CORTE DEI CONTI sezione giur. per la Liguria sentenza n. 375 del 2 settembre 2009

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CORTE DEI CONTI sezione giur. per la Liguria sentenza n. 375 del 2 settembre 2009"

Transcript

1 SENTENZE IN SANITÀ - CORTE DEI CONTI CORTE DEI CONTI sezione giur. per la Liguria sentenza n. 375 del 2 settembre 2009 Responsabilità di dirigente medico per danno erariale cagionato ad una Asl derivante dalla mancata emissione di ricevute fiscali a fronte di prestazioni mediche rese in regime di attività intramoenia LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGU- RIA composta dai seguenti magistrati: dott. Salvatore GRECO dott. Tommaso SALAMONE dott.ssa Luisa D EVOLI ha pronunciato la seguente Presidente Consigliere Consigliere relatore SENTENZA nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Liguria nei confronti del dott. Alfredo Manelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Mager, e domiciliato presso lo studio, sito in Genova, via Assarotti, 3/13, dell avvocato Giovanni Pisoni. Visto l'atto di citazione del 3 novembre 2008, iscritto al n del registro di Segreteria della Sezione. Uditi, nella pubblica udienza del 22 aprile 2009, il relatore Cons. Luisa D Evoli, l Avv. Alessandro Mager per il convenuto ed il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Cons. Piero Floreani. Ritenuto in FATTO 1. Con atto di citazione del 3 novembre 2008, il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Liguria ha convenuto in giudizio il dott. Alfredo Manelli, dirigente medico di I livello in servizio presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Sanremo con contratto a tempo pieno, per vederlo condannare al risarcimento di un danno erariale determinato nella somma di euro 4.142,67 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il danno erariale sarebbe derivato dalla mancata emissione di ricevute fiscali a fronte di prestazioni mediche rese dal convenuto in regime di attività intramoenia. Nell'atto introduttivo del giudizio, sono stati ricostruiti i comportamenti e le illiceità che avrebbero contrassegnato la vicenda in questione, riassumibili, in sintesi, come segue. A seguito di verifiche fiscali sull attività svolta nel 2005 e nel 2006 dal dott. Manelli in Sanremo presso lo studio di Corso Mombello n. 13 in regime di intramoenia allargata, veniva evidenziata, con verbale di constatazione in data 17 ottobre 2006, dall Ufficio dell Agenzia delle En- 1

2 trate di Sanremo la presenza di elementi costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti relativamente alla mancata emissione di ricevute fiscali a fronte di prestazioni mediche rese dal convenuto in regime di intramoenia. L Ufficio dell Agenzia delle Entrate procedeva pertanto alla ricostruzione dei compensi percepiti dal professionista negli anni 2005 e 2006, provvedendo inoltre alla denuncia del dott. Manelli alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo, Procura quest ultima che chiedeva in data 12 agosto 2008 il rinvio a giudizio del convenuto per il reato previsto dall art. 314 c.p. In particolare, per l anno 2006, l Ufficio dell Agenzia delle Entrate, sulla base di documentazione extracontabile (annotazione in agenda degli appuntamenti per visite mediche), considerava come effettuate senza emissione di ricevuta fiscale le visite annotate in agenda alle quali non corrispondeva alcuna fatturazione, quantificando un importo non fatturato pari ad euro ,41. Per l anno 2005, in assenza di documentazione extra-contabile analoga a quella rinvenuta per il 2006, l Ufficio medesimo procedeva invece con metodo induttivo alla ricostruzione dei compensi percepiti senza fatturazione, determinando un importo non fatturato pari ad euro ,28. Sulla base della vicenda così ricostruita posto che tali compensi non fatturati andavano versati all Ente Ospedaliero, il quale avrebbe poi provveduto ad attribuirne il 90% al dott. Manelli, trattenendone il 10% quale propria quota la Procura attrice ritiene che gli importi di euro 1.758,03 (10% di euro ,28) per il 2005 e di euro 2.384,64 (10% di euro ,41) per il 2006, costituiscano, per un totale complessivo di euro 4.142,67, somme dovute e non percepite dall Ente Ospedaliero e, quindi, danno per l ASL 1 Imperiese. Secondo la Procura attrice, gli accertamenti condotti dall Ufficio dell Agenzia delle Entrate sarebbero attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, giacché per il 2005 la determinazione dei compensi sarebbe stata effettuata con metodo induttivo sulla base di una serie di elementi ricavabili anche dai dati extracontabili del 2006, tra cui le giornate dedicate dal medico alle visite, le visite effettuate e il corrispettivo richiesto per visita, mentre per il 2006 la ricostruzione dei compensi non fatturati effettuata sulla base della documentazione extra-contabile non poteva ritenersi contraddetta dalle indagini svolte in sede di istruttoria penale, come invece aveva sostenuto il convenuto in sede di controdeduzione all invito a dedurre affermando che la richiesta di rinvio a giudizio aveva ridimensionato l entità del fenomeno evasivo con conseguente riduzione del danno ad euro 460,50. La Procura attrice, nell osservare al riguardo che la richiesta di rinvio a giudizio testualmente fa riferimento ad un omissione di rilascio di regolare fattura ad un numero imprecisato di pazienti e, dunque, omettendo di versare alla struttura sanitaria pubblica l importo corrispondente non inferiore ad euro 460,50, ritiene che la circostanza che l evasione fiscale sia quantificabile in misura non inferiore ad un dato importo (come quello appunto indicato nella richiesta di rinvio a giudizio) non infici il metodo induttivo adottato dall Ufficio fiscale che, sulla scorta di precisi elementi di valutazione, ha determinato un maggiore importo dell evasione. Secondo la Procura, non rileva infine per una diversa quantificazione del danno la circostanza, evidenziata dal convenuto sempre in sede di controdeduzione all invito a dedurre, che nel perio- 2

