CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

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1 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI Terre Polari Viaggi è un agenzia di viaggi intermediaria specializzata nella vendita di pacchetti turistici nelle destinazioni nordiche e polari, e collabora a tal fine in modo esclusivo con diversi T.O. che forniscono servizi turistici e viaggi di gruppo incoming nelle medesime destinazioni. Gli effetti delle seguenti Condizioni Generali, la scheda tecnica e le informazioni contenute nel sito e nei programmi dettagliati di viaggio costituiscono l'oggetto del contratto di pacchetto turistico. L'informazione sul programma/offerta contenuti nella scheda tecnica è vincolante per l'organizzatore, a meno che non occorra una delle seguenti circostanze: a. che le modifiche di queste informazioni siano comunicati chiaramente per iscritto al consumatore prima dell entrata in essere del contratto e tale possibilità sia stata chiaramente espressa nel programma/offerta. b. che avvengano posteriormente delle modifiche, previo accordo per iscritto tra le parti contraenti. Come previsto dalla normativa vigente si elencano qui di seguito le Condizioni Generali di vendita dei pacchetti e servizi turistici e loro parte integrante come da art FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata fino alla sua abrogazione ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il Codice del Turismo ) dalla L. 27/12/1977 n 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il in quanto applicabile nonché dal Codice del Turismo (artt ) e sue successive modificazioni. 2. REGIME AMMINISTRATIVO L organizzatore e l intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. 3. DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto s intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati,venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all alloggio di cui all art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art INFORMAZIONI AL TURISTA SCHEDA TECNICA L organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo anche su supporto elettronico o per via telematica una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell organizzatore; estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. black list prevista dal medesimo Regolamento. 6. PRENOTAZIONI La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l agenzia di viaggi intermediaria. L organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/ PAGAMENTI All atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 40% dell ammontare totale del pacchetto turistico salvo maggior incidenza della porzione volo e delle quote assicurative, da versare all atto della prenotazione ovvero all atto della richiesta impegnativa; il saldo dovrà essere effettuato almeno 45 giorni prima della partenza. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all organizzatore. Per le prenotazioni in epoca successiva a tale termine il saldo dovrà essere versato al momento della prenotazione in un unica soluzione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell agenzia intermediaria e/o dell organizzatore, la risoluzione di diritto. 8. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno

2 sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. 9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Prima della partenza l'organizzatore o l intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquistare la somma già pagata o di godere dell offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2 e 3 comma dell articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo. Resta tra le parti inteso che il diritto alla restituzione di quanto versato sorge a seguito di mancata accettazione di modifiche sostanziali determinate da evento imputabile o riconducibile al T.O.; è pertanto escluso il diritto alla piena restituzione di quanto versato ove la modifica sia conseguente a forza maggiore o caso fortuito ed il T.O. abbia corrisposto o debba corrispondere ai terzi fornitori di servizi somme delle quali non può esigerne la ripetizione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i costi della biglietteria aerea con tariffa speciale che non può essere rimborsata in caso di mancata fruizione. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall organizzatore, tramite l agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall art. 10, 4 comma qualora fosse egli ad annullare. 10. RECESSO DEL TURISTA Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall art. 7, comma 2, saranno addebitati indipendentemente dal pagamento dell acconto di cui all art. 7 comma 1 il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura (vedi Capitolo Scheda Tecnica ex Art. 5), l eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. La richiesta di cancellazione si ritiene valida solamente qualora venga presentata in forma scritta. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, per fatti o atti imputabili all organizzatore, questi predispone soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, senza supplementi di prezzo a carico del contraente, oppure rimborsa quest ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 12. SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 25 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, salvo che le parti dispongono di un tempo minore da contratto, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. 13. OBBLIGHI DEI TURISTI Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale aggiornate alla data di stampa del catalogo relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero ) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all intermediario o all organizzatore. I consumatori dovranno informare l intermediario e l organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I partecipanti inoltre prendono atto che le situazioni di pericolo possono rapidamente variare e diffondersi e che nonostante la massima cura esercitata dalle diverse fonti ufficiali di informazione queste non possono farsi garanti della assoluta

3 correttezza degli avvisi disponibili al pubblico e che tali informazioni non vogliono e non possono sostituirsi alla decisione individuale di effettuare o meno il viaggio. Pertanto l organizzatore e l intermediario non potranno essere chiamati a rispondere di eventuali danni e pregiudizi che dovessero insorgere in corso di viaggio a causa della insorgenza o della evoluzione di situazioni di pericolo nei paesi visitati. I consumatori dovranno inoltre attenersi all osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l organizzatore e/o l intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio Il turista è tenuto a fornire all organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l esercizio del diritto di surroga di quest ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all organizzatore, all atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l Intermediario e l organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc ) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista. 15. REGIME DI RESPONSABILITÀ L organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest ultimo nel corso dell esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l esonero di cui all art. 46 Cod. Tur. 16. LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V,.dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile. 17. OBBLIGO DI ASSISTENZA L organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L organizzatore e l intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 18. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l organizzatore, il suo rappresentante locale o l accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell art c.c. Il turista dovrà altresì a pena di decadenza sporgere reclamo mediante l invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell avvenuto ricevimento, all organizzatore o all intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze. 20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI Ai sensi e con gli effetti di cui all art. 67 Cod. Tur. l organizzatore potrà proporre al turista a catalogo, sul proprio sito o in altre forme modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell intermediario o dell organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all estero. Il fondo deve altresì fornire un immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L organizzatore e l intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall art. 6 del DM 349/99. ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a

