Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 3/2013) ai sensi dell articolo 7/III del RUE

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1 Sportello Unico dell Edilizia Responsabile: ing. Silvano Gallerati Piazza XX Settembre, 7/b, Castel San Giovanni (PC) tel. 0523/ fax: 0523/ sue.csg@sintranet.it - sito WEB: Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano LEGGE REGIONALE N. 15 DEL Semplificazione della disciplina edilizia INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA NEI CENTRI STORICI Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 3/2013) ai sensi dell articolo 7/III del RUE La nuova legge regionale in materia edilizia, la n. 15 del 30 luglio scorso Semplificazione della disciplina edilizia, tra l altro, mutuando tale previsione dalla legge di conversione del cosiddetto Decreto del fare, ovvero la Legge , n. 98, che ha provveduto alla modifica dell articolo 3 del Testo Unico dell Edilizia, D.P.R. n. 380/2001, ha introdotto una nuova definizione della tipologia di intervento della ristrutturazione edilizia, ovvero la seguente: «"Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l applicazione della normativa sull accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che limitatamente agli immobili compresi nei centri storici e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 comportino mutamenti della destinazione d uso». Si tratta della definizione più estensiva, rispetto a tutte quelle dettate in passato dalle varie disposizioni statali e regionali (vedi allegato). In particolare essa si differenzia sostanzialmente da quella in vigore sino al , stabilita dall Allegato alla L.R. n. 31/2002 Disciplina generale dell edilizia, ovvero la precedente disposizione regionale in materia edilizia, soprattutto per la modalità della ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione del fabbricato, che fino a tale data, imponeva la ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente. pag. 1

2 Oggi invece l unica invariante che è rimasta, e limitatamente alla modalità di intervento con totale demolizione e ricostruzione, indipendentemente dalla zona urbanistica di intervento, è quella relativa alla volumetria, che, in assenza di precisazioni regionali in tal senso, deve intendersi quella definita dalla Deliberazione dell Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279, del Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi e dal RUE, alla voce Volume totale o lordo, ovvero il volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica. Pertanto, in sintesi, sono venuti meno i vari vincoli che nel tempo erano stati imposti all intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, ovvero il rispetto della sagoma, dell area di sedime, delle altezze, dei materiali impiegati, restando oggi solo il rispetto della volumetria preesistente. Limitandoci solo alla normativa, tralasciando quanto espresso dalla giurisprudenza e dalle varie circolari ministeriali, nell ambito di tale categoria di intervento sono un po alla volta venuti meno i vincoli, per l edificio ricostruito, dettati nel tempo: 1. del divieto dell aumento del volume e delle altezze preesistenti, stabilito dall art. 36, della L.R. n. 47/1978, nel testo modificato dalla L.R. n. 23/1980; 2. della fedele ricostruzione, quanto a volume, sagoma, area di sedime e caratteristiche dei materiali, stabilito dal testo originario del D.P.R. n. 380/2001; 3. delle sole volumetria e sagoma, stabilito dal D.P.R. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002; 4. della fedele ricostruzione quanto a volume, sagoma, area di sedime, stabilito, fino a pochi giorni or sono, dalla L.R. n. 31/2002. Ne deriva che il limite della volumetria preesistente permane, e solo ed unicamente questo, per la modalità di ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione. Mentre tale limite del volume preesistente non sussiste per le altre modalità di ristrutturazione edilizia che non prevedono la totale demolizione e ricostruzione del fabbricato (es. ristrutturazione parziale con aumento di volume, per accorpamento di volumetrie preesistenti o per sfruttamento dell indice di fabbricabilità ancora disponibile). Il comma 4 dell articolo 13 della nuova Legge Regionale, stabilisce che gli strumenti urbanistici possono limitare i casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, con modifiche agli originari parametri. All interno del centro storico inoltre, i Comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è ammessa la ristrutturazione edilizia (leggera o pesante, ovvero quella, quest ultima, con totale demolizione e ricostruzione) con modifica della sagoma e quelle nelle quali i lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che è il titolo edilizio necessario obbligatoriamente per ogni fattispecie di ristrutturazione edilizia, anche quella che prevede la totale demolizione e ricostruzione 1. Nella pendenza del termine per l adozione della deliberazione di cui sopra, non trova applicazione per il centro storico la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma. Che è esattamente la situazione odierna a far data dal 28 settembre scorso, data di entrata in vigore della L.R. n. 15/2013. La legge di conversione del decreto del fare, in particolare su questo aspetto, andando a modificare l articolo 23 del Testo Unico dell Edilizia, ha invece stabilito che la data ultima per i Comuni per assumere tale deliberazione è il 30 giugno Ma in forza dell articolo 60 della nuova legge regionale edilizia (circostanza peraltro già prevista anche nella precedente L.R. n. 31/2002 all art. 50), le norme del Testo Unico dell Edilizia sono 1 Mentre prima, ai sensi del comma 2, dell art. 8 della L.R. n. 31/2002, era facoltà del Comune stabilire se sottoporre l intervento della ristrutturazione edilizia al titolo del permesso di costruire. pag. 2