3 do settembre 2005 / luglio 2006 l ASL 1 avrebbe incamerato senza titolo giuridico le somme versate dal professionista per essere venuto a scadenza nel settembre 2005 il contratto stipulato dal convenuto con la medesima ASL, giacché il contratto successivamente stipulato per il rinnovo dell incarico ha fissato la decorrenza all 11 settembre 2005, con ciò escludendo qualsiasi soluzione di continuità nel rapporto di lavoro del convenuto con l ASL 1 per il periodo settembre 2005 / luglio Con memoria depositata in data 25 marzo 2009, il convenuto, dott. Alfredo Manelli, si è costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall avvocato Alessandro Mager. In particolare, il difensore nella predetta memoria, ribadendo quanto già rappresentato dal convenuto nelle controdeduzioni all invito a dedurre, ha contestato nel merito l accertamento condotto dall Ufficio fiscale nella determinazione del quantum del danno. La difesa ritiene che, nel presente giudizio, occorra rifarsi all unico dato certo di quantificazione del danno e cioè a quello risultante dall indagine penale relativa all anno 2006, che può essere utilizzato anche ai fini di un congruo ridimensionamento delle risultanze relative all accertamento per l anno 2005, giungendo così ad un importo dovuto complessivamente all ASL 1 per euro 1.000,00. La difesa fa infine presente che il convenuto in data 12 febbraio 2009 ha versato all ASL 1 Imperiese la somma di euro 460,50 corrispondente all importo minimo quantificato per il 2006 nella richiesta di rinvio a giudizio a titolo di somme illecitamente trattenute dal professionista e conclude quindi per una riduzione del danno alla somma di euro 500,00 corrispondente, a proprio avviso, all importo dovuto all Azienda sanitaria per l anno All odierna udienza il pubblico ministero si è richiamato agli atti mentre la parte convenuta era assente. Considerato in DIRITTO 1. Il dott. Manelli Alfredo, all epoca dei fatti dirigente medico di I livello in servizio presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Sanremo con contratto a tempo pieno, è stato convenuto in giudizio per il danno derivante all Erario, e specificatamente alla ASL 1 Imperiese, quantificato dalla Procura attrice nella somma complessiva di euro 4.142,67 corrispondente a somme dovute e non percepite dall Ente Ospedaliero per effetto della mancata emissione di ricevute fiscali a fronte di prestazioni mediche rese dal convenuto in regime di attività intramoenia. 2. Il Collegio ritiene di dovere accogliere la domanda della Procura per i motivi che seguono Il danno erariale come riportato in fatto sarebbe derivato, stando alla ricostruzione della vicenda operata dalla Procura attrice, dal mancato introito da parte dell ASL1 1 Imperiese della quota (10%) di compensi non fatturati a fronte di prestazioni mediche rese dal convenuto in regime di attività intramoenia allargata. Ritiene il Collegio che sussista al riguardo la responsabilità del dott. Manelli in merito alla vicenda ricostruita dalla Procura attrice. 3