4 rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.) ESCURSIONI IN LOCO Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all oggetto del relativo contratto stipulato da Terre Polari Viaggi nella veste di intermediario. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Terre Polari Viaggi né a titolo di organizzatore né a titolo di intermediatore di servizi anche nell eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni. SCHEDA TECNICA: ex. Art. 5 Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici. Sostituzione Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal consumatore successivamente alla conferma da parte di Terre Polari Viaggi di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, comporta l addebito al consumatore di una quota aggiuntiva denominata Spese variazioni pratica corrispondente a Euro 100,00 totali per variazione, più costo del biglietto aereo se non rimborsabile, o penale cambio nome richiesto dalla compagnia aerea. La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all art. 12, paragrafo a) delle condizioni generali di contratto di Vendita di Pacchetti Turistici. L organizzatore non sarà pertanto responsabile dell eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall organizzatore alle parti interessate prima della partenza. Penalità di annullamento Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell articolo 10 (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell acconto previsto dall articolo 7, 1 comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale: Quota individuale di gestione pratica e spese emissione biglietto aereo; Il premio della copertura assicurativa; Le seguenti percentuali sulla quota viaggio, ovvero le penali di cancellazione applicate dai T.O. i cui pacchetti turistici sono oggetto di intermediazione da parte di Terre Polari Viaggi: o 10% fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso), o 25% da 44 a 26 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso), o 50% da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso), o 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso), o Nessun rimborso dopo tale termine. Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea). In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono molto più restrittive ed imposte in forma unilaterale dalle compagnie aeree. La validità della tariffa proposta in fase di prenotazione è altresì unicamente legata alle condizioni e scadenze stabilite dalla Compagnia, che Terre Polari Viaggi avrà cura di comunicare per iscritto. Si precisa che: Il riferimento è sempre ai giorni di calendario, dal computo si escludono il giorno della partenza ed il giorno in cui viene data comunicazione dell annullamento; Il Cliente si obbliga a comunicare la rinuncia entro 48 ore dal verificarsi dell evento che ha dato origine all annullamento, ed in caso di grave impedimento comunque non oltre le 6 ore prima della partenza, con comunicazione scritta da inviarsi per via telematica, a mezzo telegramma o raccomandata a TERRE POLARI VIAGGI Via S. Maria Maddalena, THIENE (VI); Qualora il pacchetto includa passaggi aerei con compagnie lowcost o con tariffe non rimborsabili, la quota parte relativa al volo potrebbe non essere rimborsata; Le "quote di istruzione pratica" (o "quota di iscrizione") e le quote di assicurazione (qualora le polizze siano state stipulate) non sono mai rimborsabili; Per partenze fuori catalogo o programmi su misura o in quei casi in cui sono richiesti, dai fornitori dei servizi o dalle compagnie aeree, depositi extra, le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti; Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio; Qualora il partecipante che annulla il viaggio non avesse provveduto al saldo dell intera quota di partecipazione, sarà comunque obbligato al pagamento delle penalità sopraindicate; In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale. Ai sensi dell art. 32, co. 2 Cod. Tur. si comunica al turista l esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. Del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal contratto sottoscritto a distanza le penali d annullamento previste ed indicate nella scheda tecnica. Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge. La validità del presente catalogo va dal 01/10/2013 al 31/05/2014. I nostri programmi sono basati su orari, cambi, tasse aeroportuali e tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in vigore dalla data di validità del catalogo e/o al momento della preparazione del preventivo. Organizzazione tecnica: tutti i Tour Operator che svolgono il ruolo di organizzazione dei pacchetti turistici intermediati da Terre Polari Viaggi sono in possesso di regolare autorizzazione amministrativa. Terre Polari Viaggi, nel ruolo di intermediaria, ha stipulato ai sensi dell art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79 del 23 Maggio 2011), una polizza per la Responsabilità Civile Professionale con la Allianz Spa per un massimale di ,00.

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6 Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la Garanzia Annullamento Viaggio, stipulando la polizza AMIEASY. La quale rimborsa le penali trattenute dal Tour Operator, se l assicurato rinuncia alla partenza per una delle motivazioni sotto riportate.

