DISCIPLINARE PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SELETTIVA S.V. 2014/2015
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- Marcella Vanessa Colucci
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1 All. 1 alla Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 143 del 05/06/2014 DISCIPLINARE PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SELETTIVA S.V. 2014/2015 ART. 1 - PIANO DI PRELIEVO 1) Il piano di prelievo, esercitato nella forma selettiva, che deve essere conseguito per il mantenimento di una densità agro-forestale del cinghiale che si reputa sostenibile nel territorio dell A.T.C. AN1 è pari a: a) DG A: piano di prelievo massimo selettivo = 126 cinghiali prelevabili, b) DG B: piano di prelievo massimo selettivo = 108 cinghiali prelevabili, c) nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limiti numerici minimi e massimi. 2) Il piano di prelievo, esercitato nella forma selettiva, che deve essere conseguito per il mantenimento di una densità agro-forestale del cinghiale che si reputa sostenibile nel territorio dell A.T.C. AN2 è pari a: a) DG 1: piano di prelievo massimo selettivo = 44 cinghiali prelevabili b) DG2: piano di prelievo massimo selettivo = 38 cinghiali prelevabili c) DG B: piano di prelievo massimo selettivo = 54 cinghiali prelevabili; d) nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limiti numerici minimi e massimi. 3) Il piano di prelievo, esercitato nella forma selettiva, che deve essere conseguito per il mantenimento di una densità agro-forestale del cinghiale che si reputa sostenibile nel territorio delle Aziende Faunistico-Venatorie è pari a: a) A.F.V. Arcevia: piano di prelievo massimo selettivo = 16 cinghiali prelevabili, b) A.F.V. La Strega: piano di prelievo massimo selettivo = 60 cinghiali prelevabili, c) A.F.V. Oasi di Diana: piano di prelievo massimo selettivo = 16 cinghiali prelevabili, d) A.F.V. Palazzo: piano di prelievo massimo selettivo = 7 cinghiali prelevabili, e) A.F.V. Tassanare: piano di prelievo massimo selettivo = 52 cinghiali prelevabili 4) Dal 18/05/2014 al 29/09/2014 è consentito prelevare cinghiali maschi e femmine giovani e subadulte (classe I). Dal 01/10/2014 al 31/01/2015 cinghiali di tutte le classi di età. 5) Ad ogni selecacciatore ammesso è consentito prelevare il numero di cinghiali previsto nell atto autorizzativo individuale. Pagina 1 di 7
2 ART. 2 - TEMPI DI PRELIEVO 1) Dal 18/05/2014 al 29/09/2014 e dal 01/10/2014 al 31/01/2015 la caccia al cinghiale in forma selettiva è consentita 5 giorni la settimana esclusi il martedì e il venerdì. 2) Giornalmente il prelievo può essere esercitato da un ora prima del sorgere del sole ad un ora dopo il tramonto. ART. 3 - LUOGHI DI PRELIEVO - A.T.C. AN1 1) In Zona A i selecacciatori operano esclusivamente nell UG-cinghiale in cui sono stati autorizzate al prelievo venatorio. 2) In Zona B i selecacciatori operano nelle UG-cinghiale assegnate dall ATC secondo un piano di uscite mensile. 3) I selecacciatori ammessi al prelievo di cinghiale in Zona C operano sull intero territorio della Zona C. ART. 4 LUOGHI DI PRELIEVO - A.T.C. AN 2 1) In Zona A e B i selecacciatori operano esclusivamente nell UG-cinghiale in cui sono stati autorizzati al prelievo venatorio. 2) I selecacciatori ammessi al prelievo di cinghiale in Zona C operano sull intero territorio della Zona C. ART. 5 - MEZZI CONSENTITI PER IL PRELIEVO 1) La caccia di selezione è consentita con l impiego di armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a 5,6 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, a caricamento singolo manuale, dotate di ottica di precisione. 2) Nell esercizio della caccia al cinghiale è sempre vietato portare ed utilizzare cartucce a munizione spezzata. 3) Vanno di preferenza utilizzate munizioni con leghe atossiche. ART. 6 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO 1) La caccia di selezione al Cinghiale è consentita alla cerca e all aspetto. 2) Durante l azione di caccia di selezione è consentito abbattere esclusivamente la specie Cinghiale fatto salvo che è possibile abbattere la Volpe, nei periodi consentiti dal calendario venatorio regionale. 3) Il selecacciatore della specie cinghiale deve obbligatoriamente indossare in azione di caccia un giubbetto ad alta visibilità preferibilmente di colore arancione. 4) Per intraprendere l azione di caccia in selezione: a) il cacciatore, in qualunque ambito operi, deve necessariamente comunicare a mezzo SMS (messaggio telefonico) a numero dedicato: - all inizio della cacciata le generalità (nome e cognome), l ora di uscita in caccia, la targa del mezzo utilizzato, il comune e la località di caccia (se in AFV il nome dell Azienda), la specie cacciata (da fornire obbligatoriamente in concomitanza con la caccia ai cervidi); - alla fine della cacciata le generalità (nome e cognome), l ora di fine caccia, gli eventuali abbattimenti effettuati Pagina 2 di 7
