LE ASSICURAZIONI PER IL VOLONTARIATO a cura di Rosalia Marzocca in collaborazione con Cesvot Settore Organizzazione
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1 LE ASSICURAZIONI PER IL VOLONTARIATO a cura di Rosalia Marzocca in collaborazione con Cesvot Settore Organizzazione ***** PREMESSA ***** Il CESVOT si propone con questa scheda tecnica di offrire alle Associazioni di Volontariato un valido strumento divulgativo che consenta un primo fondamentale orientamento per gli operatori del settore in materia assicurativa. A tale scopo sono fornite le informazioni basilari per favorire una chiara ed esaustiva presa di coscienza delle norme previste in favore dei volontari delle organizzazioni di volontariato ed enunciate nella legge n 266 dell 11 agosto 1991, meglio conosciuta come legge - quadro sul volontariato e per consentirne la loro precisa e corretta osservanza. 1
2 BREVI CENNI SULL ATTIVITA E SULLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ***** La legge n 266 dell 11 agosto 1991 deve la propria ragion d essere all intento dello Stato Italiano in generale di conferire risalto alle attività di quelle associazioni ed organizzazioni che, per il fatto di perseguire finalità di particolare valore sociale, appaiono meritevoli di riconoscimento e di sostegno. La legge - quadro sul volontariato ha dettato i principi generali che presiedono alla disciplina dei rapporti tra le organizzazioni di volontariato da un lato e lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali dall altro. La predetta legge, oltre a riconoscere il valore sociale e la funzione altamente morale dell attività di volontariato, garantisce l interesse della collettività nazionale a promuoverne lo sviluppo, stabilendo, tra l altro, i principi cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato. Secondo, infatti, quanto dispone la norma di cui all art. 1 legge n 266 / 91 Finalità e oggetto della legge: co. 1 La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l autonomia e ne favorisce l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti Locali ; co. 2: La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli Enti Locali nei medesimi rapporti. La legge n 266 dell 11 agosto 1991 definisce ed individua l organizzazione di volontariato come quella struttura collettiva, liberamente costituitasi, che persegue fini solidaristici, priva di ogni e qualsivoglia scopo di lucro sia diretto che indiretto, caratterizzata dalla democraticità dell organizzazione, dall elettività e gratuità delle cariche sociali e dalle prevalenti prestazioni effettuate dagli aderenti, i cosiddetti soci volontari, che svolgono il loro lavoro in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, nel pieno rispetto dei valori costituzionali della libertà individuale e della solidarietà sociale. Come prevede la norma di cui all art. 3 legge n 266 / 91 Organizzazioni di volontariato: co. 1 E considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di 2
3 svolgere l attività di cui all art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti ; co. 2: Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. Per espressa previsione normativa che le organizzazioni di volontariato, così definite, devono procedere a tutelare il volontario sia da un punto di vista personale, assicurandolo contro gli infortuni e le malattie che lo stesso può contrarre nell esercizio dell attività istituzionale, sia dal punto di vista dei rapporti con i terzi tramite apposita assicurazione sulla responsabilità civile per i danni cagionati nell esercizio dell attività medesima. 3
4 L OBBLIGATORIETA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER I VOLONTARI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ***** La legge n 266 dell 11 agosto 1991 ha imposto alle organizzazioni di volontariato l obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni e delle malattie legate allo svolgimento dell attività istituzionale dell associazione nonché polizze assicurative della responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall esercizio dell attività stessa. Il suddetto obbligo assicurativo deve essere adempiuto da tutte le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ( si ritiene, comunque, che anche quello non iscritte debbano adempiere a tale obbligo), assicurando quindi la possibilità di soddisfare eventuali danni futuri e garantendo la tutela dei soggetti terzi. Se ne deduce, quindi, che l assicurazione dei soci e degli aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi, è un requisito dell associazione di volontariato in quanto tale, che deve sussistere perché questa possa concretamente operare. Tale requisito è indispensabile ai fini dell iscrizione nel registro regionale. L iter procedurale operativo concernente l obbligo di assicurare gli aderenti all organizzazione di volontariato è stato espressamente delineato nel decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato 14 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 44 del 22 febbraio 1992, come modificato dal decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato 16 novembre 1992, intitolato: Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente le modalità relative all obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato. L art. 1 1 del suddetto decreto, in attuazione di quanto previsto e disposto nella legge - quadro sul volontariato, stabilisce meccanismi assicurativi semplificati, riconoscendo la possibilità di stipulare contratti di assicurazione in forma collettiva e / o in forma numerica 2, ovvero polizze che offrano 1 Art. 1 del Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato 14 febbraio 1992 Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato: Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonchè per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall esercizio dell attività medesima. 2 Art. 2 del Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato 14 febbraio 1992 Polizze assicurative: 1. Le assicurazioni di cui all articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica. 2. Le assicurazioni di cui al coma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all art Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 4
5 un unica copertura assicurativa per una pluralità di persone. In pratica è consentito con un solo contratto di garantire tutti i soggetti iscritti nel registro degli aderenti all organizzazione di volontariato, costituendo quindi un unico vincolo contrattuale destinato a creare una pluralità di rapporti assicurativi in capo a soggetti determinati o determinabili in base alle informazioni fornite dall ente. La differenza fondamentale fra le due forme contrattualistiche assicurative previste dal suindicato decreto, si ravvisa nella circostanza che nel primo caso, la forma collettiva detta anche nominativa, il vincolo contrattuale è destinato ad una pluralità di rapporti assicurativi anche con massimali diversi in capo a soggetti ben individuati, pertanto è necessario comunicare prontamente ogni variazione inerente al volontario assicurato; mentre, nella seconda fattispecie, la forma numerica, i soggetti destinatari del rapporto contrattuale sono determinati in base alle informazioni fornite dall ente. Qualunque sia la forma di polizza prescelta, contratto di assicurazione in forma collettiva o contratto di assicurazione in forma numerica, l iscrizione nell apposito registro degli aderenti, regolamentato dal richiamato decreto ministeriale di attuazione della legge n 266 / 91, riconosce al soggetto destinatario lo status di volontario e, come tale, lo status di titolare del rapporto assicurativo. Preme rilevare che la polizza collettiva può essere con o senza regolazione di premio a seconda che i volontari siano elencati in polizza nominativa, determinando per ognuno i singoli capitali (polizza collettiva senza regolazione del premio), oppure venga fissato un unico e determinato costo (polizza collettiva con regolazione del premio). La suddetta polizza consente di sgravare le organizzazioni di volontariato dalle innumerevoli incombenze che derivano dal mantenimento di singoli contratti assicurativi, garantendo coperture assicurative omogenee a tutti i soggetti assicurati, fornendo loro la massima tutela. Il decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato 14 febbraio 1992 che ha specificato l obbligo e i meccanismi semplificati dell assicurazione collettiva prevede espressamente: a) l obbligo di assicurare i volontari che operano attivamente all interno dell organizzazione di volontariato, del giorni di iscrizione nel registro. 5. Per coloro che cessano dall adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell annotazione della cancellazione nel registro. 6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente all iscrizione nel registro previsto dall art. 3. 5
6 b) l obbligo di comunicare alla compagnia assicurativa i nominativi e le variazioni (ingressi e cessazioni dei volontari), c) l obbligo di tenere il libro soci, meglio definito registro degli aderenti, numerato, bollato e vidimato. Con riguardo al suindicato punto c) del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, preme rilevare che, sotto il profilo civilistico, la legge non impone espressamente l obbligo di tenuta di particolari libri, né tantomeno il rispetto di particolari formalità nella tenuta degli stessi da parte delle associazioni di volontariato, con l unica eccezione costituita dal libro dei soci, il registro degli aderenti che svolgono concretamente l attività di volontariato. Se ne deduce, quindi, che per adempiere agli obblighi assicurativi imposti dal decreto sia di fondamentale importanza compilare accuratamente il registro dei soci volontari e tenerlo sempre aggiornato, soprattutto a fini assicurativi. Tale