3 disapplicate in Emilia Romagna, ed in particolare quelle facenti parte della Parte Prima del Titolo II del Testo Unico dell Edilizia, come appunto quella in oggetto. Per cui, per i Comuni dell Emilia Romagna, resta fissato il termine del per l assunzione di tale deliberazione. Il quale comunque, a differenza di quello del Testo Unico dell Edilizia, è di carattere ordinatorio e non perentorio. Infatti non sono previste conseguenze od interventi sostitutivi sovraordinati in caso di inadempienza. Il Testo Unico dell Edilizia invece, come modificato dal Decreto del Fare, prevede che decorso tale termine (ovvero il 30 giugno 2014) e in mancanza di intervento sostitutivo della Regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione in oggetto è adottata da un Commissario ad acta nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L Amministrazione Comunale, pur a fronte di una norma ordinatoria e non perentoria, a fronte della necessità di incentivare la ripresa dell attività edilizia, ha inteso comunque approvare entro termini imposti dalla Regione, una delibera (che sarà all ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale del , con la quale si stabilisce di non escludere nessuno dei fabbricati presenti nei centri storici comunali, come individuati dal Regolamento Urbanistico Edilizio, per i quali è stata assegnata la categoria di intervento della ristrutturazione edilizia, con totale demolizione o meno del fabbricato preesistente e sua ricostruzione, dalla possibilità di effettuare tale intervento con modifica della sagoma. Ed inoltre di non prevedere, per alcun intervento di ristrutturazione edilizia, con modifica della sagoma o meno, da effettuarsi nelle zone storiche, l obbligo di non iniziare i lavori prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della relativa SCIA, ed infine di stabilire comunque, per gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma, con totale demolizione o meno del fabbricato preesistente e sua ricostruzione, da effettuarsi sugli edifici dei centri storici comunali, alcune limitazioni e precisamente: 1. dovranno essere sempre mantenuti gli allineamenti preesistenti dei fronti degli edifici verso le pubbliche vie; 2. per la modifica della sagoma che comporta in particolare l aumento delle altezze dell edificio preesistente, la nuova altezza dell edificio non potrà eccedere quella strettamente necessaria per garantire i requisiti di abitabilità dell ultimo piano del fabbricato. E ciò appare assolutamente opportuno e necessario, in quanto con la nuova disposizione legislativa, sia statale sia, per quanto riguarda l obbligo della sua applicazione come tale, quella regionale, la categoria di intervento della ristrutturazione edilizia con la modalità della totale demolizione e successiva ricostruzione, mantiene l unico vincolo della parità volumetrica del nuovo edificio rispetto a quello preesistente (ed addirittura la ristrutturazione edilizia leggera neppure questo), e che è pertanto possibile sia la modifica della sagoma sia la modifica del sedime del fabbricato preesistente, essendo questi vincoli espressamente cancellati nella nuova definizione di intervento edilizio di ristrutturazione edilizia rispetto alle definizioni dettate dal legislatore nel passato e pertanto venuti meno, come anche espressamente riportato nella nota illustrativa n sulla L.R. n. 15/2013, emanata in data , dall Assessore alla Programmazione territoriale ed urbanistica della Regione Emilia Romagna. E del tutto evidente quindi che le modifiche alla sagoma dell originario fabbricato consentono oggi, a differenza che nel passato, a parità di volumetria, anche un incremento dell altezza del fabbricato ricostruito rispetto a quello preesistente, in quanto tale modifica è da considerare quale modifica della sagoma originaria del fabbricato, definita come indicato nella Deliberazione dell Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279, del e valida per l intero territorio regionale ed integralmente ripresa dall articolo 8/I, punto 15, della Disciplina Normativa del RUE. Si è ritenuto in tal senso di non escludere nessuno dei fabbricati presenti nei centri storici comunali per i quali è stata prevista ed assegnata la categoria di intervento della ristrutturazione edilizia dal Regolamento Urbanistico Edilizio comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del , come indicato nelle tavole: - RUE03: Disciplina del centro storico del Capoluogo; pag. 3

4 - RUE04.1: Edifici, insediamenti e nuclei di carattere storico-architettonico Capoluogo; - RUE04.2: Edifici, insediamenti e nuclei di carattere storico-architettonico Frazioni; dalla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia, con totale demolizione o meno del fabbricato preesistente sua ricostruzione, con possibile modifica della sagoma, in quanto tale disciplina regolamentare comunale ha già provveduto ad individuare, singolarmente e puntualmente, gli edifici per i quali è d obbligo il mantenimento della sagoma originaria, in ragione delle loro peculiari e specifiche caratteristiche architettoniche, storico-testimoniali e tipologiche, assegnando loro altre categorie di intervento, diverse dalla ristrutturazione edilizia, ed in particolare quella del Restauro e risanamento conservativo, articolato nelle sue diverse fattispecie: di tipo A, di tipo B e di tipo C. In ogni caso comunque, l Amministrazione Comunale ha inteso avvalersi del disposto della prima proposizione del comma 4, dell art. 13 della L.R. n. 15/2013, ovvero quello che consente agli strumenti urbanistici, ed alla pianificazione urbanistica in generale, la possibilità di limitare i casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono consentiti mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, con modifiche agli originari parametri. E ciò in ragione della particolare e peculiare conformazione tipologico-architettonica del centro storico, in particolare del Capoluogo, caratterizzata nello specifico da quinte prospettiche uniformi ed allineate e da edifici che, tranne rare eccezioni, non vanno oltre il terzo piano fuori terra. Le scelte fatte in tal senso dall Amministrazione Comunale sono in grado di coniugare il pieno rispetto delle nuove disposizioni e sia parimenti in grado di cogliere appieno e con celerità le nuove possibilità concesse dalla norma regionale e statale, venendo incontro alle esigenze e richieste manifestate da tempo dai cittadini di poter procedere a limitate sopraelevazioni dei fabbricati del centro storico allo scopo di poter ottenere un piano abitabile, dal momento che la situazione tipica del nostro centro storico è quella di avere, generalmente, un ultimo piano sottotetto già utilizzabile ma non abitabile, provvedendo però, nel contempo, a disciplinare, in modo semplice e chiaro, tali nuove possibilità di intervento, salvaguardando gli elementi tipologici connotanti il nostro centro storico, infatti il numero di piani fuori terra non aumenterà in ogni caso, ed evitando quindi possibili situazioni limite di sfruttamento letterale della norma, che, senza l atto consiliare che verrà approvato, non potrebbero legittimamente essere negate, ma che porterebbero potenzialmente allo snaturamento delle caratteristiche tipologico-formali e testimoniali dell architettura del nostro centro storico. Senza le limitazioni oggettive che vengono previste infatti, sarebbe possibile, avendone la disponibilità volumetrica, la creazione di nuovi livelli in sopraelevazione degli edifici esistenti, (mentre con le limitazioni che vengono previste ed imposte, sarà possibile solo la limitata sopraelevazione dell ultimo livello già esistente del fabbricato), oppure la ricostruzione di un fabbricato arretrato rispetto alla pubblica via, situazione del tutto assente, o quantomeno eccezionale ed incongrua, nel nostro centro storico. Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale , n. 11 Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, sono sempre assimilati ad interventi di ristrutturazione edilizia e pertanto soggetti a SCIA. Tale disposizione è di validità generale e non quindi limitata alle zone storiche. Il c. 2 dell art. 2 di tale disposizione normativa stabilisce che gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenze delle falde. E evidente che, alla luce della nuova definizione di ristrutturazione edilizia, se l intervento avviene con modifica della sagoma dell edificio (ad esempio con aumento dell altezza), questo sarà configurato quale intervento di ristrutturazione edilizia ma non ai sensi della L.R. n. 11/1998, ovvero non sarà considerato quale recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente. pag. 4

5 Sull argomento, il RUE all art. 71/V ha dettagliato le disposizioni di carattere generale della L.R. n. 11/1998. Opere abusive di ristrutturazione edilizia. La L.R. n. 15/2013 ha anche provveduto a modificare la L.R. 21 ottobre 2004, n. 23 Vigilanza e controllo dell'attività edilizia. In particolare la disciplina sanzionatoria oggi vigente per opere di ristrutturazione edilizia eseguite abusivamente è la seguente. Il nuovo articolo 14 stabilisce che gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, eseguiti in assenza di titolo abilitativo (ovvero la SCIA), in totale difformità o con variazioni essenziali da esso 2, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro un congruo termine, non superiore comunque a centoventi giorni, stabilito dal Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Fuori dai casi di edifici con vincolo storico-culturale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004, il responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia, su richiesta motivata dell'interessato, presentata a seguito della avvenuta sospensione dei lavori, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato utilizzando le quotazioni dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del Territorio, applicando la cifra espressa nel valore minimo, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della rimozione o demolizione delle opere abusive, in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe arrecato alle parti residue dell'immobile. In tale ipotesi il Responsabile dello Sportello Unico dell Edilizia può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Il Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata. Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili non vincolati ma comunque compresi nei centri storici e negli insediamenti storici, il Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia, 2 Le variazioni essenziali sono stabilite dal nuovo articolo 14-bis della L.R. n. 23/2004: 1. Sono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo originario come integrato dalla SCIA di fine lavori: a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta un incremento del carico urbanistico di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale in materia edilizia; b) gli aumenti di entità superiore al 20 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 20 per cento della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 20 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza; c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a 300 metri cubi, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali; d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 metri quadrati; e) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti violazione delle norme tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica; f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica. Non costituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora rientrino nei casi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo. 2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale in materia edilizia, le varianti al titolo originario, che presentano le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo e che siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia, di cui all'articolo 9, comma 3, della medesima legge regionale in materia edilizia, possono essere attuate in corso d'opera e sono soggette alla presentazione di SCIA di fine lavori, fermo restando, nei casi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la necessità di acquisire preventivamente i relativi atti abilitativi. 3. Per assicurare l'uniforme applicazione del presente articolo in tutto il territorio regionale, i Comuni, al fine dell'accertamento delle variazioni, utilizzano unicamente le nozioni, concernenti gli indici e parametri edilizi e urbanistici, stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del pag. 5

6 ai fini di provvedere sulla richiesta dell'interessato, acquisisce il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra. Qualora il parere non venga reso entro sessanta giorni dalla richiesta, lo Sportello Unico per l'edilizia provvede autonomamente. Qualora, ai sensi di quanto sopra, non si disponga la demolizione delle opere, è dovuto il contributo di costruzione, in aggiunta alla sanzione come sopra determinata. Qualora invece le opere di ristrutturazione edilizia fossero eseguite in parziale difformità dalla SCIA regolarmente presentata, ovvero fuori dai casi di cui all art. 14-bis della L.R. n. 23/2004, ai sensi dell art. 15 della stessa L.R. esse sono rimosse o demolite a cura e spese del responsabile dell'abuso entro un congruo termine, non superiore a centoventi giorni, stabilito dal Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso. Fuori dai casi di edifici con vincolo storico-culturale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004, il Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia, su richiesta motivata dell'interessato presentata a seguito dell'avvenuta sospensione dei lavori, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato come nel caso precedente, e comunque non inferiore a 1.000,00, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della rimozione o demolizione delle opere abusive in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe arrecato alle parti residue dell'immobile. In tale ipotesi il Responsabile dello Sportello Unico dell Edilizia può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Il Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata. Nei casi di irrogazione della sanzione, è corrisposto inoltre il contributo di costruzione, qualora dovuto. E comunque sempre possibile attivare l accertamento di conformità, ai sensi dell art. 17 della L.R. n. 23/2004, anche per le opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali da esso, ed anche per quelle eseguite in parziale difformità sino alla irrogazione delle prescritte sanzioni. In tale ipotesi il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile può presentare una SCIA in sanatoria, se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (doppia conformità). Inoltre, fatti salvi gli eventuali effetti penali dell'illecito, la SCIA in sanatoria può essere altresì presentata, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda (c.d. sanatoria giurisdizionale ). La SCIA in sanatoria, in entrambi i casi precedenti, è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione: a) nell ipotesi di ristrutturazione edilizia, del contributo di costruzione in misura doppia ovvero, in caso ordinario di esonero, in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e comunale, e comunque per un ammontare non inferiore a 2.000,00 ; b) nelle ipotesi di interventi edilizi di recupero, anche in caso di esonero dal contributo di costruzione, del contributo di costruzione previsto dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, e comunque per un ammontare non inferiore a 1.000,00 ; c) nei restanti casi, di una somma, da 500,00 a 5.000,00, stabilita dal Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato utilizzando le quotazioni dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del Territorio, applicando la cifra espressa nel valore minimo. pag. 6