4 Stando agli atti di causa, la responsabilità del danno sarebbe attribuibile al comportamento tenuto dal convenuto, il quale, sulla base dei fatti accertati dall Ufficio dell Agenzia delle Entrate a seguito di verifiche fiscali sull attività svolta dal professionista nel 2005 e nel 2006, mancò di emettere ricevute fiscali a fronte di prestazioni mediche rese dallo stesso in regime di intramoenia allargata. Come riportato nell atto di citazione, in esito alle verifiche fiscali sull attività svolta nel 2005 e nel 2006 dal dott. Manelli in Sanremo presso lo studio di Corso Mombello n. 13 in regime di intramoenia allargata, l Ufficio dell Agenzia delle Entrate procedeva alla ricostruzione dei compensi percepiti dal professionista negli anni 2005 e 2006 per i quali non risultavano rilasciate ricevute fiscali. In particolare, per l anno 2006, l Ufficio dell Agenzia delle Entrate, sulla base di documentazione extracontabile (annotazione in agenda degli appuntamenti per visite mediche), considerava come effettuate senza emissione di ricevuta fiscale le visite annotate in agenda alle quali non corrispondeva alcuna fatturazione, ottenendo in tal modo un importo non fatturato pari ad euro ,41. Per l anno 2005, in assenza di documentazione extra-contabile analoga a quella rinvenuta per il 2006, l Ufficio medesimo procedeva invece con metodo induttivo alla ricostruzione dei compensi percepiti senza fatturazione, determinando un importo non fatturato pari ad euro ,28. Nella ricostruzione del valore per l anno 2005 l Ufficio considerava: (a) le giornate dedicate dal medico alle visite ed effettuate presso lo studio di Corso Mombello n. 13; (b) le visite effettuate; (c) il corrispettivo medio per visita. Sulla base della ricostruzione dei compensi effettuata in sede di verifiche fiscali, la Procura attrice ritiene che gli importi di euro 1.758,03 (10% di euro ,28) per il 2005 e di euro 2.384,64 (10% di euro ,41) per il 2006, costituiscano, per un totale complessivo di euro 4.142,67, somme dovute e non percepite dall Ente Ospedaliero e, quindi, danno per l ASL 1 Imperiese. Ritiene il Collegio che la ricostruzione della vicenda operata dalla Procura attrice sia corretta sia sotto il profilo dell individuazione del nesso causale tra la condotta del convenuto e l evento dannoso sia sul versante della colpevolezza del convenuto sia nella quantificazione del danno imputabile. Il danno, dato dal mancato introito da parte dell Ente Ospedaliero della quota prevista per legge dei compensi non fatturati a fronte di prestazioni mediche rese in regime di intramoenia allargata, è infatti esclusivamente imputabile alla condotta dolosa del dott. Manelli, non avendo questi rilasciato regolare ricevuta fiscale per i compensi sopra indicati. Sulla base della documentazione versata in atti, e in particolare sulla base delle indagini di polizia giudiziaria condotte nell ambito del procedimento penale a carico del convenuto e richiamate nella richiesta di rinvio a giudizio per il reato di truffa di cui all art. 640, secondo comma, c.p. imputato al medesimo convenuto, è possibile verificare che numerose sono le testimonianze di soggetti che hanno usufruito delle prestazioni mediche dello specialista presso il suo studio di Sanremo, i quali riferiscono di avere pagato l onorario senza il rilascio della ricevuta fiscale. 4

