Comunicazioni periodiche preventive: Spesometro e Liquidazioni IVA

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1 Comunicazioni periodiche preventive: Spesometro e Liquidazioni IVA FIRENZE, 17 LUGLIO 2017 DOTT.SSA MARTINA DE DOMINICIS

2 INTRODUZIONE L art. 4 del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, ha modificato l art. 21 ed ha introdotto l art. 21 bis del D.L. 78/2010, introducendo due adempimenti comunicativi trimestrali in materia di IVA: 1. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute 2. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

3 Termini di presentazione di entrambe le comunicazioni 1. I trimestre entro il 31 maggio 2. II trimestre entro il 16 settembre 3. III trimestre entro il 30 novembre 4. IV trimestre entro il 28 (29) febbraio Soltanto per il 2017 la Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute è semestrale: 1. I semestre entro il 16 settembre II semestre entro il 28 febbraio 2018

4 Perché questi nuovi, ulteriori, strumenti di accertamento? I rapporti OCSE e FMI e i dati sul VAT GAP La relazione illustrativa del D.L. 193/2016 afferma che le comunicazioni sono state adottate anche in considerazione delle osservazioni contenute nei rapporti dell OCSE e del FMI sullo stato dell amministrazione fiscale italiana, i quali hanno evidenziato anomalie nella gestione dell iva in Italia che favoriscono l alto tasso di evasione proprio nel nostro paese. Dal Rapporto 2016 della Commissione Europea sul VAT GAP l IVA evasa nel 2014 in Italia è stata pari al 27,5% dell incasso stimato. In termini assoluti, il VAT GAP più alto tra i paesi europei.

5 Feedback dei controlli di coerenza e dei versamenti da parte dell Agenzia Entrate L Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sia gli esiti del raffronto fra i dati delle fatture e i dati delle liquidazioni comunicati trimestralmente, sia gli esiti del raffronto fra i versamenti effettuati e i dati riepilogati nella comunicazione trimestrale delle liquidazioni. Qualora dai i controlli eseguiti dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nelle comunicazioni, il contribuente sarà informato attraverso il Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell area autenticata dell interfaccia web «Fatture e corrispettivi». In tal caso, sarà possibile fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà essere versato quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. Per effetto, inoltre, del richiamo dell art. 54-bis, comma 2-bis, del D.P.R. 633/72, in caso di pericolo per la riscossione, l Agenzia delle Entrate potrà provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti d imposta dovuti.

6 Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute Art. 21, D.L. 78/2010

7 Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute SOGGETTO -Soggetti obbligati: Soggetti passivi IVA - Soggetti esclusi, in tutto o in parte: Soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane Amministrazioni pubbliche Soggetti in regime forfettario Soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. minimi) Soggetti che, ai sensi dell art. 1, commi 3 e 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015, si avvalgono dell opzione per la trasmissione telematica all AE dei dati delle fatture emesse e ricevute e/o dell opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi Soggetti in regime forfettario ex lege n. 398/91 (per le attività, sia istituzionali che commerciali, devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse) detto dall AE solo per la comunicazione opzionale

8 Adempimenti comunicativi a carattere opzionale in materia di IVA Il D.Lgs. 127/2015 ha introdotto misure volte ad incentivare l utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. 1. Possibilità per tutti i soggetti IVA di trasmettere telematicamente all AE i dati delle fatture emesse e ricevute 2. Possibilità solo per i soggetti di cui all art. 22 DPR 633/72 di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all AE dei dati dei corrispettivi giornalieri Opzione, da esercitare entro il 31/12 dell anno precedente, vincolante per 5 anni

9 Adempimenti comunicativi a carattere opzionale in materia di IVA Vantaggi delle comunicazioni facoltative - Rimborsi IVA eseguiti in via prioritaria, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale - I termini per l accertamento delle imposte sui redditi e l IVA sono ridotti di 2 anni, se il contribuente garantisce la tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati e ricevuti (tracciabilità non richiesta per importi inferiori ad euro 30,00) Opera solo per i redditi d impresa e di lavoro autonomo Indicare l opzione ogni anno nella dichiarazione annuale dei redditi - Esclusione dagli obblighi di tenuta dei registri di cui agli art. 23 e25 del DPR 633/72 - Esclusione dall obbligo del visto di conformità sulle istanze di rimborso IVA - Verrà creato un programma di assistenza per facilitare l effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA e per la compilazione della dichiarazione annuale IVA

10 Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute OGGETTO Da comunicare esclusivamente in forma analitica: Dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni Data e numero del documento Data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione) Base imponibile Aliquota Imposta, ovvero, ove l operazione non comporti l annotazione dell imposta nel documento, la tipologia dell operazione