7 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Sede legale in Agrate Brianza Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso 14 Tel r.a. Fax Capitale Sociale i.v. R.E.A. MB C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n P. IVA IT Società iscritta alla Sez. I dell'albo delle Imprese al n Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'albo dei gruppi Assicurativi CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA NR /G Nel testo che segue si intende per: GLOSSARIO Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie nonché lo studio professionale idoneo per legge all esercizio della professione medica individuale; Appendice di Regolazione: il documento con cui mensilmente la Impresa indica al Contraente il numero dei nominativi comunicati e inclusi in assicurazione nonché l ammontare del relativo premio dovuto ad integrazione del premio minimo; Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero ogni persona iscritta al viaggio organizzato dal contraente e regolarmente comunicata alla Impresa; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Assistenza l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro; Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili; Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'assicurato porta con sé in viaggio; Centrale Operativa: la struttura dell Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza; Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; Compagno di viaggio La persona assicurata che pur non avendo vincoli di parentela con l Assicurato risulta iscritto al viaggio contemporaneamente all assicurato; Day hospital: la degenza senza pernottamento presso un istituto di cura; Domicilio: il luogo d abitazione, anche temporanea, dell'assicurato; Durata contratto: il periodo di validità del contratto scelto dall assicurato; Europa: tutti i paesi d Europa e del bacino del Mediterraneo con esclusione della Federazione Russia; Estero: tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia; Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3 grado di parentela, cognati. Fatturato: l ammontare complessivo realizzato dal Contraente nel periodo di durata della polizza; Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell assicurato per ciascun sinistro; Furto: è il reato previsto dall art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali; Impresa: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.; Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma; Incidente: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali; Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza; Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un invalidità permanente oppure un inabilità temporanea totale o parziale. Intervento chirurgico: atto medico praticato in sala operatoria di un istituto di cura o di un ambulatorio all occorrenza attrezzato, perseguibile attraverso una azione cruenta sui tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni; Invalidità Permanente: la definitiva perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; Istituto di cura: l ospedale, la casa di cura, la clinica universitaria, l Istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche; Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino; Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio; Malattia preesistente: malattia che sia l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza. Massimale: somma fino a concorrenza della quale la Impresa risponde per ogni sinistro nell assicurazione; Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico; Mondo; tutti i paesi del mondo; Nucleo Famigliare: Il coniuge more uxorio/convivente ed i figli conviventi con l'assicurato. Polizza il documento che prova l'assicurazione; Premio: la somma dovuta dal Contraente all Impresa; Premio definitivo: l ammontare del premio di polizza dovuto dal Contraente all Impresa in base al numero dei nominativi in concreto comunicati o in caso di polizza al tasso, moltiplicando il tasso lordo annuo indicato in polizza al reale fatturato realizzato dal Contraente nel periodo di durata della polizza; Premio minimo: l ammontare del Premio di polizza dovuto in ogni caso dal Contraente alla Impresa, a prescindere dal numero dei nominativi in concreto comunicati o in caso di polizza al tasso, dall entità reale del fatturato nel periodo di durata della polizza; Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona; Residenza : il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico; Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di Cura; Rischio: probabilità che si avveri l evento dannoso contro cui è prestata l assicurazione. Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro; Servizi Turistici: passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, ecc venduti dal contraente all assicurato; Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile; Tasso Lordo: il moltiplicatore da applicare al fatturato del Contraente attraverso cui determinare il Premio Definitivo; Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell assicurato non ché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; Veicolo: mezzo meccanico di trasporto guidato dall assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato in polizza e deve intendersi nuovo ovvero immatricolato da non più di sei mesi alla data di effetto della polizza; Viaggio/Locazione: lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di studio e di affari dell Assicurato organizzato dal Contraente; il viaggio/locazione inizia successivamente al momento del check-in (se con volo aereo), dell ingresso in hotel/appartamento (se solo soggiorno), dell imbarco (se con nave o traghetto), dell accomodarsi in carrozza (se con treno). CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AMITOUR Condizioni di Assicurazione Amitour Mod (ed ) Ultimo aggiornamento 30/09/2010 SEZIONE 1 SPESE MEDICHE ART OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad 600,00 in Italia, ad 5.000,00 in Europa e ad ,00 nel Mondo verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. La garanzia comprende le: - spese di ricovero in istituto di cura; - spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; 1 di 6