3 b) il cacciatore di selezione compila inoltre una scheda, fornita dagli AA.TT.CC. o dalle AA.FF.VV. composta di due sezioni (uscita - rientro): la prima all uscita in caccia e la seconda al rientro dalla caccia, riportando i dati ivi richiesti; tali schede sono conservate dai cacciatori di selezione e fornite a fine stagione agli AA.TT.CC. (per le AA.FF.VV. le schede sono consegnate all Azienda a fine giornata di caccia). 5) Durante l azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti: a) tesserino venatorio Regionale, debitamente compilato; b) autorizzazione specifica all esercizio in caccia di selezione rilasciata dagli AA.TT.CC. o dal titolare dell AFV; c) contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dagli AA.TT.CC. o dal titolare dell AFV; d) scheda in due sezioni USCITA/RIENTRO con la prima sezione già compilata. 6) Nel caso di abbattimento il cacciatore deve: a) apporre tra l arto posteriore ed il tendine d Achille della spoglia dell animale abbattuto il contrassegno inamovibile fornito dall A.T.C. o dall A.F.V. prima di trasportarla con qualsiasi mezzo; b) fotografare la spoglia per intero prima di caricarla sull automezzo per il trasporto mettendo in evidenza sesso e classe di età; c) compilare la scheda di abbattimento registrando anche le misure biometriche previste. 7) In caso di ferimento il cacciatore deve: a) attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l eventuale azione del cane da traccia; b) conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschuss); c) contattare il Servizio di Recupero Ungulati Feriti ai recapiti indicati dall A.T.C. per l avvio delle procedure di recupero attraverso l uso del cane da traccia abilitato. 8) Lo sparo deve essere effettuato da fermo, sull animale fermo. 9) La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri. 10) In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l ufficio veterinario dell AUSL competente per territorio. 11) E consentito il tiro sanitario, cioè l abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati) visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dal selecacciatore incompatibili con la sopravvivenza. In caso di tiro sanitario è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento specifica documentazione fotografica che evidenzi il problema sanitario dell animale. Il tiro è dichiarato sanitario dall A.T.C. o dal responsabile dell A.F.V. 12) Il capo abbattuto come tiro sanitario sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore, a sua scelta. 13) E comunque vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato per il periodo. Pagina 3 di 7
4 ART. 7 - DISPOSIZIONI SANITARIE 1) Tutti i capi abbattuti - in particolare porzioni della corata (polmone, trachea fegato, milza e reni) e della testa e, comunque sulla base delle indicazioni fornite dalle A.S.U.R. competenti - devono essere obbligatoriamente sottoposti a visita veterinaria e all effettuazione dell esame trichinoscopico del diaframma, presso i Servizi veterinari delle A.S.U.R. medesime. 2) La visita è a carico del soggetto autorizzato che ha effettuato l abbattimento (selecacciatore). 3) La documentazione sanitaria relativa all esito della visita deve essere di volta in volta allegata alla scheda di abbattimento nel caso dei selecacciatori. 4) Qualora i riscontri veterinari accertino la presenza di capi affetti da patologie a carattere diffusivo o epidemico, il selecacciatore deve darne immediata comunicazione all A.T.C. o all A.F.V. di riferimento e al personale di Polizia Provinciale. ART. 8 - RICONSEGNA DOCUMENTAZIONE E MATERIALI 1) Ogni 30 giorni dall avvio della caccia al cinghiale in selezione i selecacciatori ammessi al prelievo in territorio di caccia programmata devono comunicare alla segreteria dell A.T.C. di riferimento gli abbattimenti realizzati. 2) Entro il 16 febbraio 2015 ogni selecacciatore ammesso al prelievo di cinghiale in territorio di caccia programmata deve consegnare all ATC di riferimento: a) Il blocco delle schede di Uscita/Rientro; b) le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti; c) le fascette inamovibili non utilizzate; d) i referti della ASUR relativi alla visita trichinoscopica effettuata sugli animali prelevati. 