Tar Toscana, sez. II, 31 gennaio 2006, n d.i.a. -

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1 Tar Toscana, sez. II, 31 gennaio 2006, n d.i.a. - Sul ricorso n. 3016/1993 proposto dalla Società Sani Frigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cecchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Firenze, Via Masaccio n. 179; contro - il Comune di Empoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Narese ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore in Firenze, Via dell'oriuolo n. 20; per l annullamento dei seguenti atti, nella parte in cui sono stati determinati gli oneri di connessione edilizia ovvero la misura dell'oblazione, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 47/1985: a) concessione edilizia n. 15/1991, rilasciata il 14 gennaio 1991, con la quale sono stati quantificati i seguenti oneri: - L = quali oneri di urbanizzazione primaria (ridotti a L = per lo scomputo concesso di L = per opere di urbanizzazione direttamente realizzate dalla ricorrente); - L =, quali oneri di urbanizzazione secondaria; L =, quale contributo sul costo di costruzione; b) provvedimento sindacale n del , nonché concessione edilizia n. 21/1993, in variante alla precedente (e a sanatoria), rilasciata il , con la quale sono stati quantificati i seguenti oneri: - L = quali oneri di urbanizzazione primaria (ridotti a L = per lo scomputo concesso di L = per opere di urbanizzazione direttamente realizzate dalla ricorrente); - L =, quali oneri di urbanizzazione secondaria; L , quale contributo sul costo di costruzione; c) ordinanza sindacale n del (sempre relativa alla concessione edilizia in sanatoria di cui al punto b), con la quale è stata quantificata l'oblazione in complessive L =, così ripartita: - L =, quali oneri di urbanizzazione primaria, - L =, quali oneri di urbanizzazione secondaria; - L =, quale contributo sul costo di costruzione; nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se incognito, nonché per l accertamento delle somme effettivamente dovute per il rilascio delle concessioni edilizie di cui sopra, e per la condanna del Comune di Empoli a restituire alla ricorrente le somme indebitamente percepite, oltre interessi legali. Il tutto con vittoria di spese di lite. Visto il ricorso e la relativa documentazione; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

2 Visti gli atti tutti della causa; Uditi, alla pubblica udienza del 15 giugno relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -, l'avv. A. Cecchi per la parte ricorrente e l'avv. Franceschetti delegato da C. Narese per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: FATTO In data 14 gennaio 1991 il Comune di Empoli rilasciava alla società Sani Frigo la concessione edilizia n. 15/1991, relativa a lavori di ristrutturazione di edificio industriale ubicato alla via Lucchese n. 157, nel territorio comunale, dietro pagamento della somma di L , a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, della somma di L per oneri di urbanizzazione secondaria e di L a titolo di contributo sul costo di costruzione. La società, avendo realizzato lavori difformi da quelli assentiti presentava il 3 aprile 1991 istanza di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 della L. 28 febbraio 1985 n. 47; istanza accolta con provvedimento n. 21, del 22 gennaio Il Comune ritenendo che le difformità realizzate dovessero, per la loro rilevanza, qualificarsi, rispetto al progetto in origine assentito, quali interventi di ristrutturazione edilizia di tipo D) dell'allegato A della L. Reg. n. 59 del 21 maggio 1980, commisurava gli oneri per il rilascio della concessione in sanatoria, nonché l'importo dell'oblazione ai sensi dell'art. 13 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, alle tariffe previste dalla L. Reg. 30 giugno 1984 n. 41, per la ristrutturazione di tipo D3. Con provvedimento n. 9984, del 5 ottobre 1992, i suddetti contributi venivano così quantificati: a) oneri di urbanizzazione primaria L ; b) spese di urbanizzazione secondaria L ; c) contributo sul costo di costruzione L L'importo dei contributi veniva rettificato con provvedimento n. 9984, del 19 dicembre 1992; in particolare gli oneri di urbanizzazione venivano elevati a L Con provvedimento n. 4427, del 5 dicembre 1992, l'oblazione veniva determinata in L Con atto notificato il 18 settembre 1993 e ritualmente depositato la società impugnava le suindicate determinazioni deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi: - Violazione e/o comunque falsa applicazione dell'art. 31 lett. c della L. 5 agosto 1978 n. 457; conseguente erronea applicazione degli oneri di concessione e dell'oblazione. l'amministrazione avrebbe inesattamente ritenuto che gli interventi assentiti con la concessione in sanatoria fossero "ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 31 lett. d) della L. 5 agosto 1978 n. 457; dovendo invece ricondursi alla categoria dei lavori di "restauro e risanamento conservativo2 di cui alla lett. c dello stesso art. 31 e in quanto tali esenti dal pagamento dei contributi di concessione. - violazione e/o comunque falsa applicazione della L. reg. 21 maggio 1980 n. 59 (allegato A); conseguente erronea applicazione della L. Reg. 30 giugno ed erronea determinazione degli oneri di concessione e dell'oblazione.