5 Ritiene, poi, il Collegio che il danno riconducibile alla condotta del convenuto sia correttamente quantificato nell importo determinato nell atto di citazione. Irrilevante è, infatti, per una diversa quantificazione del danno, la circostanza, evidenziata dal convenuto, che nel periodo settembre 2005 / luglio 2006 l ASL 1 avrebbe incamerato senza titolo giuridico le somme versate dal professionista per essere venuto a scadenza nel settembre 2005 il contratto stipulato dal convenuto con la medesima ASL, giacché, come correttamente rilevato dal pubblico ministero, il contratto successivamente stipulato per il rinnovo dell incarico ha fissato la decorrenza all 11 settembre 2005, con ciò escludendo qualsiasi soluzione di continuità nel rapporto di lavoro del convenuto con l ASL 1 per il periodo settembre 2005 / luglio Né può essere preso in considerazione, ai fini di una diversa quantificazione del danno, quanto sostenuto dalla difesa in ordine al fatto che nella specie debba farsi riferimento all unico dato certo di quantificazione del danno e cioè a quello risultante dall indagine penale relativa all anno 2006 nella richiesta di rinvio a giudizio. A prescindere dal fatto che, in via generale, anche in presenza di pronunciamenti definitivi del giudice penale, vale il principio secondo cui non è esclusa al giudice contabile, ai fini dell accertamento della responsabilità per danno erariale, la possibilità di trarre elementi per formare il proprio libero convincimento dal materiale probatorio raccolto nel corso del procedimento penale anche in fase predibattimentale (Sez. giurisd. Liguria n. 364 del 2006), ritiene il Collegio che, nella specie, la determinazione dell importo minimo dell evasione, quantificata (peraltro solo per il 2006) nella richiesta di rinvio a giudizio sulla base delle sole dichiarazioni dei pazienti che avevano affermato di non avere ricevuto la fattura a seguito di visita medica, non infici il metodo induttivo adottato dall Ufficio fiscale che, sulla scorta di precisi elementi di valutazione, ha determinato un maggiore importo dell evasione. Come analiticamente riportato nell atto di citazione sulla base delle indagini di polizia giudiziaria vi sarebbero, con riferimento all anno 2006, ben 35 fattispecie in cui, sicuramente, il convenuto non ha rilasciato ricevuta per le visite effettuate e figurerebbero, inoltre, 44 dichiarazioni che avrebbero evidenziato situazioni perlomeno dubbie. Ritiene, pertanto, il Collegio che i fatti sopra riportati costituiscano elementi sufficienti dai quali fondatamente dedurre, unitamente agli elementi valutativi considerati dall Agenzia delle entrate, che l accertamento su base induttiva, anche per l anno 2005, sia attendibile ed immune da vizi logico-giuridici. Occorre, al riguardo, rilevare che se in generale vale il principio secondo cui le presunzioni e le nozioni di comune esperienza, rimesse alla prudente valutazione del giudice, costituiscono mezzo di prova di rango non inferiore agli altri (v. art c.c.; art. 115 e 116 c.p.c.; ex multis, cfr. Cass. Lav., sent del 6 luglio 2002), nella specie valgono anche i principi desumibili dalla disciplina di settore, giacché la possibilità di ricostruzione di un reddito con metodologia sia induttiva sia sintetica (in contrapposizione a quella analitica ) è espressamente prevista e disciplinata dalla normativa tributaria (cfr. artt. 38 e 39 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600). La quantificazione del danno operata dalla Procura attrice nell atto di citazione, essendo basata su valori di reddito ricostruiti dall Ufficio fiscale con la metodologia innanzi indicata, risulta 5

6 pertanto ad avviso del Collegio corretta e non contraddetta dalle successive indagini di polizia giudiziaria nell ambito del procedimento penale a carico del convenuto Osserva, tuttavia, il Collegio che dall importo quantificato dalla Procura attrice quale danno arrecato all ASL 1 Imperiese (4.142,67 euro) debba essere dedotta la somma di 460,50 euro, corrispondente all importo restituito dal convenuto all Ente Ospedaliero in data 12 febbraio 2009 a titolo di risarcimento all Erario. 3. Alla stregua di quanto innanzi esposto e nella ritenuta sussistenza della contestata responsabilità erariale, va dunque disposta la condanna del dott. Manelli Alfredo al pagamento, in favore della ASL 1 Imperiese, della somma di 3.682,17 euro, oltre rivalutazione monetaria. Il medesimo convenuto va inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo. PER QUESTI MOTIVI la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando: condanna il dott. Manelli Alfredo al pagamento, in favore della ASL 1 Imperiese, della somma di euro 3.682,17 (tremilaseicentoottantadue/17), oltre rivalutazione monetaria. Dal deposito della sentenza sulla somma predetta dovranno essere corrisposti gli interessi legali fino all integrale pagamento. Condanna, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 187,73 (centottantasette/73). Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22 aprile L ESTENSORE (Luisa D Evoli) IL PRESIDENTE (Salvatore Greco) Depositata in Segreteria il 2/09/2009 6