3) I selecacciattori che operano nella A.F.V. devono restituire le schede di Uscita/Rientro e di Abbattimento all Azienda a fine giornata di caccia. L Azienda tiene un registro sintetico giornaliero delle attività realizzate e, al termine della stagione venatoria, lo consegna alla Provincia unitamente alle schede di abbattimento compilate dai selecacciatori complete dei referti ASUR. ART. 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 1) Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti punti del presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dalla Legge, determina i seguenti provvedimenti disciplinari. In ogni tipologia di provvedimento sottoesposto per giornata è da intendersi la giornata di esercizio venatorio alla specie nella forma di cui trattasi secondo il calendario venatorio di riferimento. 2) In ogni caso, nell applicazione delle sanzioni disciplinari, si procede nel rispetto dei principio di proporzionalità, in relazione alla gravità dell infrazione, desunta dalla condotta tenuta nella circostanza dagli autori dell illecito, dal loro ruolo assunto nel contesto venatorio, e valutato il grado di colpevolezza relativo a dolosità o colposità dell azione o dell omissione. La gravità della violazione è altresì desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell azione o dell omissione. 3) Provvedimenti a carico dei selecacciatori di cinghiale: Pagina 4 di 7
5 a) per l abbattimento delle femmine adulte di cinghiale nei periodi non consentiti sospensione dell autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 10 giornate b) per la detenzione o l uso di munizioni spezzate, sospensione dell autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate c) per l abbattimento di specie diverse dal Cinghiale durante l azione di caccia selettiva, sospensione dell autorizzazione da un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate d) per abbattimento di cinghiali in numero superiore a quello autorizzato sospensione dell autorizzazione da un minimo di 20 giornate ad un massimo di 30 giornate e) per esercizio venatorio in selezione nei tempi o in luoghi non consentiti, sospensione dell autorizzazione da un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate f) per mancato invio della comunicazione di uscita rientro tramite SMS sospensione dell autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 10 giornate g) per compilazione non conforme della scheda di uscita rientro sospensione dell autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 10 giornate h) per esercizio venatorio in selezione senza aver indosso il giubbetto ad visibilità sospensione dell autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate i) per sparo effettuato in movimento o su animale in movimento, sospensione dell autorizzazione da un minimo 10 giornate ad un massimo di 20 giornate j) per trasporto su qualsiasi mezzo di spoglia di cinghiale abbattuto senza apposita fascetta fornita dall A.T.C./A.F.V., sospensione dell autorizzazione da un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate k) per mancata compilazione della scheda di abbattimento, sospensione dell autorizzazione da un minimo di 5 ad un massimo di 15 giornate l) per ritardata consegna dei dati e materiali previsti, sospensione dell autorizzazione da un minimo di 2 giornate ad un massimo di 5 giornate m) per mancata consegna dei dati e materiali previsti alla data del 16 febbraio 2015, sospensione dell autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 15 giornate consecutive. 4) Per tutte le infrazioni alle vigenti norme in materia venatoria, incluse quelle del presente regolamento, non specificamente sopra sanzionate, si applica una sospensione sino a 10 giornate consecutive. 5) E da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi. 6) In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria le sanzioni disciplinari sono applicate in ragione del doppio di quanto previsto dalla disposizione specifica. Pagina 5 di 7