3 L'operato del comune intimato risulterebbe errano anche nell'eventualità che i lavori realizzati dovessero qualificarsi di ristrutturazione edilizia, in quanto, comunque, inesattamente ricondotti, tra le tre tipologie di interventi di ristrutturazione individuate nell'allegato A9 alla L. Reg. 21 maggio 1980 n. 59, agli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo D3 per la quale tipologia, la tabella C1, allegata alla L. Reg. 30 giugno 1984 n. 41, prevede, ai fini della determinazione degli oneri concessori il coefficiente 0,8, laddove, secondo la prospettazione, di parte ricorrente, tali lavori, per le loro caratteristiche, sarebbero dovuti essere ricondotti ai lavori di ristrutturazione di tipo D1, con conseguente applicazione del coefficiente 0,2, o, in via subordinata, a quelli di ristrutturazione di tipo D2, con applicazione del coefficiente 0,5. Con il ricorso la società ricorrente, avendo provveduto al pagamento degli oneri di concessione e dell'oblazione, chiedeva altresì l'accertamento delle somme effettivamente dovute a tale titolo e la condanna del comune alla restituzione delle somme da questo indebitamente percepite, oltre interessi legali. Si costituiva, con atto depositato il 17 maggio 1994, il comune intimato resistendo. La causa veniva trattenuta per la decisione, sulle memorie delle parti, alla pubblica udienza del 15 giugno DIRITTO Come delineato in fatto, con il primo mezzo di gravame la società ricorrente, nel dolersi dei provvedimenti con i quali il Comune intimato ha determinato gli oneri nonché l'oblazione per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, per lavori eseguiti in difformità a quelli assentiti con concessione n. 15, del 14 gennaio 1991, ne deduce l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 31 lett. c) della L. 5i agosto 1978 n. 457 e conseguente erronea applicazione della L. Reg. 30 giugno 1984 n. 41 ed erronea determinazione degli oneri di concessione e dell'oblazione. Sostiene in particolare parte ricorrente che l'amministrazione avrebbe inesattamente ritenuto che gli interventi assentiti con la concessione in sanatoria fossero riconducibili alla categoria dei lavori di ristrutturazione" di cui all'art. 31, lett. d) della L. 5 agosto 1978 n. 457; dovendo invece qualificarsi come restauro e risanamento conservativo", ai sensi della lett. c) dello stesso art. 31, ed in quanto tali esenti dal pagamento dei contributi di concessione. L'assunto è infondato. Secondo la definizione di cui all'art. 31, lett. c) della suindicata legge 5 agosto 1978 n. 457 gli interventi di restauro e risanamento conservativo, sono "quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazione d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio". In sostanza si tratta della conservazione dell'elemento formale dell'edificio; questo, infatti, non deve perdere la sua forma originaria (pur dovendosi depurarla da superfetazioni estranee), ma può essere internamente modificato per renderlo più

