CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI LECCO ED IL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI LECCO SO.LE.VOL. Premesso che
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1 CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI LECCO ED IL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI LECCO SO.LE.VOL. Premesso che In applicazione del Capo III Promozione, riconoscimento e sviluppo dell associazionismo della legge regionale del 14 febbraio 2008 n. 1 Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso, che prevede l istituzione del Registro delle associazioni senza scopo di lucro e di un apposita sezione per le associazioni di promozione sociale, la Provincia è chiamata a fornire al mondo dell associazionismo e delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000) una serie di servizi di informazione e formazione riguardante anche gli operatori impegnati in tale ambito; L art. 12, lett. c, della l.r. 12 marzo 2008, n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario prevede che le Province curino la tenuta delle sezioni provinciali del Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui al Capo II della l.r. 1/08 e del Registro Provinciale delle associazioni di cui al Capo III della l.r. 1/08; La l.r. 1/08, al Capo II e III, prevede anche la gestione dei fondi regionali a sostegno della progettualità di associazioni ed organizzazioni iscritte, rendendo evidente l esigenza di un supporto informativo e di consulenza; con la seguente normativa: legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali (art. 6, comma 4); legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 7) legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario (art. 12); alla Provincia sono stati attribuiti compiti di rilevazione e analisi del fabbisogno formativo del personale che opera nelle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e di programmazione e realizzazione di interventi formativi; sulla base degli stessi riferimenti normativi è stato istituito il CISeD, Centro Informazione Supporto e Documentazione, servizio dell Assessorato ai Servizi alla Persona della Provincia di Lecco, che fornisce informazioni, supporto e documentazione anche nei confronti del volontariato attivo nel territorio provinciale; la deliberazione del Consiglio Regionale n. VI/625 del 1997, in attuazione della legge regionale n. 28 del 1996, ora sostituita dalla legge regionale n. 1 del 2008, prevede il sostegno per la costituzione di appositi centri per l erogazione di servizi a favore delle associazioni ad integrazione delle attività svolte dai centri servizi previsti dalla legge n. 266/91 Legge quadro sul volontariato con lo scopo di supplire ai bisogni informativi in materia fiscale, contabile e legale, attraverso la divulgazione di provvedimenti e normative riguardanti vari ambiti di intervento dell associazionismo; in base alla citata legge n. 266/91 il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato nella Regione Lombardia ha istituito, con deliberazione n. 3 del 18 dicembre 1997, alcuni centri di servizio per il Volontariato ubicati sul territorio regionale tra cui il So.Le.Vol (Centro servizio Sondrio Lecco Volontariato) con sede in Lecco in via
2 Belvedere n. 15 -codice fiscale attualmente denominato So.Le.Vol. Solidarietà Lecco Volontariato, e riconosciuto territorialmente competente per la provincia di Lecco con deliberazione n. 8/III del 26 febbraio 2002 del Comitato di gestione del Fondo Speciale per il Volontariato nella Regione Lombardia a seguito dell istituzione di due distinti centri di servizio per le province di Lecco e Sondrio; lo Statuto del So.Le.Vol. prevede tra gli altri i seguenti obiettivi: promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività del volontariato, soprattutto nel territorio della provincia di Lecco; fornire consulenze, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà; offrire informazioni, notizie, dati ed ogni documentazione utile al volontariato, con particolare riferimento a quello presente nell area interprovinciale sopra indicata; allestire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di qualificazione dei volontari; collaborare con le istituzioni pubbliche locali, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare ed attuare, di conseguenza, gli interventi opportuni per rimuovere le cause che producono disagio e malessere e condizionano negativamente la dignità della vita. Dato atto che la Provincia di Lecco ed il Centro Servizi per il Volontariato di Lecco, che dal 2003 hanno stipulato apposite convenzioni, ritengono opportuno stipulare una convenzione di durata biennale per proseguire e regolamentare il rapporto di collaborazione e reciproca informazione a più livelli (in primis attraverso forme di concertazione nella programmazione, considerata la connessione tra gli ambiti di intervento in premessa specificati) al fine di ottimizzare le risorse e la prestazione dei servizi di informazione, consulenza e formazione nei confronti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni senza scopo di lucro, iscritte e non iscritte ai rispettivi registri. TUTTO CIO PREMESSO Tra la Provincia di Lecco (di seguito denominata Provincia ) con sede in Lecco in Piazza Lega Lombarda n. 4, Codice fiscale Partita IVA , rappresentata dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott.ssa Clotilde Zucchetti, Ed il Centro Servizi per il volontariato di Lecco (di seguito denominato So.Le.Vol. Solidarietà Lecco Volontariato) avente sede in Lecco in Via Belvedere n. 15, Codice Fiscale , rappresentato dal Signor Gianni Leoni, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1. Oggetto della convenzione Provincia e So.Le.Vol. instaurano un rapporto di collaborazione e reciproca informazione, al fine di ottimizzare le risorse e i servizi rivolti alle organizzazioni di volontariato (L. 266/1991 e l.r. 1/2008, Capo II) e delle associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale (L. 383/2000 e l.r. 1/2008, Capo III), iscritte e non iscritte ai rispettivi registri. Art. 2. Estensione delle funzioni svolte da So.Le.Vol. nei confronti delle OdV alle Associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale La Provincia, richiamati i compiti istituzionali di cui in premessa, nell ambito del sostegno all associazionismo, riconosce a So.Le.Vol, quale soggetto che opera a favore delle Organizzazioni di Volontariato, analoghe funzioni nei confronti delle Associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale.
3 Art. 3. I servizi di SO.LE.VOL. In particolare, So.Le.Vol. fornirà alle Associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale i seguenti servizi: consulenza (giuridica, fiscale, amministrativa, progettuale, etc.); formazione (organizzando, in collaborazione con le Associazioni, convegni, seminari e corsi specifici); informazione e comunicazione; promozione organizzazione di eventi e iniziative del CSV per lo sviluppo dell attività di volontariato. In ambito consulenziale, il supporto di So.Le.Vol. riguarderà in particolar modo: la costituzione di nuove Associazioni finalizzata all iscrizione al Registro Provinciale dell Associazionismo; la promozione e la consulenza per la presentazione dei progetti relativi alle richieste di finanziamento, sulla base della normativa vigente, da parte delle associazioni iscritte. il supporto alla compilazione annuale della scheda per il mantenimento dei requisiti di iscrizione al registro. Per quanto riguarda la sistematizzazione informatica dei dati riferiti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni iscritte ai registri (inserimento nel software regionale dei dati relativi al modello unico di relazione annuale per le odv, alla scheda per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione per le associazioni e ai progetti finanziati sui bandi regionali volontariato e associazionismo 2008/2009), l Ufficio per l Associazionismo e il Volontariato della Provincia si avvarrà di un collaboratore messo a disposizione da So.Le.Vol. Tale servizio, per il quale nulla sarà dovuto dalla Provincia a So.Le.Vol., è relativo all atto di intesa sottoscritto in data 26 giugno 2006 e rinnovato annualmente da Regione Lombardia, UPL e Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio per il volontariato (DGR n. VIII/2751 del 15 giugno 2006) e alla Convenzione tra Regione Lombardia e Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio per il volontariato. Art. 4. Programmazione delle attività Provincia e So.Le.Vol. si impegnano a garantire la reciproca partecipazione ai principali momenti di programmazione delle attività al fine di coordinare le linee progettuali, favorire la sinergia in ambito operativo e promuovere lo scambio informativo, prevedendo almeno due incontri all anno. Nell ambito della presente convenzione possono essere comprese anche specifiche iniziative di ricerca o di informazione riguardanti le Associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale e le Organizzazioni di Volontariato operanti nel territorio provinciale secondo modalità concordate tra le parti. Art. 5. Raccordo sulle attività di formazione e aggiornamento Il raccordo tra So.Le.Vol. e Provincia si attua con le seguenti modalità operative: - So.Le.Vol. partecipa ai momenti di programmazione delle attività di formazione e aggiornamento degli operatori sociali, in particolare: il Presidente di So.Le.Vol. è componente del Gruppo politico-istituzionale e il responsabile dell Area Formazione del Gruppo Tecnico della Provincia di Lecco ; - La Provincia partecipa nel corso dell anno a momenti di incontro finalizzati all aggiornamento e alla presentazione dei progetti che So.Le.Vol. realizza in collaborazione con le associazioni. La Provincia si riserva di valutare la possibilità di assegnare a So.Le.Vol., previa intesa tra le parti e in sintonia con gli indirizzi regionali, la gestione di specifici progetti di formazione, erogando a So.Le.Vol., con appositi ulteriori atti, le risorse necessarie per l attuazione dei progetti.