8 - spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all infortunio denunciati); - spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati); - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a 200,00 per Assicurato; In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a 1.000,00 l Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di 500,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro. ART. 1.2 FRANCHIGIA E SCOPERTO Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di 50,00 che rimane a carico dell'assicurato. Per i sinistri con importo superiore ad 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell importo da rimborsare con un minimo di 50,00. Resta inteso che per gli importi superiori ad 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora l Assicurato non fosse in grado di dimostrare l avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito. ART. 1.3 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA SPESE MEDICHE Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza. SEZIONE 2 ASSISTENZA ALLA PERSONA Le attività di servizio inserite nella garanzia Assistenza alla persona sono offerte a titolo gratuito. ART OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. ART CONSULENZA MEDICA TELEFONICA Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell'assicurato, la Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria. ART INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA Qualora l'assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, la Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, la Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso. ART SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione "Consulenza medica telefonica) emerge la necessita' che l'assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l'assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali. ART MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO Se l'assicurato è ricoverato, il Servizio Medico di Centrale Operativa è a disposizione, come punto di riferimento, per eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul decorso clinico da dare ai familiari dell'assicurato. ART TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell'assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, ne organizzerà il Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l'assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza. A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi: - aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1 classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei. Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa. Il rientro da paesi extraeuropei (intendendosi ogni paese al di fuori dell Europa Continentale ivi compresi i possedimenti, i territori e i dipartimenti d oltremare), esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non sono dovute qualora l'assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'assicurato è ricoverato. ART RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO In caso di Trasporto sanitario dell'assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1 classe) dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è operante qualora l Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso. ART TRASPORTO DELLA SALMA In caso di decesso dell'assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogo di inumazione nel paese di residenza dell Assicurato. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale recupero della salma. ART VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE In caso di ricovero ospedaliero dell'assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1 classe) e le spese di pernottamento fino ad un ammontare di 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne. ART ASSISTENZA AI MINORI Qualora a seguito di malattia o infortunio, l'assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata dall'assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1 classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne. ART RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE Qualora lo stato di salute dell Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1 class e). La prestazione è operante qualora l'assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso. ART PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO La Centrale Operativa provvederà per l Assicurato, i famigliari o il compagno di viaggio, anch essi assicurati, all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico e la Impresa terra' a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di 100,00 al giorno. ART INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito, infortunio o di malattia, all'inoltro a destinazione di medicinali indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l'assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'assicurato. ART INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e la Impresa se ne assumerà il costo fino a 1.000,00. ART ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' Qualora l'assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'assicurato stesso fino all'importo di 8.000,00 a fronte di garanzia che può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito. ART RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1 classe) dell'assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3 grad o di parentela, cognati. 2 di 6

9 La prestazione è altresì valida per danni materiali all abitazione principale o secondaria, allo studio professionale o all impresa dell assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza. Nel caso in cui l'assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente la Impresa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l'assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso. ART SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE La Impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa fino a concorrenza di 100,00. ART TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI Qualora l'assicurato in stato di necessita' sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone, la Centrale Operativa si adopererà per l'inoltro di tali messaggi. ART SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO In caso di infortunio o malattia, le spese di ricerca e di soccorso sono garantite fino ad un importo di 1.500,00 per persona a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale. ART ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO La Impresa anticiperà all'estero, fino ad un importo di ,00 la cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provvisoria l'assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamente un'anticipazione, l'assicurato dovrà designare una persona che metta contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato alla Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente alla Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell'assicurato a manifestazioni politiche. ART ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie, la Impresa non risponde delle spese sostenute dall'assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Qualora l'assicurato non fruisca di una o più prestazioni, la Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione. L Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l assicurato a gestire autonomamente l organizzazione dell intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall assicurato. Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali. ART RESPONSABILITÀ La Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari e a seguito di: - disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto; - ogni circostanza fortuita od imprevedibile; - cause di forza maggiore. ART RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Impresa i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute. IL SERVIZIO DI TELECONSULTO MEDICO DI ASSISTENZA ALL ESTERO TRAVEL CARE ART DESCRIZIONE DEL SERVIZIO L Assicurato, in viaggio all estero che incorra in infortunio o malattia, ha la possibilità di ricevere un teleconsulto medico-specialistico on line direttamente da medici appartenenti a primarie strutture sanitarie italiane e internazionali. La consulenza specialistica verrà erogata, in via principale e ove possibile, con modalità telematica attraverso il sistema di telemedicina Net for Care. Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni telematiche, unisce in rete medici altamente specializzati in Italia e nel mondo convenzionati con la Centrale Operativa dell'impresa permettendo all Assicurato di accedere a servizi di consulenza medicospecialistica on line. ART COME ACCEDERE ALLA TELECONSULENZA Se l Assicurato necessita di un teleconsulto, è sufficiente che ne faccia richiesta alla Centrale Operativa di Telemedicina per entrare direttamente in contatto con lo staff medico che 24 ore su 24, 365 giorni l'anno è disponibile per effettuare una teleconsulenza di primo livello. Sulla base delle esigenze del paziente verrà poi organizzata la teleconsulenza medica di secondo livello con uno dei medici specialisti della rete Filo diretto, alla presenza dell Assicurato e/o di un suo familiare. ART LIMITAZIONI ALL EROGAZIONE DEL SERVIZIO L Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre prestazioni per anno di validità della polizza. ART COSTO DELLA PRESTAZIONE L'Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all organizzazione e alla gestione della consulenza medico-specialistica, incluso l onorario dello specialista consultato. Rimangono a carico dell Assicurato il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici, esami di laboratorio, immagini fotografiche, ecc.) per il teleconsulto ed eventualmente il costo di ulteriori accertamenti richiesti dallo specialista contattato. SEZIONE 3 BAGAGLIO ART OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L Impresa garantisce entro i massimali pari ad 300,00 in Italia, ad 500,00 in Europa e ad 700,00 nel Mondo: - il bagaglio dell'assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. - entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti; - entro i predetti massimali ma comunque con il limite di 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall'assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'assicurato stesso. ART. 3.2 ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA BAGAGLIO Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da: a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'assicurato, nonché dimenticanza; b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici; c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; d) furto del bagaglio contenuto all interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito; e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio; f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi. g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.). h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento e dalle valige, borse e zaini siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo; Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di 300,00 per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso, apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche. I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie ecc.) sono considerati quali unico oggetto. ART CRITERI DI RISARCIMENTO Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato d'uso. Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se l'assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa 17 ART OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Pena la perdita del diritto all indennizzo, l Assicurato ha l obbligo di presentare denuncia alla competente Autorità facendosi rilasciare l originale. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all apposito ufficio aeroportuale (P.I.R. - PROPERTY IRREGULARITY REPORT). L assicurato è altresì tenuto a formulare preventiva richiesta di risarcimento al vettore aereo ed a produrre alla Impresa l originale della lettera di risposta del vettore stesso. La Impresa provvederà a rimborsare l Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro. SEZIONE 4 - INFORTUNI DI SUPERFICIE ART OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti ai massimali assicurati pari ad ,00 qualora l'assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio e che entro un anno provochino: - morte; - invalidità permanente. Art Limiti di età Sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza non hanno ancora compiuto i 75 anni di età, fermo restando 3 di 6