11 Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute OGGETTO - Documenti da comunicare Fatture emesse nel trimestre e fatture ricevute e registrate ex art. 25 DPR 633/72 Bollette doganali Note di variazione ex art. 26 DPR 633/72 Chiarimenti: - anche nelle ipotesi in cui vengano registrati documenti riepilogativi di fatture di importo inferiore ad euro 300,00, la comunicazione deve riguardare ogni singola fattura -dall obbligo comunicativo sono esclusi i dati contenuti in altri documenti, come le schede carburante, gli scontrini e le ricevute fiscali

12 Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute OGGETTO - Individuazione del periodo di riferimento o Fatture emesse: con data di emissione coerente con il periodo oggetto di comunicazione; deroga per le fatture emesse dagli autotrasportatori: data registrazione o Fatture ricevute: registrate nel periodo oggetto di comunicazione, indipendentemente dalla data di emissione

13 Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute OGGETTO - Numero del documento oper le fatture emesse deve essere sempre indicato il numero del documento oper le fatture ricevute, poiché non è obbligatoria l annotazione nel registro acquisti, è possibile indicare 0 (zero)

14 Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute OGGETTO - Dati soggetti coinvolti nell operazione Bollette doganali: - nel caso in cui non siano presenti i dati del cedente, indicare i dati dell Ufficio doganale (circolare 1/E del 7/2/2017) - no fornitore «dogana», è obbligatorio identificare il cedente; se quest ultimo è extra-ue il sistema non effettua controlli sull elemento «IdentificativoFiscale». Solo per il periodo d imposta 2017 è possibile valorizzare «IdFiscaleIVA»/«IdPaese» con la stringa 00 e «IdFiscaleIVA»/«IdCodice» con una sequenza di 9 (risoluzione 87/E del 5/7/2017)

15 Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute OGGETTO - Dati soggetti coinvolti nell operazione Fatture cointestate: non è plausibile nei rapporti B2B; nel caso di fattura B2C cointestata riportare nella sezione «IdentificativoFiscale» i dati di uno solo dei soggetti Variazione dati anagrafici: riportare l informazione più aggiornata a disposizione Se fatture semplificate ex art. 21 bis DPR 633/72: obbligatori Nome, Cognome o Denominazione qualora non fossero indicati gli identificativi fiscali

16 Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute OGGETTO Imposta e natura dell operazione Quando non è indicata l imposta in fattura ed in luogo della stessa c è una specifica annotazione, non deve essere valorizzato il campo «Imposta» a il campo «Natura» che corrisponde all annotazione Esempi: Operazioni escluse: N1 Operazioni non soggette: N2 Operazioni non imponibili: N3 Operazioni esenti: N4 Operazioni soggette al regime del margine/iva non esposta in fattura: N5 Operazioni soggette al reverse charge: N6 Fattura ricevuta con «Natura» N6: indicare obbligatoriamente Aliquota e Imposta

17 Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute OGGETTO Imposta e natura dell operazione Chiarimenti dell AE: - le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura N3 - le fatture di acquisto fuori campo IVA ex articolo 74 del DPR 633/72, qualora registrate, devono essere trasmesse con natura N2 - agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, occorre riportare la natura N3 nel caso di operazione non imponibile e la natura N4 nel caso di operazione esente

18 Obblighi di conservazione sostitutiva Art. 21, terzo comma, D.L. 78/ La trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, se effettuata attraverso il Sistema di Interscambio di cui all art. 1, comma 211, della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008), soddisfa gli obblighi di conservazione sostitutiva previsti dall art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 per le fatture elettroniche e i documenti informatici.

19 Comunicazione dei dati delle Liquidazioni periodiche IVA Art. 21 bis, D.L. 78/2010

20 Comunicazione dati Liquidazioni periodiche IVA MODELLO Il modello è costituito dal: frontespizio, composto di due facciate modulo, composto dal quadro VP Deve essere trasmesso telematicamente, in formato xml, firmato digitalmente I contribuenti che effettuano esclusivamente liquidazioni mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre esclusivamente liquidazioni trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre sia liquidazioni mensili che trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre

21 Comunicazione dati Liquidazioni periodiche IVA Obbligo dell invio della comunicazione L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

22 Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA ESONERI Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. Si tratta, per esempio, dei soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014 e dei contribuenti minimi di cui all art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, nonché dei soggetti passivi che effettuano esclusivamente operazioni esenti e degli enti associativi che hanno optato per il regime di determinazione del reddito e dell IVA secondo i criteri forfetari di cui alla L. 398/1991.