6 7) Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, sono adottati nella stagione venatoria successiva per diretta traslazione. 8) Per reati penali in materia venatoria, sospensione della funzionalità del titolo di Cacciatore di ungulati con metodi selettivi sino a due stagioni venatorie. ART PROCEDIMENTO PER L APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 1) Le notizie relative alle violazioni disciplinari debbono essere redatte dal personale preposto alla vigilanza venatoria, individuato dalla L. 157/92 e dalla L. 7/95, e possono essere rilevate anche dall A.T.C. Nel primo caso le relazioni contenenti le ipotesi di violazione disciplinare devono pervenire, preventivamente, alla Provincia, che le trasmette all A.T.C. competente. Nel secondo caso l A.T.C. comunica la notizia di violazione alla Provincia per l eventuale contestazione dell illecito amministrativo. 2) Le sanzioni disciplinari da comminare ai selettori sono decise, previo esame delle fattispecie, dalla Commissione Disciplinare istituita presso i rispettivi Ambiti Territoriali di Caccia. Il Presidente di ogni A.T.C. assume le funzioni di Presidente della Commissione Disciplinare, nomina e convoca i suoi componenti. 3) La Commissione Disciplinare, che si riunisce validamente con la presenza di tre componenti, è formata da: il Presidente dell A.T.C. o suo delegato; il Dirigente del settore competente della Provincia di Ancona o suo delegato; un Ufficiale appartenente al Servizio di Polizia Provinciale. Ad ogni seduta viene nominato un segretario verbalizzante appartenente all A.T.C. 4) La Commissione, esaminata preliminarmente la notizia di violazione disciplinare, ove non ritenga di archiviarla, la contesta all interessato, predeterminando, contestualmente, la misura della sanzione disciplinare da applicare in caso non sia presentata opposizione o richiesta di audizione. 5) L avvio del procedimento disciplinare ed il relativo addebito è notificato all interessato dal Presidente della Commissione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mani. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento o di consegna, l interessato può presentare alla Commissione, presso l A.T.C., opposizione motivata scritta, corredata eventualmente da documentazione, o chiedere di essere sentito. In quest ultimo caso, l audizione è disposta previo versamento all A.T.C. della somma di 50,00 a titolo di rimborso spese dell istruttoria. 6) Decorsi inutilmente i termini del comma 5) o qualora l opposizione sia tardiva, la Commissione presso l A.T.C. trasmette alla Provincia il verbale di contestazione contenente la sanzione predeterminata da applicare. 7) In ogni caso, la Provincia, con successivo provvedimento, irroga le sanzioni disciplinari secondo quanto verbalizzato dalla Commissione che si esprime con decisione motivata. 8) Il provvedimento disciplinare emesso a carico dell interessato è notificato dalla Provincia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato a mano con firma di ricevuta. La Provincia comunica, altresì, l archiviazione degli atti. Copia del provvedimento è inviato al rispettivo A.T.C. competente per territorio. Pagina 6 di 7
7 ART DISPOSIZIONI ALL INTERNO DELLE AA.FF.VV. 1) Le notizie di violazioni disciplinari rilevate all interno delle AA.FF.VV. dal personale a ciò preposto nonché i conseguenti provvedimenti adottati dal Titolare e/o Direttore debbono essere comunicati, entro 5 giorni, alla Provincia di Ancona. 2) Le AA.FF.VV. fanno riferimento al disciplinare unico provinciale per quanto riguarda l individuazione delle fattispecie di violazioni e conseguenti sanzioni disciplinari, il cui contenuto deve ritenersi inderogabile. È facoltà dell A.F.V. introdurre ulteriori ipotesi di violazioni disciplinari rispetto a quelle previste. 3) L Organo direttivo dell A.F.V. valuta, previa istruttoria, le notizie di violazioni disciplinari e, ove non decida per l archiviazione, commina le previste sanzioni disciplinari ai selecacciatori ammessi al prelievo. Gli adempimenti istruttori, le comunicazioni e notificazioni agli interessati spettano unicamente alle AA.FF.VV. ART SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 1) Alle violazioni contemplate dal presente provvedimento si applicano le sanzioni pecuniarie previste dalla L. 157/92, dalla L.R. 7/95 o la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 di cui all art. 7 bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (D. Lgs. 267/2000) come stabilito dall art. 16, comma 2 della L. 689/81. ART DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, restano comunque le prescrizioni, gli obblighi e divieti che le norme di riferimento dettano al riguardo. ART. 14 PUBBLICAZIONE valide Il presente disciplinare è pubblicato, per tutta la stagione venatoria, all Albo Provinciale e affisso presso la sede degli AA.TT.CC. e delle AA.FF.VV. Pagina 7 di 7
4) Ad ogni selecacciatore ammesso è consentito prelevare il numero di Cinghiali previsto nell atto autorizzativo individuale.
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