10 che l assicurazione rimane in vigore per chi già in precedenza assicurato. ART CAPITALI ASSICURATI E CUMULO I massimali assicurati per Assicurato sono pari ad ,00. Le garanzie prestate sono: - Caso morte - Caso invalidità permanente I due indennizzi non sono cumulabili; in particolare, qualora a seguito di infortunio l Impresa liquidi un indennizzo per invalidità permanente e successivamente intervenga la morte dell'assicurato, ascrivibile alla stessa causa che ha originato la prima liquidazione, l'ulteriore indennizzo andrà a coprire la differenza fino al massimale assicurato. Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l Impresa, l esborso massimo di quest ultima non potrà superare l importo di ,00 per polizza e per evento. ART DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall'assicurato all Impresa, non appena questi ne abbia la possibilità, contattando telefonicamente la Centrale Operativa. L'Assicurato è comunque tenuto ad inviare per iscritto denuncia all'intermediario cui è assegnata la polizza oppure all Impresa entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari indicati, devono consentire all Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. ART RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA L Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art.1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio. ART ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI DI SUPERFICIE Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la garanzia non è operante per gli infortuni derivanti da: a) guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato per i quali l'assicurato non abbia le prescritte abilitazioni; b) guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di locomozione aerei o subacquei. ART CRITERI DI INDENNIZZO Caso Morte: qualora si verifichi un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, l Impresa effettua il pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati, o in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi. Il pagamento della somma assicurata avverrà purché la morte avvenga entro un anno dal giorno dell infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Morte presunta: qualora il corpo dell Assicurato non venisse ritrovato e le autorità competenti ne avessero dichiarato la morte presunta, l Impresa provvederà al pagamento della somma assicurata prevista in caso di morte. Invalidità Permanente: qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l Impresa effettua il pagamento di una percentuale del massimale assicurato per invalidità permanente, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri della tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R n 1124 e s uccessive modifiche, relative al settore "Industria" con rinuncia dell Impresa alla applicazione della franchigia ivi prevista e con l intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita. ART FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE L indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore a 5 punti percentuali dell invalidità permanente totale; in tal caso l indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 5 punti percentuali. Resta inteso che per percentuali di invalidità permanente superiori al 65% la franchigia non verrà applicata. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE ART. 1 ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: - stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; - terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti; - dolo del Contraente o dell'assicurato; - viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; - malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all'assicurato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio; - patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; - interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; - uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali; - pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d acqua (rafting), kite surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso l esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi d acqua (rafting), kite surfing; - atti di temerarietà; - attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l egida di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo; - gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di carattere ludico o in alternativa svolte sotto l egida delle federazioni; - le malattie infettive qualora l'intervento d assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali; - svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; - eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. ART. 2 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione. ART. 3 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE Le garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al 60esimo giorno dalla data inizio viaggio. ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile. Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l'assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio. Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza. ART. 6 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'assicurato la Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro. L Impresa provvederà a rimborsare l Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro. ART. 7 - CONTROVERSIE La quantificazione del danno sarà effettuata dalla Impresa mediante accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno un Terzo. Se una delle due Parti non provvede a nominare il proprio Perito o manca l accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Impresa. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. 4 di 6