registro, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e bollato, o meglio vidimato, inizialmente in ogni suo foglio da un notaio, o da un segretario comunale o altro pubblico ufficiale preposto a tali adempimenti. E necessario che l autorità che provvede alla bollatura o vidimazione iniziale del registro dei volontari aderenti all associazione di volontariato dichiari, nell ultima pagina del registro, il numero delle pagine che sono state vidimate e di cui il medesimo registro è composto. La norma di cui all art. 3 3 del decreto 14 febbraio 1992 del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato dispone dettagliatamente in ordine alla funzione e alla tenuta del registro dei volontari aderenti alle associazioni di volontariato. Tale registro è di fondamentale importanza giacché descrive ed individua in modo inequivocabile i soggetti che operano in qualità di volontari per il conseguimento dei fini che si propone l associazione di volontariato. 3 Art. 3 del Decreto del MICA 14 febbraio 1992 Adempimenti delle organizzazioni di volontariato: 1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L autorità che ah provveduto alla bollatura deve, altresì, dichiarare, nell ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono. 2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. 3. I soggetti che aderiscono all organizzazione di volontariato in data successiva e quella dell istituzione del registro devono essere iscritti in quest ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell organizzazione. 4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che, per qualunque causa cessino di far parte dell organizzazione di volontariato. L annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica. 5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma. 6
7 Ciascun volontario, prima di essere iscritto all organizzazione di volontariato, deve essere identificato attraverso un documento di riconoscimento, quale la carta d identità, il passaporto o la patente in corso di validità al momento dell iscrizione. Successivamente nel registro degli aderenti all associazione di volontariato devono essere inseriti i dati anagrafici di ciascun volontario o meglio le complete generalità e precisamente il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale, la professione, unitamente alla data di iscrizione all associazione, data in cui l aderente è ammesso a far parte dell organizzazione e può, pertanto, iniziare la propria attività di volontariato. Il registro funzionerà come diario delle entrate e delle uscite. E, infatti, di fondamentale importanza che ogni variazione concernente la persona dell associato (ad esempio cessazione dalla qualità di aderente all organizzazione, decesso, ect ) sia immediatamente annotata nel registro, con l apposizione della firma da parte di colui che è preposto alla corretta tenuta del documento, e sia prontamente comunicata alla compagnia di assicurazione con la quale l associazione ha stipulato la polizza assicurativa in favore del volontario. Nel registro devono essere indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell organizzazione di volontariato. In tal caso l annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica. I volontari che aderiscono all organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell organizzazione. E, infatti, nel registro degli aderenti all associazione di volontariato che si ravvisano tutti gli elementi essenziali e necessari perché possa essere redatta in favore del volontario una polizza assicurativa infortuni, malattie e responsabilità civile nei confronti dei terzi. Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di iscrizione del nuovo volontario nel registro degli aderenti all organizzazione di volontariato; mentre perdono efficacia dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di annotazione della cancellazione dell aderente dal registro. Naturalmente le garanzie assicurative dovranno essere determinate esclusivamente in considerazione dell attività esercitata, valutando adeguatamente tutti i possibili rischi connessi. Solo e soltanto i soggetti che sono individuati con esatta determinazione nel registro degli aderenti, potranno essere risarciti in caso di sinistro; giacché la copertura assicurativa riguarda esclusivamente i volontari che svolgono la loro attività di volontariato e non qualunque altro individuo che opera all interno dell associazione di volontariato. 7
8 FACSIMILE DEL REGISTRO DEGLI ADERENTI ***** Il giorno del mese dell anno si iscrivono all associazione denominata con sede in, via, n, CAP i seguenti soggetti: 1) Sig., nato a, il, c.f., residente in, via, n, di professione ; 2) Sig., nato a, il, c.f., residente in, via, n, di professione ; 3) Sig., nato a, il, c.f., residente in, via, n, di professione ; 4) Sig., nato a, il, c.f., residente in, via, n, di professione ; Il giorno del mese dell anno cessano l attività di volontariato in favore dell associazione denominata con sede in, via, n, CAP i seguenti soggetti: 1) Sig., nato a, il, c.f., residente in, via, n, di professione ; 2) Sig., nato a, il, c.f., residente in, via, n, di professione ; 3) Sig., nato a, il, c.f., residente in, via, n, di professione. 8