7 La presentazione della SCIA in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell'articolo 481 del Codice Penale, le necessarie conformità. In relazione alla normativa tecnica per l'edilizia, la conformità delle opere da sanare è dichiarata dal professionista abilitato con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione delle medesime opere. L'accertamento di conformità di cui sopra trova applicazione anche per i lavori realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento secondo quanto disposto dall'articolo 167, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 42/2004. Sulla SCIA in sanatoria è acquisito il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio per gli interventi edilizi per i quali il parere è richiesto ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 15/2013. Si fa presente quanto disposto dal nuovo articolo 17-bis della L.R. n. 23/2004. Viene stabilito che al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali dell'illecito, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l'attuazione dei titoli abilitativi edilizi (e quindi anche quelli relativi alle opere di ristrutturazione edilizia) rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 28/01/1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 17, comma 3, della L.R. n. 23/2004 (ovvero quelle sopra riportate). Resta ferma l'applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa antisismica, di sicurezza, igienico sanitaria e quella contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004. Infine, ai sensi dell articolo 18 della L.R. n. 23/2004 la mancanza del titolo abilitativo per gli interventi che secondo la legge statale sono soggetti a SCIA, non comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 44 del D.P.R. n. 380/2001. La SCIA spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione (c.d. autodenuncia ), comporta, in tutti i casi, il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 2.000,00. Si tenga presente che ai sensi della normativa nazionale, ovvero l articolo 10, c. 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, sono soggetti a permesso di costruire (sempre nella normativa nazionale ma non in quella regionale dell Emilia Romagna) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone storiche, comportino mutamenti della destinazione d uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Pertanto se tali interventi sono eseguiti in assenza della prescritta SCIA, in totale difformità o con variazioni essenziali, ma anche in parziale difformità da questa, è prevista l irrogazione delle sanzioni penali. Castel San Giovanni, sabato 14 dicembre Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato.p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l archivio informatico del Settore IV Sviluppo Urbano Sportello Unico dell Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Ogni rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale. pag. 7

8 ALLEGATO EVOLUZIONE STORICA DELLA DEFINIZIONE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 1. Legge 5 agosto 1978, n. 457 Norme per l'edilizia residenziale art. 31 Definizione degli interventi interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; 2. Legge Regionale Emilia Romagna n. 47 del Disciplina generale del territorio art. 36 Zone culturali ambientali Zone territoriali omogenee A Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e di impianti. Il tipo di intervento prevede: - il ripristino o la sostituzione attraverso interventi atti a riordinare i collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonchè i servizi; - l'inserimento di nuovi elementi ed impianti prevedendo la quota di parcheggi fissata dall'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n Tali interventi riguardano le particelle edilizie incongrue all'organizzazione morfologica e tipologica del tessuto urbanistico. 3. Legge Regionale Emilia Romagna n. 47 del Disciplina generale del territorio art. 36 Zone culturali ambientali Zone territoriali omogenee A come modificato dall art. 29, della L.R. n. 23, del Ristrutturazione edilizia Gli interventi riguardano le unità edilizie che non presentano alcuna caratteristica storico-ambientale ma sono tuttavia compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e di impianti senza aumento del volume e delle altezze preesistenti. I tipi di intervento della categoria A3 Ristrutturazione edilizia sono specificati all'interno di sottocategorie. 1) Ristrutturazione Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unità edilizie con elementi o parti di esse, esterne od interne, ancora conservate nel loro assetto e nella loro configurazione originaria. Il tipo di intervento prevede: a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante: - il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi; - il restauro e il ripristino degli ambienti interni per la parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico; - il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonché dei servizi; - l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Il Piano Regolatore Generale può altresì prevedere la quota di parcheggi fissata dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n pag. 8

9 2) Ripristino edilizio Gli interventi di ripristino edilizio riguardano gli spazi già edificati e ora completamente demoliti dei quali non è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione e per i quali è necessario ricostituire la compagine edilizia originaria. Il tipo di intervento prevede: a) la ricostruzione di un nuovo intervento nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, prevalenti nell'isolato 1, prevedendo la quota di parcheggi fissata dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e la cessione o monetizzazione di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a mq 3 ogni 30 mq di superficie utile. 4. D.P.R. n. 380 del Testo Unico dell Edilizia Art. 3 Definizione degli interventi edilizi "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. 5. Legge Regionale Emilia Romagna n. 31, del Disciplina generale dell edilizia Allegato, lettera f) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici; 6. D.P.R. n. 380 del Testo Unico dell Edilizia Art. 3 Definizione degli interventi edilizi come modificato dall art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo , n. 301 "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. 7. Legge Regionale Emilia Romagna n. 15 del Semplificazione della disciplina edilizia Allegato, lettera f) "Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l applicazione della normativa sull accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che limitatamente agli immobili compresi nei centri storici e negli pag. 9

10 insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 comportino mutamenti della destinazione d uso. 8. D.P.R. n. 380 del Testo Unico dell Edilizia Art. 3 Definizione degli interventi edilizi come modificato dall'art. 30, comma 1, lettera a), della legge n. 98 del , di conversione del Decreto del fare D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; pag. 10

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