11 ART. 8 LEGGE - GIURISDIZIONE Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana. ART. 9 - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO L Assicurato prende atto e concede espressamente a Filo diretto Assicurazioni la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione. La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso ART OBBLIGHI DEL CONTRAENTE Il Contraente si impegna: - ad assicurare con la presente polizza tutti i clienti che acquistano un viaggio di propria organizzazione; - a consegnare, a tutti gli Assicurati, in formato cartaceo e prima della sottoscrizione del contratto le Condizioni di Assicurazione relative alla presente polizza ed il relativo glossario; - a pubblicare nei cataloghi la sintesi delle garanzie assicurative previste dalla presente polizza. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Assistenza: In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all anno, telefonando al seguente numero verde: dall Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39/039/ comunicando subito le seguenti informazioni: Nome e Cognome Numero di polizza /G Motivo della chiamata Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi. Altre garanzie: I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità: - via internet (sul sito sezione Denuncia On-Line ) seguendo le relative istruzioni. - via telefono al numero 039/ La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Via Paracelso, 14 Centro Colleoni AGRATE BRIANZA (MB) In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta: IN CASO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell infortunio subito; IN CASO DI SPESE MEDICHE - certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell infortunio subito; - in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica; - prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute; - prescrizione medica per l eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci acquistati. IN CASO DI FURTO O DANNO AL BAGAGLIO - biglietto aereo (unitamente al contrassegno del bagaglio); - denuncia con il visto dell'autorità di polizia del luogo dove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro e l'elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la data di acquisto; - reclamo presentato al vettore o all'albergatore eventualmente responsabile; - lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso; - fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d'acquisto e il loro valore); - giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità se sostenute; - fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore. - Nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio o di parte di esso consegnato al vettore aereo, P.I.R (rapporto irregolarità bagaglio) effettuato immediatamente presso l'ufficio aeroportuale; NOTA IMPORTANTE Occorre sempre fornire all Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro. L Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso. E necessario comunicare all Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto. Si ricorda che il diritto all indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall ultima richiesta scritta pervenuta all Impresa in merito al sinistro. (art Codice Civile). Importante! In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l assicurato invia all Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN). Per eventuali reclami scrivere a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso, Agrate Brianza MB - fax 039/ reclami@filodiretto.it in caso di mancato riscontro scrivere a: ISVAP Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, ROMA (RM) INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N 196/2003 In conformità di quanto previsto dall art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato Codice Privacy ), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Impresa) intende fornire la seguente informativa. In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, l Impresa intende precisare che: il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente; il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei dati sensibili di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy. 1) Finalità del trattamento I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy, sono trattati dall Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità: a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l assistenza richiesta, nonché per l espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all attività assicurativa svolta dall Impresa che è autorizzata ai sensi di legge; b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo; c) svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dall Impresa o da Imprese del Gruppo Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario. 2) Modalità del trattamento Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità. Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate. Il trattamento è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa Impresa e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all espletamento delle attività contrattualmente previste e richieste dal Cliente (oltre a quanto precisato al punto 4). I dati non sono soggetti a diffusione. I dati potranno essere trasferiti all estero, nel mondo intero. 3) Conferimento dei dati a) Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l espletamento delle attività strettamente connesse 5 di 6

12 all adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri. b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria. L eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste. c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte dell Impresa è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale. 4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all estero, all Impresa o a Imprese del Gruppo Filo diretto, soggetti esterni alla catena distributiva dell Impresa che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, broker, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e Impresa specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dall Impresa. Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP, Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione). I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a Imprese del Gruppo Filo diretto (Imprese controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto. 5) Diritti dell interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art. 7 del Codice Privacy) L art. 7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso l Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario. Per l esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso Agrate Brianza (MB). 6) Titolare del trattamento Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso Agrate Brianza (MB) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle Imprese del Gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità. Condizioni di Assicurazione Amitour Mod (ed ) Ultimo aggiornamento 30/09/ di 6

13 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico Sede legale in Agrate Brianza Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso 14 Tel r.a. Fax Capitale Sociale i.v. R.E.A. MB C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n P. IVA IT Società iscritta alla Sez. I dell'albo delle Imprese al n Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'albo dei gruppi Assicurativi CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA NR /P GLOSSARIO Nel testo che segue si intende per: Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie nonché lo studio professionale idoneo per legge all esercizio della professione medica individuale; Appendice di Regolazione: il documento con cui mensilmente la Impresa indica al contraente il numero dei nominativi comunicati e inclusi in assicurazione nonché l ammontare del relativo premio dovuto ad integrazione del premio minimo; Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero ogni persona iscritta al viaggio organizzato dal contraente e regolarmente comunicata alla Impresa; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Assistenza l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro; Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili. Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'assicurato porta con sé in viaggio. Centrale Operativa: la struttura dell Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza; Compagno di viaggio: La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l Assicurato che ha subito l evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell Assicurato stesso. Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; Day hospital: la degenza senza pernottamento presso un istituto di cura. Domicilio: il luogo d abitazione, anche temporanea, dell'assicurato. Durata contratto: il periodo di validità del contratto scelto dall assicurato; Europa: tutti i paesi d Europa e del bacino del Mediterraneo con esclusione della Federazione Russia. Estero: tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia. Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3 grado di parentela, cognati. Fatturato: l ammontare complessivo realizzato dal contraente nel periodo di durata della polizza. Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell assicurato per ciascun sinistro; Furto: è il reato previsto dall art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali; Impresa: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.; Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma; Incidente: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali; Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza; Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un invalidità permanente oppure un inabilità temporanea totale o parziale. Intervento chirurgico: atto medico praticato in sala operatoria di un istituto di cura o di un ambulatorio all occorrenza attrezzato, perseguibile attraverso una azione cruenta sui tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni Invalidità Permanente: la definitiva perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Istituto di cura: l ospedale, la casa di cura, la clinica universitaria, l Istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche; Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino. Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio. Malattia preesistente: malattia che sia l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza. Massimale somma fino a concorrenza della quale la Impresa risponde per ogni sinistro nell assicurazione. Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico; Mondo: tutti i paesi del mondo; Nucleo Famigliare: Il coniuge more uxorio/convivente ed i figli conviventi con l'assicurato. Polizza: il documento che prova l'assicurazione; Premio: la somma dovuta dal Contraente all Impresa; Premio definitivo: L ammontare del premio di polizza dovuto dal contraente all Impresa in base al numero dei nominativi in concreto comunicati o in caso di polizza al tasso, moltiplicando il tasso lordo annuo indicato in polizza al reale fatturato realizzato dal contraente nel periodo di durata della polizza; Premio minimo: L ammontare del premio di polizza dovuto in ogni caso dal contraente alla Impresa, a prescindere dal numero dei nominativi in concreto comunicati o in caso di polizza al tasso, dall entità reale del fatturato nel periodo di durata della polizza; Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona; Residenza : il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico; Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di Cura; Rischio: probabilità che si avveri l evento dannoso contro cui è prestata l assicurazione; Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro; Servizi Turistici: Passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, ecc venduti dal contraente all assicurato; Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile; Tasso Lordo: il moltiplicatore da applicare al fatturato del Contraente attraverso cui determinare il Premio Definitivo; Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi: a)il coniuge, i genitori, i figli dell assicurato non ché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; Veicolo: mezzo meccanico di trasporto guidato dall assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato in polizza e deve intendersi nuovo ovvero immatricolato da non più di sei mesi alla data di effetto della polizza; Viaggio/Locazione: lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di studio e di affari dell Assicurato organizzato dal Contraente; il viaggio/locazione inizia successivamente al momento del check-in (se con volo aereo), dell ingresso in hotel/appartamento (se solo soggiorno), dell imbarco (se con nave o traghetto), dell accomodarsi in carrozza (se con treno). 1 di 4

14 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AMITRAVEL Condizioni di Assicurazione AMITRAVEL Mod (ed ) Ultimo aggiornamento 30/09/2010 SEZIONE 4 ANNULLAMENTO VIAGGIO ART OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell'assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3 grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; - impossibilità dell Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell Assicurato necessari all espatrio, quando sia comprovata l impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di usufruire da parte dell Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all esercizio dell attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall animale. In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch essi siano assicurati. ART. 4.2 MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIA L'assicurazione è prestata fino al costo di 8.000,00. La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione pratica e i premi assicurativi. Gli indennizzi avverranno previa deduzione di uno scoperto a carico dell Assicurato pari al 15% da calcolarsi sulla penale applicata. Tale scoperto non potrà essere inferiore ad 50,00 per Assicurato. Lo scoperto non verrà applicato nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. ART. 4.3 OBBLIGIHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO L Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde oppure al numero 039/ attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito sezione Denuncia On-Line seguendo le relative istruzioni. L Assicurato è altresì obbligato a comunicare l annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all'agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. Nel caso in cui l Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando la franchigia indicata nell articolo 4.2. La Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l applicazione della franchigia indicata nell articolo 4.2. Qualora l'assicurato non consenta alla Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero. L Assicurato deve consentire alla Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall esame del sinistro stesso. L inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario della Impresa verifichi che le condizioni dell Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell assicurato dei documenti necessari alla Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. IMPORTANTE: L indennizzo spettante all Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l impossibilità ad intraprendere il viaggio. L eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell Assicurato nel segnalare l annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell Assicurato. ART IMPEGNO DELL IMPRESA L Impresa, qualora l'assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15 giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare. ART DIRITTO DI SUBENTRO Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo Oggetto dell'assicurazione, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell'assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE ART. 1 ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: - stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; - terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti; - dolo del Contraente o dell'assicurato; - viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; - malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all'assicurato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio; - patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; - interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; - uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali; - pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d acqua (rafting), kite surfing, hidrospeed, 2 di 4