9 Luogo e data Firma del responsabile alla tenuta del registro BREVI CENNI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ***** Secondo quanto dispone la norma di cui all art del cod. civ.: L assicurazione è il contratto con il quale l assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Il contratto di assicurazione appartiene alla categoria dei contratti di adesione. La funzione primaria del contratto di assicurazione si ravvisa nel trasferimento del rischio dall assicurato all assicuratore dietro pagamento del premio assicurativo. Tutti i tipi di contratto di assicurazione sono caratterizzati dalla certezza attuale dell assicurato di una copertura risarcitoria riguardo ad un danno futuro ed eventuale, caratterizzandosi l assicurazione per il fatto che l assicuratore fornisce all assicurato una sicurezza o una garanzia. L assicuratore, fin dal momento della conclusione del contratto, assume il rischio che si verifichi l evento dannoso, eliminando così tale rischio per il soggetto assicurato. Nel contratto di assicurazione il rischio che il contratto trasferisce all assicuratore è quello al quale le cose o gli individui assicurati sono esposti per il caso fortuito, la forza maggiore o per il fatto doloso o colposo del terzo, nonché il rischio che dipende dal fatto dello stesso assicurato se commesso con colpa lieve. Non sono indennizzati i sinistri che dipendono da dolo dell assicurato o da colpa grave. Qualora, infatti, l assicuratore abbia agito con dolo o colpa grave, rendendo all assicuratore dichiarazioni inesatte o comportandosi con reticenza, ingannandolo quindi sull entità del rischio assunto, l assicuratore può, entro 3 (tre) mesi dalla scoperta dell inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza, chiedere l annullamento del contratto, così come dispone la norma di cui all art cod.civ.. 4 ART cod. civ. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave: Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave. L assicuratore decade dal diritto d impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l impugnazione. L assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. 9
10 La prestazione dell assicuratore ha carattere eventuale, giacché l assicuratore dovrà pagare solo se si verificherà il sinistro. Il contratto di assicurazione è un contratto aleatorio, in quanto la prestazione dell assicuratore è incerta relativamente al momento in cui sarà dovuta ed è possibile che vi sia una sproporzione tra la prestazione medesima e l importo dei premi riscossi dall assicuratore. Si tratta, altresì, di un contratto consensuale che si perfeziona, quindi, con il consenso espresso delle parti contrattuali, pertanto, ad ogni variazione rispetto al contratto originario dovrà corrispondere una comunicazione bilaterale ad entrambe le parti contrattuali, al fine di consentire all assicuratore di adeguare il premio assicurativo proporzionalmente in ragione del grado del rischio, e precisamente: - in caso di diminuzione applicare una riduzione del premio, - in caso di aggravamento operarne un aumento. Secondo, infatti quanto prevede la norma di cui all art del cod. civ. Aggravamento del rischio: Il contraente ha l obbligo di dare immediato avviso all assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose esistito fosse stato conosciuto dall assicuratore al momento della conclusione del contratto, l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione o l avrebbe consentita per un premio più elevato. Il contratto di assicurazione comincia a decorrere dalle ore 24 del giorno della sua conclusione; resta tuttavia sospeso fino quando il contraente non adempie al pagamento del premio o della prima rata del medesimo. Il contratto di assicurazione è un contratto di durata, o meglio un contratto ad esecuzione continuata, in quanto la garanzia alla quale è tenuto l assicuratore si protrae per tutto il tempo stabilito per l efficacia del contratto. Essendo un contratto di durata, il recesso unilaterale e la risoluzione non hanno alcuna influenza sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. La durata dell assicurazione, infatti, è stabilita nel contratto e, qualora trattasi di un contratto della durata decennale, trascorso il decennio ciascuna delle parti può recedere dal contratto medesimo. L assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell aggravamento del rischio. Se l assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 10
