponibile se, in base alle disposizioni legali di uno stato membro dell Unioni europea o alle norme legali vigenti in Islanda o in Norvegia, continuano ad essere assicurati obbligatoriamente per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità. 4.3 Formalità di versamento L avere di libero passaggio può essere versato solo se vengono presentati alla Fondazione i seguenti documenti: a) certificato delo stato civile dei titolari celibi; b) firma legalizzata del partner di assicurati sposati o viventi in regime di convivenza notificata quando il versamento è richiesto per emigrazione definitiva all estero o per inizio di un attività indipendente; c) copia della sentenza di divorzio se l assicurato è divorziato; d) conferma della sentenza di separazione in caso di convivenza registrata. 4.4 Obbligo fiscale L obbligo di notifica all autorità fiscale per limposta preventiva sul versamento della prestazione viene adempito dalla Fondazione in applicazione dell art. 19 della Legge federale sull imposta preventiva. 6
7 4.5 Valori di trasferimento Se è permesso dalla legge, su richiesta del titolare della previdenza i titoli trasferibili del suo deposito di libero passaggio possono essere trasferiti a suo nome. Art. 5 Prestazioni previdenziali 5.1 Prestazioni in caso di vita Si ha diritto al versamento della prestazione è costituita dell avere di libero passaggio, quando si raggiungono i limiti di età a norma dell art. 4.1 di questo regolamento. 5.2 Prestazioni in caso d invalidità La prestazione d ivalidità è costituita: a) dall avere di libero passaggio se il titolare della previdenza riceve una rendita d invalidità dall Assicurazione federale per l invalidità e se il rischio d invalidità non è coperto a titolo complementare; b) dal diritto alle prestazioni assicurative derminanti, qualora non sia assicurato il rischio d invalidità. 5.3 Prestazioni in caso di decesso Se un titolare della previdenza muore prima della scadenza delle prestazioni di vecchiaia viene versato il capitale di libero passaggio e, se è stata stipulata un assicurazione di rischio, viene a scadenza la relativa prestazione assicurativa. Indipendentemente dal diritto ereditario, il capitale di libero passaggio viene versato secondo la graduatoria seguente: a) al coniuge superstite, risp. al partner annunciato e agli orfani, ai figli elettivi, come pure, se del caso, al coniuge divorziato o al partner registrato e separato con una decisione giudiziale, se essi hanno diritto alle prestazioni per i superstiti ai sensi della LPP; in loro mancanza b) alle persone fisiche che sono state mantenute in misura determinante dal titolare della previdenza o alla persona con la quale l assicurato ha convissuto ininterrrottamente negli ultimi cinque anni fino al suo decesso o con la quale egli ha provveduto al mantenimento di uno o di diversi figli in comune, in loro mancanza c) ai figli che, in base alla LPP, non hanno diritto alle prestazioni per i superstiti; in loro mancanza d) ai genitori, in loro mancanza e) ai fratelli e alle sorelle, in loro mancanza f) agli altri eredi legali, con esclusione dell ente pubblico. Il titolare della previdenza può precisare per iscritto i diritti dei beneficiari nell ambito di un singolo gruppo ed allargare il gruppo dei beneficiari di cui alla lett. a con quelli della lett. b. 7
8 Art. 6 Ulteriori disposizioni 6.1 Promozione della proprietà delle abitazioni a) Fino a 6 mesi prima del raggiungimento dell età ordinaria di pensionamento, il titolare della previdenza può chedere un prelievo dei fondi previdenziali per l acquisto di un abitazione destinata all uso proprio. b) Con il medesimo termine, il titolare della previdenza può cedere in pegno il suo diritto all avere di libero passaggio per l acquisto di un abitazione destinata all uso proprio. c) Il prelievo anticipato e la cessione in pegno vengono autorizzati secondo le prescrizioni legali. 6.2 Prima della sua scadenza, il diritto alle prestazioni previdenziali non può essere ceduto o costituito in pegno. Restano riservate le disposizioni dell art Responsabilità La Fondazione non è responsabile, nei confronti dei titolari della previdenza, delle conseguenze che possono derivare dalla mancata osservanza degli obblighi legali, contrattuali e regolamentari. Per quanto concerne i rischi di decesso e d invalidiità, l obbligo di prestazione della Fondazione verso il titolare della previdenza non può essere superiore all obbligo dell assicuratore nei confronti della Fondazione in base al contratto d assicurazione collettiva sulla vita. Se il titolare della previdenza infrange le disposizioni legali, contrattuali o regolamentari e se per questo motivo viene disdetto il contratto, si estingue contemporaneamente e con la stessa data, qualsiasi obbligo di prestazione per i rischi d invalidità e di decesso verso l assicurato da parte della Fondazione. 6.4 Comunicazioni al titolare della previdenza Le comunicazioni al titolare della previdenza sono effettuate legalmente se sono state inviate all ultimo indirizzo registrato presso la Fondazione. 6.5 Patrimoni senza titolare a) Se al momento della scadenza delle prestazioni, il titilare della previdenza non ha rilasciato alla Fondazione nessuna disposizione per il loro versamento o se i beneficiari non sono stati indicati chiaramente, gli averi disponibili vengono notificati all Ufficio centrale del 2. pilastro, ma rimangono depositati presso la Fondazione fino a nuovo avviso. b) Dopo un periodo di 10 anni dal pensionamento ordinario, questi averi dei conti / di depositi di libero passaggio vengono versati al Fondo di garanzia LPP. 6.6 Contributi In base al Regolamento dei costi, la Fondazione può prelevare contributi destinati all indennizzo delle sue spese, che vengono addebitati sul conto di libero passaggio. 8
9 6.7 In deroga all art. 3.3 gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2010 non sono soggetti alla sorveglianza svizzera per gli investimenti collettivi. 6.8 Modifica del regolamento Il Consiglio di fondazione puo modificare in qualsiasi momento le disposizioni di questo regolamento. 6.9 Entrata in vigore Questo regolamento entra in vigore il 06 giugno 2011 e sostituisce quello del 11 marzo Svitto, 06 giugno 2011 Il Consiglio di Fondazione della Tellco fondazione di libero passaggio In caso di divergenze nell interpretazione fa fede il testo tedesco. 9
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