15 - salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso l esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi d acqua (rafting), kite surfing; - atti di temerarietà; - attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l egida di federazioni. A deroga della presente esclusione si intendono assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo; - gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di carattere ludico o in alternativa svolte sotto legida delle federazioni; - le malattie infettive qualora l'intervento d assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali; - svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; - eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. ART. 2 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione. ART. 3 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio o dal momento dell adesione alla polizza mediante il pagamento del premio assicurativo da parte dell'assicurato e/o del contraente e termina il giorno della partenza al momento in cui l Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile. Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l'assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio. Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non sopracitato, l assicurazione è valida ad oltre 50 Km dal luogo di residenza. ART. 6 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'assicurato la Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro. L Impresa provvederà a rimborsare l Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro. ART. 7 LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI La quantificazione del danno sarà effettuata dalla Impresa mediante accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno un Terzo. Se una delle due Parti non provvede a nominare il proprio Perito o manca l accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Impresa. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti. ART. 8 LEGGE - GIURISDIZIONE Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana. ART. 9 - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO L Assicurato prende atto e concede espressamente a Filo diretto Assicurazioni la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione. La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso ART OBBLIGHI DEL CONTRAENTE Il Contraente si impegna: - ad assicurare con la presente polizza tutti i clienti che acquistano un viaggio di propria organizzazione; - a consegnare, a tutti gli Assicurati, in formato cartaceo e prima della sottoscrizione del contratto le Condizioni di Assicurazione relative alla presente polizza ed il relativo glossario; - a pubblicare nei cataloghi la sintesi delle garanzie assicurative previste dalla presente polizza. COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA Assistenza In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all anno, telefonando al seguente numero verde: dall Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando la numero + 39/039/ comunicando subito le seguenti informazioni: Nome e Cognome Numero di polizza /P Motivo della chiamata Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi. Altre garanzie Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità: - via internet (sul sito sezione Denuncia On- Line ) seguendo le relative istruzioni. - via telefono al numero 039/ e per la garanzia Annullamento Viaggio al numero verde La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a: Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Via Paracelso, 14 Centro Colleoni AGRATE BRIANZA (MB) In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta: IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO - In caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell infortunio o dell insorgenza della malattia, la diagnosi specificata e i giorni di prognosi; - in caso di ricovero, copia della cartella clinica; - In caso di decesso, il certificato di morte; - in caso di incidente al mezzo di trasporto copia della constatazione amichevole di incidente (C.I.D) e/o verbale dei vigili; - estratto conto di conferma prenotazione al viaggio; - fattura relativa alla penale addebitata; - programma e regolamento del viaggio; - ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio; - documenti di viaggio - Contratto di prenotazione del viaggio In caso di penale addebitata dal vettore aereo: - conferma dell acquisto del biglietto o documento analogo; - ricevuta di pagamento del biglietto; - dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata; - originale del biglietto aereo. NOTA IMPORTANTE Occorre sempre fornire all Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro. L Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso. 3 di 4

16 E necessario comunicare all Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto. Ricordarsi che il diritto all indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall ultima richiesta scritta pervenuta all Impresa in merito al sinistro. (art Codice Civile). Importante! In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l assicurato invia all Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN). Per eventuali reclami scrivere a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso, Agrate Brianza MB - fax 039/ reclami@filodiretto.it in caso di mancato riscontro scrivere a: ISVAP Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, ROMA (RM) INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N 196/2003 In conformità di quanto previsto dall art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato Codice Privacy ), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Impresa) intende fornire la seguente informativa. In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, l Impresa intende precisare che: il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente; il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei dati sensibili di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy. 1) Finalità del trattamento I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy, sono trattati dall Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità: a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l assistenza richiesta, nonché per l espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all attività assicurativa svolta dall Impresa che è autorizzata ai sensi di legge; b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo; c) svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dall Impresa o da Imprese del Gruppo Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario. 2) Modalità del trattamento Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità. Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate. Il trattamento è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa Impresa e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all espletamento delle attività contrattualmente previste e richieste dal Cliente (oltre a quanto precisato al punto 4). I dati non sono soggetti a diffusione. I dati potranno essere trasferiti all estero, nel mondo intero. L eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste. c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte dell Impresa è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale. 4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all estero, all Impresa o a Imprese del Gruppo Filo diretto, soggetti esterni alla catena distributiva dell Impresa che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, broker, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e Impresa specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dall Impresa. Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP, Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione). I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a Imprese del Gruppo Filo diretto (Imprese controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto. 5) Diritti dell interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art. 7 del Codice Privacy) L art. 7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso l Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario. Per l esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso Agrate Brianza (MI). 6) Titolare del trattamento Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso Agrate Brianza (MI) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle Imprese del Gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità. 3) Conferimento dei dati a) Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l espletamento delle attività strettamente connesse all adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri. b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria. 4 di 4

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