Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
|
|
- Roberta Norma Vitali
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim) Modifica del 27 ottobre 2016 L Ufficio federale dell ambiente, visti il numero 5 capoverso 2 dell allegato 1.17, il numero 5.5 capoverso 1 dell allegato 2.16 e il numero 6 capoverso 1 dell allegato 2.18 dell ordinanza del 18 maggio sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ordina: I Gli allegati 1.17, 2.16 e 2.18 dell ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono modificati secondo la versione qui annessa. II La presente ordinanza entra in vigore il 1 dicembre ottobre 2016 Ufficio federale dell ambiente: Marc Chardonnens 1 RS
2 Titolo, nota a piè di pagina Sostanze di cui all allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/ Allegato 1.17 (art. 3) N. 5 cpv. 1, N. di registrazione 15 5 Elenco delle sostanze di cui al numero 1 e disposizioni transitorie 1 Il numero 1 si applica alle sostanze elencate qui di seguito con le disposizioni previste nelle colonne «Periodo di transizione», «Impieghi o categorie di impiego esentati» e «Periodi di revisione». N di Sostanza registrazione Proprietà intrinseche alla base dei divieti Periodo di transizione Impieghi o categorie di impiego esentati Periodi di revisione 15. Tricloroetilene n. CE n. CAS Cancerogeno (categoria 1B) 1 dicembre Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del , pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 895/2014, GU L 244 del , pag
3 Disposizioni particolari concernenti i metalli Allegato 2.16 (art. 3) N. 5.1, nota a piè di pagina 5.1 Definizioni Sono considerati veicoli le automobili e i veicoli utilitari secondo la direttiva 2000/53/CE 3 appartenenti alle categorie M 1 o N 1 dell allegato II parte A numero 1 della direttiva 2007/46/CE 4. N. 5.3 cpv. 1 lett. a 5.3 Deroghe 1 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica: a. ai materiali e ai componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell allegato II della direttiva 2000/53/CE 5, alle condizioni ivi specificate; 3 Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, versione della GU L 269 del , pag Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), GU L 263 del , pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2015/45, GU L 9 del , pag Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del , pag. 34; modificata da ultimo dalla direttiva 2016/774/UE, GU L 128 del , pag
4 Apparecchiature elettriche ed elettroniche Allegato 2.18 (art. 3) N. 1 cpv. 1, nota a piè di pagina 1 Definizioni 1 Per apparecchiature elettriche ed elettroniche si intendono gli apparecchi di cui all articolo 3 punto 1 in combinato disposto con il punto 2 della direttiva 2011/65/UE 6, che rientrano nelle categorie di cui all allegato I di questa direttiva. N. 2 cpv. 1 2 Divieti 1 Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cavi e i pezzi di ricambio non possono essere immessi sul mercato se il contenuto in massa delle seguenti sostanze elencate nell allegato II della direttiva 2011/65/UE 7 supera i valori massimi di concentrazione nei materiali omogenei: N. Sostanze Valori massimi di concentrazione (contenuto in massa) 1. Piombo 0,1 per cento 2. Mercurio 0,1 per cento 3. Cadmio 0,01 per cento 4. Cromo esavalente 0,1 per cento 5. Bifenili polibromati 0,1 per cento 6. Difenileteri polibromati 0,1 per cento 7. Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) 0,1 per cento n. CAS Benzilbutilftalato (BBP) 0,1 per cento n. CAS Dibutilftalato (DBP) 0,1 per cento n. CAS Diisobutilftalato (DIBP) n. CAS ,1 per cento 6 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 8 giugno 2011, sulla restrizione dell uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, versione della GU L 174 del , pag Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 8 giugno 2011, sulla restrizione dell uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 del , pag. 88; modificata da ultimo dalla direttiva delegata 2016/1029/UE, GU L 168 del , pag
5 N. 3 cpv. 1 lett. c, nota a piè di pagina 3 Deroghe 1 Fatto salvo il capoverso 2, i divieti di cui al numero 2 non si applicano: c. alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e alle parti di ricambio che contengono le sostanze menzionate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE 8 per le applicazioni ivi riportate. N. 8 cpv. 1, 2 e 5 8 Disposizioni transitorie 1 I divieti di cui al numero 2 cpv. 1 N. 1 6 non si applicano: a. alle seguenti apparecchiature immesse sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell Unione europea (UE) o dell Associazione europea di libero scambio (AELS) prima delle date indicate: Apparecchiatura Data Dispositivi medicali 22 luglio 2014 Strumenti di monitoraggio e di controllo 22 luglio 2014 Dispositivi medico-diagnostici in vitro 22 luglio 2016 Strumenti di monitoraggio e di controllo industriali 22 luglio 2017 Apparecchiature che non rientrano nell ambito di applicazione 22 luglio 2019 della direttiva 2002/95/CE 9 e che non sarebbero conformi ai requisiti della direttiva 2011/65/UE 10 (art. 2 par. 2 della direttiva 2011/65/UE) b. ad altre apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell Unione europea (UE) o dell Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1 luglio I divieti di cui al numero 2 cpv. 1 N non si applicano: a. a dispositivi medicali, strumenti di monitoraggio e di controllo, dispositivi medico-diagnostici in vitro e strumenti di monitoraggio e di controllo industriali immessi sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell Unione europea (UE) o dell Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 22 luglio 2021; 8 Cfr. nota al n. 2 cpv Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del , pag. 19; modificata l ultima volta dalla decisione 2011/534/UE, GU L 234 del , pag. 44, abrogata dalla direttiva 2011/65/UE GU L 174 del pag Cfr. nota al n. 1 cpv
6 b. ad altre apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell Unione europea (UE) o dell Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 22 luglio I capoversi 1 lettera a, 3 e 4 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e ai pezzi di ricambio che contengono esabromobifenile o difenileteri polibromati ad eccezione del decabromodifeniletere. 4056
L ambito di applicazione delle Direttive RAEE e RoHS
L ambito di applicazione delle Direttive RAEE e RoHS Paolo Pipere Responsabile Servizio Ambiente ed Ecosostenibilità Camera di Commercio di Milano La direttiva RAEE (2012/19/UE) è stata recepita con il
Dettagli(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 13 ottobre 2010
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
18.4.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 108/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 348/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 2013 recante modifica dell allegato XIV del regolamento
Dettaglidel 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) 741.414
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliGentile Cliente, dichiara che:
Gentile Cliente, In riferimento alla Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS), rifusione della precedente
DettagliOrdinanza. del 16 novembre 2016
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) del 16
DettagliVersione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.
Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. 741.414 Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli
DettagliOggetto e campo d applicazione
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e i requisiti tecnici per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (ORTV 3) del 1 mm
DettagliDirettiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006
L 396/850 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.12.2006 Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) Modifica del 23 novembre 2005 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del 27 marzo 2002
DettagliOrdinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2)
Ordinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2) del 1 mm 2016 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 bis e 3, 25 nonché
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) Modifica del 6 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1) Modifica del 6 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995
DettagliOrdinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Modifica del 4 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le appendici 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 dell ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull
DettagliOrdinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 26 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata
DettagliConsiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 aprile 2016 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 aprile 2016 (OR. en) 8088/16 ENV 232 MI 244 DELACT 70 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 19 aprile 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2016) 2205 final Oggetto:
DettagliOrdinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi
Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi Modifica del 17 giugno 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 dicembre 1971 1 concernente l
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 aprile 2015) Il Consiglio
Dettagli(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che
Dettaglidel 10 aprile 2017 (Stato 12 aprile 2017)
Ordinanza dell USAV che istituisce provvedimenti per evitare l introduzione della dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) da taluni Stati membri dell Unione europea del 10 aprile 2017 (Stato
DettagliOrdinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale, ODPI) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.05 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 giugno 995 concernente le esigenze tecniche per
Dettaglidel 10 aprile 2017 Scopo e oggetto contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.
Ordinanza dell USAV che istituisce provvedimenti per evitare l introduzione della dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) da taluni Stati membri dell Unione europea del 10 aprile 2017 L Ufficio
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 luglio 2003) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 dicembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.
DettagliOrdinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti
DettagliProposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell Unione europea, in sede di Comitato misto
DettagliOrdinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP) del 25 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del
DettagliOrdinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale
Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA) Modifica del 3 dicembre 2013 L Ufficio federale delle strade (USTRA), d intesa con la Direzione generale
DettagliDIRETTIVA 2013/28/UE DELLA COMMISSIONE
L 135/14 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 22.5.2013 DIRETTIVA 2013/28/UE DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2013 recante modifica dell allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e
DettagliOrdinanza sulla sicurezza degli ascensori
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) del 25 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 1 sulla sicurezza
Dettagli(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 25 novembre 2013
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che
DettagliNuova Direttiva RoHS
Nuova Direttiva RoHS Paolo Pipere Responsabile Servizio Adempimenti Ambientali Camera di Commercio di Milano Segretario Sezione regionale Lombarda Albo Nazionale Gestori Rifiuti Ministero dell Ambiente
DettagliDECISIONE DELLA COMMISSIONE
2.12.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/25 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009 recante adozione di decisioni comunitarie sull importazione di alcune sostanze chimiche a norma
DettagliOrdinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina Modifica del 12 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità
Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità (Ordinanza sulla protezione della maternità) Modifica del 23 giugno 2015 Il Dipartimento federale dell economia,
Dettagli(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro
DettagliJordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: 18 ottobre 2013
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 6 novembre 2013 (OR. en) 15395/13 ENV 983 MI 928 DELACT 67 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della
DettagliOrdinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 12 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come
Dettaglidel 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) 930.112 del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del
DettagliGazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag
Direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 15 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliLe attività di vigilanza Reach e CLP in Regione Lombardia
Le attività di vigilanza Reach e CLP in Regione Lombardia 15 a Conferenza Sicurezza Prodotti "REACH: cosa è cambiato, nuovi strumenti e nuovi concetti Antonietta Covone ATS Brianza - Regione Lombardia
DettagliOrdinanza sul contrassegno ambientale (OCAm)
Ordinanza sul contrassegno ambientale (OCAm) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr); visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliSi trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D052035/02 ANNEX 1.
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 agosto 2017 (OR. en) 11721/17 ADD 1 ENV 715 ENT 181 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 18 luglio 2017 Destinatario: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto
DettagliOrdinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione europea
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco
Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco, OTab) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre
DettagliOrdinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del 15 novembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 13 novembre 1962 1 sulle norme della circolazione stradale
DettagliOrdinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I. L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno e l attività
DettagliDIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
1.8.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/29 DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a
DettagliCartucce Xerox per stampanti non Xerox Conformità e certificazioni. Definizione degli standard di qualità, resa pagine e sostenibilità
Cartucce Xerox per stampanti non Xerox Conformità e certificazioni Definizione degli standard di qualità, resa pagine e sostenibilità 2013 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. XEROX e XEROX con
DettagliOrdinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi
Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi 232.119 del 23 dicembre 1971 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 50 capoverso 2 della
Dettagli1) Riferimenti Normativi e Prescrizioni di carattere generale
Comune di Corsico (MI) CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI Rif. Art. 4 Nelle schede allegate si riportano gli elenchi delle principali norme di riferimento per l attuazione del servizio
DettagliAccordo del 21 giugno 1999
Testo originale Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n 2/2004 del Comitato dei trasporti
DettagliIl nuovo sistema comunitario di gestione dei RAEE: le principali disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 2005, n Annalisa Oddone
Il nuovo sistema comunitario di gestione dei RAEE: le principali disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 Annalisa Oddone Nucleo Ambiente Confindustria Assolombarda, 20 dicembre 2005 BASI DELLA NORMATIVA
DettagliPROMEMORIA CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO SVIZZERO DEI FUOCHI D ARTIFICIO DELLE CATEGORIE F1, F2 E F3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO SVIZZERO (PROCEDURA DI CONFORMITÀ
DettagliOrdinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale
Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale del Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre
DettagliDIRETTIVA 2011/37/UE DELLA COMMISSIONE
31.3.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 85/3 DIRETTIVE DIRETTIVA 2011/37/UE DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2011 recante modifica dell allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo
DettagliOrdinanza sui medicamenti per uso veterinario
Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet) Modifica del... Avamprogetto dicembre 2014 ll Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 agosto
DettagliCodice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale) Modifica del 25 settembre
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru
Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru (Ordinanza sulle gru) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 settembre 1999 1 concernente la sicurezza nell uso delle
Dettagli(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 7 marzo 2008. Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina:
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che
DettagliOrdinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)
Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) Modifica del 28 settembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 settembre 1979 1 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) del 2 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliRoHS 2. Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
RoHS 2 Direttiva 2011/65/UE Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Testo Consolidato 2017 Ed. Giugno 2017 La Direttiva 2011/65/CE (RoHS 2) istituisce norme riguardanti
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE) (8) Con la decisione del Consiglio del 29 aprile 2004, (9) Con la decisione del Consiglio del 14 marzo 2005,
28.4.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 108/13 REGOLAMENTO (UE) N. 407/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2011 che modifica il (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
DettagliOrdinanza sulle categorie speciali di aeromobili
Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,
DettagliDIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
L 203/52 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.8.2009 DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
DettagliOrdinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco
Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco, OTab) Modifica del 22 agosto 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD) del 31 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità
Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO) 1 730.010.1 del 24 novembre 2006 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento
DettagliOrdinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) Modifica dell 8 marzo 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre
DettagliOrdinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) Modifica del 1 febbraio 2017 Il Dipartimento federale dell interno (DFI)
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 25 giugno 2014 Il Consiglio
DettagliLe schede dati di sicurezza secondo il REACH
L applicazione del Regolamento REACH: il caso dell Acetone Schede di sicurezza e scenari di esposizione Le schede dati di sicurezza secondo il REACH Roma, 10 giugno 2010 Federica Ceccarelli Esperta REACH
DettagliOrdinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti. Modifica del
Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti 814.610.1 Modifica del Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), ordina: I Gli allegati
DettagliOrdinanza concernente l immissione sul mercato di prodotti fitosanitari
Ordinanza concernente l immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Dipartimento federale dell economia, della formazione
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza relativa alle macchine, OMacch) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso 2 della legge federale del 19 marzo
DettagliOrdinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
Dettaglidel 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT) 1 del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio
DettagliDIRETTIVA 2005/13/CE DELLA COMMISSIONE
1.3.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 55/35 DIRETTIVA 2005/13/CE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2005 recante modificazione della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 10 gennaio 2018 Il Consiglio
Dettaglivisto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,
DECISIONE (UE) 2017/710 DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2017 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato
Dettagliordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale
DettagliLegge federale sugli stranieri
Termine di referendum: 7 aprile 2017 Legge federale sugli stranieri (LStr) (Regolazione dell immigrazione e miglioramenti nell esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) Modifica del 16 dicembre
DettagliSICUREZZA SUL LAVORO TUTELA DELLA MATERNITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Norme in Materia di Sicurezza SICUREZZA SUL LAVORO Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 25 Protezione da agenti chimici Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 66 Attuazione delle direttive 97/42/CE
DettagliIMPATTO DEL REACH SUI PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI PER IL RITARDO DI FIAMMA!
IMPATTO DEL REACH SUI PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI PER IL RITARDO DI FIAMMA! Ilaria Malerba Area Sicurezza Prodotti Milano, 18 Maggio 2012! IL REGOLAMENTO REACH SOSTANZE MISCELE Regolamento 1907/2006/CE
DettagliOrdinanza dell USAV che istituisce provvedimenti per evitare l introduzione dell influenza aviaria dalla Francia
Ordinanza dell USAV che istituisce provvedimenti per evitare l introduzione dell influenza aviaria dalla Francia del 5 gennaio 2016 (Stato 7 gennaio 2016) L Ufficio federale della sicurezza alimentare
DettagliSi trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D040865/02 - Annex.
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 gennaio 2016 (OR. en) 5120/16 ADD 1 ENV 2 ENT 1 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 6 gennaio 2016 Destinatario: Segretariato generale del
DettagliOrdinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica del 19 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per la
Dettagli