4 Art. 6. Raccordo tra CISeD e So.Le.Vol. Il raccordo tra CISeD (Centro Informazione Supporto e Documentazione) e So.Le.Vol, tenendo conto della specificità dei due servizi, si concretizza nei seguenti momenti di azione comune: banca dati: sinergia e collaborazione nella gestione della banca dati territoriale inerente le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato, in raccordo con l Ufficio per l Associazionismo e il Volontariato della Provincia; promozione: sinergia e collaborazione nell ambito di iniziative che abbiano come principale interlocutore i soggetti del volontariato e dell associazionismo (es. Manifesta, iniziative territoriali di sostegno e promozione dell associazionismo e del volontariato). Comunicazione: sinergia e collaborazione nello scambio informativo in merito ad offerte e appuntamenti di interesse per Associazioni senza scopo di lucro, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di Volontariato. Art. 7. Durata, rinnovo e modifiche della convenzione La presente convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. E vietato il rinnovo tacito della presente ai sensi della normativa vigente. All eventuale rinnovo della stessa si procederà con formale deliberazione. Le parti si riservano la facoltà di apportare modifiche di comune accordo al testo della presente nel caso di sostanziali modifiche normative. Art. 8. Corrispettivo economico per lo svolgimento dei servizi - Per il servizio di consulenza di cui all art. 3, la Provincia si impegna ad erogare un corrispettivo annuale di 4.500, a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute; - per i servizi di formazione, informazione, comunicazione e promozione di cui all art. 3, la Provincia si impegna ad erogare un corrispettivo annuale di 5.000, a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute; Per tutti i servizi svolti l importo complessivo verrà liquidato annualmente, previa presentazione di idonea rendicontazione e verifica, con esito favorevole, sulle attività svolte. So.Le.Vol. si impegna a presentare alla Provincia una relazione annuale che, oltre ad illustrare gli aspetti quantitativi (nominativo delle associazioni assistite e interventi effettuati) e qualitativi del servizio erogato, metta in evidenza le problematiche ricorrenti tra le associazioni che hanno usufruito del servizio e che attesti l effettiva erogazione dei servizi in numero non inferiore all 85% rispetto a quanto erogato nel biennio precedente. Qualora i servizi erogati non raggiungano l 85% il corrispettivo verrà adeguato proporzionalmente. L erogazione del corrispettivo di cui al presente articolo non pregiudica la facoltà di So.Le.Vol di accedere alle provvidenze previste dalla legge regionale n. 1/08, Capo III (art. 21 e 24), ai contributi erogati in base al Regolamento Provinciale attuativo dell art. 12 della legge n. 241/90 o ad altri canali di finanziamento previsti da altra normativa. Art. 9. Risoluzione Salvo quanto previsto dall art e ss. c.c. la presente convenzione può essere risolta dalle parti in particolare, nel caso di: - ritardato pagamento del corrispettivo da parte della Provincia per oltre due mesi dopo la presentazione di idonea rendicontazione come previsto dall art. 8; - grave inadempimento di So.Le.Vol. che comprometta il risultato delle iniziative intraprese, in particolare in caso di verifica da parte della Provincia di eventuali inadempienze contrattuali;
5 - venir meno del riconoscimento di So.Le.Vol come Centro di Servizio competente per la provincia di Lecco in seguito alla cancellazione dall Elenco regionale disposta dal Comitato di Gestione del Fondo speciale regionale per il Volontariato nella Regione Lombardia. Art. 10. Controversie Le controversie in ordine all interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente verranno deferite ad un collegio di tre arbitri che decideranno secondo diritto, composto da un rappresentante dell Ente, un rappresentante di So.Le.Vol. e da un rappresentante scelto di comune accordo dai due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Foro di Lecco. Art.11. Norme finali Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti. Lecco, Letto e sottoscritto, Per la Provincia di Lecco Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona Per il So.Le.Vol. Il Presidente
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