11 Il recesso dell assicuratore ha effetto immediato se l aggravamento è tale che l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione; ha effetto dopo 15 (quindici) giorni, se l aggravamento del rischio è tale che per l assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l efficacia del recesso, l assicuratore non risponde qualora l aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. Il contratto di assicurazione è un contratto che richiede la forma scritta ad probationem, è un contratto, quindi, che deve essere provato per iscritto così come previsto dalla norma di cui all art cod. civ. Prova del contratto che dispone: Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell originale. Il documento che ne fornisce la prova è rappresentato dalla polizza di assicurazione. E un contratto predisposto dall impresa di assicurazione su moduli uniformi che contengono una serie di quesiti in merito alle condizioni di rischio ai quali il contraente è tenuto a rispondere in maniera veritiera pena l annullabilità del contratto. 11
12 LE VARIE TIPOLOGIE ASSICURATIVE ***** Le associazioni di volontariato hanno l obbligo di assicurare tutti coloro che all interno dell organizzazione prestano l attività di volontariato, contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile nei confronti dei terzi connesse allo svolgimento dell attività medesima. Tra le varie tipologie assicurative è compreso anche il rischio in itinere dei volontari che si spostano per raggiungere il luogo dove prestano l attività di volontariato, pertanto la copertura assicurativa è estesa anche al viaggio di andata e di ritorno e a tutte le attività in itinere riferite al progetto di volontariato a cui il volontario partecipa. L assicurazione tuttavia non prevede il rimborso delle spese mediche e, per questo, non ha le stesse caratteristiche di una polizza sanitaria specifica o di un assicurazione vera e propria. E previsto che le assicurazioni riguardino solo i rischi connessi o derivanti dallo svolgimento dell attività di volontariato e pertanto le coperture assicurative devono essere specifiche per l attività e quindi solo per gli eventi che riguardano l organizzazione di volontariato. Secondo, infatti, quanto dispone la norma di cui all art. 4 legge n 266 / 91 Assicurazioni degli aderenti ad organizzazioni di volontariato: co. 1: Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi ; co. 2: Con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli. La suindicata norma impone, quindi, alle associazioni di volontariato di assicurare tutti gli aderenti, stipulando una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività praticate dalle associazioni di volontariato, ricorrendo necessariamente alle imprese private di assicurazione. Tale norma prevede, quali soggetti destinatari della copertura assicurativa, gli aderenti che prestano attività di volontariato, ricomprendendo in questa categoria sia i soci, sia tutti coloro che 12
13 intervengano a qualsiasi titolo, ma in qualità di volontari, nello svolgimento delle funzioni dell organizzazione. Se ne deduce, quindi, che la predetta disposizione di legge nasce proprio al fine di garantire il volontario contro eventi a lui dannosi che possano verificarsi nello svolgimento della propria attività di volontariato. Tale disposizione obbliga, in particolare, a garantire a tutti gli aderenti all associazione di volontariato che prestano la propria attività all interno dell organizzazione due distinte tipologie di assicurazioni: 1) l assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse con l attività di volontariato; 2) l assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per eventuali danni loro cagionati. Le persone assicurate, quindi, sono tutti gli aderenti all associazione che prestano l attività di volontariato. Per l identificazione delle persone assicurate e per la determinazione del loro numero nell ambito di ciascuna organizzazione si deve tener necessariamente conto di quanto annotato nel registro dei volontari la cui tenuta presso ogni associazione è obbligatoria in conformità di quanto disposto nel Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 e successivo D.M. 16 novembre L assicurazione contro gli infortuni è la garanzia principale con la quale viene garantito, in caso di morte per infortunio dell assicurato, un capitale ai soggetti beneficiari designati e, in caso di invalidità permanente a seguito di infortunio o malattia, un capitale in percentuale secondo le lesioni riportate. L assicurazione per malattia garantisce il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza della malattia e/o dell infortunio, per accertamenti, presidi terapeutici e cure a domicilio, in ambulatorio, in strutture ospedaliere o in centri di riabilitazione. Infine l assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi tutela gli aderenti all organizzazione di volontariato da eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi per i danni involontariamente provocati nell esercizio dell attività di volontariato esercitata. Le suddette garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro, mentre per coloro che cessano dall attività, le garanzie perdono efficacia dalle ore 24 del giorno della cancellazione nel registro medesimo. L obbligo per tutte le organizzazioni di volontariato di munirsi delle predette coperture assicurative è requisito indispensabile senza il quale le medesime organizzazioni non possono stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e tutti gli enti pubblici e / o privati che 13
14 siano, così come espressamente previsto dalla norma di cui all art. 7 5 della legge n 266 dell 11 agosto 1991 e all art della legge regionale Toscana n 28 del 22 aprile 1993 e succ. modifiche. Qualora non sia stata inserita nella domanda di iscrizione al registro regionale del volontariato, deve essere prodotta una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, che l obbligo assicurativo previsto dalla norma di cui all art. 2, comma 4, della legge n 266 / 1991, è stato assolto secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale del 14 febbraio 1992, relativamente agli adempimenti contemplati nell art. 3 del suddetto decreto. Bisogna sottolineare, infine, che il comma 4 del summenzionato art. 7 della legge 266/91 prevede espressamente che La copertura assicurativa di cui all art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. 5 ART. 7 Convenzioni. 1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici, possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 2 Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto di convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità e le modalità di rimborso spese. 4. La copertura assicurativa di cui all art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. 6 ART. 10 Convenzioni: 1. Al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, la regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte da sei mesi nell albo di cui all art. 4. l attività convenzionata deve consistere in prestazioni anche integrative di quelle erogate dai servizi, fatti salvi gli accordi regionali pubblici e le convenzioni - tipo di cui al comma Le convenzioni devono contenere: a) l indicazione dell attività oggetto del rapporto convenzionale; b) l indicazione del numero dei volontari adibiti all erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione nonché degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi con specificazione della loro qualifica; c) l individuazione delle modalità e i tempi di impiego degli addetti di cui alle precedente lett. b; d) l indicazione nominativa dei responsabili delle attività oggetto della convenzione; e) disposizioni atte a garantire il rispetto delle norme di cui all art. 4 della legge 11 agosto 1991, n 266, in materia di assicurazione del personale volontario, adibito all erogazione delle prestazioni, contro gli infortuni, e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi; f) l elencazione dei beni immobili, delle attrezzature, delle risorse con cui l organizzazione di volontariato assicura lo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, messi a disposizione dall organizzazione stessa o ad essa concesse in comodato dall ente convenzionato; g) l indicazione delle spese rimborsabili, le modalità e i tempi di accertamento e di rimborso delle stesse; h) disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e di controllo della loro qualità; i) disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale dell organizzazione di volontariato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell utente;l) nel caso previsto dall art. 11, una clausola espressa con cui si autorizza e si disciplina l accesso nelle strutture ivi indicate da parte dell organizzazione di volontariato, individuando tempi e modalità per l erogazione delle prestazioni nonché modalità per l acquisizione dell assenso di cui al comma 1 dello stesso articolo; m) disposizioni atte a garantire l obbligo di comunicazione delle variazioni degli elementi di cui alle lett. b, c, d, f, del presente comma da parte dell organizzazione di volontariato all ente convenzionato; n) durata delle convenzioni e casi e modalità di disdetta delle stesse. 2 bis. Gli oneri delle convenzioni devono essere rendicontati all ente erogatore con cadenza periodica e / o finale. 3 Le convenzioni possono prevedere le modalità di partecipazione dei volontari aderenti all organizzazione a corsi professionali organizzati dagli enti pubblici. 4 Il Consiglio regionale può, per settori specifici di intervento, approvare accordi regionali e convenzioni - tipo in cui sia previsto espressamente quali sono le clausole inderogabili da parte dell ente contraente e quali invece possono essere derogate. In ogni caso le convenzioni possono prevedere clausole aggiuntive ed integrative rispetto a quelle di cui alla convenzione - tipo. 14
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