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA Sent. 375/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA composta dai seguenti magistrati: dott. Salvatore GRECO dott. Tommaso SALAMONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA SENT.N.757/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati Mario Ristuccia Andrea Lupi Presidente Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni

C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n. 2887. In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni pecuniarie in violazione della disciplina sui ritardi di pagamento nelle

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA N. 03046/2012 REG.PROV.COLL. N. 10099/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente - dott. Giuseppe

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA 1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE Originale della sentenza 32,00 Originale sentenza esecutiva 32,00 Copie sentenze per notifica 64,00

Dettagli

171 c.p.c. Passando al merito, l odierno giudizio è finalizzato all accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero

171 c.p.c. Passando al merito, l odierno giudizio è finalizzato all accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero REPUBBLICA ITALIANA N.605/2010 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO composta dai seguenti magistrati: dott. Davide Morgante Presidente dott. Patrizia Ferrari

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N. REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti magistrati : Luciano Coccoli Rossella Scerbo Quirino Lorelli

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria. Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché

Dettagli

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016 Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale

Dettagli

Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione n. 643 del 23 luglio 2015

Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione n. 643 del 23 luglio 2015 Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione n. 643 del 23 luglio 2015 REGOLAMENTO PER LA DENUNCIA ALLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DEGLI ESBORSI SOSTENUTI DA PARTE DELL ALL AZIENDA

Dettagli

contro nei confronti di per l'accesso

contro nei confronti di per l'accesso R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA TAR Lazio, Sez. I bis, 16.03.2015, n. 4226; Materia: Canone alloggio occupato sine titulo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Salvatore G.Cultrera dott.

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 9 Indietro Pubblicato il 20/07/2017 N. 01173/2017 REG.PROV.COLL. N. 00734/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo CORTE DEI CONTI Regione Abruzzo Sentenza n. 857/2007 Il medico dipendente dell azienda sanitaria locale che opera in regime di intramoenia, agisce nella qualità di agente contabile. In capo allo stesso

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 01003/2015 REG.PROV.COLL. N. 01091/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 27/09/2016 N. 01397/2016 REG.PROV.COLL. N. 00815/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A Sent. n. 21/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo Canale Presidente. Dott.

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,

Dettagli

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 Pubblicato il 04/09/2017 N. 09536/2017 REG.PROV.COLL. N. 07501/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Dettagli

15/3/2016 Corte dei conti

15/3/2016 Corte dei conti https://servizi.corteconti.it/bds/dovisualizzadettagliaction.do?id=11035012&mod=stampa&cods=11&materia=responsabilita%27&sezione=umbria 1/7 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE UMBRIA SENTENZA

Dettagli

Il risarcimento dei danni al paziente caduto e la responsabilità amministrativa (Corte dei conti) Occhiena Massimo

Il risarcimento dei danni al paziente caduto e la responsabilità amministrativa (Corte dei conti) Occhiena Massimo Il risarcimento dei danni al paziente caduto e la responsabilità amministrativa (Corte dei conti) Occhiena Massimo IL PRECEDENTE GIUDIZIARIO Nel marzo 2006 una paziente cade da una barella del Pronto soccorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A Sentenza N.72/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati: Dott. Angelo Canale Dott.ssa Acheropita

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) N. 00865/2011 REG.PROV.COLL. N. 00270/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

DIREZIONE AVVOCATURA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N

DIREZIONE AVVOCATURA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DIREZIONE AVVOCATURA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-105.0.0.-8 L'anno 2016 il giorno 14 del mese di Giugno il sottoscritto Odone Edda in qualita' di dirigente di Direzione Avvocatura, ha adottato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA N. 4855 /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.2022/08 Reg.Ric. PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana. S E N T E N Z A n.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana. S E N T E N Z A n. Page 1 of 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Magistrati: dott. Luciano PAGLIARO dott. Vincenzo LO PRESTI

Dettagli

N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00789/2011 REG.PROV.COLL. N. 01762/1999 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente - Se il Giudice intende ridurre una nota spesa dettagliata deve darne motivazione adeguata, supportata da validi elementi argomentativi volti a chiarire quali voci ha ritenuto non attribuibili, e non giustificata