4 funzionale, anche con nuova destinazione d'uso compatibile ai suoi caratteri, pur con riorganizzazione dello spazio interno, mantenendosi però sempre le leggibilità dell'originario assetto, e con introduzione degli elementi tecnici più aggiornati. Per converso, l'art. 31 lett. d) della stessa legge, definisce "interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la modificazione e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti". Tale definizione è stata riportata pedissequamente nella lett. D, dell'allegato A della L. Reg. 21 maggio 1980 n. 59. Mettendo a raffronto le due ipotesi normative si rileva come la differenza degli interventi di ristrutturazione rispetto a quelli di restauro e risanamento conservativo sia, in sostanza da ricercarsi nella differenza del risultato finale dell'intervento nei riguardi dell'edificio preesistente. Non è, infatti, elemento caratteristico il mezzo, ossia il lavoro di consolidamento nel primo caso, di sostituzione delle strutture nel secondo, in quanto il rinnovo degli elementi strutturali è ammesso anche nel primo caso, mentre la modifica estetica è ammessa (sia pure con lieve entità) sia nel primo che nel secondo caso, dovendosi in sede di restauro eliminare le superfetazioni. L'elemento differenziatore è da ritenere costituito dal fatto che nella ristrutturazione il risultato può portare ad un edificio anche in tutto diverso dal precedente. Mentre nel caso di restauro e risanamento conservativo il risultato va inteso e valutato nel complesso, e non nelle singole parti, per cui l'edificio deve restare il medesimo soprattutto come forma, sia pure con modifiche non rilevanti architettonicamente. In tali termini, relativamente alle differenze esistenti tra le due tipologie di interventi, si è sistematicamente espressa la giurisprudenza (cfr., per tutte, Cons. St. V Sez. 2 luglio 1994 n. 807). Quanto sopra delineato è di tutta evidenza, come le opere oggetto dell'istanza di sanatoria, avendo comportato, come risulta dagli atti di causa (cfr. in particolare la relazione tecnica del progettista redatta il ; doc. 2 depositato dal comune intimato il 25 maggio 2005), la riorganizzazione interna dei due capannoni preesistenti, mediante tramezzature interne e modifiche delle aperture, per rendere il primo di tali capannoni (posto ad est del complesso immobiliare) funzionale all'attività di commercio di autoveicoli, e destinare parte del secondo capannone (posto ad ovest del complesso) al commercio all'ingrosso di veicoli industriali, mantenendone solo per la parte residua, la precedente destinazione d'uso (lavorazione del pesce) siano riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia, ed in quanto tali soggette al pagamento del contributo di concessione. Asseverato che l'intervento edilizio "de quo" è soggetto a contributo occorre ora esaminare le questioni sollevate con il secondo mezzo di gravame che attengono al "quantum" di tale contributo. Innanzitutto va accertato se correttamente il comune intimato ha compreso i lavori oggetto della concessione in sanatoria nella ristrutturazione edilizia di categoria D3.

5 In merito occorre richiamare quanto già delineato sulle caratteristiche di tali lavori; caratteristiche che consentono " a contrario" di affermare che la valutazione seguita dal comune intimato non è condivisibile. Classificare D 3 un intervento che, pur nella importante riarticolazione interna, ha mantenuto intatti gli elementi architettonici e prospettici dei due capannoni, ed ha comportato una parziale modifica della destinazione che non ha inciso sui volumi e le superfici preesistenti, equivale ad alterare gli ineludibili rapporti e differenziazioni (qualitative e quantitative) che le tre distinte categorie di ristrutturazione, previste dalla L. reg. 21 maggio 1980 n. 59, implicano. Nella ristrutturazione di tipo D3, infatti, deve essere necessariamente presente una profonda modifica degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio, che può portare anche allo svuotamento dell'involucro e, secondo la giurisprudenza prevalente, anche la completa demolizione e ricostruzione dell'immobile interessato della ristrutturazione. Nulla di tutto ciò è avvenuto nel complesso immobiliare di che trattasi. Ciò, tuttavia, non significa che l'intervento sia da considerare di tipo D1, come in via subordinata sostiene parte ricorrente: ciò in quanto la ristrutturazione di tale tipo non ammette recuperi funzionali che conducano a modifiche di destinazione d'uso. Ritiene, quindi, il Collegio che l'intervento oggetto degli oneri di concessione e dell'oblazione corrisposti dalla società ricorrente al comune sia da ascrivere alla ristrutturazione edilizia di tipo D2, avendo, come già delineato, l'intervento inciso sulla preesistente destinazione dei due capannoni. Il ricorso va quindi accolto nella parte relativa all'errata qualificazione dell'intervento edilizio. Ciò comporta che il comune dovrà procedere ad un nuovo conteggio che dovrà tenere conto, ai fini della determinazione degli oneri di concessione e dell'oblazione, delle peculiarità proprie della ristrutturazione edilizia di tipo D2. L'Amministrazione va, quindi, condannata a restituire alla parte ricorrente le differenze risultanti da tale conteggio. Su tali differenze spettano gli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo. Le spese ed onorari di causa possono essere compensati. P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE nei termini di cui in motivazione; spese ed onorari di causa compensati; Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Firenze, il 15 giugno 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l intervento dei signori: Dott. Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere rel. est. Dott. Stefano TOSCHEI - Primo Referendario F.to Giuseppe Petruzzelli F.to Vincenzo Fiorentino

6 F.to Silvana Nannucci - Collaboratore di Cancelleria DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 GENNAIO 2006 Firenze, lì 31 gennaio 2006 Il Collaboratore di Cancelleria F.to Silvana Nannucci

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