23 Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE Contribuenti con liquidazioni trimestrali Devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (es. calcolo definitivo del pro rata). Il versamento dell IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato entro l ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Quindi, nella Comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14.

24 Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell imposta I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell imposta dovuta ovvero detraibile (es. regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta) l imposta risultante dall applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell imposta (es. regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

25 Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE Contribuenti con contabilità separate Un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate. Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della presente Comunicazione, i dati di quest ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione. A) Stessa periodicità: riepilogare nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate. B) Periodicità diversa (sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali): resentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni.

26 Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE Contribuenti con contabilità separate - Anticipazione, ai fini compensativi dell imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare In tale ipotesi deve essere presentata la Comunicazione riepilogando in un unico modulo la liquidazione periodica relativa al terzo mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle (esempio: liquidazione congiunta mese di marzo - primo trimestre, indicare il valore 03 nella casella Mese e 1 nella casella Trimestre del rigo VP1) Tale modalità di compilazione riguarda anche la Comunicazione presentata dall ente o società commerciale controllante, contenente i dati della liquidazione periodica dell IVA per l intero gruppo del quale facciano parte sia enti o società tenuti alle liquidazioni mensili che enti o società tenuti alle liquidazioni trimestrali.

27 Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA Riporto del credito nel corso dell anno Rigo VP8 - Credito periodo precedente Indicare l ammontare dell IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR) Rigo VP9 - Credito anno precedente Indicare l ammontare del credito IVA compensabile che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti. Qualora si volesse estromettere dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite mod. F24) una parte o l intero ammontare del credito IVA compensabile, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, compilare il rigo riportando l importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno Il credito dell anno precedente, per la quota non utilizzata nella prima liquidazione dell anno, va riportato nel rigo VP8 del periodo seguente.

28 Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA Ulteriori chiarimenti Operazioni passive per le quali il cessionario o committente è debitore dell'imposta Il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive, nel rigo VP3 tot. Operazioni passive (per es. art. 17, commi 5 e 6), e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere l imponibile nel rigo VP2. Operazioni attive con IVA a esigibilità differita L'imponibile deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l'esigibilità dell'imposta. Fatture emesse in regime di split payment Il cedente o prestatore compila la Comunicazione riportando l'imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l'imposta nell'iva esigibile (rigo VP4). Credito derivante dalla rettifica della detrazione Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio tra regimi va ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta).

29 Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA Curatori fallimentari e commissari liquidatori Presentare la Comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell art. 74 bis, secondo comma, DPR 633/72.

30 Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.) Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione 1) Nel caso in cui il soggetto dante causa si sia estinto, il soggetto avente causa deve presentare due distinte Comunicazioni: o la prima contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione; o la seconda contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione e fino all ultima liquidazione eseguita prima dell operazione straordinaria o della trasformazione; indicare, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, ecc., mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati del soggetto risultante dalla operazione straordinaria, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.

31 Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.) Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione 2) Nel caso in cui il soggetto dante causa non si sia estinto la Comunicazione deve essere presentata: o dal soggetto avente causa, se l operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA; tale soggetto presenterà due distinte Comunicazioni secondo le modalità indicate nel punto 1) o da ciascuno dei soggetti coinvolti nell operazione, se l operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito IVA in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione

32 Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.) Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1 giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione In tale ipotesi, la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell intero trimestre precedente, deve essere sempre presentata: o dal soggetto avente causa, se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione o da ciascun soggetto autonomamente, se non si verifica l estinzione del soggetto dante causa, ed il trasferimento o meno del debito o credito IVA in conseguenza dell operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione da presentare nel periodo successivo, secondo le modalità indicate al punto 2)

33 SANZIONI Comunicazione fatture emesse e ricevute: nel caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di euro 2,00 per ciascuna fattura, con un massimo di euro 1.000,00 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni. Non si applica l istituto del cumulo giuridico. Comunicazione dati delle liquidazioni IVA: l omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

34 INTEGRAZIONI O RETTIFICHE Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. La Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse. La regolarizzazione può avvenire anche oltre il 15esimo giorno successivo alla scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

35 Soppressione altri adempimenti o modelli Intrastat, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute adempimento reintrodotto o comunicazione black list, con riferimento alle comunicazioni relative al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2016; pertanto, già dal 2017 non devono più essere comunicati i dati delle operazioni registrare nell anno 2016 o comunicazione mensile degli acquisti di beni da operatori della Repubblica di San Marino con fatture senza addebito IVA, con riferimento alle annotazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2017 o comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, dal 1 gennaio 2017

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