Dettagli

Sentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA

Sentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA Ingiuria art. 594 c.p.c denuncia costituzione parte civile assunzione dichiarazioni parti civili anche come testi e imputato rinuncia al mandato del difensore parte civile conclusioni in assenza di parte

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00065/2016 REG.PROV.COLL. N. 02479/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE CENTRALE D APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE CENTRALE D APPELLO SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 441 2015 RESPONSABILITA' 20/07/2015 Sentenza 441/2015/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente N. 00233/2016 REG.PROV.COLL. N. 05959/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda) N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 12363/2015 REG.PROV.COLL. N. 03411/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 03482/2012 REG.PROV.COLL. N. 02493/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17 La corte di Cassazione, consolidando un precedente orientamento, ha confermato il principio secondo il quale tutte le parti processuali sono tenute, solidalmente tra loro, al pagamento del compenso al

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente N. 00231/2016 REG.PROV.COLL. N. 06125/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Pubblicato il 31/01/2017 N. 00380/2017REG.PROV.COLL. N. 03741/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 18174 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 16/09/2016 SENTENZA sul ricorso 1734-2015 proposto da: ZAMBANO TULLIO DOMENICO, elettivamente

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ANIELLO / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 2532/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 25 marzo 2015; VISTA la legge 14

Dettagli

GROUP PLC /03/ /2016 R.G.).

GROUP PLC /03/ /2016 R.G.). Ricorso per provvedimento cautelare ai sensi degli art. 669 bis e 700 cpc depositato innanzi al Tribunale di Torino da WIG e SOSTENYA GROUP PLC il 09/03/2016 (procedimento cautelare n. 6449/2016 R.G.).

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana SENTENZA N 306/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana composta dai seguenti magistrati: Giancarlo GUASPARRI Presidente Carlo GRECO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) N. 10256/2015 REG.PROV.COLL. N. 16078/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Codice CIFRA: AVV/DEL /2015/ OGGETTO: Cont. 314/14/LO costituzione di parte civile della REGIONE PUGLIA nel giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 339 Anno 2016 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 13/01/2016 SENTENZA sul ricorso 7359-2013 proposto da: FOIS LUIGI FSOLGU80S181452K, considerato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 11001 Anno 2016 Presidente: GRECO ANTONIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 27/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2018-2012 proposto da: PAST SRL IN LIQUIDAZIONE in persona

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna N. 00080/2016 REG.PROV.COLL. N. 00139/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE sezione civile. Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati: Dott.

TRIBUNALE DI UDINE sezione civile. Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati: Dott. Ist. Fall. Cron. TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati: Dott. Alessandra BOTTAN Presidente Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice

Dettagli

LA DIFESA DEL MEDICO. I LIMITI CAUSALI DELL APPORTO PROFESSIONALE DEL SINGOLO OPERATORE. LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO NELL EQUIPE OPERATORIA

LA DIFESA DEL MEDICO. I LIMITI CAUSALI DELL APPORTO PROFESSIONALE DEL SINGOLO OPERATORE. LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO NELL EQUIPE OPERATORIA Avv. ALESSANDRA MAZZUCCHELLI LA DIFESA DEL MEDICO. I LIMITI CAUSALI DELL APPORTO PROFESSIONALE DEL SINGOLO OPERATORE. LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO NELL EQUIPE OPERATORIA Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00105/2013 REG.PROV.COLL. N. 00296/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le. Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 00350/2016 REG.PROV.COLL. N. 02308/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00948/2014 REG.PROV.COLL. N. 00930/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)

Dettagli

Tit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio

Tit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio Determinazione n. 16/2016 DEFC.2016.16 Tit. 2013.1.10.21.1847 Del 20/7/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX/Okcom X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 7883 Anno 2016 Presidente: DI AMATO SERGIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/04/2016 SENTENZA sul ricorso 12779-2010 proposto da: LA GONA ALESSANDRO domiciliato

Dettagli

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza

Dettagli

Page 1 of 5 N. 00906/2014 REG.PROV.COLL. N. 00624/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 3832/05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 90/99 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA N. 00336/2016 REG.PROV.CAU. N. 00666/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO N. R. G. 2754 / 2012 All esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli